Estratto del documento

1. Il Tribunale Romano

1.1 Il Processo Romano prima delle Dodici Tavole

1.2 Parentesi: Introduzione al Processo

1.3 Parte Uno: Fase Arcaica. Il Processo per Legis Actiones

1.4 Parte Due: Fase Classica. Il Processo per Formulas

1.5 Parte Tre: Fase Imperiale. Cognitio Extra Ordinem

2. Processo per Legis Actiones e per Formulas

2.1 Riguardo al Processo per Legis Actiones

2.2 Riguardo al Processo per Formulas

3. Diritti Reali e Obbligazioni

3.1 Sui Diritti Reali

3.2 Sulle Obbligazioni

3.3 Sulla Donazione

4. Status Libertatis e Famiglia

4.1 Sullo Status Libertatis

4.2 Sulla Famiglia Romana

4.3 Sull'Adozione

4.4 Sul Matrimonio

4.5 Sulla Tutela

4.6 Sulla Successione

Nota: trattasi di appunti che hanno permesso di passare l'esame con 30 / 30, sistemati.

Sono lunghi in tutto 22 pagine, 45 cartelle di testo circa. Sono presenti diverse parole in

in corsivo,

latino; qualora siano scritte sono sempre seguite dalla traduzione (nel testo

oppure fra parentesi).

Per qualsiasi domanda, inviate pure un messaggio all'account oppure all'indirizzo

testaccount_2020@libero.it

Il Processo Romano prima delle Dodici Tavole.

Si potrebbe anche definire come "parte zero". Prima delle Dodici Tavole

l'amministrazione del diritto nei primi secoli della Repubblica è nelle mani dei Pontefici;

mos maiorum

il loro legame con gli Dei li rende i più adatti ad interpretare il c.d. (termine

lett.

molto usato in latino, usanza /costume degli antenati).

Questo tuttavia nel tempo genera due diversi problemi:

(uno) il problema della coerenza; pontefici diversi possono dare sentenze diverse alla

stessa fattispecie

(due) il problema sociale; i Pontefici sono tutti patrizi e il V Secolo (specie 460 -450) è

caratterizzato dai conflitti fra patrizi e plebei - in particolare questi ultimi risentono delle

sentenze per l'insolvenza dei debiti

Questi due diversi piani del conflitto si sovrappongono poiché i patrizi si oppongono alla

creazione di nuove leggi scritte che limitino il loro arbitrio, così come alla messa per

iscritto delle sentenze dei Pontefici. In questo modo, il diritto si mantiene del tutto orale e

di tipo religioso.

Nel 451 lo scontro fra patrizi e plebei porta all'istituzione di una commissione di

decemviri legibus scribundis, ex-magistrati patrizi, con il compito di recarsi in Grecia - ma

più probabilmente solo in Magna Grecia - per mettere per iscritto un codice di leggi.

Perché in Grecia? Perché fra il VI e il V Secolo aveva affrontato lo stesso percorso.

Nascono così le prime dieci tavole fra il 451 e il 450, di volta in volta discusse e

approvate dall'Assemblea. A seguito di una rivolta popolare nel 449 vengono create altre

due tavole senza approvazione della commissione - che nel mentre si era sciolta - per

appianare i conflitti: tema di quest'ultime sono il matrimonio e i crimini, e generalmente

vengono ritenute "più favorevoli" ai plebei. mores,

Le XII Tavole sono la prima codificazione scritta (ovviamente scritta) dei ovvero

quel complesso di valori morali, tradizioni e procedimenti giudiziari che sta alla base del

Diritto Romano e regola la vita dell'Antica Roma. Solo codificazione? Anche se delle Tavole

ci sono arrivati solo alcuni frammenti, la quasi-unanimità degli studiosi sostiene che

difatti sì, non si fossero innovazioni o comunque innovazioni sostanziali rispetto al diritto

vigente.

Tuttavia è riduttivo dire "soltanto", poiché fino a quel momento il mores era solo

tramandato oralmente fra i pontefici che il altre parole potevano disporne a piacimento

nelle sentenze.

Le XII Tavole sono dunque una codificazione. Ciò che davvero cambia in questo modo è

il passaggio da un'interpretazione del diritto religiosa ad un'interpretazione del diritto

laica.

Parentesi: Introduzione al Processo.

Il processo si divide in due parti:

(uno) la parte di fronte al Magistrato, che ha la iurisdictio e può concedere all'attore

(colui che ha fatto ricorso) il potere di usare l'actio

(uno) la parte di fronte al Giudice, che conclude una sentenza con la condanna oppure

l'assoluzione nei termini e nei modi stabiliti al termine della prima fase

Parte Uno: Fase Arcaica. Il Processo per Legis Actiones

Chi è il Magistrato? In origine, il Console. Ricordiamo, si tratta di una carica annuale di

due uomini che esercitano il massimo potere civile e militare; sono due affinché essi si

bilanciano a vicenda. Sono eletti dai comizi e investiti dai loro precedessori. Con

l'espandersi della città e l'aumento della popolazione, nel 367 a.C. viene istituita con le

Leges Liciniae Sextiae una nuova carica apposita a questo ruolo, il Pretore, anch'essa

annuale. non è

È bene specificare che il Magistrato un giudice come oggi inteso. Il Magistrato

iurisdictio

(console o pretore) è colui che ha il potere di concedere l'actio e ha la ,

ovvero il potere di impostare in termini giuridici la controversia - e non di risolverla con

una sentenza.

Chi è l'attore? L'attore è chi esercita l'actio; e di conseguenza il convenuto è chi viene

chiamato in giudizio. actio

Cosa dunque significa esattamente ? Per Chiovenda l'azione è «la capacità di

chiedere tutela di un diritto soggettivo» (termine non giuridico: una pretesa). Altri studiosi

quali Satta e Windschied fanno un'equazione esplicita fra diritto e pretesa.

Sul rapporto attore/convenuto, è da sottolineare che esso non può avvenire in

manus iniectio (lett.

contumacia: l'attore ha sempre il potere della imposizione della

mano), ovvero - senza bisogno di alcuna specifica autorizzazione - di portare il convenuto

a forza di fronte al magistrato; tutto ciò è previsto dalla Tavola I. Se il convenuto non si

presenta di fronte al giudice (privo di impedimenti e giustificazioni) perde

automaticamente il processo.

Il Magistrato ha il potere di concedere l'actio. In questo periodo si tratta delle Legis

Actio cioè quelle azioni giudiziarie previste delle XII Tavole. Nelle Institutiones Gaio ne

riporta cinque: tre di accertamento ossia dichiarative e due esecutive.

Sono due le caratteristiche fondamentali delle actiones:

(uno) formalismo orale, cioè la recitazione solenne di certa verba previste dalle XII

Tavole, cui un errore di recitazione comporta la perdita della causa

(due) tipicità, cioè la tutela di determinate e specifiche situazioni da parte della singola

legge / actio

Ovviamente tale situazione è insostenibile. Forma e situazioni predeterminate e

invariabili non si possono adattare all'espansione di Roma e, quindi, alle nuove situazioni

giuridiche - soprattutto di commercio. È per questo che il sistema cambierà in seguito.

Le singole actio sono esaminate una ad una più avanti. in Sacramento

Tuttavia fra di esse si rivela la più flessibile la Legis Actio , cioè basata

su un giuramento verso Giove. Essa si divide a sua volta in due tipologie:

in rem

(uno) - sulle cose, ovvero sui diritti reali o rapporti reali

in personam

(due) - sui diritti relativi che non sono validi erga omnes, ma solo verso la

persona o le persone con cui si ha stipulato un rapporto obbligatorio

Nel caso di actio per sacramento in rem:

L'attore porta di fronte al magistrato il bene e ne rivendica la proprietà - se il bene è un

immobile, quale un campo o un muro, ne porta una zolla o una pietra dello stesso. Il

poeta Orazio, nella Satira dello Scocciatore, riporta il gesto dell'aurem vellere per

richiedere testimoni; Gaio invece riporta l'uso della festuca da parte di entrambe le parti

per rivendicare la proprietà con le c.d. certa verba. Se la rivendicazione è la stessa da

entrambe le parti, non resta che esse si sfidino al Giuramento verso Giove.

Nel caso di actio per sacramento in personam:

Procedimento analogo, ma trattandosi non di un rapporto assoluto erga omnes riguardo

ad un bene, bensì di un rapporto relativo di credito, manca la simbologia più concreta:

manca l'oggetto come la zolla portato e manca la festuca, restano i testimoni e la

conseguente rivendicazione.

In entrambi i casi, se il convenuto accetta il giuramento, prima di giurare entrambi

summa sacramenti

versano una : oggi la chiameremmo cauzione, che poi sarà versata

nell'Erario di Saturno. Da quel momento, il Pretore chiama sette testimoni di fronte ai

quali pronunciare le certa verba del giuramento.

Questo scambio di dichiarazioni solenni e incompatibili fra di loro - detto litis contestatio

- determina la posizione delle parti, che in seguito non può essere rivista. Il Pretore

emana uno iussum iudicandi: le parti devono scegliere un Giudice fra i cittadini presenti

in una lista.

Il Giudice ha il compito di risolvere il processo sulla base degli accertamenti, delle

testimonianze, o anche solo della persuasione - insomma, ha la piena libertà di

iniziativa.

La sentenza per le Legis Actiones è sempre una sentenza pecuniaria. Rivendicando un

oggetto sottratto l'attore non ottiene indietro l'oggetto in sé, ma il suo valore. Motivo:

probabilmente la mancanza di un apparato esecutivo, ed è per questo che esistono le

Legis Actiones esecutive di cui si accennava prima - ma sono due, e limitate in quanto

tipiche.

La soluzione di questo "problema" per l'attore, pertanto, è di gonfiare il valore del bene

al momento a cui ne rivendica il possesso. In tal modo a processo concluso, emanata la

sentenza, per il convenuto diventa più facile restituire il bene che pagare quella somma.

Parte Due: Fase Classica. Il Processo per Formulas

Il secondo modulo processuale nasce nel III Secolo a.C., in sovrapposizione con il

coesistono

precedente. I moduli sempre nella storia del Diritto Romano, andando in

parallelo ma venendo applicati in aree geografiche e casistiche diverse, finché il modulo

nuovo non sostituisce completamente il vecchio.

Quindi, tale modulo nasce nel III Secolo. Roma si espande dolo le Guerre Pirriche e la

Prima Guerra Punica: conquista la Magna Grecia che entra a far parte delle sue province.

Le suddette Legis Actiones, pensate per una società locale e agricola, non si adattano ad

una economia che va ad espandersi in un'economia mercantile: l'unica legge che -

nonostante la rigidità - si adatta a rapporti commerciali e quindi anche di credito, la

suddetta in Sacramento, non è applicabile ai non-cittadini che non credono in Giove.

Quindi vi è la necessità di un nuovo strumento processuale. Nel 242 a.C. viene istituita

la carica del Praetor Peregrinus: quello che prima era solo Pretore ora diventa Praetor

Urbanus. Il compito della nuova carica è amministrare la giustizia fuori dall'Urbe, fra

cittadini e non-cittadini, o in generale fra non-cittadini; nelle situazioni che si presentano

le Legis Actiones sono troppo rigide.

Nasce così il nuovo strumento processuale, la formula.

Essa si basa sulla logica Aristotelica e quindi sul parametro linguistico del "se... /

allora...". "Se X ha compiuto l'atto Y, allora subirà Z". Uno strumento plastico creato di

volta in volta sul momento: né l'atto né la "conseguenza" dell'imputato X sono prescritti

nelle Tavole.

La formula è strutturata in quattro parti:

(uno) Intentio: l'attore espone la propria pretesa, il "desiderium suum concludit"

(due) Demonstratio: indicazione dell'oggetto della controversia

(tre) Condemnatio: richiesta di una sentenza verso il Giudice cui passa il Processo, non

una condanna

(quattro) Adiudicatio (parte accessoria): ovvero la divisione dei beni nei giudizi fra

coeredi o di comunioni. Di nuovo, accessoria: solo di quei processi che richiedono una

suddivisione No.

Le altre oltre alla (quattro) sono necessarie cioè obbligatorie? In realtà, la formulas è

solo un'abitudine o meglio una convenzione: che i Pretori siano abituati ad usare questo

schema non significa che siano obbligati a farlo. L'unica necessaria, come in tutti i

processi, è la suddetta intentio, cioè la dichiarazione della pretesa dell'attore.

Primo esempio, nella forma classica sopra esposta.

«Se l'albero fra i campi appartiene a X (l'attore) come esso sostiene (intentio), ovvero

quell'albero W ai confini fra i cambi di X e Y a Tot. distanza dalla città (demonstratio),

allora il giudice condanni Y (convenuto) a pagare Tot. sesterzi (condemnatio).»

Secondo esempio, informale.

«X (l'attore) sostiene che Aulo Gellio è un uomo libero e non uno schiavo come sostiene

Y» In questo caso è una formula pre-giudiziale che espone solo l'intentio dell'attore X;

resta sottinteso che deve essere il giudice a decidere tramite una sentenza.

Resta come congiunzione fra le due fasi la litis contestatio di fronte al pretore:

tuttavia, non esistendo più le certa verba per ogni singolo caso cambia in questo la

funzione dei testimoni.

Per la precisione, sono tre le funzioni dei testimoni adesso:

(uno) effetto novativo - l'obbligazione sostanziale si trasforma in obbligazione

processuale: obbligo nel caso di subire la condanna, rinunciando all'autotutela

(due) effetto di cristallizzazione (o preclusivo) -dopo di essa non si può più

modificare la formula, né sono ritenute valide le informazioni riportate in seguito.

(tre) effetto estintivo -estingue l'azione, ovvero il fatto che dopo la sentenza, quale

che sia essa, non sia possibile per l'attore chiamare di nuovo il convenuti in un giudizio

della stessa fattispecie.

Parte Tre: Fase Imperiale. Il Processo Cognitio Extra Ordinem

Abbiamo già detto che a cambiare il sistema giuridico sono soprattutto i cambiamenti

dell'economia e della Costituzione: e in questo caso è soprattutto la Costituzione. O

meglio sulla carta non cambia perché nel 27 a.C. Ottaviano restituisce i poteri al Senato

-trattasi solo di una facciata, poiché il Senato lo nomina Augusto e Princeps Senatui. A lui

seguono imperatori sempre più autoritari.

Con alcune fra le prime Leges Iulie, ovvero Ordo Iudiciorum Publicorum e Ordo

Iudiciorum Privatorum, Augusto riforma sia il Processo Civile che il Processo Penale: dal

17 a.C il Processo Per Formulas soppianta del tutto le Legis Actiones (tranne, a detta di

Gaio, in due casi). Al tempo stesso Augusto crea due nuove cariche, proconsoli e

propretori, con il compito di governare le oramai vastissime province, e sempre ad essi

affida in esclusiva la funzione giuridica.

Cosa significa? Che il processo non è più diviso in due fasi come prima; il processo

ora è portato avanti nella sua interezza da un magistrato che è diretto rappresentante

dell'Imperatore. Questo comporta diverse conseguenze:

(uno) poiché il processo si svolge sotto un'unica persona, esso acquista celerità

(due) dato che il magistrato è funzionario dello Stato, ha il potere dello Stato: ora la

sentenza non è più soltanto pecuniaria, dato che può richiedere l'esecuzione della

pretesa (es. la restituzione del bene) in forma diretta

(tre) qualora si ritenga che il magistrato - diretto emissario dell'Imperatore - abbia

emanato una sentenza ingiusta, ci si può appellare all'Imperatore. Nasce l'Appellatio ad

Principis, condivisa con il Processo Penale. Per il Civile inizialmente è riservata ai soli

cittadini ma poi si estende ai non-cittadini mentre per il Penale resta riservata. Esempio

storico: il ricorso di Paolo di Tarso

Attorno al 300 d.C, sotto l'Imperatore Costantino la Cognitio Extra Ordinem inizia a

soppiantare del tutto anche il processo Per Formulas; nel 342 d.C. questo è

formalmente abolito in definitiva tramite la nuova Costituzione degli imperatori

Costanzo e Costante, i figli di Costantino.

Riguardo al Processo per Legis Actiones

certa verba

Ovvero quel processo basato sulle , le parole stabilite a priori dalle XII

Tavole (ma in alcuni casi anche da leggi seguenti). Sono cinque le Legis Actiones, tre di

accertamento e due di tipo esecutivo.

Legis actiones di accertamento:

Sacramenti - già visto ed esaminato, si distingue fra in rem ed in personam

per Condictionem (lett. per ingiunzione), anomala - Gaio riporta che è introdotta da

una lex Silia nel III Secolo. Si presuppone che sia una derivatio del Sacramentum in

Personam: riguarda l'accertamento "per intimazione" di grosse somme di debiti

per Iudici Arbitrive Postulationem (lett. per intervento arbitrario del giudice) - si

utilizza per tre casi. Secondo le XII Tavole, per le controversie riguardo una stipulazione

(contratto) oppure sulla divisione di un'eredità fra più coeredi; secondo l'ampliamento per

mezzo di una Lex Licinia, sulla divisione di una comunione. In ogni caso, consiste nel

risolvere la controversia tramite l'intervento di un arbitro o di un giudice

Legis actiones esecutive:

Manus Iniectio Iudicati (lett. sul

imposizione della mano giudicato) - da non

stra-giudiziale,

confondere con la Manus Iniectio che precede il processo (ossia quella che

permette all'attore di portare il convenuto di fronte al pretore). Qualora a seguito della

condanna in un processo di accertamento il convenuto non paga la pena pecuniaria,

l'attore può richiedere al Magistrato di usare tale Manus Iniectio che consiste

nell'imprigionare, ma non schiavizzare, il convenuto

Le XII Tavole (in particolare la III) regolamentano tale prigionia. Possiamo considerarla

come una simulazione di schiavitù o di compravendita di uno schiavo.

Per tre giorni l'attore deve portare il convenuto così imprigionato al mercato per cercare

di "venderlo": non perché l'acquirente o gli acquirenti lo facciano proprio schiavo, ma anzi

per pagare il suo debito come riscatto e quindi liberarlo. Se e soltanto se nessuno riscatta

la sua libert

Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 25
Istituzioni di Diritto Romano. prof. Antonio Palma, (riassunti delle lezioni) Pag. 1 Istituzioni di Diritto Romano. prof. Antonio Palma, (riassunti delle lezioni) Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 25.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di Diritto Romano. prof. Antonio Palma, (riassunti delle lezioni) Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 25.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di Diritto Romano. prof. Antonio Palma, (riassunti delle lezioni) Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 25.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di Diritto Romano. prof. Antonio Palma, (riassunti delle lezioni) Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 25.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di Diritto Romano. prof. Antonio Palma, (riassunti delle lezioni) Pag. 21
1 su 25
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher DoktorBot di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Palma Antonio.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community