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Principi generali del processo civile

Il processo civile è presidiato da una serie di principi, molti dei quali solennemente

riconosciuti dalla Costituzione.

Diritto di azione (Art 24 Cost): “Tutti possono agire in giudizio per la tutela diritti e

interessi legittimi” Giurisdizione condizionata: es: ipotesi di arbitrato obbligatorio

(risoluzione alternativo controversia, giudici privati, ha efficacia sentenza tale

pronuncia) =per Corte Costituzionale è illegittima (caso era in materia appalti

pubblici) in quanto sostanzialmente impediva alla parte l’accesso alla tutela

giurisdizionale (dinanzi ad un giudice statuale)/ ipotesi di mediazione ( dinanzi a

organismo conciliazione terzo che designa un mediatore) obbligatoria. Tale

adempimento condiziona l’accesso alla giustizia, ma è costituzionalmente legittimo?

Sì, in quanto adempimento funzionale al valore di giustizia sia per singolo caso

concreto che per funzionamento generale del sistema giustizia (alleggerisco carico

per autorità giudiziaria).

Principio della domanda di parte (art 2907): perché? Per l’imparzialità e terzietà

del giudice. Per principio dispositivo in senso sostanziale, è insito principio per cui è

il titolare della situazione sostanziale a decidere quando e se dedurla in giudizio.

Coniugi si lanciano piatti, posso io vicino andare dal giudice a chiederne la

separazione? Naturalmente no, non mi possono intromettere in situazione sostanziale

altrui (in linea generale). In ipotesi eccezionali, per ragioni di interesse pubblico, il

principio dispositivo viene superato: Pubblico Ministero, soggetto pubblico, laddove

controversia abbia ad oggetto situazioni sostanziali che hanno un risvolto

pubblicistico, può addirittura avviare un processo (accertamento della nullità di

matrimonio). A principio dispositivo in senso sostanziale, si accosta quello in senso

istruttorio (non costituzionalmente necessario tale principio) riguarda potere delle

parti di introdurre le prove nel processo. In alcune ipotesi, il giudice può assumere

d’ufficio le prove (ispezione…), sostanzialmente, però, è meglio che questo non

assuma un ruolo troppo attivo per la sua terzietà;

Principio del contraddittorio e diritto di difesa: entrambi diritti inviolabili (art 24 e

111 Cost). Difesa: giudice non può adottare provvedimento senza che sia stata data

all’altra parte la possibilità di esprimersi in ordine alle richieste dell’altra parte. Il

principio del contraddittorio deve essere rispettato anche dal giudice (Art 101 c.p.c):

l’atto di citazione al convenuto è necessario per la pronuncia del giudice, deve

essergli data la possibilità di difendersi (se non vuole: processo in contumacia)/ 2

comma: (da 2009) per rimediare a problema della sentenza della terza via (decisione

del giudice su base questione rilevabile d ufficio non stata sottoposta ad attenzione

delle parti: le parti litigano sull’adempimento del contratto e il giudice ne rileva la

nullità) prima di decidere deve sollevare la questione, assegna un termine ad esse per

interloquire e poi deciderà (rispetta il contraddittorio)/ provvedimenti in audita altera

parte: (decreto ingiuntivo): adottato senza sentire la controparte. Si tutelano diritti di

credito, velocemente ma tutelando il contraddittorio, contro questo è possibile

proporre opposizione e instaurare un procedimento di cognizione. In ogni caso si

tratta di contraddittorio differito.

Art 111 (modificato nel 1999, per abusi della magistratura penale): “La giurisdizione

si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”=/ “Ogni processo si deve

svolgere nel contraddittorio tra le parti e in condizioni di parità (potere di azione e

reazione)/”Ragionevole durata del processo: da assicurare principalmente attraverso

interventi sull’ordinamento. Se violazione, prima 2001, ricorso diretto a corte CEDU,

ma, con legge Pinto è stata affidata alla corte d’appello la liquidazione dei danni

derivanti dalla violazione della ragionevole durata. Per ricorrere alla CEDU bisogna

prima aver esaurito i ricorsi interni./contro le sentenze sempre ammesso ricorso in

cassazione per violazione di legge

PROCESSO DI COGNIZIONE

La finalità del processo civile è quella di consentire la tutela giurisdizionale (reazione

alla lesione di un diritto) dovuta dallo Stato nelle situazioni previste dalle norme

sostanziali. La tutela sostanziale si concretizza in tre tipi di tutela, la prima di queste è

la tutela dichiarativa o di cognizione, che sfocia nel processo di cognizione, il cui

obbiettivo è quello di accertare l’esistenza di un diritto soggettivo in maniera

inconvertibile. Come? Art 2043 c.c. fattispecie costitutiva di un diritto, diritto al

risarcimento del danno. Fattispecie costitutiva? Giudice sosterrà diritto al

risarcimento se verifica l’esistenza di un fatto colposo o doloso, di un pregiudizio al

diritto del danneggiato e di un nesso causale tra fatto e danno. Se a seguito verifica,

manca uno di questi? Giudice rigetta domanda dell’attore.

Vi sono degli altri fatti: impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto. Modificativi

(successivi a nascita del diritto, che lo modificano, dovevo pagare entro 30 settembre

creditore mi concede dilazione di pagamento a 30 ottobre). Estintivi (il pagamento,

anch’esso successivo a nascita diritto). Impeditivi (impediscono la nascita del diritto,

ad esempio la nullità del contratto). Se risulta esistente uno di questi o inesistente un

fatto costitutivo=giudice rigetterà la domanda.

Esistono 2 ipotesi eccezionali in cui un giudizio può avere ad oggetto meri fatti:

verificazione della scrittura privata (si accerta se determinata scrittura è attribuibile a

determinato soggetto. Fatto: se soggetto ha sottoscritto quel documento. Serve a far sì

che scrittura privata sia trascrivibile nei registri immobiliari) e querela di falso (ha ad

oggetto verifica della falsità, ideologica o materiale, di un documento.

Azioni di cognizione

Ce ne sono di diversi tipi, hanno una caratteristica comune: l’accertamento di un

diritto soggettivo.

-Azione di mero accertamento: (oppositivo o negativo) chiedo accertamento

esistenza o inesistenza di una situazione giuridica soggettiva (in caso di incertezza

oggettiva, che nasce dall’altrui contestazione o quando un terzo vanta un diritto nei

miei confronti e io lo ritengo inesistente) Riguarda, tipicamente, diritti reali, assoluti e

status e si discute sui diritti di credito (di solito l’azione richiesta è di condanna);

-Azione di condanna: oltre accertamento diritto, è contenuto ordine diretto a

convenuto di compiere determinata azione (di solito diritti di credito). Affiancare ad

accertamento, effetto esecutivo di condanna. E’ azione di cognizione e perciò si

distingue da quella esecutiva. Effetti accessori della sentenza di condanna: è titolo per

l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, ai sensi art 2818 c.c.= dà a creditore diritto di

iscrivere diritto di ipoteca sui beni immobili del debitore (no alienazione beni da parte

debitore e in caso di vendita forzata del bene ipotecato ha preferenza sul ricavato

vendita rispetto ad altri creditore) e art 2953 riguardo all’allungamento dei termini di

prescrizione (prescrizioni brevi). Termine ordinario prescrizione dei diritti è 10 anni

ma alcuni si prescrivono in un termine più breve (es: diritto di credito da incidente

stradale si prescrive in 2 anni) con sentenza di condanna arrivano a 10 anni come

altri.

Accanto ad azione ordinaria di condanna ci sono quelle speciali: azione inibitoria

(Art 7 c.c.: disciplina diritto al nome. Convenuto in questo caso viene condannato a

non fare qualcosa, usare il nome altrui o art 844: immissioni che eccedono normale

tollerabilità, inibire vicino di casa da emetterle, è ordine verso futuro a cessare

determinata condotta):

Condanna in futuro: legislatore ammette condanna con riguardo crediti soggetti a

termine che non è ancora scaduto, non si è ancora realizzato l’inadempimento ma

questo appare assai probabile (es: locatore immobile, ad uso abitativo, ha termine di 8

anni, abbiamo inviato disdetta, dobbiamo essere sicuri che sloggi. Per tutelare

l’aspettativa del locatore, l’art 657 c.p.c. prevede che il locatore può richiedere

attraverso procedimento speciale, di convalida per finita locazione, può chiedere

condanna a rilascio immobile che avrà efficacia a scadenza del contratto, ma si può

chiedere prima scadenza del termine contrattuale);

-Condanna generica: (art 278) nel corso del giudizio, è stata accertata esistenza

diritto di credito ma non ancora determinata la prestazione. Il creditore può chiedere a

giudice di emettere tale condanna e il processo prosegue per determinare poi la

prestazione effettivamente dovuto (es: causa per incidente stradale: il danno non

patrimoniale richiede una consulenza tecnica per essere liquidato). Può un simile

provvedimento avere efficacia esecutiva? No, non è qualificata prestazione. A cosa

serve allora? Mi consente di iscrivere ipoteca giudiziale (ma fino a che somma?) su

beni del convenuto mentre attendo liquidazione, senza correre il rischio che debitore

alieni tutti i suoi beni.

-Condanne sommarie: si fondano o su una cognizione parziale della fattispecie

costitutiva o perché vengono usati solo limitati strumenti probatorio. Procedimento in

cui non si ha quindi cognizione piena. (es: conosciuta solo parte fattispecie

costitutiva: consentita sentenza condanna anche quando giudice si limita a verificare

esistenza fatti costitutivi e non verifica quella di fatti impeditivi… = condanna con

riserva d’eccezione esame eccezioni riservato ad altro momento processo, es art 35

c.p.c in tema di compensazione (fatto estintivo obbligazione, fatto oggetto di

un’eccezione. Coesistenza di due crediti contrapposti, questi si estinguono, per

quantità del credito minore) consente al giudice, se eccezione di compensazione è

fondata su titolo controverso o comunque non facilmente accertabile, mentre

domanda su titolo accertabile, può emettere condanna a pagamento somma richiesta

da attore e riservare a dopo l’esame dell’eccezione di compensazione.

Fondati su strumenti probatori limitati, es: ricorso per decreto ingiuntivo (sommario

perché può essere adottato sulla base solo di prove scritte e perché viene trattato

senza partecipazione convenuto, in audita altera parte)

-Condanna a prestazione condizionata (simile a quella in futuro): l’efficacia

esecutiva condanna subordinata a evento estrinseco descritto nel provvedimento. Es:

obbligazioni solidali, uno di questi paga intero ha diritto di regresso nei confronti

degli altri debitori . Regresso sorge quando condebitore ha pagato integralmente il

debito consolidale.

-Azioni costitutive: tutela il terzo genere di diritti soggettivi: i diritti potestati, hanno

ad oggetto un’utilità di carattere giuridico, la produzione di un effetto giuridico. Tale

modifica può essere prodotta con esercizio di un’azione giudiziale, modifica con

accoglimento dell’azione: art 2908 c.c.: nei casi previsti da legge (azioni

tipiche)l’autorità giudiziaria può costituire, modificare, estinguere rapporti giuridici

con effetto tra le parti. Es di sentenze costitutive: che costituisce diritto reale: servitù

coattiva di passaggio (passaggio su fondo vicino)/ contratto preliminare: per obbligo

di definitivo, una parte non vuole più adempiere, altra può chiedere a giudice una

sentenza che tiene luogo del contratto definitivo, che ne produce gli effetti/ sentenza

di separazione (modificativa): vengono meno alcuni obblighi, di coabitazione e

fedeltà/ (estintive): annullamento contratto per dolo, errore, violenza, incapacità

naturale.

Si distinguono quelle necessarie e non: le prime sono quelle per le quali l’effetto

giuridico richiesto può essere ottenuto solo con la pronuncia del giudice (es: divorzio,

anche se oggi esiste anche quello tramite negoziazione assistita, c’è però intervento di

un’autorità pubblica), le seconde può essere realizzato da parti del rapporto

sostanziale tramite autonomia privata, un accordo tra le parti (es: costituzione di una

servitù coattiva).

Importante rapporto tra diritti potestativi ad esercizio stragiudiziale e azione

costitutiva (giudiziale): per capire distinzione, un esempio di diritto privato:

risoluzione contratto per inadempimento può derivare o da una pronuncia costitutiva

richiesta dalla parte o con altri strumenti (risoluzione ipso iure, di diritto: clausola

risolutiva espressa, in caso di determinato inadempimento/ termine essenziale: se non

rispettato, risoluzione, diffida ad adempiere: intima a parte inadempiente di

adempiere entro determinato termine o contratto risolto). L’effetto risolutivo è

determinato a seguito di una fattispecie giuridica la cui efficacia viene evocata dalla

parte fedele.

Quando si producono effetti della sentenza costitutiva? A deposito in cancelleria

oppure quando passa in giudicato, non è più impugnabile? Ai sensi dell’Art 282 c.p.c.

le sentenze di condanna sono immediatamente esecutive, appena pubblicate MA, con

sentenza costitutiva non vi è analoga previsione. Si producono gli effetti con il

passaggio in giudicato della sentenza.

Domanda giudiziale e diritto di azione

Punto di partenza è l’Art 99 c.p.c. “Chi vuole far valere un diritto, deve proporre

domanda al giudice competente”: domanda giudiziale è l’atto con cui si fa valere in

giudizio un diritto sostanziale= è l’atto con cui si propone un’azione in giudizio.

Diritto di azione: ha diverse declinazioni, può assumere diversi significati. Si può

parlare di esso in senso astrattissimo quel diritto pubblico che ciascun

cittadino/consociato ha nei confronti dell’autorità giurisdizionale (faccio una

domanda a giudice, ho diritto di ottenere una risposta, deve emettere un

provvedimento). Provvedimenti= sentenza di mero rito/processuale: sentenza che,

per carenza di presupposti processuali, non pronuncia su esistenza o inesistenza

diritto sostanziale (es: giudice che non ha giurisdizione, giudici ordinari e speciali,

difetto di giurisdizione)/ sentenza di merito: accerta esistenza diritto soggettivo, si

pronunciano sul diritto sostanziale (presuppone sussistenza di tutti i presupposti

processuali, positivi e negativi. Dal punto di vista di chi agisce può essere di

accoglimento oppure di rigetto.

L’azione in senso astratto è il diritto della parte ad ottenere un provvedimento di

merito. Tale diritto ricorre quando azione è sostenuta dalla presenza di tutti i

presupposti processuali richiesti dalla legge. Il diritto di azione si astrae dall’esistenza

del diritto sostanziale.

Qualsiasi atto introduttivo del giudizio, che sia di citazione o di ricorso, ha come

contenuto minimo indifettibile la proposizione di una domanda giudiziale. Atto di

citazione (art 163 c.p.c.): viene prima notificato alla controparte e poi portato a

conoscenza del tribunale del giudice, depositandolo in cancelleria. Il convenuto viene

chiamato a comparire ad un’udienza indicata dall’attore. Il ricorso: prima depositato

in cancelleria, giudice con decreto fissa la prima udienza e poi ricorso e decreto

vengono notificati al convenuto. Sarà l’attore quindi a identificare il diritto

sostanziale di cui chiede tutela, l’oggetto del processo.

Come si identifica la domanda giudiziale? Tale operazione ha molteplici finalità:

per identificare l’oggetto del processo e della decisione (determinare i limiti oggettivi

del giudicato, qual è giudice competente, identificare istituto litispendenza: domanda

due volte a giudici diversi, chi decide)

Gli elementi che identificano la domanda sono 3: soggetti, petitum (oggetto) e causa

petendi (titolo della domanda). Soggetti: coloro che l’attore indica titolare attivo e

passivo del rapporto giuridico (es: creditore e debitore). Non sempre coincidono con

attore e convenuto: è possibile dedurre in giudizio in nome proprio un diritto altrui:

sostituzione processuale o legittimazione straordinaria. Es: azione surrogatoria (art

2900 c.c.): creditore agisce in giudizio in nome proprio, facendo valere un diritto del

debitore, che il debitore trascura di esercitare, nei confronti di un altro soggetto. In

questo caso si guarderà alla persona del debitore surrogato.

Petitum (oggetto): distinguere petitum mediato e immediato. La domanda giudiziale è

rivolta a due soggetti: il giudice e il convenuto. Quello immediato è rivolto al giudice,

ciò che io gli chiedo: l’emissione di un provvedimento. Quello mediato è ciò che

chiedo al convenuto: il bene della vita che l’attore domanda alla controparte, mediato

in quanto tale bene viene attribuito attraverso il provvedimento del giudice .

Causa petendi (titolo): È la ragione per la quale viene chiesto il petitum: è quindi il

diritto sostanziale a fondamento della richiesta del bene della vita. Tale diritto

sostanziale deve essere identificato anche attraverso l’indicazione degli elementi di

fatto che costituiscono la ragione della domanda, ovvero attraverso l’indicazione dei

fatti costitutivi. Essa è dunque costituita da due elementi fondamentali: l’azione dei

fatti e la loro sussunzione giuridica in un diritto sostanziale (es: chiedo a convenuto

pagamento 10000 euro, il petitum, la causa petendi spiega le ragioni per le quali il

pagamento è chiesto, perché ho un diritto di credito, ciò non basta, occorre anche

l’indicazione del fatto costitutivo di questo diritto, se nasce da mutuo stipulato, da

contratto di compravendita, da incidente stradale…) .

Domande eterodeterminate e autodeterminate

Le domande relative a diritti di credito a prestazioni fungibili (di denaro) necessitano,

per la loro ident

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

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