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LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

o Definizione:

Per lavoro in corso su ordinazione si intende un contratto di esecuzione che investe un periodo

superiore a dodici mesi.

I lavori in corso su ordinazione, chiamati anche «commesse», esprimono quindi processi produttivi

pluriennali in fase di svolgimento alla chiusura dell’esercizio.

Il problema valutativo fondamentale dei lavori in corso su ordinazione è come attribuire i ricavi e i

costi di commessa nei diversi esercizi in cui i lavori pluriennali si svolgono, rispettando al

medesimo tempo i principi della competenza economica e della prudenza.

o Codice Civile

1. Art. 2423-bis: principi di redazione del bilancio

❖ Indicare gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio.

❖ Tener conto di proventi e oneri di competenza dell’esercizio (indipendentemente dalla data

dell’incasso o del pagamento).

❖ Tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio (anche se conosciuti dopo la

chiusura di questo).

2. Art 2424: classificazione dei LCO nello SP

C) Attivo circolante:

I – Rimanenze:

3) lavori in corso su ordinazione;

3. Art 2425: classificazione dei LCO nel CE

A) Valore della produzione:

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

-Se rimanenze finali >rimanenze iniziali (SEGNO +)

-Se rimanenze finali< rimanenze iniziali (SEGNO -)

-Se rimanenze finali=rimanenze iniziali (NESSUNA RILEVAZIONE)

4. Art. 2426: valutazione del LCO

I criteri per la valutazione dei lavori in corso su ordinazione previsti dal C.C. sono due:

a) il criterio della commessa completata (2426.9): i lavori sono valutati al costo;

b) il criterio della percentuale di completamento (2426.11)): i lavori sono valutati sulla base del

corrispettivo contrattuale maturato anche se superiore al costo (metodo della scissione del

margine).

5. Art. 2427: informazioni da riportare in NI

Occorre indicare:

- se è stato utilizzato il criterio della commessa completata o il criterio della percentuale di

completamento;

- la metodologia adottata per stimare lo stato avanzamento

- la contabilizzazione delle probabili perdite di valore rilevate.

11

o I Principi Contabili Nazionali (OIC 23)

I. Definizioni

I lavori su ordinazione sono eseguiti su ordinazione del committente secondo le specifiche

tecniche da egli richieste.

I lavori in corso su ordinazione sono normalmente affidati con contratti di appalto o altri atti

aventi contenuti economici simili.

I ricavi di commessa sono costituiti dai corrispettivi complessivi pattuiti tra il committente e

l’appaltatore per l’esecuzione o la fornitura dei beni e/o servizi previsti nel contratto.

I costi di commessa comprendono i costi attribuibili a una commessa che si stima di sostenere per

l’esecuzione o la fornitura dei beni e/o servizi previsti nel contratto.

II. Valutazione dei LCO

Il Codice Civile prevede due criteri alternativi per la valutazione dei lavori in corso su ordinazione:

1. Criterio della percentuale di completamento: lo stato di avanzamento rappresenta, in termini

percentuali, l’entità dei lavori in corso già eseguiti dall’appaltatore ad una certa data. Con

questo metodo è imputato a ciascuno degli esercizi in cui è in corso di esecuzione la commessa

una quota del corrispettivo convenuto con il committente in proporzione ai costi sostenuti.

[E’ l’unico metodo ammesso dai principi contabili internazionali.]

Condizioni per questo criterio:

a) contratto vincolante

b) identificabilità delle opere

c) stima attendibile dello stato avanzamento lavori (S.A.L.)

d) stima attendibile costi sostenuti e da sostenere, dei ricavi e del margine della commessa

e) capacità di adempiere del committente

Valorizzazione delle rimanenze di LCO % di completamento x corrispettivo complessivo

ESEMPIO - PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO

Si consideri l’esecuzione, in base a un contratto di appalto, di un’opera realizzabile in 3 anni, per la

quale sia stato pattuito un corrispettivo di 200 e si siano stimati costi di realizzazione totali di 180.

• Alla fine del primo esercizio, lo stato di avanzamento dei lavori è del 40%.

• Alla fine del secondo esercizio, lo stato di avanzamento dei lavori è dell’80% (40+40)

• Alla fine del terzo esercizio, lo stato di avanzamento dei lavori è del 100% (40+40+20)

Primo anno: Avanzam. 40%, Secondo anno: Avanzam. 80% Terzo (e ultimo) anno: COMMESSA

COMPLETATA. Avanzam. 100 %;

CE ANNO 1 CE ANNO 2 CE ANNO 3

3) Variazione LCO 80 A) VALORE DELLA PRODUZIONE A) VALORE DELLA PRODUZIONE

3) Variazione LCO(160-80)=80 1)Ricavi 200

3) Variazione LCO(0-160)=-160

SP ANNO 1 SP ANNO 2 SP ANNO 3

CI Rimanenze lavori in corso CI Rimanenze lavori in corso 160 Crediti V/ clienti 200

80 CI Rimanenze lavori in corso 0

D Debiti V/fornitori 180 (se non

ancora saldati)

12

2. Criterio della commessa completata: Questo metodo comporta la valutazione dei lavori in

corso sulla base dei costi sostenuti fino alla chiusura dell’esercizio (eventuali acconti o fatture

provvisorie non hanno natura di ricavi, ma di debiti verso il committente per acconti riscossi),

rinviando quindi la contabilizzazione del ricavo in corso di formazione all’esercizio in cui sarà

completata la commessa ed eseguito il contratto.

Con questo criterio si fa sostanzialmente prevalere il principio della prudenza su quello della

competenza economica,

Il margine della commessa viene quindi caricato tutto nel conto economico dell’anno in cui

termina la realizzazione della commessa. Negli anni precedenti invece, esso non viene caricato

a conto economico.

ESEMPIO:

Primo anno: avanzam. 40% Secondo anno: avanzam. 80 Terzo (e ultimo) anno: COMMESSA

COMPLETATA. Avanzam. 100% ;

CE ANNO 1 CE ANNO 2 CE ANNO 3

A) VALORE DELLA PRODUZIONE A) VALORE DELLA PRODUZIONE A) VALORE DELLA PRODUZIONE

3) Variazione LCO 72 3) Variazione LCO (144-72)=72 1) Ricavi 200

SP ANNO 1 SP ANNO 2 SP ANNO 3

CI Rimanenze lavori in corso 72 CI Rimanenze lavori in corso Rimanenze lavori in corso 0

Debiti v/fornitori 72 72+72=144 Crediti v/clienti 200

Debiti v/fornitori 72+72 (se non Debiti v/fornitori 180 (se non

ancora saldati) ancora saldati)

III. Commesse in perdita

A prescindere dal criterio di valutazione adottato, se è probabile che i costi totali stimati di una

singola commessa eccedano i ricavi totali stimati (es. ricavi pattuiti 200 e costi di commessa totali

205), la perdita probabile per il completamento della commessa deve essere rilevata a

decremento dei lavori in corso su ordinazione. Se tale perdita è superiore al valore dei lavori in

corso, l’appaltatore rileva un apposito fondo per rischi e oneri pari all’eccedenza.

o Normativa Fiscale

Come la normativa civilistica, anche quella fiscale prevede che le variazioni di lavori in corso su

ordinazione rispetto alle esistenze iniziali concorrono a formare il reddito dell’esercizio, in virtù del

principio di competenza.

La valutazione deve essere fatta sulla base del criterio della percentuale di completamento, in

base ai corrispettivi pattuiti. 13

PARTECIPAZIONI

o Definizione

Con il termine partecipazioni si intendono i titoli espressivi dei diritti sul capitale posseduti da una

società in altre imprese (tra essi abbiamo azioni e quote di società di capitali).

o Codice Civile

Art. 2424: classificazione partecipazioni nello SP

Le partecipazioni sono rappresentate nel bilancio di esercizio in relazione alla loro destinazione

economica:

1. Investimento di medio-lungo periodo: Partecipazioni - Immobilizzazioni finanziarie (SPA BIII)

Appartengono alle immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni destinate a permanere per non

breve tempo nel portafoglio dell’azienda che li detiene.

[le partecipazioni in imprese controllate, collegate, non di controllo]

B) III. Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate

b) imprese collegate

c) imprese controllanti

d) sottoposte al controllo delle controllanti

2. Investimento di breve periodo: Partecipazioni - Attivo circolante (SPA CIII)

Vi rientrano quelle partecipazioni destinate alla vendita.

C) III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate

2) partecipazioni in imprese collegate

3) partecipazioni in imprese controllanti

3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti

4) altre partecipazioni

Art 2425: classificazione nel CE

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e

collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e

collegate e verso controllanti

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni

-La svalutazione di partecipazioni (sia immobilizzate, sia iscritte nell’attivo circolante) rispetto al

valore di iscrizione nell’attivo è rilevata nella voce D19a).

-Il ripristino di valore, nel caso in cui sia venuta meno la ragione che aveva indotto gli organi

amministrativi a svalutare in precedenza una partecipazione, è rilevato nella voce D18a).

14

Art. 2359: società controllate e collegate

• Sono considerate società controllate:

- le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea;

- le società in cui un'altra società dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante

nell'assemblea ordinaria;

- le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli

contrattuali con essa.

Il controllo si dice:

a) Controllo di diritto, quando esso è realizzato in forza di maggioranze assembleari assolute;

b) Controllo di fatto, quando l’influenza dominante è realizzata attraverso, ad esempio, contratti

di fornitura o di approvvigionamento rilevanti con la partecipata, oppure attraverso continui

e sistematici rapporti finanziari…

• Sono considerate collegate quelle società su cui un’altra ne esercita un’influenza notevole.

L’influenza notevole si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un

quinto dei voti.

Art. 2426: valutazioni delle partecipazioni

-Si ha un solo metodo per le immobilizzazioni finanziarie non qualificate: metodo del costo

-Si hanno invece due metodi per immobilizzazioni finanziarie qualificate: metodo del costo e

metodo del patrimonio netto

a) Metodo del Costo (2426.1): le immobilizzazioni sono iscritt

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Publisher
A.A. 2018-2019
32 pagine
1 download
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher teobianco1998 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Grumo Marco.