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LA SOCIETÁ PER AZIONI UNIPERSONALE
In base all’attuale disciplina:
a) è consentita la costituzione di società per azioni con atto unilaterale con socio
fondatore;
b) anche per la società per azioni unipersonale per le obbligazioni sociali risponde solo
la società col proprio patrimonio.
La limitazione della responsabilità sia solo per le obbligazioni contratte dopo l’iscrizione
presso il registro delle imprese.
In tal caso in conferimenti devono avvenire integralmente e non come una società per azioni
con una pluralità di fondatori.
La violazione di questi presupposti impedisce che valga la regola della responsabilità
limitata.
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Inoltre è importante che negli atti della società sia indicato che questa ha un unico socio e i
dati anagrafici dello stesso devono essere iscritti nel registro delle imprese.
L’unico socio incorre in responsabilità illimitate per le obbligazioni quando:
1) Quando non è osservata la disciplina dell’integrale liberazione dei
conferimenti;
2) Fino a quando non sia stata attuata la specifica pubblicità di società per azione
unipersonale.
I CONFERIMENTI
Costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società,
definito anche come capitale di rischio in quanto di questo patrimonio è possibile perdere il
totale importo o una parte di esso.
È importante che siano rispettate le disposizioni relative ai conferimenti e quindi che sia
versato presso un apposito conto corrente vincolato il 25% dell’intera sottoscrizione, se si
tratta di costituzione per atto unilaterale per il loro intero ammontare.
In caso di trasferimento delle azioni l’obbligo di versamento dei residui grava sia sul socio
attuale che sul socio alienante cui responsabilità limitata nel tempo (tre anni dall’iscrizione
del trasferimento nel libro dei soci) e ha carattere sussidiario.
Nel caso mancato conferimento da parte di un socio, la società può procedere alla vendita
delle azioni del socio moroso il quale non può esercitare diritto di voto. Tale vendita può
essere rivolta ai soci o può avvenire attraverso un intermediario, ma se questa non ha esito
positivo possono escludere il socio dalla società trattenendo il 25% già versato e continuando
nella possibilità di vendere tali azioni entro l’esercizio.
Se questo non avviene essa deve provvedere a ridurre il capitale sociale.
I CONFERIMENTI DIVERSI DAL DANARO
Tutti i soci devono eseguire un apporto a titolo di conferimento, dove il conferimento può
essere costituito da beni e servizi: che sono denaro, beni in natura, trasferimento di proprietà,
concessione in godimento di beni, e l’importante è che l’oggetto del conferimento sia
suscettibile di valutazione economica e che si tratti di un bene e di un servizio utile per lo
svolgimento dell’attività d’impresa.
Nelle società per azioni non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d’opera
o di servizi. L’atto costitutivo può prevedere l’obbligo dei soci ad effettuare prestazioni
accessorie non consistenti in danaro determinandone contenuto, durata e modalità e in tale
caso si tratta di azioni nominative.
LA VALUTAZIONE
Per i conferimenti diversi dal danaro è opportuno che ne venga effettuata la valutazione
oggettiva e veritiera di tale conferimento.
Chi conferisce un bene in natura o crediti deve presentare una relazione di stima effettuata da
un esperto nominato dal Tribunale, tale relazione deve essere allegata all’atto costitutivo e
deposita presso l’ufficio del registro delle imprese.
Entro 6 mesi gli amministratori devono controllare le valutazione emessa dalla relazione di
stima e se necessario procedere alla revisione di detta relazione.
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Se il valore dei bei conferiti risulta essere inferiore oltre 1/5 rispetto al conferimento si deve
ridurre il capitale sociale e annullare le azioni, però in tal caso il socio potrà versare la
differenza in danaro o recedere dalla società con conseguente diritto di liquidazione.
LE AZIONI
Le quote di partecipazione alla società sono rappresentate da azioni: documenti sottoscritti da
uno degli amministratori, che costituiscono frazioni del capitale sociale. Le azioni non
possono essere emesse per una somma inferiore al loro valore nominale, al fine di evitare che
il capitale sociale sia soltanto apparente, e devono indicare:
la denominazione, la sede e la durata della società;
la data dell’atto costitutivo e della sua iscrizione;
il loro valore nominale e l’ammontare del capitale sociale;
i diritti e gli obblighi particolari ad esse inerenti;
la sottoscrizione di uno degli amministratori.
L’azione attesta la qualità di socio e pertanto ha:
una funzione di legittimazione, in quanto chi la possiede può esercitare i diritti di
socio;
una funzione di trasferimento, in quanto chi trasmette il documento trasferisce la
qualità di socio.
Quanto al valore dell’azione, possiamo distinguere:
un valore nominale, corrispondente alla parte di capitale sociale che essa rappresenta;
un valore effettivo (o valore di borsa, per le azioni quotate), che consiste invece nel
valore di mercato dell’azione.
Categorie di azioni
Considerando che le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono uguali diritti, la
posizione dei soci dovrebbe variare soltanto in funzione della maggiore o minore ampiezza
del numero che ne è stato sottoscritto (art. 2348).
Sennonché questa disposizione, al secondo comma, permette di creare categorie di azioni
fornite di diritti diversi. Se i soci intendono giovarsi di tale opportunità sono tenuti ad inserire
la relativa previsione nell’atto costitutivo ovvero a modificarlo successivamente.
L’art. 2350 stabilisce che ogni azione attribuisce il diritto ad una parte proporzionale degli
utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di
speciali categorie di azioni. La regola è, dunque, nel senso che le azioni attribuiscono uguali
diritti; l’eccezione è che è possibile diversificarli.
La conseguenza di tale ultima ipotesi è che se i soci se ne avvalgono la società risulta
articolata in diverse categorie di azionisti e la diversificazione può, addirittura, interessare il
diritto di voto.
L’art. 2351 prescrive che esso è attribuito ad ogni azione. L’atto costitutivo può, tuttavia,
stabilire che le azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo
scioglimento della società abbiano diritto di voto soltanto nelle assemblee straordinarie.
La posizione degli azionisti privilegiati, affermata dall’art. 2351, è segnata proprio da questi
tratti: a fronte del rafforzamento dell’interesse patrimoniale subiscono la parziale limitazione
del diritto di voto, il cui esercizio è circoscritto alle assemblee straordinarie con esclusione di
quelle ordinarie.
Gli azionisti di risparmio non dispongono, in nessun caso del voto, né nell’assemblea
ordinaria né in quella straordinaria; a fronte di questo sacrificio è stato, significativamente ed
innanzitutto, protetto il diritto all’utile e quello alla quota di liquidazione.
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Gli utili netti, infatti, risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di
riserva legale, devono essere distribuiti agli azionisti di risparmio fino al 5 per cento del loro
valore nominale; non solo, poiché questi azionisti concorrono, con gli altri, nella ripartizione
dell’utile residuo; in definitiva gli è assicurato un dividendo complessivo maggiorato, rispetto
a quello delle azioni ordinarie in misura pari al 2 per cento del valore nominale dell’azione.
Da condividere l’opinione secondo cui l’attribuzione dell’utile, fino alla concorrenza del 5
per cento del valore non esige una deliberazione di ripartizione dello stesso utile; è, cioè,
sufficiente che esso risulti dal bilancio; automaticamente l’azionista di risparmio ha diritto al
relativo dividendo.
Necessaria, viceversa, la deliberazione per assegnare la parte dell’ulteriore utile, quella che
permette di sopravanzare gli azionisti ordinari. La tutela di questi soci non si esaurisce qui:
se, in effetti, non avessero ottenuto in un esercizio, il dividendo nella prescritta misura
complessiva, hanno diritto a conseguirlo nei due esercizi successivi.
Le azioni di risparmio non possono essere emesse per un ammontare che ecceda la metà
dell’intero capitale sociale; se la società ha emesso sia le une sia le altre, tale soglia deve
essere, comunque, rispettata per evitare un eccessiva concentrazione di potere dei soci che
hanno pieno diritto di voto. Questi i benefici fissati dalla normativa di legge che possono
essere ampliati dall’atto costitutivo ovvero da una successiva modifica.
Le azioni di risparmio possono essere emesse al portatore e può essere previsto il diritto di
conversione in azioni ordinarie dopo un certo tempo. Le azioni di risparmio sono prive del
diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie e possono definirsi come azioni
privilegiate sotto il solo profilo patrimoniale, ma è opportuno ricordare che esso gode anche
di alcuni diritti amministrativi, come la chiedere convocazione delle assemblee. Inoltre per le
azioni di risparmio e prevista la creazione di un organo assembleare, che è un assemblea
speciale con nomina di un rappresentante il quale è comune a tutti gli azionisti di risparmio,
cui è affidata la tutela della categoria, unitamente alla speciale assemblea della quale questi
azionisti fanno parte; a tali azioni sono attribuiti gli altri diritti.
Alle categorie dei soci di risparmio e privilegiati si può affiancare quella formata dai
dipendenti della società.
L’art. 2349 prevede l’emissione di azioni a loro favore per favorirne l’interessamento alle
sorti della società. E’ possibile convertire a capitale gli utili straordinari che la società intende
destinare ai dipendenti, con l’emissione di azioni che gli vengano assegnate.
Un’altra categoria è quella dei titolari delle azioni di godimento (art. 2353) riservate ai soci i
cui titolari azionari siano stati sorteggiati per ridurre il capitale sociale esuberante (art. 2445).
In effetti, gli azionisti le cui azioni siano state estratte e che, pertanto, escono dalla società,
compete la quota di liquidazione calcolata sul valore nominale e non su quello reale;
potrebbero, dunque, subire un pregiudizio se il valore reale risultasse superiore. Vi si può
allora ovviare con l’assegnazio