Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
V
Quindi possono autonomamente decidere delle entrate e delle spese, ma poi mette i paletti, cioè ci
deve essere equilibrio di bilancio, cioè entrate=spese, e poi il bilancio di tutte le provincie comuni e
regioni consolidato a quello dello stato, deve rispettare i vincoli europei di Maastricht.
|
|
V
Entrate e spese enti territoriali
Comma 2:
“I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e
applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al
gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.”
|
|
V
Non è possibile inventarsi una imposta a livello locale perché ci deve essere un coordinamento e
un’armonia del sistema tributario, definito dallo stato. I tributi erariali sono i tributi dello stato.
Ad un certo punto sono nate le compartecipazioni IRPEF e gli addizionali IRPEF. L’IRPEF è l’imposta sul
reddito delle persone fisiche che paghiamo allo stato. Fatto 100 quello che versavo allo Stato, lo stato
prendeva un pezzo di questi 100 e lo girava a tutti i comuni d’Italia. Quindi la compartecipazione era
quel pezzo di tassazione pubblica dove il cittadino versava allo stato e lo stato lo rigirava ai comuni
secondo determinati criteri. Accanto al concetto di compartecipazione, lo stato ha introdotto il concetto
di addizionale irpef, cioè si fa pagare qualcosa in più sul cittadino, cioè un’ulteriore tassazione sulla
stessa base imponibile. Lo fa perché lo stato doveva sostenere i bilanci dei comuni, autorizzando i
comuni e le regioni attraverso una legge di stato ad applicare questo addizionale fino ad un massimo
dello 0,8%. Non tutti i comuni l’hanno utilizzato perché era a loro discrezione, specialmente per una
scelta politica non veniva usato, ma quando hanno iniziato a vedersi tagliare sempre di più le risorse
hanno iniziato ad introdurlo. In termini numerici l’addizionale frutta un po di milioni di euro. Es comune
di 300.000 abitanti, addizionale dello 0,4%, il bilancio era di 200mln di entrate, per pareggiare si è
applicato l’addizionale comunale. Quindi l’analista ha visto qual era la potenzialità di incremento di
entrate, e l’addizionale comunale produceva un incremento di 10mln€. Aumentando l’ICI dal 4x1000 al
7x1000 si vedeva un aumento di entrate di 30mln€. Quindi un aumento totale di 40 mln€ portando al
tetto massimo ICI e addizionale. Quindi è importante sapere/conoscere quali sono i margini di utilizzo
dell’autonomia che la costituzione riconosce. Poi il sindaco decide che fare, ad esempio preferisce
tagliare le spese piuttosto che aumentare le entrate.
Quindi la costituzione, sulla base di questi due commi, mi autorizza ad utilizzare la leva fiscale,
nell’ambito del principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
|
|
V
Titolo 1: entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Titolo 3: entrate extra-tributarie, cioè i proventi dei servizi pubblici (es parchimetro)
Comma 3:
“La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con
minore capacità fiscale per abitante”.
Era stata creata una commissione di studio che definissero appropriatamente il significato di fondo
perequativo e minor capacità perequativo. Il fondo perequativo è anche definito come fondo di
solidarietà comunale. è una voce di bilancio collocata nel titolo 1 delle entrate.
La capacità fiscale è il reddito medio pro capite. Il concetto di fondo perequativo è legato al concetto di
fabbisogno standard, cioè quanto costa mediamente erogare un servizio pubblico. Da 5 anni stanno
propinando a tutti i comuni d’Italia delle relazioni statistiche, dove si spiega il costo medio dei servizi
pubblici, incrociando i dati forniti da ogni comune riguardo i costi che i comuni devono sostenere.
Comma 4:
La costituzione dice che “le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consento ai comuni,
provincie, città metropolitane e regioni, di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro
attribuite”.
Il bilancio corrente rappresenta le entrate di natura ordinaria (tasse, proventi di servizi pubblici e i pochi
trasferimenti correnti da parte dello stato), con cui si dovrebbero coprire le spese correnti e le spese per
rimborso prestiti, su tutto il territorio nazionale.
Comma 5 e 6:
Si tratta la parte del bilancio in conto capitale. E dice che: “per promuovere lo sviluppo economico, la
coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo
esercizio di sviluppo della persona, lo stato destina risorse aggiuntive”. Quindi non si tratta di
ordinarietà, ma in alcuni casi lo stato trova risorse che destina ai comuni. Se lo stato decide di investire
in edilizia scolastica avrà delle spese in conto capitale e il comune avrà delle entrate in conto capitale.
Il fondo perequativo non ha un vincolo di destinazione, mentre le risorse aggiuntive di questo comma
hanno un vincolo di destinazione, cioè se non realizzi quel lavoro, non ottieni le risorse.
Quindi entrate correnti: no vincolo di destinazione; Entrate in conto di capitale: si vincolo di
destinazione, lo stato eroga risorse finalizzate auna specifica spesa di investimento.
Comma 6:
Ciascun comune provincia o regione ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali
determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di
investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il
complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia
dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Avere proprio patrimonio significa essere proprietario di immobili, cioè avere delle proprietà, che
possono essere messi in affitto e quindi nuovi ingressi. Avere un patrimonio significa che se dovessi
venderlo mi troverei ad avere delle entrate in conto capitale che vanno a finanziare il bilancio. Tutto
quello che non è servizio pubblico e attività ordinaria dell’amministrazione si chiama spesa di
investimento. Le regioni, provincie e comuni possono ricorrere all’indebitamento solo per far fronte a
spese di investimento. L’investimento è qualcosa che ha una durata limitata e che produce in
incremento di valore del mio patrimonio. Quindi per finanziare gli investimenti (spese in conto capitale)
posso fare debito, oppure vendere patrimonio oppure puntando a chiedere ai livelli istituzionali
superiori maggiori risorse vincolate, le cosiddette risorse aggiuntive.
La legge 42/2009 ha introdotto, nel rispetto della costituzione, concetti del federalismo delle regioni,
quindi anche le regioni possono avere potere legislativo per applicare tributi propri, oppure per
introdurre gli addizionali o le compartecipazioni allora tributi. La legge del 2009 ha introdotto la
definizioni di federalismo delle regioni, degli enti locali ha introdotto il concetto di federalismo
patrimoniale e demaniale, ha introdotto il concetto di federalismo e perequazione infrastrutturale, cioè
lo Stato deve intervenire dove le infrastrutture mancano( porti aeroporti autostrade...) il tutto con la
salvaguardia finanziaria.
La legge 42/2009 contiene i seguenti punti:
- Principi e criteri direttivi
- Il federalismo delle regioni
- Il federalismo degli enti locali
- Gli interventi speciali per lo sviluppo dei territori
- Federalismo e patrimonio pubblico
- Federalismo e perequazione infrastrutturale
- Salvaguardia finanziaria
- Le criticità
- In conclusione
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
La Legge sul federalismo fissa una serie di principi e criteri di attuazione dell’art.119 della Costituzione.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e
applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario.
Art.1 AMBITO DI INTERVENTO:
- Sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica, in modo da
garantire la massima responsabilizzazione
- Disciplinare l’istituzione e il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore
capacità fiscale per abitante
- Fissare dei principi generali per l’attribuzione di un proprio patrimonio agli enti territoriali
Concetti chiave del federalismo:
- Superamento del criterio della spesa storica
- Definizione del fabbisogno standard e costo standard
- Individuazione dei livelli essenziali dei servizi di competenza dello Stato e degli Enti Territoriali
- Definizione dell’autonomia finanziaria ed impositiva locale
- Definizione dei meccanismi di funzionamento del fondo perequativo
Art.2 metodo, tempi ed effetti
La Legge si limita a fissare i principi del federalismo fiscale rinviando a uno o più decreti legislativi la
reale definizione ed attuazione dell’art.119 della Costituzione
I decreti dovranno essere emanati entro 24 mesi dalla entrata in vigore della Legge (5 maggio 2009 – 5
maggio 2011).
Per la predisposizione dei D.lgs. il Governo assicura piena collaborazione con le regioni e gli enti locali,
anche al fine di definire i livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni, nonché i fabbisogni standard
Oggi è prematuro definire gli effetti del federalismo sul contribuente e, soprattutto, quanto costerà
Metodo di approvazione: su proposta di Ministro dell’economia, Ministro per le riforme
per il federalismo, Ministro per la semplificazione normativa, Ministro per i rapporti con le regioni
oppure Ministro per le politiche europee, di concerto con Ministro dell’interno, Ministro per la PA e
l’innovazione o altri Ministri volta a volta competenti per materia, previa intesa con Conferenza
unificata Stato – Regioni – Enti locali.
Gli schemi di decreto vengono trasmessi alla camera e al senato, perché su di essi venga espresso il
parere delle commissioni parlamentari competenti entro 60 giorni dalla trasmissione.
A supporto del governo
ART.3
Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale
È composta da 15 senatori e 15 deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti delle Camere, svolge
attività di raccordo con gli enti territoriali, avvalendosi della consultazione di un Comitato esterno di
rappresentanti delle autonomie territoriali
La Commissione esprime pareri sugli schemi dei decreti legislativi e verifica lo stato di attuazione di
quanto previsto dalla presente