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LE AZIONI
Nozione e caratteri.
Le azioni sono quote di partecipazione dei soci nella società per azioni. Quote omogenee e standardizzate, liberamente trasferibili,
rappresentati da documenti (titoli azionari) che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito.
Infatti, nella società per azioni, il capitale sociale sottoscritto è diviso in un numero predeterminato di parti di identico ammontare
che attribuisce identici diritti nella società. La singola azione rappresenta quindi l’unità minima di partecipazione al capitale sociale
ed è indivisibile.
Se più soggetti diventano titolari di un’unica azione devono nominare un rappresentante comune per l’esercizio dei diritti verso la
società.
In relazione all’’ammontare del capitale sottoscritto, ciascun socio diventa titolare di uno o più azioni, di una o più partecipazioni
sociali, che restano distinte e autonome anche quando fanno capo alla stessa persona.
Uguaglianza di valore e di diritti, indivisibilità, autonomia e circolazione sono i caratteri tipici delle azioni.
Azioni e capitale sociale.
Le azioni devono essere tutte di uguale valore: devono quindi rappresentare un’identica frazione del capitale sociale nominale.
Il valore nominale delle azioni è la parte del capitale sociale da ciascuna rappresentata espressa in cifra monetaria (euro). La disciplina
vigente, contente anche di emettere azioni senza che vi sia indicato il valore nominale: non è però tuttavia possibile emettere azioni
con e senza valore contemporaneamente.
• nelle azioni con valore nominale, lo statuto deve specificare il capitale sottoscritto e il valore nominale di ciascuna azione
e il loro numero complessivo. Il valore nominale delle azioni rimane invariato nel tempo e può essere modificato solo
attraverso una modifica dell’atto costitutivo.
• nelle azioni senza valore nominale, lo statuto e i titoli azionari devono indicare solo il capitale sottoscritto e il numero delle
azioni. Il valore nominale è infatti dato dalla divisione tra capitale sociale e numero di azioni.
Per tutte le azioni, comunque, il valore complessivo dei conferimenti non può essere inferiore all’ammontare globale del capitale
sociale: non possono quindi essere emesse per importi inferiori al loro valore nominale.
Possono invece essere emesse per un valore superiore a quello nominale (emissione con sovrapprezzo). Quest’ultima è obbligatoria
quando viene escluso o limitato il diritto di opzione degli azionisti sulle azioni di nuova emissione.
Il valore di emissione, che si ottiene dividendo il patrimonio netto per il numero di azioni, va tenuto distinto dal valore reale delle
stesse.
Tale valore varia nel tempo in funzione delle vicende economiche della società (valore di bilancio).
Il valore di mercato delle azioni indica invece il prezzo di scambio delle azioni in un determinato giorno.
La partecipazione azionaria.
Ogni azione costituisce una partecipazione sociale e attribuisce al titolare diritti e poteri di natura amministrativa (diritto di
intervento e di voto nelle assemblee), di natura patrimoniale (diritto agli utili, diritto alla quota di liquidazioni), e di contenuto
amministrativo e patrimoniale (diritto di opzione, diritto di assegnazione di azioni gratuite, diritto di recesso).
Un peculiare carattere delle azioni è l’uguaglianza (relativa e oggettiva) dei diritti: conferiscono infatti ai loro possessori uguali diritti:
• uguaglianza relativa, in quanto è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi. Da qui distinzione tra azioni
ordinarie ed azioni di categoria o speciali.
• uguaglianza oggettiva. Sono uguali i diritti che ogni azione attribuisce.
In riferimento a particolari diritti (diritto di voto, diritto agli utili e alla quota di liquidazione, diritto di opzione) si pone il problema
della disuguaglianza soggettiva degli azionisti. Se è vero che ogni azione ordinaria attribuisce il diritto di voto, è vero anche che diversa
è la posizione di potere di chi è titolare di una sola azione e di un voto, rispetto a chi è titolare di più azioni e più voti e diversa è anche
la misura in cui ciascuno partecipa alla distribuzione degli utili (disuguaglianza soggettiva).
È vero anche, che quando entrano in gioco interessi pubblici, vengono introdotte deroghe, con il riconoscimento allo Stato o ad altri
enti pubblici di poteri societari svincolati dall’ammontare della partecipazione azionaria.
Le categorie speciali di azioni.
Sono categorie speciali di azioni quelle fornite di diritti diversi da quelli tipici previsti dalla disciplina. Le azioni speciali possono essere
create con lo statuto o con successive modificazioni dello stesso.
Se esistono quindi diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell’assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere
approvate anche dall’assemblea speciale della categoria interessata. Ad esse si applica la disciplina delle assemblee straordinarie se
le azioni non sono quotate; se invece sono quotate, si applica la disciplina dell’organizzazione degli azionisti di risparmio.
I diritti speciali di categoria, sono diritti di gruppo e non individuali.
Le categorie speciali di azioni sono espressamente previste e regolate dal legislatore; la società gode comunque di ampia autonomia
per modellare la partecipazione azionaria. In ogni caso permane, per la società, il divieto di emettere azioni a voto plurimo, che
attribuiscono ciascuna più di un voto. Tutte le società possono emettere azioni senza diritto di voto. Si consente inoltre la creazione
di: − azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti, non necessariamente di esclusiva competenza dell’assemblea
straordinaria.
− azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni.
Azioni senza voto, a voto limitato e a voto condizionato non possono però superare la metà del capitale sociale, per evitare
un’eccessiva concentrazione di poteri nelle mani degli azionisti a pieno voto.
Alle società che non fanno riscorso al mercato del capitale di rischio è consentito di prevedere che:
− il diritto di voto sia limitato ad una misura massima.
− sia introdotto il voto scalare.
− siano emesse azioni privilegiate anche senza limitazione dei diritti amministrativi.
Le azioni privilegiate attribuiscono ai loro titolari un diritto di preferenza nella distribuzione degli utili e/o nel rimborso del capitale
al momento dello scioglimento della società. Unico limite: divieto del patto leonino.
È inoltre consentita l’emissione di azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell’attività sociale di un determinato
settore. Ai possessori di azioni correlate, non possono essere corrisposti dividendi in misura superiore agli utili risultati dal bilancio
generale della società: non avranno quindi diritto a nulla se l’attività complessiva registra una perdita.
Le azioni di risparmio.
Le azioni di risparmio sono nate dall’esigenza di incentivare l’investimento in azioni offrendo ai risparmiatori titoli rispondenti i loro
interessi.
Tali azioni possono essere emesse solo da società le cui azioni ordinarie sono quotate in mercati regolamentari italiani o dell’UE.
• non possono superare la metà del capitale sociale, insieme alle azioni a voto limitato.
• sono del tutto prive del diritto di voto, nelle assemblee ordinarie e straordinarie (diritti amministrativi), ma si differenziano
dalle azioni senza voto (delle società non quotate), per il fatto che devono necessariamente essere dotate di privilegi di
natura patrimoniale (diritti patrimoniali) stabilite dall’atto costitutivo, che ne determinata il contenuto, le condizioni, i
limiti, le modalità e i termini per l’esercizio di tali privilegi.
• possono inoltre essere emesse al portatore, assicurando l’anonimato e incentivandone la sottoscrizione, essendo previsto
i diritto di conversione in azioni ordinarie.
Per tali azioni è prevista un’organizzazione di gruppo, che si articola in:
− assemblea speciale, che delibera sugli oggetti di interesse comune. In particolare sul’approvazione delle delibere dell’assemblea
della società
− rappresentate comune, nominato dall’assemblea di categoria. Provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e
tutela interessi comuni degli azionisti di risparmio nei confronti della società. Gli è inoltre riconosciuto il diritto di assistere alle
assemblee della società e impugnare le deliberazioni: diritti, questi, preclusi agli azionisti di risparmio.
Le azioni a favore dei prestatori di lavoro.
L’art.2349 consente l’assegnazione straordinaria di utili ai dipendenti della società o di società controllate: gli utili sono imputati al
capitale e per l’importo corrispondente emette azioni (azioni gratuite) che vengono assegnate gratuitamente ai prestatori di lavoro.
Esse devono essere assegnate individualmente ai dipendenti e la società può stabilire forma, modo di trasferimenti e diritti spettanti
agli azionisti.
La società può poi escludere o limitare il diritto di opzione degli azionisti sulle azioni a pagamento di nuova emissione, per offrirle ai
dipendenti della società, o di società controllate o controllate.
Con delibera dell’assemblea straordinaria, la società infine può assegnare ai propri dipendenti strumenti finanziari partecipativi
diversi dalle azioni.
Qualora poi le società quotate o con strumenti finanziari diffusi, pongono in essere un piano di compensi basati su azioni o strumenti
finanziari a favore di dipendenti, amministratori o collaboratori autonomi, sono previsti speciali obblighi. Tali piani devono essere
approvati dall’assemblea ordinaria e messi a disposizione del pubblico.
Azioni e strumenti finanziari partecipativi.
Dalle azioni vanno tenuti distinti gli strumenti finanziari partecipativi.
A differenza delle azioni, questi ultimi non sono parti del capitale sociale: infatti, pur contribuendo ad incrementare il patrimonio
sociale, non sono soggetti alla disciplina propria dei conferimenti.
Non attribuiscono perciò la qualità di azionista: essi possono essere forniti solo di diritti patrimoniale o amministrativi, con esclusione
del diritto di voto nell’assemblea degli azionisti. Possono però essere dotati di diritto di voto su argomenti specifici: in particolare
può essere ad essi riservata la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o di sorveglianza.
A quegli strumenti finanziari che riconoscono al titolare il diritto di rimborso del capitale si applica la disciplina delle obbligazioni.
Solo a quelli che conferiscono diritti amministrativi si applica la disciplina delle assemblee speciali.
Lo statuto poi stab