G.F. Campobasso - Diritto commerciale
Diritto dell'impresa
Introduzione
Costituzione Italiana artt. 41 e 42. Si riconosce la proprietà privata e la libera iniziativa economica. Si riconosce dunque un modello di sviluppo economico basato sull’economia di mercato che presuppone:
- Tendenziale libertà dei privati di dedicarsi alla produzione e alla distribuzione di quanto necessario per il soddisfacimento dei bisogni materiali della collettività.
- Libertà di coesistenza di una pluralità di operatori economici e la libertà di competizione economica, indirizzata, controllata e coordinata dagli interventi dei pubblici poteri nella vita economica.
Il fenomeno imprenditoriale è quindi l’asse portante dello sviluppo economico, obiettivo perseguito dal nostro ordinamento attraverso una normativa che riguarda sia i singoli (disciplina dei singoli atti di autonomia privata a contenuto patrimoniale. Celerità e sicurezza alla circolazione dei beni e tutela del credito) sia l’attività di impresa (statuto professionale).
Diritto commerciale
Il diritto commerciale è la sezione del diritto privato che disciplina l’attività e gli atti dell’impresa. Caratteri fondamentali qualificanti:
- Specialità delle norme: diverse da quelle valevoli per la generalità dei consociati e fondate su propri ed unitari principi ispiratori.
- Uniformità internazionale: liberalizzazione dei rapporti commerciali internazionali. Supera le barriere nazionali e tende all’integrazione: esigenze di uniformità e armonizzazione internazionale.
- Diritto in continua evoluzione: segue le esigenze economiche e del mercato che impongono continui cambiamenti.
L'imprenditore
Il sistema legislativo: imprenditore e imprenditore commerciale
Il codice civile distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri:
- L’oggetto dell’impresa determina la distinzione tra imprenditore agricolo (art. 2135) e commerciale (art. 2195).
- La dimensione dell’impresa serve a distinguere piccolo (art. 2083) e medio-grande imprenditore.
- La natura del soggetto che esercita l’impresa determina la tripartizione legislativa tra impresa individuale, costituita in forma di società e pubblica.
Tutto ciò viene regolato da:
- Statuto generale dell’imprenditore (disciplina dell’azienda, segni distintivi, concorrenza e consorzi, disposizioni speciali in tema di contratti).
- Statuto dell’imprenditore commerciale (integrativo del precedente, iscrizione al registro delle imprese, pubblicità legale, rappresentanza commerciale, scritture contabili, fallimento).
La nozione generale di imprenditore
Art. 2082: “È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.”
Gli economisti identificano l’imprenditore nel soggetto che nel processo economico svolge funzione intermediaria fra chi dispone dei necessari fattori produttivi e chi domanda prodotti e servizi: funzione organizzativa: coordina e dirige il processo produttivo, assumendo su di sé il rischio.
L'attività produttiva
L’impresa è attività (serie di atti coordinati) finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Non c'è incompatibilità fra attività di godimento e impresa in quanto la stessa attività può costituire nel contempo godimento di beni preesistenti e produzione di nuovi beni e servizi.
Gli atti di investimento e finanziamento, quando sono coordinati in serie in modo da configurare un'attività unitaria, possono dar vita ad impresa.
L'organizzazione
Impiego coordinato di fattori produttivi (capitale e lavoro) propri ed altrui. L’apparato produttivo è solitamente formato da persone e da beni strumentali. Non è necessario che l’attività organizzativa dell’imprenditore si concretizzi nella creazione di un apparato strumentale fisicamente percepibile (locali, macchinari ecc.); ciò che qualifica l’impresa è l’utilizzazione di fattori produttivi ed il loro coordinamento da parte dell’imprenditore per un fine produttivo.
Impresa e lavoro autonomo
Si può parlare d’impresa anche quando il processo produttivo si fonda esclusivamente sul lavoro personale del soggetto agente? La semplice organizzazione ai fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata organizzazione di tipo imprenditoriale e in mancanza di un coefficiente minimo di “etero-organizzazione” deve negarsi l’esistenza di impresa, seppur piccola; un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale è pur sempre necessaria per aversi impresa sia pure piccola. In mancanza si avrà semplice lavoro autonomo non imprenditoriale.
Economicità dell'attività
Si ritiene che “attività economica” sia sinonimo di “attività produttiva”; nell’art. 2082 si richiede l’economicità in aggiunto allo scopo produttivo. Ciò che qualifica un’attività come economica non è il solo fine ma anche il metodo: l’attività produttiva può dirsi condotta con metodo economico quando è tesa al procacciamento di entrate remunerative dei fattori utilizzati (ovvero quando consente nel lungo periodo la copertura dei costi con i ricavi).
La professionalità
Significa esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva (non è perciò imprenditore chi compie un’isolata operazione di acquisto e di successiva rivendita di merci). Ciò non significa comunque obbligo di svolgimento continuativo senza interruzioni e unico, potrebbe trattarsi comunque di attività stagionali o pluralità di attività (es. contemporaneo esercizio di attività agricole e commerciali). La professionalità va accertata in base ad indici esteriori ed oggettivi.
Punti non essenzialmente richiesti
Attività d'impresa e scopo di lucro
Lo scopo di lucro è essenziale per l’attività di impresa? Distinguiamo lo scopo di lucro in:
- Soggettivo (inteso ovvero come movente psicologico dell’imprenditore) in questo caso no, perché non si può condizionare lo status di imprenditore ad elementi strettamente soggettivi.
- Oggettivo (da dati esteriori ed oggettivi) comunque no: l’intento essenziale dell’imprenditore è di realizzare con profitto l’attività d’impresa.
Il requisito minimo essenziale dell’attività d’impresa è l’economicità della gestione, non lo scopo di lucro.
Il problema dell'impresa per conto proprio
Può essere considerato imprenditore anche chi produce beni o servizi destinati ad uso e consumo personale (impresa per conto proprio)? Due opinioni:
- No: gioca un ruolo significativo la concezione dell’imprenditore come soggetto che svolge funzione intermediaria fra proprietari dei fattori e consumatori: ciò induce a ritenere che la destinazione allo scambio della produzione sia richiesta dal carattere professionale dell’attività d’impresa; funzione che non sussisterebbe quando un soggetto risolve la propria attività produttiva in se stesso, senza contatti con terzi.
- Sì: la destinazione del mercato della produzione non è in verità richiesta da alcun dato legislativo; in pratica la destinazione non è considerata come requisito essenziale dell’attività d’impresa. Questo fenomeno va comunque delimitato, specificando che sotto il profilo giuridico non possono comunque essere considerate imprese ad esempio le aziende pubbliche per la produzione di beni e servizi da fornire dietro corrispettivo esclusivamente all’ente e le cooperative (producono esclusivamente per i propri soci).
Il problema dell'impresa illecita
Costituiscono classici esempi il contrabbando di sigarette, la fabbricazione e lo smercio di droga e la gestione organizzata della prostituzione (impresa immorale); è illecita anche ogni attività d’impresa svolta in violazione di norme imperative che subordinano l’accesso all’attività a concessione, autorizzazione o licenza [es. attività bancaria senza autorizzazione di Banca d’Italia, commercio senza licenza ecc.] art. 2084.
L’illecito va represso e sanzionato; fermo restando questo, nel secondo caso non vi sono problemi a non impedire che tale tipo di illecito comprometta l’acquisto della qualità di imprenditore e con pienezza di effetti (ferma restando l’applicazione delle rispettive sanzioni amministrative e penali). Nel primo caso si esita a pervenire alla stessa conclusione per il timore che il riconoscimento porti all’applicazione non solo delle norme che tutelano i suoi creditori, ma anche l’imprenditore stesso nei confronti di terzi: si “esorcizza” perciò tale pericolo negando l’esistenza di impresa. La preoccupazione è tuttavia ingiustificata in quanto la distinzione è superata con l’applicazione di un principio dell’ordinamento secondo cui da un comportamento illecito non possono mai derivare effetti favorevoli per l’autore: perciò anche chi esercita attività commerciale illecita, è imprenditore ed in quanto tale potrà fallire al pari degli altri.
Impresa e professioni intellettuali
Esistono delle attività produttive per le quali la qualifica imprenditoriale è esclusa in via di principio da legislatore professionisti intellettuali (avvocati, ingegneri, notai ecc.). L’art. 2238 ci dice che le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali “solo se l’esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa”; essi diventano imprenditori solo se ed in quanto la professione intellettuale è esplicata nell’ambito di altra attività di per sé qualificabile come impresa (es. medico che gestisce clinica privata). La loro disciplina viene separata volontariamente; per queste fattispecie: esame ed iscrizione all’albo per assicurare il carattere personale nel rapporto tra professionista intellettuale e cliente.
Le categorie di imprenditoria
Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale
Il ruolo della distinzione
- Distinzione effettuata secondo l’oggetto dell’attività:
- Imprenditore commerciale (disciplina dell’imprenditore in generale) = ampia ed articolata disciplina fondata sull’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese (pubblicità legale), sull’obbligo della tenuta delle scritture contabili, sull’assoggettamento alle procedure concorsuali.
- Imprenditore agricolo = ha valore essenzialmente negativo, è sottoposto alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale ma è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili (art. 2214) e dall’assoggettamento alle procedure concorsuali (art. 2221).
L'imprenditore agricolo
Le attività essenziali
La nozione originaria dell’art 2135 (“E’ imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse”) oggi vede una visione più moderna a causa del progresso tecnologico che ha portato ad un’agricoltura industrializzata (“E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse… “Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali, si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque…”).
Le attività agricole possono essere distinte in due grandi categorie:
- Attività agricole essenziali
- Attività agricole per connessione
Le attività agricole per connessione
Seconda categoria di attività agricole:
- Attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale.
- Attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.
Condizioni necessarie:
- Connessione soggettiva: il soggetto che la esercita sia già qualificabile imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa una delle tre attività agricole tipiche e inoltre attività coerente con quella connessa.
- Connessione oggettiva: rapporto oggettivo tra attività connessa ed essenziale.
- Prevalenza: necessario e sufficiente è infatti solo che si tratti di attività aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio dell’attività agricola essenziale. Le attività connesse non devono prevalere, per rilievo economico, su quelle dell’attività agricola essenziale.
L'imprenditore commerciale
Art. 2195 è imprenditore commerciale chi esercita una o più delle seguenti categorie di attività:
- Industria: “attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi”.
- Commercio: ”attività intermediaria nella circolazione dei beni”.
- Trasporti: “attività di trasporto per terra, per acqua o per aria”.
- Banche e assicurazioni: “attività bancaria o assicurativa”.
- Imprese ausiliarie: “altre attività ausiliarie delle precedenti”.
Il problema dell'impresa civile
Non è prevista da alcun dato legislativo. La tesi favorevole alla loro esistenza sostiene che il requisito dell’industrialità debba essere inteso nel suo significato di attività che implichi l’impiego di materie prime e la loro trasformazione in nuovi beni ad opera dell’uomo (es. imprese di caccia e pesca). La tesi contraria ritiene che l’espressione “att.industriale” altro non significhi che “att.non agricola”. La soluzione preferibile è la seconda perché ammettendo le imprese civili si amplierebbe l’area delle attività produttive sottratte alla più rigorosa disciplina delle imprese commerciali.
Piccolo imprenditore: impresa familiare
Il criterio dimensionale. La piccola impresa
La dimensione dell’impresa è il secondo criterio di differenziazione della disciplina degli imprenditori. Il piccolo imprenditore è sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore. È invece esonerato, anche se esercita attività commerciale, dalla tenuta delle scritture contabili (art. 2214, 3°comma) e dall’assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali (art. 2221 e 1 legge Fall.), mentre l’iscrizione nel registro delle imprese originariamente esclusa (art. 2202) ha di regola solo funzione di pubblicità notizia (art.8 legge 29/12/1993, N. 580).
Il piccolo imprenditore nel codice civile
“Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano una attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei loro componenti della famiglia” art. 2083.
Criterio della prevalenza: deve sempre sussistere. La prevalenza del lavoro proprio e familiare costituisce il carattere distintivo di tutti i piccoli imprenditori.
Prevalenza sul lavoro altrui e sul capitale: per aversi piccola impresa è perciò necessario che:
- L’imprenditore presti il proprio lavoro nell’impresa (es. il fruttivendolo = piccolo imprenditore).
- Il suo lavoro e quello degli eventuali familiari che collaborano nell’impresa prevalgano sia rispetto al lavoro altrui (es. dipendenti) sia rispetto al capitale (proprio o altrui) investito nell’impresa. (es. il gioielliere potrebbe essere imprenditore rilevanza del capitale).
Prevalenza funzionale: La prevalenza del lavoro familiare sugli altri fattori produttivi, a sua volta, deve essere correttamente intesa in senso qualitativo-funzionale e non come prevalenza quantitativo-aritmetica.
Il piccolo imprenditore nella legge fallimentare
Prima della riforma del diritto fallimentare del 2006 (ulteriormente modificata col d.lgs. nel 2007), erano considerati piccoli imprenditori coloro che sono stati riconosciuti titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile (quando l’accertamento mancava, piccoli imprenditori capitale investito < 900.000 lire).
La nuova disposizione non individua più i “piccoli imprenditori” ma i parametri al di sotto dei quali l’imprenditore non fallisce:
- Aver avuto nei 3 esercizi antecedenti l’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale non > € 300.000.
- Aver realizzato nei 3 esercizi precedenti l’istanza di fallimento, ammontare complessivo annuo non > € 200.000.
- Ammontare debito non > € 500.000.
L'impresa artigiana
Fra i piccoli imprenditori rientra anche l’impresa artigiana. La legge 860/1956 stabiliva che per essere tale doveva avere particolari requisiti (es. scopo produz. beni di natura artistica o usuale e che operi col lavoro professionale (anche manuale) del titolare e dei familiari).
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