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SOCIETA' SEMPLICE

Per la costituzione della società semplice (s.s.) non è richiesta nessuna forma particolare, ma vige il principio generale

della libertà di forma, in considerazione del fatto che questo tipo sociale può essere utilizzato solo per attività

economiche non commerciali (quindi per attività agricole).

La società semplice si costituisce per contratto, il quale, quindi, non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste

dalla natura dei beni conferiti (art. 2251). È sufficiente quindi l'accordo di due persone di svolgere in comune l'attività

determinata nell'oggetto sociale per creare la società, ed il relativo contratto può concludersi con qualsiasi forma:

scritto, verbale, tacito o può desumersi dal comportamento concludente delle parti.

La forma scritta è richiesta in caso di conferimenti di beni immobili in proprietà o in godimento o di altri diritti il cui

trasferimento è soggetto a particolari formalità. Il vincolo di forma è richiesta per la validità del conferimento. Sarà

nullo soltanto la partecipazione del socio conferente, salvo il caso in cui tale partecipazione sia essenziale.

Per le società semplice è previsto l'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese. L'iscrizione ha efficacia di pubblicità

legale. Le modifiche dell'atto costitutivo (ogni variazione rispetto a quanto originariamente pattuito come: l'ingresso di

nuovi soci, cambiamento del regolamento contrattuale, fissazione di deroghe alle norme di legge) devono essere

approvate all'unanimità. Il contratto sociale può, infatti, essere modificato solo con il consenso di tutti i soci. Le parti

possono stabilire che le modifiche dell'atto costitutivo siano approvate a maggioranza, determinata in base alla parte

di utile attribuita a ciascun socio.

Il socio è obbligato ad eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.

Se nel contratto sociale non è detto nulla, si presume che i soci siano obbligati a conferire in parti uguali tra loro

quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale (art. 2253). I conferimenti possono essere di diversa

natura e consistere in ogni cosa suscettibile di valutazione economica purché utilizzabile per il conseguimento

dell'oggetto sociale. Con i conferimenti in proprietà la società diventa titolare del diritto di proprietà sul bene ed al

socio non è consentito di servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società

(art. 2256). L'articolo 2254 dispone che per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio ed il passaggio

dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita, in altri termini, il rischio del perimento permane a carico del

proprietario, con la conseguenza che, se la società è già divenuta proprietaria, il rischio resta a suo carico ed il socio

mantiene la sua partecipazione sociale, mentre, se la proprietà non è ancora stata trasferita, il socio perde il diritto di

restare nella società. Il conferimento in godimento è regolato dalle norme sulla locazione. Il socio conferente resta

proprietario e la società ha il diritto di godimento sul bene. Il rischio delle cose conferite resta a carico del socio

conferente.

Il socio che ha conferito un credito risponde dell'insolvenza del debitore, nei limiti del valore del credito (ex art. 1267).

La garanzia può però essere esclusa per accordo delle parti.

Con il conferimento di servizi, il socio si obbliga a svolgere un'attività lavorativa (socio d'opera) e rischia di essere

escluso dalla società, in caso di sopravvenuta inidoneità ad eseguire l'opera conferita. Il socio d'opera non è quindi un

lavoratore subordinato, non ha diritto al trattamento salariale e previdenziale e il suo compenso è rappresentato dalla

partecipazione ai guadagni.

Amministrare la società significa essere investiti del potere di gestione dell'impresa sociale e di poter intraprendere,

pertanto, tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale. Nella società semplice questo potere

deriva direttamente dalla qualità di socio. Infatti ciascun socio è amministratore della società e, normalmente, ha

anche la rappresentanza di questa.

L'amministrazione può essere disgiunta o congiuntiva, ma, di norma, salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della

società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri (art. 2257).

Amministrazione disgiuntiva (art. 2257) → ciascun socio amministratore può agire individualmente e

• concludere le operazioni sociali senza interpellare gli altri soci che però possono, anche individualmente

opporsi al compimento di una determinata operazione. L'opposizione deve essere esposta prima che

l'operazione sia compiuta e sull'opposizione decide la maggioranza dei soci (amministratori e non),

determinata in proporzione della parte attribuita a ciascuno negli utili

Amministrazione congiuntiva (art. 2258) → per il compimento delle operazioni sociali è necessario il consenso

• di tutti i soci amministratori, salvo che l'atto costitutivo non preveda la regola della maggioranza (calcolata in

proporzione alla parte attribuita a ciascun socio amministratore negli utili). I soci amministratori possono

agire singolarmente in caso di urgenza di evitare un danno alla società.

I soci non amministratori mantengono, però, il controllo sull'amministrazione, controllo che consente loro di avere

notizia dello svolgimento degli affari sociali, di prendere visione dei documenti contabili, nonché di ottenere il

rendiconto delle operazioni compiute.

La rappresentanza attribuisce il potere di compiere le operazioni sociali in nome e nell'interesse della società e di

obbligarla nei confronti dei terzi. La rappresentanza si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale e la

società acquista diritti ed assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza. È anche

rappresentanza processuale, nel senso che implica il potere di agire in giudizio in nome della società e che la stessa

può essere convenuta in giudizio in persona del rappresentante.

L'articolo 2260 stabilisce che i diritti e gli obblighi cui sono tenuti gli amministratori nello svolgimento del loro incarico,

sono regolati dalle norme sul mandato. In applicazione delle norme sul mandato, l'incarico di amministrazione deve

ritenersi oneroso e, pertanto gli amministratori hanno diritto ad un compenso per l'attività di gestione svolta. Gli

amministratori devono gestire la società con la diligenza del mandatario, redigere il rendiconto degli affari compiuti,

tenere le scritture contabili e gli altri documenti imposti dalla legge, consentire agli altri soci la consultazione di questi

documenti e informarli sullo svolgimento della gestione (art. 2261). Gli amministratori sono solidamente responsabili

nei confronti della società per l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge o dal contratto sociale. Tuttavia, la

responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti di colpa (art. 2260).

La nomina dell'amministratore nell'atto costitutivo o con atto separato incide sulla revoca della facoltà di

amministrare:

amministratore nominato con contratto sociale → può essere revocato unicamente per giusta causa, e quindi

• per violazione dei doveri o per l'inadempimento degli obblighi imposti dalla legge e dal contratto sociale o per

la violazione dei relativi poteri. La revoca deve essere approvata all'unanimità in quanto modifica del

contratto sociale

amministratore nominato con atto separato → è revocabile secondo le norme sul mandato, quindi anche in

• assenza di giusta causa, salvo diritto al risarcimento dei danni. È necessario il consenso di tutti i mandanti,

quindi di tutti i soci. La revoca per giusta causa può essere richiesta giudizialmente da ciascun socio.

I soci non amministratori:

1. non possono ingerirsi nell'amministrazione

2. non possono opporsi direttamente al compimento delle operazioni sociali

3. hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i

documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la

società sono stati compiuti

4. se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere dagli amministratori il

rendiconto al termine di ogni anno, salvo che l'atto costitutivo non preveda un termine diverso

Il rendiconto è il documento rappresentativo dello svolgimento degli affari sociali, presentato dagli amministratori

annualmente, o ad ogni operazione conclusa, in base al quale è possibile determinare se la gestione della società ha

conseguito degli utili o delle perdite. L'approvazione del rendiconto determina il diritto di ciascun socio a percepire la

propria parte di utile. Quando si accerta l'esistenza di utili, sorge il diritto di ciascun socio alla ripartizione di quelli

conseguiti, in proporzione alle quote di ciascuno. Una diversa destinazione degli utili è ammessa soltanto con il

consenso di tutti i soci o a maggioranza se previsto nell'atto costitutivo. Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle

perdite sono proporzionali ai conferimenti e, se questi non sono stati determinati nel contratti, si presumono uguali. La

quota dei soci d'opera è determinata nel contratto o viene fissata dal giudice secondo equità. La partecipazione nei

guadagni e nelle perdite è essenziale, in quanto la causa del contratto di società è la divisione degli utili e delle perdite.

È, quindi, nullo il patto leonino, cioè l'accordo con cui i soci decidono di escludere alcuni dalla partecipazione agli utili

o alle perdite. Il divieto di patto leonino non esclude, però, che il contratto sociale possa stabilire una diversa

partecipazione dei soci agli utili ed alle perdite, ma colpisce con nullità soltanto l'esclusione dalla partecipazione.

Questo divieto si applica indistintamente a tutti i tipi di società.

La società è responsabile, per le obbligazioni sociali, con il suo patrimonio, sul quale i suoi creditori possono

soddisfarsi. Ma anche i soci sono personalmente responsabili per le medesime obbligazioni sociali e la loro

responsabilità è illimitata e solidale, per cui i creditori possono agire direttamente nei loro confronti per soddisfare il

loro credito. La responsabilità dei soci è di norma generale, si estende quindi a tutti i soci, però è possibile escludere la

responsabilità illimitata e solidale dei soci, purch&eacu

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A.A. 2016-2017
124 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher siringomartina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Paolucci Maria Ginevra.