RISPOSTE DOMANDE TEORIA BILANCIO 1° PERIODO
1) Quali elementi definiscono il concetto di controllo secondo l’IFRS10?
Un investitore controlla un’entità oggetto di investimento quando è esposto o
ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con la stessa e
nel contempo la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio
potere su tale entità.
Il concetto di controllo secondo l’IFRS 10 è determinato da:
A) Potere sull’entità oggetto di investimento che sussiste quando l’investitore
detiene validi diritti che gli conferiscono la capacità attuale di dirigere le attività
rilevanti ossia le attività che incidono in maniera significativa sui rendimenti
dell’entità oggetto di investimento per esempio: diritto di voto, di nomina, di
dirigere la partecipata e altri diritti.
B) Esposizione o diritto a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l’entità
oggetto di investimento, quando i rendimenti che derivano da tale rapporto
sono suscettibili di variare in relazione all’andamento economico dell’entità
oggetto di investimento.
Alcuni esempi di rendimenti sono i dividendi, gli interessi derivanti da titoli di
debito e i compensi di gestione.
C) La capacità di usare il proprio potere sull’entità oggetto di investimento per
incidere sull’ammontare dei suoi rendimenti ossia un investitore controlla
un’entità oggetto di investimento se ha anche la capacità di esercitare il proprio
potere per incidere sui rendimenti derivanti da tale rapporto.
2) Quali sono i criteri di valutazione delle partecipazioni nel bilancio (non
consolidato) secondo gli IAS/IFRS
Le partecipazioni in imprese controllate, sottoposte a controllo congiunto e
collegate nel bilancio separato possono essere valutate al costo o valore
recuperabile se inferiore;
Al fair value con imputazione di utili e perdite tra le componenti che influiscono
sull’utile/perdita d’esercizio se classificate come attività finanziarie al fair value,
rilevato nell’utile/perdita d’esercizio;Al fair value con imputazione di utili e
perdite tra le altre componenti di conto economico complessivo e in una riserva
del patrimonio netto se classificatecome attività finanziarie al fair value, rilevato
nelle altre componenti di conto economico complessivo;
Con il metodo del patrimonio netto o valore recuperabile se inferiore.
Se le partecipazioni sono in imprese sottoposte a controllo congiunto e collegate
nel bilancio individuale vengono valutate con il metodo del patrimonio netto o
valore recuperabile se inferiore.
Le partecipazioni che hanno cambiato destinazione in quanto si è deciso di
venderle, vengono valutate al minore fra il valore contabile e il fair value al
netto dei costi di vendita.
Le partecipazioni diverse da quelle in imprese controllate sottoposte a controllo
congiunto e collegate vengono valutate al fair value con imputazione di utili e
perdite tra le componenti che influiscono sull’utile/perdita d’esercizio se
classificate come attività finanziarie al fair value, rilevato nell’utile/perdita
d’esercizio; o al fair value con imputazione di utili e perdite tra le altre
componenti di conto economico complessivo e in una riserva del patrimonio
netto se classificatecome attività finanziarie al fair value, rilevato nelle altre
componenti di conto economico complessivo;
3) Quale data può essere presa a riferimento per il calcolo delle
differenze di consolidamento? Quali sono gli effetti di tale scelta?
Quale posizione prende la disciplina nazionale? E gli IFRS?
Secondo la normativa nazionale è possibile quantificare e interpretare le
differenze di annullamento con riguardo al valore assunto alla data di
acquisizione della partecipazione o alla data in cui la partecipazione viene
inclusa per la prima volta nel consolidamento. Per quanto riguarda i principi
internazionali le operazioni di consolidamento devono essere effettuate con
riferimento alla data di acquisizione ovvero si ottiene effettivamente il controllo.
4) Nel processo di redazione del bilancio consolidato, che cosa si intende
per differenze di annullamento? Da quali variabili dipendono
l’interpretazione delle differenze di annullamento e il relativo
trattamento contabile?
La differenza da annullamento è data dalla differenza tra il valore della
partecipazione e il patrimonio netto della controllata. Possono risultare
differenze di annullamento positive o negative, sono positive quando il valore
della partecipazione > quota di Pn della controllata, tale maggior valore può
derivare da una sottovalutazione delle attività o sopravvalutazione delle
passività nel bilancio della partecipata e deve essere imputato a rettifica di tali
attività o passività che saranno iscritte nel consolidato al valore rettificato.
L’eventuale altro residuo positivo se non è possibile imputarlo agli elementi
patrimoniali della partecipata può rappresentare il valore dell’avviamento
proprio della controllata che la controllante ha pagato in sede di acquisto.
Potrebbe non riflettere un avviamento ma derivare da un prezzo di acquisto
della partecipazione ingiustificatamente più elevato rispetto al valore
economico della partecipata e quindi si tratta di un cattivo affare e va imputato
a conto economico come onere.
Se invece si origina una differenza di annullamento negativa derivante da una
sottovalutazione delle passività o una sopravvalutazione delle attività nel
bilancio della partecipata deve essere imputata a tali rettifiche, eventuali residui
negativi devono essere iscritti alla voce riserva da consolidamento.
Se invece tale residuo negativo deriva da un costo di acquisto della
partecipazione troppo basso rappresenta una passività che si iscrive nel fondo
di consolidamento per rischi e oneri futuri.
5) Secondo gli IFRS come vengono trattati i diversi tipi di partecipazioni?
Secondo gli IFRS le partecipazioni in imprese sottoposte controllo congiunte e
collegate devono essere valutate con il metodo del patrimonio netto o valore
recuperabile se inferiore.
Le partecipazioni che hanno cambiato destinazione in quanto i è deciso di
venderle devono essere valutate al minore fra il valore contabile e il fair value al
netto dei costi di vendita (IFRS 5)
Le partecipazioni diverse da quelle sottoposte a controllo congiunto e collegate
possono essere valutate al fair value con imputazione di utile e perdita tra le
componenti che influiscono sull’utile/perdita d’esercizio se classificate come
attività finanziarie al fair value rilevato nell’utile/perdita d’esercizio oppure al
fair value con rilevazione di utile e perdita tra le altre componenti di conto
economico complessivo e in una riserva di patrimonio netto se classificate come
attività finanziarie al fair value rilevato nelle altre componenti di conto
economico complessivo.
6) La disciplina nazionale e gli IFRS prevedono casi di esonero
dall’obbligo del bilancio consolidato?
La disciplina nazionale prevede tre tipologie di casi di esonero dall’obbligo di
redazione del bilancio consolidato:
- Esonero per imprese al vertice di gruppo di limitate dimensione, ossia se le
imprese controllanti unitamente alle controllate non abbiano superato per
due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: totale attivo 20.000.000,
totale ricavi 40.000.000 e dipendenti medi 250.
- Esonero per imprese controllanti a loro volta controllate che si applica nei
confronti di imprese controllate da un’altra impresa al verificarsi di tutte le
seguenti condizioni, se la controllante è titolare di oltre il 95% di una sub-
holding o che la redazione del bilancio consolidato non sia stata chiesta
almeno 6 mesi prima dalla fine dell’esercizio da tanti soci che rappresentano
almeno il 5% della sub-holding, che l’impresa controllante sia soggetta ad
uno stato UE, che non abbia emesso valori mobiliari in mercati regolamentati
italiani o UE, che nella nota integrativa della sottocapogruppo venga indicata
la ragione dell’esonero, la denominazione e la sede della controllante che
redige il consolidato, che le copie del bilancio della capogruppo vengano
depositate al registro delle imprese.
- Esonero per gruppi con controllate irrilevanti o escludibili secondo l’art. 29.
Secondo i principi internazionali IFRS prevede tre tipologie di esoneri:
- Un’entità controllante se è interamente posseduta da un’altra entità oppure
parzialmente posseduta e tutti i soci di minoranza inclusi quelli non aventi
diritto di voto, sono stati informati e non dissentono, del fatto che non venga
redatto il bilancio consolidato;
- I suoi titoli di debito o rappresentativi di capitale non sono quotati o in corso
di quotazione in mercati regolamentati
- La sua capogruppo o una controllante intermedia redige un bilancio
consolidato conforme agli IFRS.
7) Quali sono i criteri di valutazione delle partecipazioni nel bilancio
consolidato secondo la normativa nazionale?
Le partecipazioni secondo la normativa nazionale possono essere classificate
come: se sono partecipazioni in imprese controllate, collegate, sottoposte al
controllo delle controllanti, controllanti o altre imprese iscritte tra le
immobilizzazioni possono essere valutate al costo di acquisto o di produzione o
al valore della chiusura dell’esercizio se durevolmente inferiore.
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte tra le
immobilizzazioni possono essere anche valutate con il metodo del patrimonio
netto o valore della chiusura dell’esercizio se durevolmente inferiore.
Le partecipazioni in imprese controllate, collegate, sottoposte al controllo delle
controllanti, controllanti e altre imprese iscritte in attivo circolante vengono
valutate al costo di acquisto o produzione o al valore desunto dall’andamento di
mercato se inferiore.
(Per valore durevole si intende il valore che ha subito una perdita durevole
determinata confrontando il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione
con il suo valore recuperabile, una perdita si intende durevole quando non si
prevede che le ragioni che l’hanno causata possano essere rimosse in un
periodo breve.
Mentre per valore
-
Bilancio
-
Bilancio
-
Contabilità e bilancio - Parte 2 - Il bilancio consolidato
-
Riassunti Contabilità e bilancio