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DIRITTO COMMERCIALE

-Responsabilità dei soci e dell'imprenditore

-Amministrazione disgiuntiva e congiuntiva

-Collaboratori : Institori, procuratori e commessi

-Scritture contabili

-Registro delle imprese

-Imprenditori : quali e le suddivisioni (piccola impresa, imprenditore agricolo,

commerciale)

-Società in accomandita semplice

-SNC conferimenti

-SPA (emissioni di obbligazioni e titoli azionari)

-SRL

-Obbligazioni delle emissioni

-L’azione intesa come uno dei modi che la società ha di raccogliere denaro

-Azioni finanziarie, emissioni, amministratori (limiti)

-Marchio

-Trasferimento dell’azienda art dal 2555 al 2561 e divieto di concorrenza in tale

momento

-SNC

-SAS (società in accomandita semplice)

-Collaboratori imprenditore

-Concorrenza sleale

-Illecito motivo

-Accordo con proponente

-Organizzazione impresa e collaboratori imprenditore

-Piccolo imprenditore iscritto al registro delle imprese : inefficacia di tali registri (42’)

-I limiti dei collaboratori : opponibili ai terzi (quando?)

-Figura dell’istitore

-Amministrazione società di persone (quella disgiuntiva)

-Scioglimento del singolo rapporto sociale

-Società irregolare

-Forme di riduzione del capitale

-Scioglimento della società di persone

-Fase di liquidazione in particolare

-Conferimenti

-Società (accomandita semplice e nome collettivo)

-Contratti (illiceità del motivo)

-Accordo proponente

-Fase della liquidazione

-Ditta e insegna e marchio

-DITTA, INSEGNA E MARCHIO

La ditta: definizione

La ditta è un bene immateriale costituito dal nome con il quale l’imprenditore svolge la

propria attività, l​ a ditta non è dunque un soggetto giuridico: è’ questa la definizione più

ricorrente in giurisprudenza.

L’ INQUADRAMENTO NORMATIVO:

La ditta è disciplinata, nel nostro ordinamento, dagli articoli 2563, 2564, 2565 e 2566 del

Codice Civile.

-2563 :​ L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo [2196, n. 3, 2569, 2577, 2584, 2592, 2598]

della ditta [2561] da lui prescelta.

La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla

dell'imprenditore, salvo quanto è disposto all'articolo 2565.

Ebbene, l’imprenditore ha il diritto all’uso esclusivo della propria ditta la quale deve

contenere perlomeno il cognome o la sigla dell’imprenditore.

-2565 : (Trasferimento della ditta).

La ditta non puo' essere trasferita separatamente dall'azienda.

Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi la ditta non passa all'acquirente senza il

consenso dell'alienante.

Nella successione nell'azienda per causa di morte la ditta si trasmette al successore, salvo

diversa disposizione testamentaria.

Come si acquista detto diritto?

Il diritto alla ditta si acquista con la registrazione della stessa presso il Registro delle Imprese

o con l’uso il quale, secondo la giurisprudenza, deve essere effettivo e pubblico.

Ditte confondibili

Cosa accade se una ditta è uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e può

quindi creare confusione circa l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui detta attività viene

esercitata?

La ditta del secondo imprenditore deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee

a renderla differente dalla prima.

Nell’ipotesi in cui delle due ditte confondibili una sia stata registrata e l’altra no,

tendenzialmente prevale quella registrata su quella non registrata​ , tranne se si riesce a

provare che la registrazione sia avvenuto in malafede.

L’insegna: definizione

L'insegna rappresenta il segno distintivo che contraddistingue i locali in cui viene esercitata

l’attività da parte dell’imprenditore.

L’insegna può essere di vari tipi:

-denominativa:​ se è formata da un nome il quale può essere anche di fantasia;

-figurativa se consiste in un disegno o una figura

-mista​ : se si compone di un nome e di un disegno.

L’ inquadramento normativo:

L’insegna è disciplinata dall’articolo 2568 del Codice civile​ il quale stabilisce che a questa si

applica la disciplina relativa alla ditta (quest’ultima è regolamentata dall’articolo 2564 del

Codice Civile).

-2564 (Modificazione della ditta).

Quando la ditta e' uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e puo' creare

confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa e' esercitata, deve essere

integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.

Per le imprese commerciali l'obbligo dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto

la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore.

-Priorità :

L’insegna deve pertanto essere vera, lecita e nuova dunque chi registra per primo

un’insegna acquista sulla stessa il diritto d’uso esclusivo e di conseguenza può agire in

giudizio contro chi usa un segno distintivo uguale o simile al proprio.

Il requisito della novità:

Uno dei requisiti generali dell’insegna in analisi, è proprio la novità.

L’eventuale conflitto tra più imprenditori che utilizzano la medesima insegna è risolto dal

criterio della priorità dell’uso.

In tal caso si applica anche per l’insegna l’articolo 2564 del c.c. alla luce del quale,​ se la

stessa è uguale o simile a quella che viene usata da un altro imprenditore e può creare

confusione circa l’oggetto dell’impresa o per il luogo nel quale viene esercitata, occorre

(anche in questo caso) modificarla al fine di renderla diversa dalla prima.

Il requisito della capacità distintiva

Affinché una parola o un segno possa essere tutelato come insegna, è necessario che abbia

un sufficiente grado di capacità distintiva​ dunque, la stessa non deve consistere in una

denominazione generica della merce venduta o del servizio offerto.

Il marchio: definizione

Infine, il marchio è un segno distintivo che ha il fine di individuare dei prodotti e dei servizi

che vengono commercializzati o forniti da una o più persone fisiche e/o giuridiche.

L’inquadramento normativo

I marchi sono disciplinati dal Codice Civile, precisamente dalle seguenti disposizione:

dall’articolo 2569 all’articolo 2574 nonché dal Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10

febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche)

-Art. 2569. (Diritto di esclusività').

(Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere

prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali e'

stato registrato)

In mancanza di registrazione il marchio e' tutelato a norma dell'art. 2571.

-2571: (Preuso).

Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà' di continuare ad usarne,

nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne e' valso.

Requisiti dei marchi

Per ottenere maggiore tutela i marchi vanno registrati, in Italia è a tal proposito competente

l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. ​

L’insegna non identifica nessun prodotto e nessuna attività ma un bene aziendale​ tramite il

quale un prodotto viene immesso nel commercio.

Il marchio viene registrato, innanzi tutto,​ se ha i seguenti requisiti necessari: la novità; la

capacità distintiva e la liceità.

Per evitare conflitti tra marchi, occorre effettuare le ricerche di anteriorità prima di

provvedere al deposito.

Conflitto tra marchi

I marchi infatti possono essere in conflitto tra di loro se sono uguali o se somigliano​ (da un

punto di vista fonetico, visivo e/o concettuale)​ in quanto vi è il rischio che un consumatore

possa confonderli associando il marchio di un’azienda o di una persona fisica alla titolarità di

un’altra persona giuridica o fisica.

-IMPRENDITORE

-Art di riferimento 2082 il quale recita :

E' imprenditore chi esercita professionalmente una attivita' economica organizzata al fine

della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

PUNTO DI VISTA ECONOMICO

Dal punto di vista economico, imprenditore è colui che organizza i fattori della produzione

(ovvero, in linea generale, il capitale e il lavoro) per realizzare un prodotto, che sia un bene o

un servizio, destinato al mercato.

La figura dell’imprenditore, è caratterizzata inoltre dall’assunzione del rischio di impresa​ :

sull’imprenditore, incombe il rischio di non conseguire dalla propria attività i ricavi sufficienti

a coprire i costi dei fattori produttivi. Per tale ragione, l’imprenditore non solo è destinatario

dei profitti dell’attività ma è anch​ e titolare del potere di gestione dell’impresa: a lui spetta

ogni scelta organizzativa e la determinazione degli assetti produttivi.

-Ricorda :

PUNTO DI VISTA NORMATIVO

A livello normativo l’imprenditore è colui che “esercita professionalmente un’attività

economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi” (art.

2082 cod. civ.).

Da tale definizione è quindi possibile desumere gli elementi che concorrono a delineare il

concetto normativo imprenditore.

È richiesto, in primo luogo, che l’imprenditore eserciti un’attività produttiva di beni o di

servizi, ovvero un’attività di intermediazione nella circolazione di beni o di servizi​ . Non può

definirsi imprenditore, quindi, colui che eserciti un’attività di mero godimento di beni, come

ad esempio, colui che percepisce un canone locativo per un bene di proprietà. (affitto di

appartamenti)

L’elemento della professionalità nell’esercizio di determinate attività si sostanzia nella non

occasionalità dello stesso. (fanno eccezione le attività stagionali)

Non potrà, per esempio, definirsi imprenditore colui che, offre gratuitamente prestazioni a

non abbienti con finalità solidaristiche. ​

La legge richiede infine che l’attività economica sia organizzata​ : l’imprenditore quindi deve

gestire e decidere gli assetti delle risorse,​ umane e materiali, impiegate nella produzione.

Come vedremo, tali elementi qualificano la figura dell’imprenditore e ne determinano, da un

lato, la distinzione rispetto ad altre figure professionali (come ad esempio il libero

professionista)

Si deve infine ricordare che la legge distingue varie tipologie di imprenditori ma, nello stesso

tempo, detta uno “statuto generale” applicabile indistintamente a tutti gli imprenditori, che

comprende:

-la disciplina dell’azienda (art. 2555 ss. cod. civ.)

-dei segni distintivi (artt. 2563 ss. cod. civ.)

-delle opere dell’ingegno (artt. 2575 ss. cod. civ.)

-delle invenzioni industriali (artt. 2584 ss. cod. civ.)

-della concorrenza e dei consorzi (artt. 2595 ss. cod. civ.), nonché della concorrenza e del

mercato.

Ovviamente la definizione più preminente e distintiva rimane questa :

è imprenditore ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera

professione, ma bisogna sempre fare una distinzione.

La distinzione tra imprenditore e altre figure professionali

Dalla figura dell’imprenditore deve distinguersi la figura del lavoratore autonomo:

l’organizzazione dell’attività di quest’ultimo (lavoratore autonomo) a differenza del primo

(imprenditore) ha un ruolo meramente strumentale rispetto all’esplicazione delle personali

energie lavorative del soggetto, che costituiscono il cuore dell’attività.

Dalla figura dell’imprenditore deve essere altresì distinta quella del professionista

intellettuale (art. 2229 cod. civ.)​ . Tuttavia, in questo caso,​ il professionista intellettuale non è

un imprenditore solamente perché così è previsto dal dato normativo,​ posto che anche

nell’attività produttiva del professionista l’elemento dell’organizzazione può assumere

caratteri del tutto analoghi a quelli propri della figura dell’imprenditore. Trattasi quindi di una

figura professionale distinta dall’imprenditore sulla base di tradizioni storiche, che da sempre

hanno assoggettato i professionisti intellettuali a discipline diverse (e proprie dei vari ordini

professionali).​ Si deve comunque ricordare che, in base all’art. 2238 cod. civ., “se l’esercizio

della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa, si

applicano le disposizioni del titolo II” (ovvero quelle sull’imprenditore).

Tradizionalmente, l’attività del professionista intellettuale è assoggettata a particolari regole

e principi. In particolare, il professionista intellettuale deve eseguire la prestazione

personalmente, percepisce un compenso parametrato all’importanza dell’opera e al decoro

della professione e gode di un alleggerimento della responsabilità professionale.

Tipologia di imprenditori

Come già accennato,​ la legge distingue varie figure di imprenditori, in relazione all’oggetto

dell’impresa (distinguendo tra imprenditore commerciale e imprenditore agricolo) o alla sua

dimensione (esempio : la figura del piccolo imprenditore). In relazione a tali figure, poi,

vengono dettate regole applicabili solo agli imprenditori commerciali, e non anche a quelli

agricoli (che comprendono la disciplina della rappresentanza commerciale, delle scritture

contabili, dell’assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali),​ cosi come

detta una serie di norme applicabili solo ai piccoli imprenditori (ad esempio, l’esonero dalla

tenuta delle scritture contabili o dall’assoggettamento alle procedure concorsuali).

​ ​

-Sulla base dell’art.​ 2135 cod. civ. è imprenditore agricolo colui che esercita una delle

seguenti attività: coltivazione del fondo, sevicoltura, allevamento di animali e attività

connesse.

-Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le

attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo

stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco

o le acque dolci, salmastre o marine.

-Si intendono ‘’attività connesse’’ quelle attività, esercitate dal medesimo imprenditore

agricolo, dirette alla manifestazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e

valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione

del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di

beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda

normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.

Equiparato all’imprenditore agricolo è il c.d.​ imprenditore ittico, ovvero colui che esercita

l’attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in

ambienti marini, salmastri o dolci (art. 2., d.lgs. n. 226/01).

​ ​

-​ Sono imprenditori commerciali​ , invece, quelli che esercitano​ : un’attività industriale diretta

alla produzione di beni o di servizi; un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;

un’attività bancaria o assicurativa; un’altra attività ausiliaria alle precedenti.

Peraltro l’opinione prevalente ritiene che debbano ricondursi alla figura dell’imprenditore

commerciale tutti gli imprenditori che non rientrano nella definizione di imprenditore agricolo.

​ ​ ​

-Piccoli imprenditori sono – secondo l’art.​ 2083 cod. civ. – i coltivatori diretti del fondo, gli

artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata

prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (c.d. criterio della

prevalenza​ . ​

Come accennato, il piccolo imprenditore è esonerato dall’obbligo della tenuta dei libri e delle

scritture contabili ed è iscritto in una sezione speciale del registro delle imprese con funzione

di mera pubblicità notizia.

​ ​ ​

(3 tipi di pubblicità : Pubblicità Giuridica = I mezzi di pubblicità giuridica (o legale) sono

predisposti dall'ordinamento per rendere facilmente conoscibili determinati fatti e atti

giuridici, dando agli interessati la possibilità oggettiva di venirne a conoscenza, in modo da

assicurare la certezza dei rapporti giuridici.

La pubblicità-notizia (detta anche pubblicità notificativa)​ si limita a dare notizia di determinati

fatti, senza che la sua omissione impedisca ai medesimi di produrre i loro effetti giuridici o ne

determini l'invalidità. Essa, dunque, non costituisce un dovere ma, semmai, un onere​ , con

l'eventuale applicazione di una sanzione in caso d'inosservanza dell'obbligo. No atti

opponibili ai terzi ma sanzioni amministrative, perchè contiene solo info sulla vita

dell’impresa) ​

La pubblicità dichiarativa = per imprese commerciali è volta a rendere opponibili a

determinati soggetti i fatti per cui è prevista (ad esempio, a rendere opponibile un negozio

giuridico ai terzi): la sua omissione, pur non determinando l'invalidità, impedisce che il fatto

produca effetti giuridici nei confronti di tali soggetti. Opponibile ai terzi.)

Differente è, agli effetti della sottoposizione alle disposizioni della legge f

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lolo10042001 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Maria SS.Assunta - (LUMSA) di Roma o del prof Rossi Massimo.
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