Diritto processuale civile
Il processo è lo svolgimento dell'attività giurisdizionale. Il processo è uno strumento che risolve un conflitto che potrebbe essere risolto anche in altri modi, ad esempio con l'omicidio. Il processo quindi ha la funzione di risoluzione dei conflitti e di prevenirne altri.
Funzione accolta dall'ordinamento italiano
Qual è la funzione accolta dall'ordinamento italiano? L'articolo 24 della Costituzione riconosce come garanzia costituzionale la possibilità di agire in giudizio per garantire la tutela dei propri diritti, quindi la funzione è di accertamento del diritto. Il diritto può essere fatto valere, in generale, solo dal suo titolare (principio della domanda).
Elementi per ottenere un giusto processo
- Contraddittorio (vale anche nei confronti del giudice)
- Possibilità di difendersi provando
- Difendersi dalle argomentazioni della controparte
La funzione del processo civile è l'attuazione dei diritti. Molti tipi di processo sono stati creati sulla base del modello del processo civile, ad esempio il processo amministrativo e quello tributario, solo il processo penale ha una sua autonomia. Possiamo distinguere tre tipi di processo e di azioni:
- Processo di cognizione o cognitivo
- Processo di esecuzione
- Processo cautelare
Il processo e i suoi requisiti
Il processo è un figurato procedere nel senso dell'alternarsi di poteri e di atti che ne costituiscono l'esercizio tenendo presente che i poteri sono (insieme con le facoltà e i doveri) le situazioni giuridiche semplici configurate in astratto dalle norme del processo e rese concrete dall'esercizio di altri poteri. Le facoltà non contribuiscono alla dinamica del processo e così pure i doveri, che spesso sono valutati come poteri, mentre gli oneri sono poteri formulati come doveri ipotetici. Gli oneri non costituiscono un'autonoma figura di situazioni giuridiche ma soltanto un particolare aspetto di taluni poteri. Sono i poteri le situazioni che attuandosi attraverso i corrispondenti atti assolvono alla funzione essenziale nel progredire del processo.
Situazioni giuridiche soggettive processuali
- Semplici: corrispondono ciascuna ad un singolo specifico comportamento che si realizza con un singolo atto così come preso in considerazione da una singola norma. Il processo come fenomeno giuridico unitario è una serie di situazioni semplici che si svolgono nel tempo.
- Globali o composite: si riferiscono al risultato unitario del processo. Es: dovere decisorio del giudice (art. 112 cpc), si parla quindi di diritto alla tutela giurisdizionale e di diritto al processo. In relazione proprio a questo diritto si può ottenere il risarcimento per la violazione della ragionevole durata del processo (sancita dall'articolo 111 della Costituzione).
Il fenomeno giuridico processuale è autonomo rispetto al diritto sostanziale. Lo strumento che fonda questa autonomia è la figura del rapporto giuridico processuale, figura elaborata nella seconda metà del XIX secolo da giuristi tedeschi. Nel processo vi è un rapporto giuridico autonomo (da quello sostanziale) che si instaura quando un soggetto propone all'organo giurisdizionale una domanda di tutela, è quindi un rapporto trilaterale (parti + giudice).
La dottrina moderna è andata oltre: ha approfondito il carattere dinamico di quel fenomeno notando che il processo è in realtà una serie di rapporti in continua trasformazione nell'evolversi delle situazioni attraverso l'esercizio dei poteri. Quindi ora la figura del rapporto giuridico è superata ma non può essere messa del tutto da parte perché con riferimento ad essa si ha la nozione di presupposti processuali.
I presupposti processuali
Sono i requisiti che devono preesistere alla domanda. Sono di quattro tipi: della parte, del giudice, della controparte e relativi all'oggetto della controversia (=della domanda).
Presupposti della parte
- Capacità processuale
- Legittimazione ad agire
- Interesse ad agire
Presupposti del giudice
- Deve essere regolarmente costituito
- Deve avere giurisdizione
- Deve avere competenza
Presupposti relativi all'oggetto della controversia
- Non deve esserci già stata una sentenza su quel diritto
- Non deve essere in corso un altro processo su quel diritto
Presupposti relativi alla controparte
- Deve essere regolarmente citata in giudizio
Presupposti della parte
Innanzitutto per parte si intendono quei soggetti che da un lato fanno il processo dando vita alla sua dinamica e dall'altro lato ne subiscono gli effetti. Parti nel processo sono rispettivamente colui che propone la domanda e colui nei cui confronti la domanda è proposta. La qualità di parte appare come qualificazione soggettiva minima ma sempre presente nei soggetti attivo e passivo di un processo, come qualità minima prescinde dalle altre ed esiste alla sola condizione che esista un processo. Può quindi mancare il diritto fatto valere, l'azione, il potere di proporre la domanda in chi l'ha proposta, ma se c'è una domanda e c'è un processo c'è una parte. Parte è colui che propone la domanda in nome proprio e nel cui nome si propone la domanda o colui nei cui confronti la domanda è posta. Se si tratta di rappresentanza sarà parte il rappresentato, se si tratta di sostituzione sarà parte il sostituto. Quando la legge impiega il termine parte con riferimento al titolare del rapporto sostanziale come nell'art. 2909 c.c. si parla di parte in senso sostanziale.
Capacità processuale
Se la parte che ha proposto la domanda ha anche la legittimazione ad agire e la titolarità dell'azione, la parte è legittimata, se la parte ha il potere di proporre la domanda si parla di legittimazione processuale. La legittimazione processuale è la posizione soggettiva di colui che essendo titolare del potere di proporre (o di ricevere la proposizione di) una domanda diviene, in quanto eserciti questo potere, titolare della serie ulteriore dei poteri processuali.
L'art. 75 c.p.c. individua i soggetti che possono stare in giudizio. Vi è in questo articolo una sovrapposizione di concetti: il legislatore ha inteso esprimere con una sola nozione (capacità processuale) sia la capacità (come modo di essere fisico-psichico del soggetto) sia la titolarità del potere di proporre (o di ricevere la proposizione di) una domanda e dei poteri successivi che consegue a tale capacità.
Art 75,1 c: sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere.
I soggetti che non possono stare in giudizio sono quindi gli incapaci che necessitano dello strumento della rappresentanza legale (potere rappresentativo + contemplatio domini) in quanto si tratta di situazioni individuati dalla legge, se vi sono situazioni non individuate da essa si parla di rappresentanza volontaria (il potere rappresentativo viene conferito attraverso procura). Il rappresentante gode di legittimazione processuale rappresentativa. Il rappresentante volontario non può agire se non gli è stata conferita espressamente e per iscritto la procura (art. 77 c.p.c.).
Inoltre non basta che sia il rappresentante sostanziale, anche se è necessario per ottenere la procura: infatti l'art. 77 prende in considerazione solo il procuratore generale e quello preposto a determinati affari (eccezione per i giudizi davanti al giudice di pace). Ci sono dei casi eccezionali in cui il rappresentante volontario nel campo sostanziale ha la rappresentanza processuale anche se non gli è stata conferita espressamente e per iscritto: 1) per atti urgenti e misure cautelari 2) il potere si ritiene conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all'institore. Anche nella rappresentanza volontaria deve esserci ovviamente contemplatio domini.
Art 75, 2 c: le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità.
Si parla quindi di incapaci (il minore rappresentato in giudizio dai genitori esercenti la patria potestà e in mancanza di essi da un tutore; l'interdetto rappresentato da un tutore) e di semicapaci (minore emancipato e maggiore inabilitato assistiti dal curatore).
L'assistenza e l'autorizzazione sono due istituti che si applicano ai cosiddetti semicapaci. L'assistenza consiste in una partecipazione contemporanea dell'assistente (curatore) e dell'assistito (semicapace) all'esercizio dei poteri titolarità congiunta o contitolarità dei poteri stessi legittimazione processuale congiunta l'assistito e il curatore devono agire o essere convenuti entrambi. L'autorizzazione invece può riguardare sia l'attività del rappresentante legale, sia quella dell'assistente col semicapace, sia quella del soggetto interessato. Vd artt. 320, 374, 375 c.c., 394, 3 c c.c.
Art 75, 3 c: le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto.
I poteri rappresentativi processuali vengono attribuiti a coloro che rappresentano già nel campo sostanziale la persona giuridica. Si possono utilizzare due strumenti rappresentativi: lo strumento rappresentativo e lo strumento organico (l'attività dell'organo rappresentativo che è immedesimato con la struttura dell'ente va intesa come attività propria di una parte della persona giuridica e come tale viene imputata dall'ente stesso). La persona fisica che sta in giudizio in qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare questa qualità fino alla tempestiva contestazione della controparte.
La legge spesso subordina la legittimazione processuale dell'organo ad una autorizzazione che concessa all'inizio del giudizio vale per tutti i gradi compreso quello della cassazione salva espressa risultanza contraria.
Art 75, 4 c: le associazioni e i comitati che non sono persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli articoli 36 e ss del c.c.
Per l'ipotesi che manchi la persona dotata di rappresentanza o assistenza l'art. 78 c.p.c. prevede la nomina urgente e provvisoria di un curatore speciale su istanza dell'interessato ancorché incapace o del p.m. finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza. Il decreto di nomina del curatore speciale va comunicato al p.m. perché assuma le normali iniziative per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza.
Il codice inoltre si preoccupa di ovviare all'inconveniente del conflitto di interessi che può aversi tra il rappresentante ed il rappresentato.
Cosa succede nel caso di falsus procurator? Deve essere riconosciuto il vizio, se non viene riconosciuto la sentenza riguarderà il rappresentato solo apparentemente. Va esclusa la negotiorum gestio nel processo, la ratifica può essere eseguita solo ai sensi dell'art. 182, 2 c c.p.c. che prevede la ratifica con effetto ex tunc. Il nuovo art. 182 sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione. Secondo la Cassazione gli atti del falsus procurator sono ratificabili dal soggetto legittimato che si costituisce. Il difetto di autorizzazione è sanabile, quando invece l'autorizzazione condiziona lo stesso potere di agire la mancanza di autorizzazione implica difetto di legittimazione processuale e nullità rilevabile d'ufficio. Se invece i vizi riguardano nello strumento organico l'erronea indicazione della persona fisica che ricopre l'organo è sanabile ai sensi dell'art. 182, 2 c. se invece il vizio riguarda l'organo che è erroneo perché per legge o statuto è privo di poteri il vizio non è sanabile.
Se i vizi riguardano l'assistenza si può utilizzare la ratifica ai sensi dell'art. 182, 2 c.
Interesse ad agire
Art 100 cpc: per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
La parte deve avere un interesse ad agire, a tutelare quel diritto. La logica dell'art 100 cpc è evitare che lo stato sia costretto ad occuparsi di questioni ammissibili che però non abbiano una concreta utilità principio di economia processuale: le azioni processuali devono essere limitate alle sole azioni utili. L'interesse ad agire opera in maniera diversa:
- Azione di mero accertamento: il diritto deve essere contestato
- Azione di condanna: la lesione del diritto rende sussistente l'interesse ad agire
- Azione costitutiva semplice: basta la violazione del diritto (nasce con la lesione)
- Azione costitutiva necessaria: l'interesse ad agire si trova nell'interesse che voglio tutelare
L'interesse ad agire deve essere concreto (= effettivo) e attuale (= esistente almeno al momento della decisione). L'interesse ad agire sta nell'allegazione contenuta nella domanda dei fatti costitutivi e dei fatti lesivi di un diritto.
Legittimazione ad agire
È la titolarità del diritto fatto valere. Chi agisce deve affermarsi titolare del diritto, se l'attore non si afferma tale il giudice dichiara inammissibile la domanda. N.B: per il professore interesse ad agire e legittimazione ad agire sono presupposti della parte, per il libro sono condizioni dell'azione e comprendono anche la possibilità giuridica (esistenza di una norma che contempli in astratto il diritto che si vuole far valere).
Presupposti del giudice
Regolare costituzione del giudice
Nel nostro ordinamento abbiamo giudici laici o di professione e giudici ordinari o speciali. I giudici ordinari sono definiti dalla legge, è giusto che ci siano i giudici speciali? Nel periodo dell'Illuminismo i giudici speciali erano osteggiati, qual è la soluzione scelta dal nostro ordinamento? La nostra costituzione sceglie una soluzione di compromesso: è vietato l'uso di giudici speciali ma è possibile il ricorso ad essi, come ad esempio la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato... Le norme transitorie della costituzione imponevano nei 5 anni successivi all'emanazione della costituzione l'abolizione dei giudici speciali non previsti dalla costituzione, ma ciò non è successo perché la Corte costituzionale ha ritenuto questo termine non tassativo, sono rimasti ad esempio i giudici tributari. Questo lo notiamo anche all'art. 1 cpc (la giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice) che denota questa contraddittorietà: non c'è un unico organo giudiziario cui ci si possa rivolgere.
Regolare costituzione del giudice significa che devono essere rispettate le norme di costituzione del giudice sia all'interno del codice di procedura civile sia dell'ordinamento giudiziario che regola la composizione dei singoli organi giudiziari per decidere le controversie, soprattutto per quanto riguarda la sua composizione (monocratica o collegiale). Il giudice di pace è sempre monocratico, la corte d'appello e di cassazione decidono sempre in composizione collegiale (3 per la corte d'appello normalmente e 5 per la corte di cassazione). Il tribunale fino al 1998 era collegiale ora è monocratico salve alcune ipotesi tassative in cui decide in composizione collegiale (vd art 50-bis cpc).
Giurisdizione
All'art. 1 cpc si parla di giurisdizione: per giurisdizione si intende la funzione destinata a dare applicazione concreta alle norme giuridiche, è una funzione riservata esclusivamente allo Stato che la esercita in modo pubblico e autonomo, attraverso appositi organi. Ci sono vari tipi di giurisdizione (civile, amministrativa, contabile, tributaria e penale). La giurisdizione civile attua la tutela dei diritti soggettivi dei privati e degli enti pubblici, ha ad oggetto tutte le materie che la legge non affida alla tutela amministrativa o penale, è esercitata da giudici ordinari (togati o onorari) a meno che non sia attribuita a giudici speciali o alle sezioni specializzati. Quindi questo presupposto riguarda la ripartizione delle controversie tra giudici ordinari e giudici speciali. Sono giudici ordinari:
- Il giudice di pace (non fa parte dell'ordine giudiziario)
- Il tribunale ordinario (monocratico)
- La corte d'appello
- La corte di cassazione
- Il tribunale per i minori
- Il magistrato di sorveglianza
- Il tribunale di sorveglianza
A fianco dei giudici ordinari troviamo i giudici speciali che non fanno parte dell'autorità giudiziaria ordinaria e si interessano solo di materie determinate (eccezione: il giudice amministrativo che ha una competenza generale in materia di interessi legittimi). Secondo l'art. 102 cost. non si può procedere all'istituzione di nuovi giudici speciali rispetto a quelli già esistenti. Oltre ai giudici specializzati ci sono le sezioni specializzate, che non hanno il limite ex art. 102 cost., sono organi degli uffici giudiziari ordinari, sono chiamati a farne parte anche soggetti non appartenenti alla magistratura dotati di particolari conoscenze. Sono: i tribunali per i minorenni, i tribunali regionali per le acque, le sezioni d'appello per i minorenni, le sezioni specializzate agrarie, la sezione dell'appello di Roma e le sezioni specializzate in materia di impresa.
Come si decide se la risoluzione della controversia spetta al giudice ordinario o al giudice speciale? (N.B.: i giudici speciali sono unici, i giudici ordinari sono molti) L'art. 1 cpc stabilisce che salvo speciali disposizioni di legge la giurisdizione spetta ai giudici ordinari.
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