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APPELLO INCIDENTALE
Richiamando all’art. 333-334 c.p.c. si afferma all’art. 96 c.p.a. come vi possano essere due
fattispecie di appello incidentale:
- La prima di cui al co. 3 vi è quando vi sono più parti legittimate ad impugnare ed allora in
tali casi di fatto l’impugnazione assume le forme di un vero e proprio appello principale il cui
termine di proposizione è di 60 giorni dalla notifica della sentenza o dalla notifica della
sentenza
- La seconda di cui al co. 4 si ha nel caso di parziale accoglimento in favore della parte
appellata. In tale circostanza si ammette la possibilità che l’appellato chieda la revisione
dei capi non accolti della propria domanda anche se nessun effetto potrebbe avere
l’eventuale accoglimento sulla posizione assunta in conseguenza della sentenza di prime
cure
Ciò che sottolinea l’art. 96 è che tra appello principale ed incidentale vi è un nesso di stretta
dipendenza poiché il potere di appellare incidentalmente nasce con la proposizione dell’appello e
non potrà essere esercitata nei casi in cui questo sia dichiarato inammissibile o irricevibile, poiché
non si capirebbe la ragione di ottenere una sentenza su tale appello.
LE DECISIONI DEL GIUDICE
Le sentenze adottate dal Consiglio di Stato potranno essere:
- Rigetto: utilizzate per integrare la motivazione della sentenza di primo grado pur non
variandone il dispositivo
- Accoglimento: vi è in tal senso prima una fase rescindente e poi una fase rescissoria
- Annullamento della sentenza con rinvio: difetto di giurisdizione, erronea statuizione sulla
competenza, mancata integrazione del contraddittorio, nullità del ricorso, nullità della
sentenza per mancata sottoscrizione, erronea dichiarazione di estinzione o perenzione
LA REVOCAZIONE COME IMPUGNAZIONE STRAORDINARIA
La revocazione è un rimedio giurisdizionale limitato poiché esercitabile nei confronti delle sentenze
di primo grado solo in ipotesi tassative che coincidono con i vizi revocatori della sentenza:
1. La sentenza è l’effetto del dolo di una parte verso l’altra: comportamento
gravemente fraudolento di una oppure di entrambe le parti che esclude dunque il
corretto accertamento dei fatti da parte del giudice.
2. Decisione si fonda su prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la
sentenza. Deve sussistere in tal caso un rapporto di causalità tra la sentenza
sfavorevole e la prova falsa. L’accertamento della falsità deve essere contenuto in una
sentenza civile e penale passata in giudicato
3. Ritrovamento dopo la sentenza i uno o più documenti decisivi che non sono stati
prodotti per colpa non imputabile alla parte che li produce: il documento deve
essersi formato anteriormente alla sentenza revocanda, deve essere decisivo ai fini ella
controversia, deve esservi ignoranza incolpevole da parte della parte che agisce
dell’esistenza del documento o del luogo di sua conservazione. In giudizio deve essere
data prova della data di ritrovamento e recupero del documento
4. Errore di fatto risultante da atti e documenti di causa: si ha in caso di svista
materiale del giudice circa l’esistenza di un fatto decisivo invece inesistente oppure il
contrario. Tale abbaglio materiale deve risultare dai documenti e dagli atti acquisiti al
processo. Bisogna adeguatamente differenziare l’errore che cade sulla percezione del
sostrato materiale e quello che cade sulla valutazione dei fatti ricostruiti in maniera
corretta in base al materiale probatorio. In tal senso giova ricordare che la distinzione
tra errore di fatto ed errore di diritto si fonda sull’immediata riconoscibilità oggettiva
dell’errore di fatto.
La disciplina applicativa della revocazione per errore di fatto è stata notevolmente
ampliata negli anni poiché la giurisprudenza vi ha ricondotto anche il caso di omessa
pronuncia su autonomi motivi di ricorso o su eccezioni delle parti intimate. La
giurisprudenza infatti ha escluso si tratti di errore di diritto in quanto vi è un’erronea
percezione della realtà processuale ed allora si avrà revocazione purché tale errore sia
immediato, decisivo incontestabile sulla base dei raffronti tra sentenza ed attività
processuale compiuta dal giudice. Le ragioni di tale espansione concettuale sono da
ricercarsi nel fatto per cui con la revocazione si è tentato di colmare la mancanza di un
giudice di legittimità delle sentenze di appello
5. Contraddittorietà della sentenza rispetto ad un’altra sentenza avente autorità di
giudicato caratterizzata dall’identità soggettiva delle parti e dell’oggetto. In tal
senso la revocazione opera come exceptio rei iudicata
6. Dolo del giudice
Possono essere oggetto di revocazione le sentenze di primo grado e quelle di appello con la
differenza che relativamente alle sentenze di primo grado la revocazione è strumento subordinato
all’appello e dunque non potrà essere esercitata qualora pendano i termini di appello disponendosi
in tal senso conversione dei motivi di revocazione in motivi di appello.
Guardando alla disciplina del c.p.c. che è applicabile anche al c.p.a. in riferimento ai presupposti di
applicazione è utile distinguere tra due tipologie di revocazione:
1. Revocazione ordinaria: per i motivi 4 e 5 è assoggettata alla disciplina generale delle
impugnazioni e se esercitata impedisce la formazione della cosa giudicata
2. Revocazione straordinaria: per gli altri motivi e proponibile entro un termine che decorre
dalla concreta rilevabilità del vizio anche dopo che si sia formato il giudicato
In ogni caso durante la pendenza del termine per appellare è impedito l’esercizio della revocazione
ordinaria e di quella straordinaria ed in quest’ultimo caso se la conoscenza del vizio sia ha durante
la pendenza del termine per impugnare questo sarà prorogato.
In relazione al procedimento processuale di revocazione:
- Ricorso deve essere notificato e proposto unque entro 60 giorni dalla notifica della
sentenza o 6 mesi da pubblicazione se si parla di revocazione ordinaria
- Ricorso notificato entro 60 giorni dalla conoscenza del vizio revocatorio in caso di
revocazione straordinaria
- Ricorso depositato entro trenta giorni in segreteria del giudice corredato di copia della
sentenza impugnata e di prove di notifica
- Ricorso deve essere notificato ad almeno un controinteressato pena l’inammissibilità
- Sono possibili le impugnazioni incidentali di cui all’art. 333-334 c.p.c
- E’ possibile esperire intervento adesivo
Per quanto attiene invece alla legittimazione a proporre revocazione è da notare come si siano
sempre avute delle oscillazioni giurisprudenziali poiché la tesi maggioritaria optava per legittimare
esclusivamente le parti formali del giudizio conclusosi mentre un orientamento minoritario
propendeva per la legittimazione a chiedere la revocazione in capo a tutte le parti sostanziali del
processo. In ogni caso il ricorso andrà notificato a tutte le parti in caso di liticonsorzio necessario e
solo a quelle interessate a contradire negli altri casi.
A decidere è competente lo stesso giudice che ha emesso la sentenza ed il giudizio si comporrà di
una fase rescindente e di una fase rescissoria e dunque si può dire che anche in caso di
revocazione vi sarà un effetto devolutivo con preclusione degli ius novorum e conseguente giudizio
sul merito della causa.
Il ricorso dunque dovrà contenere la richiesta demolitoria e quella rinnovatoria e dovranno
comunque essere enunciati i vizi revocatori e mostrate le prove che li attestano.
La proposizione della revocazione non sospende l’efficacia della sentenza a meno che non sia
chiesta misura cautelare in tal senso e non impedisce la formazione del giudicato.
OPPOSIZIONE DI TERZO ALLA SENTENZA
E’ un’impugnazione che è stata prevista dalla giurisprudenza costituzionale in quanto nel
precedente regime si riteneva che il modello cassatorio del processo amministrativo non
permettesse in alcun modo impugnazioni diverse da quelle menzionate.
Con l’opposizione di terzo, un soggetto che non è parte formale del giudizio, ma la cui posizione
giuridica può essere intaccata dalla sentenza, può impugnare il provvedimento che assume lesivo,
anche nel caso in cui fosse passato in giudicato.
Il problema fondamentale dell’opposizione di terzo è quella relativa ai soggetti che vi sono
legittimati. Inizialmente infatti l’art 108 c.p.a. non aveva accolto le conclusioni elaborate dal codice
di rito ed aveva limitato la possibilità di opporre, riservandola ai titolari di posizioni autonome ed
incompatibili rispetto a quelle assicurate dalla sentenza. Con il passare degli anni le pressioni di
dottrina e giurisprudenza hanno permesso un allineamento delle discipline cosicchè si può dire che
oggi possano opporsi:
- Titolari di posizioni giuridiche autonome e incompatibili. In questi casi il giudizio non
avrà solo carattere rescindente ma anche rescissorio poiché si vorrà far accertare al
giudice la prevalenza della propria situazione giuridica. Il presupposto è che il terzo vanti
non un mero interesse ma una situazione giuridica soggettiva che sia autonoma, dunque
non legata alle parti in giudizio da rapporti di dipendenza o derivazione e non interessata
direttamente dal giudicato, ed incompatibile nel senso per cui l’accertamento giudiziale ha
prodotto la contemporanea esistenza di poteri e facoltà su un bene che non possono
coesistere.
- Liticonsorti necessari pretermessi. ossia quei terzi parti necessarie del processo che
non vi hanno partecipato per omissione di attività della controparte o dello stesso giudice.
In tali casi il giudizio di opposizione avrà meramente carattere demolitorio e mirerà alla
rimessione delle parti di fronte al giudice al fine di integrare il contraddittorio.
In relazione ai soggetti che possono impugnare è da notare come in passato la giurisprudenza li
avesse legittimati anche a proporre appello per via della mancanza del rimedio oppositivo e che
oggi dunque vi sono parziali coincidenze.
Inoltre è da notare come dopo la riforma dell’art. 108 c.p.a. siano espressamente ammessi ad
esercitare l’opposizione revocatoria anche coloro che siano titolari di una situazione giuridica
derivata dalle parti in causa e che dunque siano interessati in via riflessa dall’efficacia del
giudicato, senza che tali soggetti possano essere indebitamente ricondotti tra i soggetti legittimati
ex co. 1 all’opposizione di terzo ordinaria.
L’opposizione deve essere proposta al giudice che ha emanato la stessa sentenza, ancorchè non
passata in giudicato, trattandosi di competenza funzionale inderogabile.
In caso di concorso