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COMPETENZE DEI SOCI
Competenze assemblea distinzione assemblea ordinaria e straordinaria, la differenza è solo
normativa, l’assemblea è sempre la stessa, l’a. ordinaria opera secondo la disciplina
dell’assemblea ordinaria e l’a. straordinaria con disciplina assemblea straordinaria. C’è una
differenza di QUORUM deliberativi e costitutivi a seconda del tipo di assemblea, quindi
maggioranze che devono essere rispettate per ottenere una delibera efficace. Differenza sulle
competenze, all’ass. ordinaria devono seguire per certe materie osservando procedimento dell’
assemblea ordinaria,
ASSEMBLEA STRAORDINARIA essa delibera su:
tutte le modifiche dello statuto, nel caso però ad es. si voglia modificare la sede sociale
- di fatto si dovrà modificare lo statuto, in questi casi la competenza a modificare può
essere attribuito all’organo amministrativo, mentre nel caso di modifica statuto in caso
di perdite stessa cosa.
NOMINA dei liquidatori, in caso di liquidazione della soc., la cui azione è attribuito
- appunto ad un liquidatore questo accade in ITALIA, in altri Paesi invece l’amministratore
in carica diviene liquidatore in fase di liquidazione
ASSEMBLEA ORDINARIA delibera su tutte le altre competenze attribuite all’assemblea
stessa. La competenza di questa è differente a seconda se si adotta sistema monistico o
dualistico. Ci sono delle differenze a seconda del sistema di governance adottata,
in caso di soc. DUALISTICA ART. 2364-bis delibera sulle autorizzazioni degli amministratori, esso
modifica le competenze che di norma sono dell’assemblea e che sono ora spostate in capo al
CDS, come DI FATTO LA nomina degli amministratori, approvazione bilancio esercizio.
All’assemblea puo essere attribuita anche una competenza non prevista dall’art. 2364 bis che
però non è preclusa dal fatto che la governance adottata sia di tipo dualistico.
mentre per soc. MONISITCA ART. 2364.
Cosa significa “AUTORIZZARE” gli amministratori al compimento degli atti?
La norma attribuisce di fatto all’assemblea un potere di autorizzare il compimento di certi atti
agli amministratori, se è previsto da clausola statutaria. Quindi lo statuto, però, non sta
attribuendo ai soci una competenza gestoria vera e propria, di fatto si parla appunto di
autorizzazione al compimento o meno di certi atti da parte degli amministratori. Quindi questo
potere, sostanzialmente corrisponde alla possibilità di rimuovere un ostacolo previsto dallo
statuto sull’esercizio di un potere gestorio, che rimane però sempre in capo agli amministratori.
Una volta che l’assemblea autorizza gli amministratori, quest’ultimi decidono se compiere o
meno quegli atti poiché rimangono responsabili.
Quando NON viene data l’autorizzazione da parte dei soci agli amministratori per certi atti, in
questo caso di fatto impediscono agli amministratori di esercitare il proprio potere, per cui i
soci hanno una sorta di potere di veto sul compimento di certi atti, negando cosi
l’autorizzazione a esercitare un potere agli amministratori. Mancando l’autorizzazione, gli
amministratori non saranno in condizione di fatto di esercitare un loro potere (gestorio) su certi
atti.
Il fatto che gli amministratori devono essere autorizzati dall’assemblea dei soci, ovviamente
non sposta in capo ai soci il potere gestorio, i soci possono soltanto bloccare il compimento di
certi atti.
Ci possono essere delle competenze che sono investite all’assemblea, che possono essere
attribuite soltanto dalla legge e non quindi previste da uno statuto, quindi le competenze
gestorie affidate all’assemblea possono essere attribuite soltanto da una norma di legge, quindi
sono sempre delle competenze legali. Tra queste norme legali citiamo l’art 2410, art. 2447-bis
Quindi la legge può stabilire di sottrarre delle competenze gestorie e attribuirle all’assemblea.
L’art 2361, importante, riguarda problema di assunzione di partecipazione in altre società,
quindi le interessenze in altre società, la norma dice quando si può fare e chi decide in
riferimento a tal questione. La norma dice che l’assunzione di partecipazioni in altre imprese,
non è consentita se dall’acquisizione della partecipazione ne risulta sostanzialmente l’oggetto
sociale determinato dallo statuto.
Es. SPA con CS 50.000 euro che spende 50milioni di euro per acquisire partecipazione, in
questo caso ci sarà una modifica sostanziale dell’oggetto sociale, poiché si passa dallo svolgere
una certa attività operativa ad una situazione in cui la soc. possiede si la partecipazione ma
non svolge più l’attività tipica, sostanzialmente la SPA svolgerebbe altro non più la precedente
attività, ma di gestione della partecipazione soltanto. Ciò non è consentito dalla legge.
C’è la possibilità di recesso, in questo caso, da parte dei soci dissenzienti per cambiamento
dell’oggetto sociale.
Nel caso di acquisto di partecipazioni in altre imprese non modificative dell’oggetto sociale, che
comportano una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime imprese(es.
acquisendo partecipazioni in SNC), è attribuita all’assemblea ordinaria la delibera di tale
decisione di acquisizione della partecipazione.
QUINDI una SPA che vuole diventare socio di SNC o socio accomandatario di SAS, questa
operazione deve essere deliberata e decisa dall’assemblea, la ratio, il motivo di questa norma è
che si modifica il rischio assunto nella fase di costituzione della SPA, anche se sarebbe la SPA in
quanto soggetto giuridico ad assumersi il rischio assunto e rispondendo con il suo patrimonio al
rischio di impresa, ma la questione è che si sarebbe esposti doppiamente al rischio di impresa
della SPA, ma anche al rischio di impresa della SNC o SAS (si parla di rischio atipico).
Casi analoghi potrebbero essere per es. nel caso in cui all’interno della soc. bisogna esporre la
soc. ad un rischio atipico, diverso dal rischio d’impresa della soc. stessa, è indubbio che
saranno i soci a decidere se assumersi questo nuovo rischio atipico.
Esistono dei casi in cui si ha l’introduzione del rischio atipico nella SPA, ad es. nel caso in cui
una SPA decide di lasciare il suo mercato tipico e di passare a nuovi mercati turbolenti,
spostando quindi il baricentro di attività in altri mercati, un operazione gestoria di questo tipo
competerà ai SOCI, in applicazione analogica dell’art. 2361.
Nella SRL invece la competenza gestoria, o meglio il rapporto tra soci e amministratori, è una
competenza più elastica prevista dal dato normativo , ai soci sono attribuiti operazioni che
modificano sostanzialmente l’oggetto sociale ed operazioni che possono influire sui diritti dei
soci. Secondo l’art. 2479 c.c., si attribuisce alla competenza dei soci, le competenze gestorie o
operazioni che incidono/modificano i diritti dei soci, come appunto l’introduzione di un rischio
ATIPICO d’impresa(come già visto l’acquisto partecipazione in SNC).
Quindi quanto visto per la SPA in precedenza, è un NON problema nel caso della SRL, in quanto
è già previsto e risolto dal dato normativo. Alla competenza dei soci, è attribuito anche
operazioni gestorie che possono essere richiamate volta per volta dai soci, cioè i soci che
rappresentano 1/3 del CS, possono richiamare una o più operazione gestorie e sottoporle alla
loro decisione. Stessa cosa può accadere se uno o più amministratori attribuiscono una o più
questioni alla decisone dei soci. Infine in linea di massima, ai soci, possono essere attribuite
altre competenze sulla base di quanto stabilisce lo statuto. Mentre nella SPA, lo statuto è rigido,
prevede esplicitamente chi possiede il potere gestorio (gli amministratori). È chiaro che nella
SRL, l’AMMINISTRATORE ci deve essere sempre, perché esso ha la competenza esclusiva ed
inderogabile a dare esecuzione alla decisione dei soci.
Lez.9/5
La rappresentanza sociale
Abbiamo guardato le competenze, in riferimento al rapporto tra amministratori e soci sia nella
S.p.a. che nella S.r.l. Manca ancora per completare questa parte delle competenze, una
precisazione molto importante che riguarda i poteri visti ieri e cioè i poteri di rappresentanza.
Di fatto anche in una S.r.l. ci può essere una teorica ma anche pratica coincidenza tra soci e
amministratori di fatto. Quindi è l’idea dell’assemblea amministratrice. Qui la funzione
amministrativa staccata dal gruppo dei soci non può comunque mancare, per il fatto che le
decisioni dei soci devono essere comunque attuate, hanno bisogno di qualcuno che dia
concreta attuazione e questo qualcuno è il soggetto investito dei poteri di rappresentanza
sociale. La rappresentanza sociale è un potere che può investire e riguardare solamente gli
amministratori.
Si tenga presenta che la rappresentanza è un tema che trova armonizzazione sul piano del
diritto societario europeo e quindi di fatto coincidente in tutte le società di capitale, nella S.p.a.
come nella S.r.l.
Il rappresentante sociale
Il rappresentante sociale è un soggetto formalmente amministratore. La rappresentanza sociale
è data a colui che ha la formale investitura dell’amministratore e si caratterizza per poter
spendere il nome della società nei rapporti negoziali che la società istaura con i terzi. Quindi è il
potere di dichiarare il nome della società in maniera valida, quindi vincolare la società a livello
contrattuale attraverso una valida spendita del nome. Questo presuppone un aspetto, cioè che
il rappresentante della società debba emergere in quanto tale nell’ambito dell’atto costitutivo
ovvero successivamente nella delibera o nella decisione con si investono i poteri di
amministrazione.
Nell’atto costitutivo si deve distinguere:
Amministratori rappresentanti
Amministratori non rappresentanti.
Per i rappresentanti c’è una clausola che risulta essere immancabile: si deve individuare chi tra
gli amministratori è investito di tale potere. I successivi amministratori devono essere indicati
dalle delibere successive.
Normalmente, soprattutto nella S.p.A., il potere di rappresentanza viene ricompreso nell’ambito
del potere di delega dato a qualche amministratore, quindi normante il potere di
rappresentanza è inglobato nell’ambito delle funzioni delegate. Si tenga presente che
normalmente è così, ma non necessariamente. Si può attribuire la rappresentanza anche ad un
soggetto diverso dall’amministratore delegato, come il presidente del consiglio di
amministraz