Diritto civile: obbligazioni
Concetto di obbligazione
Obbligazione: rapporto obbligatorio che intercorre tra due o più soggetti, legati da un rapporto di pretesa-obbligo, fonti dell’obbligazione sono art 1173. Le regole comuni ad ogni tipo di obbligazione sono collocate nel titolo I, del libro quarto (1173-2059). La disciplina delle obbligazioni trova suo naturale completamento nel libro sesto, l’ultimo dei libri del codice civile, intitolato tutela dei diritti.
Si tratta di un gruppo di norme finalizzate alla realizzazione dell’interesse creditorio attraverso l’enunciazione del principio di responsabilità patrimoniale - 2740, il meccanismo di cause di prelazione, ovvero privilegio pegno ed ipoteca, insieme ai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e delle esecuzioni forzate per la realizzazione coattiva del credito. Ovviamente manca una norma di definizione delle obbligazioni, l’unica norma con carattere semi-definitorio è il 1174 che enuncia il carattere patrimoniale della prestazione.
Diritti assoluti e diritti relativi
Immediatezza e assolutezza dei diritti assoluti: sappiamo come nel rapporto obbligatorio vi siano due parti, debitore e creditore. Il creditore è titolare di un diritto soggettivo, di credito, che si sostanzia in una pretesa che il debitore tenga un determinato comportamento; ed il debitore è obbligato a tenere quel comportamento. Vi è quindi una pretesa dal lato attivo ed un obbligo dal lato passivo.
La dottrina differisce nell’ambito dei diritti soggettivi tra diritti relativi e diritti assoluti. Nei diritti assoluti troviamo i diritti della personalità ed i diritti reali, nei diritti relativi invece troviamo i diritti di credito. Ciò che caratterizza i diritti assoluti è proprio che il soggetto attivo non ha bisogno della cooperazione di nessun altro soggetto per la realizzazione del suo interesse, ciò proprio perché oggetto immediato del diritto è lo stesso idoneo a soddisfare l’interesse. Essi possono essere fatti valere nei confronti di tutti, erga omnes.
Ad esempio, nel diritto di proprietà, il potere è così forte che si realizza l’interesse con la sola attività. Questa coincidenza tra esercizio del diritto e realizzazione dell’interesse manca invece nel diritto di credito, dove l’esercizio del diritto non vale di per sé a soddisfare l’interesse del creditore, bensì la realizzazione dipende piuttosto dal fatto che il soggetto passivo (debitore) tenga in concreto un comportamento corrispondente a quello dovuto. I diritti di credito di fatti possono essere fatti valere solo nei confronti di determinati soggetti.
Nei diritti assoluti manca quel rapporto giuridico, una relazione giuridica tra titolare del potere e titolare del dovere. Nel diritto assoluto il soggetto attivo non si contrappone un soggetto determinato, bensì una serie indefinita di altri soggetti che hanno un dovere di non ingerirsi nell’esercizio del diritto altrui, un dovere giuridico di astensione che si sostanzia nel dovere di neminem ledere.
Diritti relativi e diritto potestativo
Ai diritti assoluti si contrappongono i diritti relativi. L'aspetto specifico della relatività, è il riconoscimento da parte dell’ordinamento di un potere ad un soggetto nei confronti di determinati soggetti, sia esso un diritto di credito o diritto potestativo. La relatività non attiene al contenuto, ma alla direzione del potere.
Nei diritti di credito vi è l’esistenza di una pretesa nei confronti del debitore il quale può liberamente astenersi dal comportamento dovuto. Nel caso del diritto potestativo, il contenuto del potere è diverso, lo stesso soggetto passivo non corrisponde alla figura del debitore. Si è soliti parlare di una soggezione, poiché nel diritto potestativo si allude al fatto che il diritto potestativo è un diritto così forte da essere di per sé sufficiente a realizzare l'interesse del suo titolare, ad esempio nel diritto di divisione in caso di comproprietà, che la legge riconosce a ciascuno dei comproprietari.
Di fronte all'esercizio di un simile diritto da parte di un qualsiasi dei comproprietari, gli altri, per quanti in disaccordo, devono subire la sua iniziativa. Qui infatti il potere del soggetto attivo è talmente forte da non essere necessaria nessuna collaborazione. Ciò perché il titolare di un diritto potestativo ha il potere di modificare con la sua dichiarazione attraverso giudice la sua situazione giuridica. Ciò consente di affermare che il diritto di credito è un diritto soggettivo debole, mentre il diritto potestativo è un diritto soggettivo forte. Ma comunque mancano entrambi il potere esercitabile erga omnes.
Diritti di credito
È necessario premettere che manca nel nostro diritto positivo una definizione del diritto di credito e del rapporto obbligatorio. Poiché questo non è il compito del legislatore, il compito del legislatore è quello di offrire ai destinatari regole di comportamento generali e astratte. Ecco perché sono rare le definizioni di istituti giuridici.
Correlatività tra pretesa e obbligo
La coercibilità, le obbligazioni naturali: tornando al rapporto obbligatorio bisogna ribadire che il potere giuridico del creditore si sostanzia in una pretesa nei confronti del debitore, cioè la pretesa che quest'ultimo tenga un determinato comportamento positivo o negativo. Negativo nel caso in cui la pretesa sia soddisfatta solo se il debitore si astiene per il tempo pattuito a tenere un determinato comportamento, ad esempio il contratto di non alienare un bene, oppure un patto di non concorrenza.
È chiaro comunque che il titolare di un diritto di credito non ha la possibilità di realizzare immediatamente il proprio interesse attraverso un semplice atto di esercizio della propria pretesa. La pretesa potrebbe rimanere insoddisfatta se il debitore non realizza il comportamento. Concentriamoci ora sul rapporto tra pretesa e obbligo, in particolare interessi del debitore e del creditore possono divergere o convergere.
Se convergono si verifica quando il debitore adempie spontaneamente la prestazione con la sua liberazione conseguente, l'ipotesi del conflitto si verifica invece quando il debitore non adempie o adempie inesattamente. È chiaro allora che la pretesa sia correlata all'obbligo del debitore, la pretesa si realizza se l'obbligo è adempiuto esattamente. Ora in caso non ci sia collaborazione del debitore, nei casi in cui esso non adempia o adempie inesattamente (il creditore può rifiutare la prestazione inesatta o parziale), l'ordinamento si preoccupa di garantire comunque la realizzazione della pretesa attribuendo al creditore il potere di ottenere coattivamente l'attuazione dell'obbligo.
Ciò consente una puntualizzazione: se è vero che si può sempre avere una realizzazione coattiva dell'interesse del creditore, una delle caratteristiche principali al diritto di credito è appunto la sua coercibilità, cioè il potere del creditore di rivolgersi al giudice per ottenere la realizzazione coattiva del suo interesse tramite meccanismi di esecuzione forzata.
Si capisce quindi che tutte le volte in cui ci si trovi in presenza di situazioni che apparentemente assomigliano ad un rapporto obbligatorio, ma in cui la pretesa non è coercibile, non si può parlare di obbligazioni. In queste circostanze si parla di doveri non giuridici che con espressione equivoca il legislatore chiama obbligazioni naturali, articolo 2034, ma che, mancando della coercibilità, non sono riconducibili alle obbligazioni.
Concezione personale e patrimoniale dell’obbligazione
Si è detto che alla pretesa del creditore corrisponde un obbligo del debitore. Bisogna precisare quale sia l'oggetto delle posizioni di credito e di debito. E quali sono le conseguenze nel caso in cui il debitore ponga in essere un comportamento diverso da quello dovuto? Questo punto è molto importante perché vi è stato un passaggio da una concezione personale ad una concezione patrimoniale dell'obbligazione.
La concezione personale è quella più antica. La pretesa del creditore era quindi intesa come avente ad oggetto la persona stessa del debitore, con la conseguenza che non erano considerati ammissibili altri soggetti che potessero adempiere per lui. Così, se non adempiva, il creditore era soggetto a conseguenze sulla sua persona assai sgradevoli. Nel codice civile del 1865, in caso di alcuni presupposti, vi era l’arresto per debiti. Ma nella concezione attuale non c’è dubbio che la responsabilità sia patrimoniale, come ribadito nell’art 2740, onde evitare che riaffiorasse anche la concezione personale.
Esecuzione forzata sui beni del debitore
In una concezione attuale, ovvero quella patrimoniale, in caso di inadempimento vi sarà l’esecuzione forzata sul patrimonio del debitore, con ulteriori mezzi di preservazione del patrimonio del debitore come l’azione surrogatoria, sequestro conservativo ecc. Il fatto che il 2740 indichi che il debitore risponda con tutti i suoi beni presenti e futuri, è strettamente correlato con il diritto del creditore di aggredire il patrimonio del debitore al fine di soddisfarsi sul ricavato della vendita coattiva dei beni.
Questa è la premessa del discorso relativo all’esecuzione forzata dei beni del debitore. La responsabilità patrimoniale costituisce una sorta di garanzia riconosciuta al creditore in vista di un eventuale inadempimento. Su questa "garanzia" si fonda il meccanismo dell’esecuzione forzata, tipico degli ordinamenti che seguono la concezione della responsabilità patrimoniale e non personale.
Riguardo alle obbligazioni naturali non si può parlare di responsabilità, ma solo dell’aspetto del debito, in cui vi è l’impossibilità dell’adempimento coattivo. L'unica regola è che, se dovessi adempiere a tale dovere morale spontaneamente, vi è irripetibilità. Questo perché l’ordinamento considera la preesistenza di un dovere morale come una valida causa giustificativa della prestazione compiuta.
Tutela coattiva del credito
Come si è visto, la pretesa del creditore si inquadra nell’ambito dei diritti soggettivi, in particolare in quelli relativi. Un diritto ad un determinato comportamento da parte del debitore, con la possibilità di soddisfacimento coattivo, attraverso l’esecuzione forzata. Nel codice civile, quando si parla di esecuzione forzata, non si fa riferimento alle regole procedurali con le quali si applica, si parla invece degli effetti sostanziali dell’esecuzione forzata.
Tornando però alla tutela coattiva del credito, c’è da dire che esistono due modalità per la realizzazione dell’interesse creditorio. Nell’una e nell’altra si consegue lo stesso risultato ma con metodi differenti. Vi sono dunque due tipologie di esecuzione forzata: l’esecuzione forzata per equivalente (2910-2929) ed esecuzione forzata in forma specifica (2930-2933).
L’esecuzione forzata per equivalente o per espropriazione si sostanzia nella vendita coattiva di uno o più beni del debitore; si può agire sul patrimonio del debitore. Gli stessi mezzi di conservazione del patrimonio sono funzionali a rendere possibile l’esecuzione forzata per espropriazione. L’esecuzione forzata in forma specifica si suddivide in tre sottotipi: l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di consegna o rilascio, l’esecuzione forzata in forma specifica di un obbligo di fare o non fare, ed infine l’esecuzione forzata in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto.
Esecuzione forzata per equivalente e in forma specifica
Chiariamo anzitutto le differenze che vi sono tra i due tipi di esecuzione forzata. È ovvio che in entrambi i casi il risultato finale è lo stesso, ovvero la realizzazione coattiva della pretesa creditoria; difatti entrambe hanno la finalità del soddisfacimento dell’interesse creditorio.
La differenza partendo dall’esecuzione forzata per equivalente: partiamo dall’esempio di una somma di denaro, che il debitore si rifiuta di pagare. In tal caso, i beni del debitore verranno venduti per soddisfare la pretesa del creditore. Questi beni venduti coattivamente avranno un ricavo su cui si soddisferà il creditore. In tal caso, nell’esecuzione forzata per equivalente vi è una coincidenza tra bene dovuto e bene conseguito, ma aggredendo un bene differente. Il bene dovuto era la somma di denaro, il bene conseguito è la somma stessa di denaro, arrivando a questa tramite l’aggressione del bene.
Esecuzione forzata in forma specifica
Il discorso dell’esecuzione forzata in forma specifica è leggermente più complesso, essendo diviso in tre sottotipi. Il primo, ovvero l’esecuzione forzata in forma specifica con obbligo di rilascio o consegna, si può chiedere solo nell’ipotesi in cui nel patrimonio del debitore vi sia presente la cosa dovuta. Ad esempio, un quadro dato in comodato ad una galleria; se il debitore non consegna il quadro spontaneamente, tramite l’art 2930 consente al creditore la restituzione del bene richiesta al giudice per la consegna forzata.
In tal caso c’è una coincidenza tra bene dovuto, bene conseguito e bene aggredito, che caratterizza appunto l’esecuzione forzata in forma specifica. Ciò dimostra che l’utilizzo di uno dei due rimedi non è una scelta del creditore quanto in funzione di ciò che è la situazione di fatto.
In ogni caso, la coincidenza tra bene dovuto, conseguito e aggredito ricorre in tutti i sottotipi di esecuzione forzata in forma specifica. Parlando degli altri due sottotipi, l'ipotesi forse più rilevante a livello di sistema è quella dell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto art 2932.
L'ipotesi forse più rilevante è quella dell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto, ma seguendo l'ordine del codice civile soffermiamoci prima sull'esecuzione forzata in forma specifica degli obblighi di fare. Può riguardare unicamente obblighi di fare o non fare fungibili. Fungibili ovvero (esempio: somma di denaro).
Anche se fungibilità e infungibilità sono correlate all'idoneità di essa alla realizzazione dell’interesse creditorio. Anche se le parti potrebbero stabilire che una cosa che per sua natura è fungibile possa essere considerata infungibile ai fini della realizzazione dell'interesse del creditore. Fungibilità e infungibilità quindi sono concetti in parte coincidenti con la distinzione tra cose specifiche e cose generiche, anche se la coincidenza non è assoluta in quanto la fungibilità e infungibilità possono dipendere anche dalla volontà delle parti.
Ad esempio, si sia dato un incarico ad un pittore di fare un ritratto e questi non lo esegua; un'eventuale iniziativa giudiziaria diretta a ottenere l'esecuzione forzata in forma specifica di quest'obbligo di fare sarebbe destinata ad un insicuro insuccesso. Infatti, quella del pittore è una prestazione infungibile, di fronte al quale, in caso di mancata realizzazione spontanea, non viene che una soluzione, ovvero l'esecuzione forzata per equivalente.
Da cui capiamo che per esperire questa azione, l'esecuzione forzata in forma specifica di obbligo di fare o non fare, è necessario che la cosa sia fungibile oppure che le parti abbiano stabilito diversamente in funzione della realizzazione dell'interesse del creditore.
L'articolo 2931, se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite del codice di procedura civile. È ovvio che nell'articolo non c'è scritto che la prestazione deve essere fungibile ma è chiaro che questa necessità è ineludibile. Infatti, in tutti i casi in cui viene in considerazione l'esecuzione forzata in forma specifica si ripropone la coincidenza tra bene dovuto, aggredito e conseguito.
Si consideri l'ipotesi dell'incarico conferito ad un'impresa di ristrutturare un appartamento. È sempre possibile chiedere risarcimento del danno con esecuzione forzata per equivalente. Se però l'avente diritto all'interesse specifica prestazione potrà rivolgersi ad un'altra impresa per ottenere lo stesso risultato a spese dell'obbligato. È questo il significato del 2931.
Quanto agli obblighi di non fare, l'articolo 2933 stabilisce che se non adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto può ottenere gli sia distrutto a spese dell'obbligato ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo. Come ad esempio l'obbligo di non sopraelevare. Quindi se l'obbligato costruisce comunque, le ipotesi sono due: o a sue spese demolisce, oppure quel creditore si rivolgerà ad una ditta per la demolizione a spese sempre del debitore. Anche qui deve sussistere la coincidenza tra bene dovuto, bene aggredito, e bene conseguito.
Anche se in questo caso la coincidenza sembra meno ovvia, infatti il bene dovuto è l'attività di fare o non fare, il bene conseguito è proprio quel risultato del creditore si prometteva di conseguire, il bene aggredito è costituito dall'esecuzione di quella stessa attività.
Esecuzione forzata in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto
L'articolo 2932 prevede l'esecuzione forzata in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto.
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