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V

Quindi possono autonomamente decidere delle entrate e delle spese, ma poi mette i paletti, cioè ci

deve essere equilibrio di bilancio, cioè entrate=spese, e poi il bilancio di tutte le provincie comuni e

regioni consolidato a quello dello stato, deve rispettare i vincoli europei di Maastricht.

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V

Entrate e spese enti territoriali

Comma 2:

“I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e

applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al

gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.”

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V

Non è possibile inventarsi una imposta a livello locale perché ci deve essere un coordinamento e

un’armonia del sistema tributario, definito dallo stato. I tributi erariali sono i tributi dello stato.

Ad un certo punto sono nate le compartecipazioni IRPEF e gli addizionali IRPEF. L’IRPEF è l’imposta sul

reddito delle persone fisiche che paghiamo allo stato. Fatto 100 quello che versavo allo Stato, lo stato

prendeva un pezzo di questi 100 e lo girava a tutti i comuni d’Italia. Quindi la compartecipazione era

quel pezzo di tassazione pubblica dove il cittadino versava allo stato e lo stato lo rigirava ai comuni

secondo determinati criteri. Accanto al concetto di compartecipazione, lo stato ha introdotto il concetto

di addizionale irpef, cioè si fa pagare qualcosa in più sul cittadino, cioè un’ulteriore tassazione sulla

stessa base imponibile. Lo fa perché lo stato doveva sostenere i bilanci dei comuni, autorizzando i

comuni e le regioni attraverso una legge di stato ad applicare questo addizionale fino ad un massimo

dello 0,8%. Non tutti i comuni l’hanno utilizzato perché era a loro discrezione, specialmente per una

scelta politica non veniva usato, ma quando hanno iniziato a vedersi tagliare sempre di più le risorse

hanno iniziato ad introdurlo. In termini numerici l’addizionale frutta un po di milioni di euro. Es comune

di 300.000 abitanti, addizionale dello 0,4%, il bilancio era di 200mln di entrate, per pareggiare si è

applicato l’addizionale comunale. Quindi l’analista ha visto qual era la potenzialità di incremento di

entrate, e l’addizionale comunale produceva un incremento di 10mln€. Aumentando l’ICI dal 4x1000 al

7x1000 si vedeva un aumento di entrate di 30mln€. Quindi un aumento totale di 40 mln€ portando al

tetto massimo ICI e addizionale. Quindi è importante sapere/conoscere quali sono i margini di utilizzo

dell’autonomia che la costituzione riconosce. Poi il sindaco decide che fare, ad esempio preferisce

tagliare le spese piuttosto che aumentare le entrate.

Quindi la costituzione, sulla base di questi due commi, mi autorizza ad utilizzare la leva fiscale,

nell’ambito del principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

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V

Titolo 1: entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Titolo 3: entrate extra-tributarie, cioè i proventi dei servizi pubblici (es parchimetro)

Comma 3:

“La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con

minore capacità fiscale per abitante”.

Era stata creata una commissione di studio che definissero appropriatamente il significato di fondo

perequativo e minor capacità perequativo. Il fondo perequativo è anche definito come fondo di

solidarietà comunale. è una voce di bilancio collocata nel titolo 1 delle entrate.

La capacità fiscale è il reddito medio pro capite. Il concetto di fondo perequativo è legato al concetto di

fabbisogno standard, cioè quanto costa mediamente erogare un servizio pubblico. Da 5 anni stanno

propinando a tutti i comuni d’Italia delle relazioni statistiche, dove si spiega il costo medio dei servizi

pubblici, incrociando i dati forniti da ogni comune riguardo i costi che i comuni devono sostenere.

Comma 4:

La costituzione dice che “le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consento ai comuni,

provincie, città metropolitane e regioni, di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro

attribuite”.

Il bilancio corrente rappresenta le entrate di natura ordinaria (tasse, proventi di servizi pubblici e i pochi

trasferimenti correnti da parte dello stato), con cui si dovrebbero coprire le spese correnti e le spese per

rimborso prestiti, su tutto il territorio nazionale.

Comma 5 e 6:

Si tratta la parte del bilancio in conto capitale. E dice che: “per promuovere lo sviluppo economico, la

coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo

esercizio di sviluppo della persona, lo stato destina risorse aggiuntive”. Quindi non si tratta di

ordinarietà, ma in alcuni casi lo stato trova risorse che destina ai comuni. Se lo stato decide di investire

in edilizia scolastica avrà delle spese in conto capitale e il comune avrà delle entrate in conto capitale.

Il fondo perequativo non ha un vincolo di destinazione, mentre le risorse aggiuntive di questo comma

hanno un vincolo di destinazione, cioè se non realizzi quel lavoro, non ottieni le risorse.

Quindi entrate correnti: no vincolo di destinazione; Entrate in conto di capitale: si vincolo di

destinazione, lo stato eroga risorse finalizzate auna specifica spesa di investimento.

Comma 6:

Ciascun comune provincia o regione ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali

determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di

investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il

complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia

dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Avere proprio patrimonio significa essere proprietario di immobili, cioè avere delle proprietà, che

possono essere messi in affitto e quindi nuovi ingressi. Avere un patrimonio significa che se dovessi

venderlo mi troverei ad avere delle entrate in conto capitale che vanno a finanziare il bilancio. Tutto

quello che non è servizio pubblico e attività ordinaria dell’amministrazione si chiama spesa di

investimento. Le regioni, provincie e comuni possono ricorrere all’indebitamento solo per far fronte a

spese di investimento. L’investimento è qualcosa che ha una durata limitata e che produce in

incremento di valore del mio patrimonio. Quindi per finanziare gli investimenti (spese in conto capitale)

posso fare debito, oppure vendere patrimonio oppure puntando a chiedere ai livelli istituzionali

superiori maggiori risorse vincolate, le cosiddette risorse aggiuntive.

La legge 42/2009 ha introdotto, nel rispetto della costituzione, concetti del federalismo delle regioni,

quindi anche le regioni possono avere potere legislativo per applicare tributi propri, oppure per

introdurre gli addizionali o le compartecipazioni allora tributi. La legge del 2009 ha introdotto la

definizioni di federalismo delle regioni, degli enti locali ha introdotto il concetto di federalismo

patrimoniale e demaniale, ha introdotto il concetto di federalismo e perequazione infrastrutturale, cioè

lo Stato deve intervenire dove le infrastrutture mancano( porti aeroporti autostrade...) il tutto con la

salvaguardia finanziaria.

La legge 42/2009 contiene i seguenti punti:

- Principi e criteri direttivi

- Il federalismo delle regioni

- Il federalismo degli enti locali

- Gli interventi speciali per lo sviluppo dei territori

- Federalismo e patrimonio pubblico

- Federalismo e perequazione infrastrutturale

- Salvaguardia finanziaria

- Le criticità

- In conclusione

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

La Legge sul federalismo fissa una serie di principi e criteri di attuazione dell’art.119 della Costituzione.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e

applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento

della finanza pubblica e del sistema tributario.

Art.1 AMBITO DI INTERVENTO:

- Sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica, in modo da

garantire la massima responsabilizzazione

- Disciplinare l’istituzione e il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore

capacità fiscale per abitante

- Fissare dei principi generali per l’attribuzione di un proprio patrimonio agli enti territoriali

Concetti chiave del federalismo:

- Superamento del criterio della spesa storica

- Definizione del fabbisogno standard e costo standard

- Individuazione dei livelli essenziali dei servizi di competenza dello Stato e degli Enti Territoriali

- Definizione dell’autonomia finanziaria ed impositiva locale

- Definizione dei meccanismi di funzionamento del fondo perequativo

Art.2 metodo, tempi ed effetti

La Legge si limita a fissare i principi del federalismo fiscale rinviando a uno o più decreti legislativi la

reale definizione ed attuazione dell’art.119 della Costituzione

I decreti dovranno essere emanati entro 24 mesi dalla entrata in vigore della Legge (5 maggio 2009 – 5

maggio 2011).

Per la predisposizione dei D.lgs. il Governo assicura piena collaborazione con le regioni e gli enti locali,

anche al fine di definire i livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni, nonché i fabbisogni standard

Oggi è prematuro definire gli effetti del federalismo sul contribuente e, soprattutto, quanto costerà

Metodo di approvazione: su proposta di Ministro dell’economia, Ministro per le riforme

per il federalismo, Ministro per la semplificazione normativa, Ministro per i rapporti con le regioni

oppure Ministro per le politiche europee, di concerto con Ministro dell’interno, Ministro per la PA e

l’innovazione o altri Ministri volta a volta competenti per materia, previa intesa con Conferenza

unificata Stato – Regioni – Enti locali.

Gli schemi di decreto vengono trasmessi alla camera e al senato, perché su di essi venga espresso il

parere delle commissioni parlamentari competenti entro 60 giorni dalla trasmissione.

A supporto del governo

ART.3

Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale

È composta da 15 senatori e 15 deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti delle Camere, svolge

attività di raccordo con gli enti territoriali, avvalendosi della consultazione di un Comitato esterno di

rappresentanti delle autonomie territoriali

La Commissione esprime pareri sugli schemi dei decreti legislativi e verifica lo stato di attuazione di

quanto previsto dalla presente

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Publisher
A.A. 2017-2018
43 pagine
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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Angila945 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Analisi finanziaria degli enti pubblici e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) o del prof Zucchetti Sergio.