GESTIONI STRAORDINARIE
LIQUIDAZIONE VOLONTARIA........................................................................................... 2
PROCEDURA................................................................................................................ 2
EFFETTI........................................................................................................................ 3
CAUSE DI SCIOGLIMENTO............................................................................................ 4
DIFFERENZA FRA LIQUIDAZIONE E CESSIONE..............................................................4
LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’ SEMPLICE (Artt. 2272-2283)......................................4
DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI (PER TUTTE SOCIETA’ DI PERSONE).........................5
POTERI DEI LIQUIDATORI (PER TUTTE SOCIETA’ DI PERSONE).....................................5
LIQUIDAZIONE SNC (artt. 2308-2312).........................................................................6
LIQUIDAZIONE SAS (artt. 2323-2324)..........................................................................7
LIQUIDAZIONE SOCIETA’ DI CAPITALI (artt. 2484-2496)...............................................8
OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI.............................................................................. 8
RENDICONTO DELLA GESTIONE...................................................................................9
GESTIONE PRE-LIQUIDAZIONE..................................................................................... 9
GESTIONE DELLA PROCEDURA.................................................................................. 11
APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE (BILANCIO INIZIALE DI
LIQUIDAZIONE).......................................................................................................... 11
SVILUPPO DELLA PROCECURA DI LIQUIDAZIONE (BILANCIO INTERMEDIO)................13
CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE (BILANCIO FINALE).......................15
CONFERIMENTO............................................................................................................ 18
ITER PROCEDURALE................................................................................................... 19
LA RELAZIONE DELL’ESPERTO................................................................................... 21
SITUAZIONE CONTABILE............................................................................................ 21
LA VERIFICA SUCCESSIVA (degli amministratori).......................................................22
NOVITA’: ART. 2343-TER – CONFERIMENTO SENZA RELAZIONE DI STIMA..................23
NOVITA’: ART.2343-QUATER – FATTI ECCEZIONALI.....................................................24
ATTO DI CONFERIMENTO........................................................................................... 25
ASPETTI FISCALE........................................................................................................ 25
IMPOSTE DIFFERITE...................................................................................................... 26
TRASFORMAZIONE........................................................................................................ 29
PROFILI CONTABILI.................................................................................................... 32
FUSIONE....................................................................................................................... 37
Procedimento di fusione............................................................................................ 39
PROGETTO DI FUSIONE.............................................................................................. 39
I documenti da depositare con il progetto di fusione.................................................42
CONCAMBIO NELLA FUSIONE PROPRIA......................................................................45
CONCAMBIO NELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE................................................46
LA DECISIONE IN ORDINE ALLA FUSIONE (DELIBERA) art. 2502................................47
Tutela dei creditori..................................................................................................... 49
ATTO DI FUSIONE....................................................................................................... 51
EFFETTI DELLA FUSIONE............................................................................................ 52
BILANCIO SUCCESSIVO A FUSIONE............................................................................ 54
DIFFERNZE DA CONCAMBIO...................................................................................... 56
MLBO......................................................................................................................... 58
ASPETTI FISCALI FUSIONE.......................................................................................... 59
SCISSIONE (artt. 2506 – 2506-quater)..........................................................................69
FORME DI SCISSIONE................................................................................................. 69
RAPPORTI TRA SOCI................................................................................................... 70
PROCEDIMENTO......................................................................................................... 70
Differenze di scissione............................................................................................... 72
CESSIONE..................................................................................................................... 73
ATTO DI CESSIONE..................................................................................................... 74
DIVIETO DI CONCORRENZA DELL’ALIENANTE............................................................74
BILANCIO DI CESSIONE.............................................................................................. 76
GESTIONI STRAORDINARIE
LIQUIDAZIONE SOCIETA’ SEMPLICE pag. 101 compendio pag. 114
LIQUIDAZIONE SNC pag. 124
LIQUIDAZIONE SAS pag. 131
LIQUIDAZIONE SOCIETA’ DI CAPITALI pag. 255
LIQUIDAZIONE VOLONTARIA
La liquidazione consiste nella cessione dei mezzi economici costituenti il capitale
aziendale contro l’incasso del controvalore in denaro o in titoli rappresentativi.
La liquidazione è l’insieme delle operazioni necessarie per attuare l’estinzione
dell’impresa.
L’entrata nella fase di liquidazione determina il mutamento dello scopo dell’attività
sociale, finalizzata non più alla produzione di reddito per i soci ma alla completa
dismissione delle attività per il pagamento dei debitori e la distribuzione del
residuo ai soci.
La liquidazione è un procedimento conseguente al manifestarsi del fenomeno
dello scioglimento attraverso cui si regolano i rapporti sorti durante l’esercizio
dell’attività, con il fine di dividere tra i soci il patrimonio aziendale.
PROCEDURA
Nelle società di persone il processo formale non è obbligatorio perché i soci
rispondono illimitatamente e solidalmente alle obbligazioni sociali anche dopo la
cancellazione dal Registro delle Imprese.
L’organo liquidatorio è elemento facoltativo e sostitutivo della figura
dell’amministratore. Diviene obbligatorio se il contratto sociale non prevede le
modalità di liquidazione del patrimonio ed esiste disaccordo tra i soci (art. 2275
C.C.). iter ben preciso
Nelle società di capitali è necessario un (art. 2484 e ss.). I creditori
sociali possono rivalersi nei confronti dei soci solo fino a concorrenza delle quote di
patrimonio da questi percepite in base al bilancio di liquidazione.
EFFETTI
Lo scioglimento NON determina l’immediata estinzione della società, infatti,
l’azienda continua ad esistere scopo
durante la fase di liquidazione, con uno
diverso della sua attività.
La liquidazione produce effetti per tre categorie di soggetti:
i soci
gli amministratori
altri organi sociali
EFFETTI SUI SOCI:
Perdita del diritto di percepire gli utili sostituito dal diritto di percepire
l’eventuale residuo attivo risultante dal bilancio finale di liquidazione.
Diritto alla restituzione dei beni conferiti in godimento o ad un risarcimento
(a carico del patrimonio sociale) se questi sono periti o deteriorati per cause
imputabili agli amministratori.
Obbligo di versare le somme ancora dovute sulle rispettive quote azioni se i
fondi liquidi sono insufficienti ad estinguere i debiti
EFFETTI SU AMMINISTRATORI SOC. DI CAPITALI: conservare
Limitazione dei poteri, possono agire solo nella prospettiva di
l’integrità e il valore del patrimonio sociale.
Diversamente sono solidalmente responsabili per i danni arrecati alla
società, ai soci, ai creditori e ai terzi (DLgs 6/2003).
Prima del DLgs 6/2003 divieto di compiere nuove operazioni, dopo il DLgs
6/2003 valutare se sia conveniente cessare l’attività o proseguire la gestione
per preservare il patrimonio sociale.
EFFETTI SU AMMINISTRATORI SOC. DI PERSONE: affari urgenti.
Limitazione dei poteri possono compiere solo gli
EFFETTI SU ASSEMBLEA DEI SOCI:
assumere le decisioni per l’attuazione della procedura;
deliberare su: n° dei liquidatori, regole di funzionamento del collegio nel caso di
pluralità dei liquidatori, nomina dei liquidatori, criteri di liquidazione, poteri dei
liquidatori, atti per la salvaguardia del valore dell’impresa;
ha la facoltà di approvare il bilancio annuale e di apportare all’atto costitutivo
le modifiche utili per favorire la conversione in denaro del patrimonio;
revocare la liquidazione.
La liquidazione può essere revocata in qualsiasi momento, previa eliminazione della
causa di scioglimento, a determinate condizioni:
i soci possono recedere dalla società;
• i creditori possono opporsi entro 60 giorni.
•
EFFETTI SUL COLLEGIO SINDACALE:
continuare l’attività di verifica sull’operato del liquidatore;
accertare che la legge e l’atto costitutivo non siano violati;
appurare che siano rispettati i principi di corretta amministrazione;
esercitare il controllo contabile;
potere-dovere di richiedere la nomina e la revoca del liquidatore (se sussiste
giusta causa);
esprimere un giudizio sul bilancio predisposto dal liquidatore;
redigere una relazione al termine della liquidazione.
CAUSE DI SCIOGLIMENTO
Cause comuni a tutte le società iscritte al registro delle imprese:
decorso del termine della durata della società
impossibilità a raggiungere l’oggetto sociale
volontà di tutti i soci
provvedimento dell’autorità giudiziaria
DIFFERENZA FRA LIQUIDAZIONE E CESSIONE
Liquidazione e cessione, pur essendo due diversi istituti, si configurano come due
facce di uno stesso fenomeno: la CESSAZIONE AZIENDALE.
Con la liquidazione il complesso economico viene “polverizzato” nei singoli beni, i cui
valori si identificano nei prezzi derivanti dalla vendita separata.
Con la cessione esiste un complesso di beni e servizi legati da un vincolo di
complementarietà per il conseguimento di flussi di reddito duraturi e soddisfacenti.
.
L’azienda è negoziabile ad un prezzo funzione dell’economicità futura Consente di
realizzare il PREMIO DI AVVIAMENTO.
Distinguiamo tra:
Liquidazione volontaria: è frutto di un autonomo atto di volontà del soggetto
economico. C’è un’autonomia solo apparente. La liquidazione si attua quando la
cessione non è possibile:
Azienda patologica con squilibri funzionali irreversibili
Azienda fisiologica che ha già raggiunto lo scopo per cui è stata costituita
Azienda fisiologica priva di mercato
In questi casi la liquidazione per parti rappresenta l’unica soluzione attuabile.
Liquidazione forzata: è frutto di un’imposizione di legge o, comunque, della
volontà di soggetti esterni all’azienda.
LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’ SEMPLICE (Artt. 2272-2283)
La società (semplice) si scioglie:
per il decorso del termine;
per il conseguimento dell’oggetto sociale;
per la volontà di tutti i soci;
quando viene a mancare la pluralità dei soci;
per le altre cause previste dal contratto sociale.
Il verificarsi di una delle cause di scioglimento determina il cambiamento dello
scopo della società, destinata alla sola conservazione del patrimonio sociale,
non l’inizio della fase di liquidazione.
Verificata la causa di scioglimento, gli amministratori conservano il potere di
amministrare limitatamente agli affari urgenti, fino alla nomina dei liquidatori.
Il procedimento di liquidazione non è necessario:
se non vi sono debiti sociali;
se non vi sono attività da ripartire; le eventuali passività saranno fronteggiate
attraverso gli apporti successivi dei soci.
Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono
d’accordo nel determinarlo, si nomina l’organo liquidatore e se lo statuto non
disciplina la nomina occorre l’unanimità dei soci o, in caso di disaccordo, un decreto
del Presidente del Tribunale.
DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI (PER TUTTE SOCIETA’ DI
PERSONE)
Gli amministratori devono redigere due documenti per la chiusura della gestione
di funzionamento:
il verbale di consegna: è l’atto che fissa ufficialmente il passaggio delle
responsabilità, dei documenti e dei libri contabili dagli amministratori al
liquidatore. rendiconto
il conto della gestione: è un che riguarda le operazioni effettuate
inizio dell’esercizio apertura della liquidazione
dall’ all’ . Si tratta di un vero
bilancio di tipo ordinario
e proprio costituito da SP, CE e relazione degli
amministratori. La valutazione delle poste attive e passive deve essere fatta
secondo criteri di funzionamento. Questo deve essere presentato entro un
tempo ragionevolmente breve.
Non deve essere presentato ai soci perché è destinato al liquidatore;
o Deve essere incluso nel primo bilancio di liquidazione comunque
o destinato ai soci (presa visione indiretta);
Deve essere presentato direttamente ai soci solo nei casi in cui la
o liquidazione si concluda nello stesso esercizio in cui è stata avviata.
Inoltre, al momento della nomina dei liquidatori consegnano a questi:
I libri sociali;
una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento;
un rendiconto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio
approvato.
POTERI DEI LIQUIDATORI (PER TUTTE SOCIETA’ DI PERSONE)
I liquidatori prendono in consegna i beni e i documenti sociali e redigono, insieme
agli amministratori, l’inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo della
società.
L’inventario svolge una duplice funzione:
1. ricognitiva: permette ai liquidatori di conoscere la composizione
qualitativa e quantitativa del patrimonio e di procedere alla sua acquisizione
simbolica.
2. estimativa: Consente di stabilire se, presumibilmente, i fondi liquidi
esistenti al momento dell’apertura della liquidazione e gli incassi derivanti
dalla vendita delle attività saranno sufficienti per estinguere le
passività e per coprire le spese di liquidazione. NON DEVE essere
presentato ai soci. DEVE essere sottoscritto sia dagli amministratori che dal
liquidatore e trascritto nel libro degli inventari.
L’inventario viene elaborato sulla base dello SP del conto della gestione ma presenta
variazioni in termini di:
contenuto:
• Gli impieghi aziendali solo se realizzabili.
Attività da escludere: crediti inesigibili ed oneri pluriennali.
o Attività da aggiungere: poste riconducibili a segreti di lavorazione; rete di
o vendita; ecc.
I debiti solo se e nella misura in cui dovranno essere pagati
Passività da escludere: debiti prescritti; poste di rettifica (es: f.do amm.to)
o e svalutazioni.
Passività da aggiungere: fondi rischi ed oneri in precedenza iscritti nei
o conti d’ordine dopo un’attenta valutazione dei rischi gravanti sulla
società.
criteri di valutazione:
• presunto valore di realizzo.
Attività al
o presumibile valore di estinzione.
Passività al
o
Valori di presunto realizzo delle attività –
Valori di presunta estinzione delle passività –
Spese per la procedura di liquidazione =
Capitale netto di liquidazione (somma che si prevede sarà ripartita fra i soci)
I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Non rispettando a tale
divieto essi rispondono personalmente e solidalmente degli affari intrapresi. Le
nuove operazioni intraprese dai liquidatori non vincolano la società, a meno che i terzi
ignorino lo stato di liquidazione della stessa.
I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali finché
non sono pagati i creditori.
Nel caso in cui l’attivo liquidato non basti per pagare i debiti sociali, i liquidatori
possono chiedere ai soci gli eventuali versamenti ancora dovuti sulle
rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti delle rispettive
responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite.
Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente.
I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli nello stato in
cui si trovano. Se i beni sono periti o deteriorati per causa imputabile agli
amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio
sociale, salva l’azione contro gli amministratori.
Estinti i debiti sociali, l’attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti.
L’eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in pro
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