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APPELLO INCIDENTALE

Richiamando all’art. 333-334 c.p.c. si afferma all’art. 96 c.p.a. come vi possano essere due

fattispecie di appello incidentale:

- La prima di cui al co. 3 vi è quando vi sono più parti legittimate ad impugnare ed allora in

tali casi di fatto l’impugnazione assume le forme di un vero e proprio appello principale il cui

termine di proposizione è di 60 giorni dalla notifica della sentenza o dalla notifica della

sentenza

- La seconda di cui al co. 4 si ha nel caso di parziale accoglimento in favore della parte

appellata. In tale circostanza si ammette la possibilità che l’appellato chieda la revisione

dei capi non accolti della propria domanda anche se nessun effetto potrebbe avere

l’eventuale accoglimento sulla posizione assunta in conseguenza della sentenza di prime

cure

Ciò che sottolinea l’art. 96 è che tra appello principale ed incidentale vi è un nesso di stretta

dipendenza poiché il potere di appellare incidentalmente nasce con la proposizione dell’appello e

non potrà essere esercitata nei casi in cui questo sia dichiarato inammissibile o irricevibile, poiché

non si capirebbe la ragione di ottenere una sentenza su tale appello.

LE DECISIONI DEL GIUDICE

Le sentenze adottate dal Consiglio di Stato potranno essere:

- Rigetto: utilizzate per integrare la motivazione della sentenza di primo grado pur non

variandone il dispositivo

- Accoglimento: vi è in tal senso prima una fase rescindente e poi una fase rescissoria

- Annullamento della sentenza con rinvio: difetto di giurisdizione, erronea statuizione sulla

competenza, mancata integrazione del contraddittorio, nullità del ricorso, nullità della

sentenza per mancata sottoscrizione, erronea dichiarazione di estinzione o perenzione

LA REVOCAZIONE COME IMPUGNAZIONE STRAORDINARIA

La revocazione è un rimedio giurisdizionale limitato poiché esercitabile nei confronti delle sentenze

di primo grado solo in ipotesi tassative che coincidono con i vizi revocatori della sentenza:

1. La sentenza è l’effetto del dolo di una parte verso l’altra: comportamento

gravemente fraudolento di una oppure di entrambe le parti che esclude dunque il

corretto accertamento dei fatti da parte del giudice.

2. Decisione si fonda su prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la

sentenza. Deve sussistere in tal caso un rapporto di causalità tra la sentenza

sfavorevole e la prova falsa. L’accertamento della falsità deve essere contenuto in una

sentenza civile e penale passata in giudicato

3. Ritrovamento dopo la sentenza i uno o più documenti decisivi che non sono stati

prodotti per colpa non imputabile alla parte che li produce: il documento deve

essersi formato anteriormente alla sentenza revocanda, deve essere decisivo ai fini ella

controversia, deve esservi ignoranza incolpevole da parte della parte che agisce

dell’esistenza del documento o del luogo di sua conservazione. In giudizio deve essere

data prova della data di ritrovamento e recupero del documento

4. Errore di fatto risultante da atti e documenti di causa: si ha in caso di svista

materiale del giudice circa l’esistenza di un fatto decisivo invece inesistente oppure il

contrario. Tale abbaglio materiale deve risultare dai documenti e dagli atti acquisiti al

processo. Bisogna adeguatamente differenziare l’errore che cade sulla percezione del

sostrato materiale e quello che cade sulla valutazione dei fatti ricostruiti in maniera

corretta in base al materiale probatorio. In tal senso giova ricordare che la distinzione

tra errore di fatto ed errore di diritto si fonda sull’immediata riconoscibilità oggettiva

dell’errore di fatto.

La disciplina applicativa della revocazione per errore di fatto è stata notevolmente

ampliata negli anni poiché la giurisprudenza vi ha ricondotto anche il caso di omessa

pronuncia su autonomi motivi di ricorso o su eccezioni delle parti intimate. La

giurisprudenza infatti ha escluso si tratti di errore di diritto in quanto vi è un’erronea

percezione della realtà processuale ed allora si avrà revocazione purché tale errore sia

immediato, decisivo incontestabile sulla base dei raffronti tra sentenza ed attività

processuale compiuta dal giudice. Le ragioni di tale espansione concettuale sono da

ricercarsi nel fatto per cui con la revocazione si è tentato di colmare la mancanza di un

giudice di legittimità delle sentenze di appello

5. Contraddittorietà della sentenza rispetto ad un’altra sentenza avente autorità di

giudicato caratterizzata dall’identità soggettiva delle parti e dell’oggetto. In tal

senso la revocazione opera come exceptio rei iudicata

6. Dolo del giudice

Possono essere oggetto di revocazione le sentenze di primo grado e quelle di appello con la

differenza che relativamente alle sentenze di primo grado la revocazione è strumento subordinato

all’appello e dunque non potrà essere esercitata qualora pendano i termini di appello disponendosi

in tal senso conversione dei motivi di revocazione in motivi di appello.

Guardando alla disciplina del c.p.c. che è applicabile anche al c.p.a. in riferimento ai presupposti di

applicazione è utile distinguere tra due tipologie di revocazione:

1. Revocazione ordinaria: per i motivi 4 e 5 è assoggettata alla disciplina generale delle

impugnazioni e se esercitata impedisce la formazione della cosa giudicata

2. Revocazione straordinaria: per gli altri motivi e proponibile entro un termine che decorre

dalla concreta rilevabilità del vizio anche dopo che si sia formato il giudicato

In ogni caso durante la pendenza del termine per appellare è impedito l’esercizio della revocazione

ordinaria e di quella straordinaria ed in quest’ultimo caso se la conoscenza del vizio sia ha durante

la pendenza del termine per impugnare questo sarà prorogato.

In relazione al procedimento processuale di revocazione:

- Ricorso deve essere notificato e proposto unque entro 60 giorni dalla notifica della

sentenza o 6 mesi da pubblicazione se si parla di revocazione ordinaria

- Ricorso notificato entro 60 giorni dalla conoscenza del vizio revocatorio in caso di

revocazione straordinaria

- Ricorso depositato entro trenta giorni in segreteria del giudice corredato di copia della

sentenza impugnata e di prove di notifica

- Ricorso deve essere notificato ad almeno un controinteressato pena l’inammissibilità

- Sono possibili le impugnazioni incidentali di cui all’art. 333-334 c.p.c

- E’ possibile esperire intervento adesivo

Per quanto attiene invece alla legittimazione a proporre revocazione è da notare come si siano

sempre avute delle oscillazioni giurisprudenziali poiché la tesi maggioritaria optava per legittimare

esclusivamente le parti formali del giudizio conclusosi mentre un orientamento minoritario

propendeva per la legittimazione a chiedere la revocazione in capo a tutte le parti sostanziali del

processo. In ogni caso il ricorso andrà notificato a tutte le parti in caso di liticonsorzio necessario e

solo a quelle interessate a contradire negli altri casi.

A decidere è competente lo stesso giudice che ha emesso la sentenza ed il giudizio si comporrà di

una fase rescindente e di una fase rescissoria e dunque si può dire che anche in caso di

revocazione vi sarà un effetto devolutivo con preclusione degli ius novorum e conseguente giudizio

sul merito della causa.

Il ricorso dunque dovrà contenere la richiesta demolitoria e quella rinnovatoria e dovranno

comunque essere enunciati i vizi revocatori e mostrate le prove che li attestano.

La proposizione della revocazione non sospende l’efficacia della sentenza a meno che non sia

chiesta misura cautelare in tal senso e non impedisce la formazione del giudicato.

OPPOSIZIONE DI TERZO ALLA SENTENZA

E’ un’impugnazione che è stata prevista dalla giurisprudenza costituzionale in quanto nel

precedente regime si riteneva che il modello cassatorio del processo amministrativo non

permettesse in alcun modo impugnazioni diverse da quelle menzionate.

Con l’opposizione di terzo, un soggetto che non è parte formale del giudizio, ma la cui posizione

giuridica può essere intaccata dalla sentenza, può impugnare il provvedimento che assume lesivo,

anche nel caso in cui fosse passato in giudicato.

Il problema fondamentale dell’opposizione di terzo è quella relativa ai soggetti che vi sono

legittimati. Inizialmente infatti l’art 108 c.p.a. non aveva accolto le conclusioni elaborate dal codice

di rito ed aveva limitato la possibilità di opporre, riservandola ai titolari di posizioni autonome ed

incompatibili rispetto a quelle assicurate dalla sentenza. Con il passare degli anni le pressioni di

dottrina e giurisprudenza hanno permesso un allineamento delle discipline cosicchè si può dire che

oggi possano opporsi:

- Titolari di posizioni giuridiche autonome e incompatibili. In questi casi il giudizio non

avrà solo carattere rescindente ma anche rescissorio poiché si vorrà far accertare al

giudice la prevalenza della propria situazione giuridica. Il presupposto è che il terzo vanti

non un mero interesse ma una situazione giuridica soggettiva che sia autonoma, dunque

non legata alle parti in giudizio da rapporti di dipendenza o derivazione e non interessata

direttamente dal giudicato, ed incompatibile nel senso per cui l’accertamento giudiziale ha

prodotto la contemporanea esistenza di poteri e facoltà su un bene che non possono

coesistere.

- Liticonsorti necessari pretermessi. ossia quei terzi parti necessarie del processo che

non vi hanno partecipato per omissione di attività della controparte o dello stesso giudice.

In tali casi il giudizio di opposizione avrà meramente carattere demolitorio e mirerà alla

rimessione delle parti di fronte al giudice al fine di integrare il contraddittorio.

In relazione ai soggetti che possono impugnare è da notare come in passato la giurisprudenza li

avesse legittimati anche a proporre appello per via della mancanza del rimedio oppositivo e che

oggi dunque vi sono parziali coincidenze.

Inoltre è da notare come dopo la riforma dell’art. 108 c.p.a. siano espressamente ammessi ad

esercitare l’opposizione revocatoria anche coloro che siano titolari di una situazione giuridica

derivata dalle parti in causa e che dunque siano interessati in via riflessa dall’efficacia del

giudicato, senza che tali soggetti possano essere indebitamente ricondotti tra i soggetti legittimati

ex co. 1 all’opposizione di terzo ordinaria.

L’opposizione deve essere proposta al giudice che ha emanato la stessa sentenza, ancorchè non

passata in giudicato, trattandosi di competenza funzionale inderogabile.

In caso di concorso

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A.A. 2016-2017
71 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fra19912 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Giustizia amministrativa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Volpe Francesco.