LE SOCIETA' (contratto di società)
giovedì 23 marzo 2017
19:55
ART. 2247 - Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in
comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
IL CONTRATTO DI SOCIETA' NON COINCIDE CON LA SOCIETA'
Questo perché la società può essere costituita per atto unilaterale (s.p.a e s.r.l) e anche perché la
società è ben più che un contratto: è un'organizzazione sociale.
Inoltre, la società, non necessariamente costituisce un'organizzazione collettiva: alcuni tipi di
società possono essere costituiti e svolgere la propria attività in forma unipersonale senza perdere il
beneficio della responsabilità limitata che discende dall'adozione di tale modello organizzativo.
Dunque, la società può nascere: • da un contratto
• da un negozio giuridico unilaterale (s.p.a. e s.r.l.)
Il contratto di società ha una duplice funzione:
o COSTITUTIVA = serve a far nascere la società come centro di imputazione soggettiva di rapporti
giuridici
o REGOLATRICE = detta le regole di organizzazione e di funzionamento della società
Il contratto di società è un CONTRATTO ASSOCIATIVO, ossia un contratto plurilaterale con comunione di
scopo a rilevanza esterna di natura associativa.
• CONTRATTO PLURILATERALE = stipulabile tra più parti.
• CON COMUNIONE DI SCOPO = si tratta di un contratto di collaborazione in quanto non c'è un
rapporto di corrispettività tra le parti perchè le prestazioni tra le parti stesse viaggiano in parallelo per
creare un patrimonio comune e svolgere insieme un'attività.
• A RILEVANZA ESTERNA = contratto che, al fine di realizzare il proprio scopo, presuppone lo
svolgimento di un'attività con i terzi.
• DI NATURA ASSOCIATIVA = l'attività svolta con i terzi è un'attività che viene imputata ad un nuovo
soggetto giuridico.
La SOCIETA' dà vita alla costituzione di un patrimonio autonomo rispetto a quello dei singoli soci, non
immediatamente aggredibile dai loro creditori particolari e destinato a garantire in primo luogo i creditori
sociali. Tale patrimonio è vincolato all'esercizio di un'attività economica e deve essere gestito secondo
criteri volti a massimizzare la ricchezza inizialmente investita e a ripartirne i risultati tra i partecipanti.
SOCIETA' APPARENTE = società che appare all'esterno come tale pur senza che vi sia tra coloro
che agiscono alcuna volontà di essere soci. Malgrado manchi la volontà, si riconosce l'esistenza
di una società.
SOCIETA' DI FATTO = perché si abbia società di fatto, occorre che i co-imprenditori, pur non
avendo sottoscritto alcun contratto di società, si siano inizialmente accordati, sia pure
verbalmente e in modo molto sommario, circa lo svolgimento in comune dell'attività
economica al fine di dividerne gli utili.
1. A seguito del conferimento, il socio perde ogni diritto di disposizione inerente ai beni conferiti in
società, dato che con l'atto di conferimento egli trasferisce nella disponibilità dell'organizzazione il
diritto di godere e di disporre del bene conferito fino allo scioglimento del rapporto sociale, IN
CAMBIO dell'acquisto di un diritto pro-quota agli utili che possano prodursi dall'esercizio dell'attività
economica.
2. Il capitale sociale costituito dai conferimenti iniziali dei soci è destinato ad essere fatto oggetto di
una gestione dinamica e a modificarsi in aumento e in diminuzione in funzione degli scambi di
mercato effettuati dall'organizzazione a vantaggio e a rischio dei soci.
Il regime giuridico della SOCIETA' può trovare applicazione solo là dove si abbia un uso
dinamico dei beni inizialmente costituenti il capitale sociale, cioè un uso degli stessi come
fattori per la produzione di nuova ricchezza.
Diverso è il caso della COMUNIONE DI GODIMENTO. In tal caso, si ha un uso statico dei beni
finalizzato al mero godimento delle utilità che da essi si possono trarre.
RESPONSABILITA', SOGGETTIVITA' E PERSONALITA' GIURIDICA
I beni oggetto di conferimento, godono di un grado di autonomia rispetto al rimanente patrimonio dei soci
che varia a seconda che si tratti di società di persone o società di capitali.
o Nelle SOCIETA' DI PERSONE, i creditori particolari del socio possono soddisfarsi su di essi solo
qualora ottengano lo scioglimento della società, previa dimostrazione che gli altri beni del
debitore non sono sufficienti a soddisfare le loro ragioni.
I creditori della società devono, invece, soddisfarsi prioritariamente sul patrimonio sociale, pur
potendo concorrere con i creditori particolari del socio sui beni personali di questi, quando le
loro ragioni siano rimaste insoddisfatte da parte della società.
L'autonomia patrimoniale delle società di persone è IMPERFETTA e la responsabilità dei soci
per i debiti contratti nell'esercizio dell'attività sociale non è limitata a quanto conferito ma
ILLIMITATA e SOLIDALE.
o Nelle SOCIETA' DI CAPITALI, i creditori personali del socio non hanno alcun diritto di concorso
con i creditori della società sul patrimonio destinato all'attività sociale.
L'autonomia patrimoniale delle società di capitali è PERFETTA e la responsabilità dei soci è
LIMITATA esclusivamente al capitale conferito.
TIPI DI SOCIETA'
La scelta tra i diversi modelli predisposti dal legislatore è libera e rimessa all'autonomia privata, salvo
alcune eccezioni ricollegabili all'oggetto dell'attività. Altre limitazioni possono derivare da normative
speciali di settore che subordinano l'esercizio di certe imprese all'adozione di un determinato tipo di
società. • Per l'esercizio di un'attività commerciale NON può essere adottata la società semplice.
Tale tipo di società, è il modello di default per le imprese non commerciali.
• Attività bancaria, finanziaria e assicurativa possono essere svolte solo da società
costituite in forma di società per azioni. PRINCIPIO DI
La limitazione maggiore alla libera scelta tra i diversi modelli è rappresentata dal
TIPICITA' (ART. 2249). Tale principio obbliga i privati a scegliere tra un numero chiuso di modelli
predisposti dal legislatore senza possibilità di crearne di nuovi. Questo perché il contratto di società non
vincola solo le parti che lo sottoscrivono, ma è destinato ad avere effetti anche nei confronti dei terzi che
entrano in contatto con la società.
Da qui l'esigenza di tutelare la collettività mediante un regime di "omologazione legale" delle
società che consenta di immettere sul mercato solo modelli conformi a quelli già descritti e
approvati dal legislatore.
SOCIETA' DI PERSONE E SOCIETA' DI CAPITALI : alcune differenze
Appare poco chiaro cosa distingua una società di persone da una società di capitali. Soprattutto dopo la
riforma del 2003, non è agevole stabilire che cosa accomuni tutti i tipi appartenenti alle società di capitali e
cosa li differenzi da tutti quelli inclusi nelle società di persone.
o Alcuni profili che caratterizzano le SOCIETA' DI CAPITALI e che invece non si ravvisano nelle
società di persone sono:
1. un'organizzazione corporativa, che consenta la tendenziale separazione dei poteri
all'interno della società e la loro allocazione in capo a organi funzionalmente
distinti.
2. una struttura aperta della compagine sociale che consenta ai soci di smobilizzare il
capitale in esse investito, senza modificare il contratto originario.
3. un sistema di regole gestionali che impone di costituire e mantenere
costantemente un patrimonio netto positivo al fine di garantire, in qualsiasi
momento, la soddisfazione dei creditori sociali.
ALTRE FORME
Benché nella maggioranza dei casi le società abbiano una base sociale plurisoggettiva ed esercitino
un'attività imprenditoriale, nessuna di queste affermazioni è ex-lege vera.
• Alcuni tipi di società (s.r.l. e s.p.a.) possono sopravvivere a tempo indeterminato con un unico socio e
possono essere costituiti per atto unilaterale.
• Possono esserci società senza impresa, come nel caso della società occasionale e la società tra
avvocati.
• Possono aversi forme di esercizio collettivo dell'impresa diverse dalla società. Si pensi ai consorzi, ai
gruppi europei di interesse economico, all'impresa coniugale.
Nelle SOCIETA' DI PERSONE, il perfezionamento del contratto è già sufficiente per la costituzione della
società e la legge non impone una forma ad substantiam.
Per le s.a.s. e le s.n.c., la forma notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata) è richiesta solo
ad regularitatem, cioè esclusivamente ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.
Pur in assenza di un contratto scritto, l'ordinamento ricollega al fatto dell'esercizio in comune di
un'attività economica la disciplina propria delle s.a.s. e delle s.n.c., desumendo la volontà sociale del
comportamento in concreto tenuto dalle parti. Purchè si abbia SOCIETA' DI FATTO, allora, occorre
che i co-imprenditori, pur non avendo sottoscritto alcun contratto di società, si siano comunque
inizialmente accordati, sia pure verbalmente e in modo molto sommario, circa lo svolgimento in
comune dell'attività economica al fine di dividerne gli utili.
Le società di persone possono sopravvivere con un solo socio, ma non più di 6 mesi e non è
ammessa la costituzione per atto unilaterale.
Nelle SOCIETA' DI CAPITALI, affinché vengano ad esistenza, è necessaria anche l'iscrizione nel Registro delle
Imprese. In tal caso, la legge richiede l'atto pubblico.
Le s.p.a. e le s.r.l. possono nascere anche con un solo socio.
Due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo
di dividerne gli utili.
La società, quindi, dà vita alla costituzione di un patrimonio autonomo rispetto a quello dei
singoli soci, non immediatamente aggredibile dai loro creditori particolari e destinato a
garantire in primo luogo la soddisfazione dei creditori sociali.
I soci, quindi, mediante i loro conferimenti, costituiscono il capitale sociale. Tali conferimenti
sono in genere quei contributi e apporti che ciascun socio fa per la creazione di un patrimonio
comune.
I conferimenti possono avere per oggetto: • denaro
• beni in natura
• opere o servizi (socio d'opera)
• A seguito del conferimento, il socio perde ogni diritto di disposizione inerente ai beni conferiti
in società, dato che con l'atto di conferimento trasferisce nella disponibilità dell'organizzazione
il diritto di godere e di disporre del bene conferito fino allo scioglimento del rapporto sociale, in
cambio dell'acquisto di un diritto pro quota agli utili che possano prodursi dall'esercizio
dell'attività economica.
• Il capitale sociale costituito dai conferimenti iniziali dei soci costituisce la base patrimoniale
iniziale dell'attività economica. Esso è destinato ad essere fatto oggetto da parte
dell'organizzazione di una gestione dinamica e a modificarsi in aumento o in diminuzione in
funzione degli scambi di mercato effettuati dall'organizzazione a vantaggio e a rischio dei soci.
Va quindi fatta una distinzione tra SOCIETA' e COMUNIONE DI GODIMENTO
• Il regime della società trova applicazione solo là dove si abbia un uso dinamico dei beni inizialmente
costituenti il capitale sociale, cioè un uso degli stessi come fattori per la produzione di nuova
ricchezza.
• Quando questo non accade, e si ha invece un uso statico dei beni finalizzato al mero godimento delle
utilità che da essi si possono trarre, si applicano le regole tradizionali in tema di comunione.
AUTONOMIA PATRIMONIALE
• Nelle SOCIETA' DI PERSONE, l'autonomia patrimoniale è imperfetta, cioè i soci sono personalmente
responsabili per le obbligazioni sociali, ad eccezione del solo socio accomandante. La responsabilità
del socio è illimitata e solidale ed è sussidiaria rispetto al patrimonio sociale.
I creditori particolari del socio possono soddisfarsi su di essi solo qualora ottengano lo scioglimento
della società previa dimostrazione che gli altri beni del debitore non sono sufficienti a soddisfare le
loro ragioni, mentre i creditori della società devono prioritariamente soddisfarsi sul patrimonio
sociale, pur potendo concorrere con i creditori particolari del socio sui beni personali di questo.
• Nelle SOCIETA' DI CAPITALI, l'autonomia patrimoniale è perfetta, in quanto la soggettività giuridica
resta distinta dalla personalità giuridica. I soci non rispondono personalmente delle obbligazioni
sociali, ad eccezione: • dell'accomandatario di s.a.p.a
• dell'unico azionista che non abbia adempiuto agli obblighi relativi
ai conferimenti e alla pubblicità
I creditori personali del socio non hanno, infatti, alcun diritto di concorso con i creditori della società
sul patrimonio destinato all'attività sociale e la responsabilità del conferente è limitata
esclusivamente al capitale conferito.
SOCIETA’ E ALTRE FORME DI ESERCIZIO METAINDIVIDUALE DELL’IMPRESA
- Alcuni tipi di società (spa e srl) possono sopravvivere a tempo indeterminato con un unico socio e
possono essere costituiti per atto unilaterale.
- Possono esistere società senza impresa, come nel caso della società occasionale che esercita un’attività
economica non caratterizzata da professionalità.
- Possono aversi forme di esercizio collettivo dell’impresa diverse dalla società, come nel caso dei
consorzi con attività esterna, dei gruppi europei di interesse economico e dell’impresa coniugale. Si
tratta di fenomeni ove l’esercizio collettivo dell’impresa è sottoposto a un regime diverso da quello
societario.
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI
Fra i vari fenomeni di impresa collettiva non societaria, il più importante è quello delle associazioni e delle
fondazioni. Tali fenomeni sono enti senza scopo di lucro caratterizzati dall’assenza di un lucro soggettivo
poiché non possono essere distribuiti utili agli associati o al fondatore. Ciò, tuttavia, non contrasta con il
requisito della professionalità e dell’economicità: per aversi impresa è sufficiente che l’attività venga svolta
in modo non occasionale e con metodo economico. Viene quindi applicato lo statuto dell’imprenditore
commerciale.
SPA - SOCIETA' PER AZIONI
I SOGGETTI (pag.43 - 71)
Gli elementi che differenziano la S.P.A. rispetto agli altri tipi sociali consistono nella presenza congiunta di
due caratteristiche:
Per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio.
1. Le partecipazioni nella società sono rappresentate da azioni.
2.
Ciò distingue la s.p.a dalla:
• S.R.L., dove, seppur per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio
patrimonio, le partecipazioni sono rappresentate da quote.
• S.A.P.A., dove, pur essendo le partecipazioni rappresentate da azioni, per le obbligazioni
sociali rispondono, oltre alla società, anche personalmente e illimitatamente i soci
accomandatari.
Nella s.p.a. i soci godono della RESPONSABILITA' LIMITATA: la loro responsabilità è limitata a quanto
hanno investito nella società; non viene mai messo a repentaglio il loro residuo patrimonio.
La RIFORMA DEL 2003, non solo ha rafforzato il principio per cui delle obbligazioni sociali
risponde solo la s.p.a., ma ha anche aggiunto una deroga alla regola generale secondo cui essa
risponde con TUTTO il suo patrimonio.
La riforma, a tal punto, ha previsto i PATRIMONI DESTINATI. Ciò consente di creare
all'interno della s.p.a. masse patrimoniali distinte con la conseguenza che di certe
obbligazioni sociali la società risponde non con tutto, ma solo con parte del suo
patrimonio.
Tuttavia, i patrimoni destinati non possono essere costituiti per un valore superiore al
10% del patrimonio netto della società.
Il beneficio della responsabilità limitata è essenziale per poter raccogliere ingenti quantità di risparmio
trasformandole in capitale di rischio al servizio dell’iniziativa economica. Tuttavia, scaricando in parte il
rischio sui creditori, potrebbe indurre i soci a comportamenti opportunistici.
A questo proposito, la prima regola di tutela è data dal principio in base al quale i creditori sociali
non sopportano il concorso dei creditori particolari dei soci sul patrimonio della società.
La limitazione di responsabilità è necessaria, ma non sufficiente, per attrarre il risparmio. Occorre che la
partecipazione in spa sia liberamente trasferibile consentendo al socio di mobilizzare la ricchezza investita
nella società senza che il patrimonio di questa venga intaccato. Ciò è reso possibile dal fatto che nelle spa le
partecipazioni sono rappresentate da AZIONI.
Ogni AZIONE attribuisce per sé un eguale fascio di diritti amministrativi e patrimoniali.
Il socio titolare di un certo pacchetto di azioni non ha una partecipazione unitaria, ma tante quote
di partecipazione quante sono le sue azioni. Il numero di azioni indica la quantità per la quale al
socio spettano i diritti amministrativi e patrimoniali relativi alla sua partecipazione.
ALTRE CARATTERISTICHE DELLA S.P.A.
Prima dell
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