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Imprenditore
Art di riferimento 2082 il quale recita: E' imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Punto di vista economico
Dal punto di vista economico, imprenditore è colui che organizza i fattori della produzione (ovvero, in linea generale, il capitale e il lavoro) per realizzare un prodotto, che sia un bene o un servizio, destinato al mercato.
La figura dell'imprenditore è caratterizzata inoltre dall'assunzione del rischio di impresa: sull'imprenditore, incombe il rischio di non conseguire dalla propria attività i ricavi sufficienti a coprire i costi dei fattori produttivi. Per tale ragione, l'imprenditore non solo è destinatario dei profitti dell'attività ma è anche titolare del potere di gestione dell'impresa: a lui spetta ogni scelta organizzativa e la determinazione degli assetti.
A livello normativo l'imprenditore è colui che "esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi" (art.2082 cod. civ.).
Da tale definizione è quindi possibile desumere gli elementi che concorrono a delineare il concetto normativo imprenditore.
È richiesto, in primo luogo, che l'imprenditore eserciti un'attività produttiva di beni o di servizi, ovvero un'attività di intermediazione nella circolazione di beni o di servizi. Non può definirsi imprenditore, quindi, colui che eserciti un'attività di mero godimento di beni, come ad esempio, colui che percepisce un canone locativo per un bene di proprietà (affitto di appartamenti).
L'elemento della professionalità nell'esercizio di determinate attività si sostanzia nella
Non occasionalità dello stesso. (fanno eccezione le attività stagionali)Non potrà, per esempio, definirsi imprenditore colui che, offre gratuitamente prestazioni anon abbienti con finalità solidaristiche. La legge richiede infine che l’attività economica sia organizzata : l’imprenditore quindi devegestire e decidere gli assetti delle risorse, umane e materiali, impiegate nella produzione.Come vedremo, tali elementi qualificano la figura dell’imprenditore e ne determinano, da unlato, la distinzione rispetto ad altre figure professionali (come ad esempio il liberoprofessionista)Si deve infine ricordare che la legge distingue varie tipologie di imprenditori ma, nello stessotempo, detta uno “statuto generale” applicabile indistintamente a tutti gli imprenditori, checomprende:-la disciplina dell’azienda (art. 2555 ss. cod. civ.)-dei segni distintivi (artt. 2563 ss. cod. civ.)-delle opere dell’ingegno (artt.
2575 ss. cod. civ.)-delle invenzioni industriali (artt. 2584 ss. cod. civ.)-della concorrenza e dei consorzi (artt. 2595 ss. cod. civ.), nonché della concorrenza e delmercato.
Ovviamente la definizione più preminente e distintiva rimane questa :è imprenditore ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una liberaprofessione, ma bisogna sempre fare una distinzione.
La distinzione tra imprenditore e altre figure professionali
Dalla figura dell’imprenditore deve distinguersi la figura del lavoratore autonomo:l’organizzazione dell’attività di quest’ultimo (lavoratore autonomo) a differenza del primo(imprenditore) ha un ruolo meramente strumentale rispetto all’esplicazione delle personalienergie lavorative del soggetto, che costituiscono il cuore dell’attività.
Dalla figura dell’imprenditore deve essere altresì distinta quella del professionistaintellettuale (art. 2229 cod. civ.) .
Tuttavia, in questo caso, il professionista intellettuale non è un imprenditore solamente perché così è previsto dal dato normativo, posto che anche nell'attività produttiva del professionista l'elemento dell'organizzazione può assumere caratteri del tutto analoghi a quelli propri della figura dell'imprenditore. Trattasi quindi di una figura professionale distinta dall'imprenditore sulla base di tradizioni storiche, che da sempre hanno assoggettato i professionisti intellettuali a discipline diverse (e proprie dei vari ordini professionali). Si deve comunque ricordare che, in base all'art. 2238 cod. civ., "se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa, si applicano le disposizioni del titolo II" (ovvero quelle sull'imprenditore). Tradizionalmente, l'attività del professionista intellettuale è.Assoggettata a particolari regole e principi. In particolare, il professionista intellettuale deve eseguire la prestazione personalmente, percepisce un compenso parametrato all'importanza dell'opera e al decoro della professione e gode di un alleggerimento della responsabilità professionale.
Tipologia di imprenditori
Come già accennato, la legge distingue varie figure di imprenditori, in relazione all'oggetto dell'impresa (distinguendo tra imprenditore commerciale e imprenditore agricolo) o alla sua dimensione (esempio: la figura del piccolo imprenditore). In relazione a tali figure, poi, vengono dettate regole applicabili solo agli imprenditori commerciali, e non anche a quelli agricoli (che comprendono la disciplina della rappresentanza commerciale, delle scritture contabili, dell'assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali), così come detta una serie di norme applicabili solo ai piccoli imprenditori (ad esempio,
dalle attività di allevamento di animali.dell'imprenditore commerciale anche coloro che svolgono attività di commercio al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande, di turismo, di artigianato e di servizi professionali. Inoltre, esistono anche altre figure imprenditoriali, come l'imprenditore sociale, che svolge attività di interesse generale senza scopo di lucro, e l'imprenditore digitale, che opera nel settore dell'economia digitale. In conclusione, esistono diverse tipologie di imprenditori, ognuna con caratteristiche e requisiti specifici, ma tutte con l'obiettivo comune di creare e gestire un'attività economica.dell'imprenditore commerciale tutti gli imprenditori che non rientrano nella definizione di imprenditore agricolo. - Piccoli imprenditori sono – secondo l'art. 2083 cod. civ. – i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (c.d. criterio della prevalenza). Come accennato, il piccolo imprenditore è esonerato dall'obbligo della tenuta dei libri e delle scritture contabili ed è iscritto in una sezione speciale del registro delle imprese con funzione di mera pubblicità notizia. (3 tipi di pubblicità: Pubblicità Giuridica = I mezzi di pubblicità giuridica (o legale) sono predisposti dall'ordinamento per rendere facilmente conoscibili determinati fatti e atti giuridici, dando agli interessati la possibilità oggettiva divenirne a conoscenza, in modo da assicurare la certezza dei rapporti giuridici. La pubblicità-notizia (detta anche pubblicità notificativa) si limita a dare notizia di determinati fatti, senza che la sua omissione impedisca ai medesimi di produrre i loro effetti giuridici o ne determini l'invalidità. Essa, dunque, non costituisce un dovere ma, semmai, un onere, con l'eventuale applicazione di una sanzione in caso d'inosservanza dell'obbligo. No atti opponibili ai terzi ma sanzioni amministrative, perché contiene solo info sulla vita dell'impresa. La pubblicità dichiarativa per imprese commerciali è volta a rendere opponibili a determinati soggetti i fatti per cui è prevista (ad esempio, a rendere opponibile un negozio giuridico ai terzi): la sua omissione, pur non determinando l'invalidità, impedisce che il fatto produca effetti giuridici nei confronti di tali soggetti. Opponibile aiterzi.)Differente è, agli effetti della sottoposizione alle disposizioni della legge fallimentare, la definizione di piccolo imprenditore, basata su criteri quantitativi: si considerano piccoli imprenditori quelli che non hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a 300 mila euro e contestualmente non hanno realizzato ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo di 200 mila euro. È bene ricordare che l'imprenditore definito dall'art. 2082 cod. civ. non è solo l'imprenditore privato, ma anche l'imprenditore pubblico, come si desume dagli artt. 2093, 2201, 2221, relativi alle imprese esercitate da enti pubblici. 2093: imprese esercitate da enti pubblici Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali. Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essiesercitate (1229, 2201)
Sono salve le diverse disposizioni della legg