Anteprima
Vedrai una selezione di 8 pagine su 32
Riassunto esame giustizia amministrativa, Prof. Piscitelli, libro consigliato Scoca Pag. 1 Riassunto esame giustizia amministrativa, Prof. Piscitelli, libro consigliato Scoca Pag. 2
Anteprima di 8 pagg. su 32.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame giustizia amministrativa, Prof. Piscitelli, libro consigliato Scoca Pag. 6
Anteprima di 8 pagg. su 32.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame giustizia amministrativa, Prof. Piscitelli, libro consigliato Scoca Pag. 11
Anteprima di 8 pagg. su 32.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame giustizia amministrativa, Prof. Piscitelli, libro consigliato Scoca Pag. 16
Anteprima di 8 pagg. su 32.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame giustizia amministrativa, Prof. Piscitelli, libro consigliato Scoca Pag. 21
Anteprima di 8 pagg. su 32.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame giustizia amministrativa, Prof. Piscitelli, libro consigliato Scoca Pag. 26
Anteprima di 8 pagg. su 32.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame giustizia amministrativa, Prof. Piscitelli, libro consigliato Scoca Pag. 31
1 su 32
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

GOVERNO DEL TERRITORIO

5. La funzione di governo del territorio a mezzo di atti di pianificazione

Il governo del territorio si concreta attraverso diversi atti giuridici di carattere più o meno generale. Tali atti sono per lo più riconducibili a strumenti di pianificazione e cioè ad atti che con un disegno razionale assegnano o riconoscono le caratteristiche proprie e le potenzialità di impiego delle diverse porzioni di un determinato territorio, determinandone le potenzialità di sviluppo. È attraverso tali atti che vengono esercitate le funzioni di governo del territorio assegnate dalla Costituzione ai diversi enti esponenziali della collettività che in un determinato territorio vivono e hanno il centro dei propri affari e interessi. Accanto alle funzioni di tutela e di conservazione dell'ambiente e del paesaggio del proprio territorio, gli enti locali hanno infatti il compito istituzionale di governare l'impiego e lo sviluppo e di

rendere compatibili i diversi interessi pubblici e privati che insistono con riguardo ai possibili impieghi di ciascuna porzione di territorio. È con la cd. legge urbanistica del 1942 che nel nostro ordinamento fu introdotto un sistema di piani con diversa estensione e con funzioni differenziate, affidate alla competenza e alla responsabilità dei diversi livelli di governo in cui era articolata l'amministrazione pubblica del tempo. Questo sistema di pianificazione restò tuttavia in gran parte lettera morta e solo negli anni '50 dello scorso secolo il legislatore si occupò nuovamente del tema introducendo modifiche minori. L'avvento delle Regioni e le competenze ad esse attribuite dalla Costituzione in materia di governo del territorio hanno poi determinato una frammentazione della disciplina urbanistica e una differenziazione della legge urbanistica, che da quel momento in poi si declinò al plurale, con una diversa legge urbanistica in ogni regione.

ciascunaRegione ad integrazione della disciplina della legge statale.Nell’ambito della pianificazione urbanistica il margine di discrezionalità è fortementecontenuto sia dai vincoli legali, sia dai vincoli derivanti dalla natura delle cose.

5.1 La pianificazione sovracomunale di area vasta e di settore

Le previsioni degli artt. 5 e 6 della legge urbanistica pongono, come primo e piùgenerale livello di pianificazione, il piano territoriale regionale. Tale strumentodovrebbe limitarsi a indicazioni di carattere assai generale e, quindi, senza disposizioniche entrino nel dettaglio.

Sono poi le leggi urbanistiche regionali a precisare il grado di dettaglio di tale potere diindirizzo, che deve comunque rispettare il limite delle stesse attribuzioni regionaligarantito dalla Carta costituzionale.

Unica eccezione a questa regola è consentita nel caso di inerzia di tali enti. In tali casiinfatti è consentito, sempre nel rispetto del principio di leale cooperazione,

che la legislazione regionale attribuisca poteri sostitutivi alle Regioni medesime, in linea con gli analoghi poteri sostitutivi che l'art. 120 Cost. prevede in capo allo Stato in caso di inerzia delle stesse Regioni. Nel 1990 è stato attribuito alle Province il compito di adottare piani territoriali di coordinamento che dovranno prevedere anche le modalità procedimentali per la predisposizione di tali piani e per la partecipazione al procedimento dei Comuni la cui attività pianificatoria sia incisa da tali strumenti. Come già per i piani regionali, anche quelli di livello provinciale non dovrebbero contenere disposizioni che entrino nel dettaglio o che rechino previsioni di carattere immediatamente precettivo sul territorio. È il caso di osservare che la l. n. 56/2014 attribuisce alle città metropolitane la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano, assegnando loro funzioni di pianificazione territoriale generale. 5.2 La

Lo strumento di pianificazione territoriale più significativo resta il piano regolatore generale di competenza dei Comuni. È tale piano a contenere una effettiva e puntuale disciplina precettiva circa l'impiego, la tutela e le potenzialità di sviluppo del territorio comunale.

Il contenuto essenziale del piano regolatore generale è l'articolazione del territorio comunale in diverse zone (cd. zonizzazione), ciascuna con una vocazione funzionale in ragione delle sue caratteristiche fisiche, delle esigenze di conservazione e delle potenzialità di sviluppo. Ciascuna zona dovrà avere una destinazione d'uso omogenea che individui la prevalente funzione assegnata a quella porzione di territorio. Avremo così:

  • Porzioni di centro storico (zona A);
  • Porzioni di completamento e di espansione dell'abitato (zone B e C);
  • Aree a vocazione industriale o agricola (zone D e E);
  • Aree

Destinate a infrastrutture (zone F). In tale prospettiva, spetta al piano regolatore anche l'individuazione precisa delle aree da destinare ad opere pubbliche di urbanizzazione (come strade, parcheggi, rete fognaria, ecc.), ovvero ad altre opere pubbliche o ad opere di interesse sociale o collettivo (piste ciclabili, piscine, impianti sportivi, ecc.).

Per ciascuna zona dovranno essere indicate dal piano anche regole di edificazione, dando conto per ciascuna della superficie e dei volumi edificabili, dell'altezza degli edifici e delle distanze fra di essi, delle diverse tipologie di edifici, nonché di eventuali vincoli di carattere storico o artistico o ambientale che su ciascuna zona insistono.

La procedura di formazione del piano regolatore generale varia a seconda delle diverse previsioni legislative regionali. Il procedimento si articola sostanzialmente in tre fasi:

  1. L'adozione del piano da parte del Comune;
  2. La fase delle osservazioni dei privati sul piano adottato;
  3. L'approvazione del piano all'esito dello scrutinio da parte della Regione, che precede la sua definitiva pubblicazione.

    Ciascuna di queste fasi procedimentali si articola in diversi segmenti e in diversi atti endoprocedimentali. Essi traggono avvio da una delibera di indirizzo dell'organo consiliare che fissa le linee guida della politica urbanistica. Il piano adottato viene depositato presso la Casa comunale e di tale deposito si dà ampia comunicazione alla popolazione a mezzo di pubblicazione e altre forme di pubblicità, onde consentire che tutti gli interessati possano formulare entro un termine preciso le proprie osservazioni e fornire il proprio apporto partecipativo. Allo scadere del termine per il deposito delle osservazioni l'amministrazione comunale procederà all'esame di tali documenti e con valutazione motivata deciderà le eventuali modifiche da apportarsi al progetto di piano; in tal caso darà mandato agli uffici.

    Tecnici di apportare le modifiche conseguenti, onde consentire l'approvazione definitiva da parte dell'organo consiliare regionale (o comunale) competente per legge. Il piano così approvato verrà pubblicato e potrà iniziare a produrre i suoi effetti.

    Il piano regolatore generale, pur avendo valenza immediatamente precettiva, non contiene quelle prescrizioni di dettaglio che sono rimesse a specifici strumenti propriamente esecutivi.

    Nel disegno della legge urbanistica, il piano attuativo più comune avrebbe dovuto essere il piano particolareggiato. Tale piano costituisce lo strumento tipico di attuazione del piano regolatore generale, con il quale si provvede alla determinazione degli impianti urbanistici, dei vincoli concreti della proprietà privata, dei limiti quantitativi dell'attività edilizia e del riassetto del tessuto preesistente.

    Nella prassi, però, la pianificazione particolareggiata non ha trovato grande spazio:

    Ciò, da un lato, per il carattere dettagliato dei piani regolatori generali, dall'altro lato, per l'onere economico e burocratico derivante dallo svolgimento di un ulteriore procedimento di pianificazione di dettaglio non strettamente necessario. Più frequente è stato l'impiego del piano particolareggiato come strumento in variante del piano regolatore generale o di alcune minori parti di esso attraverso i comparti edificatori.

    Quanto al procedimento, esso è di competenza dell'amministrazione comunale e l'iter procedimentale si compone di differenti fasi:

    • Fase di redazione e di adozione;
    • Fase di partecipazione dei privati anche in funzione oppositiva;
    • Fase di definitiva approvazione e pubblicazione.

    Di ben maggiore successo pratico sono gli strumenti di attuazione noti come piani di lottizzazione di iniziativa privata. Si tratta di forme di pianificazione che si fanno carico dell'articolazione del dettaglio attuativo su base

    consensuale e su proposta delle parti private interessate allo sviluppo di determinate zone o comparti oggetto della pianificazione generale.

    Il piano di lottizzazione dovrà indicare e definire la distribuzione degli interventi edificatori su un determinato territorio con la precisa indicazione delle superfici e dei volumi, nonché la localizzazione delle opere di urbanizzazione previste.

    L'esecuzione del piano di lottizzazione dovrà intervenire in un preciso termine non superiore a 10 anni e dovrà essere assistita dalla prestazione di idonee garanzie finanziarie da parte dei proponenti privati.

    5.3 Il regolamento edilizio

    Il regolamento edilizio rappresenta il più antico strumento di pianificazione, il quale, prima della legge urbanistica del 1942, costituiva l'unica disciplina che regolasse e limitasse l'attività edilizia. Di esso si dava menzione già nel primo codice civile del Regno d'Italia (quello del 1865).

    Detto strumento,

    prima disciplinato dall'art. 33 della legge urbanistica, è oggi previsto dagli artt. 2 e 4 del t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo alle normative tecnico-estetiche, igienico sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze.

    Nell'attuale prospettiva, quindi, il regolamento edilizio è un atto regolamentare che affianca le previsioni del piano regolatore generale e disciplina specificamente l'attività edilizia con incidenza anche nei rapporti di diritto privato fra i proprietari delle aree.

    La funzione di controllo dell'attività edilizia

    Per garantire l'effettività delle prescrizioni di piano, il legislatore ha da tempo previsto una funzione di controllo preventivo a mezzo di poteri di autorizzazione sulle attività a consistenza edilizia. Si è quindi

    stabilito che l'attivi
Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
32 pagine
4 download
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rosandim di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Giustizia amministrativa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Piscitelli Luigi.