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Codice dei beni culturali e del paesaggio

Definizione e disposizioni generali

Definisce il patrimonio culturale, disposizioni generali regola i rapporti Stato-Regioni.

Parte prima: Articoli 1-9

Sulle competenze in materia di tutela e valorizzazione. Individua i beni culturali e ne disciplina la tutela (Titolo I), la fruizione e la valorizzazione (Titolo II); indica norme transitorie e finali (Titolo III).

Parte seconda: Beni culturali

Articoli 10-130. Disciplina la fruizione e la valorizzazione dei beni culturali.

Parte terza: Beni paesaggistici

Articoli 131-159. Individua e regola i beni paesaggistici, con riferimento alla tutela e alla valorizzazione.

Parte quarta: Sanzioni

Articoli 160-181. Disciplina sanzioni amministrative e penali relative sia ai beni culturali che ai beni paesaggistici.

Parte quinta: Disposizioni transitorie

Articoli 182-184. Indica tutte le leggi abrogate, ivi compreso il T.U. 490/1999.

Allegato A

Indica i valori applicabili ai beni culturali in caso di esportazione, commercio, esportazione nel territorio UE e restituzione.

Parte prima

Disposizioni generali (Art. 1-9)

Articolo 1 - Principi

La Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni dell’articolo 117 della Costituzione e secondo le predisposizioni del codice dei beni culturali.

La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e a promuovere lo sviluppo della cultura. Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni, ne assicurano la pubblica fruizione. Privati ed enti ecclesiastici proprietari di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.

Articolo 2 - Patrimonio culturale

Il patrimonio culturale è composto da beni culturali e beni paesaggistici. Sono beni culturali le cose mobili e immobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicate all’articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio.

I beni di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

Articolo 3 - Tutela del patrimonio culturale

Tutela significa esercizio delle funzioni e disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, all’individualizzazione dei beni costituenti il patrimonio culturale, garantendone la protezione e conservazione per fini di pubblica fruizione.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Articolo 4 - Funzioni dello Stato in materia del patrimonio culturale

Le funzioni di tutela sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, che le esercita direttamente o ne può conferire l’esercizio alle regioni.

Articolo 5 - Cooperazione delle Regioni e degli enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale

Gli altri enti pubblici territoriali e il Ministero cooperano nell’esercizio delle funzioni di tutela. Le funzioni di tutela non appartenenti allo Stato, che abbiano per oggetto: manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, librarie, libri, stampe e incisioni sono esercitate dalle regioni, a meno che, su di essi, non sia prevista con provvedimento ministeriale la competenza del Ministero.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono esercitare le funzioni di tutela su: carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo con relativi negativi e matrici non appartenenti allo Stato. Possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le leggi che ne facciano richiesta.

Il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.

Articolo 6 - Valorizzazione del patrimonio culturale

La valorizzazione significa esercizio delle funzioni e disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, per tutti i cittadini, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura.

Comprende la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende anche la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, o la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.

La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela, tali da non pregiudicarne le esigenze. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni secondo l'articolo 117. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Articolo 7 - Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale

Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l’applicabilità dell’articolo 10.

Articolo 8 - Regioni e province ad autonomia speciale

Vedi articolo 5.

Articolo 9 - Beni culturali di interesse religioso

Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o altre confessioni religiose, il Ministero e le regioni provvedono alle esigenze di culto, d’accordo con le rispettive autorità.

Parte seconda

Beni culturali (Art. 10-130)

Titolo I: Capo I - Oggetto della tutela

Articolo 10 - Beni culturali

Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti ad un soggetto pubblico e/o a persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Sono inoltre beni culturali:

  • Le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi
  • Gli archivi e i singoli documenti
  • Le raccolte librarie delle biblioteche, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

  • Le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1
  • Gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante
  • Le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale
  • Le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quale testimonianza dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose
  • Le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse

Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

  • Le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà
  • Le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio
  • I manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio
  • Le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio
  • Le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio
  • Le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico
  • Le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico
  • I siti minerari di interesse storico od etnoantropologico
  • Le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico
  • Le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale

Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Articolo 11 - Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela

Le seguenti cose sono oggetto di specifiche disposizioni di tutela:

  • Gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici
  • Gli studi d'artista
  • Le aree pubbliche
  • Le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni
  • Le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico
  • Le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni
  • I mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni
  • I beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni
  • Le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale

Articolo 12 - Verifica dell’interesse culturale

Procedura di verifica dell'interesse culturale dei beni, valutata secondo criteri specifici.

Articolo 13 - Dichiarazione dell’interesse culturale

La dichiarazione accerta la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico richiesto dall’articolo 10 comma 3. La dichiarazione non è richiesta per i beni:

  • Le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi
  • Gli archivi e i singoli documenti
  • Le raccolte librarie delle biblioteche, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

Articolo 14 - Procedimento di dichiarazione

Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta di ogni ente territoriale pubblico interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore. La comunicazione contiene:

  • Gli elementi di identificazione e di valutazione dell’oggetto risultanti dalle prime indagini
  • L'indicazione degli effetti previsti dal comma 4
  • L'indicazione del termine, per la presentazione di eventuali osservazioni (non inferiore a 30 gg)

Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II (vigilanza e ispezione), dalla sezione I del Capo III (Misure di protezione) e dalla sezione I del Capo IV (alienazione e altre misure di trasmissione) del presente Titolo. Gli effetti cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero.

Articolo 15: Notifica della dichiarazione

La dichiarazione prevista dall'articolo 13 è notificata al proprietario, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità mobiliare o immobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico.

Articolo 16: Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione

Avverso il provvedimento conclusivo della verifica è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro 30 gg dalla notifica della dichiarazione. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, degli effetti. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di 90 gg dalla presentazione dello stesso. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato.

Articolo 17: Catalogazione

Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso e elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati di tutti gli enti pubblici territoriali. Ministero, regioni e università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.

Capo II- Vigilanza e ispezione

Articolo 18: Vigilanza

La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero. Sulle cose che appartengano alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni medesime.

Articolo 19: Ispezione

I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a 5 gg, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni culturali.

Capo III- Protezione e conservazione

Sezione I- Misure di protezione

Articolo 20: Interventi vietati

I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi non possono essere smembrati.

Articolo 21: Interventi soggetti ad autorizzazione

Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

  • La rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali
  • Lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili
  • Lo smembramento di collezioni, serie e raccolte
  • Lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione
  • Il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione

Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro 30 gg dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro 5 anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle esigenze.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giadaa98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione dei beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Gaffuri Federico.
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