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L’ESPROPRIAZIONE
È un istituto giuridico in base al quale un soggetto, previo compenso di una giusta
indennità, può essere privato, in tutto o in parte, di uno o più beni immobili di sua proprietà
per una causa di pubblico interesse legalmente dichiarata.
Il Codice fa riferimento sia all’espropriazione di beni culturali “immobili” sia di quelli
“mobili”. Perché tale espropriazione possa essere autorizzata dal Ministero occorre il
necessario presupposto dell’importante interesse pubblico. Fine dell’espropriazione non è
la conservazione o l’incremento del patrimonio culturale ma il miglioramento delle
condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi. La pubblica utilità è
dichiarata con decreto ministeriale o anche con provvedimento della Regione comunicato
al Ministero e deve contenere espressamente la motivazione che induce alla scelta
dell’espropriazione. Dichiarata la pubblica utilità le procedure per fissare l’indennità
proseguono tra l’espropriante e l’espropriato.
L’art. 99 riguarda la commisurazione dell’indennità di esproprio per i beni culturali e
prevede come criterio quello della commisurazione al valore venale.
LA VALORIZZAZIONE
Comprende tutte quelle funzioni e attività dirette a promuovere la conoscenza del
patrimonio culturale e ad assicurarne l’utilizzazione e fruizione, la promozione e il
sostegno ad interventi di conservazione.
La valorizzazione costituisce una materia caratterizzata dall’interazione tra soggetti
istituzionali e tra attori pubblici e privati. Il ruolo dei privati oltre ad essere espresso in via
generale nell’art. 9 Cost. è ribadito dal principio di sussidiarietà orizzontale contenuto
nell’art. 118 del Codice. Quest’ultimo afferma che la valorizzazione può essere sia ad
iniziativa pubblica che privata. Tra i soggetti privati un ruolo particolare è ricoperto dalle
fondazioni bancarie con le quali lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare,
anche congiuntamente, dei protocolli d’intesa per coordinare gli interventi di valorizzazione
e garantire l’equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. Non va
dimenticato che anche le università, gli istituti scolastici ed altri soggetti pubblici e privati
possono concorrere alla realizzazione, alla promozione e al sostegno delle ricerche e degli
studi.
GESTIONE
Il Codice concepisce la gestione dei beni culturali come parte della valorizzazione e come
attività diretta, mediante l’organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la
fruizione dei beni culturali.
La gestione delle attività di valorizzazione spetta allo Stato, alle Regioni o agli altri enti
pubblici territoriali sulla base della disponibilità che essi abbiano dei siti o dei beni da
valorizzare. La competenza legislativa spetta invece allo Stato.
Le forme di gestione diretta sono svolte mediante strutture organizzative interne
all’amministrazione dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e
contabile e provviste di idoneo personale tecnico. Le forme di gestione indiretta sono
svolte mediante l’affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi,
società di capitali o altri soggetti. Lo Stato e le Regioni possono ricorrere alla gestione
indiretta solo se maggiormente rispondente ad assicurare un adeguato livello di
valorizzazione.
LUOGHI ED ISTITUTI DI CULTURA
Il Codice riserva un ruolo speciale ai luoghi ed agli istituti di cultura (musei, archivi,
biblioteche, aree e parchi archeologici, complessi monumentali) che giocano un ruolo
chiave nella valorizzazione dei beni culturali essendo destinati alla fruizione pubblica degli
stessi. Nel caso in cui siano privati e aperti al pubblico il servizio reso alla collettività viene
comunque riconosciuto come servizio di utilità sociale.
L’ACCESSO AGLI ISTITUTI E AI LUOGHI DELLA CULTURA
L’accesso agli istituti e ai luoghi della cultura può essere “gratuito o a pagamento”.
La garanzia di gratuità è invece posta in relazione all’accesso a biblioteche ed archivi
pubblici, laddove esso abbia finalità di studio e di ricerca. I casi in cui l’accesso debba
avvenire gratuitamente e liberamente sono stabiliti dal Ministero, dalle Regioni e dagli altri
enti locali.
Nel caso di onerosità dell’ingresso l’accesso è consentito dietro pagamento di un biglietto.
In tal caso il soggetto competente alla valorizzazione deve: fissare le categorie dei biglietti,
i criteri per la determinazione dei relativi prezzi, le modalità di emissione, distribuzione,
vendita, riscossione e l’eventuale percentuale degli incassi da devolvere all’Ente nazionale
di assistenza e previdenza.
Per i beni privati le modalità di visita devono essere concordate tra il proprietario e il
Soprintendente che ne darà comunicazione al Comune o alla città metropolitana nel cui
territorio si trovano i beni.
I SERVIZI DI ASSISTENZA CULTURALE E DI OSPITALITA’
“Servizi aggiuntivi” gestiti direttamente o in forma esternalizzata. Alcuni:
a) servizio editoriale e di vendita di materiale informativo e delle riproduzioni di beni
culturali;
b) servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito
del prestito bibliotecario;
c) gestione delle raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
d) servizi di accoglienza;
e) servizi di ristorazione;
f) organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali.
I MUSEI
“Struttura permanente che acquisisce e conserva, ordina ed espone beni culturali per
finalità di educazione e di studio” destinata a pubblica fruizione.
Un esempio dell’evoluzione delle tipologie museali è rappresentato dai musei all’aperto. I
parchi archeologici sono ambiti territoriali caratterizzati da importanti evidenze
archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali attrezzati
come musei all’aperto. Gli ecomusei sono musei all’aperto caratterizzati da una moderna
organizzazione volta a tutelare tutti i valori presenti in un certo territorio, dai valori
architettonici e storici a quelli culturali, della tradizione e del costume.
GLI ARCHIVI Artt. 122-130
→
L’ACCESSO AGNI ARCHIVI ED ALLE BIBLIOTECHE
Art. 103: “l’accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di sola lettura, studio
e ricerca è gratuito”. Mentre sono certamente esclusi da tale regime i servizi di
riproduzione e in via generale i servizi aggiuntivi.
LA FRUIZIONE INDIVIDUALE
Accanto alla fruizione collettiva dei beni da parte della comunità il Codice contempla la
possibilità di un uso individuale dei beni che lo Stato e gli altri enti pubblici abbiano in
consegna. Tale fruizione individuale è subordinata al rilascio di un atto concessorio e al
pagamento di un canone.
LA SPONSORIZZAZIONE
Erogazioni liberali gratuite e spontanee dal privato con precise finalità pubblicitarie.
LE AGEVOLAZIONI FISCALI
Attraverso questo tipo di finanziamento indiretto alcuni aspetti concernenti la destinazione
della spesa pubblica vengono decisi dagli stessi soggetti nel cui favore l’agevolazione
fiscale è prevista.
I BENI PAESAGGISTICI
LEGGE N. 431/85, "LEGGE GALASSO"
Costituisce la prima normativa organica per la tutela degli aspetti naturalistici del
territorio italiano incidendo decisivamente anche nel campo particolarmente delicato dei
rapporti tra Stato e Regioni.
La norma classifica come bellezze naturali soggette a vincolo tutta una serie di territori
individuati in blocco e per categorie morfologiche senza la necessità di alcun ulteriore
provvedimento formale da parte della pubblica amministrazione.
Ghiacciai e circhi glaciali ; parchi e riserve naturali ; le zone umide ; i territori ricoperti
da foreste e boschi ; le zone di interesse archeologico ; i territori costieri ; fiumi,
torrenti e corsi d’acqua .
CODICE
L’art . 2 del Codice, precisando che i beni paesaggistici fanno parte del patrimonio
culturale e pertanto sono beni culturali, affida la tutela del paesaggio alla potestà
legislativa dello Stato ; la valorizzazione a quella concorrente tra stato e regione .
DEFINIZIONE PAESAGGIO.
“ Il paesaggio è una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla
natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni “.
E’ possibile operare una tripartizione dei beni paesaggistici :
1. beni individuati a seguito di procedimento amministrativo (dichiarazione di notevole
interesse pubblico);
2. beni tutelati ope legis ;
3. beni tutelati in base a piani paesaggistici .
Il nuovo Codice attribuisce rilevanza primaria ai PIANI PAESAGGISTICI che diventano lo
strumento fondamentale di protezione, valorizzazione e gestione del paesaggio.
Le Regioni, il Ministero e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio possono
stipulare accordi per l’elaborazione d’intesa dei piani paesaggistici.
Il piano deve ripartire il territorio regionale in ambiti omogenei, da quelli di elevato
pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati,
determinati in funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, così
da attribuire a ciascun ambito adeguati obiettivi di qualità paesaggistica.
In sostanza la Regione, adottando il piano paesaggistico, ha la possibilità di scegliere per
ogni ambito, le forme più idonee di protezione e di valorizzazione dei caratteri
paesaggistici dei luoghi.
La qualificazione di un bene immobile come bene paesaggistico ha l’effetto di costituire su
quell’area un vincolo dal quale conseguono limitazioni e doveri :
limitazioni al potere di godimento e di disposizione del proprietario e dei titolari di
diritti di godimento sul bene.
dovere di conservazione dello stato attuale dell’area soggetta a protezione.
limitazione di tutte quelle attività che possono determinare un’alterazione dello stato
dei beni vincolati tale da pregiudicare i valori paesaggistici insiti nell’immobile
protetto.
Coloro che intendano eseguire opere o interventi su beni paesaggistici sono tenuti a
richiedere apposita autorizzazione. Essa consiste in un apprezzamento tecnico
discrezionale con cui si opera un giudizio di compatibilità del progetto di opere ed
interventi proposto con quelle caratteristiche del bene paesaggistico che ne richiedono la
protezione ; a tal fine il progetto deve indicare in modo sufficientemente chiaro e preciso le
modificazioni che si intendono eseguire.