Principi generali del processo civile
Il processo civile è presidiato da una serie di principi, molti dei quali solennemente
riconosciuti dalla Costituzione.
Diritto di azione (Art 24 Cost): “Tutti possono agire in giudizio per la tutela diritti e
interessi legittimi” Giurisdizione condizionata: es: ipotesi di arbitrato obbligatorio
(risoluzione alternativo controversia, giudici privati, ha efficacia sentenza tale
pronuncia) =per Corte Costituzionale è illegittima (caso era in materia appalti
pubblici) in quanto sostanzialmente impediva alla parte l’accesso alla tutela
giurisdizionale (dinanzi ad un giudice statuale)/ ipotesi di mediazione ( dinanzi a
organismo conciliazione terzo che designa un mediatore) obbligatoria. Tale
adempimento condiziona l’accesso alla giustizia, ma è costituzionalmente legittimo?
Sì, in quanto adempimento funzionale al valore di giustizia sia per singolo caso
concreto che per funzionamento generale del sistema giustizia (alleggerisco carico
per autorità giudiziaria).
Principio della domanda di parte (art 2907): perché? Per l’imparzialità e terzietà
del giudice. Per principio dispositivo in senso sostanziale, è insito principio per cui è
il titolare della situazione sostanziale a decidere quando e se dedurla in giudizio.
Coniugi si lanciano piatti, posso io vicino andare dal giudice a chiederne la
separazione? Naturalmente no, non mi possono intromettere in situazione sostanziale
altrui (in linea generale). In ipotesi eccezionali, per ragioni di interesse pubblico, il
principio dispositivo viene superato: Pubblico Ministero, soggetto pubblico, laddove
controversia abbia ad oggetto situazioni sostanziali che hanno un risvolto
pubblicistico, può addirittura avviare un processo (accertamento della nullità di
matrimonio). A principio dispositivo in senso sostanziale, si accosta quello in senso
istruttorio (non costituzionalmente necessario tale principio) riguarda potere delle
parti di introdurre le prove nel processo. In alcune ipotesi, il giudice può assumere
d’ufficio le prove (ispezione…), sostanzialmente, però, è meglio che questo non
assuma un ruolo troppo attivo per la sua terzietà;
Principio del contraddittorio e diritto di difesa: entrambi diritti inviolabili (art 24 e
111 Cost). Difesa: giudice non può adottare provvedimento senza che sia stata data
all’altra parte la possibilità di esprimersi in ordine alle richieste dell’altra parte. Il
principio del contraddittorio deve essere rispettato anche dal giudice (Art 101 c.p.c):
l’atto di citazione al convenuto è necessario per la pronuncia del giudice, deve
essergli data la possibilità di difendersi (se non vuole: processo in contumacia)/ 2
comma: (da 2009) per rimediare a problema della sentenza della terza via (decisione
del giudice su base questione rilevabile d ufficio non stata sottoposta ad attenzione
delle parti: le parti litigano sull’adempimento del contratto e il giudice ne rileva la
nullità) prima di decidere deve sollevare la questione, assegna un termine ad esse per
interloquire e poi deciderà (rispetta il contraddittorio)/ provvedimenti in audita altera
parte: (decreto ingiuntivo): adottato senza sentire la controparte. Si tutelano diritti di
credito, velocemente ma tutelando il contraddittorio, contro questo è possibile
proporre opposizione e instaurare un procedimento di cognizione. In ogni caso si
tratta di contraddittorio differito.
Art 111 (modificato nel 1999, per abusi della magistratura penale): “La giurisdizione
si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”=/ “Ogni processo si deve
svolgere nel contraddittorio tra le parti e in condizioni di parità (potere di azione e
reazione)/”Ragionevole durata del processo: da assicurare principalmente attraverso
interventi sull’ordinamento. Se violazione, prima 2001, ricorso diretto a corte CEDU,
ma, con legge Pinto è stata affidata alla corte d’appello la liquidazione dei danni
derivanti dalla violazione della ragionevole durata. Per ricorrere alla CEDU bisogna
prima aver esaurito i ricorsi interni./contro le sentenze sempre ammesso ricorso in
cassazione per violazione di legge
PROCESSO DI COGNIZIONE
La finalità del processo civile è quella di consentire la tutela giurisdizionale (reazione
alla lesione di un diritto) dovuta dallo Stato nelle situazioni previste dalle norme
sostanziali. La tutela sostanziale si concretizza in tre tipi di tutela, la prima di queste è
la tutela dichiarativa o di cognizione, che sfocia nel processo di cognizione, il cui
obbiettivo è quello di accertare l’esistenza di un diritto soggettivo in maniera
inconvertibile. Come? Art 2043 c.c. fattispecie costitutiva di un diritto, diritto al
risarcimento del danno. Fattispecie costitutiva? Giudice sosterrà diritto al
risarcimento se verifica l’esistenza di un fatto colposo o doloso, di un pregiudizio al
diritto del danneggiato e di un nesso causale tra fatto e danno. Se a seguito verifica,
manca uno di questi? Giudice rigetta domanda dell’attore.
Vi sono degli altri fatti: impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto. Modificativi
(successivi a nascita del diritto, che lo modificano, dovevo pagare entro 30 settembre
creditore mi concede dilazione di pagamento a 30 ottobre). Estintivi (il pagamento,
anch’esso successivo a nascita diritto). Impeditivi (impediscono la nascita del diritto,
ad esempio la nullità del contratto). Se risulta esistente uno di questi o inesistente un
fatto costitutivo=giudice rigetterà la domanda.
Esistono 2 ipotesi eccezionali in cui un giudizio può avere ad oggetto meri fatti:
verificazione della scrittura privata (si accerta se determinata scrittura è attribuibile a
determinato soggetto. Fatto: se soggetto ha sottoscritto quel documento. Serve a far sì
che scrittura privata sia trascrivibile nei registri immobiliari) e querela di falso (ha ad
oggetto verifica della falsità, ideologica o materiale, di un documento.
Azioni di cognizione
Ce ne sono di diversi tipi, hanno una caratteristica comune: l’accertamento di un
diritto soggettivo.
-Azione di mero accertamento: (oppositivo o negativo) chiedo accertamento
esistenza o inesistenza di una situazione giuridica soggettiva (in caso di incertezza
oggettiva, che nasce dall’altrui contestazione o quando un terzo vanta un diritto nei
miei confronti e io lo ritengo inesistente) Riguarda, tipicamente, diritti reali, assoluti e
status e si discute sui diritti di credito (di solito l’azione richiesta è di condanna);
-Azione di condanna: oltre accertamento diritto, è contenuto ordine diretto a
convenuto di compiere determinata azione (di solito diritti di credito). Affiancare ad
accertamento, effetto esecutivo di condanna. E’ azione di cognizione e perciò si
distingue da quella esecutiva. Effetti accessori della sentenza di condanna: è titolo per
l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, ai sensi art 2818 c.c.= dà a creditore diritto di
iscrivere diritto di ipoteca sui beni immobili del debitore (no alienazione beni da parte
debitore e in caso di vendita forzata del bene ipotecato ha preferenza sul ricavato
vendita rispetto ad altri creditore) e art 2953 riguardo all’allungamento dei termini di
prescrizione (prescrizioni brevi). Termine ordinario prescrizione dei diritti è 10 anni
ma alcuni si prescrivono in un termine più breve (es: diritto di credito da incidente
stradale si prescrive in 2 anni) con sentenza di condanna arrivano a 10 anni come
altri.
Accanto ad azione ordinaria di condanna ci sono quelle speciali: azione inibitoria
(Art 7 c.c.: disciplina diritto al nome. Convenuto in questo caso viene condannato a
non fare qualcosa, usare il nome altrui o art 844: immissioni che eccedono normale
tollerabilità, inibire vicino di casa da emetterle, è ordine verso futuro a cessare
determinata condotta):
Condanna in futuro: legislatore ammette condanna con riguardo crediti soggetti a
termine che non è ancora scaduto, non si è ancora realizzato l’inadempimento ma
questo appare assai probabile (es: locatore immobile, ad uso abitativo, ha termine di 8
anni, abbiamo inviato disdetta, dobbiamo essere sicuri che sloggi. Per tutelare
l’aspettativa del locatore, l’art 657 c.p.c. prevede che il locatore può richiedere
attraverso procedimento speciale, di convalida per finita locazione, può chiedere
condanna a rilascio immobile che avrà efficacia a scadenza del contratto, ma si può
chiedere prima scadenza del termine contrattuale);
-Condanna generica: (art 278) nel corso del giudizio, è stata accertata esistenza
diritto di credito ma non ancora determinata la prestazione. Il creditore può chiedere a
giudice di emettere tale condanna e il processo prosegue per determinare poi la
prestazione effettivamente dovuto (es: causa per incidente stradale: il danno non
patrimoniale richiede una consulenza tecnica per essere liquidato). Può un simile
provvedimento avere efficacia esecutiva? No, non è qualificata prestazione. A cosa
serve allora? Mi consente di iscrivere ipoteca giudiziale (ma fino a che somma?) su
beni del convenuto mentre attendo liquidazione, senza correre il rischio che debitore
alieni tutti i suoi beni.
-Condanne sommarie: si fondano o su una cognizione parziale della fattispecie
costitutiva o perché vengono usati solo limitati strumenti probatorio. Procedimento in
cui non si ha quindi cognizione piena. (es: conosciuta solo parte fattispecie
costitutiva: consentita sentenza condanna anche quando giudice si limita a verificare
esistenza fatti costitutivi e non verifica quella di fatti impeditivi… = condanna con
riserva d’eccezione esame eccezioni riservato ad altro momento processo, es art 35
c.p.c in tema di compensazione (fatto estintivo obbligazione, fatto oggetto di
un’eccezione. Coesistenza di due crediti contrapposti, questi si estinguono, per
quantità del credito minore) consente al giudice, se eccezione di compensazione è
fondata su titolo controverso o comunque non facilmente accertabile, mentre
domanda su titolo accertabile, può emettere condanna a pagamento somma richiesta
da attore e riservare a dopo l’esame dell’eccezione di compensazione.
Fondati su strumenti probatori limitati, es: ricorso per decreto ingiuntivo (sommario
perché può essere adottato sulla base solo di prove scritte e perché viene trattato
senza partecipazione convenuto, in audita altera parte)
-Condanna a prestazione condizionata (simile a quella in futuro): l’efficacia
esecutiva condanna subordinata a evento estrinseco descritto nel provvedimento. Es:
obbligazioni solidali, uno di questi paga intero ha diritto di regresso nei confronti
degli altri debitori . Regresso sorge quando condebitore ha pagato integralmente il
debito consolidale.
-Azioni costitutive: tutela il terzo genere di diritti soggettivi: i diritti potestati, hanno
ad oggetto un’utilità di carattere giuridico, la produzione di un effetto giuridico. Tale
modifica può essere prodotta con esercizio di un’azione giudiziale, modifica con
accoglimento dell’azione: art 2908 c.c.: nei casi previsti da legge (azioni
tipiche)l’autorità giudiziaria può costituire, modificare, estinguere rapporti giuridici
con effetto tra le parti. Es di sentenze costitutive: che costituisce diritto reale: servitù
coattiva di passaggio (passaggio su fondo vicino)/ contratto preliminare: per obbligo
di definitivo, una parte non vuole più adempiere, altra può chiedere a giudice una
sentenza che tiene luogo del contratto definitivo, che ne produce gli effetti/ sentenza
di separazione (modificativa): vengono meno alcuni obblighi, di coabitazione e
fedeltà/ (estintive): annullamento contratto per dolo, errore, violenza, incapacità
naturale.
Si distinguono quelle necessarie e non: le prime sono quelle per le quali l’effetto
giuridico richiesto può essere ottenuto solo con la pronuncia del giudice (es: divorzio,
anche se oggi esiste anche quello tramite negoziazione assistita, c’è però intervento di
un’autorità pubblica), le seconde può essere realizzato da parti del rapporto
sostanziale tramite autonomia privata, un accordo tra le parti (es: costituzione di una
servitù coattiva).
Importante rapporto tra diritti potestativi ad esercizio stragiudiziale e azione
costitutiva (giudiziale): per capire distinzione, un esempio di diritto privato:
risoluzione contratto per inadempimento può derivare o da una pronuncia costitutiva
richiesta dalla parte o con altri strumenti (risoluzione ipso iure, di diritto: clausola
risolutiva espressa, in caso di determinato inadempimento/ termine essenziale: se non
rispettato, risoluzione, diffida ad adempiere: intima a parte inadempiente di
adempiere entro determinato termine o contratto risolto). L’effetto risolutivo è
determinato a seguito di una fattispecie giuridica la cui efficacia viene evocata dalla
parte fedele.
Quando si producono effetti della sentenza costitutiva? A deposito in cancelleria
oppure quando passa in giudicato, non è più impugnabile? Ai sensi dell’Art 282 c.p.c.
le sentenze di condanna sono immediatamente esecutive, appena pubblicate MA, con
sentenza costitutiva non vi è analoga previsione. Si producono gli effetti con il
passaggio in giudicato della sentenza.
Domanda giudiziale e diritto di azione
Punto di partenza è l’Art 99 c.p.c. “Chi vuole far valere un diritto, deve proporre
domanda al giudice competente”: domanda giudiziale è l’atto con cui si fa valere in
giudizio un diritto sostanziale= è l’atto con cui si propone un’azione in giudizio.
Diritto di azione: ha diverse declinazioni, può assumere diversi significati. Si può
parlare di esso in senso astrattissimo quel diritto pubblico che ciascun
cittadino/consociato ha nei confronti dell’autorità giurisdizionale (faccio una
domanda a giudice, ho diritto di ottenere una risposta, deve emettere un
provvedimento). Provvedimenti= sentenza di mero rito/processuale: sentenza che,
per carenza di presupposti processuali, non pronuncia su esistenza o inesistenza
diritto sostanziale (es: giudice che non ha giurisdizione, giudici ordinari e speciali,
difetto di giurisdizione)/ sentenza di merito: accerta esistenza diritto soggettivo, si
pronunciano sul diritto sostanziale (presuppone sussistenza di tutti i presupposti
processuali, positivi e negativi. Dal punto di vista di chi agisce può essere di
accoglimento oppure di rigetto.
L’azione in senso astratto è il diritto della parte ad ottenere un provvedimento di
merito. Tale diritto ricorre quando azione è sostenuta dalla presenza di tutti i
presupposti processuali richiesti dalla legge. Il diritto di azione si astrae dall’esistenza
del diritto sostanziale.
Qualsiasi atto introduttivo del giudizio, che sia di citazione o di ricorso, ha come
contenuto minimo indifettibile la proposizione di una domanda giudiziale. Atto di
citazione (art 163 c.p.c.): viene prima notificato alla controparte e poi portato a
conoscenza del tribunale del giudice, depositandolo in cancelleria. Il convenuto viene
chiamato a comparire ad un’udienza indicata dall’attore. Il ricorso: prima depositato
in cancelleria, giudice con decreto fissa la prima udienza e poi ricorso e decreto
vengono notificati al convenuto. Sarà l’attore quindi a identificare il diritto
sostanziale di cui chiede tutela, l’oggetto del processo.
Come si identifica la domanda giudiziale? Tale operazione ha molteplici finalità:
per identificare l’oggetto del processo e della decisione (determinare i limiti oggettivi
del giudicato, qual è giudice competente, identificare istituto litispendenza: domanda
due volte a giudici diversi, chi decide)
Gli elementi che identificano la domanda sono 3: soggetti, petitum (oggetto) e causa
petendi (titolo della domanda). Soggetti: coloro che l’attore indica titolare attivo e
passivo del rapporto giuridico (es: creditore e debitore). Non sempre coincidono con
attore e convenuto: è possibile dedurre in giudizio in nome proprio un diritto altrui:
sostituzione processuale o legittimazione straordinaria. Es: azione surrogatoria (art
2900 c.c.): creditore agisce in giudizio in nome proprio, facendo valere un diritto del
debitore, che il debitore trascura di esercitare, nei confronti di un altro soggetto. In
questo caso si guarderà alla persona del debitore surrogato.
Petitum (oggetto): distinguere petitum mediato e immediato. La domanda giudiziale è
rivolta a due soggetti: il giudice e il convenuto. Quello immediato è rivolto al giudice,
ciò che io gli chiedo: l’emissione di un provvedimento. Quello mediato è ciò che
chiedo al convenuto: il bene della vita che l’attore domanda alla controparte, mediato
in quanto tale bene viene attribuito attraverso il provvedimento del giudice .
Causa petendi (titolo): È la ragione per la quale viene chiesto il petitum: è quindi il
diritto sostanziale a fondamento della richiesta del bene della vita. Tale diritto
sostanziale deve essere identificato anche attraverso l’indicazione degli elementi di
fatto che costituiscono la ragione della domanda, ovvero attraverso l’indicazione dei
fatti costitutivi. Essa è dunque costituita da due elementi fondamentali: l’azione dei
fatti e la loro sussunzione giuridica in un diritto sostanziale (es: chiedo a convenuto
pagamento 10000 euro, il petitum, la causa petendi spiega le ragioni per le quali il
pagamento è chiesto, perché ho un diritto di credito, ciò non basta, occorre anche
l’indicazione del fatto costitutivo di questo diritto, se nasce da mutuo stipulato, da
contratto di compravendita, da incidente stradale…) .
Domande eterodeterminate e autodeterminate
Le domande relative a diritti di credito a prestazioni fungibili (di denaro) necessitano,
per la loro ident
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