Capitolo 1 l'imprenditore
La definizione generale di imprenditore è data dall’art. 2082, vengono quindi fissati i requisiti minimi che devono ricorrere affinché ad un soggetto siano applicabili le norme dettate dal codice civile sia per l’impresa che per l’imprenditore.
Requisiti dell'imprenditore
- Attività di produzione o scambio di beni e servizi
- Economicità dell’attività: "l’impresa è attività economica". Requisito minimo essenziale dell’attività di impresa è l’economicità della gestione e non lo scopo di lucro. L’economicità consiste nell’adozione di un metodo economico che tende alla copertura dei costi con i ricavi. Si ha carattere lucrativo dell’attività quando si cerca di ricavare un guadagno dall’esercizio dell’attività economica. Lucro soggettivo è inteso come intento psicologico dell’imprenditore di produrre un lucro. In questo caso gli utili vengono ripartiti tra i soci. Si ha invece lucro oggettivo quando gli utili non vengono distribuiti tra i soci. Non per forza l’imprenditore deve realizzare un profitto, può anche porre in essere un’attività economica che si svolge secondo il metodo economico.
- Professionalità: Esercizio abituale e non occasionale di una certa attività produttiva. Non sono considerate professionali attività occasionali o dilettantesche, nelle quali manca l’elemento della ripetizione, della sistematicità. Non è comunque una caratteristica esclusiva, nel senso che si può essere imprenditori anche facendo altre cose, e si può essere titolari anche di più attività d’impresa.
- Organizzazione: di mezzi di produzione o di persone. Non è infatti concepibile attività di impresa senza l’impiego coordinato di fattori produttivi: senza l’impiego cioè di capitale e lavoro. È però imprenditore anche chi opera senza utilizzare altrui prestazioni lavorative, come ad esempio nel caso di una gioielleria gestita dal solo titolare, senza alcun dipendente. L’organizzazione imprenditoriale può infatti anche essere organizzazione di soli capitali e del proprio lavoro intellettuale/manuale. Quando l’attività produttiva si fonda sul solo lavoro personale del soggetto agente (elettricista, idraulico) questo non può essere ritenuta organizzazione di tipo imprenditoriale.
La disciplina però non è identica per tutti gli imprenditori; esistono infatti diversi tipi di imprenditori e di imprese, sulla base di 4 diversi criteri:
- Struttura dell’impresa:
- Impresa individuale (formata cioè da un singolo individuo)
- Impresa collettiva (pluralità di soggetti; società)
- Oggetto dell’impresa:
- Imprenditore agricolo/impresa agricola
- Imprenditore commerciale/impresa commerciale
- Dimensioni dell’attività:
- Piccola impresa (organizzata prevalentemente, ma non esclusivamente con il lavoro proprio e dei familiari)
- Impresa medio-grande
- Natura dell’attività:
- Pubblica/Privata
Tutti gli imprenditori sono assoggettati ad una disciplina base comune, quella dello statuto generale dell’imprenditore; chi poi è imprenditore commerciale non piccolo è assoggettato anche ad un altro statuto, lo statuto dell’imprenditore commerciale, ovvero una serie di norme che si applicano all’imprenditore commerciale (non si applica all’imprenditore agricolo e al piccolo imprenditore).
Impresa: Complesso di atti indirizzati al raggiungimento di uno scopo economico, finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Irrilevante è la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati ed il tipo di bisogno che intendono soddisfare (non è impresa l’attività di mero godimento, come nel caso di colui che proprietario di immobili ne gode dei frutti concedendoli in locazione). Nel caso in cui, le prestazioni locative vengono accompagnate da servizi (pulizia ecc), come nel caso di colui che proprietario di un immobile lo adibisce ad albergo, allora in questo caso si ha impresa.
Attività: Complesso di atti giuridici indirettamente disciplinati dalla legge, che si rivolge per lo più al soggetto che compie l’attività (a lui vanno applicate le norme relative all’attività di impresa).
Azienda: Complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’attività economica.
Capitolo 2 le categorie di imprenditori
Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale
Imprenditore agricolo (art 2135) e imprenditore commerciale (art 2195) sono le due categorie di imprenditori che il codice distingue in base all’oggetto dell’attività. Chi è imprenditore agricolo è sottoposto alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale, ed è invece esonerato dalla disciplina propria dell’imprenditore commerciale: tenuta delle scritture contabili ed assoggettamento al fallimento. L’imprenditore agricolo gode perciò di un trattamento di favore rispetto all’imprenditore commerciale.
Imprenditore commerciale
È imprenditore commerciale l’imprenditore che esercita una o più delle seguenti categorie di attività elencate dall’art. 2195, primo comma:
- Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi (industrie automobilistiche, edili)
- Attività intermediaria nella circolazione dei beni
- Attività di trasporto, per terra, per acqua o per aria, sia di persone che di cose.
- Attività bancaria o assicurativa (banche o assicurazioni).
- Altre attività ausiliari alle precedenti (imprese di agenzia, di mediazione, di deposito).
Ne consegue che, dovrà essere considerata commerciale ogni impresa che non sia qualificabile come agricola.
Il criterio dimensionale
Il codice civile contrappone la figura del piccolo imprenditore a quella dell’imprenditore medio-grande. Il piccolo imprenditore è sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore, è invece esonerato anche se esercita attività commerciale, dalla tenuta delle scritture contabili ed all’assoggettamento al fallimento. Inoltre, l’iscrizione nel registro delle imprese è stata solo di recente prevista e non ha funzione di pubblicità legale. Lo statuto dell’imprenditore commerciale è proprio del solo imprenditore non piccolo. “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (art 2083). La prevalenza del lavoro proprio e familiare costituisce il carattere distintivo di tutti i piccoli imprenditori.
- Per avere piccola impresa è quindi necessario che:
- L’imprenditore presti il proprio lavoro nell’impresa.
- Il suo lavoro e quello degli eventuali familiari che collaborano nell’impresa deve prevalere sia rispetto al lavoro altrui che al capitale altrui investito nell’impresa. Non è perciò piccolo imprenditore chi investe ingenti capitali (gioielliere) anche se non si avvale di nessun collaboratore. È necessario cioè che l’apporto personale dell’imprenditore e dei suoi familiari caratterizzi i beni i servizi prodotti.
Società commerciale: Si compone di imprenditori agricoli o commerciali a seconda dell’attività esercitata.
- Parte della disciplina propria dell’imprenditore commerciale si applica alle società commerciali qualunque sia l’attività svolta. Il principio è quello dell’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese e quello della tenuta delle scritture contabili. Si ha invece l’esonero delle società commerciali che gestiscono un’impresa agricola dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali.
- Nelle società in nome collettivo ed in accomandita semplice parte della disciplina dell’imprenditore commerciale trova poi applicazione solo o anche nei confronti dei soci a responsabilità illimitata: tutti i soci nella società in nome collettivo, i soci accomandatari nella società in accomandita semplice.
Imprese pubbliche: Attività di impresa può essere anche svolta dallo Stato e dagli altri enti pubblici. La pubblica amministrazione può dar vita ad enti di diritto pubblico il cui compito è l’esercizio di attività di impresa. Sono questi i cosiddetti enti pubblici economici, che sono sottoposti allo statuto generale dell’imprenditore e se l’attività è di tipo commerciale sono sottoposti anche allo statuto proprio dell’imprenditore commerciale con l’esonero dal fallimento. Quasi tutti gli enti pubblici economici sono stati trasformati in società per azioni a partecipazione statale. Ci sono poi le cosiddette imprese-organo (aziende municipalizzate erogatrici di pubblici servizi: acqua, gas, trasporti urbani); agli enti titolari di imprese-organo si applica la disciplina generale dell’impresa e quella propria dell’imprenditore commerciale. Gli enti titolari di imprese organo, sono poi esonerati dall’iscrizione nel registro delle imprese.
Capitolo 3 l'acquisto della qualità di imprenditore
È principio generale del nostro ordinamento che gli effetti degli atti giuridici ricadono sul soggetto e solo sul soggetto il cui nome è stato validamente speso nel traffico giuridico. Solo questo, in particolare, è obbligato nei confronti del terzo contraente. Questo principio si ricava dalla disciplina del mandato. Il mandatario è un soggetto che agisce nell’interesse di un altro soggetto e può porre in essere atti giuridici sia spendendo il proprio nome (mandato senza rappresentanza) sia spendendo il nome del mandante, se questo gli ha conferito il potere di rappresentanza (mandato con rappresentanza). Nel mandato con rappresentanza, tutti gli effetti degli atti posti in essere dal mandatario in nome del mandante si producono direttamente nella sfera giuridica di quest’ultimo (art 1388). Quando il mandato è invece senza rappresentanza il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. I terzi in questo caso non hanno alcun rapporto con il mandante. È quindi il principio della spendita del nome che caratterizza il principio di imputazione degli atti giuridici e dei loro effetti.
Art 1387: Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge, ovvero dall’interessato.
L'inizio dell'impresa
La qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo inizio dell’esercizio dell’attività di impresa. L’iscrizione nel registro delle imprese non è condizione né necessaria né sufficiente per l’attribuzione della qualità di imprenditore commerciale. Per le società invece, vale il principio secondo il quale acquistano la qualità di imprenditori fin dal momento della loro costituzione. Anche gli atti di organizzazione, relativi alla fase preliminare di organizzazione e antecedente al primo atto di gestione fanno acquisire la qualità di imprenditore quando per il loro numero e/o la loro significatività manifestano in modo non equivoco che l’attività è indirizzata ad un determinato fine produttivo. Perciò, un singolo atto di organizzazione non sarà di regola sufficiente perché una persona fisica diventi un imprenditore. Anche più atti potrebbero non bastare, quando ad esempio non coordinati funzionalmente (affitto di un locale, acquisto di un immobile).
La fine dell'impresa
L’art 10 legge fall, disponeva che l’imprenditore commerciale poteva essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell’impresa. Per quanto riguarda l’imprenditore individuale, la qualità di imprenditore si perdeva con l’effettiva cessazione dell’attività. La fine dell’impresa è di regola preceduta da una fase di liquidazione più o meno lunga, durante la quale l’imprenditore completa i cicli produttivi iniziati, licenzia i dipendenti ecc. Perciò, la qualità di imprenditore (per le società) si perde solo con la chiusura della liquidazione. La fase liquidativa può ritenersi chiusa solo con la definitiva disgregazione del complesso aziendale, che rende definitiva ed irrevocabile la cessazione. Il nuovo art. 10 legge fall. dispone che gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione, o entro l’anno successivo. Oggi la cancellazione dal registro delle imprese è condizione necessaria affinché l’imprenditore individuale o collettivo benefici del termine annuale per la dichiarazione di fallimento. Per gli imprenditori persone fisiche e per le società cancellate d’ufficio, la cancellazione dal registro delle imprese non è però da sola sufficiente. Essa si deve accompagnare anche all’effettiva cessazione dell’attività di impresa, mediante la disgregazione del complesso aziendale.
Incapacità e incompatibilità
Può esercitare attività di impresa chi è pienamente capace di agire, e cioè colui che ha raggiunto il diciottesimo anno di età. Si perde in seguito ad interdizione o inabilitazione. È possibile l’esercizio di attività di impresa per conto di un incapace (minore e interdetto) da parte dei rappresentanti legali (genitori o tutore), ovvero quella di soggetti limitatamente capaci di agire (inabilitato, minore emancipato). Il legislatore dispone che in nessun caso è consentito l’inizio di una nuova impresa commerciale in nome e nell’interesse del minore, dell’interdetto o inabilitato. Può esservi invece continuazione dell’esercizio di impresa commerciale; ottenuta infatti l’autorizzazione dal tribunale alla continuazione dell’esercizio di impresa, chi ha rappresentanza legale del minore o dell’interdetto (genitore o tutore) può compiere tutti gli atti che rientrano nell’esercizio dell’impresa, siano essi di ordinaria o straordinaria amministrazione. Per quanto riguarda l’inabilitato, ottenuta l’autorizzazione alla continuazione, questo potrà esercitare personalmente l’impresa, con l’assistenza del curatore. I provvedimenti autorizzativi del tribunale e i provvedimenti di revoca dell’autorizzazione sono soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese.
Capitolo 4 lo statuto dell'imprenditore commerciale
Pubblicità delle imprese commerciali
Le imprese commerciali hanno l’obbligo di rendere di pubblico dominio, secondo forme e modalità predeterminate, determinati atti o fatti relativi alla vita dell’impresa (sistema di pubblicità legale). In questo modo le informazioni non solo sono accessibili ai terzi interessati (pubblicità notizia), ma diventano anche opponibili a chiunque indipendentemente dall’effettiva conoscenza (conoscibilità legale).
Il registro delle imprese è lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole e delle società commerciali. Per oltre 50 anni però, questo istituto è rimasto inoperante e il sistema di pubblicità legale sostitutivo del registro delle imprese, l’iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale, operava solo per le società commerciali. Il registro delle imprese è diventato pienamente operante nel 1997 ponendo così fine al regime transitorio. L’unico strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali è costituito oggi dal registro delle imprese. Con la riforma del 1993 è divenuto anche strumento di informazione sui dati organizzativi di tutte le altre imprese. Infatti, l’iscrizione nel registro delle imprese è stata estesa agli imprenditori agricoli, ai piccoli imprenditori ed alle società semplici, con effetti di pubblicità legale per gli imprenditori agricoli e con effetti di pubblicità-notizia per piccoli imprenditori e società semplici. La tenuta del registro delle imprese è affidata alle camere di commercio. Il registro delle imprese è tenuto con tecniche informatiche (e non più in forma cartacea), in modo da garantire la tempestività dell’informazione su tutto il territorio nazionale. Il registro delle imprese è costituito in ciascuna provincia presso la camera di commercio. L’attività dell’ufficio è svolta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. Il registro è articolato in una sezione ordinaria ed in 4 sezioni speciali. Nella sezione ordinaria sono iscritti gli imprenditori (non agricoli) per i quali l’iscrizione nel registro delle imprese produce effetti di pubblicità legale. Sono tenuti all’iscrizione nella sezione ordinaria: gli imprenditori individuali commerciali non piccoli, tutte le società tranne la società semplice, gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale, le società estere che hanno in Italia la sede dell’amministrazione, ovvero l’oggetto principale della loro attività. Le sezioni speciali, come detto sono 4. In una sono iscritti gli imprenditori agricoli individuali, i piccoli imprenditori, le società semplici. La seconda sezione speciale è poi destinata alla pubblicità delle società tra professionisti. La terza sezione speciale è dedicata alla pubblicità dei legami di gruppo. Un’ultima sezione è dedicata all’iscrizione delle imprese sociali.
I fatti e gli atti da registrare sono specificati da una serie di norme e sono diversi a seconda della struttura
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Diritto commerciale - riassunti completi
-
Riassunti Diritto Commerciale prof. Laura Schiuma
-
Riassunti di Diritto commerciale
-
Riassunti Diritto Commerciale - Unipi