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LE SOCIETA' (contratto di società)

giovedì 23 marzo 2017

19:55

ART. 2247 - Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in

comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

IL CONTRATTO DI SOCIETA' NON COINCIDE CON LA SOCIETA'

Questo perché la società può essere costituita per atto unilaterale (s.p.a e s.r.l) e anche perché la

società è ben più che un contratto: è un'organizzazione sociale.

Inoltre, la società, non necessariamente costituisce un'organizzazione collettiva: alcuni tipi di

società possono essere costituiti e svolgere la propria attività in forma unipersonale senza perdere il

beneficio della responsabilità limitata che discende dall'adozione di tale modello organizzativo.

Dunque, la società può nascere: • da un contratto

• da un negozio giuridico unilaterale (s.p.a. e s.r.l.)

Il contratto di società ha una duplice funzione:

o COSTITUTIVA = serve a far nascere la società come centro di imputazione soggettiva di rapporti

giuridici

o REGOLATRICE = detta le regole di organizzazione e di funzionamento della società

Il contratto di società è un CONTRATTO ASSOCIATIVO, ossia un contratto plurilaterale con comunione di

scopo a rilevanza esterna di natura associativa.

• CONTRATTO PLURILATERALE = stipulabile tra più parti.

• CON COMUNIONE DI SCOPO = si tratta di un contratto di collaborazione in quanto non c'è un

rapporto di corrispettività tra le parti perchè le prestazioni tra le parti stesse viaggiano in parallelo per

creare un patrimonio comune e svolgere insieme un'attività.

• A RILEVANZA ESTERNA = contratto che, al fine di realizzare il proprio scopo, presuppone lo

svolgimento di un'attività con i terzi.

• DI NATURA ASSOCIATIVA = l'attività svolta con i terzi è un'attività che viene imputata ad un nuovo

soggetto giuridico.

La SOCIETA' dà vita alla costituzione di un patrimonio autonomo rispetto a quello dei singoli soci, non

immediatamente aggredibile dai loro creditori particolari e destinato a garantire in primo luogo i creditori

sociali. Tale patrimonio è vincolato all'esercizio di un'attività economica e deve essere gestito secondo

criteri volti a massimizzare la ricchezza inizialmente investita e a ripartirne i risultati tra i partecipanti.

SOCIETA' APPARENTE = società che appare all'esterno come tale pur senza che vi sia tra coloro

che agiscono alcuna volontà di essere soci. Malgrado manchi la volontà, si riconosce l'esistenza

di una società.

SOCIETA' DI FATTO = perché si abbia società di fatto, occorre che i co-imprenditori, pur non

avendo sottoscritto alcun contratto di società, si siano inizialmente accordati, sia pure

verbalmente e in modo molto sommario, circa lo svolgimento in comune dell'attività

economica al fine di dividerne gli utili.

1. A seguito del conferimento, il socio perde ogni diritto di disposizione inerente ai beni conferiti in

società, dato che con l'atto di conferimento egli trasferisce nella disponibilità dell'organizzazione il

diritto di godere e di disporre del bene conferito fino allo scioglimento del rapporto sociale, IN

CAMBIO dell'acquisto di un diritto pro-quota agli utili che possano prodursi dall'esercizio dell'attività

economica.

2. Il capitale sociale costituito dai conferimenti iniziali dei soci è destinato ad essere fatto oggetto di

una gestione dinamica e a modificarsi in aumento e in diminuzione in funzione degli scambi di

mercato effettuati dall'organizzazione a vantaggio e a rischio dei soci.

Il regime giuridico della SOCIETA' può trovare applicazione solo là dove si abbia un uso

dinamico dei beni inizialmente costituenti il capitale sociale, cioè un uso degli stessi come

fattori per la produzione di nuova ricchezza.

Diverso è il caso della COMUNIONE DI GODIMENTO. In tal caso, si ha un uso statico dei beni

finalizzato al mero godimento delle utilità che da essi si possono trarre.

RESPONSABILITA', SOGGETTIVITA' E PERSONALITA' GIURIDICA

I beni oggetto di conferimento, godono di un grado di autonomia rispetto al rimanente patrimonio dei soci

che varia a seconda che si tratti di società di persone o società di capitali.

o Nelle SOCIETA' DI PERSONE, i creditori particolari del socio possono soddisfarsi su di essi solo

qualora ottengano lo scioglimento della società, previa dimostrazione che gli altri beni del

debitore non sono sufficienti a soddisfare le loro ragioni.

I creditori della società devono, invece, soddisfarsi prioritariamente sul patrimonio sociale, pur

potendo concorrere con i creditori particolari del socio sui beni personali di questi, quando le

loro ragioni siano rimaste insoddisfatte da parte della società.

L'autonomia patrimoniale delle società di persone è IMPERFETTA e la responsabilità dei soci

per i debiti contratti nell'esercizio dell'attività sociale non è limitata a quanto conferito ma

ILLIMITATA e SOLIDALE.

o Nelle SOCIETA' DI CAPITALI, i creditori personali del socio non hanno alcun diritto di concorso

con i creditori della società sul patrimonio destinato all'attività sociale.

L'autonomia patrimoniale delle società di capitali è PERFETTA e la responsabilità dei soci è

LIMITATA esclusivamente al capitale conferito.

TIPI DI SOCIETA'

La scelta tra i diversi modelli predisposti dal legislatore è libera e rimessa all'autonomia privata, salvo

alcune eccezioni ricollegabili all'oggetto dell'attività. Altre limitazioni possono derivare da normative

speciali di settore che subordinano l'esercizio di certe imprese all'adozione di un determinato tipo di

società. • Per l'esercizio di un'attività commerciale NON può essere adottata la società semplice.

Tale tipo di società, è il modello di default per le imprese non commerciali.

• Attività bancaria, finanziaria e assicurativa possono essere svolte solo da società

costituite in forma di società per azioni. PRINCIPIO DI

La limitazione maggiore alla libera scelta tra i diversi modelli è rappresentata dal

TIPICITA' (ART. 2249). Tale principio obbliga i privati a scegliere tra un numero chiuso di modelli

predisposti dal legislatore senza possibilità di crearne di nuovi. Questo perché il contratto di società non

vincola solo le parti che lo sottoscrivono, ma è destinato ad avere effetti anche nei confronti dei terzi che

entrano in contatto con la società.

Da qui l'esigenza di tutelare la collettività mediante un regime di "omologazione legale" delle

società che consenta di immettere sul mercato solo modelli conformi a quelli già descritti e

approvati dal legislatore.

SOCIETA' DI PERSONE E SOCIETA' DI CAPITALI : alcune differenze

Appare poco chiaro cosa distingua una società di persone da una società di capitali. Soprattutto dopo la

riforma del 2003, non è agevole stabilire che cosa accomuni tutti i tipi appartenenti alle società di capitali e

cosa li differenzi da tutti quelli inclusi nelle società di persone.

o Alcuni profili che caratterizzano le SOCIETA' DI CAPITALI e che invece non si ravvisano nelle

società di persone sono:

1. un'organizzazione corporativa, che consenta la tendenziale separazione dei poteri

all'interno della società e la loro allocazione in capo a organi funzionalmente

distinti.

2. una struttura aperta della compagine sociale che consenta ai soci di smobilizzare il

capitale in esse investito, senza modificare il contratto originario.

3. un sistema di regole gestionali che impone di costituire e mantenere

costantemente un patrimonio netto positivo al fine di garantire, in qualsiasi

momento, la soddisfazione dei creditori sociali.

ALTRE FORME

Benché nella maggioranza dei casi le società abbiano una base sociale plurisoggettiva ed esercitino

un'attività imprenditoriale, nessuna di queste affermazioni è ex-lege vera.

• Alcuni tipi di società (s.r.l. e s.p.a.) possono sopravvivere a tempo indeterminato con un unico socio e

possono essere costituiti per atto unilaterale.

• Possono esserci società senza impresa, come nel caso della società occasionale e la società tra

avvocati.

• Possono aversi forme di esercizio collettivo dell'impresa diverse dalla società. Si pensi ai consorzi, ai

gruppi europei di interesse economico, all'impresa coniugale.

Nelle SOCIETA' DI PERSONE, il perfezionamento del contratto è già sufficiente per la costituzione della

società e la legge non impone una forma ad substantiam.

Per le s.a.s. e le s.n.c., la forma notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata) è richiesta solo

ad regularitatem, cioè esclusivamente ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Pur in assenza di un contratto scritto, l'ordinamento ricollega al fatto dell'esercizio in comune di

un'attività economica la disciplina propria delle s.a.s. e delle s.n.c., desumendo la volontà sociale del

comportamento in concreto tenuto dalle parti. Purchè si abbia SOCIETA' DI FATTO, allora, occorre

che i co-imprenditori, pur non avendo sottoscritto alcun contratto di società, si siano comunque

inizialmente accordati, sia pure verbalmente e in modo molto sommario, circa lo svolgimento in

comune dell'attività economica al fine di dividerne gli utili.

Le società di persone possono sopravvivere con un solo socio, ma non più di 6 mesi e non è

ammessa la costituzione per atto unilaterale.

Nelle SOCIETA' DI CAPITALI, affinché vengano ad esistenza, è necessaria anche l'iscrizione nel Registro delle

Imprese. In tal caso, la legge richiede l'atto pubblico.

Le s.p.a. e le s.r.l. possono nascere anche con un solo socio.

Due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo

di dividerne gli utili.

La società, quindi, dà vita alla costituzione di un patrimonio autonomo rispetto a quello dei

singoli soci, non immediatamente aggredibile dai loro creditori particolari e destinato a

garantire in primo luogo la soddisfazione dei creditori sociali.

I soci, quindi, mediante i loro conferimenti, costituiscono il capitale sociale. Tali conferimenti

sono in genere quei contributi e apporti che ciascun socio fa per la creazione di un patrimonio

comune.

I conferimenti possono avere per oggetto: • denaro

• beni in natura

• opere o servizi (socio d'opera)

• A seguito del conferimento, il socio perde ogni diritto di disposizione inerente ai beni conferiti

in società, dato che con l'atto di conferimento trasferisce nella disponibilità dell'organizzazione

il diritto di godere e di disporre del bene conferito fino allo scioglimento del rapporto sociale, in

cambio dell'acquisto di un diritto pro quota agli utili che possano prodursi dall'esercizio

dell'attività economica.

• Il capitale sociale costituito dai conferimenti iniziali dei soci costituisce la base patrimoniale

iniziale dell'attività economica. Esso è destinato ad essere fatto oggetto da parte

dell'organizzazione di una gestione dinamica e a modificarsi in aumento o in diminuzione in

funzione degli scambi di mercato effettuati dall'organizzazione a vantaggio e a rischio dei soci.

Va quindi fatta una distinzione tra SOCIETA' e COMUNIONE DI GODIMENTO

• Il regime della società trova applicazione solo là dove si abbia un uso dinamico dei beni inizialmente

costituenti il capitale sociale, cioè un uso degli stessi come fattori per la produzione di nuova

ricchezza.

• Quando questo non accade, e si ha invece un uso statico dei beni finalizzato al mero godimento delle

utilità che da essi si possono trarre, si applicano le regole tradizionali in tema di comunione.

AUTONOMIA PATRIMONIALE

• Nelle SOCIETA' DI PERSONE, l'autonomia patrimoniale è imperfetta, cioè i soci sono personalmente

responsabili per le obbligazioni sociali, ad eccezione del solo socio accomandante. La responsabilità

del socio è illimitata e solidale ed è sussidiaria rispetto al patrimonio sociale.

I creditori particolari del socio possono soddisfarsi su di essi solo qualora ottengano lo scioglimento

della società previa dimostrazione che gli altri beni del debitore non sono sufficienti a soddisfare le

loro ragioni, mentre i creditori della società devono prioritariamente soddisfarsi sul patrimonio

sociale, pur potendo concorrere con i creditori particolari del socio sui beni personali di questo.

• Nelle SOCIETA' DI CAPITALI, l'autonomia patrimoniale è perfetta, in quanto la soggettività giuridica

resta distinta dalla personalità giuridica. I soci non rispondono personalmente delle obbligazioni

sociali, ad eccezione: • dell'accomandatario di s.a.p.a

• dell'unico azionista che non abbia adempiuto agli obblighi relativi

ai conferimenti e alla pubblicità

I creditori personali del socio non hanno, infatti, alcun diritto di concorso con i creditori della società

sul patrimonio destinato all'attività sociale e la responsabilità del conferente è limitata

esclusivamente al capitale conferito.

SOCIETA’ E ALTRE FORME DI ESERCIZIO METAINDIVIDUALE DELL’IMPRESA

- Alcuni tipi di società (spa e srl) possono sopravvivere a tempo indeterminato con un unico socio e

possono essere costituiti per atto unilaterale.

- Possono esistere società senza impresa, come nel caso della società occasionale che esercita un’attività

economica non caratterizzata da professionalità.

- Possono aversi forme di esercizio collettivo dell’impresa diverse dalla società, come nel caso dei

consorzi con attività esterna, dei gruppi europei di interesse economico e dell’impresa coniugale. Si

tratta di fenomeni ove l’esercizio collettivo dell’impresa è sottoposto a un regime diverso da quello

societario.

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

Fra i vari fenomeni di impresa collettiva non societaria, il più importante è quello delle associazioni e delle

fondazioni. Tali fenomeni sono enti senza scopo di lucro caratterizzati dall’assenza di un lucro soggettivo

poiché non possono essere distribuiti utili agli associati o al fondatore. Ciò, tuttavia, non contrasta con il

requisito della professionalità e dell’economicità: per aversi impresa è sufficiente che l’attività venga svolta

in modo non occasionale e con metodo economico. Viene quindi applicato lo statuto dell’imprenditore

commerciale.

SPA - SOCIETA' PER AZIONI

I SOGGETTI (pag.43 - 71)

Gli elementi che differenziano la S.P.A. rispetto agli altri tipi sociali consistono nella presenza congiunta di

due caratteristiche:

Per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio.

1. Le partecipazioni nella società sono rappresentate da azioni.

2.

Ciò distingue la s.p.a dalla:

• S.R.L., dove, seppur per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio

patrimonio, le partecipazioni sono rappresentate da quote.

• S.A.P.A., dove, pur essendo le partecipazioni rappresentate da azioni, per le obbligazioni

sociali rispondono, oltre alla società, anche personalmente e illimitatamente i soci

accomandatari.

Nella s.p.a. i soci godono della RESPONSABILITA' LIMITATA: la loro responsabilità è limitata a quanto

hanno investito nella società; non viene mai messo a repentaglio il loro residuo patrimonio.

La RIFORMA DEL 2003, non solo ha rafforzato il principio per cui delle obbligazioni sociali

risponde solo la s.p.a., ma ha anche aggiunto una deroga alla regola generale secondo cui essa

risponde con TUTTO il suo patrimonio.

La riforma, a tal punto, ha previsto i PATRIMONI DESTINATI. Ciò consente di creare

all'interno della s.p.a. masse patrimoniali distinte con la conseguenza che di certe

obbligazioni sociali la società risponde non con tutto, ma solo con parte del suo

patrimonio.

Tuttavia, i patrimoni destinati non possono essere costituiti per un valore superiore al

10% del patrimonio netto della società.

Il beneficio della responsabilità limitata è essenziale per poter raccogliere ingenti quantità di risparmio

trasformandole in capitale di rischio al servizio dell’iniziativa economica. Tuttavia, scaricando in parte il

rischio sui creditori, potrebbe indurre i soci a comportamenti opportunistici.

A questo proposito, la prima regola di tutela è data dal principio in base al quale i creditori sociali

non sopportano il concorso dei creditori particolari dei soci sul patrimonio della società.

La limitazione di responsabilità è necessaria, ma non sufficiente, per attrarre il risparmio. Occorre che la

partecipazione in spa sia liberamente trasferibile consentendo al socio di mobilizzare la ricchezza investita

nella società senza che il patrimonio di questa venga intaccato. Ciò è reso possibile dal fatto che nelle spa le

partecipazioni sono rappresentate da AZIONI.

Ogni AZIONE attribuisce per sé un eguale fascio di diritti amministrativi e patrimoniali.

Il socio titolare di un certo pacchetto di azioni non ha una partecipazione unitaria, ma tante quote

di partecipazione quante sono le sue azioni. Il numero di azioni indica la quantità per la quale al

socio spettano i diritti amministrativi e patrimoniali relativi alla sua partecipazione.

ALTRE CARATTERISTICHE DELLA S.P.A.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher danielez19 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Donativi Vincenzo.
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