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Diritto Commerciale

CAP I

L’IMPREDITORE

Il legislatore da una definizione generale dell’imprenditore posta all’art. 2082 del c.c. la

disciplina dettata non è però identica per tutti gli imprenditori.

Il codice civile distingue diversi tipi di imprese ed imprenditori sulla base:

a) OGGETTO dell’impresa, che determina la distinzione tra imprenditore agricolo (art.

2135) e imprenditore commerciale (art. 2195);

b) DIMENSIONE dell’impresa, differenza tra piccolo imprenditore e medio grande

imprenditore;

c) NATURA del soggetto che esercita l’attività d’impresa, ovvero se si tratta di un

impresa individuale o società;

Il codice civile detta innanzitutto un corpo di norme applicabile a tutti gli imprenditori

denominato statuto generale dell’imprenditore che comprende:

 Parte della disciplina dell’azienda;

 Segni distintivi;

 La disciplina della concorrenza e dei consorzi;

Inoltre rientrano nello statuto tipico dell’imprenditore commerciale:

1. L’iscrizione nel registro delle imprese;

2. Disciplina della rappresentanza commerciale;

3. Scritture contabili

4. Procedure concorsuali

Poche e scarse sono invece le disposizioni del codice civile riguardanti l’imprenditore

agricolo e il piccolo imprenditore, infatti sia l’imprenditore agricolo che il piccolo

imprenditore sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili e dall’assoggettamento delle

procedure concorsuali, mentre solo ora è stata introdotta l’iscrizione al registro delle imprese

per queste imprese.

Infatti anche le società diverse da quelle commerciali sono tenute all’iscrizione nel registro

delle imprese, anche se l’attività esercitata non è commerciale.

Mentre gli enti pubblici che esercitano un impresa commerciale sono sottratti alla disciplina

dell’imprenditore commerciale e in ogni caso non sono mai esposte al fallimento.

DEFINIZIONE GENERALE D’IMPRENDITORE

È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata, finalizzata

alla produzione o allo scambio di beni e servizi.

Definizione che richiama al concetto economico dove si analizza la funzione intermediaria

dell’imprenditore ponendosi tra chi dispone dei fattori produttivi e chi domanda beni e

servizi.

Nello svolgimento di tale funzione l’imprenditore svolge innanzitutto una funzione

organizzativa, assumendo su il rischio che i costi sopportati non siano coperti dai ricavi

conseguiti, e quindi con l’intenzione di ricavarne profitto.

I requisiti minimi necessari per poter compiere attività d’impresa, ovvero per poter acquistare

la qualità d’imprenditore sono posti dall’art. 2082 c.c., secondo cui l’imprenditore deve

avere:

1) L’intento di ricavare un profitto dall’esercizio dell’impresa (c.d. scopo di lucro);

2) La destinazione al mercato dei beni o servizi prodotti;

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3) La liceità dell’attività svolta;

Da ciò è possibile ricavare anche la definizione d’impresa definendola come

a) attività intesa come un insieme di atti unificati da una funzione unitaria;

b) con scopo specifico; di produrre e scambiare beni e servizi

c) seguendo specifiche modalità di svolgimento attinenti principalmente ai parametri di

ORGANIZZAZIONE, ECONOMICITÁ E PROFESSIONALITÁ.

Per qualificare un’attività produttiva è irrilevante la natura dei beni e servizi, purché questi

siano prodotti, infatti non è impresa l’attività di mero godimento che avviene quando si cede

in locazione un immobile.

L’ATTIVITÁ PRODUTTIVA

L’impresa è un’attività finalizzata alla produzione e allo scambio di beni nel tempo e nello

spazio.

Per qualificare un’attività come produttiva è irrilevante la natura dei beni e servizi scambiati.

Alcuni esempi di attività produttiva possono essere:

- Produzione di servizi di natura assistenziale;

- Le società di investimento, le quali sono qualificabili come imprese commerciali;

- Le Holdings che hanno per oggetto esclusivo l’acquisto e la gestione di partecipazioni

di controllo in altre società;

- Attività del proprietario dell’immobile che adibisca lo stesso ad albergo;

Non possono essere considerate attività produttive, attività che non danno luogo alla

produzione di nuovi beni e servizi;

- Proprietario di immobili che ne gode i frutti concedendoli in locazione;

- Godimento o amministrazione del capitale proprio;

L’ORGANIZZAZIONE

L’organizzazione dell’attività d’impresa risulta avere un importanza consistente riferita

principalmente alla creazione di un apparato produttivo stabile formato da persone e da beni

strumentali.

Il legislatore qualifica l’impresa come un’attività organizzata dove la supremazia gerarchica è

dell’imprenditore, ma inoltre l’imprenditore può operare anche utilizzando il solo fattore

capitale ed il proprio lavoro, quindi non è necessario un apparato strumentale fisicamente

percepibile, ma tutto sommato resta da vedere se si possa parlare di impresa quando il

processo produttivo si fonda sul lavoro personale del soggetto agente e quindi quando non

vengono utilizzati ne lavoro altrui ne capitale proprio o altrui e quindi fa difetto il cosiddetto

concetto di eteroorganizzazione, infatti secondo Campobasso in tal caso deve negarsi

l’esistenza d’impresa sia pure piccola.

Ma la dottrina diversamente risulta essere contraria facendo leva sulla nozione legislativa di

piccolo imprenditore, infatti questa considera imprenditore anche chi svolge un’attività

organizzata con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (art. 2083), e con questo si

sostiene che è possibile identificare imprenditore anche chi si limita ad organizzare il proprio

lavoro, senza impiegare ne lavoro altrui ne capitale altrui, quindi l’imprenditore sarebbe

ciascun lavoratore autonomo, e il requisito (organizzazione) richiesto dall’art. 2082 andrebbe

perciò considerato pseudo - requisito.

ECONOMICITÁ DELL’ATTIVITÁ

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Partiamo innanzitutto dal presupposto che l’impresa è un’attività economica, e da quanto

evince dal art. 2082 c.c. e sinonimo di attività produttiva, ovvero attività rivolta alla

produzione o alla scambio di beni e servizi.

Ma ciò che qualifica un’attività come economica non è solo il fine produttivo, infatti

l’attività produttiva per essere tale deve essere condotta con metodo economico, ovvero

quando l’attività produttiva è svolta con modalità che consentono nel lungo periodo la

copertura dei costi con i ricavi, e quindi secondo modalità che assicurino l’autosufficienza

economica.

Quindi non può essere definito imprenditore sia il soggetto privato che il soggetto pubblico, i

quali producono beni che vengono erogati gratuitamente o a “prezzo politico”, prezzo con il

quale non si è in grado di coprire i costi con i ricavi.

LA PROFESSIONALITÁ

È l’ultimo dei requisiti espressamente richiesti dall’art. 2082 del c.c., in quanto esso

l’impresa è stabile inserimento nel settore della produzione e della distribuzione, solo tale

stabile tale stabile giustifica l’applicazione della disciplina dell’impresa.

Infatti professionalità significa esercizio abituale e non occasionale di una data attività

produttiva, perciò non è definibile imprenditore chi compie un’isolata operazione d’acquisto

e di successiva rivendita.

La professionalità non implica che l’attività commerciale deve essere svolta in modo

continuo e senza interruzioni, infatti per le attività cicliche o stagionali è sufficiente il

costante ripetersi di atti si impresa secondo le cadenze proprie di quel tipo di attività.

Inoltre la professionalità non implica neppure che quella d’impresa sia l’attività unica e

principale, infine il compimento di un unico affare può costituire impresa quando l’affare ha

una rilevanza economica.

La professionalità va accertata in base ad indici esteriori e oggettivi, infatti indice espressivo

di professionalità può essere la creazione di un complesso aziendale stabile e duraturo.

ATTIVITÁ D’IMPRESA A SCOPO DI LUCRO

Lo “scopo di lucro” non è un requisito espressamente richiesto dal legislatore, questo perché

non è costatabile che scopo dell’imprenditore e la realizzazione del profitto.

Nell’attività d’impresa si sottolinea che questa deve essere svolta con metodo economico,

ovvero dove è sufficiente che l’attività venga svolta secondo modalità tendenti al pareggio tra

i costi e i ricavi e non con metodo lucrativo, secondo cui le modalità di gestione tendono alla

realizzazione di ricavi eccedenti i costi.

Ma questo accade poiché nel nostro sistema giuridico vi è una nozione unitaria

d’imprenditore, sia dell’impresa pubblica che privata; e ciò implica che può essere definito

requisito essenziale solo ciò che è comune a tutte le imprese e a tutti gli imprenditori, cioè

l’economicità, nella fattispecie il lucro oggettivo e non il lucro soggettivo, ovvero il surplus

del pareggio. Lo stesso pensiero vale pure per le società cooperative dove il lucro soggettivo

si concretizza in un minore prezzo dei beni e servizi da acquistarsi all’interno della

cooperativa.

IL PROBLEMA DELL’IMPRESA PER CONTO PROPRIO

Come già detto precedentemente l’imprese operano per il mercato e sono atte alla produzione

e lo scambio di beni e servizi.

Ma la destinazione al mercato della produzione non è in verità richiesta dall’art. 2082 del c.c.,

infatti lascia intendere che è imprenditore anche l’imprenditore per conto proprio.

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Prevalente risulta essere l’opinione contraria di alcuni esponenti della dottrina i quali

affermano che chi produce per soddisfare i bisogni propri non può essere definito

imprenditore, focalizzando l’attenzione principalmente sulla funzione intermediaria

dell’imprenditore, ma anche sulla richiesta del carattere professionale dell’attività d’impresa,

infatti secondo questi in tal caso perderebbe di utilità anche la funzione della speciale

disciplina dell’impresa mirante particolarmente alla tutela di terzi, pertanto si giunge alla

conclusione che l’impresa per conto proprio non impresa.

IL PROBLEMA DELL’IMPRESA ILLECITA

Partiamo innanzitutto dal presupposto che per impresa illecita s’intende l’impresa contraria a

norme imperative e all’ordine pubblico e al buon costume.

Costituiscono impresa illecita il contrabbando di sigarette, la fabbricazione e lo smercio di

droga, attività bancaria esercitata senza la prescritta autorizzazione della Banca d’Italia.

Indubbiamente l’illecito deve essere fuori da ogni tipologia di protezione giuridica sia per chi

la svolge che per chi con esso intrattiene rapporti di affare.

Ma un’attività illecita può dar luogo ad una serie di atti leciti e validi come nel caso in cui ci

sono terzi creditori, i quali devono essere tutelati anche quando l’attività d’impresa è illecita

ed è per questo motivo che l’esposizione al fallimento di chi eserciti un’attività illecita risulta

essere giustificata.

A questo punto occorre distinguere imprese illegale ed imprese immorali.

Sono illecite le imprese che hanno carenza di requisiti amministrativi pure avendo per

oggetto attività meritevoli di tutela, come il negozio aperto senza autorizzazione.

Sono immorali le imprese che hanno per oggetto la produzione di beni o servizi che vanno

contro le normative, droga, gestione della prostituzione.

Da ciò si teme che per tutelare i terzi estranei all’illecito si finisca col tutelare l’illecito stesso

e per questo si nega l’esistenza della stessa impresa.

IMPRESA E PROFESSIONI INTELLETTUALI

Le professioni intellettuali pure essendo escluse dallo statuto dell’impresa, si desume dal

2238 sono soggetti alle norme che disciplinano il lavoro nell’impresa.

Le disposizioni in materia d’impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se

l’esercizio di della professione può essere considerata un’attività organizzata a forma

d’impresa ad esempio un medico che gestisce una clinica privata in cui opera, il professo che

gestisce una scuola privata nella quale insegna. In tal caso si siamo in presenza di due attività

che sono quella intellettuale e quella d’impresa che corrispondono a diverse discipline

specifiche.

Infatti non può considerarsi imprenditore sia:

- L’Intellettuale che si avvale delle proprie energie intellettuali;

- L’intellettuale che si avvale anche di una schiera di collaboratori;

Infatti ad essi si applicano solo le norme che disciplinano il lavoro nell’impresa, ma non la

restante disciplina dell’impresa.

Ma come già sappiamo l’attività professionale è attività produttiva condotta col metodo

economico a scopo di lucro ed è per questo che è possibile concludere che i professionisti non

sono imprenditori per libera opzione del legislatore.

CAP II

LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI

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L’IMPRENDITORE AGRICOLO E L’IMPRENDITORE COMMERCIALE

Il codice effettua una distinzione in base all’oggetto dell’attività tra imprenditore agricolo e

imprenditore commerciale.

a) L’imprenditore commerciale; è destinatario di un ampia disciplina fondata

sull’obbligo d’iscrizione nel registro delle imprese con funzione di pubblicità legale,

sull’obbligo di tenuta delle scritture contabili sull’assoggettamento al fallimento e ad

altre procedure concorsuali.

b) L’imprenditore agricolo; tale definizione ha il compito di restringere il campo di

applicazione della disciplina dell’imprenditore commerciale. Anche per esso dal 1993

è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese con funzione di pubblicità legale ed è

esonerato dalla tenuta delle scritture contabili e all’assoggettamento alle procedure

concorsuali.

Stabilire se un imprenditore è commerciale o agricolo serve per definire l’ampiezza dell’area

di esonero.

Ma a queste due categorie d’impresa va aggiunta una terza che l’impresa civile, le quali non

sono menzionate dal legislatore ma che non possono qualificarsi né come imprese agricole ne

come imprese commerciali, infatti queste imprese sarebbero sottoposte solo alla disciplina

generale dell’imprenditore.

L’imprenditore agricolo

L’art. 2135 c.c. stabilisce che è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:

coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Importante è innanzitutto precisare che si sono avuto delle modificazioni rispetto alla norma

originaria in quanto a causa del progresso tecnologico si è passati ad una agricoltura

industrializzata che utilizza prodotti chimici per accrescere la produttività naturale della terra.

Infatti attualmente l’attività agricola può dar luogo ad ingenti investimenti di capitale e

sollevare sul piano giuridico l’esistenza di tutela del credito.

Partiamo innanzitutto dal presupposto che le attività agricole possono essere distinte in:

a) attività agricole essenziali; sono la coltivazione del fondo, la selvicoltura,

l’allevamento di animali, intese come attività dirette alla cura e allo sviluppo del

ciclo biologico di carattere animale o vegetale. In base alla nuova nozione è

sempre qualificabile come attività agricola essenziale la produzione di specie

vegetali e animali anche se realizzata con metodi che prescindono dallo

sfruttamento della terra e dei suoi prodotti. Ne consegue che in questa categoria

rientra anche orticoltura, le coltivazioni in serra e la floricoltura. Altri problemi

sono quelli della silvicoltura, che pure se espressa nella lettera del 2135 deve

possedere particolari requisiti, quelli del rispetto dei cicli biologici della foresta,

per cui la silvicoltura è attività agricola solo quando al taglio è stato anticipato

l’impianto di nuove piante, altrimenti si avrà un’impresa commerciale. Pure

l’allevamento di bestiame è particolare in quanto sempre si deve rispettare il

processo naturale per cui animali in batteria e nutriti senza il frutto della terra

dell’agricoltore, non daranno diritto alle agevolazioni per l’impresa agricola. E’

certa l’esclusione di tale disciplina per gli allevamenti di cavalli da corsa, animali

da pelliccia, cani di razza.

b) attività agricole per connessione; definite dal 3 comma dell’art. 2135 c.c. sono

6 1) Attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,

commercializzazione di prodotti ottenuti da un’attività agricola essenziale;

2) Attività diretta alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione

prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività

agricola comprese quelle di valorizzazione del territorio, attività

agrituristiche.

Da quanto emerge queste attività sono oggettivamente commerciali, ma per legge sono però

considerate agricole quando sono esercitate in connessione con le tre attività agricole

essenziali. Infatti chi commercializza beni da lui stesso prodotti sarà imprenditore agricolo,

mentre se commercializzerà beni altrui egli sarà definito imprenditore commerciale.

L’imprenditore

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Fati2504 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Bordiga Francesco.
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