Riassunto di
DIRITTO COMMERCIALE
Manuale di diritto commerciale
Luigi Filippo Paolucci
Cedam, Padova 2012 - volume unico
Il diritto commerciale disciplina l'attività degli imprenditori e i rapporti che derivano dall'esercizio di un'impresa.
L'impresa è un'attività, cioè una serie di atti collegati fatti per raggiungere uno scopo.
Imprenditore (art. 2082) → colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della
produzione e dello scambio dei beni e di servizi, e fissa i requisiti indispensabili che ne individuano la nozione:
Professionalità: attività economica svolta dall'imprenditore deve essere esercitata in modo continuativo, cioè
• in una serie di atti tra loro collegati da un obiettivo comune, diverso dal concetto di saltuarietà. Indica quindi,
l'abitualità a compiere esercizio di impresa, è inoltre imprenditore colui che gestisce attività commerciali
stagionali, e chi esercita attività d'impresa soltanto in via secondaria
Attività economica rivolta alla produzione: attività indirizzata alla produzione, non rientra in questo concetto
• l'autoconsumo, cioè attività di mero godimento di un bene, come quella del proprietario che amministra il
proprio patrimonio immobiliare per riscuotere i canoni di locazione
Organizzazione: azienda come complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di impresa (art.
• 2555), quando individua l'imprenditore come colui che è a capo dell'organizzazione dell'impresa (art 2086),
oppure quando viene definito il contratto di appalto come quel contratto che viene concluso da un
imprenditore mediante la propria organizzazione (art. 1655). Imprenditore perciò, è colui che predispone un
apparato produttivo, coordinando i mezzi di produzione, quindi all'interno dell'impresa ci deve essere una
minima etero-organizzazione a fini produttivi (capitale, lavoro umano, beni). Il potere di organizzare questi
fattori della produzione, si trova corrispondenza nel rischio inerente ai risultati economici dell'attività svolta
Al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi: l'attività economica deve essere rivolta al mercato,
• non sono imprenditori coloro che esercitano le cosiddette imprese per conto proprio, salvo eccezioni per
esempio: cooperative che sono imprenditori anche se i rapporti di scambio avvengono soltanto con i soci.
Non è necessario il perseguimento di uno scopo di lucro in senso oggettivo (realizzazione di un determinato
profitto), essendo sufficiente che l'impresa sia gestita in modo economico, cioè con lo scopo di coprire i costi
della produzione mediante il corrispettivo dei beni e servizi prodotti. Il lucro in senso soggettivo è lo scopo
dell'imprenditore privato, che è sufficiente a una gestione improntata a criteri di economicità. Inoltre,
l'esistenza di un'impresa, non è esclusa dall'eventuale illiceità dell'attività svolta, quindi anche l'impresa
illecita (spaccio droga) e impresa illegale (commercio senza licenza).
Per distinguere le varie categorie di imprenditore si fa riferimento a tre criteri di distinzione, che si fondano su dati
diversi, e quindi sono cumulabili ai fini della qualificazione di una data impresa, che potrà essere sia commerciale, non
piccola e individuale. I tre criteri sono:
1. oggetto dell'impresa → che determina la distinzione fra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale
2. dimensione dell'impresa → serve a enucleare la figura del piccolo imprenditore e quella del medio-grande
imprenditore
3. struttura del soggetto → che esercita l'impresa, che determina la tripartizione legislativa fra impresa
individuale, società o pubblica
Cosa sono le professioni intellettuali? Secondo l’art. 2233 non sono imprenditori per scelta legislativa, nonostante
svolgano attività economica di produzione e di servizi. Si ha comunque impresa quando l’attività professionale
costituisce un aspetto del servizio fornito agli utenti e si inserisce in un’organizzazione più ampia, ad esempio il medico
che gestisce una casa di cura oppure un professore che gestisce un istituto privato. Il criterio di individuazione delle
professioni intellettuali è il criterio sostanziale del carattere intellettuali dei servizi prestati, esempio il farmacista è
imprenditore commerciale.
Per acquistare la qualifica di imprenditore è necessario che l'attività economica, svolta da una persona fisica o
giuridica, venga esercitata spendendo il nome dell'imprenditore. Anche se l'impresa è esercitata tramite
rappresentante, la qualifica di imprenditore spetta al rappresentato. Cosi anche il rischio di impresa e la conseguente
responsabilità.
Imprenditore occulto è quella persona fisica o giuridica, che assume obbligazioni in nome proprio, o consente che gli
altri agiscano validamente in suo nome. Anche se l'impresa viene esercitata da un rappresentante, la qualifica di
imprenditore è assunta dal rappresentato, e così il rischio di impresa e la responsabilità. Quindi è imprenditore il
soggetto il cui nome è stato speso nel compimento dei singoli atti di impresa. Anche se l'impresa è esercitata da un
rappresentante (impresa del minore) la qualifica di imprenditore spetta al rappresentato così anche il rischio di
impresa e la conseguente responsabilità (art. 1705). Se si ammette fallimento della società occulta, deve ammettersi
anche il fallimento dell'imprenditore occulto; in entrambi i casi ci si troverebbe di fronte ad un imprenditore occulto,
che o è una società cui partecipa ance colui che agisce con i terzi, e nella seconda è una persona fisica o giuridica, che è
il titolare dell'impresa. Conclusione: il dominio di fatto su un'impresa o su una società formalmente imputabile ad altro
soggetto non implica di per sé responsabilità illimitata per i debiti di impresa.
Inizio e fine dell’impresa → L’acquisto della qualifica di imprenditore si verifica nel momento in cui l’esercizio
dell’attività economica è effettivamente iniziato. Si può ritenere che l’attività di impresa possa considerarsi iniziata
quando viene compiuta una serie di atti tra loro coordinati al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi.
Per la fine dell’impresa: la cancellazione dal registro delle imprese per le società costituisce requisito necessario e
sufficiente per la cessazione dell’attività di impresa, mentre per le imprese persone fisiche o per le società cancellate
d’ufficio occorre anche l’effettiva disgregazione del complesso aziendale. Dopo un anno dalla cancellazione si perde il
diritto di chiedere il fallimento.
Per iniziare un’attività bisogna avere piena capacità di agire (18 anni), essa si può perdere con l’interdizione o
l’inabilitazione. Per quanto riguarda l’impresa agricola, il codice si limita a richiamare la disciplina generale sulla
potestà dei genitori, la tutela sull’interdetto o dell’inabilitato, mentre per quanto riguarda l’impresa commerciale viene
dettata una disciplina ad hoc.
• Impresa del minore (art. 320) o dell’interdetto (art 424): divieto assoluto di inizio di impresa commerciale per
il minore, inoltre ad esso è consentita solo la prosecuzione di attività di impresa già avviata, acquistata per
successione o donazione, ma solamente con autorizzazione del tribunale ai genitori a continuare l’esercizio di
impresa in nome del figlio, compiendo atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il giudice tutelare può
autorizzare l'esercizio provvisorio dell'impresa, in pendenza dell'autorizzazione, ottenuta la quale il genitore
può compiete tutti gli atti che rientrano nell'esercizio dell'impresa
• Impresa inabilitato (art. 424-425): concessa solo la continuazione di impresa già avviata, una volta ottenuta
l’autorizzazione dal giudice, egli può esercitare personalmente l’impresa, ma con l’assistenza del curatore e
con il suo consenso per gli atti di straordinaria amministrazione
• Minore emancipato (art 397) viene definito emancipato il minore di 16 anni che può contrarre matrimonio su
autorizzazione dal tribunale, egli infatti viene autorizzato anche di iniziare impresa nuova
• Amministrazione di sostegno (art 404-413): è un soggetto che viene affiancato a quei soggetti che hanno una
menomazione fisica o psichica oppure un’infermità di mente, tali da renderli nell’impossibilità di provvedere
ai propri interessi; l’amministratore viene nominato dal giudice, mediante interventi di sostegno temporaneo
o permanente.
IMPRENDITORE AGRICOLO → all’imprenditore agricolo si applicano tutte le norme sull’imprenditore in generale,
mentre è esonerato dalle procedure concorsuali, come il fallimento (si verifica quando un imprenditore è insolvente e
viene fatto a tutela del creditore, si dichiara fallimento quando l’impresa non è capace di adempiere in maniera
ordinaria) e anche dalla tenuta delle scritture contabili. Con la l. 580/1993 è stata introdotta per tutti gli imprenditori
agricoli l’iscrizione nel Registro delle Imprese con semplice funzione di pubblicità-notizia. L’imprenditore agricolo
secondo l’art. 2135 è colui che esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, silvicoltura, all’allevamento del
bestiame e attività connesse alle precedenti. Si reputano connesse tutte quelle attività dirette alla trasformazione e
all’alienazione di prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura. Si intendono quindi, tutte
quelle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere
vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
• Attività di coltivazione: caratterizzata da una specifica attività umana diretta a rendere fruttifero il terreno;
• Selvicoltura: riguarda tutte quelle attività dirette allo sfruttamento del bosco e alla rigenerazione delle risorse,
non vi rientrano quelle attività riguardanti lo sfruttamento del bosco, con tagli estesi senza alcun rinnovo
• Attività connesse: attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente da coltivazione del fondo o del
bosco o dall’allevamento animali. Attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzo di
attrezzature o risorse dell’azienda. Attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale. Si
tratta quindi di attività oggettivamente commerciali, ma che sono ex legge qualificate agricole in quanto: 1)
sono svolte da chi è già imprenditore agricolo, e 2) l’attività ha ad oggetto prodotti derivanti dalla coltivazione
del fondo, bosco o allevamento animali.
Equiparato all’imprenditore agricolo è → imprenditore ittico, cioè colui che esercita l’attività di pesca professionale
diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci, nonché attività connesse.
Le cooperative agricole (l. 228/2001) sono formate da imprenditori agricoli e i loro consorzi, quando utilizzano per lo
svolgimento dell’attività prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo
sviluppo del ciclo biologico.
IMPRENDITORE COMMERCIALE → secondo l’art. 2195 è colui che svolge un’attività industriale diretta alla produzione
di beni o servizi, un’attività intermedia alla circolazione dei beni, un’attività di trasporto per terra mare o aria,
un’attività bancaria e assicurativa, e altre attività ausiliarie alle precedenti (agenzia, mediazione, deposito, spedizione,
marketing).
PICCOLO IMPRENDITORE → secondo l’art. 2083 è colui che esercita un’attività professionale organizzata,
prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della propria famiglia. Il piccolo imprenditore anche se
esercita attività commerciale, è esonerato dalla tenuta dei libri contabili, e non è soggetto a fallimento. Inoltre, egli è
tenuto all'iscrizione in una sezione speciale del Registro delle Imprese, iscrizione che ha funzione di pubblicità
dichiarativa. Si parla anche di prevalenza del lavoro proprio in senso qualitativo funzionale (sul lavoro altrui e sul
capitale investito) non è mai piccolo imprenditore chi investe ingenti capitali nell'impresa (es. gioielliere) anche se non
si avvale di nessun collaboratore.
L'imprenditore artigiano è colui che svolge il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo in misura
prevalente, essendo titolare di un'unica impresa, avente per oggetto la produzione di beni, anche semilavorati, la
prestazione di servizi ovvero lavorazioni di carattere artistico. La qualifica di artigiano, in base alla legge quadro, non
vale a sottrarre l'artigiano dallo statuto dell'imprenditore commerciale, essendo necessario che sia rispettato il criterio
della prevalenza. La legge del 1985 ha previsto un apposito albo delle imprese artigiane, l'iscrizione nel quale è
condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
L’impresa familiare e l’impresa coniugale sono figure residuali, che sorgono indipendentemente dalla volontà delle
parti, che intervengono soltanto per escludere l’effetto voluto dalla legge:
1. Impresa familiare → (art. 230 – bis) indica gli estremi di un’impresa individuale in cui, i diritti patrimoniali dei
partecipanti sono diritti di credito nei confronti dell'imprenditore titolare. La prestazione del familiare deve
essere resa in connessione con l'esercizio di impresa, chi presta il lavoro deve essere membro della famiglia
legittima, e deve essere un parente entro il 3° grado o un affine entro il 2°, il lavoro deve essere continuativo
seppur non esclusivo o prevalente: ai familiari spettano diritti patrimoniali, come diritto al mantenimento
secondo la condizione patrimoniale della famiglia, diritto a partecipare agli utili dell'impresa in proporzione
alla quantità e qualità del lavoro prestato, diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi di valore
dell'azienda. Inoltre hanno un diritto di prelazione sull'azienda in caso di divisione ereditaria o di
trasferimento dell'azienda stessa. Sotto il profilo amministrativo, le decisioni di maggior peso, cioè quelle
riguardando l'utilizzo degli utili e degli incrementi (gestione straordinaria) devono essere presi a maggioranza.
La partecipazione è trasferibile, solo a favore degli altri membri della famiglia e con il consenso unanime dei
famigliari che già vi partecipano.
2. Impresa coniugale → ex art 177 comma 1°, lett d) stabilisce che le aziende gestite da entrambi i coniugi e
costituite dopo il matrimonio ricadono nella comunione dei beni. I poteri di amministrazione e
rappresentanza spettano ai coniugi separatamente per gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti
di straordinaria amministrazione congiuntamente. In caso di inadempimento di un coniuge, l'altro può essere
autorizzato dal Tribunale a compiere gli atti necessari all'esercizio di impresa. L'impresa coniugale ricadendo
nell'ambito dell'oggetto della comunione legale, non gode di vera e propria autonomia patrimoniale dato che
i creditori dell'azienda concorrono con tutti gli altri creditori della comunione, mentre i creditori particolari di
ciascun coniuge possono soddisfarsi sui beni della comunione soltanto in via sussidiaria quando i beni
personali risultano insufficienti, entro i limiti della quota del coniuge. I creditori della comunione sono
preferiti ai creditori particolari quando questi sono chirografari. La responsabilità dei coniugi non è solidale e
ciascuno risponde per la metà del credito. Infine, la comunione dell'azienda si scioglie per tutte le cause che
producono lo scioglimento della comunione legale tra coniugi.
LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE : si fa riferimento ad un complesso di obblighi e di formalità che il
legislatore ha posto a carico dell’imprenditore commerciale, normalmente con esclusione del piccolo imprenditore,
nonché ad un complesso di sanzioni che gravano su di lui qualora si trovi in stato di insolvenza. La categoria delle
imprese soggette a registrazione, nell’ambito della quale si individua l’impresa commerciale, comprende non soltanto
quelle elencate dall’art. 2195 e quindi le imprese individuali che esercitano imprese commerciali, ma anche quelle
costituite in uno dei tipi di società che possono esercitare un’attività commerciale, esempio i consorzi con attività
esterna, società consortili ecc. il sistema di pubblicità legale risponde all’esigenza di rendere accessibili, e opponibili, ai
terzi determinati fatti della vita dell’impresa, rilevanti ai fini della certezza delle contrattazioni economiche, infatti l’art
2188 disciplina sia l’istituzione nel registro delle imprese sia le modalità di iscrizione.
Attualmente l’unico strumento di pubblicità legale è il Registro delle Imprese. Gli atti che devono essere registrati sono
quelli che riguardano gli elementi che individuano l’impresa, la sua struttura, la sua organizzazione, e le successive
modifiche. L’iscrizione viene eseguita su domanda dell’interessato, o nei casi previsti dalla legge, d’ufficio. La mancata
registrazione, espone a sanzioni pecuniarie ed amministrative. Effetto tipico della registrazione &egrav
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