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O.P.A. OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO
Un'offerta pubblica di acquisto (o.p.a.) è ogni offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale
finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari.
Tale definizione del t.u.f. non riguarda solo o.p.a. su azioni, ma anche qualsiasi prodotto
finanziario. La direttiva o.p.a., invece, riguarda solo le offerte d'acquisto di azioni provviste del
diritto di voto e finalizzate a ottenere il controllo.
L'obbligo principale imposto all'offerente è la PARITA' DI TRATTAMENTO: l'offerta è rivolta a parità di
condizioni a tutti i titolari dei prodotti finanziari che ne formano oggetto. L'offerente, quindi, è tenuto a
proporre l'acquisto a tutti i titolari del prodotto finanziario che intende acquistare, garantendo a tutti le
stesse condizioni e, quindi, lo stesso corrispettivo.
PROCEDIMENTO DELL'O.P.A
1. In primo luogo, se ne deve dare comunicazione alla Consob e si deve dare pubblicazione di un
comunicato destinato al mercato circa la decisione (o l'obbligo) di lanciare un'o.p.a.
Dalla data della comunicazione al mercato dell'intenzione di lanciare un'o.p.a., scatta la
PASSIVITY RULE, cioè l'obbligo degli amministratori della società bersaglio di astenersi
dall'adozione di atti che possano contrastare il raggiungimento degli obiettivi dell'o.p.a.
medesima.
REGOLA DELLA PASSIVITA' = La disciplina attuale prevede che la passivity rule venga prevista a
livello statutario;
• se lo statuto nulla dispone al riguardo, non è necessaria l'autorizzazione assembleare
per l'adozione di misure difensive.
• se lo statuto prevede la passivity, gli amministratori non possono compiere atti o
operazioni che possano contrastare gli obiettivi dell'offerta, senza aver ottenuto
preventivamente l'autorizzazione dell'assemblea.
2. In secondo luogo, si deve dare tempestiva comunicazione alla Consob del relativo documento
d'offerta, la quale ha 15 giorni per indicare all'offerente se sia necessaria qualche modifica del
documento stesso. Decorso tale termine, il documento può essere pubblicato e l'o.p.a può avere
inizio.
Il PERIODO D'OFFERTA viene concordato dall'offerente:
• [se i titoli oggetto di o.p.a. sono quotati] = con la società di gestione del mercato
• [altrimenti] = con la Consob
e può durare tra i 15/25 giorni per le offerte obbligatorie e tra i 15/40 giorni negli altri casi.
Durante tale periodo, l'offerente può decidere di aumentare il corrispettivo offerto e in tal caso, le
adesioni alla precedente offerta sono revocabili.
L'o.p.a. è irrevocabile, ma l'offerente può apporre condizioni, purchè non siano meramente
potestative.
POTERI DELLA CONSOB
Durante l'offerta, la Consob è dotata di ampi poteri di "governo". Essa può sospendere l'offerta se sussiste
il fondato sospetto di violazione delle disposizioni del t.u.f. sull'o.p.a., o nel caso in cui intervengano fatti
nuovi o non resi noti in precedenza.
In tali casi, la Consob può richiedere a chiunque appaia informato dei fatti, la comunicazione di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti.
La Consob, inoltre, può dichiarare decaduta l'offerta, se le violazioni vengono effettivamente
accertate.
OFFERTE CONCORRENTI
Può accadere che dopo la proposizione di una prima o.p.a., altre offerte vengano proposte sugli stessi titoli.
La Consob, tuttavia, non può limitare il numero di aumenti del prezzo da parte del primo offerente o degli
offerenti concorrenti (rilanci), ma può stabilire solo un termine massimo comune a tutte le offerte.
Dopo che una delle offerte concorrenti ha prevalso, gli azionisti che hanno aderito all'o.p.a.
soccombente possono aderire alla prima entro 5 giorni dalla sua conclusione.
MISURE DIFENSIVE
Per misure difensive si intendono le clausole statutarie o i patti parasociali che impediscono o rendono
più difficile a chiunque di ottenere il controllo della società o, una volta ottenuto, di esercitarlo
effettivamente.
Esempi tipici di difese preventive sono:
• azioni a voto multiplo
• massimali al voto
• clausole di prelazione o gradimento
• sindacati di voto o di blocco
(Regola di neutralizzazione) BREAKTHROUGH RULE
In caso di lancio di un'o.p.a., eventuali limiti alla circolazione delle azioni e quelli al diritto di voto non
sono vincolanti per i soci. Tali limiti sociali e parasociali al diritto di voto NON si applicano nelle
deliberazioni assembleari sulle difese successive.
Quando un'o.p.a. ha successo e l'offerente raggiunge una soglia almeno pari al 75% delle azioni
aventi diritto di voto, nella prima assemblea dei soci le limitazioni all'esercizio del diritto del
voto non hanno effetto.
La breakthrough rule deve essere prevista dallo statuto della società quotata oggetto di o.p.a. ed è
subordinata alla clausola di reciprocità, cioè le società bersaglio possono disapplicarla se l'offerente non è
soggetto alla medesima regola.
Gli atti e le operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, secondo la
Consob sono: • gli atti che aumentano il costo dell'offerta
• i comportamenti volti a mutare le caratteristiche patrimoniali della società bersaglio
• i comportamenti di disturbo diretti a rendere difficile l'effettivo raggiungimento
dell'obiettivo dell'offerta
Tuttavia, la Consob ha escluso da tale elenco la ricerca di offerte concorrenti, il c.d. CAVALIERE BIANCO. Gli
amministratori della società bersaglio, anche senza autorizzazione dell'assemblea, possono sollecitare altri
soggetti a promuovere offerte concorrenti con la prima o.p.a.
L'O.P.A. OBBLIGATORIA
Chi supera una soglia relativamente elevata di partecipazione deve proporre un'offerta sulla totalità
delle restanti azioni con diritto di voto.
Colui che, a seguito di acquisti a titolo oneroso, detenga una partecipazione superiore al 30%
del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli
amministratori, DEVE promuovere un'o.p.a. sulla totalità dei titoli con diritto di voto.
L'obbligo di lanciare un'o.p.a. totalitaria viene imposto a chi acquista a titolo oneroso azioni in
misura pari o superiore al 30% del capitale rappresentato da titoli con diritto di voto nelle
deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori
L'o.p.a. obbligatoria rende il trasferimento del controllo più costoso. Questo aumento di costo dipende da
come viene calcolato il prezzo dell'o.p.a. obbligatoria. Tale prezzo non può essere inferiore a quello più
elevato pagato dall'offerente nei 12 mesi anteriori alla comunicazione al mercato dell'intenzione di lanciare
l'o.p.a.
ESENZIONE DELL'OBBLIGO DI O.P.A.
L'esenzione dall'obbligo di o.p.a. più significativa è rappresentata dall'O.P.A. PREVENTIVA PARZIALE, che ha
la funzione di abbassare il costo complessivo del trasferimento del controllo.
L'obbligo di o.p.a. non sussiste se la partecipazione rilevante viene ottenuta a seguito di
un'o.p.a. avente ad oggetto almeno il 60% delle azioni quotate in mercati regolamentati
italiani che attribuiscono diritti di voto e se ricorrano congiuntamente 3 condizioni:
1. l'offerente non deve aver acquisito partecipazioni per più dell'1% nei 12 mesi
precedenti alla comunicazione alla Consob di proporre un'o.p.a.
2. l'efficacia dell'o.p.a. viene condizionata attraverso un referendum cui gli azionisti
rispondono individualmente e non in assemblea
3. la Consob deve verificare la sussistenza dei requisiti 1) e 2)
Tuttavia, chi ha effettuato un'o.p.a. preventiva parziale può essere in seguito obbligato a proporre
un'o.p.a. totalitaria quando, nei 12 mesi successivi alla fine dell'o.p.a., acquista partecipazioni superiori
all'1% o quando la società delibera operazioni di fusione o scissione.
ACQUISTO DI CONCERTO
L'obbligo di proporre un'o.p.a. incombe non solo se la partecipazione che superi il 30% (del capitale con
diritto di voto nelle deliberazioni circa la nomina e la revoca degli amministratori) viene acquisita da un
singolo soggetto, ma anche quando tale soglia viene superata da parte di più persone che agiscono di
concerto. Con "persone che agiscono di concerto" si intendono quei soggetti che cooperano
tra loro sulla base di un accorso volto ad acquisire, mantenere o rafforzare il
controllo della società emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di
un'o.p.a
In tal caso, è sufficiente che una sola persona di esse compia un acquisto a titolo oneroso che
complessivamente fa superare la soglia del 30% perché tutte le altre persone siano solidamente
tenute a proporre l'o.p.a.
TUTELA DELLE MINORANZE
Chi ottiene oltre il 90% del capitale di una società quotata rappresentato da titoli con diritto di voto è
tenuto a promuovere un'o.p.a. totalitaria sui restanti titoli con diritto di voto al prezzo determinato dalla
Consob, a meno che non ripristini entro 120 giorni un "flottante sufficiente ad assicurare il regolare
andamento delle negoziazioni"
Se la partecipazione in mano al mercato si riduce sotto il 10%, le negoziazioni non sono più
significative e gli azionisti di minoranza non possono più tutelarsi vendendo le azioni. Di
conseguenza, il socio di maggioranza deve ripristinare le negoziazioni oppure offrirsi di
acquistare tutte le partecipazioni.
Quando la partecipazione sia pari al 95% e sia stata raggiunta a seguito di un'o.p.a. totalitaria, è previsto:
• Un obbligo di acquisto (SELL-OUT) che consenta al socio che non ha aderito all'o.p.a. di
dismettere la propria partecipazione dato che l'offerente ha raggiunto una
partecipazione quasi totalitaria.
• Al contrario, lo SQUEEZE-OUT tutela il socio di maggioranza contro l'esistenza di
minorante ridotte. Esso attribuisce al socio di maggioranza con il 95%, il diritto di
acquisire la percentuale rimanente, sempre che ne abbia dichiarato nel documento
d'offerta di volersi avvalere di tale diritto
SANZIONI
Se un soggetto si trova nelle condizioni in cui è obbligato a proporre l'o.p.a., ma non lo fa, l'art. 110 del
t.u.f. prevede che il diritto di voto venga sospeso per l'intera partecipazione detenuta.
Se tale diritto di voto viene egualmente esercitato, la deliberazione è impugnabile se tale voto è stato
determinante.
Tuttavia, le azioni il cui voto è sospeso, vengono comunque computate ai fini dei quorum costitutivi
per evitare il rischio che venga paralizzata l'attività