Diritto commerciale
Imprenditore
L'imprenditore è colui che svolge professionalmente e abitualmente un'attività economica organizzata al fine di produrre e scambiare beni e servizi. Non è imprenditore il lavoratore autonomo e chi ha impresa immorale (oggetto illecito).
Classificazione degli imprenditori per oggetto
- Imprenditore agricolo: colui che opera un’attività diretta alla coltivazione del fondo, selvicoltura o allevamento, e lo svolgimento di attività connesse ad esse come lo scambio o alienazione dei prodotti agricoli. Le attività connesse non possono essere economicamente prevalenti su quelle essenziali. Non tiene la contabilità, è sottoposto allo statuto generale dell'imprenditore e non fallisce.
- Imprenditore commerciale: tutti coloro che non sono imprenditori agricoli e che svolgono attività industriale, di intermediaria nella circolazione di beni, bancaria, assicurativa, di trasporti e attività ad esse ausiliarie. È sottoposto in parte alla disciplina comune di tutti gli imprenditori (statuto generale) e in parte a quello dello statuto speciale dell'imprenditore commerciale (per gli imprenditori commerciali non piccoli, registrazione a registro, obbligo di tenuta dei documenti contabili per 10 anni, falliscono in caso di insolvenza).
Classificazione per dimensione
- Piccolo imprenditore: il coltivatore diretto del fondo, l'artigiano e i piccoli commercianti che prestano il proprio lavoro nell'attività e la cui attività è prevalente rispetto al lavoro altrui e il capitale altrui. È sottoposto allo statuto generale dell'imprenditore, non redige le scritture contabili e non fallisce.
- Impresa artigiana: considerata un’impresa commerciale, quindi sottoposta alle stesse norme.
- Impresa familiare: impresa in cui operano i coniugi e i parenti del nucleo familiare entro il secondo grado. Se ha natura commerciale, sarà il titolare a essere sottoposto alle procedure concorsuali e ad essere responsabile personalmente delle obbligazioni contratte. Non è una piccola impresa, una piccola impresa può essere familiare.
Classificazione per natura giuridica del titolare
- Impresa pubblica: impresa in cui l'attività è svolta dallo stato e dagli enti pubblici. Sottoposta allo statuto generale dell'imprenditore e a quello speciale dell'imprenditore commerciale, non fallisce.
- Associazioni e fondazioni: imprese che pur non avendo scopo di lucro devono svolgere un'attività commerciale con metodo economico. Falliscono.
- Imprese sociali: imprese che svolgono un'attività di produzione e scambio di beni e servizi di utilità sociale senza scopo lucrativo. Sono sottoposte alla disciplina dell'imprenditore in generale e sono iscritte al registro delle imprese nella sezione speciale, ma sono tenute a redigere la contabilità.
- Imprese societarie: svolgono un’attività commerciale che può avere oggetto agricolo o commerciale. Sono sottoposte allo statuto generale dell'imprenditore e di quello dell'imprenditore commerciale. Sono obbligate a tenere la contabilità e falliscono. Vengono iscritte a registro. Possono assumere qualunque tipo societario e se il PN < 13 mila risponde illimitatamente il soggetto che ha agito in nome e per conto dell'impresa. Se PN >= 20 mila, risponde la società con il suo patrimonio.
Qualità di imprenditore
L'imprenditore acquista la qualità di imprenditore secondo il metodo diretto della spesa del nome, ovvero l'attività d'impresa e gli effetti degli atti sono imputabili al soggetto il cui nome è stato speso nei traffici giuridici (anche tramite mandante con rappresentanza) oppure secondo il metodo indiretto di esercizio indiretto dell'impresa (imprenditore occulto). L'imprenditore occulto è un soggetto che non si palesa ai terzi come imprenditore ma fornisce i mezzi finanziari ad un altro soggetto a cui sono imputabili formalmente l'attività di impresa e gli atti giudici compiuti in proprio nome.
Impresa
Un'impresa è un'attività organizzata finalizzata alla produzione di beni e servizi e che sia svolta secondo metodo economico (ricavi > costi anche se non sussiste scopo di lucro). Non è impresa: l'impresa di mero godimento. Non è necessario che ci sia scopo di lucro e che sia presente lavoro altrui o un apparato strumentale.
Inizio e fine dell'impresa
Inizio impresa: dal momento in cui avviene l'effettivo inizio dell'attività imprenditoriale (per persone fisiche). Dal momento della costituzione (per le società). Per capire l'effettivo inizio occorre capire se sia esistita una fase organizzativa preparatoria prima del compimento degli atti giuridici. Se esiste, allora basterà un atto organizzativo per le società e più atti organizzativi per le persone fisiche. Se non esiste allora si acquisirà la qualità d'imprenditore e verrà considerata impresa, solo con la ripetizione del tempo di atti giuridici.
Fine impresa: imprenditori individuali e collettivi sono considerati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro e nel momento in cui si cessa l'attività imprenditoriale con la disgregazione del complesso aziendale. Per le società non iscritte invece non c'è limite di tempo, verranno considerate fallite quando si saranno saldati tutti i debiti insoluti.
Registro delle imprese
Il registro delle imprese è un registro in cui sono contenuti gli atti relativi a informazioni individuali di imprenditori e società e inerenti alla struttura organizzativa dell'impresa. È composto da due sezioni: ordinaria e speciale.
- Ordinaria: società tranne ss, imprenditore commerciale non piccolo.
- Speciale: imprenditore agricolo, piccolo imprenditore, imprese sociali, start up innovative.
L'iscrizione a registro porta diversi effetti tra i quali la pubblicità notizia ovvero una pubblicità di certificazione anagrafica (per piccolo imprenditore e ss non agricole). Oppure di pubblicità legale (per imprenditore commerciale, agricolo, società e ss con oggetto agricolo) che fa sì che dall'iscrizione nascano i presupposti di applicazione delle norme giuridiche, oppure ad efficacia costitutiva come per le società di capitali e cooperative. Gli atti iscritti a registro delle imprese sono opponibili a chiunque dal momento dell'iscrizione per le società di persone, mentre dopo 15 giorni dall'iscrizione per le società di capitali.
Scritture contabili
Le scritture contabili sono obbligatorie per l'imprenditore commerciale non piccolo e per le imprese sociali, mentre non lo sono per il piccolo imprenditore, per l'imprenditore agricolo e per le ss.
Azienda
L'azienda è un complesso di beni di qualsiasi natura (apparato strumentale) organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Il valore nello scambio di questo complesso di beni organizzato è maggiore rispetto al valore dei singoli beni. Tale maggior valore è detto avviamento, ovvero la capacità di tale apparato strumentale organizzato di produrre profitto.
L'azienda può essere venduta, donata e conferita in società e su di essa possono essere costituiti diritti reali. Il suo trasferimento deve avvenire in modo tale che il complesso di beni possa essere produttivo e generare autonomamente un profitto, può essere donato anche un ramo d'azienda che abbia tali caratteristiche. Ciò deve essere iscritto a registro e redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Vendita azienda
- Divieto di concorrenza dell'alienante: per 5 anni, derogabile e relativo all'effettiva capacità della nuova azienda di sottrarre clientela a quella venduta.
- Successione contratti: l'acquirente subentra nei contratti stipulati dall'alienante, tranne per quelli a carattere personale. Il terzo contraente può recedere entro 3 mesi per giusta causa facendo estinguere il contratto (senza consenso). Per quelli personali occorre il consenso del terzo.
- Crediti: la loro successione avviene senza il consenso/notifica o accettazione da parte del debitore.
- Debiti: per i debiti sorti prima della vendita, ci deve essere il consenso da parte del creditore per la loro successione, sennò l'alienante non è liberato. Per le imprese commerciali i due soggetti rispondono in solido.
Segni distintivi
Ditta: nome commerciale dell'imprenditore, in sua assenza coincide con il nome dell'imprenditore. Limiti sono la verità, ovvero deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, e la novità ovvero che chi l’adotta per primo a uso esclusivo (solo se sono imprese concorrenti). La ditta è trasferibile solo insieme all'azienda o di un suo ramo.
Insegna: contraddistingue i locali dell’impresa o l'intero complesso aziendale. Deve avere la caratteristica della liceità, veridicità e originalità (sempre per quanto riguarda le imprese concorrenti). Può essere trasferita e co-usata da più imprenditori.
Marchio: segno distintivo dei prodotti o servizi dell’impresa. Il titolare ne ha diritto esclusivo all'uso, esso può circolare separatamente dall'azienda e può essere co-usato da più imprenditori concorrenti con licenza di marchio non esclusiva (però per uno stesso prodotto servizio con uguali caratteri essenziali e qualità). Anche il marchio deve avere le caratteristiche di liceità, verità ed originalità. Se il marchio viene registrato questo dà diritto all'uso esclusivo su tutto il territorio nazionale anche per i prodotti simili ma non per i prodotti diversi, invece un marchio celebre registrato anche per i prodotti diversi.
La registrazione del marchio dura 10 anni rinnovabile infinitamente. Dal marchio si decade per volgarizzazione, ingannevolezza, mancato utilizzo per 5 anni o mancato pagamento dei diritti di rinnovo dopo sei mesi dalla scadenza. La nullità del marchio può avvenire per originalità o per novità.
Il marchio di fatto, sono marchi non registrati ma comunque tutelabili da parte del titolare, che può evitare che questo venga usato per prodotti uguali ma non simili (se è noto sul territorio) e può chiederne la nullità se qualcuno volesse registrarne uno simile, entro 5 anni. Se però questo marchio di fatto è noto solo localmente non può impedirne l'uso anche per i prodotti uguali. I marchi deboli hanno una bassa capacità distintiva e basta una semplice modifica di fantasia per evitare la confusione con altri, mentre invece i marchi forti hanno una grande capacità distintiva e anche notevoli modifiche non bastano.
Società
Nel contratto di società due o più soci conferiscono beni o servizi per lo svolgimento dell'attività economica al fine di dividersi gli utili. Tre elementi essenziali: conferimenti, esercizio in comune dell'attività e divisione degli utili.
Capitale sociale
Il capitale sociale è l'insieme dei conferimenti dei soci che rappresenta il capitale di rischio sottoposto al rischio d'impresa. Esso ha due funzioni:
- Funzione vincolistica: parte del PN non distribuibile e quindi funge da garanzia per i terzi creditori.
- Funzione organizzativa: fa sorgere in capo ai soci diritti patrimoniali e amministrativi.
L'oggetto sociale della società è lo svolgimento dell'attività economica, mentre il fine può essere lucrativo, mutualistico o consortile (tranne per le ss). Non sono società, le società di mero godimento. Tutte le società possono scegliere il loro tipo organizzativo, se l'attività è commerciale (tutte tranne ss) se non è commerciale (solo ss). Nel silenzio, alla società con attività commerciale viene applicata la disciplina delle snc, se l'attività non è commerciale quella delle ss.
Società semplice
Solo attività di natura non commerciale (legittimamente prevista per l’impresa agricola), si iscrive a registro nella sezione speciale con efficacia di pubblicità legale, ma la sua mancata iscrizione non ne preclude l’esistenza ma solo l’irregolarità. Gli atti iscritti a registro sono opponibili ai terzi immediatamente, se atti che dovrebbero essere iscritti, non lo sono, essi produrranno comunque effetti ma non sono opponibili ai terzi a meno che non si provi che questi ne erano a conoscenza.
La costituzione può avvenire anche tramite atto verbale (unica), oppure tramite atto costitutivo. L’atto costitutivo può essere modificato a maggioranza dei soci, mentre invece il contratto di società e l’oggetto sociale solo con unanimità.
Il capitale sociale può essere costituito da conferimenti di qualunque genere, da denaro (25%), crediti, beni in proprietà o in godimento, prestazioni d’opera ecc. I soci sono personalmente e illimitatamente responsabili rispetto alle obbligazioni sociali (condizione derogabile solo per i non amministratori con consenso unanime e se si porta a conoscenza dei terzi). Il beneficio di escussione opera solo in via eccezionale, ovvero i creditori sociali possono richiedere il pagamento dei loro crediti direttamente al socio, e sarà lui stesso a dover dimostrare che il patrimonio sociale sia sufficiente e aggredibile. Il creditore personale può far valere i propri diritti sulla quota di utili o richiedere la liquidazione anticipata della quota, che va liquidata entro tre mesi.
La partecipazione del socio non può essere trasferita senza consenso unanime. Gli amministratori sono stabiliti dall’atto costitutivo oppure dai soci stessi, tra i soci. Essi possono essere revocati solo per
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