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CLAUSOLE PASSERELLA
applicabili solo a condizione che
entro 6 mesi un qualsiasi Parlam.
nazionale non modifichi la sua
opposizione
ATTI LEGISLATIVI:
firmati dal Presid. del Parlamento europeo e dal Presid. del Consiglio
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea nelle sue lingue ufficiali dell’Unione
entrano in vigore dalla data stabilita dall’atto stesso o il 21esimo giorno della loro pubblicazione
5. ORDINAMENTO DELL’UNIONE E ORDINAMENTO ITALIANO
Sin dal 1951 (fondazione della prima comunità) l’Italia è parte dell’ordinamento dell’Ue ed in quanto tale ha
assunto una serie di obblighi impegnandosi ad adottare ogni misura di carattere generale e particolare per
assicurarne l’esecuzione
OBBLIGHI specificati nei trattati sottoscritti e ratificati dall’Italia secondo il procedimento dell’art. 80 Cost.
con la FORMA GIURIDICA DELLA LEGGE ORDINARIA.
I trattati e la giurisprudenza della Corte di giustizia stabiliscono che non solo lo stato ma tutte le persone
fisiche e giuridiche sono dirette destinatarie del diritto dell’Unione che determina nei loro confronti vantaggi
= DIRITTI e svantaggi = OBBLIGHI.
Le istituzioni dell’Unione adottano anche decisioni rivolte a soggetti italiani (pubblici e privati) specificamente
individuati negli ambiti riguardo ai quali lo stato ha rinunciato alle sue competenze a favore di quelle
dell’Unione.
6. L’UNIONE E IL SUO PECULIARE ORDINAMENTO
L’Unione si fonda sui trattati = atti di diritto internazionale con durata illimitata.
I trattati costituiscono la CARTA COSTITUZIONALE di una comunità di diritto e come tale essa tende ad
interpretarlo.
I trattati danno vita ad un complesso diritto derivato ciò significa che l’Unione possiede autonomi
meccanismi per la produzione di norme hanno come destinatari tutti
i soggetti degli stati membri
interprete legittimo = a partire dai giudici che le
CORTE DI GIUSTIZIA applicano direttamente
DELL’UNIONE
ed il diritto dell’Unione prevale sul diritto dei singoli stati.
Esiste una cittadinanza europea.
Va sviluppandosi un sistema partitico europeo, disciplinato da norme dell’Unione relative allo statuto e al
funzionamento che hanno il fine di far diventare le elezioni del Parlamento europeo una competizione fra
partiti europei e non nazionali.
Gli organi legislativi dell’Unione rappresentano:
da una parte i governi degli stati CONSIGLIO
dall’altra i cittadini e i popoli dell’Unione PARLAMENTO
Ci sono organi che hanno l’obbligo di agire nel solo interesse dell’Unione e non possono accettare istruzioni
dai singoli governi COMMISSIONE, CORTE DI GIUSTIZIA, CORTE DEI CONTI, BANCA CENTRALE EUROPEA.
Importanti ambiti decisionali sono tutt’ora soggetti a decisioni prese all’unanimità ma tutto il resto è soggetto
a decisioni prese a maggioranza.
calcolata in base al num. SISTEMA DELLA
degli stati pro o contro e in DOPPIA
base al num. dei cittadini che MAGGIORANZA
rappresentano
L’Unione gode di autonomia finanziaria cioè il suo bilancio è finanziato totalmente tramite risorse proprie.
È prevista una procedura che può sfociare nella sospensione dei diritti di uno stato membro in caso di
violazione dei valori fondamentali dell’Unione europea.
L’Unione è aperta all’adesione di altri stati purché siano rispettosi degli stessi valori ed in grado di assumere
insieme degli obblighi derivanti dal diritto Ue
AMMISSIONE è deliberata dagli organi
dell’Unione ma le condizioni e
l’adattamento dei trattati sono oggetto di
un accordo tra lo stato richiedente e stati
membri che ciascuno di essi deve ratificare
N.B. è regolato anche il RECESSO le cui modalità sono la negazione dall’Unione con lo stato membro
recedente.
Quindi, non si può classificare l’Unione europea fra le organizzazioni di stato fin qui conosciute:
sin dai primi anni di vita della comunità europea si era parlato di comunità sovranazionali
di fronte alla grande evoluzione dell’integrazione europea altri hanno parlato di ordinamento pre-
federativo con riferimento al suo carattere di ordinamento in trasformazione: non ancora federale
ma in procinto di diventarlo
più di recente si è parlato di federazione di stati nazione: formula con la quale si cerca di conciliare
sia gli sviluppi in senso federale sia la difesa delle identità nazionali
inoltre, l’insieme dei suoi cittadini non può considerarsi un unico popolo, ragion per cui in tanti
mettono in dubbio che l’Unione costituisca oggi una vera e propria comunità politica
7. L’UNIONE DAVANTI ALLA CRISI
La crisi finanziaria globale esplosa nel 2008 ha coinvolto, a partire dal 2010, quegli stati dell’euro zona che i
mercati non ritenuto in grado di sostenere i loro debiti sovrani.
La CRISI DELL’EUROPA è scoppiata a causa della situazione della Grecia che per debolezza economica e
finanziaria pubblica fuori controllo era parsa sull’orlo di dichiarare fallimento. Tale situazione rischiava di
travolgere le banche che l’avevano fino ad allora finanziata (francesi e tedesche) esponendo al rischio di
contagio altri paesi fortemente indebitati (Irlanda, Portogallo, Spagna e Italia) al punto da minacciare la stessa
sopravvivenza dell’euro.
L’euro è stato introdotto in assenza di istituzioni politiche in grado di imporre una comune politica di bilancio.
Inoltre, i trattati hanno affidato alla Bce il compito di fissare l’ammontare della moneta da mettere in
circolazione sottraendo questo potere alle banche centrali nazionali ma le è stato anche vietato di finanziare
i debiti pubblici attraverso l’acquisto diretto dei titoli di stato.
Gli stati, quindi, non hanno potuto far ricorso al metodo utilizzato in passato per fronteggiare una crisi del
proprio debito stampare carta moneta e mediante l’inflazione aumentare il Pil nominale e ridurre il debito.
La crisi ha provocato una tensione tra tendenza degli stati a non cedere ulteriori poteri e l’opposta esigenza
di un coordinamento più stretto delle politiche economiche e finanziarie nonché forti tensioni tra paesi
creditori e paesi debitori. RIFLESSO SULL’OPINIONE PUBBLICA suscitando sentimenti anti-europei sia nei
paesi meno virtuosi del Sud Europa sia in quelli del Nord Europa.
Gli stati dell’eurozona hanno dovuto ricorrere ad interventi sempre più massicci:
a) interventi finanziari temporanei volti a dare respiro finanziario ai paesi in difficoltà FONDO
EUROPEO DI STABILITA’ FINANZIARIA
b) istituzione di uno strumento permanente FONDO SALVA-STATI conosciuto con l’acronimo ESM
le risorse del fondo derivano in istituzione intergovernativa che
parte da obbligazioni emesse può concedere prestiti e
sul mercato ed in parte dal acquistare titoli in debito
capitale sottoscritto dagli stati pubblico ma a condizioni severe
dell’eurozona le decisioni vengono
assunte con voto ponderato
in modo da assicurare il
consenso dei maggiori
finanziatori
c) riforma della GOVERNANCE ECONOMICA EUROPEA con un pacchetto di misure legislative entrate in
vigore nel novembre 2011 allo scopo di assicurare maggiore sorveglianza, criteri più stringenti e
sanzioni automatiche nei confronti degli stati che non ottemperando ai vincoli di politica finanziaria
dell’Unione ne mettono a repentaglio la stabilità
d) è stata istituita una procedura di valutazione ex ante in sede europea dei bilanci dei singoli paesi
e) l’esigenza di rafforzare l’unione economica e monetaria ha portato all’adozione del FISCAL COMPACT
per obbligare gli stati a perseguire l’equilibrio del bilancio, impegnandoli a introdurre tale vincolo nel
proprio ordinamento interno. Questi vincoli sono stati oggetto di un accordo intergovernativo
sottoscritto da 25 paesi Ue
Va aggiunto che viene realizzandosi anche l’UNIONE BANCARIA con lo scopo di salvaguardare la stabilità
finanziaria della zona euro e di tutta l’Ue e di ridurre turbolenze provocate da eventuali fallimenti di banche.
Dal novembre 2014 è operativo il MECCANISCMO DI VIGILANZA UNICO (Mvu) e dal gennaio 2016 il
MECCANISMO DI RISOLUZIONE UNICO (Mru) al fine di fronteggiare situazioni di dissesto attraverso un fondo
finanziato dal settore bancario.
È in corso di approvazione un regolamento per l’istituzione del SIST. EUROPEO DI ASSICURAZIONE DEI
DEPOSITI.
Nel quadro del Mru vige la direttiva del risanamento e la risoluzione degli enti credito il risanamento
delle banche in dissesto deve avvenire a carico degli azionisti e creditori delle banche stesse.
ricadute su tutti coloro che
avevano comprato azioni e
obbligazioni derivate di
alcune banche dichiarate
insolventi
Alle difficoltà economiche nel corso del 2015 si è aggiunta la CRISI DEI RIFUGIATI determinata dall’afflusso
in numeri esorbitanti di persone in fuga dal loro paese intenzionate a chiedere asilo nei paesi dell’Unione
europea o solo ad emigrare.
Italia, Grecia ed Ungheria nell’occhio del ciclone per la difficoltà oggettiva di accogliere adeguatamente
ondate di arrivi sulle proprie coste meridionali o attraverso la rotta balcanica.
Al di là degli aspetti logistici, in base alle norme dell’Ue sul sistema europeo comune di asilo = REGOLAMENTO
DI DUBLINO (2013) spetta al primo paese in ingresso in Europa registrare i richiedenti asilo e valutare la
legittimità della richiesta di protezione internazionale
questo sistema ha finito di scaricare
oneri sostenibili sui paesi prima citati,
accusati dagli stati non di confine di aver
deliberatamente omesso molte
registrazioni
L’Italia, attraverso l’operazione “Mare nostrum” si è presa carico del pattugliamento del Mediterraneo per
contrastare gli scafisti e salvare i naufraghi abbandonati al loro destino dagli organizzatori di viaggi.
Nel 2014 si è aggiunta l’operazione europea “Triton” gestita da Frontex agenzia per il controllo delle
frontiere esterne.
Successivamente l’Unione ha aumentato i fondi per le operazioni di pattugliamento, elaborato piani per
combattere il traffico dei migranti ed introdotto un nuovo sistema di quote per redistribuire i richiedenti asilo
tra tutti gli stati membri. Diversi stati hanno però rifiutato di dar seguito all’obbligo di ricollocazione dei
profughi mentre gli altri per scoraggiarne l’arrivo hanno introdotto i controlli nelle frontiere all’interno dello
spazio Schengen.
Infine, l’Unione ha avviato una collaborazione con la Turchia affinché sia essa a fare da filtro e assorbire la
gran p