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IDEM)
Questo presupposto deriva da un'esigenza di certezza del diritto, è una regola tipica
dell'ordinamento italiano. Quindi non deve esserci già stata un'altra sentenza passata in
giudicato su quel diritto. Perché due cause e quindi due azioni possano essere identiche
devono avere uguali elementi soggettivi e oggettivi: quindi devono essere gli stessi
soggetti (N.B.: nei casi in cui la legge eccezionalmente consente di far valere in nome
altrui o proprio diritti altrui si deve guardare al rappresentato, al sostituito). A questi
soggetti si applica la regola ex art 2909 cc: l'accertamento contenuto nella sentenza
passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti i loro eredi o aventi causa. Quindi
la sentenza vale rispetto a tutti ma come sentenza tra le parti, quindi non può
pregiudicare persone estranee alla lite, vale solo per le parti sostanziali del processo
quindi anche i soggetti sostituiti (rappresentati o sostituiti), la sentenza si estende ad
eredi ed aventi causa divenuti tali dopo l'instaurazione del giudicato. Gli elementi
oggettivi di identità di giudicato sono il petitum e la causa petendi.
Quando una sentenza passa in giudicato è definitiva, cioè il risultato a cui è pervenuta è
certo e non più discutibile. Ci sono due tipologie di giudicato:
1. giudicato formale una sentenza non è più impugnabile con mezzi di impugnazione
→
ordinari, ad esempio: sentenza di cassazione. O ho esaurito i mezzi di impugnazione
ordinari o non li ho usati.
2. giudicato sostanziale sentenza definitiva in senso formale ma che decide anche sul
→
merito. La pronuncia in rito può passare solo in giudicato sostanziale. Solo le sentenze
passate in giudicato sostanziale bloccano le successive domande aventi quell'oggetto.
La norma di riferimento è l'art 2909 cc quindi una sentenza passa in giudicato quando fa
→
stato tra le parti, far stato equivale a giudicato sostanziale.
Ci sono dei limiti oggettivi e soggettivi all'efficacia del giudicato sostanziale. Limiti soggettivi: la
sentenza non fa stato nei confronti dei terzi. Limiti oggettivi: da un punto di vista intuitivo si
può dire che il giudicato copre ed esplica i propri effetti con riferimento a dei nuovi processi di
cui si discute dello stesso oggetto, ossia che sia stata posta la stessa domanda. Bisogna quindi
a controllare l'identità di due componenti della domanda: petitum (cioè la richiesta, quello che
chiedo) e causa petendi (cioè il titolo della domanda, la ragione giuridica per cui pongo la
domanda).
Ma si può distinguere anche tra
1. giudicato interno si forma un giudicato sostanziale già all'interno di quello stesso
→
processo. Sono quindi le questioni che all'interno di un processo non vengono più
riproposte perché già decise.
giudicato esterno ho un processo che è su un diritto che però in una sentenza
2. →
esterna è già stato giudicato/ coperto. Ha lo stesso significato di giudicato sostanziale,
ma la sentenza passata in giudicato sostanziale è di un altro processo, esterno
all'attuale.
N.B.: Qualora vi sia un’ omissione del giudice nel decidere su qualche questione oggetto del
giudizio, questa omissione non fa stato fra le parti, quindi si deve verificare non tanto quello
che è l’oggetto della domanda iniziale, quanto quello che concretamente è stato deciso dal
giudice sotto questo profilo. Quindi se il giudice si dimentica qualcosa, il fatto che se ne sia
dimenticato non ha un effetto negativo per la parte, ciò non impedisce di riproporre quella
questione. Possono esserci però all'interno della sentenza anche “obiter dictum” cioè parti
superflue rispetto a ciò che è l'oggetto della decisione esempio: giudice decide in rito di non
→
essere competente ma nel contempo dice anche che la domanda postagli è infondata. è
→
l'inverso dell'omissione di pronuncia e allo stesso modo non fa stato tra le parti.
.L'ambito di applicazione del giudicato ha limiti oggettivi e soggettivi. Quelli soggettivi sono
dettati dall'art. 2909 cc, quelli oggettivi invece sono la causa petendi ( = titolo della domanda,
cioè la ragione giuridica per cui propongo la domanda) e il petitum (= la richiesta che si fa al
giudice). Il petitum può essere mediato o immediato. È problematica l'individuazione tra il
titolo e i fatti posti alla base del titolo, a questo proposito bisogna distinguere tra diritti
autodeterminati (=sono determinati nella loro configurazione dalla natura del diritto stesso,
esempio proprietà) ed eterodeterminati (=la loro configurazione si rifa alle vicende legate al
→
diritto, esempio diritto di credito), è la stessa distinzione che si trova tra diritti assoluti e
→
diritti relativi. L'efficacia oggettiva del giudicato varia a seconda che l'oggetto della sentenza sia
un diritto autodeterminato o eterodeterminato. Nel momento in cui propongo una domanda è
necessario anche specificare quali sono i fatti alla base del diritto stesso. Ad esempio poniamo
che una parte proponga una domanda di accertamento del diritto di proprietà sul bene e la
condanna del vicino a tenersi a distanza dalla proprietà. Se la sentenza si pronuncia solo
sull'accertamento esplica gli effetti anche sulla domanda non decisa? No non ha efficacia di
giudicato: se il giudice dimentica di decidere è come se non fosse stato deciso, allora si può
riniziare il processo omissione di pronuncia quando il giudice non decide su tutto. Se l'altra
→ →
domanda dipende dalla prima che cosa succede? Rapporto di pregiudizialità o di
dipendenza.
Art 34 cpc: il giudice se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario
decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o per
valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo,
assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui.
Due esempi di pregiudizialità: 1) zio malatissimo senza figli e soldi chiede ai suoi parenti in
rotta con lui di pagargli gli alimenti (bisogna accertare prima la parentela, poi si danno gli
alimenti) 2) una parte chiede all'altra il pagamento di una rata, in un successivo processo si
chiede la nullità del contratto. Allora nel caso 1) si ha un rapporto di pregiudizialità in senso
logico-giuridico, nel caso 2) se la nullità non viene fatta valere nella prima causa, non può
essere fatta valere nella successiva perché il giudicato copre il dedotto ed il
deducibile.
Con le prove argomento, dimostro i fatti storici che fondano i fatti costitutivi. Come si
rapportano le prove con la copertura del giudicato? La regola della copertura del dedotto e del
deducibile vale rispetto ai fatti costitutivi e non alle prove, quindi nel momento in cui io ho una
sentenza in giudicato che mi copre dedotto e deducibile se successivamente io scopro una
nuova prova che poteva ribaltare l'esito qui non è un nuovo fatto costitutivo che scopro e
quindi non interviene la copertura del giudicato ma se mai è un caso di impugnazione
straordinaria della sentenza perchè ho scoperto una nuova prova ma non è un fatto costitutivo
diverso. Diverso è invece il discorso se io faccio valere una ragione giuridica alla base del fatto
costitutivo differente e nuova seppur nella causa,in questo caso non è un problema di
impugnazione ma di giudicato che io risolvo proponendo una nuova azione con cui faccio valere
lo stesso diritto ma sulla base di un fatto costitutivo nuovo che non potevo dedurre nella
controversia,fatto costitutivo quindi una nuova ragione giuridica e non un prova che io non
potevo dedurre nel primo processo e che quindi posso dedurre in un nuovo processo.
Per quanto riguarda l'efficacia oggettiva del giudicato, ricapitolando, bisogna vedere se il
diritto è eterodeterminato o autodeterminato: se è autodeterminato di fatto guardo il diritto
che faccio valere e il giudicato copre tutte le possibili ragioni che ho dedotto e che potevo
dedurre per fondare il mio diritto (salvo le non deducibili),se sono eterodeterminati si
identificano non tanto con il diritto che faccio valere quanto sopratutto sui fatti concreti che li
fondano e in quel caso quindi il giudicato avrà un'efficacia più limitata rispetto ai diritti
autodeterminati. Una via intermedia è invece quella dell'annullamento, che è un problema
perché la legge non dice nulla al riguardo e ci sono varie tesi: secondo alcuni essendo vari i
fatti per cui si può richiedere l'annullamento (dolo, errore, vizio) il diritto di annullamento
cambia a seconda della differente ragione giuridica (dolo, errore, vizio), secondo altri invece,
che seguono la norma codicistica, la nozione di annullamento è unitaria quindi il diritto di
annullamento è unico indipendentemente dalla ragione giuridica. La soluzione della
giurisprudenza è di compromesso: il giudicato sulla domanda di annullamento per dolo non
copre le domande di annullamento fondate su altri profili tuttavia il giudicato copre tutti i
possibili casi di dolo.
Per quanto riguarda l'efficacia soggettiva del giudicato bisogna invece prendere in
considerazione l'art 2909 cc “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa
stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. Si pongono dei problemi riguardo
agli aventi causa:
esempio: Tizio e Caio discutono della proprietà di un immobile, una sentenza riconosce
• la proprietà in capo a Tizio, ma Sempronio, estraneo al processo, dice che la proprietà è
sua. Sempronio può utilizzare l'opposizione di terzo: art 404 cpc “un terzo può fare
opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata
tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti. Gli aventi causa e i creditori di una
delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di dolo o
collusione a loro danno”. L'opposizione di terzo è quindi un mezzo di impugnazione
straordinario e facoltativo: straordinario in quanto può essere proposto nonostante il
passaggio in giudicato della sentenza ed è facoltativo in quanto il terzo può far valere le
proprie ragioni anche mediante un'autonoma azione di accertamento del suo diritto. L’
opposizione di terzo è l'impugnazione straordinaria riservata a coloro che non hanno
processo, e può essere ordinaria o revocatoria
assunto la qualità di parte all’interno del
(art. 404 c.p.c.). L’opposizione ordinar