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COMPRAVENDITA
mancipatio, imaginaria ven-
Trattando della essa in età classica era definita come
dictio. Da questo dato, si ricava che lo stesso in antico concretava un modello di
mancipatio
compravendita. Tuttavia tra e compravendita vi sono delle differenze.
- mancipatio
In particolare, la è una compravendita a contanti: cosa conto metallo
venditio
pesato. L’emptio ha effetti meramente obbligatori: dal consenso delle
parti nasce per il venditore l’obbligazione di trasferire (non la proprietà ma) il pa-
47 cifico possesso della cosa; per il compratore, quella di pagare il prezzo, ossia
trasferire la proprietà del denaro (traditio). Dunque tale contratto è idoneo a
creare obbligazioni, ma non a trasmettere diritti reali. La proprietà sulla cosa, se
nec mancipi, traditio; res
sarà trasferita al compratore mediante se si tratta di
mancipi il compratore a cui sia solo consegnata, se cittadino romano, potrà
usucapirla decorso il tempo relativo: nel frattempo, contro il venditore che agi-
rei venditae et traditae;
sca in rivendica sarà tutelata dall’exceptio per recuperare
Publiciana.
il possesso comunque perduto avrà a disposizione l’actio Nessun
problema quando il venditore si sia assunto l’obbligazione accessoria di com-
mancipatio in iure cessio.
piere la o la Il compratore straniero non potrà acqui-
stare la proprietà, ma si gioverà della garanzia per evizione che fa capo al suo
dante causa.
- Tale principio in età post-classica tende tuttavia ad appannarsi, anche a causa
della scomparsa dei negozi traslativi solenni, sebbene Giustiniano abbia ripristi-
nato i canoni concettuali classici; il suo fu un restauro solo parziale e di facciata.
- La compravendita è il contratto consensuale a prestazioni corrispettive con cui
una delle parti, il venditore, si obbliga nei confronti dell’altra, il compratore, a tra-
smettere il pacifico possesso di una cosa (merx), garantendo per l’evizione e per
i vizi della stessa; l’altra, si obbliga a trasmettere la proprietà del denaro che co-
stituisce il prezzo.
- Gli elementi del contratto sono:
‣ L’accordo delle parti (conventio);
‣ merx;
La
‣ pretium.
Il
a) L’accordo: la compravendita si contrae con l’accordo sul prezzo; la compra-
vendita è comunque operativa anche quando ancora il prezzo non sia stato
pagato e neppure sia intervenuta un’arra. Alla compravendita consensuale di
cui stiamo parlando si affianca in epoca tardo romana fino ad avere il soprav-
venditio
vento l’emptio redatta in forma scritta (e con effetti traslativi). Il con-
tratto si perfeziona soltando a redazione del documento completata: se la
scrittura privata non è stesa direttamente da venditore a compratore, ma da
altri, deve essere da quelli firmata; trattandosi di un atto notarile, è necessaria
la dichiarazione finale dove il notaio attesta di averlo completato e rilasciato ai
contraenti.
b) merx: in commercio:
La la merce può essere della più varia natura, purché può
anche trattarsi di beni incorporali; ne è esclusa la compravendita di cosa futu-
ra. Particolari sono i casi di “compera di cosa sperata” e di “compera di una
speranza”; si ha la prima quando il fatto che la cosa venga a esistere o entri
nella disponibilità del venditore funziona come una sorta di condizione sospen-
siva: ad es., compro il fanciullo che nascerà dalla schiava Albina”. Si ha la se-
conda quando dall’accordo risulta che il compratore pagherà il prezzo fissato
anche in caso di esito nullo. Sempre con riferimento alla merce va precisato
che non è necessario che si tratti di cosa di proprietà del venditore. Egli si ob-
bliga a smettere il pacifico possesso. Nulla infine è la vendita di cosa già in
proprietà del compratore, a meno che quest’ultimo non voglia ottenere in tal
modo il possesso mancante.
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c) Il prezzo: questo deve essere certo e consistere in denaro contante. Secondo
Giustiniano può essere deciso da un terzo, e in tal caso, venditore e comprato-
re dovranno attenersi. Per quanto riguarda il problema se il prezzo possa con-
sistere in cosa diversa dal denaro in contante, su questo si è incentrata la più
celebre discussione fra Sabiniani e Proculiani. I primi sostenevano che anche
lo scambio di cosa contro cosa integrasse una tipologia di compravendita, i
secondi lo negavano decisamente sostenendo che in tal modo sarebbe stato
impossibile distinguere tra merce e prezzo, e quindi tra compratore e venditore,
le cui obbligazioni sono strutturalmente diverse. Comunque nonostante preval-
res venalis
se la teoria Proculiana, nel caso delle è ammesso un prezzo in natu-
ra. Non è invece requisito del prezzo quello dell’equità: si può vendere assai
più alto del valore effettivo della merce e viceversa. Diocleziano, nel 3 sec.
d.C., ammise tuttavia che, trattandosi di un immobile acquistato a un prezzo
inferiore alla metà del suo valore stimato, il venditore potesse chiedere la re-
scissione del contratto salvo che il compratore non optasse con l’integrazione
del prezzo.
- venditi
Il venditore è tutelato dall’actio (azione da vendita), il compratore dall’ac-
tio empti (azione da compera).
- Le obbligazioni del venditore sono:
‣ trasmettere il pacifico possesso della cosa;
‣ garantire per l’evizione;
‣ garantire per i vizi occulti della merce.
- Le obbligazioni del compratore sono:
‣ Trasferire al venditore la somma di denaro dedotta com prezzo;
‣ Effettuare il pagamento degli interessi dal momento stabilito sino a quando rice-
veva la cosa.
- Frequenti erano i patti aggiunti contestualmente al contratto di compravendita.
Essi servivano a plasmare l’assetto ed il loro contenuto doveva essere preso in
considerazione in fase di processo. Essi erano:
a. Lex commissoria: il venditore può ottenere la risoluzione del contratto se il
prezzo non gli sia pagato entro il termine;
b. Vendita a prova: l’efficacia della compravendita è sottoposta alla condizione
sospensiva di gradimento da parte del compratore;
c. In diem addictio: il venditore può risolvere il contratto se, entro un dato termi-
ne, gli pervenga un’offerta più vantaggiosa;
d. Patto di prelazione: il compratore qualora intenda vedere la cosa, è tenuto ad
offrirla prima al venditore, e solo dopo in caso di rifiuto può cederla ad altri.
- Infine, per quanto riguarda la tematica della arra, questa può fungere, innanzitut-
to, da prova di conclusione del contratto: il compratore consegna al venditore
una somma di denaro o un diverso oggetto; quando pagherà il prezzo, l’am-
montare già versato gli sarà dedotto, o otterrà la restituzione della cosa. Inoltre
arrae
l’arra, vale come penale per i recesso: se il compratore che ha dato le non
esegua la sua prestazione, perde le medesime a vantaggio del venditore, che
dal canto suo le deve restituire doppie in caso di proprio pentimento.
49
11.La locuzione-conduzione
- La locazione-conduzione si fonda su regole simili alla compravendita. Tuttavia
la compravendita po-
tra i due contratti esiste una differenza chiara e profonda:
stula una attribuzione onerosa (virtualmente) definitiva; la locuzione-conduzione,
sempre su un presupposto di onerosità, postula invece una fruizione solo tempo-
ranea di risorse altrui.
- Tali risorse possono poi consistere:
‣ loca-
in un bene materiale di cui si ottiene, dietro compenso, la disponibilità (c.d.
tio conductio rei - locazione-conduzione di cosa);
‣ nell’opera tecnica o di sorveglianza svolta da altri sopra una cosa propria (c.d.
locatio conductio operis - locazione-conduzione d’opera;
‣ nell’attività lavorativa subordinata e a tempo, fornita da un prestatore di fatica
locatio conductio operarum
fisica che non sia di condizione servile (c.d. - loca-
zione-conduzione d’opere).
- Locatore è chi colloca la cosa; conduttore è chi la riceve e la reca con sé.
a) Nella c.d. locazione-conduzione di cosa (locatio conductio rei) il locatore si ob-
bliga a porre nella disponibilità del conduttore una cosa affinché questi la usi
nella direzione e per il periodo di tempo stabiliti; il conduttore, in ragione di ciò,
si obbliga a corrispondere una mercede e a restituire la cosa alla scadenza.
- Si dubitava in età classica se il rapporto di concessione onerosa di fondi muni-
cipali da cui il conduttore non poteva essere estromesso che per morosità con-
cretasse una compravendita o una locazione-conduzione. All’epoca di Gaio si
inclinava per una locuzione-conduzione; Giustiniano affermò che si trattasse in-
vece di un contratto enfiteutico.
- Come nel comodato, deve trattarsi di bene inconsumabile; quindi il conduttore
ha del bene la mera detenzione, essendo sfornito di possesso.
- Il locatore sta garante per il normale e pacifico godimento della cosa; da ciò di-
scendono varie conseguenze. Se il bene viene evitto, il conduttore può agire con
conducti,
l’actio al fine di ottenere il risarcimento del danno. Lo stesso dicasi
qualora la cosa sia affetta da vizi.
- L’affittuario di un fondo rustico, se il raccolto è mancato per eventi straordinari,
può ottenere che la mercede gli sia rimessa, quasi che il locatore gli avesse
res
consegnato una inidonea.
- Il conduttore sfrattato anzitempo dall’acquirente può agire contro l’altra parte
l’actio conducti)
(con per il risarcimento del danno.
- Il conduttore è obbligato a pagare la mercede, in denaro raramente in natura: se
abbandona l’immobile senza giusto motivo prima che il termine sia scaduto, egli
è tenuto alla corresponsione integrale dei canoni.
- Oltre che per lo scadere dei termini finali, il rapporto è sciolto per il recesso del-
l’una o dell’altra parte; non invece per morto, con trasmissione attiva e passiva
agli eredi.
b) Nella c.d. locuzione-conduzione d’opera (locatio conductio operis), il condutto-
re deve eseguire l’opera secondo i canoni tecnici dell’arte implicata, e conse-
50 gnare entro il termine il risultato pattuito: solo in tale caso può esigere la mer-
cede.
- fullo sarcinator
In qualche caso, come quello del (lavandaio) o del (sarto), del
sorvegliante retribuito, la responsabilità che grava sul conduttore per la restitu-
custodia
zione della cosa affidategli è parametrata sulla tecnica, quindi costoro
sono tenuti anche qualora la cosa venga clandestinamente sottratta, e possono