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I POTERI

Vengono riconosciuti al consiglio di sorveglianza i medesimi poteri e diritti di informazione del collegio sindacale nei

confronti del consiglio di gestione e del soggetto che esercita la revisione dei conti, come ad esempio:

- controllo sull’amministrazione

- convocazione l’assemblea (qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità)

- riferimento per iscritto almeno una volta l’anno sull’attività svolta

- …….. ecc..

FUNZIONI DI INDIRIZZO

Gli sono attribuiti poi larga parte delle funzioni dell’assemblea ordinaria:

nomina/revoca e promozione dell’azione di responsabilità dei componenti del consiglio di gestione

- approvazione del bilancio di esercizio

-

REGOLE DI FUNZIONAMENTO:

Il Presidente è eletto dall’assemblea ed i suoi poteri sono determinati dallo statuto.

Il c.d.s. deve riunirsi almeno 1 volta ogni 90 giorni: - quorum costitutivo maggioranza dei componenti

- quorum deliberativo maggioranza assoluta dei presenti

RESPONSABILITA’ i componenti del c.d.s. sono solidamente responsabili con quelli del c.d.g. per i fatti e le

omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità della loro carica.

4. Il consiglio di gestione nominati

Il consiglio di gestione è costituito da un n° di componenti => 2 i primi nell’atto costitutivo, poi,

successivamente, dal consiglio di sorveglianza.

Restano in carica per un periodo <= 3 anni, ma sono rieleggibili. sostituzione

Se vengono a mancare uno o più componenti, il c.d.s. provvede immediatamente alla ..

AZIONE DI RESPONSABILITA’ viene applicata la disciplina dettata per quella contro gli amministratori nel sistema

tradizione, ma può essere promossa anche dal consiglio di sorveglianza; se la delibera è approvata con la

revoca d’ufficio

maggioranza dei 2/3 dei consiglieri di sorveglianza, si ha la dei consiglieri di gestione ( sostituzione).

5. Il sistema monistico SISTEMA MONISTICO

Amministrazione e controllo sono esercitati dal consiglio di amministrazione e da un comitato per il controllo sulla

gestione (costituito al suo interno).

controllo contabile

Il è affidato senza eccezioni ad un revisore (o società di revisione).

Il c.d.a. ha la stessa disciplina di quello tradizionale, ma almeno 1/3 di esso deve possedere i requisiti di indipendenza

stabiliti per i sindaci, in quanto dal suo ambito devono essere estratti i componenti del comitato di gestione.

COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

È costituito da consiglieri, nominati dallo stesso c.d.a.:

» con requisiti di indipendenza

» con almeno uno di essi iscritto nel registro dei revisori contabili

» senza funzioni gestorie nemmeno in società controllanti/controllate.

REVOCA possibile da parte del c.d.a., anche senza causa. Lo stesso c.d.a provvede alla sostituzione.

Non è prevista decadenza in caso di assenze ripetute e ingiustificate alle assemblee (ma possibili cause di revoca!).

FUNZIONI E POTERI sono sostanzialmente uguali a quelli del collegio sindacale (“vigilanza sull’adeguatezza della

struttura organizzativa e del sistema di controllo interno”). Esercita altresì ulteriori compiti affidatigli dal c.d.a. con

particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile.

REGOLE DI FUNZIONAMENTO: elegge al suo interno il Presidente ed opera con l’osservanza dellenorme di

funzionamento previste per il collegio sindacale (es. riunirsi almeno 1 volta ogni 90 giorni ecc.). 60

XII. I CONTROLLI ESTERNI.

1. Il sistema.

I controlli esterni sono di 2 tipi:

Controllo giudiziario in presenza di situazioni patologiche che alterano il corretto funzionamento della società.

» Controllo della Consob per le soc.quotate per la tutela degli investitori e della trasparenza del mercato.

»

2. Il controllo giudiziario sulla gestione. Presupposti ed iniziativa.

Controllo giudiziario

Disciplinato dall’art. 2409 il procedimento può essere attuato se vi è fondato sospetto che gli amministratori

abbiano compiuto gravi irregolarità che possano arrecare danno alla società (o al gruppo).

INIZIATIVA le irregolarità possono essere denunziate:

dai soci che rappresentano almeno 1/10 del cap.soc.

1. dal collegio sindacale o dal consiglio di sorveglianza o dal comitato della gestione.

2. nelle soc.quotate, anche dalla Consob in caso di sospetti di irregolarità da parte di (2).

3. nelle società aperte, anche dal pubblico ministero.

4. Nelle soc.quotate anche dalla Consob (quando sospetta.

5.

3. ( ) Il procedimento.

SEGUE

1. Fase istruttoria

Si accerta l’esistenza delle irregolarità ed individuare i relativi provvedimenti.

Può anche esserci una ispezione da parte di un consulente del tribunale, che il gruppo di comando della società può

evitare ed ottenere la sospensione del procedimento, se sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di

adeguata professionalità che si attivano per accertare le violazioni ed eliminarle.

2. Provvedimenti

Se questi soggetti risultano insufficienti all’eliminazione delle violazioni, il tribunale può disporre gli opportuni

provvedimenti cautelari per evitare il ripetersi delle irregolarità; nei casi più gravi il tribunale revoca gli amministratori

e nomina un “amministratore giudiziario” può proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori e i

sindaci; ha la qualifica di pubblico ufficiale (compenso determinato dal tribunale) e ha la rappresentanza della società,

ma non può compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Prima della scadenza dell’incarico convoca

l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci.

4. La Consob.

Controllo della consob

(Commissione nazionale per le società e la borsa) è un organo pubblico di vigilanza sul mercato dei capitali;

attualmente è una persona giuridica di diritto pubblico, che gode di piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

Funzioni nata come organo di controllo della borsa e delle società, è progressivamente divenuta un organo di

controllo dell’intero mercato mobiliare, sei soggetti che vi operano e di ogni operazione di sollecitazione del pubblico

risparmio attraverso l’emissione ed il collocamento di strumenti finanziari.

La Consob vigila infatti, assieme a Banca d’Italia, sugli intermediari mobiliari con lo specifico fine di garantire “la

trasparenza e la correttezza dei comportamenti” degli stessi (art. 5 TUF).

La commissione e le altre autorità (Banca d’Italia, Isvap ecc.) collaborano tra loro anche mediante lo scambio di

informazioni al fine dia agevolare le loro rispettive funzioni.

5. Ammissione delle azioni alle quotazioni di borsa.

La privatizzazione della borsa valori del 1997 ha determinato un significativo mutamento della disciplina in tema di

ammissione delle azioni alle quotazioni di borsa, sospensione e revoca; le relative competenze, in precedenza della

Consob, sono state trasferite alla società di gestione del mercato, sia pure sotto la vigilanza della Consob stessa.

Le condizioni, le modalità di ammissione, esclusione e sospensione delle azioni dalle negoziazioni sono determinate dal

regolamento di mercato predisposto dalla società di gestione dello stesso. 61

L’ammissione avviene esclusivamente su domanda della società interessata “previa deliberazione dell’organo

competente” ( assemblea dei soci). La società di gestione della borsa delibera entro 2 mesi dalla presentazione della

domanda e comunica l’ammissione o il rigetto alla Consob ( entro 5 giorni può vietarne l’esecuzione).

inizio delle negoziazioni deve essere preceduto dalla pubblicazione di un apposito prospetto di quotazione

L’

contenente le informazioni necessarie affinché gli investitori possano farsi un giudizio fondato su tale investimento.

La società di gestione dispone anche la sospensione o l’esclusione delle azioni dalla quotazione, comunicandole alla

Consob ( entro 5 giorni può revocarle).

6. (segue) Consob e informazione societaria.

La Consob svolge un ruolo centrale per assicurare un’adeguata e veritiera informazione del mercato mobiliare.

La Consob è poi investita di ampi poteri di indagine ed intervento al fine di vigilare sulla correttezza dell’informazione

fornita al pubblico; essa può richiedere la comunicazione di notizie e documenti ed eseguire ispezioni.

sono assoggettati ad obblighi informativi

- In base all’attuale disciplina nei confronti del pubblico:

tutti gli emittenti di strumenti finanziari quotati.

» gli emittenti di strumenti finanziari non quotati in mercati italiani ma diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

»

Principi cardine

- dell’attuale disciplina sull’informazione societaria:

□ “informazione continua” = i soggetti sopra indicati devono comunicare senza indugio al pubblico le informazioni

privilegiate che li riguardano ( possono ritardare, nelle ipotesi stabilite da Consob, ma sempre che ciò non possa

indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali).

□ “informazione su richiesta”: è il potere della Consob di richiedere che siano resi pubblici notizie e documenti

necessari per l’informazione del pubblico

Accanto a questi la Consob ha prescritto:

specifichi obblighi in “informazione preventiva” nei confronti del pubblico per una serie di operazioni

- straordinarie (es. acquisto/cessione di pacchetti azionari, fusioni/scissioni ecc.).

che siano messi a disposizione del pubblico i documenti contabili periodici (“informazione periodica”).

- relazione sul governo societario e gli aspetti

Le società quotate devono inoltre redigere in ogni esercizio una

proprietari info. stabilite dalla legge che devono essere depositate presso la società di gestione e la Consob;

quest’ultima stabilisce modalità e termini per la diffusione del pubblico di queste informazioni.

XIII. I LIBRI SOCIALI. IL BILANCIO.

1. I libri sociali obbligatori.

a. libro dei soci

b. libro delle obbligazioni

c. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee

d. libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione

e. libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale

f. libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo

g. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti

h. libro degli strumenti finanziari di partecipazione ad uno specifico affare.

a.b.c.d. e h. sono tenuti dagli amministratori,

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher PietroMon di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Iermano Gabriella.
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