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Il concetto di imprenditore

Il concetto economico di imprenditore

Il concetto di imprenditore è stato elaborato per identificare uno dei soggetti del sistema economico, ossia dell’organizzazione sociale della produzione e distribuzione di ricchezza. Vi compaiono oltre all’imprenditore:

  • Capitalisti, che offrono il proprio capitale per ricevere una remunerazione fissa («interesse»).
  • Lavoratori, che offrono in cambio di una remunerazione fissa («salario») le proprie energie di lavoro.
  • Consumatori, che domandano, per soddisfare i loro bisogni, beni o servizi.

L’imprenditore è quindi l’attivatore del sistema economico che svolge una funzione di intermediario tra quanti, da un lato, offrono capitale o domandano lavoro e quanti, dall’altro, richiedono beni o servizi. Egli «trasforma o combina» i fattori della produzione, ossia capitale e lavoro, in un prodotto idoneo a soddisfare i bisogni dei consumatori e svolge quindi anche una funzione creativa di ricchezza. Il mercato risulta essere la sede di incontro tra domanda e offerta dei soggetti economici e si parla quindi di mercato dei capitali, del lavoro, del consumo.

Essenziale, per identificare l’imprenditore è il concetto di rischio economico: l’imprenditore si obbliga a corrispondere un compenso fisso a capitalisti e lavoratori, con il rischio di non riuscire a coprire, con i ricavi di beni o servizi prodotti, il costo dei fattori produttivi impiegati. Questo rischio trova la sua remunerazione nel profitto, che è la differenza tra ricavi e costi, e giustifica anche il potere di dirigere la produzione. L’imprenditore si presenta quindi come detentore del potere economico, ossia del potere di decidere «cosa produrre, come, dove e quanto produrre».

Imprenditore e capitalista

La distinzione tra capitalista e imprenditore appare in Say, un economista francese che distinse tra:

  • Capitalista, come il proprietario del capitale.
  • Imprenditore, come colui che acquista i fattori produttivi, organizza e dirige la produzione. Paga anche:
    • Una rendita per la terra presa in affitto.
    • Un interesse per il capitale preso in prestito.
    • Salari per i servizi dei lavoratori assunti.
    • Remunera con il profitto la propria attività di imprenditore.

Il concetto giuridico di imprenditore

Imprenditore e commerciante

La figura dell’imprenditore prende, nel sistema del diritto privato vigente, il posto che nel diritto anteriore aveva occupato la figura del commerciante, che era stato l’attivatore del sistema economico del primo capitalismo. Agli artigiani, ossia ai produttori di beni, era vietato produrre per il mercato; potevano produrre solo su commessa del mercante, al quale erano riservati i poteri di decidere cosa produrre e il potere di collocare tali prodotti sul mercato.

Il rapporto tra produttore e mercante si inverte a partire dal ‘700 con l’avvento della rivoluzione industriale, dove il produttore diventa l’attivatore del sistema economico, a quale spetta decidere cosa produrre e per quali mercati, mentre il commercio assume una funzione servente rispetto all’industria. L’avvento dell’era industriale però aveva comportato solo una dilatazione del concetto di commerciante: l’attività industriale, di produzione di beni o servizi, era vista in funzione strumentale rispetto al momento commerciale che consente la realizzazione del profitto.

Tra imprenditore e commerciante esiste un rapporto da genere a specie: il commerciante è quella figura di imprenditore, la cui attività consiste nello scambio dei beni. Il rapporto genere/specie risultava in termini rovesciati nei codici dell’800: il commerciante era il genere; l’imprenditore era la specie, ossia una delle possibili figure del commerciante.

  • Commerciante: acquista beni altrui e li rivende lucrando sulla differenza fra prezzo di acquisto e di vendita (capitalista). Ha per scopo il profitto.
  • Imprenditore: è un produttore di beni che può vendere (produttore di ricchezza). Ha per scopo produrre e scambiare beni o servizi.

L'imprenditore e il metodo dell'economia

Il concetto di imprenditore è introdotto dall’art. 2082 per il quale «è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi».

Il fine dell’imprenditore è quello della «produzione o della scambio di beni o servizi». Qui è racchiusa una delle più importanti differenze che la figura dell’imprenditore presenta al confronto con la figura del commerciante. Quest’ultimo era l’uomo d’affari, che compiva, per professione abituale, operazioni speculative. L’imprenditore, come il produttore, invece è colui che, professionalmente, produce beni o servizi o si interpone nello scambio di questi, svolgendo un’attività creativa di ricchezza. In questo caso si prendono in considerazione, non solo le attività produttive in senso stretto (creazione di beni o servizi), ma anche attività di scambio, legate alla circolazione dei beni (attività commerciali), considerate anch’esse creative di ricchezza, in quanto accrescono, con la distribuzione, l’utilità dei beni preesistenti.

Lo speculatore di borsa

Lo speculatore di borsa compra, in un momento in cui reputa vantaggioso, titoli quotati in borsa e attende, per rivenderli, un successivo momento, in cui il loro prezzo è aumentato. Lo speculatore differenziale, invece, non intende comprare o vendere titoli: non ne diventa mai proprietario né ne consegue il possesso. Egli non fa altro che scommesse sull’andamento dei prezzi. A questo tipo di speculatore, viene negata la qualità di imprenditore perché egli «non è un produttore», ossia non svolge un’attività creativa di ricchezza. E per tali ragioni non sono quindi neanche soggetti al fallimento.

Gli altri speculatori

La qualità di imprenditore dipende dai modi che il soggetto utilizza per la creazione di ricchezza: tali modi devono consistere nella produzione di beni o servizi o nello scambio di beni. Chi non produce beni o servizi o non li scambia, non è considerato imprenditore.

Imprenditore e professionista intellettuale

Lo svolgimento professionale di un’attività definibile produttiva di ricchezza è condizione necessaria per l’assunzione della qualità di imprenditore, ma non è condizione sufficiente: esistono infatti attività che consistono nella produzione di beni o di servizi, ma che non danno luogo ad un’impresa. Tali sono le attività dei professionisti intellettuali e degli artisti: ad essi si applicano le norme regolatrici dell’impresa solo «se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa»; non attribuiscono quindi la qualità di imprenditore. Il professionista o l’artista diventa imprenditore solo quando svolge un’ulteriore attività considerata come attività di impresa. È il caso del medico che gestisce una casa di cura o del professore che gestisce un istituto di istruzione privata: diventano quindi imprenditori perché svolgono un’attività (gestione casa di cura o dell’istituto).

Le prestazioni intellettuali

Non è imprenditore chi offre le proprie prestazioni intellettuali, ma lo è chi offre prestazioni intellettuali altrui: anche le opere e i servizi intellettuali sono considerati beni e servizi. Significativo è il caso del libero professionista che offre alle imprese, presso le quali viene chiamato, la sua prestazione: egli non è un imprenditore. Si immagini invece il diverso caso di un imprenditore, che assume alle proprie dipendenze ingegneri specializzati: egli è imprenditore.

Il caso del farmacista

L’art. 2238 attribuisce al professionista intellettuale la qualità di imprenditore e lo sottopone al relativo statuto «se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa». Non ogni complesso di beni organizzati è giuridicamente un’azienda: occorre infatti che si tratti di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio di impresa. Le norme sull’azienda non si applicano quindi ai beni organizzati dal professionista intellettuale per l’esercizio della sua professione. Diverso è invece il caso del farmacista che è un imprenditore. Infatti, «l’esercizio di una farmacia attribuisce qualità di imprenditore commerciale all’esercente quando questi non si limita all’esplicazione dell’attività sanitaria, ma rivende a pubblico le specialità farmaceutiche preparate dalle case produttrici o altre merci acquistate per la rivendita».

Le professioni protette

Tra i professionisti intellettuali occorre tracciare una generale distinzione. Ci sono professioni intellettuali il cui esercizio è subordinato all’iscrizione in appositi albi, ossia all’appartenenza a corporazioni che sono gli ordini professionali. È il caso dell’architetto, dell’avvocato, commercialista. Sono le cosiddette professioni protette: la loro protezione consiste nell’interdizione ad esercitare la professione per chiunque non sia iscritto all’albo e si manifesta nella soggezione degli iscritti al potere disciplinare che gli ordini professionali esercitano sui singoli professionisti a salvaguardia di dignità e decoro professionale. Presupposto di questa protezione è il carattere personale della prestazione professionale: la legge impone infatti al professionista intellettuale di eseguire personalmente l’incarico assunto.

Ci sono poi altre attività, definibili come professioni intellettuali, che però non sono protette: agenti di pubblicità o esperti di ricerche di mercato o in riorganizzazione aziendale. Costoro infatti eseguono prestazioni d’opera definibili come prestazioni di opera intellettuale e, se le eseguono professionalmente, sono qualificabili come professionisti intellettuali. Principi come quelli dell’esecuzione personale dell’incarico o della retribuzione adeguata al decoro della professione – inderogabili per le professioni protette – non lo sono per le professioni non protette. Essi infatti possono fruire di una maggiore libertà contrattuale, ritenendosi liberi di adottare altri schemi contrattuali – anche se comportano la spersonalizzazione della prestazione – e una retribuzione determinata secondo criteri mercantili. L’esercente prestazioni intellettuali non protette può scegliere per le proprie prestazioni le forme giuridiche del contratto di appalto e può anche assumere su di sé il rischio del lavoro.

Potrà quindi decidere se agire o meno come imprenditore; il che lo si desume dal tipo di rapporti contrattuali (di appalto anziché di opera intellettuale) che instaura con i clienti. L’esercizio di un’attività intellettuale non dà luogo ad un’impresa, in riferimento a quei soggetti che prestano la propria attività professionale nelle forme del contratto d’opera intellettuale.

La professionalità dell’imprenditore

Il concetto di professionalità designa la stabilità o non occasionalità dell’attività esercitata. Non deve necessariamente trattarsi di un’attività ininterrotta: anche l’attività stagionale dà luogo comunque ad un’impresa. Ciò che conta è il costante ripetersi dell’attività economica anche se ad intervalli di natura ciclica o stagionale. Può anche trattarsi di un’attività accessoria o marginale che costituisce comunque un’impresa anche dove l’attività economica è svolta dall’ente pubblico in modo non esclusivo né principale.

L’affare isolato

Incompatibile con il concetto di professionalità è il compimento occasionale di un affare: un isolato acquisto seguito dalla rivendita o un’isolata operazione di mediazione, anche se danno luogo ad una pluralità di atti circoscritti entro limiti temporali, non pongono in essere un’attività professionalmente esercitata e non attribuiscono la qualità di imprenditore. Si intende poi che anche un singolo affare (costruzione di un edificio o di un’opera pubblica) può implicare lo svolgimento di un’attività protratta nel tempo nella quale può essere presente l’estremo della professionalità.

Lo scopo di lucro

Un ulteriore carattere indispensabile per la qualificazione dell’attività economica come attività di impresa è lo scopo di lucro: è imprenditore soltanto colui che interviene nell’attività produttiva o si interpone nella circolazione dei beni allo scopo di ricavarne lucro o profitto personale.

L’erogazione gratuita

Non esercita professionalmente un’attività economica chi fa erogazione gratuita di beni o servizi prodotti. Non è quindi attività professionalmente esercitata quella prestata gratuitamente. Ad altri elementi di giudizio si dovrà fare capo per stabilire se anche alla nozione giuridica di imprenditore sia coessenziale il perseguimento di uno scopo di lucro.

L’impresa mutualistica

Le imprese a scopo mutualistico, non sono assimilabili al concetto di scopo di lucro: i soci delle cooperative non mirano, infatti, con l’esercizio di impresa, a realizzare un lucro, ma mirano solo ad evitare una diminuzione patrimoniale, consentendo ai propri soci un risparmio di spesa. Risultano comunque soggette a fallimento, che presuppone la qualità di imprenditore commerciale. Ad integrare la nozione di imprenditore concorre lo scopo di ritrarre un’utilità economica che consiste nel lucro o in un risparmio di spesa o in un altro vantaggio particolare.

L’impresa pubblica

Il codice civile ha adottato una nozione unitaria di impresa, comprendendo sia l’impresa privata che quella pubblica. L’impresa pubblica agisce per la diretta realizzazione di un fine pubblico, considerando quindi il loro scopo come altruistico.

L’economicità dell’attività imprenditoriale

L’attività economica

Il concetto di attività economica è l’elemento base della definizione legislativa di imprenditore, oltre agli elementi di professionalità, organizzazione, fine della produzione o scambio. Dopo aver definito che l’attività dell’imprenditore è un’attività economica, si aggiunge che questa debba essere organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. È bene che insieme a questo requisito via sia quello di professionalità che è appunto l’economicità dell’attività dell’imprenditore: requisito assente in chi fa opera di gratuita erogazione di beni o servizi.

I criteri di economicità

Lo svolgimento professionale di attività economica importa che chi la compie ritragga dalla cessione di beni e servizi prodotti quanto occorre per compensare i fattori produttivi impiegati. L’attività produttiva di beni o servizi deve quindi essere esercitata con criteri di economicità, ovvero produrre in condizioni di pareggio di bilancio: il capitale investito nell’attività produttiva deve riprodursi al termine del ciclo produttivo.

Il fatto di esser tenuto ad ubbidire a criteri di economicità o di esserne esonerato è il criterio in base al quale si può distinguere fra ente pubblico imprenditore ed ente pubblico non imprenditore, nonostante sia produttore di beni o servizi. Si può negare la qualità di imprenditore agli enti pubblici di «protezione sociale», quando la loro attività di produzione di beni o prestazione di servizi possa svolgersi secondo forme corrispondenti a quelle di un’impresa: essi non sono imprenditori perché si provvedono del capitale di gestione.

L’obiettiva economicità

Ad integrare il requisito della professionalità nell’esercizio d’impresa è sufficiente l’obiettiva economicità, intesa come metodo utilitario delle operazioni intraprese.

L’impresa per conto proprio

È imprenditore solo chi produce beni o servizi per il mercato. Si nega che sia impresa la cosiddetta impresa per conto proprio, ossia l’attività di chi produce per sé e non per vendere o fornire ad altri i beni o i servizi prodotti. La giurisprudenza ha tratto a conclusione secondo la quale non può ravvisarsi una vera e propria attività economica organizzata ad impresa edile nella semplice costruzione di appartamenti che non siano destinati alla vendita; ma ha escluso persino che eserciti un’impresa e sia quindi assoggettabile a fallimento la cooperativa edilizia costituita per la costruzione di alloggi da assegnare a soci.

L’art. 2082 considera come impresa l’attività organizzata al fine della produzione di beni o servizi e, disgiuntamente, quella organizzata al fine dello scambio di beni. Ciò che conta è che si tratti di attività creatrice di nuova ricchezza, la quale può consistere nella produzione di beni o servizi e può consistere nel maggior valore acquisito, in virtù della distribuzione al consumo da beni preesistenti. Può accadere che il soggetto o i soggetti che intraprendono la produzione per conto proprio diano vita ad un’autonoma organizzazione, separata dalla gestione del loro patrimonio e che la produzione sia attuata da questa autonoma organizzazione con modalità corrispondenti al modo di produzione tipico della produzione per il mercato. È questo il caso delle cooperative che esercitano sempre un’attività di impresa anche se producono per i soli soci: essi corrispondono un prezzo che consente alla società di coprire i costi di produzione. C’è fra il gruppo e i singoli un rapporto di scambio che consente all’attività produttiva di assumere il carattere di economicità. È il caso di stabilimenti costituiti dallo Stato o altri enti pubblici per produrre beni o servizi per il mercato.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher katia.tironi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Bordiga Francesco.
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