Diritto internazionale dei conflitti armati
La locuzione prevalente in altre facoltà è diritto internazionale umanitario, qui dei conflitti armati per distinguerlo dai diritti umani. Diritto umanitario diverso dalla tutela dei diritti umani. È locuzione aderente a quanto stabilito dalle Convenzioni di Ginevra, che parlano di conflitti armati e non di diritto umanitario. Un altro termine che aumenta la confusione è diritto di guerra: il termine guerra è abusato, che le Convenzioni di Ginevra hanno tentato di superare per uscire dalla politicizzazione di questo termine. I trattati di cui ci occupiamo si applicano ai conflitti armati a prescindere dal motivo. Diritto internazionale dei conflitti armati preferibile a diritto umanitario perché più vicino alle convenzioni, mentre diritto di guerra abbandonato nella prassi perché guerra non è un termine giuridicamente affidabile.
La locuzione diritto internazionale umanitario è apprezzata da molti operatori, ad esempio la Croce Rossa, attore fondamentale per l’applicazione e lo sviluppo di queste regole. DIU (ita) -> IHL (eng). Plurale -> presuppone che le regole applicabili siano diverse in base alle differenti tipologie di conflitto. Conflitti armati internazionali che sono prevalentemente, ma non solo, tra Stati vs conflitti armati non internazionali che sono prevalentemente, ma non solo, conflitti interni agli Stati. L’applicazione di regole diverse richiede di qualificare il conflitto. Se non c’è conflitto, non c’è applicabilità di questa materia. Preliminare è quindi la qualificazione della situazione di fatto, non è disciplina di generale applicabilità. Le regole dei conflitti armati internazionali si vanno sempre più espandendo a regolare i conflitti armati non internazionali su base consuetudinaria.
Cos'è il diritto internazionale dei conflitti armati?
Settore del diritto internazionale che limita l’uso della violenza nei conflitti e lo fa in modo da risparmiare coloro che non partecipano o non partecipano più direttamente alle ostilità e limitare la violenza a quanto è necessario per raggiungere lo scopo del conflitto. Qual è lo scopo? Indipendentemente dalle cause del conflitto, lo scopo è indebolire il potenziale militare del nemico. Coloro che non partecipano alle ostilità: civili, feriti, prigionieri di guerra -> sono fuori dal combattimento. Limitare la violenza -> permette di perseguire le finalità, il diritto internazionale dei conflitti armati non vieta la guerra, ma la regola.
Anche nella relazione umana più brutale, la sfida è porre regole minime di umanità che permettono il conflitto razionalizzandolo e limitando la violenza. Chi decide quanto è necessario? C’è un corpo di regole che riguarda armi e il loro uso che ne limita un po’ l’impatto. Il diritto internazionale dei conflitti armati regola le modalità di svolgimento per applicare regole minime di umanità nei conflitti. Esiste però gruppo di regole che ius ad bellum: vieta i conflitti -> regole sul ricorso alla forza.
Interazione fra diritto internazionale dei conflitti armati e altre discipline
Interazione tra diritto internazionale dei conflitti e ius ad bellum, tutela diritti umani, diritto della neutralità e diritto internazionale ambiente.
Caratteristiche fondamentali
- Principio distinzione civili/combattenti. Ai civili viene data la protezione dall’attacco diretto (se colpiti da attacco indiretto si apre questione principio proporzionalità).
- Divieto di attaccare chi è hors de combat: chi non è parte ab origine o perché fuori combattimento. A fornire protezione sono le convenzioni di Ginevra (1, 2 e 3, mentre la 4 è dedicata ai civili).
- Divieto di infliggere sofferenze inutili: mezzi e metodi.
- Principio di necessità: bilanciamento tra due principi che sono alla base di tutte le norme. Principio ha portata generale ed indica una direzione, ma non esplica le modalità, ha funzione interpretativa. Alla base stanno principio di necessità e principio di umanità.
Principio di necessità militare, alcune cose necessarie per indebolire le forze militari del nemico. Principio di umanità: esigenza di tutelare alcuni soggetti rispetto alla condotta delle ostilità. Dibattito sul bilanciamento: esempio art. 49 quarta convenzione di Ginevra -> se controlli parte del territorio nemico (occupying power), scatta una serie di obblighi. Principio umanità: protezione popolazione; principio necessità: imperative military reasons. Equilibrio tra i due principi va ricercato di volta in volta all’interno delle norme. Ma se la norma nulla prevede sulla necessità militare, posso interpretarla comunque alla luce di questo principio? O trovo riferimento cristallino nella norma o il bilanciamento, se non c’è riferimento, è stato fatto già dalla norma. Cercare equilibrio senza fare deroghe di carattere generale.
Principio di proporzionalità: se l’attacco è sferrato contro obiettivo militare, se c’è il rischio di colpire bene civile posso attaccare? Sì, nei limiti del principio di proporzionalità: bilanciamento tra danno e vantaggio militare anticipato. Principio di precauzione: fare quanto è possibile per ridurre al minimo i danni collaterali.
Relazione fra diritto dei conflitti armati ed altre aree
Gruppo di norme specifico del diritto internazionale che parte dal presupposto che l’applicabilità di queste regole avvenga in una particolare situazione, ossia il conflitto. Come regole interagiscono con altre regole del diritto internazionale applicabili contestualmente ad esse. Quattro gruppi di norme di cui vedremo problema di interazione: diritto della neutralità, tutela diritti umani, ius ad bellum, diritto internazionale penale.
Ius ad bellum
Norme che regolano l’uso della forza nella relazione tra Stati, art. 2 paragrafo 4 carta delle Nazioni Unite -> ricorso alla forza nelle relazioni internazionali è vietato. Art. 51: diritto inerente (preesistente) degli Stati a respingere un attacco (legittima difesa), armato when an armed attack occurs -> significa respingere attacco armato, secondo i requisiti della proporzionalità, necessità ed immediatezza. Oltre all’eccezione della legittima difesa (che può essere individuale o collettiva), c’è ulteriore eccezione: ruolo del Consiglio di Sicurezza (art. 39 e 42) che può accertare la messa in pericolo della pace -> può agire con contingenti militari messi preventivamente a disposizione dagli Stati. Non c’è mai stata però la messa a disposizione di questi contingenti, quindi il CdS agisce in modo diverso: missioni di peace-keeping (caschi blu) gestite direttamente dal Segretario generale, prevedono il coordinamento degli Stati e hanno finalità diverse rispetto al modello previsto dalla Carta -> interporsi tra le parti per evitare il degenero del conflitto. Nel tempo si sono sviluppate missioni sempre più robuste. Altro modello è quello della delega: avviene nella prassi, con norma consuetudinaria integrativa della Carta -> il Cds comincia ad autorizzare gli Stati ad agire attraverso i propri contingenti (truppe statali) e determina finalità e durata dell’azione. Una volta autorizzato l’uso della forza, c’è il rischio di non poter tornare indietro: l’importante è che le risoluzioni siano molto dettagliate e precise.
Come si coordinano?
Lo ius ad bellum regola le ragioni giustificative dell’uso della forza, lo ius in bello regola le modalità di gestione della condotta in un conflitto. Il ricorso alla forza è lecito? Il modo è lecito? C’è distinzione fondamentale: ius ad bellum tende prevenire il conflitto stesso, lo ius in bello prende atto dell’esistenza del conflitto e ne regola lo svolgimento. Questa distinzione ha degli effetti: il più importante prende il nome di principio di uguaglianza dei belligeranti, che trova eco nel I protocollo aggiuntivo e nell’art. 96 p.3 -> in nessun caso, regole di ius ad bellum possono influenzare interpretazione ed applicazione delle regole dello ius in bello. Ius in bello completamente impermeabile rispetto allo ius ad bellum (es. legittima difesa). Ius in bello ha funzione scriminante dell’attività bellica: chi uccide un combattente non compie un crimine, se lo uccide in modo illecito però sì. Chi è responsabile nello ius ad bellum per un’aggressione resterà responsabile anche se ha agito secondo le regole dello ius in bello. I due piani non si toccano sul profilo della responsabilità. Regole scritte, dettagliate e fatte per essere applicate nel contesto del conflitto. I belligeranti sono uguali di fronte al diritto dei conflitti armativi: base normativa nell’art. 96 p.3 c, riguarda rapporto tra protocolli e convenzioni. Queste regole però non possono giustificare in alcun modo un atto di aggressione.
Nella prassi esistono però tendenze a mescolare i piani: il conflitto deve essere valutato in termini oggettivi, non conta l’opinione delle parti.
Tutela dei diritti umani
Le norme tutelano individuo in quanto tale, protezione generale. In primo luogo, ci dicono i trattati, hanno ambito di applicazione legato alla giurisdizione dello Stato (tipo territoriale). I diritti umani proteggono gli individui dal potere dello Stato, per fare in modo che non diventi arbitrario. Quali individui? Quelli che rientrano nel potere dello Stato, giurisdizione di tipo territoriale. Giurisdizione e territorio: ostacolo della tutela oltre il territorio, es. alto mare, rapimento in altro Stato -> problema dell’applicazione extraterritoriale. In primo luogo, si tratta di doveri di astensione dello Stato. Indirettamente, i combattenti godono di un protezione, ma non è una tutela in generale. La tutela dei diritti umani funziona in senso verticale (Stato -> individui), le norme del diritto dei conflitti funzionano in senso diagonale: la protezione obbliga lo Stato A a non sparare ai civili di B, ma non va dallo Stato A ai civili di A: in questo ultimo caso bisogna andare nella tutela dei diritti umani.
Problema: manca tutela internazionale dei diritti umani
Queste due discipline si toccano perché ci sono situazioni di contestuale applicabilità: il diritto alla vita in un conflitto è regolato in primo luogo dal diritto dei conflitti armati. Parere 1996 su uso lecito delle armi nucleari, esaminando molti corpi normativi -> quando arriva alla tutela dei diritti umani, ci dice che il diritto alla vita è regolato dalla disciplina più specifica, ossia diritto conflitti: principio di specialità. Tra tutela e diritto conflitti esiste una relazione di specialità. Ci si chiede se è vero, specialità temperata che si svolge in modo diverso a seconda dei casi?
Questione preliminare
Prima di parlare dell’evoluzione del dibattito, parliamo di questione preliminare, ossia dell’applicazione extraterritoriale dei diritti umani. Tradizionalmente, le norme di tutela si applicano nella giurisdizione territoriale dello Stato; nel tempo, si afferma idea che in realtà i diritti umani si possono applicare anche al di là del territorio dello Stato: si forma nella prassi -> effetti di legare tutela al territorio sono inaccettabili. Es. Uruguay rapisce oppositori politici rifugiati in Brasile ed Argentina. Comitato dei diritti umani afferma che interpretazione è incompatibile con oggetto e scopo del trattato, anche se c’è ostacolo testuale -> giurisdizione e territorio. Il dato testuale però non può essere contrario all’oggetto e allo scopo del trattato -> prende piede e diventa dato scontato. Anche al di là del territorio c’è giurisdizione. Tutela diritti umani extra territoriale si ha quando lo Stato controlla il territorio e ha forma di effective control, anche se il territorio non è suo; anche se non c’è effective control, basta controllo sull’individuo. L’applicazione extraterritoriale è fondamentale per ipotizzare l’interazione con il diritto dei conflitti armati.
Fonti di produzione del diritto internazionale
Abbiamo due fonti di produzione del diritto internazionale: trattati e consuetudine.
Genocidio
Termine coniato da Lenkin dopo la seconda guerra mondiale. Ad inizio ‘900 genocidio degli Herero ad opera dei tedeschi; genocidio dei locali in Congo per mano di re Leopoldo. Lo sterminio degli ebrei diventa caso importantissimo per alcune caratteristiche storiche per l’applicazione di mezzi tecnologici ed industriali -> attacco da parte dello Stato a popolazione avente la propria cittadinanza. Questo è importante perché spiega perché a livello internazionale nascono nuove categorie. La definizione di genocidio è così complessa da essere di difficile applicabilità soprattutto in ambito penale. È difficile dimostrare che ci sia un gruppo che è stato sottoposto a violenza e anche la finalità dell’attacco diretto.
Relazione con la neutralità
La relazione con la neutralità è una finzione, essendo la neutralità una branca del diritto dei conflitti, sebbene abbia aspetti di autonomia. Il problema tra tutela diritti umani e diritto dei conflitti è capire cosa succede in caso di contestuale applicabilità:
- Nessun contrasto, si sommano.
- Esiste un conflitto, capire quale corpo di norme prevarrà. Presupposto di contestuale applicabilità.
Un modo per cancellare il problema, sarebbe dire che non c’è contestuale applicabilità: fare perno sull’ambito di applicazione, una categoria prevale perché specifica, ma è una posizione non più attuale. Il diritto dei conflitti prevale sempre perché si occupa dei conflitti, che sono ipotesi specifica rispetto ai casi della vita (regolati dalla tutela diritti). Se c’è il conflitto, le regole di tutela cadono in blocco a favore del diritto dei conflitti -> visione particolare della specialità. I trattati dei diritti umani prevedono la loro applicabilità nei conflitti nelle clausole di deroga: se uno Stato intende derogare alle norme di tutela dei diritti umani ne deve fare specifica dichiarazione (es. in caso di minaccia alla sicurezza della nazione). Queste clausole dicono anche che alcuni diritti sono inderogabili: vita, irretroattività legge penale. Questa compressione incontra il limite ultimo dell’inderogabilità di alcuni diritti -> la tutela dei diritti umani in un conflitto può essere compressa, ma non cancellata, persiste anche nei conflitti. Art. 15 CEDU, art. 4 CCPR, art. 27 Convenzione interamericana sono esempi di clausole di deroga.
Se ammetto che non c’è la specialità in blocco, che fa cadere gruppo di norme, devo entrare nell’analisi norma per norma della specialità. Contestuale applicabilità: analisi in concreto, caso per caso vedere se c’è disciplina più specifica. In caso di contrasto norma per norma prevale sempre diritto dei conflitti armati. I veri problemi si pongono sul diritto alla vita e sulla detenzione, dove la disciplina dei conflitti è diversa sulla tutela dei diritti umani. La specialità in blocco va rifiutata, ma va applicata in casi specifici. Visto che il diritto dei conflitti protegge l’altro, mentre la tutela dei diritti protegge le persone sotto la mia giurisdizione nel territorio -> ambito di applicazione geografico è diverso. Fuori dal territorio dello Stato, può avere obblighi di tutela dei diritti umani? Problema dell’applicazione extraterritoriale, perché se non l’ammetto mi perdo casi di interazione. Per parlare di interazione, devo capire se c’è spazio di contestuale applicabilità in ambito territoriale.
Articolo 2 patto UN su diritti civili e politici (CCPR)
All’interno del suo territorio e sotto la sua giurisdizione, le due cose si leggono come legate storicamente. I trattati di tutela dei diritti umani hanno spesso organo di monitoraggio, organo tecnico che può essere composto da esperti (opinioni) o può essere una corte formata da giudici (sentenze). Il sistema di monitoraggio può essere su ricorso individuale o su rapporto periodico inviato dagli Stati. Negli anni ’80 arrivano istanze provenienti da cittadini rapiti in Argentina o Brasile dal governo uruguaiano -> comitato afferma che sarebbe irragionevole e contrario all’oggetto e scopo del trattato differenziare meramente sulla collocazione geografica della condotta (interpretazione teleologica deve prevalere sul tenore letterale della disposizione). Interessa non solo la quasi giurisprudenza, ma anche la Corte europea dei diritti umani: criterio del controllo effettivo (esercizio di poteri simili alla sovranità) del territorio e quello del controllo sull’individuo (forma di esercizio della giurisdizione), basta il ricorrere dell’una o dell’altra ipotesi. Es. se si detiene individuo in alto mare, la detenzione è elemento sufficiente per accertare la giurisdizione.
Corte internazionale di giustizia ha funzione contenziosa e consultiva (parere non vincolante su norme del diritto internazione). Ha reso pareri o sentenze sul rapporto tra tutela diritti umani e diritto dei conflitti.
Advisory opinion on the legality of the use of nuclear weapons (1996)
Uso delle armi nucleari è consentito solo in casi estremi di legittima difesa. La Corte tenta di capire se è compatibile con il diritto alla vita: l’uso è tendenzialmente incompatibile, ma in situazione di conflitto è regolata dalla legge speciale applicabile (diritto conflitti armati) -> quindi, se è diretto contro obiettivo militare. Problema è capire se armi nucleari consentono di distinguere obiettivo militare e bene civile. Importante prassi della dissuasione: dopo la guerra mondiale è aumentata la consapevolezza della necessità di regole per limitare tali usi.
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