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Le partizioni del diritto

Le norme giuridiche possono essere classificate concettualmente anche alla stregua di altri criteri.

A seconda della loro funzione si possono distinguere:

  • le norme di condotta, che si rivologono ai destinatari per regolarne le azioni;
  • le norme sanzionatrici, che si rivolgono ai giudici stabilendo le sanzioni che essi devono disporre nel caso di violazione delle norme di condotta;
  • le norme di organizzazione, che prevedono gli organi attraverso cui lo Stato opera e ne determinano i poteri e le procedure;

A seconda degli interessi protetti si possono distinguere:

  • le norme di diritto pubblico, che tutelano gli interessi di tutta la collettività e sono normalmente inderogabili;
  • le norme di diritto privato, che tutelano gli interessi dei singoli e sono spesso derogabili dalla loro contraria volontà.

La distinzione tra diritto pubblico e privato è variabile nel tempo, infatti, alcuni settori che prima...

appartenevano al diritto privato oggi sono sempre più caratterizzati dalla presenza di interessi pubblici e, quindi, di norme inderogabili.

A seconda delle materie regolate si possono distinguere:

  • il diritto costituzionale, che comprende le norme fondamentali della vita politica e sociale;
  • il diritto amministrativo, che disciplina l'apparato pubblico denominato Pubblica Amministrazione, il suo funzionamento e il suo rapporto con i singoli cittadini;
  • il diritto penale, che stabilisce quali sono i reati e quali le pene previste per coloro che li hanno commessi;
  • il diritto civile, che si occupa delle persone etc;
  • il diritto commerciale, che regola l'impresa e l'imprenditore e tutto ciò che ne deriva;
  • il diritto processuale (civile, penale e amministrativo), che riguarda i diversi procedimenti che si svolgono davanti ai giudici.

I diritti costituzionale, amministrativo, penale e processuale sono costituiti

Danorme di diritto pubblico mentre quelli civile e commerciale prevalentemente da norme di diritto privato. A seconda dell'ambito di applicazione si possono distinguere:

  • Il diritto interno, che comprende le norme prodotte dallo Stato attraverso i propri organi;
  • Il diritto esterno, che comprende il diritto internazionale, che vale nelle relazioni tra gli Stati ed è composto da norme consuetudinarie e da norme pattizie (trattati);
  • Il diritto sovranazionale, di cui i principali esempi sono il diritto dell'Unione Europea e il diritto che deriva dalla CEDU.

CHE COSA E' LO STATO?

1. La parola 'Stato'

Tra tutte le parole della politica 'Stato' è sicuramente quella più usata ma anche una delle più anodine. Di per sé si tratta del participio presente di due verbi comuni e generici, essere e stare, ma è sorprendente quanto questa parola si usi per indicare un concetto denso.

di significato. La voce del verbo essere considerata in sé per sé indica un assoluto e quando dello Stato si ha un concetto assoluto, come nella filosofia politica hegeliana, si può arrivare a concepirlo come un dio in terra. Tuttavia, il verbo essere può avere anche la funzione di supporto di un predicato. Nell'antichità la parola veniva inizialmente usata per indicare una condizione sociale e, nel diritto, assumeva il significato di condizione giuridica (ad esempio status libertatis). Nel medioevo fino all'arrivo della Rivoluzione francese la parola indicava le classi sociali (nobiltà, clero e borghesia, il principe convocava gli Stati generali). Come voce del verbo stare, la parola indica, anch'essa, un assoluto. Infatti la radice st si trova in numerosissime parole indoeuropee e serve ad indicare qualcosa di stabilito, costruito e richiamare.

L'idea di stato, costanza. Ad esempio, in greco, indica la stabilità. La parola in senso strettamente politico iniziò ad essere usata durante il Rinascimento, senza alcuna intenzione teorica, si può trovare, infatti, in una lettera di Lorenzo il Magnifico. Trentacinque anni dopo, con il Principe di Machiavelli, la parola sembrava che avesse raggiunto un significato teorico stabilizzato ed indicava i governi degli uomini, purché mostrino continuità. Machiavelli fa presenti anche le distinzioni (tra repubblica e principato, etc). L'uso, comunque, ancora oscillava tra il concetto generico di situazione politica (come nei Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio) e il concetto politico generale (come nel Principe). Quando oggi parliamo di stato non intendiamo una serie di forme di dominio ma quel grande prodotto della storia e del pensiero politico occidentale e che ha preso forma in Europa a partire dal sedicesimo secolo e che si è, oramai, diffuso.

su quasi tutta la Terra. 2. Lo Stato moderno Un aspetto importante, per noi ormai quasi scontato, è la distinzione tra le persone fisiche che esercitano il potere dello Stato e lo Stato inteso come ente metafisico che ha un'esistenza propria al di là della caducità dei suoi funzionari. Lo Stato, cioè, trascende le persone fisiche che operano per lui e quindi è indipendente dai suoi funzionari, cioè che non cambia anche se i suoi funzionari cambiano. In base alle norme che regolano la sostituzione dei funzionari, altri prendono il posto dei precedenti, assicurando la continuità dello Stato. Quest'ultima vale anche in casi estremi e mostra, soprattutto in casi estremi, la sua importanza come garanzia dell'ordine sociale. Sembra ovvio ma non lo è affatto, infatti, nell'antichità accadeva spesso che dopo la morte del regnante, subentrasse il caos. Da questo esempio, possiamo, inoltre, capire come l'essere politico che

è lo Stato dipende dall'attività degli uomini ma è indipendente dalla loro vita. L'origine di questa concezione ha origini monarchico-medievali e si è tradotta nella dottrina del doppio corpo del re (corpo naturale che muore e corpo politico che rimane in vita), elaborata da Kantorowicz. La prima formulazione di questa dottrina fu pronunciata da Elisabetta prima nel quarto anno del suo regno e ha permesso di cominciare a non considerare più il regno come proprietà personale del regnante che poteva farne quello che credeva ma come un bene astratto, come uno Stato comune a tutti e di cui tutti devono considerarsi servitori, regnante compreso. A tal proposito Federico il grande, re di Prussia, diceva di essere ''il primo grande servitore dello Stato.''

3. Un concetto di difficile definizione

Se proviamo a definire lo Stato ci rendiamo conto di quanto difficile sia e questo è dovuto al fatto che non è una realtà materiale,

Bensì è unarealtà astratta capace di azioni molto concrete.
Lo Stato è un soggetto immateriale. Inoltre i funzionari che operano per lo Stato vi è una sorta di dualizzazione, cioè che da un lato i funzionari sono persone fisiche mentre dall'altro impersonano una realtà sovrastante. Senza funzionari lo Stato sarebbe nulla e senza Stato i funzionari sarebbero dei semplici individui.
4. Personalità dello Stato
Questo soggetto immateriale è anche una creatura giuridica. Il diritto costituzionale usa la parola Stato per indicare il titolare di determinati poteri, diritti e doveri e che esso stesso definisce. Questo titolare, però, possiede capacità giuridica (indica che esso è una persona giuridica) ma non capacità d'agire. Infatti, la capacità d'agire, spetta alle persone fisiche. Lo Stato, dunque, non è che un artificio giuridico che è tenuto in piedi da un fattore.

psicologico collettivo. Questo è il fondamento effettivo dello Stato. Essendo che l'agire spetta alle persone fisiche e,duqnue, ai funzionaridello Stato la loro attività è come se fosse svolta dallo Stato stesso. I funzionari dello Stato, possiedono dunque una duplice capacità d'agire: quella come singoli privati e quella come funzionari pubblici. Il diritto, inoltre, prevede regole secondo le quali si diventa funzionari dello Stato (elezioni, concorsi, etc), poi, fissa le rispettive competenze, determina le modalità del loro esercizio ed, infine, ne stabilisce la finalità d'interesse pubblico. Fuori da queste regole e competenze l'attività svolta è considerata svolta da un privato cittadino e, dunque, sarà sempre considerata invalida dal punto di vista dello Stato.

5. Gli elementi costitutivi dello Stato

Si può affermare che gli elementi costitutivi dello Stato sono:

  • il popolo;
  • ilterritorio;·44 l'organizzazione politica. Ciascuno di questi elementi si è formato storicamente e come si è formato, così può dissolversi. 6. Il popolo: cittadinanza e nazionalità. Il popolo è l'elemento essenziale di qualsiasi organizzazione politica. Può accadere che esso sia soggetto (come nelle democrazie) o ne sia oggetto (come nelle autocrazie). Nel primo caso il popolo è cittadino, nell'altro è suddito. Infatti, gli individui che compongono il popolo nei regimi liberi si chiamano cittadini, dalla parola latina cives. Al di fuori di questa cerchia vi sono gli stranieri, anch'essi titolari di diritti e di doveri senza però costruire elemento necessario dell'esistenza dello Stato. Il cittadino è colui che appartiene alla collettività statale come soggetto attivo ed è caratteristica, l'uguaglianza della partecipazione nella vita dello Stato. La cittadinanza in questo

    senso è un'acquisizione della Rivoluzione francese, infatti, fu questa ad eliminare le disuguaglianze sociali.

    Diversa dalla cittadinanza è la nazionalità, infatti, è un concetto che comprende tutti coloro che si riconoscono in una storia, in una lingua ed in una cultura comune. Mentre la cittadinanza è qualcosa che si può acquisire tramite determinati requisiti, la nazionalità è una situazione esistenziale. Dunque, essendo concetti diversi non è detto che, in tutti i casi, coincidano.

    Inoltre, esistono Stati plurinazionali, (Belgio dove c'è la cittadinanza fiamminga e la vallona) ed anche nazioni divise in più stati. Negli ultimi secoli, fu sviluppato un movimento mondiale atto alla creazione degli Stati nazionali, ossia di quegli stati in cui la cittadinanza coincide con la nazionalità (in Italia questo movimento si è avuto nel Risorgimento).

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
155 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher usairoberta23 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Pallante Francesco.