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DELL’ASSISTENZA UMANITARIA.

Rientrato a Ginevra organizza un comitato che comincia a fare lobbing di questa idea:

1863, comitati nazionali di Croce Rossa e nel 1864 prima Convenzione di Ginevra.

1899/1907 Convenzioni dell’Aja

1929 prima Convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra

1949 terza Convenzione di Ginevra

Protezione di categorie specifiche nelle quattro Convenzioni:

1. i feriti e malati in campagna

2. i feriti malati e naufraghi in mare

3. i prigionieri di guerra

4. civili in tempo di guerra

I combattenti non sono una categoria protetta formalmente

Nelle convenzioni di Ginevra comincia l'innovazione che per la prima volta le norme

prendono in considerazione i conflitti che avvengono all'interno degli stati.

Art 3: ci sono alcune regole di condotta minime che valgono in tutti i conflitti.

Esistono altre norme che riguardano le armi: convenzione del 1980 sull'uso delle armi

convenzionali.

Sono le norme che di fatto danno protezione ai combattenti.

Successione di fonti, cosa possiamo dire?

Si tratta di trattati e bisogna trattarli come tali.

Per ogni trattato bisogna chiedere: è vincolante per le parti?

Le convenzioni sono di natura consuetudinaria. La domanda sul numero di parti che la

ratifica non viene posta.

Le convenzioni di Ginevra rispondono con un numero di ratifiche impressionante.

La discussione riprende una sua attualità quando ci occupiamo dei protocolli

addizionali: primo protocollo più di 170 ratifiche e il secondo sui 160. Gli stati del

mondo sono circa 200.

Gli stati che non hanno ratificato sono stati importanti per le ostilità.

Abbiamo delle fonti pattizie che sono equiparate alla fonte consuetudinaria, abbiamo

le convenzioni di Ginevra e poi i protocolli su cui la discussione diventa importante.

Clausola si omnes: era nelle convenzioni dell'Aia art2 "se tutti i belligeranti sono

parte della convenzione". Dov'è la ratio? Garantire un trattamento paritario tra gli

stati.

Questa clausola viene superata dell'approccio delle convenzioni di Ginevra: clausola

delle relazioni mutue.

Clausola Martens: le parti al conflitto saranno tutte vincolate a rispettare quegli

obblighi che derivino dai principi per come risultano dagli usi stabiliti dai popoli

civilizzati, dalle leggi dell'umanità o dai dettami della coscienza pubblica. Denunciare

le convenzioni non vuol dire liberarsi dal diritto consuetudinario. La riprenderemo con

il tema delle rappresaglie contro i civili.

Trattati che funzionano su alcuni punti specifici in modo diverso. Problema ratifica

risolto dalle Convenzioni di Ginevra, ora il problema è ratifica dei protocolli addizionali.

Specificità del diritto consuetudinario:

1 ruolo dei manuali militari

2 importanza clausola Martens

Articolo 2: applicazione delle convenzioni. L’obbligo di garantire il rispetto significa

perseguire e punire chi pone in essere una condotta che costituisce una grave

violazione. in tempo di pace e in tempo di guerra.

1. Articolo 47: Una delle basi giuridiche che ci

spiega l’importanza dei manuali militari, che sono manuali rivolti alle forze armate e

che contengono regole di condotte che le forze armata dovranno attuare nel corso di

conflitti ispirate al rispetto del diritto dei conflitti. I manuali militari non sono le regole

di ingaggio (istruzioni in un preciso conflitto), ma sono di tipo generale che

contengono istruzioni.

Dibattito perché si è sostenuto che i manuali avrebbero o non dovrebbero avere un

ruolo importante nella formazione del diritto consuetudinario.

Nel 2006 il Comitato internazionale di Croce Rossa ha pubblicato studio sulle regole

del diritto consuetudinario umanitario (codificazione regole). Nel tempo l’opera è

proseguita creando un database che ha aggiornato la prassi. Pubblicato lo studio, USA

pubblicano lettera in cui si critica lo studio su una serie di questioni specifiche sia di

tipo metodologico sia di tipo puntuale, su alcune regole. Critica alla tendenza di

equiparare i due tipi di conflitti e a due regole che dicono molto sul dibattito sulla

formazione del diritto consuetudinario. Non funziona il modo in cui si sono usati i

manuali militari; non si è data sufficiente importanza al ruolo degli Stati specially

affected. Il secondo volume, quando cerca i riferimenti per spiegare esistenza di una

regola, li trova nei manuali militari: si è proceduto cercando e analizzando le ripetizioni

della stessa regola. Per gli USA, i manuali non sono e non possono essere elemento

affidabile da cui ricostruire la prassi, che è ciò che si fa (atto materiale) e non ciò che

si dice (dichiarazione), bisogna distinguere le due cose. Trovare distinzione chiara tra

fatti e opinio è difficile, e per di più c’è tendenza a far collassare i due elementi.

Cercare l’elemento materiale è molto difficile. Generalità: si può presumere che

almeno qualche volta le truppe faranno quello che gli Stati dicono. I manuali ci

permettono di prevedere quale sarà il comportamento di questi organi statali.

Altro punto di critica è il non avere dato importanza agli Stati specially affected:

esistono Stati specialmente interessati nella formazione della prassi, quando si tratta

di prassi militare. Per gli USA, la loro prassi è quantitativamente e qualitativamente più

importante perché i conflitti li fanno, mentre altri Stati dichiarano semplicemente sui

conflitti. Prassi quindi va pesata in modo parzialmente diverso. Quest’idea viene da

una sentenza della Corte internazionale di Giustizia sulla piattaforma continentale del

Mare del Nord: se principio di equidistanza fosse opponibile ad uno Stato che non

avesse ratificato -> riferimento di tipo geografico, Stati specially affected sono quindi

Stati con una costa. Gli USA prendono questa idea e la applicano al diritto dei conflitti

armati. Così facendo però si va a minare il principio di sovrana uguaglianza, sono

uguali giuridicamente, non di fatto: si lede il principio della pari dignità giuridica.

2. In relazione alla clausola Martens, c’è la tendenza ad attribuirle un ruolo che

potrebbe influenzare la formazione stessa del diritto consuetudinario. La clausola

Martens è un linguaggio che ricorre nei trattati del diritto dei conflitti e che lo fa con

continuità storica. Non è solo preambolare, ma ricorre in diversi trattati. In dottrina, si

apre un dibattito interessante: cosa facciamo con riferimenti a criteri che

sembrerebbero extragiuridici, di integrazione del diritto? Secondo Robert Kolb, ci sono

tre funzioni possibili:

- non è possibile interpretare diritto dei conflitti alla luce del principio generale

secondo cui tutto ciò che non è vietato, è consentito. Nel diritto dei conflitti, data la

presenza della clausola, non potremmo ragionare così: o c’è proibizione specifica o

interroghiamoci comunque sul fatto se una determinata condotta risponde a principi di

umanità

- anche a causa dello sviluppo tecnologico, certe cose non sono normate, ma lo Stato

deve interrogarsi comunque. Non è possibile invocare il mutamento fondamentale

delle circostanze: trattati non validi perché circostanze di ora sono diversissime da

quelle di allora.

- può servire ad enfatizzare in chiave interpretativa le ragioni dell’umanità e la

funzione protettiva del diritto dei conflitti.

Tre esempi giurisprudenziali: caso Krupp; parere CIG su armi nucleari; rappresaglie nel

caso Kupreskic (leggere su moodle).

Caso Kupreskic affronta il tema delle rappresaglie. La rappresaglia è modo di reagire

ad una violazione del diritto dei conflitti attraverso altra violazione; data la gravità

delle conseguenze, nel diritto dei conflitti attuale il ricorso alle rappresaglie è molto

limitato. Esiste anche un punto interrogativo importante su rappresaglie contro civili,

che sono quasi sempre vietate, ma questo divieto per alcuni casi specifici deriva dal I

protocollo addizionale, e non dalle Convenzioni di Ginevra. Per Stati che non hanno

ratificato ci si chiede quanto sia esteso il divieto e se copre anche i civili che non sono

nelle mani di una delle parti del conflitto. In questo caso, il tribunale si chiede cosa ne

è degli Stati che non hanno ratificato e si dà risposta facendo riferimento alla clausola

Martens.

Tema invocato da alcuni Stati sulla liceità dell’uso delle armi nucleari: è possibile

pensare che siccome diritto umanitario è stato elaborato prima della creazione delle

armi nucleari, queste siano caso di natura eccezionale che sfugge all’applicabilità di

queste regole? Le armi nucleari nascono in parte dopo lo sviluppo del diritto dei

conflitti armati. Quando la Corte decide nel ’96 e adotta il parere sulla liceità si trova

posizione ingombrante secondo cui diritto umanitario potrebbe essere non applicabile

alle armi nucleari: è un caso eccezionale che richiede un diritto particolare. La corte

chiude il suo ragionamento con un riferimento alla clausola Martens. Oltre al fatto che

gli Stati riconoscono l’applicazione del diritto umanitario alle armi nucleari, che i

protocolli del ’77 non erano del tutto innovativi (codificano norme già esistenti), la

corte infine fa riferimento alla clausola Martens che è affermazione del fatto che i

Finally, the

principi e le regole del diritto umanitario si applicano alle armi nucleari:

Court points to the Martens Clause, whose continuing existence and applicability is not

to be doubted, as an affirmation that the principles and rules of humanitarian law

apply to nuclear weapons.

Rappresaglie: trovano origine in un istituto generale del diritto internazionale che

diventa particolare nel diritto dei conflitti armati. In diritto internazionale si può usare

anche il termine contromisura, preferito dalla dottrina. La rappresaglia rimanda ad un

istituto che rimanda all’uso della forza, poi è subentrato il divieto dell’uso della forza.

Forma più importante dell’autotutela, reazione tipica di un ordinamento che non ha

strumenti sanzionatori: primo strumento per l’applicazione del diritto. Comportamento

incompatibile con il diritto internazionale che diventa compatibile in reazione ad un

comportamento a sua volta incompatibile, sempre nei limiti (es. non si possono violare

diritti umani e diritto dei conflitti). Regole generali di diritto internazionale secondo cui

a fronte di un’azione si può reagire nei limiti della proporzionalità e delle regole

generali (no uso forza armata e violazione diritti umani), e poi ammettiamo che ci sia

rappresaglia anche nel diritto dei conflitti avente la stessa struttura del conflitto. Come

si risolve? La rappresaglia del diritto dei conflitti armati è specifica, riguarda solo la

violazion

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
33 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ludo_kiss95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale dei conflitti armati e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Pertile Marco.