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UE.
Compiti degli organi dell’Unione europea
Comitato economico e sociale europeo = rappresenta la società civile, i datori di lavoro e i lavoratori, è un
forum di discussione sulle questioni legate al mercato unico. Ha come compito quello di offrire ai gruppi di
interesse (sindacalisti) la possibilità di esprimersi sulle proposte legislative dell’UE. È composto da membri
provenienti dai gruppi di interesse economico e sociale di tutta Europa, nominati dai governi nazionali e dal
consiglio dell’UE.
Comitato delle regioni = rappresenta le autorità regionali e locali, il suo compito è quello di far si che la
legislazione dell’UE tenga conto della prospettiva locale e regionale. Anche esso è composto da membri
provenienti da tutti i 28 paesi, e sono nominati dal consiglio.
Banca centrale europea (BCE) = è responsabile della politica monetaria europea. I suoi obbiettivi sono quelli
di mantenere la stabilità dei prezzi; e, mantenere stabile il sistema finanziario. Le banche centrali dei vari
paesi membri più la BCE vanno a formare il SEBC.
La BCE è costituita dal: comitato esecutivo; il consiglio direttivo; e, il consiglio generale.
Mediatore europeo = indaga sulle denunce contro organi istituzionali, uffici e agenzie dell’UE, esso è eletto
dal parlamento.
Banca europea degli investimenti = finanzia i progetti d’investimento dell’UE e sostiene le piccole e medie
imprese attraverso il fondo europeo per gli investimenti. Essa assume prestiti sui mercati dei capitali e
concede prestiti.
Gli organi dell’UE sono competenti ad emanare i seguenti atti:
1) regolamenti;
2) direttive;
3) decisioni;
4) raccomandazioni e pareri.
Il regolamento si sostituisce e si sovrappone alla regolamentazione interna dei singoli stati membri; ha
portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli stati
membri. Entra in vigore a seguito della semplice pubblicazione nella GU della comunità, trascorsa una
vacatio legis di venti giorni, oppure entro un limite di volta in volta stabilito. Esso è uno strumento di
attuazione immediata del potere normativo conferito alle istituzioni sovrannazionali dai trattati.
La direttiva riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito
alla forma ed ai mezzi per trasformale in norme di dettaglio. Essa è il provvedimento che gli stati membri
devono adottare per realizzare gli obbiettivi comunitari.
Le decisioni hanno portata concreta, è un atto vincolante e quindi il soggetto a cui è destinata è tenuto ad
osservarla, acquista efficacia con la notifica ai loro destinatari. Quindi, tramite le decisioni le istituzioni
decidono se qualcuno deve agire o astenersi dall’agire imponendo obblighi e diritti.
I pareri sono atti di diritto comunitario derivato che tende a fissare e a rendere noto il punto di vista
dell’istituzione che lo emette in ordine ad una questione.
Infine, troviamo le raccomandazioni, esse hanno lo scopo di far si che il destinatario tenga un certo
comportamento. Questi ultimi due atti elencati hanno tra di loro punti in comune: Pag. 6 a 18
− privi di vincolo normativo, in quanto sono provvedimenti non normativi;
− i loro contenuti sono presi in considerazione dalla corte ai fini dell’interpretazione delle norme
comunitarie;
− non contengono obblighi giuridici nei confronti dei destinatari.
Oltre a dei punti in comune ci sono anche delle differenze, che sono le seguenti:
− da un punto di formale i pareri vengono richiesti agli organi comunitari, mentre le raccomandazioni
provengono da autorità degli organi comunitari;
− da un punto di vista sostanziale, i pareri permettono di pronunciarsi in modo non vincolante senza
imporre obblighi giuridici, mentre le raccomandazioni consentono di seguire una linea di condotta
riguardo problemi di carattere più ampio.
Il trattato di Maastricht
Il trattato sull’Unione Europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 Febbraio del 1992 dai 12 paesi che allora
facevano parte della comunità europea, è entrato poi in vigore il 1 Novembre del 1993.
Fissa le regole politiche e i parametri economici necessari per l’ingresso dei vari stati nell’UE. L’Unione
Europea da esso creata è costituita da tre pilastri:
1. Il primo pilastro è costituito dalla Comunità europea, dalla Comunità europea del carbone e
dell’acciaio (CECA) e dall’Euratom e riguarda i settori in cui gli Stati membri esercitano
congiuntamente la propria sovranità attraverso le istituzioni comunitarie. Vi si applica il cosiddetto
processo del metodo comunitario, ossia proposta della Commissione europea, adozione da parte
del Consiglio e del Parlamento e controllo del rispetto del diritto comunitario da parte della Corte di
giustizia.
2. Il secondo pilastro instaura la Politica estera e di sicurezza comune (PESC), esso consente agli Stati
membri di avviare azioni comuni in materia di politica estera.
3. Il terzo pilastro riguarda la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni. L’Unione deve
svolgere un’azione congiunta per offrire ai cittadini un livello elevato di protezione in uno spazio di
libertà sicurezza e giustizzia.
I fattori che hanno contribuito alla formazione dell’UE sono di diverso tipo: abbiamo quelli di natura esterni,
come il crollo del comunismo e la prospettiva dell’unificazione tedesca; e quelli di natura interni, dove gli Stati
membri volevano espandere con delle riforme i progressi realizzati dall’atto unico europeo.
I suoi obbiettivi sono:
• rafforzare la legittimità democratica delle istituzioni;
• rendere più efficaci le istituzioni;
• instaurare una unione economica e monetaria;
• sviluppare la dimensione sociale della comunità;
• instaurare una politica estera e di sicurezza comune.
Il trattato instaura politiche comunitarie in sei settori nuovi:
1) reti transeuropee;
2) politica industriale;
3) tutela dei consumatori;
4) istruzione e formazione professionale;
5) gioventù;
6) cultura.
Il mercato unico viene completato dall’instaurazione dell’unione economica e monetaria (UEM). La politica
economica comporta tre elementi: coordinamento delle politiche economiche; istituzione di una sorveglianza
multilaterale di tale coordinamento; e infine, sono soggetti a norme di disciplina finanziaria e di bilancio.
La politica monetaria, invece, ha come scopo principale quello di istituire una moneta unica, e mira a
garantire la stabilità tramite la stabilizzazione dei prezzi e al rispetto dell’economia di mercato.
Il trattato prevede l’instaurazione di una moneta unica in tre fasi successive:
− la prima fase, che liberalizza la circolazione dei capitali (1/07/1990); Pag. 7 a 18
− la seconda fase (1/01/1994) che permette la convergenza delle politiche economiche degli Stati
membri;
− la terza fase (1/01/1999) deve iniziare con la creazione di una moneta unica e la costituzione di una
BCE.
Con il protocollo sulla politica sociale allegato al trattato, le competenze comunitarie vengono estese al
settore sociale. Il protocollo si prefigge i seguenti obbiettivi:
• promuovere l’occupazione;
• migliorare le condizioni di vita e di lavoro;
• garantire un’adeguata protezione sociale;
• promuovere il dialogo sociale;
• sviluppare le risorse umane per garantire un livello elevato e sostenibile d’occupazione;
• integrare le persone escluse dal mercato del lavoro.
Tra le grandi innovazioni del trattato figura l’istituzione di una cittadinanza europea, che si aggiunge a quella
nazionale. Chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro è anche cittadino dell’Unione. Tale
cittadinanza conferisce nuovi diritti:
• il diritto di circolare e risiedere liberamente nella Comunità;
• il diritto di votare e di essere eletti alle elezioni europee e comunali nello Stato di residenza;
• il diritto alla tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di uno Stato membro diverso da
quello d’origine nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza
non è rappresentato;
• il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo e il diritto di sporgere denuncia al mediatore
europeo.
Il trattato sull’Unione adotta come norma generale il principio di sussidiarietà. Tale principio precisa che nei
settori che non sono di sua esclusiva competenza, la Comunità interviene soltanto se gli obbiettivi possono
essere realizzati meglio a livello comunitario che a livello nazionale
Quindi, per riassumere, il trattato di Maastricht rappresenta una tappa determinante della costruzione
europea. Attraverso l’istituzione dell’Unione Europea, la creazione di un’unione economica e monetaria e
l’estensione dell’integrazione europea a nuovi settori, la Comunità entra in una dimensione politica.
Consapevoli dell’evoluzione dell’integrazione europea, degli ampliamenti futuri e delle necessarie modifiche
istituzionali, gli Stati membri hanno inserito una clausola di revisione del trattato.
Una delle modifiche è apportato dal trattato di Amsterdam (1997):
• esso permette di rafforzare i poteri dell’Unione attraverso la creazione di una politica comunitaria in
materia di occupazione;
• rafforza le misure volte ad avvicinare l’UE ai suoi cittadini;
• semplificazione e rinumerazione degli articoli dei trattati.
In seguito, nel 2001, c’è stato il trattato di Nizza che ha apportato alcune risoluzioni di questioni lasciate
aperte dal trattato di Amsterdam, ossia i problemi istituzionali legati all’ampliamento. Esso semplifica il
ricorso alle procedure di cooperazione rafforzata e rende più efficace il sistema giurisdizionale.
Trattato di Lisbona
Il trattato di Lisbona è entrato in vigore il 1 Dicembre 2009, mettendo fine a diversi anni di negoziazione sulla
riforma istituzionale. Esso modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità
europea, senza tuttavia sostituirli. Il nuovo trattato dota l’Unione del quadro giuridico e degli strumenti
necessari per fare fronte alle sfide del futuro e rispondere alle aspettative dei cittadini.
I punti del trattato sono i seguenti:
1) Un Europa più democratica e trasparente, che rafforza il ruolo del Parlamento europeo e dei
parlamenti nazionali, offre ai cittadini maggiori possibilità di far sentire la loro voce e chiarisce la
ripartizione delle competenze a livello europeo e nazionale. Pag. 8 a 18
2) Un Europa più efficace, che semplifica i suoi metodi di lavoro e le norme di voto, rendendo il
processo decisionale più efficace e