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SOCIETA' SEMPLICE
Per la costituzione della società semplice (s.s.) non è richiesta nessuna forma particolare, ma vige il principio generale
della libertà di forma, in considerazione del fatto che questo tipo sociale può essere utilizzato solo per attività
economiche non commerciali (quindi per attività agricole).
La società semplice si costituisce per contratto, il quale, quindi, non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste
dalla natura dei beni conferiti (art. 2251). È sufficiente quindi l'accordo di due persone di svolgere in comune l'attività
determinata nell'oggetto sociale per creare la società, ed il relativo contratto può concludersi con qualsiasi forma:
scritto, verbale, tacito o può desumersi dal comportamento concludente delle parti.
La forma scritta è richiesta in caso di conferimenti di beni immobili in proprietà o in godimento o di altri diritti il cui
trasferimento è soggetto a particolari formalità. Il vincolo di forma è richiesta per la validità del conferimento. Sarà
nullo soltanto la partecipazione del socio conferente, salvo il caso in cui tale partecipazione sia essenziale.
Per le società semplice è previsto l'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese. L'iscrizione ha efficacia di pubblicità
legale. Le modifiche dell'atto costitutivo (ogni variazione rispetto a quanto originariamente pattuito come: l'ingresso di
nuovi soci, cambiamento del regolamento contrattuale, fissazione di deroghe alle norme di legge) devono essere
approvate all'unanimità. Il contratto sociale può, infatti, essere modificato solo con il consenso di tutti i soci. Le parti
possono stabilire che le modifiche dell'atto costitutivo siano approvate a maggioranza, determinata in base alla parte
di utile attribuita a ciascun socio.
Il socio è obbligato ad eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.
Se nel contratto sociale non è detto nulla, si presume che i soci siano obbligati a conferire in parti uguali tra loro
quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale (art. 2253). I conferimenti possono essere di diversa
natura e consistere in ogni cosa suscettibile di valutazione economica purché utilizzabile per il conseguimento
dell'oggetto sociale. Con i conferimenti in proprietà la società diventa titolare del diritto di proprietà sul bene ed al
socio non è consentito di servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società
(art. 2256). L'articolo 2254 dispone che per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio ed il passaggio
dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita, in altri termini, il rischio del perimento permane a carico del
proprietario, con la conseguenza che, se la società è già divenuta proprietaria, il rischio resta a suo carico ed il socio
mantiene la sua partecipazione sociale, mentre, se la proprietà non è ancora stata trasferita, il socio perde il diritto di
restare nella società. Il conferimento in godimento è regolato dalle norme sulla locazione. Il socio conferente resta
proprietario e la società ha il diritto di godimento sul bene. Il rischio delle cose conferite resta a carico del socio
conferente.
Il socio che ha conferito un credito risponde dell'insolvenza del debitore, nei limiti del valore del credito (ex art. 1267).
La garanzia può però essere esclusa per accordo delle parti.
Con il conferimento di servizi, il socio si obbliga a svolgere un'attività lavorativa (socio d'opera) e rischia di essere
escluso dalla società, in caso di sopravvenuta inidoneità ad eseguire l'opera conferita. Il socio d'opera non è quindi un
lavoratore subordinato, non ha diritto al trattamento salariale e previdenziale e il suo compenso è rappresentato dalla
partecipazione ai guadagni.
Amministrare la società significa essere investiti del potere di gestione dell'impresa sociale e di poter intraprendere,
pertanto, tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale. Nella società semplice questo potere
deriva direttamente dalla qualità di socio. Infatti ciascun socio è amministratore della società e, normalmente, ha
anche la rappresentanza di questa.
L'amministrazione può essere disgiunta o congiuntiva, ma, di norma, salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della
società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri (art. 2257).
Amministrazione disgiuntiva (art. 2257) → ciascun socio amministratore può agire individualmente e
• concludere le operazioni sociali senza interpellare gli altri soci che però possono, anche individualmente
opporsi al compimento di una determinata operazione. L'opposizione deve essere esposta prima che
l'operazione sia compiuta e sull'opposizione decide la maggioranza dei soci (amministratori e non),
determinata in proporzione della parte attribuita a ciascuno negli utili
Amministrazione congiuntiva (art. 2258) → per il compimento delle operazioni sociali è necessario il consenso
• di tutti i soci amministratori, salvo che l'atto costitutivo non preveda la regola della maggioranza (calcolata in
proporzione alla parte attribuita a ciascun socio amministratore negli utili). I soci amministratori possono
agire singolarmente in caso di urgenza di evitare un danno alla società.
I soci non amministratori mantengono, però, il controllo sull'amministrazione, controllo che consente loro di avere
notizia dello svolgimento degli affari sociali, di prendere visione dei documenti contabili, nonché di ottenere il
rendiconto delle operazioni compiute.
La rappresentanza attribuisce il potere di compiere le operazioni sociali in nome e nell'interesse della società e di
obbligarla nei confronti dei terzi. La rappresentanza si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale e la
società acquista diritti ed assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza. È anche
rappresentanza processuale, nel senso che implica il potere di agire in giudizio in nome della società e che la stessa
può essere convenuta in giudizio in persona del rappresentante.
L'articolo 2260 stabilisce che i diritti e gli obblighi cui sono tenuti gli amministratori nello svolgimento del loro incarico,
sono regolati dalle norme sul mandato. In applicazione delle norme sul mandato, l'incarico di amministrazione deve
ritenersi oneroso e, pertanto gli amministratori hanno diritto ad un compenso per l'attività di gestione svolta. Gli
amministratori devono gestire la società con la diligenza del mandatario, redigere il rendiconto degli affari compiuti,
tenere le scritture contabili e gli altri documenti imposti dalla legge, consentire agli altri soci la consultazione di questi
documenti e informarli sullo svolgimento della gestione (art. 2261). Gli amministratori sono solidamente responsabili
nei confronti della società per l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge o dal contratto sociale. Tuttavia, la
responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti di colpa (art. 2260).
La nomina dell'amministratore nell'atto costitutivo o con atto separato incide sulla revoca della facoltà di
amministrare:
amministratore nominato con contratto sociale → può essere revocato unicamente per giusta causa, e quindi
• per violazione dei doveri o per l'inadempimento degli obblighi imposti dalla legge e dal contratto sociale o per
la violazione dei relativi poteri. La revoca deve essere approvata all'unanimità in quanto modifica del
contratto sociale
amministratore nominato con atto separato → è revocabile secondo le norme sul mandato, quindi anche in
• assenza di giusta causa, salvo diritto al risarcimento dei danni. È necessario il consenso di tutti i mandanti,
quindi di tutti i soci. La revoca per giusta causa può essere richiesta giudizialmente da ciascun socio.
I soci non amministratori:
1. non possono ingerirsi nell'amministrazione
2. non possono opporsi direttamente al compimento delle operazioni sociali
3. hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i
documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la
società sono stati compiuti
4. se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere dagli amministratori il
rendiconto al termine di ogni anno, salvo che l'atto costitutivo non preveda un termine diverso
Il rendiconto è il documento rappresentativo dello svolgimento degli affari sociali, presentato dagli amministratori
annualmente, o ad ogni operazione conclusa, in base al quale è possibile determinare se la gestione della società ha
conseguito degli utili o delle perdite. L'approvazione del rendiconto determina il diritto di ciascun socio a percepire la
propria parte di utile. Quando si accerta l'esistenza di utili, sorge il diritto di ciascun socio alla ripartizione di quelli
conseguiti, in proporzione alle quote di ciascuno. Una diversa destinazione degli utili è ammessa soltanto con il
consenso di tutti i soci o a maggioranza se previsto nell'atto costitutivo. Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle
perdite sono proporzionali ai conferimenti e, se questi non sono stati determinati nel contratti, si presumono uguali. La
quota dei soci d'opera è determinata nel contratto o viene fissata dal giudice secondo equità. La partecipazione nei
guadagni e nelle perdite è essenziale, in quanto la causa del contratto di società è la divisione degli utili e delle perdite.
È, quindi, nullo il patto leonino, cioè l'accordo con cui i soci decidono di escludere alcuni dalla partecipazione agli utili
o alle perdite. Il divieto di patto leonino non esclude, però, che il contratto sociale possa stabilire una diversa
partecipazione dei soci agli utili ed alle perdite, ma colpisce con nullità soltanto l'esclusione dalla partecipazione.
Questo divieto si applica indistintamente a tutti i tipi di società.
La società è responsabile, per le obbligazioni sociali, con il suo patrimonio, sul quale i suoi creditori possono
soddisfarsi. Ma anche i soci sono personalmente responsabili per le medesime obbligazioni sociali e la loro
responsabilità è illimitata e solidale, per cui i creditori possono agire direttamente nei loro confronti per soddisfare il
loro credito. La responsabilità dei soci è di norma generale, si estende quindi a tutti i soci, però è possibile escludere la
responsabilità illimitata e solidale dei soci, purch&eacu