Contabilità
I documenti amministrativi e contabili che devono essere utilizzati per il corretto accertamento dei lavori e
delle forniture sono tutti elencati nell’art. 156 del Regolamento:
• Giornale dei lavori; • Libretti di misura dei lavori e delle provviste; • Liste settimanali; • Registro di
contabilità; • Sommario del registro di contabilità; • Stati di avanzamento dei lavori; • Certificati per il
pagamento delle rate d’acconto; • Conto finale; • Relazione del DL sul conto finale
Il Giornale dei lavori è un fascicolo composto da un frontespizio e da fogli numerati. E’ tenuto da un
assistente del DL e riporta, per ogni giorno:
• La data di riferimento; • L’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni; • Il numero e la
qualifica degli operai; • L’attrezzatura tecnica impiegata; • Le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori
che possano influire sui medesimi; • Le osservazioni meteorologiche ed ambientali; • Le indicazioni sulla
natura dei terreni; • Quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori.
Vengono inoltre annotati: • Gli ordini di servizio; • Le istruzioni e le prescrizioni; • Le relazioni indirizzate al
responsabile del procedimento; • I processi verbali di accertamento o di esperimento di prove; • Le
contestazioni; • Le sospensioni e le riprese dei lavori; • Le varianti; • Le modifiche od aggiunte ai prezzi
Il libretto delle misure è un fascicolo composto da un frontespizio e da fogli numerati destinati a contenere
il genere e la misurazione delle lavorazioni eseguite. Quando in un solo libretto non sia possibile
comprendere tutte le misurazioni che si riferiscono al complesso dei lavori, possono essere approntati altri
fascicoli numerati in ordine progressivo. Il Regolamento prevede inoltre la possibilità di tenere distinti
libretti per categorie diverse di lavoro
Il frontespizio indicherà: • L’amministrazione appaltante; • L’oggetto del lavoro; • La ditta appaltatrice; • Il
riferimento al contratto ed agli eventuali atti aggiuntivi; • Il numero del libretto ed il numero delle pagine di
cui è composto. Ogni foglio, numerato progressivamente avrà delle colonne per l’annotazione di: • Data
della misura; • Articolo di elenco prezzi unitari; • Eventuale codice di tariffa con cui la voce è stata
identificata in elenco prezzi; • Misurazioni; • Unità di misura; • Quantità risultante dalle misurazioni; •
Annotazioni e figure.
La tenuta dei libretti di misura è affidata al DL e può essere da lui attribuita al personale che lo coadiuva.
L’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa dovranno sempre seguire la progressione dei
lavori seguiti. Nel caso di utilizzo di supporti informatici, il Regolamento prevede l’utilizzo di un brogliaccio
sul quale annotare a mano le misurazioni fatte, da riportare poi sul libretto. Tutte le misure annotate sul
libretto dovranno essere effettuate in contraddittorio con l’appaltatore o con chi lo rappresenta. Il
responsabile del procedimento deve, a termini di regolamento, firmare il frontespizio.
Conto Finale dei lavori
Esso è il documento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite a
partire dal principio dell’appalto fino all’ultimazione dei lavori, al fine di determinare l’importo a saldo da
liquidare all’appaltatore. Tale importo ha carattere provvisorio in quanto subordinato al collaudo
tecnicoamministrativo. Il conto finale è redatto dal DL secondo le stesse modalità dei SAL. Sul frontespizio
dovrà essere riportato: • La dicitura ”conto finale dei lavori“, seguita da ”eseguiti a tutto il …“ e dalla data di
ultimazione dei lavori; • Il numero dei giorni impiegati in più o in meno rispetto alla data di scadenza per la
ultimazione dei lavori
Esso è il documento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite a
partire dal principio dell’appalto fino all’ultimazione dei lavori, al fine di determinare l’importo a saldo da
Il ruolo del Direttore dei Lavori
Appare utile riportare le definizioni relative ai principali soggetti coinvolti nella realizzazione di un’opera
pubblica. • Soggetto Appaltante: definito anche Committente o Stazione Appaltante. E’ il soggetto che
stipula un contratto di appalto, al fine di ottenere la realizzazione di un’opera. • Committente: il soggetto
per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua
realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto. • Responsabile del Procedimento: il responsabile
del procedimento previsto dall’art. 10 del Codice e dall’art. 7 del Regolamento. • Responsabile dei Lavori:
soggetto incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo
dell’esecuzione dell’opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile
del procedimento di cui all’art. 10 del Codice. • Progettista: soggetto definito dall’art. 90 del Codice per le
prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. • Direttore dei Lavori (DL): il
soggetto individuato dall’art. 130 del Codice per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-
contabile dei lavori. • Direttori Operativi: assistenti del DL individuati dall’art. 125 del Regolamento per la
verifica dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori e dell’osservanza delle clausole contrattuali. • Ispettori di
Cantiere: assistenti del DL individuati dall’art. 126 del Regolamento per la sorveglianza dei lavori in
conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto. • Coordinatore per la
Progettazione: soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei
compiti di cui all’art. 4 della Direttiva Cantieri. • Coordinatore per l’Esecuzione: soggetto incaricato dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di sui all’art. 5 della Direttiva
Cantieri. • Impresa Appaltatrice: soggetto che stipula un contratto di appalto, con cui ai sensi dell’art. 1655
del C.C., assume l’obbligo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, di
realizzare un’opera verso un corrispettivo in denaro. • Soggetto Appaltatore: il legale rappresentante
dell’impresa o il soggetto che è titolare del potere di rappresentanza. Subappaltatore: soggetto scelto
dall’appaltatore per la realizzazione di talune opere. Nell’appalto pubblico l’ammissibilità di subappalto è
subordinata a particolari regole e condizioni. • Direttore di Cantiere: soggetto formalmente incaricato
dall’appaltatore per la conduzione tecnica dei lavori. • Collaudatore: il soggetto incaricato dalla stazione
appaltante ai sensi dell’art. 141 del Codice e dell’art. 188 del Regolamento con lo scopo di verificare e
certificare che l’opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche, in
conformità del contratto delle varianti e dei conseguenti atti di sotto missione o aggiuntivi. • Collaudatore
Statico: il soggetto individuato per il collaudo statico delle opere in conglomerato cementizio armato o in
ferro (il Regolamento stabilisce che al soggetto incaricato del collaudo tecnico amministrativo venga
affidato anche il collaudo statico). • Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture: anche se non coinvolta nell’esecuzione dei lavori, sarà citata nell’art.6 del Codice, al fine di
garantire l’osservanza dei principi del codice stesso.
Il Direttore dei Lavori è il Tecnico, interno o esterno all’Amministrazione, cui viene co