1. Il Tribunale Romano
1.1 Il Processo Romano prima delle Dodici Tavole
1.2 Parentesi: Introduzione al Processo
1.3 Parte Uno: Fase Arcaica. Il Processo per Legis Actiones
1.4 Parte Due: Fase Classica. Il Processo per Formulas
1.5 Parte Tre: Fase Imperiale. Cognitio Extra Ordinem
2. Processo per Legis Actiones e per Formulas
2.1 Riguardo al Processo per Legis Actiones
2.2 Riguardo al Processo per Formulas
3. Diritti Reali e Obbligazioni
3.1 Sui Diritti Reali
3.2 Sulle Obbligazioni
3.3 Sulla Donazione
4. Status Libertatis e Famiglia
4.1 Sullo Status Libertatis
4.2 Sulla Famiglia Romana
4.3 Sull'Adozione
4.4 Sul Matrimonio
4.5 Sulla Tutela
4.6 Sulla Successione
Nota: trattasi di appunti che hanno permesso di passare l'esame con 30 / 30, sistemati.
Sono lunghi in tutto 22 pagine, 45 cartelle di testo circa. Sono presenti diverse parole in
in corsivo,
latino; qualora siano scritte sono sempre seguite dalla traduzione (nel testo
oppure fra parentesi).
Per qualsiasi domanda, inviate pure un messaggio all'account oppure all'indirizzo
testaccount_2020@libero.it
Il Processo Romano prima delle Dodici Tavole.
Si potrebbe anche definire come "parte zero". Prima delle Dodici Tavole
l'amministrazione del diritto nei primi secoli della Repubblica è nelle mani dei Pontefici;
mos maiorum
il loro legame con gli Dei li rende i più adatti ad interpretare il c.d. (termine
lett.
molto usato in latino, usanza /costume degli antenati).
Questo tuttavia nel tempo genera due diversi problemi:
(uno) il problema della coerenza; pontefici diversi possono dare sentenze diverse alla
stessa fattispecie
(due) il problema sociale; i Pontefici sono tutti patrizi e il V Secolo (specie 460 -450) è
caratterizzato dai conflitti fra patrizi e plebei - in particolare questi ultimi risentono delle
sentenze per l'insolvenza dei debiti
Questi due diversi piani del conflitto si sovrappongono poiché i patrizi si oppongono alla
creazione di nuove leggi scritte che limitino il loro arbitrio, così come alla messa per
iscritto delle sentenze dei Pontefici. In questo modo, il diritto si mantiene del tutto orale e
di tipo religioso.
Nel 451 lo scontro fra patrizi e plebei porta all'istituzione di una commissione di
decemviri legibus scribundis, ex-magistrati patrizi, con il compito di recarsi in Grecia - ma
più probabilmente solo in Magna Grecia - per mettere per iscritto un codice di leggi.
Perché in Grecia? Perché fra il VI e il V Secolo aveva affrontato lo stesso percorso.
Nascono così le prime dieci tavole fra il 451 e il 450, di volta in volta discusse e
approvate dall'Assemblea. A seguito di una rivolta popolare nel 449 vengono create altre
due tavole senza approvazione della commissione - che nel mentre si era sciolta - per
appianare i conflitti: tema di quest'ultime sono il matrimonio e i crimini, e generalmente
vengono ritenute "più favorevoli" ai plebei. mores,
Le XII Tavole sono la prima codificazione scritta (ovviamente scritta) dei ovvero
quel complesso di valori morali, tradizioni e procedimenti giudiziari che sta alla base del
Diritto Romano e regola la vita dell'Antica Roma. Solo codificazione? Anche se delle Tavole
ci sono arrivati solo alcuni frammenti, la quasi-unanimità degli studiosi sostiene che
difatti sì, non si fossero innovazioni o comunque innovazioni sostanziali rispetto al diritto
vigente.
Tuttavia è riduttivo dire "soltanto", poiché fino a quel momento il mores era solo
tramandato oralmente fra i pontefici che il altre parole potevano disporne a piacimento
nelle sentenze.
Le XII Tavole sono dunque una codificazione. Ciò che davvero cambia in questo modo è
il passaggio da un'interpretazione del diritto religiosa ad un'interpretazione del diritto
laica.
Parentesi: Introduzione al Processo.
Il processo si divide in due parti:
(uno) la parte di fronte al Magistrato, che ha la iurisdictio e può concedere all'attore
(colui che ha fatto ricorso) il potere di usare l'actio
(uno) la parte di fronte al Giudice, che conclude una sentenza con la condanna oppure
l'assoluzione nei termini e nei modi stabiliti al termine della prima fase
Parte Uno: Fase Arcaica. Il Processo per Legis Actiones
Chi è il Magistrato? In origine, il Console. Ricordiamo, si tratta di una carica annuale di
due uomini che esercitano il massimo potere civile e militare; sono due affinché essi si
bilanciano a vicenda. Sono eletti dai comizi e investiti dai loro precedessori. Con
l'espandersi della città e l'aumento della popolazione, nel 367 a.C. viene istituita con le
Leges Liciniae Sextiae una nuova carica apposita a questo ruolo, il Pretore, anch'essa
annuale. non è
È bene specificare che il Magistrato un giudice come oggi inteso. Il Magistrato
iurisdictio
(console o pretore) è colui che ha il potere di concedere l'actio e ha la ,
ovvero il potere di impostare in termini giuridici la controversia - e non di risolverla con
una sentenza.
Chi è l'attore? L'attore è chi esercita l'actio; e di conseguenza il convenuto è chi viene
chiamato in giudizio. actio
Cosa dunque significa esattamente ? Per Chiovenda l'azione è «la capacità di
chiedere tutela di un diritto soggettivo» (termine non giuridico: una pretesa). Altri studiosi
quali Satta e Windschied fanno un'equazione esplicita fra diritto e pretesa.
Sul rapporto attore/convenuto, è da sottolineare che esso non può avvenire in
manus iniectio (lett.
contumacia: l'attore ha sempre il potere della imposizione della
mano), ovvero - senza bisogno di alcuna specifica autorizzazione - di portare il convenuto
a forza di fronte al magistrato; tutto ciò è previsto dalla Tavola I. Se il convenuto non si
presenta di fronte al giudice (privo di impedimenti e giustificazioni) perde
automaticamente il processo.
Il Magistrato ha il potere di concedere l'actio. In questo periodo si tratta delle Legis
Actio cioè quelle azioni giudiziarie previste delle XII Tavole. Nelle Institutiones Gaio ne
riporta cinque: tre di accertamento ossia dichiarative e due esecutive.
Sono due le caratteristiche fondamentali delle actiones:
(uno) formalismo orale, cioè la recitazione solenne di certa verba previste dalle XII
Tavole, cui un errore di recitazione comporta la perdita della causa
(due) tipicità, cioè la tutela di determinate e specifiche situazioni da parte della singola
legge / actio
Ovviamente tale situazione è insostenibile. Forma e situazioni predeterminate e
invariabili non si possono adattare all'espansione di Roma e, quindi, alle nuove situazioni
giuridiche - soprattutto di commercio. È per questo che il sistema cambierà in seguito.
Le singole actio sono esaminate una ad una più avanti. in Sacramento
Tuttavia fra di esse si rivela la più flessibile la Legis Actio , cioè basata
su un giuramento verso Giove. Essa si divide a sua volta in due tipologie:
in rem
(uno) - sulle cose, ovvero sui diritti reali o rapporti reali
in personam
(due) - sui diritti relativi che non sono validi erga omnes, ma solo verso la
persona o le persone con cui si ha stipulato un rapporto obbligatorio
Nel caso di actio per sacramento in rem:
L'attore porta di fronte al magistrato il bene e ne rivendica la proprietà - se il bene è un
immobile, quale un campo o un muro, ne porta una zolla o una pietra dello stesso. Il
poeta Orazio, nella Satira dello Scocciatore, riporta il gesto dell'aurem vellere per
richiedere testimoni; Gaio invece riporta l'uso della festuca da parte di entrambe le parti
per rivendicare la proprietà con le c.d. certa verba. Se la rivendicazione è la stessa da
entrambe le parti, non resta che esse si sfidino al Giuramento verso Giove.
Nel caso di actio per sacramento in personam:
Procedimento analogo, ma trattandosi non di un rapporto assoluto erga omnes riguardo
ad un bene, bensì di un rapporto relativo di credito, manca la simbologia più concreta:
manca l'oggetto come la zolla portato e manca la festuca, restano i testimoni e la
conseguente rivendicazione.
In entrambi i casi, se il convenuto accetta il giuramento, prima di giurare entrambi
summa sacramenti
versano una : oggi la chiameremmo cauzione, che poi sarà versata
nell'Erario di Saturno. Da quel momento, il Pretore chiama sette testimoni di fronte ai
quali pronunciare le certa verba del giuramento.
Questo scambio di dichiarazioni solenni e incompatibili fra di loro - detto litis contestatio
- determina la posizione delle parti, che in seguito non può essere rivista. Il Pretore
emana uno iussum iudicandi: le parti devono scegliere un Giudice fra i cittadini presenti
in una lista.
Il Giudice ha il compito di risolvere il processo sulla base degli accertamenti, delle
testimonianze, o anche solo della persuasione - insomma, ha la piena libertà di
iniziativa.
La sentenza per le Legis Actiones è sempre una sentenza pecuniaria. Rivendicando un
oggetto sottratto l'attore non ottiene indietro l'oggetto in sé, ma il suo valore. Motivo:
probabilmente la mancanza di un apparato esecutivo, ed è per questo che esistono le
Legis Actiones esecutive di cui si accennava prima - ma sono due, e limitate in quanto
tipiche.
La soluzione di questo "problema" per l'attore, pertanto, è di gonfiare il valore del bene
al momento a cui ne rivendica il possesso. In tal modo a processo concluso, emanata la
sentenza, per il convenuto diventa più facile restituire il bene che pagare quella somma.
Parte Due: Fase Classica. Il Processo per Formulas
Il secondo modulo processuale nasce nel III Secolo a.C., in sovrapposizione con il
coesistono
precedente. I moduli sempre nella storia del Diritto Romano, andando in
parallelo ma venendo applicati in aree geografiche e casistiche diverse, finché il modulo
nuovo non sostituisce completamente il vecchio.
Quindi, tale modulo nasce nel III Secolo. Roma si espande dolo le Guerre Pirriche e la
Prima Guerra Punica: conquista la Magna Grecia che entra a far parte delle sue province.
Le suddette Legis Actiones, pensate per una società locale e agricola, non si adattano ad
una economia che va ad espandersi in un'economia mercantile: l'unica legge che -
nonostante la rigidità - si adatta a rapporti commerciali e quindi anche di credito, la
suddetta in Sacramento, non è applicabile ai non-cittadini che non credono in Giove.
Quindi vi è la necessità di un nuovo strumento processuale. Nel 242 a.C. viene istituita
la carica del Praetor Peregrinus: quello che prima era solo Pretore ora diventa Praetor
Urbanus. Il compito della nuova carica è amministrare la giustizia fuori dall'Urbe, fra
cittadini e non-cittadini, o in generale fra non-cittadini; nelle situazioni che si presentano
le Legis Actiones sono troppo rigide.
Nasce così il nuovo strumento processuale, la formula.
Essa si basa sulla logica Aristotelica e quindi sul parametro linguistico del "se... /
allora...". "Se X ha compiuto l'atto Y, allora subirà Z". Uno strumento plastico creato di
volta in volta sul momento: né l'atto né la "conseguenza" dell'imputato X sono prescritti
nelle Tavole.
La formula è strutturata in quattro parti:
(uno) Intentio: l'attore espone la propria pretesa, il "desiderium suum concludit"
(due) Demonstratio: indicazione dell'oggetto della controversia
(tre) Condemnatio: richiesta di una sentenza verso il Giudice cui passa il Processo, non
una condanna
(quattro) Adiudicatio (parte accessoria): ovvero la divisione dei beni nei giudizi fra
coeredi o di comunioni. Di nuovo, accessoria: solo di quei processi che richiedono una
suddivisione No.
Le altre oltre alla (quattro) sono necessarie cioè obbligatorie? In realtà, la formulas è
solo un'abitudine o meglio una convenzione: che i Pretori siano abituati ad usare questo
schema non significa che siano obbligati a farlo. L'unica necessaria, come in tutti i
processi, è la suddetta intentio, cioè la dichiarazione della pretesa dell'attore.
Primo esempio, nella forma classica sopra esposta.
«Se l'albero fra i campi appartiene a X (l'attore) come esso sostiene (intentio), ovvero
quell'albero W ai confini fra i cambi di X e Y a Tot. distanza dalla città (demonstratio),
allora il giudice condanni Y (convenuto) a pagare Tot. sesterzi (condemnatio).»
Secondo esempio, informale.
«X (l'attore) sostiene che Aulo Gellio è un uomo libero e non uno schiavo come sostiene
Y» In questo caso è una formula pre-giudiziale che espone solo l'intentio dell'attore X;
resta sottinteso che deve essere il giudice a decidere tramite una sentenza.
Resta come congiunzione fra le due fasi la litis contestatio di fronte al pretore:
tuttavia, non esistendo più le certa verba per ogni singolo caso cambia in questo la
funzione dei testimoni.
Per la precisione, sono tre le funzioni dei testimoni adesso:
(uno) effetto novativo - l'obbligazione sostanziale si trasforma in obbligazione
processuale: obbligo nel caso di subire la condanna, rinunciando all'autotutela
(due) effetto di cristallizzazione (o preclusivo) -dopo di essa non si può più
modificare la formula, né sono ritenute valide le informazioni riportate in seguito.
(tre) effetto estintivo -estingue l'azione, ovvero il fatto che dopo la sentenza, quale
che sia essa, non sia possibile per l'attore chiamare di nuovo il convenuti in un giudizio
della stessa fattispecie.
Parte Tre: Fase Imperiale. Il Processo Cognitio Extra Ordinem
Abbiamo già detto che a cambiare il sistema giuridico sono soprattutto i cambiamenti
dell'economia e della Costituzione: e in questo caso è soprattutto la Costituzione. O
meglio sulla carta non cambia perché nel 27 a.C. Ottaviano restituisce i poteri al Senato
-trattasi solo di una facciata, poiché il Senato lo nomina Augusto e Princeps Senatui. A lui
seguono imperatori sempre più autoritari.
Con alcune fra le prime Leges Iulie, ovvero Ordo Iudiciorum Publicorum e Ordo
Iudiciorum Privatorum, Augusto riforma sia il Processo Civile che il Processo Penale: dal
17 a.C il Processo Per Formulas soppianta del tutto le Legis Actiones (tranne, a detta di
Gaio, in due casi). Al tempo stesso Augusto crea due nuove cariche, proconsoli e
propretori, con il compito di governare le oramai vastissime province, e sempre ad essi
affida in esclusiva la funzione giuridica.
Cosa significa? Che il processo non è più diviso in due fasi come prima; il processo
ora è portato avanti nella sua interezza da un magistrato che è diretto rappresentante
dell'Imperatore. Questo comporta diverse conseguenze:
(uno) poiché il processo si svolge sotto un'unica persona, esso acquista celerità
(due) dato che il magistrato è funzionario dello Stato, ha il potere dello Stato: ora la
sentenza non è più soltanto pecuniaria, dato che può richiedere l'esecuzione della
pretesa (es. la restituzione del bene) in forma diretta
(tre) qualora si ritenga che il magistrato - diretto emissario dell'Imperatore - abbia
emanato una sentenza ingiusta, ci si può appellare all'Imperatore. Nasce l'Appellatio ad
Principis, condivisa con il Processo Penale. Per il Civile inizialmente è riservata ai soli
cittadini ma poi si estende ai non-cittadini mentre per il Penale resta riservata. Esempio
storico: il ricorso di Paolo di Tarso
Attorno al 300 d.C, sotto l'Imperatore Costantino la Cognitio Extra Ordinem inizia a
soppiantare del tutto anche il processo Per Formulas; nel 342 d.C. questo è
formalmente abolito in definitiva tramite la nuova Costituzione degli imperatori
Costanzo e Costante, i figli di Costantino.
Riguardo al Processo per Legis Actiones
certa verba
Ovvero quel processo basato sulle , le parole stabilite a priori dalle XII
Tavole (ma in alcuni casi anche da leggi seguenti). Sono cinque le Legis Actiones, tre di
accertamento e due di tipo esecutivo.
Legis actiones di accertamento:
Sacramenti - già visto ed esaminato, si distingue fra in rem ed in personam
per Condictionem (lett. per ingiunzione), anomala - Gaio riporta che è introdotta da
una lex Silia nel III Secolo. Si presuppone che sia una derivatio del Sacramentum in
Personam: riguarda l'accertamento "per intimazione" di grosse somme di debiti
per Iudici Arbitrive Postulationem (lett. per intervento arbitrario del giudice) - si
utilizza per tre casi. Secondo le XII Tavole, per le controversie riguardo una stipulazione
(contratto) oppure sulla divisione di un'eredità fra più coeredi; secondo l'ampliamento per
mezzo di una Lex Licinia, sulla divisione di una comunione. In ogni caso, consiste nel
risolvere la controversia tramite l'intervento di un arbitro o di un giudice
Legis actiones esecutive:
Manus Iniectio Iudicati (lett. sul
imposizione della mano giudicato) - da non
stra-giudiziale,
confondere con la Manus Iniectio che precede il processo (ossia quella che
permette all'attore di portare il convenuto di fronte al pretore). Qualora a seguito della
condanna in un processo di accertamento il convenuto non paga la pena pecuniaria,
l'attore può richiedere al Magistrato di usare tale Manus Iniectio che consiste
nell'imprigionare, ma non schiavizzare, il convenuto
Le XII Tavole (in particolare la III) regolamentano tale prigionia. Possiamo considerarla
come una simulazione di schiavitù o di compravendita di uno schiavo.
Per tre giorni l'attore deve portare il convenuto così imprigionato al mercato per cercare
di "venderlo": non perché l'acquirente o gli acquirenti lo facciano proprio schiavo, ma anzi
per pagare il suo debito come riscatto e quindi liberarlo. Se e soltanto se nessuno riscatta
la sua libert
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Appunti Istituzioni di diritto romano
-
Istituzioni di diritto romano
-
Riassunti Istituzioni diritto romano
-
Appunti istituzioni diritto romano