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CAPITOLO I - L'IMPRENDITORE IN GENERALE
Disciplina giuridica: Art. 2082 CC - Art. 41 Cost
Economica:
- Funzione allocativa (d'impresa pubblica)
- Funzione autoritativa (funzione autoritaria)
- Funzione accentrata (d'impresa occupata)
Poteri di tipo economico-produttivo:
Concentrazione di condizione (Art. 832 CC e Art. 1172 CC)
- Concentrazione di lavoratori dipendenti (Notifica l'imprenditore orario)
- Obbligato alle vaste esigenze del mercato, attività del risparmiatore
- Obbligato a interpellanze produttive
- Per relaziona all'attività esercitata
- Impresa agricola (Art. 2135-2160 CC)
- Coltivatore
- Silvicoltura
- Allevamento di animali e itticoltura
- Attività connesse (no criterio oggettivo) (manipolatore intro, riconosciuta)
- Impresa commerciale (No normativa ad hoc)
- Art 2136 voli di applicazione
- Iscrizione della società del risparmiatore nel registro delle imprese
- Iscrizione in registri speciali e prova produrre con certificazione di attestazione delle cause di
- Evasione degli articoli fiscali a carico della cooperazione cooperative, allo sconto commerciale con autorità
- Questua ordinaria
- Questua semi libera
- Questua associata
- Questua occasionale
- Questua interferenze
- Guardia mercenario
- Lab. cont.
- Imprenditore nel registro delle imprese (art. 2188-2202)
- Tenuta della scrittura contabile (art. 2214-2220)
- Obbligo formale
- Per chi tiene attività commerciali
- Escludendo le società commerciali e documenti esenziali soggetti alle procedure concorsuali e per servizi di ausiliari
- Coltivatori diretti del fondo - imprenditore agricolo
- Artigiani
- Legge 25-07-1956 n. 860
- Disciplina legge 08-1985 n°443 (modifica)
- Piccoli commercianti garantiti con uso prevalente del proprio lavoro e della famiglia
- Esclusa dall'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2202); diffusione da rubriche notariale
- Adempimento anche da libro di microstoria e dai registri relativi alla tenuta della scrittura contabile (art. 2214)
- Esclusa dalla procedura fallimentare (art. 2221 C.C.)
- Cliente: non è chiaro se l'azienda debba...
- Sono rimasti fino a che il valore viene deciso...
- Scopo pratico: il sogno elevatore che permette...
- Non fanno parte rapporti patrimoniali instaurati...
- Trasferimento della titolarità: under un contratto...
- Norme applicabili a aziende comuni le medio-piccole
- Trasferimento di parte d'azienda per immobile...
- Art. 2556: Forma e pubblicità del trasferimento essenziale
- Forma scritta ad probationem (pena di nullità e forma ad substanziam...
- Pubblicità nel registro delle imprese (atto pubblico o scrittura privata autenticata)
- Art. 2557: Divieto di concorrenza -> per imprese commerciali e per...»
- Divieto 5 anni dal trasferimento...
- Esame naturale e voluttive dalle parti, l'onere può essere modificato o essere oggetto di esclusione...
- Art. 2558: La successione nei rapporti contrattuali
- Escono invalidi e inefficaci dei contratti stipulati...
- Gestione normale (il codice - contratto di lavoro).
- Eccezione per contratti intuitu personae...
- Imprenditori artigiani
- Imprenditori agricoli
- Imprese commerciali
- Piccoli imprenditori
- Imprenditori sociali
- Espercio della attività costantemente
- Continuità almeno mensile
- Risponde alla pari
- Responsabilità illimitata
- Valore applicabile, applicabile a tutte le società (ad eccezione di quella semplice, no art 2411 o comma 64)
- Capo I - Della società in nome collettivo
- Capo II - Della società in accomandita semplice
- Capo III - Società per azioni
- Capo IV - Società in accomandita per azioni
- Capo V - Società a responsabilità limitata
- Capo VI - Norme relative ai sistemi di società
- Capo I - Società cooperative
- Capo II - Mutue assicuratrici
- IMPRESA SOCIETARIA E PICCOLA IMPRESAsono rimandati dalla stessa disciplina che la l. m 155/2006 prevedeva
- IMPRESA SOCIETARIA E ATTIVITÀ AGRICOLErimane la stessa disciplina dell'attività agricole per la "definizione soggettiva" dell'art 2135cc derogatadalla stessa disciplina del lgs 14 05 2001, n 75.
- SETTORE IMMOBILIARErimane una definizione complessa e variegata che ha conosciuto molte modifiche.ULTIMA MODIFICAZIONE dall'art 4 del 79 2.2008, n 29, cui vi è il 23 02 2011.
- SOCIETÀ FINANZIARIEdefinita dalla l 13 11 1939, n 1966 parte della leva antiricolo state individuate dalla stessa di dettei prestatori di determinati fiduciari e titoli comunidi investimento mobiliare collettiva-attenzione caratterizzate dalle attività comuni: quote di titoli
- d lgs 58/1998 spa quotate
- d lgs 6/2003 altre scuole di capitali
- Atto costitutivo
- Società chiuse
- Caratteri delle fattispecie
- Designazione sociale - responsabilità limitata
- Partecipazioni sociali
- Segregazione patrimonio
- Stipulazione dell'atto costitutivo
- Fase: Iscrizione del registro delle imprese
- Indicazione dei soci fondatori ecc. e servizi loro integrale
- Denominazione della società comune di sede municipale e secondarie
- Attività che costituisce oggetto sociale
- Ammontare totale sottoscritto e versato
- Numero e valore nominali delle azioni, e loro caratteristiche
- Valore attribuito a crediti e beni conferiti in natura
- Durata di ripartizione degli utili (eventuale, vuol necessario)
- Benefici principali dei fondatori (eventuali)
- Numero amministratori dif si amministrazione
- Norme componenti consiglio sindicadale (3/5 sindaci + 2 supplenti sindaci)
- Eventuale dovere indicazioni compresa di assemblea, e norme per risoluzione coni (dove previsto)
Classificazione della categoria di impresa:
Norma: D. Lgs 18-05-2001 n. 228
Identificato tramite uno statuto normativo, art 2195 CC
Disciplina contabile e disorganica:
Imprese soggette alle procedure concorsuali officine di singole altre procedure concorsuali specifiche
Piccola impresa (art. 2083 C.C.)
CAPITOLO V - l'azienda
Art. 2555: È il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore...
Gestione dell'azienda (art. 2555)
Capitolo II - L’imprenditore sociale
Sezioni disciplinate dal nostro codice:
Articoli art. 2082 cc, art. 2511
Articoli art. 2135 cc, art. 2195 cc
Attributi distintivi dell’impresa sociale:
art. 230 cc e
Titolo V - Delle società
Titolo VI - Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici
Classificazione delle attività con attività e scopi particolari
Convenzioni bancarie:
Contratti attraverso quali alcuni ed altri enti, per titolo:vero interesse o apparenze e comune beneficiario a adesionia comportamenti espliciti, puntuali in essere più regolamentatosuccessivamente.
Non pure appartenenti alla scuolasono state modificate da:
Capitolo IV le società di capitali
Capitoli V - Capitoli VI - VII
Società di capitale
Costituzione
Costituzione simultanea
Costituzione per pubblica sottoscrizione