Codice dei beni culturali e del paesaggio
Il D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 è composto da:
- 184 articoli
- 1 allegato (A)
Struttura del codice
Il codice è strutturato in 5 parti:
Disposizioni generali (artt.1/9)
1. Definisce il patrimonio culturale e disegna il rapporto tra Stato e Regioni sulle competenze in materia di tutela e valorizzazione.
Beni culturali (artt.10/130)
2. Individua i beni culturali disciplinandone la tutela (Titolo I), la fruizione e la valorizzazione (Titolo II); un ultimo Titolo (III) è dedicato a norme transitorie e finali di riferimento.
Beni paesaggistici (artt.131/159)
3. È dedicata ai beni paesaggistici con unico titolo riferito alla tutela e alla valorizzazione.
Sanzioni (artt.160/181)
4. Disciplina le sanzioni amministrative e penali con riferimento alla parte II e alla parte III.
Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore (artt.182/184)
5. Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore.
Allegato A
Si riferisce a un elenco di categorie di beni ed ai valori applicabili con riferimento al commercio (art.63), all'esportazione di beni culturali nel territorio dell'U.E. (art.74) e alla restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'U.E. (art.75).
Patrimonio culturale
Beni culturali
“Le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge e in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà” (art.10 e 11).
Beni paesaggistici
Gli immobili e le aree “costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge” (art.134).
Art.1
I soggetti pubblici assicurano la conservazione, valorizzazione e fruizione del loro patrimonio culturale; i privati proprietari sono tenuti a garantire la conservazione dei beni appartenenti al patrimonio culturale.
Art.5
Le regioni, i comuni, le città metropolitane e le province cooperano con il Ministero nell’esercizio delle funzioni di tutela.
Tipologie di beni
- Beni pubblici: Beni mobili ed immobili sui quali la pubblica amministrazione dispone di particolari poteri pubblici.
- Beni demaniali: Beni del demanio pubblico; inalienabili e non trasferibili a terzi (usucapione).
- Beni patrimoniali indisponibili: Alienabili.
- Beni patrimoniali disponibili: Beni che lo Stato possiede a titolo di proprietà privata; servono a produrre reddito (alienabili).
Art.54
Beni culturali demaniali inalienabili.
Verifica dell'interesse culturale (Art.12)
- I competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta corredata dai relativi dati conoscitivi e formulata dai soggetti cui le cose appartengono, verificano la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose indicate all’articolo 10, procedendo alla loro schedatura sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero.
- Il Ministero fissa i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste di verifica e della documentazione conoscitiva.
- Le schede devono contenere: documentazione grafica, fotografica e planimetrica, descrizione storica e morfologica, indicazione di elementi decorativi di pregio e precedenti schedature.
Esito positivo della verifica: Le schede confluiscono in un archivio informatico accessibile al Ministero ed all’Agenzia del demanio per finalità di monitoraggio immobiliare e di programmazione degli interventi.
Esito negativo della verifica: Le schede sono trasmesse ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazione dell’amministrazione interessata, non vi siano altre ragioni di pubblico interesse. La mancata comunicazione dell’esito della verifica entro 120 giorni dalla ricezione della scheda equivale ad esito negativo della verifica (silenzio assenso).
Dichiarazione dell'interesse culturale (Artt.13/16)
Fasi del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale:
- La Soprintendenza di propria iniziativa o su motivata richiesta dell’ente territoriale interessato avvia il procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale.
- Comunicazione di avvio del procedimento.
- La Soprintendenza accerta la sussistenza dell’interesse culturale avvalendosi dei mezzi che ritiene necessari.
- Emissione del provvedimento di dichiarazione dell’interesse culturale.
- Notifica della dichiarazione dell’interesse culturale.
È ammesso il ricorso al ministero per motivi di legittimità e di merito entro 30 giorni dalla notifica della dichiarazione. In caso di accoglimento il provvedimento viene annullato.
Art.17
Prevede l’attività di catalogazione successiva all’attività di accertamento dell’interesse culturale dei beni pubblici e privati. Il Ministero insieme alle Regioni individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati ed integrazione in rete delle banche dati dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali. Tutti i dati raccolti confluiscono nel catalogo nazionale dei beni culturali.
Ritrovamenti e scoperte (Artt.88/94)
Ricerche finalizzate a riportare alla luce i beni di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico o il ritrovamento casuale e fortuito di detti beni. Per agevolare l’esecuzione delle ricerche è previsto che il Ministero possa ordinare l’occupazione temporanea degli immobili sui quali devono essere eseguite dietro pagamento di una indennità di occupazione. Per le scoperte fortuite il codice stabilisce che devono essere denunciate entro le successive 24 ore al soprintendente o al sindaco o all’autorità di pubblica sicurezza. Lo scopritore è tenuto alla conservazione temporanea dei beni senza però rimuoverli dal luogo in cui li ha rinvenuti, salvo che non venga messa in pericolo la sicurezza e la conservazione dei beni stessi. Le spese eventualmente sostenute per la custodia sono rimborsate dal Ministero. Il Codice riconosce al proprietario dell’immobile in cui il ritrovamento è avvenuto, al concessionario o allo scopritore un premio non superiore ad un quarto del valore delle cose ritrovate. Se il proprietario è anche concessionario o scopritore ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate o scoperte.
La tutela dei beni culturali
La tutela comprende l’individuazione del bene, la catalogazione del patrimonio artistico-storico e la sua conservazione. La tutela è costituzionalmente affidata allo Stato che la esercita mediante il Ministero.
Art. 18
Sottopone alla vigilanza del Ministero i beni culturali di proprietà dello Stato indipendentemente da chi sono tenuti in uso o in consegna. L’imposizione del vincolo implica il divieto di demolizione, rimozione, modifica, restauro e di adibire ad un uso non compatibile con il loro carattere storico e artistico le cose senza l’autorizzazione del Ministero cui è demandato il potere di vigilanza ed ispezione. La vigilanza può essere esercitata anche con la cooperazione di altri enti pubblici territoriali. I soprintendenti possono procedere, previo preavviso non inferiore a 5 giorni, a ispezioni onde verificare l’esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali. Il preavviso consiste in una semplice comunicazione nella quale siano indicati il bene oggetto di verifica e il momento in cui verrà effettuata l’ispezione.
Misure di protezione
Le norme che interessano la disciplina della protezione e conservazione dei beni culturali sono articolate in tre sezioni:
- “Misure di protezione” (artt. 20-28)
- “Misure di conservazione” (artt. 29-44)
- “Altre forme di protezione” (artt. 45-52)
Misure di protezione: Oneri, obblighi e soggezioni a cui la proprietà sia pubblica che privata è costretta ad attenersi. Quindi: divieto di distruzione, danneggiamento, di destinazione e di uso non compatibile con il valore storico e artistico del bene e di smembramento degli archivi in quanto costituiscono un unicum. Spetta al Ministero l’autorizzazione:
- Alla rimozione, alla demolizione e al restauro dei beni culturali, che deve contenere la documentazione necessaria alla valutazione del progetto.
- Allo spostamento dei beni culturali.
- Allo smembramento di collezioni, serie e raccolte.
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Riassunto Codice dei Beni culturali e del paesaggio
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