Estratto del documento

Riassunto di

DIRITTO COMMERCIALE

Manuale di diritto commerciale

Luigi Filippo Paolucci

Cedam, Padova 2012 - volume unico

Il diritto commerciale disciplina l'attività degli imprenditori e i rapporti che derivano dall'esercizio di un'impresa.

L'impresa è un'attività, cioè una serie di atti collegati fatti per raggiungere uno scopo.

Imprenditore (art. 2082) → colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della

produzione e dello scambio dei beni e di servizi, e fissa i requisiti indispensabili che ne individuano la nozione:

Professionalità: attività economica svolta dall'imprenditore deve essere esercitata in modo continuativo, cioè

• in una serie di atti tra loro collegati da un obiettivo comune, diverso dal concetto di saltuarietà. Indica quindi,

l'abitualità a compiere esercizio di impresa, è inoltre imprenditore colui che gestisce attività commerciali

stagionali, e chi esercita attività d'impresa soltanto in via secondaria

Attività economica rivolta alla produzione: attività indirizzata alla produzione, non rientra in questo concetto

• l'autoconsumo, cioè attività di mero godimento di un bene, come quella del proprietario che amministra il

proprio patrimonio immobiliare per riscuotere i canoni di locazione

Organizzazione: azienda come complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di impresa (art.

• 2555), quando individua l'imprenditore come colui che è a capo dell'organizzazione dell'impresa (art 2086),

oppure quando viene definito il contratto di appalto come quel contratto che viene concluso da un

imprenditore mediante la propria organizzazione (art. 1655). Imprenditore perciò, è colui che predispone un

apparato produttivo, coordinando i mezzi di produzione, quindi all'interno dell'impresa ci deve essere una

minima etero-organizzazione a fini produttivi (capitale, lavoro umano, beni). Il potere di organizzare questi

fattori della produzione, si trova corrispondenza nel rischio inerente ai risultati economici dell'attività svolta

Al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi: l'attività economica deve essere rivolta al mercato,

• non sono imprenditori coloro che esercitano le cosiddette imprese per conto proprio, salvo eccezioni per

esempio: cooperative che sono imprenditori anche se i rapporti di scambio avvengono soltanto con i soci.

Non è necessario il perseguimento di uno scopo di lucro in senso oggettivo (realizzazione di un determinato

profitto), essendo sufficiente che l'impresa sia gestita in modo economico, cioè con lo scopo di coprire i costi

della produzione mediante il corrispettivo dei beni e servizi prodotti. Il lucro in senso soggettivo è lo scopo

dell'imprenditore privato, che è sufficiente a una gestione improntata a criteri di economicità. Inoltre,

l'esistenza di un'impresa, non è esclusa dall'eventuale illiceità dell'attività svolta, quindi anche l'impresa

illecita (spaccio droga) e impresa illegale (commercio senza licenza).

Per distinguere le varie categorie di imprenditore si fa riferimento a tre criteri di distinzione, che si fondano su dati

diversi, e quindi sono cumulabili ai fini della qualificazione di una data impresa, che potrà essere sia commerciale, non

piccola e individuale. I tre criteri sono:

1. oggetto dell'impresa → che determina la distinzione fra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale

2. dimensione dell'impresa → serve a enucleare la figura del piccolo imprenditore e quella del medio-grande

imprenditore

3. struttura del soggetto → che esercita l'impresa, che determina la tripartizione legislativa fra impresa

individuale, società o pubblica

Cosa sono le professioni intellettuali? Secondo l’art. 2233 non sono imprenditori per scelta legislativa, nonostante

svolgano attività economica di produzione e di servizi. Si ha comunque impresa quando l’attività professionale

costituisce un aspetto del servizio fornito agli utenti e si inserisce in un’organizzazione più ampia, ad esempio il medico

che gestisce una casa di cura oppure un professore che gestisce un istituto privato. Il criterio di individuazione delle

professioni intellettuali è il criterio sostanziale del carattere intellettuali dei servizi prestati, esempio il farmacista è

imprenditore commerciale.

Per acquistare la qualifica di imprenditore è necessario che l'attività economica, svolta da una persona fisica o

giuridica, venga esercitata spendendo il nome dell'imprenditore. Anche se l'impresa è esercitata tramite

rappresentante, la qualifica di imprenditore spetta al rappresentato. Cosi anche il rischio di impresa e la conseguente

responsabilità.

Imprenditore occulto è quella persona fisica o giuridica, che assume obbligazioni in nome proprio, o consente che gli

altri agiscano validamente in suo nome. Anche se l'impresa viene esercitata da un rappresentante, la qualifica di

imprenditore è assunta dal rappresentato, e così il rischio di impresa e la responsabilità. Quindi è imprenditore il

soggetto il cui nome è stato speso nel compimento dei singoli atti di impresa. Anche se l'impresa è esercitata da un

rappresentante (impresa del minore) la qualifica di imprenditore spetta al rappresentato così anche il rischio di

impresa e la conseguente responsabilità (art. 1705). Se si ammette fallimento della società occulta, deve ammettersi

anche il fallimento dell'imprenditore occulto; in entrambi i casi ci si troverebbe di fronte ad un imprenditore occulto,

che o è una società cui partecipa ance colui che agisce con i terzi, e nella seconda è una persona fisica o giuridica, che è

il titolare dell'impresa. Conclusione: il dominio di fatto su un'impresa o su una società formalmente imputabile ad altro

soggetto non implica di per sé responsabilità illimitata per i debiti di impresa.

Inizio e fine dell’impresa → L’acquisto della qualifica di imprenditore si verifica nel momento in cui l’esercizio

dell’attività economica è effettivamente iniziato. Si può ritenere che l’attività di impresa possa considerarsi iniziata

quando viene compiuta una serie di atti tra loro coordinati al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi.

Per la fine dell’impresa: la cancellazione dal registro delle imprese per le società costituisce requisito necessario e

sufficiente per la cessazione dell’attività di impresa, mentre per le imprese persone fisiche o per le società cancellate

d’ufficio occorre anche l’effettiva disgregazione del complesso aziendale. Dopo un anno dalla cancellazione si perde il

diritto di chiedere il fallimento.

Per iniziare un’attività bisogna avere piena capacità di agire (18 anni), essa si può perdere con l’interdizione o

l’inabilitazione. Per quanto riguarda l’impresa agricola, il codice si limita a richiamare la disciplina generale sulla

potestà dei genitori, la tutela sull’interdetto o dell’inabilitato, mentre per quanto riguarda l’impresa commerciale viene

dettata una disciplina ad hoc.

• Impresa del minore (art. 320) o dell’interdetto (art 424): divieto assoluto di inizio di impresa commerciale per

il minore, inoltre ad esso è consentita solo la prosecuzione di attività di impresa già avviata, acquistata per

successione o donazione, ma solamente con autorizzazione del tribunale ai genitori a continuare l’esercizio di

impresa in nome del figlio, compiendo atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il giudice tutelare può

autorizzare l'esercizio provvisorio dell'impresa, in pendenza dell'autorizzazione, ottenuta la quale il genitore

può compiete tutti gli atti che rientrano nell'esercizio dell'impresa

• Impresa inabilitato (art. 424-425): concessa solo la continuazione di impresa già avviata, una volta ottenuta

l’autorizzazione dal giudice, egli può esercitare personalmente l’impresa, ma con l’assistenza del curatore e

con il suo consenso per gli atti di straordinaria amministrazione

• Minore emancipato (art 397) viene definito emancipato il minore di 16 anni che può contrarre matrimonio su

autorizzazione dal tribunale, egli infatti viene autorizzato anche di iniziare impresa nuova

• Amministrazione di sostegno (art 404-413): è un soggetto che viene affiancato a quei soggetti che hanno una

menomazione fisica o psichica oppure un’infermità di mente, tali da renderli nell’impossibilità di provvedere

ai propri interessi; l’amministratore viene nominato dal giudice, mediante interventi di sostegno temporaneo

o permanente.

IMPRENDITORE AGRICOLO → all’imprenditore agricolo si applicano tutte le norme sull’imprenditore in generale,

mentre è esonerato dalle procedure concorsuali, come il fallimento (si verifica quando un imprenditore è insolvente e

viene fatto a tutela del creditore, si dichiara fallimento quando l’impresa non è capace di adempiere in maniera

ordinaria) e anche dalla tenuta delle scritture contabili. Con la l. 580/1993 è stata introdotta per tutti gli imprenditori

agricoli l’iscrizione nel Registro delle Imprese con semplice funzione di pubblicità-notizia. L’imprenditore agricolo

secondo l’art. 2135 è colui che esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, silvicoltura, all’allevamento del

bestiame e attività connesse alle precedenti. Si reputano connesse tutte quelle attività dirette alla trasformazione e

all’alienazione di prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura. Si intendono quindi, tutte

quelle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere

vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

• Attività di coltivazione: caratterizzata da una specifica attività umana diretta a rendere fruttifero il terreno;

• Selvicoltura: riguarda tutte quelle attività dirette allo sfruttamento del bosco e alla rigenerazione delle risorse,

non vi rientrano quelle attività riguardanti lo sfruttamento del bosco, con tagli estesi senza alcun rinnovo

• Attività connesse: attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e

valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente da coltivazione del fondo o del

bosco o dall’allevamento animali. Attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzo di

attrezzature o risorse dell’azienda. Attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale. Si

tratta quindi di attività oggettivamente commerciali, ma che sono ex legge qualificate agricole in quanto: 1)

sono svolte da chi è già imprenditore agricolo, e 2) l’attività ha ad oggetto prodotti derivanti dalla coltivazione

del fondo, bosco o allevamento animali.

Equiparato all’imprenditore agricolo è → imprenditore ittico, cioè colui che esercita l’attività di pesca professionale

diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci, nonché attività connesse.

Le cooperative agricole (l. 228/2001) sono formate da imprenditori agricoli e i loro consorzi, quando utilizzano per lo

svolgimento dell’attività prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo

sviluppo del ciclo biologico.

IMPRENDITORE COMMERCIALE → secondo l’art. 2195 è colui che svolge un’attività industriale diretta alla produzione

di beni o servizi, un’attività intermedia alla circolazione dei beni, un’attività di trasporto per terra mare o aria,

un’attività bancaria e assicurativa, e altre attività ausiliarie alle precedenti (agenzia, mediazione, deposito, spedizione,

marketing).

PICCOLO IMPRENDITORE → secondo l’art. 2083 è colui che esercita un’attività professionale organizzata,

prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della propria famiglia. Il piccolo imprenditore anche se

esercita attività commerciale, è esonerato dalla tenuta dei libri contabili, e non è soggetto a fallimento. Inoltre, egli è

tenuto all'iscrizione in una sezione speciale del Registro delle Imprese, iscrizione che ha funzione di pubblicità

dichiarativa. Si parla anche di prevalenza del lavoro proprio in senso qualitativo funzionale (sul lavoro altrui e sul

capitale investito) non è mai piccolo imprenditore chi investe ingenti capitali nell'impresa (es. gioielliere) anche se non

si avvale di nessun collaboratore.

L'imprenditore artigiano è colui che svolge il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo in misura

prevalente, essendo titolare di un'unica impresa, avente per oggetto la produzione di beni, anche semilavorati, la

prestazione di servizi ovvero lavorazioni di carattere artistico. La qualifica di artigiano, in base alla legge quadro, non

vale a sottrarre l'artigiano dallo statuto dell'imprenditore commerciale, essendo necessario che sia rispettato il criterio

della prevalenza. La legge del 1985 ha previsto un apposito albo delle imprese artigiane, l'iscrizione nel quale è

condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

L’impresa familiare e l’impresa coniugale sono figure residuali, che sorgono indipendentemente dalla volontà delle

parti, che intervengono soltanto per escludere l’effetto voluto dalla legge:

1. Impresa familiare → (art. 230 – bis) indica gli estremi di un’impresa individuale in cui, i diritti patrimoniali dei

partecipanti sono diritti di credito nei confronti dell'imprenditore titolare. La prestazione del familiare deve

essere resa in connessione con l'esercizio di impresa, chi presta il lavoro deve essere membro della famiglia

legittima, e deve essere un parente entro il 3° grado o un affine entro il 2°, il lavoro deve essere continuativo

seppur non esclusivo o prevalente: ai familiari spettano diritti patrimoniali, come diritto al mantenimento

secondo la condizione patrimoniale della famiglia, diritto a partecipare agli utili dell'impresa in proporzione

alla quantità e qualità del lavoro prestato, diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi di valore

dell'azienda. Inoltre hanno un diritto di prelazione sull'azienda in caso di divisione ereditaria o di

trasferimento dell'azienda stessa. Sotto il profilo amministrativo, le decisioni di maggior peso, cioè quelle

riguardando l'utilizzo degli utili e degli incrementi (gestione straordinaria) devono essere presi a maggioranza.

La partecipazione è trasferibile, solo a favore degli altri membri della famiglia e con il consenso unanime dei

famigliari che già vi partecipano.

2. Impresa coniugale → ex art 177 comma 1°, lett d) stabilisce che le aziende gestite da entrambi i coniugi e

costituite dopo il matrimonio ricadono nella comunione dei beni. I poteri di amministrazione e

rappresentanza spettano ai coniugi separatamente per gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti

di straordinaria amministrazione congiuntamente. In caso di inadempimento di un coniuge, l'altro può essere

autorizzato dal Tribunale a compiere gli atti necessari all'esercizio di impresa. L'impresa coniugale ricadendo

nell'ambito dell'oggetto della comunione legale, non gode di vera e propria autonomia patrimoniale dato che

i creditori dell'azienda concorrono con tutti gli altri creditori della comunione, mentre i creditori particolari di

ciascun coniuge possono soddisfarsi sui beni della comunione soltanto in via sussidiaria quando i beni

personali risultano insufficienti, entro i limiti della quota del coniuge. I creditori della comunione sono

preferiti ai creditori particolari quando questi sono chirografari. La responsabilità dei coniugi non è solidale e

ciascuno risponde per la metà del credito. Infine, la comunione dell'azienda si scioglie per tutte le cause che

producono lo scioglimento della comunione legale tra coniugi.

LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE : si fa riferimento ad un complesso di obblighi e di formalità che il

legislatore ha posto a carico dell’imprenditore commerciale, normalmente con esclusione del piccolo imprenditore,

nonché ad un complesso di sanzioni che gravano su di lui qualora si trovi in stato di insolvenza. La categoria delle

imprese soggette a registrazione, nell’ambito della quale si individua l’impresa commerciale, comprende non soltanto

quelle elencate dall’art. 2195 e quindi le imprese individuali che esercitano imprese commerciali, ma anche quelle

costituite in uno dei tipi di società che possono esercitare un’attività commerciale, esempio i consorzi con attività

esterna, società consortili ecc. il sistema di pubblicità legale risponde all’esigenza di rendere accessibili, e opponibili, ai

terzi determinati fatti della vita dell’impresa, rilevanti ai fini della certezza delle contrattazioni economiche, infatti l’art

2188 disciplina sia l’istituzione nel registro delle imprese sia le modalità di iscrizione.

Attualmente l’unico strumento di pubblicità legale è il Registro delle Imprese. Gli atti che devono essere registrati sono

quelli che riguardano gli elementi che individuano l’impresa, la sua struttura, la sua organizzazione, e le successive

modifiche. L’iscrizione viene eseguita su domanda dell’interessato, o nei casi previsti dalla legge, d’ufficio. La mancata

registrazione, espone a sanzioni pecuniarie ed amministrative. Effetto tipico della registrazione &egrav

Anteprima
Vedrai una selezione di 26 pagine su 124
Riassunti per l'esame di Diritto Commerciale Pag. 1 Riassunti per l'esame di Diritto Commerciale Pag. 2
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti per l'esame di Diritto Commerciale Pag. 6
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti per l'esame di Diritto Commerciale Pag. 11
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti per l'esame di Diritto Commerciale Pag. 16
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti per l'esame di Diritto Commerciale Pag. 21
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti per l'esame di Diritto Commerciale Pag. 26
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti per l'esame di Diritto Commerciale Pag. 31
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti per l'esame di Diritto Commerciale Pag. 36
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti per l'esame di Diritto Commerciale Pag. 41
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti per l'esame di Diritto Commerciale Pag. 46
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti per l'esame di Diritto Commerciale Pag. 51
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti per l'esame di Diritto Commerciale Pag. 56
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti per l'esame di Diritto Commerciale Pag. 61
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti per l'esame di Diritto Commerciale Pag. 66
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti per l'esame di Diritto Commerciale Pag. 71
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti per l'esame di Diritto Commerciale Pag. 76
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti per l'esame di Diritto Commerciale Pag. 81
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti per l'esame di Diritto Commerciale Pag. 86
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti per l'esame di Diritto Commerciale Pag. 91
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti per l'esame di Diritto Commerciale Pag. 96
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti per l'esame di Diritto Commerciale Pag. 101
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti per l'esame di Diritto Commerciale Pag. 106
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti per l'esame di Diritto Commerciale Pag. 111
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti per l'esame di Diritto Commerciale Pag. 116
Anteprima di 26 pagg. su 124.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti per l'esame di Diritto Commerciale Pag. 121
1 su 124
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher siringomartina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Paolucci Maria Ginevra.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community