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I programmi di clemenza
L'autorità ha adottato un programma di clemenza rivolto alle imprese che abbiano preso parte a intese e/o pratiche concordate tra due o più concorrenti e che, denunciandone la propria partecipazione, forniscano all'autorità elementi che le consentano di svelare un cartello altrimenti destinato a restare segreto ovvero, in alternativa, che ne corrobori in modo decisivo il relativo quadro probatorio. In cambio della collaborazione, le imprese interessate possono ricevere l'immunità totale ovvero una riduzione della sanzione che sarebbe loro imposta a seguito dell'accertamento della loro partecipazione alla condotta anticoncorrenziale.
I programmi di clemenza ricoprono un ruolo primario nella politica della concorrenza di tutti i principali ordinamenti antitrust. Rappresentano uno strumento investigativo particolarmente incisivo, in quanto consentono l'acquisizione di materiale probatorio che sarebbe difficile da reperire.
senza l'aiuto di unacollaborazione interna al cartello, oltre a rivestire una funzione preventiva importante, costituendo undeterrente per le imprese che intendano dar vita ad un cartello, dal momento che destabilizzanooperatività del meccanismo collusivo e crea incertezza tra le imprese partecipanti. Il primo programma di clemenza fu adottato negli Stati Uniti nel 1978, allorché fu attribuita la facoltàdi concedere l'immunità dalla responsabilità antitrust e penale prevista dallo Sherman act agliamministratori che rilevassero l'esistenza di un cartello a cui l'impresa avesse partecipato. Successiveriforme hanno previsto la possibilità di riconoscere all'impresa che denunci proprio ruolo in un cartellouna riduzione della sanzione nell'ambito del programma Amnesty Plus, in base al quale un'impresa chenon abbia potuto denunciare un cartello per prima, ma che sia in grado di dimostrare l'esistenza diun ulteriore diverso accordo anticoncorrenziale, può ottenere l'immunità totale per quest'ultima infrazione, ed una riduzione della pena in relazione al primo castello. In Europa il primo programma di clemenza risale al 1996. Esso presenta alcuni inconvenienti: La commissione godeva di eccessiva discrezionalità, inoltre non erano previste riduzione di pena idonee ad incentivare le imprese ad autodenunciarsi. Sotto il profilo procedurale la comunicazione del 2002 ha reso più flessibile il sistema mentre la comunicazione del 2006 è intervenuta a perfezionare alcuni aspetti chiarendo in cosa consistono gli obblighi di collaborazione gravanti su un'impresa aderente ad un programma di clemenza e introducendo previsioni più flessibili riguardo agli obblighi di immediata interruzione dell'attività collusiva gravanti su tale impresa. Il decreto Bersani del 2006 ha conferito all'autorità il più ampio potere di
definire i casi in cui in virtùdella qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria puó essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario. La norma lascia ampi margini all'autorità nel definire l'ambito applicativo del programma di clemenza, non precisando a quali tipi di violazioni esso debba riferirsi. Il sistema italiano di clemenza si riferisce alle intese segrete, finalizzate alla fissazione dei prezzi di acquisto o di vendita, alla limitazione della produzione o delle vendite o alla ripartizione dei mercati (cd. Hard-core restrictions). Il sistema italiano replica l'impostazione in ambito europeo, pur discostandosi sotto alcuni aspetti minori prevedendo ad esempio la possibilità di accordare l'immunità totale anche alle imprese che abbiano costretto altre a partecipare al cartello.La comunicazione comunitaria del 2006 preclude l'accesso al beneficio dell'immunità alle imprese che abbiano forzato altre a partecipare al cartello, consentendo a queste ultime di beneficiare solo di uno sconto sulla sanzione e non anche dell'immunità.
Un'impresa che decide di collaborare con l'autorità potrà beneficiare dell'immunità qualora fornisca a quest'ultima informazioni decisive ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un cartello, ammesso che l'autorità non disponga in quel momento di informazioni sufficienti per provarne autonomamente l'esistenza.
Al fine di ottenere l'immunità, l'impresa denunciante deve essere la prima a informare le autorità circa l'esistenza di un cartello segreto, fornendo un'informazione adeguata a permettere all'autorità di svolgere un'ispezione mirata ovvero a provare l'esistenza di un cartello.
attraverso documenti ed altri elementi probatori idonei. Nessuna preclusione è prevista a carico delle imprese che siano recidive, come testimoniato dalla decisione nel caso Synthetic rubber, in cui, nel sanzionare un'intesa sul mercato del caucciù, la commissione ha concesso l'immunità totale a favore di un'impresa dichiarata recidiva. Ai sensi del programma di clemenza comunitario, l'immunità può essere concessa anche nell'ipotesi in cui la commissione sia già in possesso di informazioni sufficienti a lanciare un'ispezione o comunque abbia già avviato un'indagine. Tuttavia, in tale ipotesi, l'impresa deve fornire prove che permettano alla commissione di provare la sussistenza di un cartello. La commissione ha applicato tali criteri nel caso del tabacco greggio Italia, nel quale ha concesso l'immunità sotto condizione dell'impresa che aveva fornito prove incriminanti decisive per laLa domanda di ammissione al programma di clemenza deve essere presentata all'autorità in forma il più possibile completa e comprensiva di informazioni e documenti probatori. In particolare, l'impresa richiedente è tenuta a fornire una descrizione dettagliata degli elementi rappresentativi dell'intesa, cd. Corporate statement, (di natura, scopi, modalità dell'in casa, durata, beni oggetto dell'intensa, soggetti partecipanti, ecc.) e a produrre gli elementi di prova dell'intesa di cui sia a disposizione corredandoli delle necessarie spiegazioni idonee ad illustrarne la portata.
comunicazione non offre indicazioni precise circa il termine finale entro il quale un'impresa possa richiedere beneficio dell'immunità. Si esclude che esso possa coincidere con la fase di apertura dell'istruttoria, poiché anche ad istruttoria avviata potrebbe rivelarsi utile per l'autorità ottenere informazioni idonee a provare l'esistenza di cartello, per esempio nell'ipotesi in cui l'autorità abbia avviato un'istruttoria d'ufficio, sulla base di denunce anonime, senza disporre di prove certe circa l'esistenza dello stesso. Né la comunicazione dell'autorità specifica se sia possibile beneficiare dell'immunità qualora la richiesta sia proposta dopo che l'autorità abbia già condotto un'ispezione; al riguardo si deve ritenere, nel silenzio normativo, e a differenza della commissione, che l'autorità abbia inteso non escludere a priori tale eventualità.Valutando caso per caso se con la domanda di immunità formulata successivamente l'impresa interessata fornisca elementi probatori idonei a provare, essi soli, l'esistenza del cartello oggetto di indagine. Le domande di partecipazione ai programmi sono valutate dall'autorità nell'ordine temporale in cui intervengono. È prevista la possibilità per un'impresa che chieda la non imposizione delle sanzioni, di richiedere un marker, ovvero un numero d'ordine, fornendo all'atto della domanda una parte soltanto delle informazioni e degli elementi relativi all'intesa, e domandando all'autorità un termine per completare la domanda mediante la produzione di una documentazione informativa articolata. La decisione di concedere la facoltà di presentare una richiesta incompleta è rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'autorità ed è ammissibile solo con riguardo alle richieste di immunità.Qualora l'autorità attribuisca il marker, la domanda di immunità si considererà perfezionata quando l'impresa fornirà la documentazione entro il termine previsto, con decorrenza dallo stesso. Il mancato completamento della richiesta di immunità entro il termine stabilito implica la perdita della priorità acquisita attraverso il marker. Ciò non esclude che l'impresa possa presentare nuovamente la richiesta di immunità, ma tale nuova richiesta avrà effetto dal giorno in cui è stata presentata, senza retroagire alla data in cui l'impresa ha ottenuto il marker. Qualora le informazioni fornite dall'impresa richiedente non siano tali da consentire all'autorità di effettuare ispezioni mirate o di provare l'esistenza di un cartello fino a quel momento segreto, ma possono comunque essere utili per rafforzare l'impianto probatorio di cui l'autorità dispone, l'impresa potrà beneficiare di una riduzione dell'ammenda.già disponerispetto ad un'indagine in corso, l'impresa potrà beneficiare di una riduzione dell'ammenda. L'ammontare della riduzione è stabilita dall'autorità in relazione alla tempestività delle informazioni e alla valenza probatoria del materiale fornito. Tuttavia la riduzione non dovrebbe essere superiore al 50%. Sotto tale profilo il sistema italiano lascia maggiore discrezionalità all'autorità rispetto quello comunitario, che stabilisce invece l'esatta percentuale della riduzione applicabile all'impresa.
Il richiedente non potrà limitarsi ad indicare come e dove trovare certi dati o altre informazioni, ma dovrà fornire tali elementi direttamente in prima persona. L'immunità parziale si riferisce a quelle ipotesi in cui un'impresa fornisca elementi probatori che permettano ad un'autorità antitrust e di stabilire ulteriori fatti che aumentano la
gravità o la durata della violazione. In tale ipotesi l'autorità garantisce che tali circostanze non saranno prese in considerazione per la determinazione dell'ammenda a carico dell'impresa che ha fornito gli elementi probatori idonei a stabilirne l'esistenza. L'impresa dunq