CAP. 1 – L’ORDINAMENTO GIURIDICO E IL DIRITTO COSTITUZIONALE
1. LE REGOLE DEL DIRITTO ogni ordinamento sociale costituisce
UBI SOCIETAS IBI IUS un ordinamento giuridico
Ogni organizzazione ha bisogno di un
complesso di regole che ne
disciplinano la vita e l’attività
REGOLE = diritto di una determinata organizzazione. ESSERE = linguaggio DESCRITTIVO o
Le regole del diritto appartengono al ESPRESSIVO
mondo del DOVER ESSERE (linguaggio
PRESCRITTIVO)
Ad esse appartengono anche regole
religiose, etiche, di costume che sono
volte a prescrivere comportamenti
La distinzione del diritto dal comando religioso e dal comando morale discende dalla civiltà greco-romana.
Nel diritto arcaico non esisteva la distinzione tra prescrizione giuridica e volere degli dei.
Erano i SACERDOTI a decidere perché si ritenevano che le regole erano da scoprire e non da creare
(FENOMENI NATURALI = volere degli dei).
La SEPARAZIONE fra ambito religioso e giuridico risale alla fase repubblicana del diritto romano e più
precisamente alla LEX ORTENSIA (287 a.C.) fatta approvare dal dittatore Quinto Ortensio, che stabiliva
che I plebisciti avevano forza di legge.
N.B. in epoca contemporanea la distinzione non è avvenuta del tutto: nei paesi islamici le prescrizioni del
Corano sono legge dello stato.
REGOLE ETICHE/RELIGIOSE volte a perseguire la perfezione individuale e la salvezza dell’anima
VS
REGOLE GIURIDICHE regolano i rapport fra soggetti di un’organizzazione sociale, definiscono I confine
dei rispettivi interessi, individuano e tutelano beni e valori ad essi comuni
2. CHE COS’E’ UN ORDINAMENTO GIURIDICO
Secondo i fautori delle TEORIE NORMATIVISTE (Hans Kelsen) = complesso delle norme vigenti in un
determinato spazio sociale, visto come un qualcosa a sé, isolato dalla società e da studiarsi secondo regole
proprie DOTTRINA PURA DEL DIRITTO
Secondo i fautori delle TEORIE ISTITUZIONALISTE (Santi Romano e Maurice Houria) = complesso delle norme
che scaturiscono da una determinata organizzazione.
Funzione delle NORME = mantenere, consolidare e rafforzare l’organizzazione. Esse sono il prodotto di fatti
normativi intervenuti in un certo momento della storia.
ESEMPIO: COSTITUZIONE ITALIANA, entrata in vigore il 1° gennaio 1948 ma l’assetto costituzionale italiano
si era già andato determinando.
ORDINAMENTO GIURIDICO = insieme di più elementi accomunati da un fatto di essere tutti espressione di
una determinata organizzazione sociale e coordinati tra loro secondo criteri sistemici.
3. OGNI ORDINAMENTO E’ UN SISTEMA
L’ordinamento presume se stesso come:
UNITARIO ha un Sistema fondante che assicura l’unità
COERENTE non ammette contraddizioni tra le norme
COMPLETO non ammette lacune o vuoti normati
La dottrina moderna distingue tra:
DISPOSIZIONI = mere formulazioni linguistiche, potenzialmente suscettibili di diverse interpretazioni
NORME = risultato dell’interpretazione operata sulla base di più criteri: letterale, logico-sistemico,
.
storico-comparativo
4. LA COSTITUZIONE E L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE
Alla base dell’ordinamento c’è un progetto costituente che si può trovare consacrato in atti costitutivi, statuti,
tavole di Fondazione.
La COSTITUZIONE può essere:
SCRITTA: rigida (si può modificare solo con procedimenti di revisione aggravate) o flessibile (può
essere modificata o si può derogare con legge ordinaria).
NON SCRITTA
Alla fine del XVII secolo con la Costituzione Americana (1787) e con la Costituzione francese (1791) si è
cominiciato ad avere costituzioni scritte.
Molte costituzioni ottocentesche furono ottriate (concesse dalla carona) ed erano spesso flessibili, invece le
costituzioni odierne sono quasi tutte di origine rappresentativa. Inoltre, esistono paesi che non hanno un
documento scritto. (es: REGNO UNITO non esistono leggi costituzionali in senso formale ma ci sono principi
fondamentali o norme sui pubblici poteri).
ORDINAMENTO GIURIDICO = complesso delle norme fondamentali scritte/non scritte, che danno forma
all’ordinamento giuridico e rappresentano il codice genetico che determina l’identità dell’ordinamento
stesso.
Va ricordato che:
1) La costituzione come ordinamento scritto non esaurisce tutto ciò che attiene agli elementi di fondo
dell’ordinamento. Restano fuori da esso leggi costituzionali e consuetudini costituzionali, le norme
materialmente costituzionali
2) La costituzione contiene disposizioni che disciplinato aspetti che difficilmente potrebbero essere
considerati tali da caratterizzare l’ordinamento; l’eventuale abrogazione o modifica non
eliminerebbe alcun pilastro dell’ordine costituzionale
3) La costituzione può contenere norme non più effettivamente vigenti
1922-1943 in Italia vigeva lo Statuto albertino quale
costituzione del Regno ma le leggi fasciste in deroga allo
statuto avevano dato vita ad un diverso ordinamento =
REGIME
5.L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE TRA NORMATIVISMO E ISITUZIONALISMO
Sul concetto di costituzione c’è una contapposizione tra:
NORMATIVISTI tengono ad identificare la Costituzione con le norme espresso dal documento
costituzionale
ISTITUZIONALISTI identificano la Costituzione con la decisione politica che fonda l’ordinamento
costituzionale
Per i normativisti il diritto è un sistema piramidale che al vertice ha una norma fondamentale non posta ma
presupposta e su di essa poggiano le ulteriori norme sulla produzione del diritto.
La Costituzione Kelseniana viene criticata dagli istituzionalisti perchè considerata tautologica = la costituzione
vige solo se e in quanto vige.
Carl Schmitt afferma che la vera costituzione è la decisione fondamentale con cui il potere costituente
determina la forma dell’unità politica di un ordinamento. Da questa posizione Costantino Mortati opera la
distinzione tra:
COSTITUZIONE IN SENSO MATERIALE
COSTITUZIONE IN SENSO FORMALE
La costituzione in senso materiale consiste nei fini e nei valori su cui convergono le forze politiche prevalenti.
Su questa poggia la costituzione in senso formale che ne è in qualche modo il precipitato.
COSTITUZIONE= carta costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948
ORDINAMENTO COSTITUZIONALE= complesso dei principi e delle norme costituzionalmente legati insieme
da un progetto costituente che li percorre dando loro senso e capacità espressiva.
6. DIRITTO PUBBLICO E DIRITTO PRIVATO
La distinzione tra diritto pubblico e diritto privato poggia sulla maggiore o minore immediatezza del nesso
fra determinati rapport e interessi che si vogliono tutelare.
Anche quando ci si affida ai privati lo Stato non è del tutto assente ma si limita a definire il quadro generale
all’interno del quale i rapport privatistici si sviluppano, assicurando che fra soggetti private esista una certa
parità e che la loro attività non contrasti con l’interesse generale.
È importante prendere in considerazione il NOVECENTO:
fino a ¾ del secolo si è assistito ad una tendenza a spostare in avanti il confine dell’area pubblicistica,
estendendo l’intervento dello stato e delle pubbliche amministrazioni allo scopo di perseguire un
novero crescente di interessi collettivo
successivamente la crisi fiscal dello stato e la minor disponibilità dei cittadini a versare una parte
consistente del proprio reddito hanno indotto a ridimensionare l’area degli interessi tutelati e a
ridurre l’area di quelli tutelati direttamente e indirettamente dalla mano pubblica.
le amministrazioni pubbliche hanno
iniziato ad usare strumenti propri del
diritto private PRIVATIZZAZIONI/
LIBERALIZZAZIONI
Ci sono poi materie miste che appartengono sia al diritto pubblico e penale; è il caso del diritto del lavoro e
del diritto dell’economia. CAP. 2 – LO STATO
1. LO STATO COME COMUNITA’ POLITICA
Fra tutti gli ordinamenti giuridici costruiti nel corso della storia ha assunto particolare rilievo lo STATO.
L’espressione “STATO” compare per la prima volta
già ne Il principe di Machiavelli
Gli stati si affermarono quando in varie parti d’Europa alcuni ordinamenti territoriali si organizzarono intorno
ad un PRINCEPS, un feudatario che per forza militare, economica o strategia assume posizione di preminenza
rispetto ad altri.
Questo processo si sviluppa in una duplice dimensione, ESTERNA ed INTERNA:
a) Affermando la propria autonomia nei confronti del Papato e dell’Impero (spesso in conflitto tra loro)
ed esercitavano o pretendevano di esercitare giurisdizione sui singoli ordinamenti locali
b) Affermando la propria supremazia nei confronti degli ordinamenti particolari che esistevano ad loro
interno, dagli ordinamenti feudali a quelli corporativi e municipali.
Attraverso questo processo si unificano e nazionalizzano i
vari ordinamenti giuridici particolari, si rendono autonomi
territori e istituzioni dal patrimonio personale del principe,
si formano una burocrazia e un esercito stabili
L’autonomia dei poteri che si contendono l’universalità papato e impero, trova consacrazione con la fine
della guerra dei Trent’anni ed il Trattato di Vestfalia (1648) nascita del moderno diritto tradizionale,
mentre la supremazia interna si realizza attraverso il consolidamento della monarchia assoluta nei principali
paesi europei.
Lo STATO MODERNO è caratterizzato da più elementi ma i 2 più importanti sono:
I. POLITICITA’ indica che l’ordinamento statale assume fra le proprie finalità la cura di tutti gli
interessi generali che riguardano la determinata attività stanziata su un determinato territorio
Base di legittimazione dell’altro elemento che caratterizza lo Stato:
II. SOVRANITA’ indica la supremazia rispetto ad ogni altro potere costituito al suo interno e la sua
indipendenza rispetto a poteri esterni.
N.B. ci sono altri enti che possono essere definiti politici ma non sovrani:
COMUNI La loro responsabilità di curare gli interessi delle rispettive collettività
REGIONI territoriali è limitata da regole che la costituzione stabilisce
Uno stato può definirsi tale se è in grado di agire senza resistenze interne e senza interferenze esterne.
Lo Stato esercita il monopolio della forza in:
FORMA DIRETTA uso della forza legale
Organizzazione di tribunali e forze di polizia, coazione fisica
nei confronti di chi tradisce la legge, organizzazione di forze
armate per la difesa esterna
FORMA INDIRETTA ponendosi come unico soggetto in grado di legittimare altri soggetti all’uso
della forza
Si parla di stato quando una popolazione sottoponendosi ad un potere politico, dà vita ad un ordinamento
in grado di soddisfare i suoi interessi generali così facendo una popolazione diventa POPOLO
Insieme di persone legate dal fatto di
condividere una CITTADINANZA =
tendenziale uguaglianza di diritti e
doveri di fronte al governo sovrano
cui si assoggettano
Per avere uno STATO devono essere presenti tutti e tre gli elementi:
POPOLO anche plurietnico ma che sia uno
TERRITORIO non necessariamente contiguo
GOVERNO SOVRANO
N.B. SOLO GLI STATI SOVRANI POSSONO DARSI UNA COSTITUZIONE
Nell’ordinamento italiano la sovranità appartiene al popolo.
L’esercizio del potere sovrano incontra dei limiti:
A. LIMITI DI FATTO derivanti dallo sviluppo delle tecnologie informatiche e dai processi di
globalizzazione che rendono difficile il controllo degli stati sia sulla circolazione delle informazioni sia
sulla circolazione delle risorse prodotte nel proprio territorio
B. LIMITI GIURIDICI derivanti dall’esercizio del potere a partire dal secondo dopoguerra
dell’ordinamento internazionale che mira non più solo ad assicurare la coesistenza fra stati ma
considera fra i propri soggetti oltre agli stati e alle organizzazioni internazionali anche i popoli e i
singoli individui da proteggere in nome dei diritti umani. Primo esempio: Stati
Sembra contraddire lo schema classico della sovranità lo STATO FEDERALE Uniti con la costituzione
del 1787 cui seguirono la
Ordinamento complesso Svizzera nel 1848 e il
sovranità distribuita a 2 livelli di secondo Reich tedesco
nel 1871 ed il modello
governo: federale si è poi diffuso
Quello dello stato federale in altre parti del pianeta
Quello degli stati federati
Diverso dallo stato federale è il caso delle CONFEDERAZIONI DI STATI che non dà vita a nuove entità statali
ma ad un’unione fra gli stati indipendenti e sovrani attraverso strutture comuni di cooperazione, disciplinata
dal diritto internazionale e priva di una costituzione.
N.B. gli stati sorgono e vivono, muoiono, si trasformano e si dividono. Queste trasformazioni possono essere
valutate sia dal punto di vista del diritto internazionale sia dal punto di vista autonomo del diritto interno a
seconda che siano avvenuti o meno cambiamenti dell’ordinamento costituzionale
OPPURE
Uno stato può qualificarsi come nuovo ed esserlo dal punto di vista interno ma non può essere considerato
tale dal punto di vista internazionale.
2. LA GIUSTIFICAZIONE DELLO STATO
Le funzioni della comunità statale sono alla base delle diverse dottrine dello stato le quali si riflettono sulle
forme di stato succedutesi in epoca moderna.
1. Secondo il costituzionalismo di matrice liberale (massimo teorico John Locke) gli uomini possiedono
3 diritti:
alla vita Per salvaguardali hanno
alla libertà anche il diritto di
alla proprietà difenderli
Per farlo in modo efficace trasferiscono PER CONTRATTO questi diritti ad un’autorità sovrana. Lo stato cui
danno vita ha compiti delimitati alla tutela dei diritti naturali dei cittadini e la funzione dello stato è quella di
riconoscerli ed assicurarne l’intangibilità.
2. Hobbes parte dal filone contrattualista e dice che lo stato di natura è una condizione di grande
conflitto, per uscirne si delega al sovrano il potere di disporre di se stessi. Lo stato non ha obbligo
verso i sudditi ed è un Leviatano (mostro biblico e opera di Hobbes) che assoggetta tutti al potere
autoritario:
Persone
Formazioni sociali
Chiesa
3. Ad Hegel si deve la concezione dello stato come realtà spirituale secondo la quale lo stato è la totalità
che precede le parti, non uno strumento per tutelare i diritti. Tale concezione si può annoverare tra
le dottrine statolatre che risalgono a Platone.
N.B. senza lo Stato l’individuo non ha identità ed il popolo è solo moltitudine uniforme. Quindi il cittadino
non deve difendersi dallo stato ma anche identificarsi con esso
4. Lo stato etico è quello teorizzato dalle dottrine della destra fascista, nazista e falanghista.
STATO ETICO = stato che tende a riconoscere un capo, ammette un partito unico, si basa su precise
gerarchie e su una conseguente ricomposizione organicistica della società in cui ognuno occupa un
poso particolare ed è inserito in strutture di tipo corporativo che assorbono i conflitti sociali
5. Da Hegel prese le mosse anche la sinistra hegeliana che utilizzò la visione antropologica di Hegel. Per
Marx in particolare il principale fattore di civilizzazione non era lo stato ma la società civile e secondo
lui lo stato era solo uno strumento attraverso cui una classe esercitava il proprio dominio su altre
classi.
6. Secondo la versione teorizzata da Lenin il compito del proletariato era quello della conquista dello
stato al fine di instaurare la propria “dittatura” di classe avrebbe portato alla progressiva
estinzione dello stato.
Queste diverse concezioni filosofico-politiche influenzarono i costituenti italiani.
LE FORME DI STATO MODERNE E IL COSTITUZIONALISMO LIBERALDEMOCRATICO
3.
FORME DI GOVERNO = riguardano il modo come si distribuisce il potere politico fra i vari organi dello stato
cioè come vengono assunte da chi governa le decisioni politiche che concernano una determinata collettività
statale.
FORME DI STATO = riguardano il modo in cui si regola il rapporto fra i cittadini e il potere politico (governanti
e governati) e i fini ultimi che si pone l’ordinamento.
Quindi si possono individuare diverse forme di stato:
Stato assoluto
Stato liberale
Stato liberaldemocratico (in diversi paesi europei = stato sociale)
Stato fascista
Stato socialista
Stato confessionale
Dopo la dissoluzione dell’ordinamento feudale alla fine del Medioevo e all’inizio dell’era moderna si afferma
lo STATO ASSOLUTO. Esso si caratterizza per:
a) Legittimazione del sovrano direttamente da Dio
b) L’accentramento di tutto il potere pubblico in capo al sovrano e ai suoi delegati
c) La rigida divisione in classi sociali e il riconoscimento dell’aristocrazia per lo più di origine sociale
condizione particolare per i privilegi, le immunità, le franchigie
Lo stato liberale e lo stato liberaldemocratico (evoluzione dello stato liberale) traggono origine dallo stato
assoluto.
Lo STATO LIBERALE è il frutto della vittoriosa della borghesia (TERZO STATO) contro l’aristrocrazia e l’alto
clero che si realizza nel periodo che va dalla Glorious revolution del 1688-89 in Inghilterra alla Rivoluzione
americana del 1776, dalla Rivoluz. francese del 1789 alle rivoluzioni europee del 1848. Esso è contrassegnato
da una base sociale ristretta diritto di voto solo a coloro i quali STATO
possiedono un determinato MONOCLASSE
censo o determinata capacità
ma riconosce a tutti i cittadini i diritti di proprietà e di libertà
garantiti da regole di diritto generali e astratte vincolanti anche per la pubblica
amministrazione e tutelate
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