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ATTESTAZIONE CHE IL LORO VALORE E’ ALMENO PARI A QUELLO LORO ATTRIBUITO PER
DETERMINARE IL CAPITALE SOCIALE; 3) CRITERI DI VALUTAZIONE SEGUITI. La relazione deve
essere allegata all’atto costitutivo. 2) I soci possono aver fatto tra loro un accordo in base al quale
uno conferisce beni per 35mila euro e l’altro per 15mila euro; il socio che ha conferito di più può però
acconsentire che i suoi beni vengano valutati di meno, nel senso che questo riceverà un numero
diverso di azioni (di meno), rispetto a quanto conferito, perché la sua convenienza è quella di essere
socio di colui che ha conferito di meno (ma che avrà un numero maggiore di azioni). Il conferimento
del socio deve avere almeno però il valore necessario per raggiungere il totale del capitale sociale
sottoscritto. LA SOMMA DEL VALORE DI TUTTI I CONFERIMENTI DEVE ESSERE PARI A QUELLO
DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO.
Requisiti del bene: 1) deve avere un’utilità per la società (aspetto soggettivo, decide infatti l’imprenditore se il
bene è o meno utile alla società); 2) deve essere comunque suscettibile di valutazione economica oggettiva,
nel senso che quello stesso bene deve poter essere reperibile e quindi acquistabile sul mercato ad un
prezzo certo.
Il valore assegnato in base alla stima ha carattere PROVVISORIO: entro 180 giorni dalla costituzione
della società (ovvero dall’iscrizione della società nel registro delle imprese, che ne è condizione
essenziale affinché la società venga ad esistenza), gli amministratori devono controllare le stime
fatte e in alcuni casi procedere alla revisione della stima stessa, ad esempio nel caso in cui il perito
abbia dato dei valori non veritieri ai beni conferiti dai soci. Se dalla revisione risulta che il valore dei
beni o dei crediti conferiti è inferiore di oltre 1/5 rispetto a quella che era stata la stima fatta dal perito
e per il cui valore si era effettuato il conferimento, allora la società ha l’obbligo di ridurre il capitale
sociale e annullare le azioni (in più conferite al socio). Al socio sono concesse 3 alternative per non
veder ridotta la propria partecipazione: a) può versare la differenza in denaro per ripristinare il valore
reale; b) può recedere dalla società e chiedere la restituzione del conferimento; nel caso in cui non
fosse possibile gli verrà restituita una somma di denaro del valore del conferimento; 3)
impugnazione degli amministratori nel rivedere la stima. Il procedimento di stima può tuttavia essere
omesso in alcuni casi, come nel caso di quei beni che da poco sono stati sottoposti a valutazione e non c’è
bisogno di tornare a farne la stima. Gli amministratori possono comunque richiedere che si proceda ad una
nuova valutazione del conferimento in natura secondo la normale procedura.
Infine, per le S.P.A non possono essere conferite prestazioni d’opera o servizi, in quanto il capitale
deve avere un valore effettivo, perché delle obbligazioni sociali ne risponde la società stessa col suo
patrimonio (capitale sociale); se un socio ad esempio muore, non c’è più la possibilità di esecuzione del
conferimento d’opera o servizio.
IL CAPITALE SOCIALE SVOLGE DUNQUE 2 FUNZIONI PRINCIPALI:
1) FUNZIONE DI GARANZIA (art 2740): garantisce i creditori in quanto indisponibile dai soci. I beni devono
poter essere aggrediti dai creditori stessi. Se il bene non è agevolmente espropriabile, allora non può essere
conferito.
2) FUNZIONE PRODUTTIVISTICA: le società non si costituiscono perché falliscano, ma in funzione di
esigenze produttive. In questo caso non viene posto l’accento sul fatto che il bene sia espropriabile o meno,
ma se questo serve o meno alla società per l’attività che intende svolgere.
CAPITOLO 14 LE AZIONI
Le azioni sono le quote di partecipazione dei soci nella S.P.A. Sono quote di partecipazione
omogenee e standardizzate, liberamente trasferibili e di regola rappresentate da documenti (titoli
azionari), che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito. Nella S.P.A il capitale sociale
sottoscritto, viene diviso in un numero predeterminato di parti di IDENTICO AMMONTARE, ciascuna
delle quali costituisce un’azione ed ATTRIBUISCE IDENTICI DIRITTI NELLA SOCIETA’ E VERSO LA
SOCIETA’. Se più soggetti diventano titolari di un’unica azione (ad esempio nel caso di un’eredità) devono
nominare un rappresentante comune per l’esercizio dei diritti verso la società; se ad esempio invece
l’ammontare di quote in eredità è pari a 100, allora queste possono essere divise a metà dagli eredi, senza
ricorrere alla nomina di un rappresentante comune; godranno entrambi di uguali diritti verso la società. I
caratteri essenziali delle azioni, sono dunque: UGUAGLIANZA DI VALORE E DI DIRITTI,
INDIVISIBILITA’, AUTONOMIA E CIRCOLAZIONE IN FOMA CARTOLARE.
AZIONI E CAPITALE SOCIALE: Le azioni devono essere tutte di uguale valore, devono cioè
rappresentare tutte un’identica parte del capitale sociale nominale (di quello cioè sottoscritto dai
soci al momento della costituzione della società). Si definisce valore nominale delle azioni la parte
del capitale sociale da ciascuna rappresentata espressa in cifra monetaria (se ad esempio una S.P.A
ha un capitale sociale nominale di 50mila euro e vengono distribuite 50mila azioni tra i soci, allora
ogni azione avrà valore nominale=1, nel senso che ogni azione varrà 1 euro). Principio generale è
quello secondo il quale non si può avere una partecipazione sociale che consiste nell’avere meno di 1
azione. La regola generale per quanto riguarda il possesso delle azioni è quella secondo la quale: 1
azione=1 voto.
La disciplina attuale consente anche di emettere azioni senza indicazione del valore nominale. Nelle azioni
con valore nominale, lo statuto deve specificare non solo il capitale sottoscritto, ma anche il valore nominale
di ogni azione ed il numero complessivo. Il valore nominale delle azioni (ad esempio 1 euro), al pari del
capitale sociale nominale, rimane invariato nel tempo e può essere modificato solo attraverso una modifica
dell’atto costitutivo. Nelle azioni senza valore nominale invece, lo statuto deve indicare solo il capitale sociale
sottoscritto ed il numero delle azioni emesse. In questo caso, la partecipazione al capitale del singolo
azionista sarà espressa (non in una cifra monetaria) ma in una percentuale del numero complessivo delle
azioni emesse. Ad esempio, l’azionista che ha sottoscritto 1000 azioni sarà titolare dell’1% dei diritti di voto o
del diritto agli utili, nel caso di un capitale sociale nominale di 1 milione. Per tutte le azioni (con e senza
valore nominale) vale la regola che: IN NESSUN CASO IL VALORE COMPLESSIVO DEI CONFERIMENTI
PUO’ ESSERE INFERIORE ALL’AMMONTARE GLOBALE DEL CAPITALE SOCIALE. Questo comporta
che le azioni non possono essere complessivamente emesse per una somma inferiore al loro valore
nominale. Si vuole così evitare che il capitale realmente conferito dai soci sia inferiore a quello dichiarato. Le
azioni possono essere invece emesse per somma superiore al valore nominale (emissione con
sovrapprezzo): le azioni che la società intende immettere sul mercato, hanno un valore monetario (valore
reale) superiore rispetto a quello che è il loro valore nominale (ad esempio, la società sta andando bene, il
valore nominale delle azioni è 1, ma le azioni hanno una quotazione di mercato pari a 2; in questo caso si ha
emissione delle azioni con sovrapprezzo).
Valore di bilancio: è il valore che viene attribuito alle azioni tenendo conto del bilancio di esercizio; tale
valore varia nel tempo in funzione delle vicende economiche della società.
Valore di mercato: diverso è il valore di mercato delle azioni, che sta ad indicare il prezzo al quale giorno
per giorno le azioni sono vendute nei mercati regolamentati (borsa). Su questo prezzo incidono le
prospettive economiche future della società, nonché l’andamento dell’economia.
La partecipazione azionaria: Ogni azione costituisce una partecipazione sociale ed attribuisce al suo
titolare un complesso unitario di diritti e poteri di natura amministrativa (diritto di intervento e di voto
in assemblea, diritto di esaminare i libri sociali), di natura patrimoniale (diritto agli utili, diritto alla
quota di liquidazione), ed anche a contenuto misto (diritto di opzione, diritto di recesso).
Uguaglianza dei diritti delle azioni: “le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti (art 2348).
Si tratta però di un’uguaglianza RELATIVA e non assoluta, OGGETTIVA e non soggettiva.
L’uguaglianza è relativa perché è possibile creare CATEGORIE DI AZIONI CHE FORNISCONO DIRITTI
DIVERSI; è poi oggettiva perché uguali sono i diritti che ciascuna azione attribuisce, non i diritti di
cui ciascun azionista globalmente dispone. Alcuni diritti dell’azionista sono indipendenti dal numero delle
azioni possedute (diritto di intervento in assemblea); altri diritti invece, quelli più significativi spettano in
proporzione al numero di azioni possedute (diritto di voto, diritto agli utili ed alla quota di liquidazione e il
diritto di opzione). E’ proprio in relazione a questi diritti (quelli che spettano in proporzione delle quote
possedute) che si coglie la disuguaglianza soggettiva degli azionisti; diversa è infatti la posizione di potere
nella società di chi è titolare di 1 sola azione, rispetto invece a chi ad esempio è titolare di 100 azioni, ed è
quindi titolare di 100 voti contro 1 dell’altro azionista (il diritto che ciascuna azione attribuisce è sempre lo
stesso in quanto le azioni attribuiscono uguali diritti e in questo caso in diritto al voto, ma il loro peso è
diverso; nel senso che l’azionista che possiede più azioni avrà un peso maggiore rispetto all’altro). Si
riconosce il principio cardine delle società di capitali: chi ha conferito di più e rischia di più ha più potere e
può imporre, nel rispetto della legalità, la propria volontà alla minoranza (coloro che hanno conferito meno e
che proprio per questo rischiano meno).
CATEGORIE DELLA AZIONI: dopo la riforma del 2003 sono tendenzialmente illimitate.
CATEGORIE SPECIALI DI AZIONI: Sono categorie speciali di azioni quelle che attribuiscono diritti
diversi da quelli tipici previsti dalla disciplina legale. Le azioni speciali si contrappongono perciò alle
azioni ordinarie. Esse possono essere create con lo statuto o con successiva modificazione dello
stesso. Per ogni categoria speciale di azioni dovrà esserci un’assemblea speciale (straordinaria). La
società gode tuttavia di ampia autonomia nel mo