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Capo VII - Espropriazione
ARTICOLO 95: Espropriazione di beni culturali
I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela e fruizione pubblica dei beni stessi.
Il Ministero può autorizzare, su richiesta, gli enti pubblici territoriali ad effettuare l'espropriazione. In tal caso dichiara la pubblica utilità dell'esproprio e rimette gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.
Il Ministero può anche disporre l'espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fini di lucro, curando direttamente il relativo procedimento.
ARTICOLO 96: Espropriazione per fini strumentali
Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici e aree quando ciò sia necessario per isolare o restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o la prospettiva.
garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso
ARTICOLO 97: ESPROPRIAZIONE PER INTERESSE ARCHEOLOGICO
Il Ministero può procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento
ARTICOLO 98: ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ
La pubblica utilità è dichiarata con decreto ministeriale o anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero (espropriazione per fini strumentali)
Nei casi di espropriazione per fini strumentali o per interesse archeologico l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità
ARTICOLO 99: INDENNITÀ DI ESPROPRIO DI BENI CULTURALI
Nel caso di espropriazione di beni culturali l'indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato. Il pagamento dell'indennità è effettuato
secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità
ARTICOLO 100: RINVIO A NORME GENERALI
Nei casi di espropriazione per fini strumentali e per interesse archeologico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.
TITOLO II
FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE
CAPO I - FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI
SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 101: ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA
Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
Si intende per:
a) "MUSEO", una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio
b) "BIBLIOTECA", una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri,
materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studioI citati appartengono a soggetti pubblici e sono destinati alla pubblica fruizione espletando un servizio pubblico.
Le strutture espositive e di consultazione che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.
ARTICOLO 102: FRUIZIONE DEGLI ISTITUTI E DEI LUOGHI DELLA CULTURA DI APPARTENENZA PUBBLICA
Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
Nel rispetto dei principi di fruizione pubblica la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.
La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata,
Compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati, al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica dello Stato, e il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali de niscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'articolo 112. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.
Mediante gli accordi il Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.
ARTICOLO 103: ACCESSO AGLI ISTITUTI E AD I LUOGHI
Il accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l'accesso ad essi.
L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito.
Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano:
- i casi di libero accesso e di ingresso gratuito
- le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo
- le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati
- l'eventuale percentuale dei
Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in modo da non creare discriminazioni ingiuste nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea
ARTICOLO 104: FRUIZIONE DI BENI CULTURALI DI PROPRIETÀ PRIVATA
Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali:
- i beni culturali immobili indicati all'articolo che rivestono interesse eccezionale
- le collezioni
L'interesse eccezionale degli immobili è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario. Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dà comunicazione al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni
ARTICOLO 105: DIRITTI DI USO E DI GODIMENTO PUBBLICO
Il Ministero e le regioni vigilano,
nell'ambito delle rispettive competenze, affinché siano rispettati i diritti di uso e godimento pubblico. SEZIONE II - USO DEI BENI CULTURALI ARTICOLO 106: USO INDIVIDUALE DI BENI CULTURALI Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. Per i beni in consegna al Ministero, il soprintendente determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento. Per i beni diversi da quelli indicati, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere<p>dettate prescrizioni per lamigliore conservazione del bene</p>
<h2>ARTICOLO 107: USO STRUMENTALE E PRECARIO ERIPRODUZIONE DEI BENI CULTURALI</h2>
<p>Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzionenonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna.</p>
<p>È di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale.</p>
<h2>ARTICOLO 108: CANONI DI CONCESSIONE, CORRISPETTIVI DIRIRPODUZIONE, CAUZIONE</h2>
<p>I canoni di concessione ed i</p>
corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni, tenendo anche conto:
a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso
b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni
d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente
I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.
Nei casi in cui dall'attività in concessione