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LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
Ausiliari dell’imprenditore commerciale e rappresentanza.
Nello svolgimento della propria attività, l’imprenditore può avvalersi della collaborazione di altri soggetti (ausiliari interni o
subordinati), inseriti nell’azienda per effetto di un rapporto di lavoro subordinato o di soggetti esterni all’organizzazione, che
collaborano con l’imprenditore, in modo occasionale o stabile, sulla base di rapporti contrattuali di varia natura (mandato,
commissione, spedizione, agenzia, mediazione): questi ultimi sono gli ausiliari esterni o autonomi.
In entrambi i casi la collaborazione può riguardare anche la conclusione di affari con terzi in nome e per conto dell’imprenditore
(rappresentanza dell’imprenditore). La rappresentanza è regolata da norme speciali quando si tratta di figure tipiche (institori,
procuratori e commessi) che sono destinati ad entrare stabilmente in contatto con terzi e concludere affari per l’imprenditore. Sono
infatti automaticamente investiti del potere di rappresentanza dell’imprenditore: il loro potere non si costituisce tramite procura,
ma per effetto naturale di quella determinata collocazione nell’impresa ad opera dell’imprenditore.
L’institore.
È institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio di impresa o di una sede secondaria o di un ramo particolare: è quindi il
direttore generale d’impresa o di una filiale o di un settore produttivo.
È di regola un lavoratore subordinato con qualifica di dirigente, posto quindi al vertice di una gerarchia. Vertice assoluto se è preposto
all’intera impresa: in questo caso dipenderà solo dall’imprenditore; vertice relativo se ‘è preposto ad una filiale ed in tal caso potrà
trovarsi in posizione subordinata rispetto ad altri istitutori. È possibile che più institori siano preposti contemporaneamente
all’esercizio di impresa: in tal caso agiranno disgiuntamente se nella procura non è stabilito diversamente.
L’institore è rivestito del potere di gestione generale: tale posizione comporta che esso sia tenuto, congiuntamente all’imprenditore,
all’adempimento degli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese, oltre che la tenuta delle scritture contabili.
In caso di fallimento, vi saranno sanzioni penali anche nei confronti dell’institore: ovviamente solo l’imprenditore può essere
dichiarato fallito e solo lui sarà esposto agli effetti personali e patrimoniale del fallimento.
Anche in mancanza di procura, l’institore può compiere in nome dell’imprenditore tutti gli atti pertinenti l’esercizio di impresa; non
può però compiere atti che eccedono l’esercizio di impresa (vendita o affitto dell’azienda, cambio oggetto di attività). Gli è inoltre
espressamente vietato di alienare o ipotecare beni immobili se non vi è specifica autorizzazione.
L’institore, per quanto riguarda la rappresentanza processuale, può stare in giudizio, sia come attore (rappresentanza processuale
attiva) che come convenuto (rappresentanza processuale passiva) per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio di
impresa: quindi, anche per atti compiuto direttamente dall’imprenditore.
I poteri rappresentativi dell’institore possono inoltre essere ampliati o limitati dall’imprenditore: tali limitazioni saranno opponibili
a terzi solo se la procura originaria o il successivo atto siano stati pubblicati nel registro delle imprese, salvo la prova da parte
dell’imprenditore stesso che i terzi effettivamente ne erano venuti a conoscenza.
Lo stesso vale per la revoca: è opponibile a terzi solo se pubblicata o se viene provata dall’imprenditore la loro effettiva conoscenza.
L’institore deve anche rendere palese al terzo la sua veste: è personalmente obbligato se omette che egli agisce nei confronti
dell’imprenditore (preponente); quest’ultimo è comunque personalmente obbligato qualora gli atti compiuti dall’institore siano di
pertinenza dell’esercizio di impresa, evitando così che il rischio di comportamento dell’institore si trasferisca sul terzo.
I procuratori
I procuratori (dirigente del personale, direttore del settore pubblicità) sono coloro che in base ad un rapporto continuativo hanno il
potere di compiere per l’imprenditore atti pertinenti l’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposti ad esso.
I procuratori sono quindi ausiliari subordinati di grado inferiore all’institore, in quanto a differenza di questo:
− non sono posti a capo dell’impresa, di una filiale o di un ramo.
− il loro potere decisionale è circoscritto ad un determinato settore operativo dell’impresa.
I procuratori sono investiti di un potere di rappresentanza generale dell’imprenditore, rispetto alla specie di operazioni per le quali
sono stati investiti di potere decisionale.
Il procuratore inoltre:
− non ha rappresentanza processuale.
− non è soggetto ad obblighi di iscrizione nel registro e di tenuta delle scritture contabili.
− l’imprenditore non risponde per gli atti compiuti dal procuratore senza spendita del nome dell’imprenditore stesso.
I commessi
I commessi ( commesso di un negozio, impiegato di banca addetto agli sportelli, cameriere) sono ausiliari subordinati, a cui sono
affidate mansioni esecutive o materiali. Ad essi è riconosciuto potere di rappresentanza dell’imprenditore anche in mancanza di
procura: potere ovviamente limitato rispetto a quello dei procuratori e institori.
Essi possono infatti compiere atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui sono incaricati.
I commessi:
− non possono esigere il prezzo di merci per le quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti no in uso
− non possono esigere il prezzo fuori dei locali stessi, né all’interno dell’impresa, se preposti alla vendita nei locali di impresa,
salvo decisione dell’imprenditore.
L’imprenditore può ampliare o limitare i loro poteri: tali limitazioni saranno opponibili a terzi solo se portate a conoscenza degli stessi
o se si prova l’effettiva conoscenza da parte dei terzi.
L’AZIENDA
La nozione di azienda. Organizzazione ed avviamento.
L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio di impresa (apparato strumentale). Per qualificare un
bene come bene aziendale è rilevante la destinazione impressagli dall’imprenditore: non possono quindi essere considerati beni
aziendali i beni di proprietà dell’imprenditore che non siano da questi effettivamente destinati allo svolgimento dell’attività di
impresa.
La qualifica di bene aziendale comprende anche i beni di proprietà di terzi di cui l’imprenditore può disporre in base ad un titolo
giuridico, purché impiegati nell’attività di impresa.
L’azienda è quindi un insieme di beni eterogenei non necessariamente di proprietà dell’imprenditore, che subisce anche modifiche
qualitative o quantitative nel corso dell’attività.
È però un complesso caratterizzata da unità funzionale (nesso di interdipendenza) per il coordinamento realizzato dal’imprenditore
per l’unitaria destinazione ad un fine produttivo. Organizzazione e destinazione ad un fine produttivo attribuiscono rilevanza ai beni
aziendali.
I beni organizzati consentono infatti la produzione di utilità nuove, diverse e maggiori rispetto all’utilità ricavabile dai singoli beni
considerati isolatamente.
Nel concetto di azienda si definisce quello di avviamento, ovvero il maggior valore definito da un valore di scambio maggiore del
complesso unitario rispetto alla somma dei valori dei singoli beni che costituiscono tale complesso.
L’avviamento è quindi rappresentato dalla sua attitudine a consentire la realizzazione di un profitto.
Si può distinguere:
• avviamento oggettivo, ricollegabile a fattori che permangono anche se muta il titolare dell’azienda in quanto insiti nel
coordinamento esistente fra i diversi beni.
• avviamento soggettivo, dovuto all’abilità operativa dell’imprenditore sul mercato ed in particolare alla sua abilità nel
formarsi, conservare ed accrescere la clientela.
Il trasferimento a titolo definitivo (vendita) o temporaneo (usufrutto e affitto) dell’azienda, comporta effetti peculiari (divieto di
concorrenza del cedente, successione nei contratti aziendali) ispirati alle finalità di favorire la conservazione dell’unità economica e
del valore dell’avviamento.
La circolazione dell’azienda. Oggetto e forma.
L’azienda può essere venduta, conferita in società, donata e sulla stessa possono essere costituiti diritti reali (usufrutto) o personali
(affitto) di godimento a favore di terzi. L’imprenditore può anche compiere atti di disposizione che riguardano uno o più beni
aziendali.
È importante quindi stabilire se tale atto sia da qualificare come trasferimento di azienda, a cui vengono applicate le discipline per la
circolazione di un complesso aziendale, o come trasferimento di singoli beni aziendali. La disciplina del trasferimento di azienda è
comunque applicabile anche quando l’imprenditore trasferisce un ramo particolare della sua azienda.
È infatti necessario che sia trasferito un insieme di beni potenzialmente idoneo ad essere utilizzato per l’esercizio di una determinata
attività di impresa. è ovviamente necessario che i beni esclusi dal trasferimento non alterino l’unità economica o funzionale
dell’azienda: ciò accade, per esempio, quando si esclude dal trasferimento il brevetto industriale su cui si fonda l’attività di impresa.
Sono stabilite dal codice civile le forme da osservare nel trasferimento dell’azienda:
− forma necessaria per la validità del trasferimento: in questo caso, per ogni tipo di azienda, i contratti che hanno per oggetto il
trasferimento di proprietà o la concessione in godimento dell’azienda sono validi solo se stipulati con l’osservanza delle forme
stabilite dalla legge per il trasferimento di singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto.
Così per il trasferimento in proprietà degli immobili di proprietà dell’alienante sarà necessaria la forma scritta a pena di nullità.
− forma richiesta a fini probatori e per l’opponibilità a terzi: solo per le imprese soggette a registrazione con effetti di pubblicità
legale è previsto che ogni atto di disposizione dell’azienda deve essere provato per iscritto.
Inoltre per tutte le imprese soggette a registrazione &eg