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NORMATIVA

Il conferimento non è puntualmente regolato dalla norma. Proprio per questa ragione la dottrina ha a lungo dibattuto se esso sia un istituto dotato di autonomia giuridica e se faccia parte del diritto positivo vigente. In passato è stato spesso assimilato alla scissione. Differenze: trasferimento e non assegnazione, vincolo funzionale del complesso organizzato.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Con la riforma del 2003 il legislatore non ha regolato l'istituto del conferimento. Ha disposto una differente disciplina, distinguendo i conferimenti in società per azioni (artt. 2342-2345 c.c.) da quelli in società in accomandita per azioni e in società a responsabilità limitata (artt. 2464-2466 c.c.). Il codice si limita a trattare il conferimento dei singoli beni e non affrontare l'analisi dell'iter procedurale. Rileva soprattutto (riguarda la stima dei conferimenti).

ITER PROCEDURALE

In primo luogo, sarà necessaria

Una delibera del consiglio di amministrazione delle società conferente in merito all'opportunità di eseguire l'operazione discorporo. Per effettuare un conferimento è sufficiente una delibera del consiglio di amministrazione, salvo i casi riguardanti le modificazioni dello statuto, in tal caso occorrerà la convocazione di un'assemblea straordinaria.

Nella delibera è essenziale indicare le motivazioni, dopodiché si procede quindi a richiedere al Tribunale competente la nomina del perito. Per la conferitaria, già costituita, sarà sufficiente una delibera del Consiglio di Amministrazione che illustri i preliminari e i contatti con la controparte relativi al conferimento.

Successivamente, se la società risulta essere già esistente, è prevista l'esclusione del diritto di opzione per i vecchi azionisti al momento dell'aumento del capitale sociale. Le proposte di aumento di capitale sociale

con esclusione/limitazione del diritto di opzione devono essere illustrate dagli amministratori con relazione da comunicare al Collegio sindacale trenta giorni prima della data fissata per l'assemblea. Poi entro 15 giorni, il collegio sindacale deve emettere parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere e la relazione del professionista devono rimanere depositati presso la sede legale nei 15 giorni che precedono l'assemblea. Infine, l'assemblea straordinaria delibera l'aumento di capitale e il prezzo di emissione delle nuove azioni in base al valore di patrimonio netto tenendo conto, per le azioni quotate in borsa anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre. Pertanto, se la conferitaria ha un valore economico superiore a quello contabile o risultano, dal bilancio, riserve, l'aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione verrà effettuato con sovrapprezzo. LA DETERMINAZIONE DEL

SOVRAPPREZZO

  1. CAPITALE SOCIALE CONFERITARIA: 100€
  2. VALORE ECONOMICO AZIENDA DOPO PERIZIA: 1000€
  3. VALORE DEL COMPLESSO CONFERITO: 2000€

CS CONFERITARIA ANTE CONFERIMENTO : AUMENTO CS A FAVORE CONFERENTE = VE CONFERITARIA : VALORE COMPLESSO CONFERITO

100 : X = 1000 : 2000

AUMENTO CS A FAVORE CONFERENTE = 100 x 2000 / 1000 = 200€

SOVRAPREZZO AZIONI = 2000-200 = 1800€

Se VE>VC della conferitaria serve sovraprezzo. Se i soci di conferente e conferitaria sono gli stessi non serve sovraprezzo.

L'ESPERTO

CODICE CIVILE

  1. artt. 2343, 2343-ter- SPA: art. 2465.- SRL: NOMINA (art.2343); (art.2343-ter)
  2. SPA: Tribunale libera- SRL: libera;
  3. ISCRIZIONE REG. REVISORI CONTABILI- SPA: non richiesta- SRL: richiesta
  4. INDIPENDENZA dell'esperto(art. 2343-ter)- SPA: richiesta- SRL: non richiesta espressamente
  5. Dotato di COMPROVATA PROFESSIONALITA' (art.2343-ter)- SPA: richiesta- SRL: non richiesta espressamente

LA RELAZIONE DELL'ESPERTO

Art. 2343 c.c. (conferimenti fra spa):

chi conferisce beni in natura o crediti è tenuto a presentare la relazione giurata di un esperto, designato dal tribunale del circondario in cui ha sede la società conferitaria. La relazione deve contenere la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. Si vuole evitare l'annacquamento di capitale per tutelare soci e terzi. Tale relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

LA LOGICA DELLA RELAZIONE

  • Criterio analitico (voce per voce)
  • Attenzione alle premesse
  • I criteri cambiano fra codice civile e IAS/IFRS
  • L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'art. 64 c.p.c

SITUAZIONE CONTABILE

  • La perizia deve essere aggiornata e comunque non anteriore di quattro mesi

rispetto all'atto notarile (Consiglio notarile di Milano del Triveneto)

Redatta secondo le disposizioni del Codice civile

LA VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO

Criterio di presunto realizzo o costo di sostituzione

Assets materiali: perizia tecnica

Assets immateriali: giudicare la qualità

Questione annosa? È iscrivibile l'avviamento a titolo oneroso (se ho altri soci, invece se i soci sono gli stessi l'avviamento non dovrebbe essere iscrivibile, sarebbe un avviamento autoprodotto). Oggi è pacifico che è iscrivibile o criteri di valutazione sintetici

Assets finanziari: attenzione a dove sono, come vanno e ai rapporti infragruppo (strumenti non quotati sono difficili da valutare)

Rimanenze: perizia giurata o due diligence della società di revisione (se esiste) sulla consistenza delle rimanenze, stima dell'inventario

Crediti: presunto realizzo (effettuare test e verificare capienza del fondo rischi)

Banca:

riconciliazione

Fondo TFR: verifica di consulente del lavoro

Debiti: al valore nominale (attenzione alle lunghe scadenze, a debiti finanziari, fornitori e debiti v/erario)

ULTERIORE CONTENUTO (individuazione del ramo)

gli estremi della società oggetto di conferimento, con una sintesi del settore, dell'attività svolta, della storia e di altri elementi che possono essere rilevanti

l'identificazione del perimetro di riferimento con la descrizione dei beni, l'accertamento dei valori contabili e la stima effettuata sulla base degli accertamenti effettuati e dei riscontri verificati

l'esplicitazione dei criteri di valutazione impiegati per i singoli beni, evidenziando le eventuali difficoltà incontrate

il procedimento di stima per l'eventuale calcolo dell'avviamento, commentando, se opportuno, la base dei dati a tal fine impiegata

la determinazione del capitale netto di conferimento.

LA VERIFICA SUCCESSIVA (degli

Una volta effettuato l'atto, gli amministratori sono tenuti, nel termine di centottanta giorni dalla data di iscrizione della società (dalla sottoscrizione dell'aumento da parte del conferente, nel caso di società preesistente), a controllare le valutazioni indicate nella relazione e, se sussistono fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Controllano se le valutazioni sono variate significativamente.

Fino a quando le valutazioni non sono state approvate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

SE IL VALORE È INFERIORE:

  • di oltre un quinto a quello per cui avviene il conferimento, la società è obbligata a ridurre proporzionalmente il capitale sociale, annullando le azioni scoperte
  • altrimenti la conferente può versare la differenza in denaro o recedere dalla società; in questo caso essa ha diritto alla restituzione del conferimento

qualora sia possibile, in tutto o in partein natura- fatto salvo il principio che in nessun caso il valore dei conferimenti piòessere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitalesociale, l’atto costitutivo può prevedere che, per effettodell’annullamento delle azioni, si determini una loro diversaripartizione fra i soci.

NOVITA’: ART. 2343-TER – CONFERIMENTO SENZA RELAZIONEDI STIMA

L’art. 2343-ter, codice civile, introduce per le S.p.A la procedura diconferimento di beni in natura o di crediti nella S.p.A senza relazione distima, dettando una disciplina articolata, che distingue tra valori mobiliari estrumenti del mercato monetario.

VALORI MOBILIARI

Non è necessaria la perizia di stima nel caso di conferimento di valorimobiliari o di strumenti del mercato monetario se il valore ad essiattribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventualesovrapprezzo, è pari o inferiore al prezzo

da non oltre un anno, che sia stato sottoposto a revisione legale e che non abbia ricevuto rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento. Nel caso di beni diversi da quelli sopra menzionati, il valore corrisponde al valore risultante dalla valutazione (perizia di stima) effettuata da un esperto indipendente e dotato di adeguata e comprovata professionalità. Tale valutazione deve essere precedente di non oltre sei mesi il conferimento e deve essere conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento.nei tempi e con i requisiti richiesti dalla norma stessa a prescinderedal fatto che: - il bilancio sia redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS o secondo le norme e i principi contabili emanati da ogni Stato membro in ossequio alla quarta direttiva comunitaria (direttiva 78/660/CEE); - il bene o i beni da conferire siano iscritti in bilancio con il criterio del "valore equo" o con altro criterio, purché siano iscritti in conformità ai criteri stabiliti dalle norme e ai principi applicabili nel caso concreto. Chiarimenti Il Consiglio Notarile di Milano sostiene che affinché il valore risultante dal bilancio possa costituire
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A.A. 2021-2022
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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher diegocarboni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Gestioni straordinarie e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Ferri Salvatore.