Anteprima
Vedrai una selezione di 16 pagine su 72
Riassunti Diritto Civile Pag. 1 Riassunti Diritto Civile Pag. 2
Anteprima di 16 pagg. su 72.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti Diritto Civile Pag. 6
Anteprima di 16 pagg. su 72.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti Diritto Civile Pag. 11
Anteprima di 16 pagg. su 72.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti Diritto Civile Pag. 16
Anteprima di 16 pagg. su 72.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti Diritto Civile Pag. 21
Anteprima di 16 pagg. su 72.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti Diritto Civile Pag. 26
Anteprima di 16 pagg. su 72.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti Diritto Civile Pag. 31
Anteprima di 16 pagg. su 72.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti Diritto Civile Pag. 36
Anteprima di 16 pagg. su 72.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti Diritto Civile Pag. 41
Anteprima di 16 pagg. su 72.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti Diritto Civile Pag. 46
Anteprima di 16 pagg. su 72.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti Diritto Civile Pag. 51
Anteprima di 16 pagg. su 72.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti Diritto Civile Pag. 56
Anteprima di 16 pagg. su 72.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti Diritto Civile Pag. 61
Anteprima di 16 pagg. su 72.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti Diritto Civile Pag. 66
Anteprima di 16 pagg. su 72.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti Diritto Civile Pag. 71
1 su 72
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Debitore incapace creditore

La prestazione eseguita dal e la prestazione indirizzata al INCAPACE. Ci siamo chiesti come debba essere considerata giuridicamente la prestazione eseguita da un debitore il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il incapace à art. 1191: "pagamento a causa della propria incapacità" o indirizzata a un creditore incapace à art.1190: stabilisce che il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se "questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace". La legge utilizza i termini di incapace e incapacità, senza dare ulteriori spiegazioni, per cui si è posto il problema se il legislatore del '42 abbia voluto richiamare soltanto l'incapacità legale o anche quella naturale. I termini di incapacità devono essere intensi nel senso ampio del termine come comprensivi.diincapacità legale e naturale. Analizziamo l'art.1191, come sappiamo questa norma è di particolare importanza in quanto l'ordinamento non consente al debitore di impugnare la prestazione eseguita adducendo come motivo d'impugnazione la propria incapacità. Vero è che esistono nel nostro sistema varie norme che tutelano a vario titolo e per varie ragioni il soggetto incapace, per esempio: annullamento del contratto per incapacità di uno dei contraenti art.1443, in questo caso il contratto sarà annullabile e poi annullata la prestazione indebita per solvendi; mancanza di causa, altro esempio l'art.2046 dove si stabilisce che il soggetto che non aveva la capacità d'intendere e volere al momento in cui ha commesso il fatto dannoso non è tenuto al risarcimento del danno. Questo trattamento più favorevole riservato agli incapaci negli artt. 1443 e 2046 si giustifica con la presunzione che l'incapace nonsia in grado di curare i propri interessi per cui è meritevole di tutela da parte dell'ordinamento. Il fatto che il debitore non possa impugnare la prestazione, conferma che ai fini dell'esattezza dell'adempimento ciò che conta non è la capacità del debitore ma che quest'ultimo abbia compiuto oggettivamente la prestazione dovuta. In questo caso il debitore non ha bisogno di alcuna tutela in quanto ha adempiuto ad una prestazione che è oggettivamente dovuta. Una soluzione diversa da questa costituirebbe una macroscopica contraddizione interna del diritto delle obbligazioni, essendo in palese contrasto con il principio del favor creditoris. Con l'art. 1191 si conclude la questione circa la natura giuridica dell'adempimento, il quale è un atto dovuto del debitore, un atto meramente esecutivo, che attua un obbligo preesistente, in quanto tale non può incidere negativamente sul patrimonio del debitore. Passiamo ora adanalizzare l'altra questione della prestazione eseguita nelle mani di un creditore incapace, art.1190, qui al contrario assume rilevanza la capacità del soggetto ai fini dell'esattezza. Soggettiva dell'adempimento. L'art.1190 ha un precedente nell'art.1243 del codice 1865, secondo il quale non era valido il pagamento fatto al creditore se questi era incapace di riceverlo, salvo che il debitore provi che la cosa pagata fu rivolta a vantaggio del creditore. La prestazione eseguita nelle mani di un creditore incapace, non è un adempimento esatto salvo la prova da parte del debitore, che il creditore nonostante la sua incapacità, se ne sia in tutto o in parte avvantaggiato: in questo caso il debitore è liberato dalla sua obbligazione. L'art.1190 presume a carico del debitore un onere, di accertarsi delle condizioni del creditore. Se non si cura di effettuare tale verifica rischia di non essere liberato neanche in minima parte, dalla

Sua obbligazione pur avendo compiuto una prestazione che oggettivamente corrisponde a quella dovuta. In quanto l'adempimento esatto deve essere indirizzato ad un soggetto capace di intendere e di volere, ossia di agire.

Nell'art. 1190 si fa riferimento al criterio del vantaggio intenso in un duplice senso:

  • la prestazione abbia realizzato l'interesse creditorio;
  • al tempo stesso il debitore è liberato dalla sua obbligazione;

Tale criterio del vantaggio, assume rilevanza soggettiva, che non ha nulla a che vedere con concetti simili come nel caso dell'arricchimento senza causa di un soggetto a danno dell'altro in quanto l'arricchimento assume un connotato oggettivo, ossia un aumento di patrimonio.

Al contrario per il vantaggio, occorre accertare l'utilizzo in concreto che l'incapace abbia fatto della prestazione ricevuta. Di conseguenza qualora il creditore fosse incapace o comunque non in grado di rendersi conto dei suoi interessi,

L'ordinamento interviene per tutelarlo, subordinando all'esistenza di una situazione di vantaggio del creditore incapace, che presuppone un accertamento dell'utilizzo della prestazione da parte di questo con la liberazione nella stessa misura del debitore dall'obbligazione.

Il legislatore vuole che si compia un'indagine per stabilire che cosa abbia fatto il creditore incapace della prestazione ricevuta. Per cui, qualora il debitore su cui grava l'onere della prova non riesca a dimostrare che il creditore incapace abbia rivolto a suo vantaggio almeno una minima parte della prestazione ricevuta, non è liberato.

Per cui, nell'art.1190 è sottesa una diligenza del debitore di accertarsi della situazione giuridica del creditore. Diciamo che l'onere probatorio che grava sul debitore è particolarmente gravoso e difficile in quanto non è sempre agevole seguire le sorti della prestazione all'interno del patrimonio.

delcreditore per determinare se sia stato in grado di trarne un vantaggio. La nozione di vantaggio presuppone un nesso tra acquisizione e impiego di ciò che si è ricevuto, da valutarsi con i criteri di buona amministrazione. Occorre che la prestazione sia rivolta ad una utilità obiettiva per il creditore incapace che potrà consistere in una trasformazione verificatasi nella sfera economica-giuridica del creditore. Occorre valutare, sulla base dei criteri di buona amministrazione, se tra il mezzo impiegato e il risultato ottenuto vi sia oggettivamente una proporzione tale da poter considerare vantaggioso l'utilizzo della prestazione ricevuta dall'incapace.

6. B) ESATTEZZA OGGETTIVA DELLA PRESTAZIONE. IL LUOGO "portables" "querables". DELL'ADEMPIMENTO: obbligazione e obbligazioni IL TEMPO DI ADEMPIMENTO E LA PRESTAZIONE ANTICIPATA. Dobbiamo ora stabilire quando una prestazione si possa considerare oggettivamente esatta e

dunquesatisfattoria dell'interesse creditorio e al tempo stesso liberatoria per il debitore. Si tratta di una materia rimessa prevalentemente alla volontà delle parti alle quali appunto spetta di stabilire dove e quando la prestazione deve essere adempiuta.

Le parti sono libere di scegliere un luogo piuttosto che un altro, così come indicare un determinato termine, senza che l'ordinamento abbia alcuna ragione di intervenire, il legislatore si limita a dettare una disciplina nell'ipotesi in cui le parti non abbiano stabilito il dove, il quando della prestazione. Gli artt. 1182 e 1183 hanno natura suppletiva, in quanto non hanno possibilità di intervenire per derogare quanto stabilito dalle parti, inoltre intervengono soltanto quando non vi sia una diversa volontà delle parti.

Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla

Convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono. La differenza molto importante è, a tal proposito, sottolineare fatta dalla dottrina francese in riferimento all'adempimento, la quale luogo può essere utilizzata anche da noi, ovviamente sempre in mancanza di una diversa volontà delle parti, a seconda del contenuto dell'obbligazione.

I giuristi francesi distinguono tra: obbligazioni portabili e chiedibili.

1) L'obbligazione è portabile, quando per adempiere il debitore è tenuto a recarsi presso il domicilio del creditore, es: le obbligazioni preliminari;

2) L'obbligazione è chiedibile quando vi è un onere del creditore di chiedere al debitore l'esecuzione della prestazione, adempimento al domicilio del debitore.

In realtà questa distinzione ha un certo rilievo per quanto riguarda il ritardo nell'adempimento.

Il tuo compito è formattare il testo fornito utilizzando tag html. ATTENZIONE: non modificare il testo in altro modo, NON aggiungere commenti, NON utilizzare tag h1; Il testo formattato con i tag html è il seguente:

O l'articolo deve essere letto e coordinato con quanto disposto in tema di mora del debitore, contenuto nel terzo articolo 1219 comma dell' dove vengono indicati le tre ipotesi di mora automatica: si tratti di situazioni di ritardo in cui non è necessario l'atto di costituzione in mora del debitore.

Qualora l'obbligazione sia portabile: è sufficiente la scadenza del termine previsto per l'adempimento, senza che il debitore si sia presentato al domicilio del creditore per eseguire la prestazione: non è necessaria alcuna iniziativa da parte del creditore. Se l'adempimento è stabilito presso il domicilio del debitore, in caso di ritardo è necessario un atto formale di costituzione in mora da parte del creditore.

Termine fissato a favore del creditore

TEMPO DELL'ADEMPIMENTO: si distingue tra un: è la legge stessa a disporre che quest'ultimo potrà esigere la prestazione immediatamente senza che il

debito scaduto. Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito che il pagamento anticipato non può essere considerato un pagamento di un debito scaduto, ma piuttosto un adempimento anticipato del debito stesso. Il pagamento anticipato può avvenire solo se il debitore è a conoscenza del termine stabilito a suo favore e decide volontariamente di adempiere prima della scadenza. In questo caso, il creditore non può opporsi al pagamento anticipato, in quanto il debito diventa esigibile prima della scadenza. Tuttavia, se il debitore paga anticipatamente per errore, ritenendo che il termine fosse stabilito a favore del creditore, il pagamento non può essere considerato valido. In questo caso, il creditore può richiedere la prestazione solo alla scadenza stabilita. In conclusione, il pagamento anticipato è un adempimento anticipato del debito e può avvenire solo se il debitore è a conoscenza del termine stabilito a suo favore. Se il pagamento anticipato avviene per errore, non può essere considerato valido e il creditore può richiedere la prestazione solo alla scadenza stabilita.a di un errore di battitura e che il termine corretto è "credito dell'indebito, condizionato sospensivamente. Ma dopo un' esatta riflessione ci si è resi conto che si trattava"
Dettagli
A.A. 2020-2021
72 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilaria.mannino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Europea di Roma o del prof Bilotti Emanuele.