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V. RICERCHE, SCOPERTE, ESPROPRIAZIONE

Ritrovamenti e scoperte: Il capo VI, dedicato ai ritrovamenti e alle scoperte di cose suscettibili di

costituire beni culturali, ripropone la linea tradizionale della materia, aggiungendo una norma dedicata

alle ricerche e ai rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale. Un’altra novità di tipo

formale è costituita dalla sostituzione del termine ‘beni’ con la parola cose, in quanto la qualifica di bene

culturale può essere attribuita solo alla cosa della quale sia stato formalmente verificato o dichiarato

l’interesse culturale. Pertanto, data la delicatezza delle operazioni di scavo, che richiedono una

elevatissima specializzazione, la riserva statale ha lo scopo di evitare che vengano condotte ricerche in

modo incontrollato e con impiego di mezzi inadeguati, tenendo conto che le stesse modalità dello scavo

archeologico, al di là del ritrovamento degli oggetti, si possono rivelare preziosi mezzi di conoscenza

storica. D’altra parte, la ricerca archeologica attualmente si è allargata dal reperimento degli oggetti ad

una serie di attività sempre più ampia (rilevazione, catalogazione, archiviazione con l’uso di strumenti

sempre più complessi), riproponendo critiche e dubbi di legittimità costituzionale sulla riserva delle

ricerche archeologiche e di beni culturali al Ministero, sotto il profilo della libertà di iniziativa economica

(art. 41 cost.) e della libertà della ricerca scientifica. Da tenere presente anche che l’inosservanza delle

disposizioni su ritrovamenti e scoperte comporta l’irrogazioni di sanzioni penali previste dall’art. 175

(violazioni in materia di ricerche archeologiche).

Occupazione temporanea e concessione di ricerca: L’art. 88, comma 2, disciplina l’istituto

dell’occupazione temporanea di immobili per consentire l’attività di ricerca. Caratteristica

dell’occupazione è la sua temporaneità, in quanto l’acquisizione della detenzione dell’immobile è misura

a carattere limitato nel tempo e, anche se non si applica il temine massimo del biennio ogni eventuale

proroga deve essere adeguatamente motivata. L’occupazione si configura come un atto autoritativo

proprio del Ministero, che ha come scopo l’acquisizione della disponibilità di un immobile per un periodo

di tempo limitato, al fine di realizzare una attività di ricerca. Il decreto di occupazione deve essere

adeguatamente e specificamente motivato e deve contenere l’indicazione del termine finale di

occupazione; essa può essere disposta a favore di qualunque soggetto, pubblico o privato, che abbia

titolo per effettuare le ricerche. Il proprietario dell’immobile ha diritto ad una indennità per i danni che

subisce per effetto dell’occupazione, sia in denaro oppure, dietro richiesta del proprietario, mediante

rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato. L’art. 88,

comma 1, dispone che le ricerche archeologiche e le opere per il ritrovamento delle cose indicate

dall’art. 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero: la riserva dell’attività al

Ministero comporta l’esecuzione diretta delle ricerche o l’affidamento a soggetti pubblici o privati

mediante concessione. L’atto di concessione è suscettibile di revoca anche quando il Ministero intenda

sostituirsi al concessionario nell’esecuzione o prosecuzione delle opere, rimborsandogli le spese

sostenute per l’attività già svolta. Il comma 6 prevede una novità, in quanto il Ministero può consentire

che le cose rinvenute rimangano, per fini espositivi, presso la Regione o altro ente territoriale del luogo

in cui è avvenuta la scoperta, qualora possieda una idonea sede espositiva e possa garantire custodia e

conservazione.

Scoperta fortuita e premio: L’art. 90 ribadisce la disciplina della scoperta fortuita di cose mobili e immobili

che possono costituire beni culturali, con il conseguente obbligo per lo scopritore di fare denuncia entro

24h al soprintendente, al sindaco o all’autorità di pubblica sicurezza e di provvedere alla conservazione

temporanea, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita

sono informati anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale. Gli artt. 92 e 93 riguardano

il premio per il ritrovamento (sia programmato che fortuito). Lo scopritore ha diritto al premio solo se ha

ottemperato agli obblighi previsti dall’art. 90, mentre il proprietario dell’immobile può rivestire anche la

qualifica di concessionario di ricerca o scopritore, con la conseguenza di un aumento del premio. Nulla è

dovuto allo scopritore che si sia introdotto o abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del

proprietario o del possessore. Il premio, non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate. Una

novità è costituita dalla possibilità di ottenere, a richiesta, invece del premio in natura o in denaro, un

credito di imposta dello stesso ammontare: si tratta di una forma di agevolazione o sgravio fiscale, molto

opportuna nel settore dei beni culturali. In considerazione dei tempi lunghi ordinariamente richiesti dalle

operazioni di inventariazione delle cose ritrovate, è stata prevista la possibilità di pagare un acconto del

premio, in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria. Se l’interessato

non accetta la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo,

designato concordemente dalle parti; se non si accordano o si deve provvedere alla sostituzione, la

nomina è effettuata dal presidente del Tribunale e le spese sono anticipate dall’interessato. La

determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

Appartenenza delle cose ritrovate e Convenzione Unesco: L’art. 91 è dedicato all’appartenenza allo

Stato delle cose da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini e alla loro

qualificazione come facenti parte del demanio. L’art. 94 contiene una disposizione nuova secondo cui gli

oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire

dal limite esterno del mare territoriale (‘zona contigua’), sono tutelati ai sensi delle regole relative agli

interventi sul patrimonio culturale subacqueo, allegate alla Convenzione Unesco sulla protezione del

patrimonio culturale subacqueo.

Espropriazione: Il capo VII del titolo I (Tutela) è dedicato all’ espropriazione. Alla luce della riforma del

Titolo V della Costituzione l’espropriazione di beni culturali, come strumento di tutela, appartiene alla

legislazione esclusiva dello Stato. L’espropriazione in materia culturale è un genus che comprende tre

species, diverse per l’oggetto e per lo scopo: l’espropriazione di beni culturali (art. 95), per fini

strumentali (art. 96) e per interesse archeologico (art. 97).

1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica

utilità, quando l’espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di

tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi. Il Ministero può autorizzare, a richiesta, gli

enti territoriali e gli enti ed istituti pubblici ad effettuare l’espropriazione, emanando la

dichiarazione di pubblica utilità e rimettendo gli atti all’ente per la prosecuzione del procedimento,

con i relativi oneri finanziari.

2. L’espropriazione per fini strumentali è prevista dall’art. 96 per edifici ed aree, quando ciò sia

necessario per isolare o restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o la prospettiva,

garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l’accesso.

Questa specie di espropriazione interviene quando è necessaria non la semplice conservazione

dello stato dei luoghi, bensì la loro modificazione sia per la destinazione che per l’utilizzazione,

che si può ottenere solo col trasferimento del diritto.

3. L’art. 97 dispone che il Ministero può procedere all’espropriazione di immobili al fine di eseguire

interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell’art. 10.

l’espropriazione è indispensabile quando l’intervento da effettuare richiede un rilevante periodo di

tempo e una modificazione importante e non reversibile dell’area. La pubblica utilità è dichiarata

con decreto ministeriale o con provvedimento della Regione comunicato al Ministero. Nei casi di

espropriazione per fini strumentali e per interesse archeologico, l’approvazione del progetto

equivale a dichiarazione di pubblica utilità. L’art. 99 prevede che, nel caso di espropriazione di

beni culturali (art. 95), l’indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera

contrattazione di compravendita all’interno dello Stato

VI. VALORIZZAZIONE

Fruizione e valorizzazione: Nel titolo II il codice dei beni culturali ridisegna la complessa materia della

fruizione e valorizzazione sistemata dalla riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto

che la tutela dei beni culturali è affidata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato mentre la

valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione delle attività culturali è

rimessa alla potestà legislativa concorrente delle Regioni, che la esercitano nell’ambito e secondo i

principi delineati da una legge-quadro (o legge-cornice) emanata dallo Stato (art. 117, comma 2, l. s) e

comma 3, cost.). Secondo l’art. 6, la valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina

delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori

condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, e deve essere attuata in forme

compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. La fruizione designa, da una parte, un

fine pubblico (il godimento del valore culturale del bene) e, dall’altra, un insieme di attività, giuridiche e

materiali, necessarie per la realizzazione di tale scopo.

Luoghi della cultura: l’art. 101 introduce la nozione di ‘luoghi della cultura’, cioè di siti deputati alla

fruizione pubblica per iniziativa pubblica o privata. Gli istituti e luoghi della cultura sono: il museo (una

struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di

educazione e di studio); l’area archeologica (un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura

fossile o

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A.A. 2015-2016
24 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher palice95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione dei Beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Mirri Maria Beatrice.