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Capitolo II

La persona

Prima guardiamo alle persone, dissero Gaio e Giustiniano nella loro tripartizione del diritto. Persona è l'uomo, non il soggetto di diritto. Se nelle fonti di diritto il termine persona si riferisce al concetto di capacità giuridica o di persona giuridica, questi due concetti sono estranei all'esperienza giuridica romana. Definiamo capacità giuridica l'idoneità del soggetto ad essere titolare di diritti e doveri; definiamo capacità di agire l'idoneità del soggetto a considerare un'attività rilevante per il diritto. Un soggetto può essere incapace giuridicamente, ma giuridicamente rilevante. La capacità giuridica è negata agli schiavi; la capacità di agire manca a chi non ha le necessarie attitudini fisiopsichiche, come gli infanti e nati mostruosi, anche se essi sono soggetti di diritto.

Il termine capax, termine non di origine romana, designava la condizione di chi, dopo le leggi Furie e Augustee, poteva validamente capere, ossia prendere a causa di morte. Il diritto delle persone è dunque il diritto degli esseri umani. L'uomo comincia ad esistere al momento della nascita, rilevante per il diritto romano. Il pretore deve infatti nominare un "curatore del ventre" che si preoccupi dei beni riservati al nascituro per la morte del padre, la cui attribuzione si compie al momento della nascita. La separazione dalla viscere materne fa sì che il feto acquisti effettivamente autonomia. Questa concezione, sostenuta in particolare dai filosofi stoici, si contrappone all’opinione dei medici, che ritiene già il feto un essere vivente.

Il procurato aborto non viene sanzionato come offesa alla vita del nascituro, bensì come offesa a un diritto o a una norma penale. Per il cristianesimo, ovviamente, il procurato aborto è pari all'omicidio. Per l'esistenza dell'individuo occorre dunque la separazione, oltre che per determinare lo status di libero o di cittadino. La separazione implica che la persona sia viva, i nati morti non sono considerati né nati né procreati. A tale proposito si collega il concetto di vitalità, l'idoneità del nato a una vita extrauterina. Quando a brevissima distanza dalla nascita segue la morte, si pone il problema se dare rilevanza a quell’esistenza. È il caso di verificare se la persona sia esistita o meno; già pensando al chiamato dell’eredità potrebbero sorgere questioni, il nato sarà o no erede, con conseguenze diverse quanto alla devoluzione del patrimonio.

Un altro requisito per la qualità di persona è la forma umana, tipica caratteristica della specie umana, a cui il diritto è predisposto. Il nato non deve essere un mostrum, una figura mostruosa, né un essere deforme. Questi esseri non sono solo giuridicamente incapaci ma il diritto romano ne impone l'immediata eliminazione, in quanto la loro nascita è un segnale sovente di sventura per la società. La semplice deformità permette l'assunzione fra il novero dei figli. In diritto classico il nato mostruoso non giova alla madre mentre in diritto giustinianeo sì. La persona fisica si estingue con la morte, cioè con la cessazione delle funzioni vitali. A parte tendenze provinciali, non vi furono obblighi di dichiarazione di morte in registri di stato civile, mentre la denuncia della nascita, solo dopo il periodo imperiale, divenne consuetudine compierla davanti ai magistrati e registrarla.

L’esistenza della persona fisica è condizione necessaria ma non sufficiente perché si abbia un soggetto di diritto. Per poter godere della piena capacità giuridica occorrono tre requisiti, i tre status:

  • Status libertatis: la libertà, i liberi hanno infatti un grado variabile di capacità giuridica;
  • Status civitatis: la cittadinanza, dato essenziale nel diritto pubblico e privato, dove i diritti civilistici erano riservati ai cives, diritti connessi agli istituti di ius civile, mentre quelli che hanno fondamento nel ius gentium possono spettare anche agli stranieri (peregrini);
  • Status di sui iuris: l'indipendenza dal pater familias in ambito familiare.

Va precisato tuttavia che la libertà era la condizione minima per poter essere giuridicamente capaci; la cittadinanza e lo status di sui iuris avevano un'importanza minore. Come può venir meno la vita, possono venir meno anche le condizioni di libertà, di cittadinanza, di appartenenza a un gruppo familiare. Questa morte civilistica presenta tre graduazioni, corrispondenti ai tre status:

  • Capitis deminutio maxima, quando il libero diventa oggetto di diritto quindi schiavo;
  • Capitis deminutio media, quando il libero perde la cittadinanza;
  • Capitis deminutio minima, quando il soggetto resta libero e cittadino ma è come morto per la famiglia. Da una certa epoca in poi non è più una degradazione, ma una vera e propria emancipazione.

La capitis diminutio va equiparata per diritto civile alla morte e riflette la perdita di uno status. Per poter parlare di persona giuridica, occorre prima parlare di fondazione e cooperazione. La fondazione era un patrimonio senza titolare destinato a uno scopo duraturo. Patrimonio che un benefattore poteva donare a una chiesa o a vescovi per fini assistenziali. La cooperazione è la persona giuridica su base associativa, in cui più persone sono riunite per una funzione in un’entità, i diritti e doveri della quale sono considerati distinti da quelli dei componenti. Il principale ente cooperativo è lo stato romano che conclude negozi in ambito privatistico. Enti cooperativi minori sono le colonie, i municipia e le civitates.

La schiavitù

I massimi istituzionisti sono concordi nel ritenere fondamentale la summa divisio personarum, cioè l’importante distinzione tra liberi e schiavi. Tra i liberi poi distinguiamo ingenui e libertini; i primi sono i nati liberi, i secondi sono quelli liberati da schiavitù. I liberi sono soggetti di diritto, gli schiavi oggetti. Secondo Giustiniano gli uomini sarebbero per natura in uno stato di uguaglianza; è il diritto ad imporre la schiavitù contro natura. Secondo Giustiniano la schiavitù è stata prodotta dalle guerre, che erano il mezzo attraverso il quale procurarsi la forza lavoro necessaria per le produzioni agricola e industriale; perciò è la necessità economica ad imporre la schiavitù nel mondo antico. Per Aristotele il concetto di schiavo è intrinseco all’uomo, esistevano uomini per comandare e uomini per servire. Gli Stoici invece, ritenevano che fosse la fortuna a determinare la diversità tra gli uomini, e non che fosse intrinseca alla condizione umana, teoria peraltro di tipo razzistica. Tale corrente di pensiero determina un sentimento di pietà nella cultura Romana e vede il suo massimo esponente in Seneca. Tuttavia una società senza schiavi è fuori dalla dimensione del pensiero antico. Emblematico, in questo aspetto, è il pensiero cristiano: nella prima lettera a Timoteo San Paolo insegna: “tutti coloro che sono sotto il giogo della schiavitù stimino i loro padroni degni di ogni rispetto”.

La condizione servile è determinata dalla potestas cosiddetta dominicia (per distinguera dalla patria potestas), cioè un potere teoricamente illimitato e potenzialmente arbitrario.

La condizione servile nei vari periodi

La condizione servile si precisa in relazione alle varie epoche ed è determinata principalmente dal numero degli schiavi in circolazione e dal livello di tensione del rapporto con i padroni. Anticamente gli schiavi erano pochi, e il trattamento da parte dei loro padroni era mite; all’interno del gruppo familiare, soggetto al potere del pater familias, la loro posizione non era molto diversa rispetto a quella degli altri sottoposti. In fase di espansione vi fu un’affluenza grandissima di schiavi a Roma, diversi tra loro per razza, religione e tendenze. Assoluta necessità per l’economia e l’agricoltura, rappresentavano anche una minaccia per l’ordine sociale. Ecco che repressione e crudeltà generarono odio e ribellione. Con l’avvento della fase imperiale si ha il momento di massima tensione. Indicativa è l’emanazione del Senatoconsulto Siliano, che disponeva la tortura e il supplizio degli schiavi dimorati sotto il medesimo tetto, nel caso in cui essi fossero coinvolti direttamente o indirettamente nella morte violenta del loro padrone. Dopo questo culmine, in età imperiale ci fu una progressiva tendenza a ridurre gli eccessi dei padroni e a mitigare la condizione servile. Esempio fu la legge Petronia, che vietava l’uso di schiavi per spettacoli del circo senza consenso del magistrato. L’imperatore Claudio comanda che il servo malato abbandonato presso il tempio di Esculapio, qualora guarisca, allora sia libero. Domiziano vietava la castrazione degli schiavi. Adriano arriva persino a sanzionare con una pena criminale una padrona colpevole di ingiustificate crudeltà. Antonino Pio si pone due obiettivi: uccidere i servi e prendere di mira la crudeltà dei padroni. Il Cristianesimo si propone di tutelare la classe servile: ne vieta la prostituzione, la separazione dalle famiglie e dà rilevanza al vincolo di sangue fra gli schiavi. Tuttavia, con il venir meno della presenza degli schiavi, i liberi si dedicano all’esercizio di arti e mestieri, e i coltivatori si sentono legati al fondo. Nasce così il colonato, premessa della futura servitù della glebe. Il favor libertatis giustinianeo era un principio che consentiva una certa larghezza quando era in causa la condizione dell’uomo libero. Nel caso di liberazione di un servo comune, la volontà di uno dei comproprietari ne decreta la libertà, facendo spettare agli altri solo l’indennizzo.

Lo schiavo come uomo e cosa

Nonostante lo schiavo sia una “res”, egli opera analogamente all’uomo soggetto di diritto. Se lo schiavo è colpevole di un crimine illecito verso un pubblico interesse, sarà sanzionato in maniera più grave rispetto a quanto avviene per un libero. Se lo schiavo commette un delitto illecito che lede un interesse privato, il padrone deve pagarne la pena di cui si può liberare consegnando il colpevole al soggetto leso (noxae deditio). In ambito religioso non fa alcuna differenza se nel sepolcro riposa un libero o un servo. Nel diritto criminale, da un certa epoca, l’uccisione di uno schiavo è parificata a quella di un libero. In diritto privato lo schiavo non ha diritti familiari, non contrae matrimonio, non può avere successori, non può reclamare per ingiurie, non può essere proprietario o creditore.

Si può dire che abbia una sorta di capacità di agire (come proiezione del padrone). Può essere parte di un contratto per cui la controparte di obbliga verso di lui a una prestazione che andrà a vantaggio del padrone. Questi acquista la proprietà dei beni tramite il servo che tenga il ruolo di accipiente dei negozi traslativi del dominio. Il servo può essere istituito erede e può accettare l’eredità dietro ordine del padrone facendo acquistare a lui. In generale il servo acquista al dominus, anche se questo non sa o non vuole, non potendo aver niente di suo. Si definisce peculio un’entità patrimoniale lasciata dal padrone alla disponibilità dello schiavo: consta di denaro e altri beni provenienti dal padrone, da terzi o da traffici del servo. Questi beni appartengono al padrone e in qualunque momento il rapporto tra lo schiavo e il peculio può essere troncato. Con questo “patrimonio di fatto” il servo può negoziare con i terzi dando luogo all’obbligazione naturale, in cui non si può riprendere quanto pagato (soluti retentio). Il coinvolgimento del dominus per atti compiuti dal servo passa attraverso le azioni aggiuntive, predisposte dal diritto pretorio a tutela del terzo. Il problema della tutela del terzo nasce con l’avvento dei commerci che impone ai padri di famiglia, unici titolari di patrimonio, di servirsi dell’opera di sottoposti per attività imprenditoriali. La salvaguardia per il terzo deve coinvolgere il padrone che, traendo vantaggi dal negozio attraverso i sottoposti, deve rispondere delle conseguenze.

  • Azione exercitoria: viene fornita contro l’armatore della nave, che ne abbia affidato il comando a uno schiavo di sua proprietà per le obbligazioni da questi contratte in conseguenza dell’incarico ricevuto.
  • Azione institoria: viene data contro il padrone che abbia preposto a una bottega o a un commercio come direttore il proprio servo, chiamato da terzi in causa per debiti.
  • Actio quod iussu: spetta per i debiti contratti dal servo dietro benestare del padrone.
  • Actio de peculio: è l’azione contro il dominus attuata dal pretore fino all’ammon-tare dell’attivo del peculio.
  • Nel De in rem inverso l’arricchimento del padrone sarà limitato, data l’insufficien-za del pecunio. (è l’azione sull’arricchimento)
  • Azione diretta: è possibile nella maggior parte dei casi, contro il padrone, come se l’affare fosse stato concluso con lui, ponendosi ormai il sottoposto alla stregua di un rappresentante.

Cause della schiavitù e acquisto della libertà

La schiavitù è conseguente alla nascita o a un evento successivo. Schiavi quindi si nasce o si diventa. Riferimento per lo status del nato è la madre. Schiavi nascono i figli della madre schiava. Una delle principali cause della schiavitù successiva alla nascita è la schiavitù di guerra (captivitas). La stessa etimologia di servus deriva dal fatto che da una certa epoca i prigionieri di guerra non venivano più uccisi ma conservati. Sono prigionieri di guerra i componenti delle popolazioni nemiche che, non essendosi arrese, vengono sottomesse con la forza delle armi. Bottino di guerra, sono venduti all’asta e aggiudicati ai privati come schiavi. Anche il cittadino romano può diventare schiavo del nemico. Finché si trova prigioniero viene considerato dall’ordinamento romano, con tutte le conseguenze. I suoi diritti sono perduti ma possono essere riacquistati qualora ritornasse in patria (ius postliminii). In virtù dello ius postliminii il prigioniero ritornato si trova nella situazione antecedente alla cattura, sia per quanto riguarda il possesso sia il matrimonio. Il romano morto in prigionia non può, come schiavo, avere eredi. Una legge Cornelia (81 a.C.) ammise tuttavia che il testamento fatto prima della cattura del cittadino romano morto prigioniero, fosse valido. La norma originò la cosiddetta fictio (finzione) legis Corneliae, per cui si finge che chi non ritorna dai nemici sia morto al momento di cadere prigioniero. Il cittadino romano può diventare schiavo anche in conseguenza di una condanna a pena criminale. Diventa schiavo, un maggiore di 20 anni, che fingendosi schiavo, si sia fatto vendere da un compare per condividere il prezzo. La pena di morte, la condanna ai lavori forzati nelle miniere o nel circo e l’ingratitudine del liberato comportano automaticamente la schiavitù; i condannati sono schiavi senza padrone, detti perciò "servi della pena”. Giustiniano eliminò tuttavia la schiavitù per il condannato ai lavori forzati al fine di evitare lo scioglimento del matrimonio.

Liberi si nasce o si diventa. La libertà per nascita, che dà luogo alla condizione di ingenuo, consegue alla libertà della madre. La libertà può essere ottenuta anche in un momento successivo, diventando così il servo un libertino. Lo stato di schiavitù può infatti cessare o per un atto del padrone - la manumissione - o per altre cause eterogenee. Con il senatoconsulto Siliano, il servo che abbia contribuito a svelare l’assassinio del padrone, diventa libero. Altrimenti diventa libero, il servo che abbia denunciato falsari di moneta, denunciato pubblicamente un crimine di rapimento o che abbia permesso la cattura di un disertore. Il padrone che abbandona il servo malato viene sanzionato, perdendo il suo diritto sul servo. L’atto con cui padrone libera un servo si dice manumissio, in quanto rinuncia alla manus, cioè il potere del capo famiglia. La manumissione ha un duplice effetto: rende il servo libero e cittadino. Deve svolgersi nella forma dello ius civile, deve essere cioè giusta e legittima.

La manumissione giusta e legittima è quella che viene effettuata nei tre modi previsti:

  • Testamento: va effettuato con la formula “stico sia libero”, a cui si può accompagnarsi la nomina di eredi. Il manomesso diviene libero e liberto del testatore, in condizione privilegiata in quanto il manomissore è defunto.
  • Manumissione vindicta: è atto tra vivi. Si svolge nei modi di un finto processo con lo schema della in iure cessio. Davanti al pretore vanno il padrone, il servo e un adsertor libertatis che sta in giudizio per lo schiavo. La vincta è la bacchetta con cui lo schiavo viene toccato dall’adsertor nel momento in cui viene liberato.
  • Manumissio censu: consiste nell’iscrizione dello schiavo nelle liste dei cittadini in occasione del censimento quinquennale. È la registrazione all’anagrafe.

Vi sono inoltre altre manumissioni alternative. Un padrone può liberare il proprio...

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher iperlinux di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Lambertini Renzo.
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