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Il contratto in frode alla legge

Il contratto in frode alla legge è il contratto che costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa. È nullo perché ha causa illecita. Parliamo sostanzialmente di contratti che di per sé non sono vietati, ma che sono costruiti in modo tale da realizzare, nella sostanza, un interesse tipico dell'atto vietato.

NULLITÀ TESTUALE E NULLITÀ VIRTUALE

Con nullità testuale si intende quando un contratto viene dichiarato nullo o direttamente o indirettamente dalla legge (con i meccanismi visti sopra). Con nullità virtuale invece si intende quando un contratto è nullo per contrasto a norme imperative (salvo che la legge disponga diversamente e stabilisca che non è nullo).

Copyright © 2020 by Vitale Giuseppe pag. 87

L'ANNULLABILITÀ

I vizi che portano all'annullabilità del contratto sono l'incapacità di agire e i vizi della volontà ossia quando una...

parte conclude un contratto che non corrisponde alla sua volontà (può avvenire tramite errore, dolo o violenza). La vittima del vizio ha interesse a cancellare il contratto mentre l'altra parte ha interesse che il contratto resti vivo. La legge deve trovare il giusto equilibrio fra interesse del contraente protetto e l'interesse della controparte.

L'ERRORE è l'ignoranza o falsa conoscenza di elementi rilevanti per decidere in merito al contratto. Il contratto fatto per errore è annullabile solo se presenta due requisiti ossia se l'errore è essenziale e riconoscibile.

Un errore si dice essenziale quando cade su determinati elementi obiettivi del contratto e riguarda:

  • La natura del contratto: ossia sul tipo contrattuale;
  • L'oggetto del contratto: purché determinante del consenso (es. errore nell'appartamento da comprare o auto acquistata con carburante sbagliato);
  • La persona dell'altro
contraente: purché determinante nel consenso. Errore determinante sulla scelta dell'altro contraente (es. A assume B credendo di che egli abbia competenze nel suo settore e invece scopre che non le ha); • La quantità: purché determinante del consenso (es. X acquista più stoffa del dovuto); Gli errori inoltre possono essere di fatto quando cadono su elementi di fatto e di diritto se dipendono da ignoranza relativamente ad alcune norme che incidono sulle qualità giuridiche dell'oggetto del contratto o della persona dell'altro contraente (es. americano che acquista un quadro che per la legge italiana non può essere esportato). La legge non tutela gli errori sul motivo ossia gli errori che sono determinanti per la scelta ma che non sono essenziali (es. A che ordina un frigorifero non sapendo che sua moglie l'aveva già acquistato -> se l'avesse saputo non l'avrebbe ordinato). Un errore si dice riconoscibile.se esso è riconoscibile dall'altro contraente (es. se colui che vuole comprare un'auto avvisa il venditore che voleva prendere una macchina diesel e non benzina e poi acquista una macchina benzina -> se non lo mette a corrente e quindi l'altra parte non conosce il fatto, il contratto è valido). Tutti questi casi riguardano casi di errore vizio che tocca la formazione della volontà mentre esiste un altro errore chiamato errore ostativo che invece tocca la comunicazione della volontà (es. una parte che comunica male all'altra parte una cifra). La disciplina dell'errore ostativo è la stessa dell'errore vizio: è annullabile se essenziale e riconoscibile. IL DOLO è un vizio della volontà inteso come inganno contro un contraente. Il rimedio di annullabilità scatta solo nel caso di dolo determinante ossia inganno decisivo per la conclusione del contratto, nel senso che, senza il raggiro, la vittima

Non avrebbe fatto il contratto. La vittima del dolo può annullare il contratto tutte le volte che l'inganno è stato per lui determinante del consenso (anche per errore sul motivo). Il dolo del terzo determina l'annullabilità del contratto solo se risulta noto alla parte che ne trae vantaggio. La vittima del dolo può chiedere inoltre il risarcimento del danno. Con dolus bonus si intende la generica esaltazione della qualità di un bene offerto e non ha nessuna conseguenza se non il ricorrere a strumenti previsti a tutela dei consumatori contro la pubblicità ingannevole. Copyright © 2020 by Vitale Giuseppe pag. 88

Con dolo incidente si intende un inganno non tanto grave da pregiudicare la conclusione del contratto ma abbastanza grave da indurre la vittima ad accettare condizioni diverse e meno vantaggiose (es. A vende a B un appartamento facendogli credere che il tetto è stato rifatto anche se è falso). La vittima non

Può chiedere l'annullabilità del contratto ma il risarcimento del danno. LA VIOLENZA è un vizio della volontà inteso come violenza psichica sinonimo di minaccia. La violenza annulla un contratto solo se:

  1. La minaccia è inerente al contratto: nel senso che lo scopo è quello di forzare la vittima a fare quel contratto;
  2. La minaccia è ragionevolmente grave: deve essere sensata e non inattuabile e il bene messo a rischio deve appartenere allo stesso contraente o a persone a lui vicine;
  3. La minaccia prospetta un male ingiusto: cioè la minaccia può essere anche un comportamento lecito che però mira ad ottenere vantaggi ingiusti (es. locatore che minaccia l'inquilino che non paga da un po' di vendergli un quadro di famiglia sennò gli dà lo sfratto per morosità).

La violenza del terzo annulla un contratto anche se il contraente che se ne avvantaggia non sapeva nulla.

LA RESCISSIONE DEL

CONTRATTO è un rimedio che si applica ai contratti conclusi in circostanze anomale tali da costringere uno dei contraenti ad accettare condizioni contrattuali molto svantaggiose. Esso scatta in presenza di un requisito interno dettato dallo squilibrio economico che avvantaggia un contraente e svantaggia l'altro e un requisito esterno dettato da circostanze anomale (stato di pericolo o stato di bisogno).

Il contratto concluso in stato di pericolo (es. A chiama il medico perché sua moglie sta male e questo gli chiede 2000 euro per un intervento d'urgenza approfittandosene) è rescindibile quando:

  1. Una parte fa il contratto solo per necessità di salvare sé stesso o altri da un pericolo;
  2. La necessità, creata dal pericolo, è nota a controparte.

Il contratto concluso in stato di bisogno è rescindibile quando:

  1. Una parte fa il contratto perché si trova in stato di bisogno;
  2. La controparte se ne approfitta per trarne vantaggio;
  3. ...

Ci deve essere uno squilibrio economico fra le prestazioni di almeno uno a due.

Copyright © 2020 by Vitale Giuseppe pag. 8931 – IL TRATTAMENTO DEI CONTRATTI INVALIDI

Le differenze di trattamento giuridico dei contratti nulli e annullabili riguardano quattro aspetti: la legittimazione ad attivare il rimedio, la prescrizione del diritto di attivarlo, il recupero del contratto difettoso e le conseguenze dell'applicazione del rimedio.

LA LEGITTIMAZIONE A FAR VALERE L'INVALIDITÀ

Per quanto riguarda la nullità, il rimedio può essere invocato da chiunque vi abbia interesse (una parte qualsiasi, un terzo, un giudice) mentre l'annullabilità può essere invocata solo dalla parte interessata (l'incapace, chi ha commesso l'errore, chi è stato ingannato).

Ci sono comunque dei casi di annullabilità assoluta, ossia quando l'annullabilità può essere invocata da chiunque e dei casi di nullità

relativa ossia quando la nullità può farsi valere solo da una delle parti.

LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI INVOCARE L'INVALIDITÀ

Per quanto riguarda la nullità essa è imprescrittibile e non ci sono limiti di tempo per dichiarare nullo un contratto. Per quanto riguarda l'annullabilità invece, questa si prescrive in cinque anni. L'azione di annullabilità si prescrive mentre l'eccezione di annullabilità no (es. se X compra da Y una casa per errore e dopo 6 anni Y chiede il pagamento, X può opporre l'eccezione e non pagare).

IL RECUPERO DEI CONTRATTI INVALIDI

Il contratto viziato da nullità non può diventare valido mentre nei casi di annullabilità la regola è che il contratto può essere convalidato.

La convalida è un atto unilaterale ricettizio che:

  1. può essere compiuta solo dalla parte legittimata a invocare l'annullabilità;
  2. la parte
clausola. In questo caso, il contratto può essere dichiarato nullo in toto. LA NULLITÀ ASSOLUTA DEL CONTRATTO La nullità assoluta del contratto si verifica quando il contratto viola una norma di ordine pubblico o una disposizione imperativa di legge. In questo caso, il contratto è considerato nullo fin dalla sua origine e non può essere convalidato o convertito. LA NULLITÀ RELATIVA DEL CONTRATTO La nullità relativa del contratto si verifica quando il contratto viola una norma che tutela gli interessi di una delle parti. In questo caso, il contratto è annullabile e può essere convalidato o convertito se la parte legittimata manifesta la volontà di farlo. La convalida del contratto può avvenire in modo espresso, attraverso una dichiarazione esplicita di voler convalidare il contratto, o in modo tacito, attraverso il comportamento consistente nel dare esecuzione al contratto. Nel caso di un contratto nullo, è possibile utilizzare il meccanismo della conversione per far produrre alcuni effetti al contratto. LA NULLITÀ PARZIALE DEL CONTRATTO Se una clausola del contratto è nulla e il resto del contratto rimane valido, la clausola direttamente colpita viene eliminata dal contratto (nullità parziale). Tuttavia, se i contraenti non avrebbero concluso quel contratto senza quella clausola, la nullità può diventare totale e il contratto può essere dichiarato nullo in toto.

parte.LE CONSEGUENZE DELL'INVALIDITÀ

Sia la sentenza del giudice che dichiara un contratto nullo e sia quella che lo dichiara annullabile operano retroattivamentee il contratto si considera invalido fin dal principio. Questa regola però subisce delle eccezioni in alcuni casi:

  1. Nel caso di contratto nullo per violazione del buon costume: colui che ha dato esecuzione non può ripetere laprestazione fatta;
  2. Se il contratto è annullato per incapacità, l'incapace non è tenuto a restituire all'altro contraente la prestazionericevuta; Copyright © 2020 by Vitale Giuseppe pag. 903.
  3. La nullità e l'annullamento del contratto di lavoro non operano retroattivamente (il lavoratore ha diritto allaretribuzione per i giorni lavorati).

Per quanto riguarda invece le conseguenze rispetto ai terzi:

  1. La nullità è sempre opponibile ai terzi;
  2. L'annullamento invece non è opponibile ai terzi in linea di principio.
È opponibile ai terzi se il terzo è in malafede, se il terzo ha acquistato a titolo gratuito o se l’annullamento dipende da incapacità legale. Inoltre se i
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuse_vit di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Camardi Carmela.