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CITTÀ METROPOLITANA

La Città metropolitana è un ente locale che in qualche modo si sostituisce all'ente provinciale. È governata da un Sindaco metropolitano, che è di regola il Sindaco del Comune capoluogo. È la forma di governo locale pensata dalla Costituzione e dal legislatore per l'amministrazione delle città più popolose.

L'idea è quella per cui, di fronte a città particolarmente grandi, popolose ed importanti, NON ha senso configurare un ente di governo locale intermedio come quello provinciale, ma ha più senso creare una sorta di sistema fra il Comune principale e gli altri Comuni che gli stanno attorno.

La forma di governo dei Comuni si basa sull'elezione popolare diretta del Sindaco, con un sistema elettorale che costituisce in Italia il primo esempio di scelta popolare diretta del capo dell'Esecutivo.

Per quanto riguarda invece l'elezione dei Consigli Comunali, è prevista

Una combinazione di elementi del maggioritario e del proporzionale. Il Sindaco dura in carica 5 anni e NON può ricoprire più di due mandati consecutivi (salvo che uno dei due mandati abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno).

  • Nei Comuni fino a 15.000 abitanti, ogni candidato a Sindaco deve essere collegato ad una lista di candidati a consigliere comunale. L'elettore esprime un voto per il candidato a Sindaco e per la lista ad esso collegata, e può esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati della lista. È eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti (maggioranza relativa). In caso di parità di voti, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto più voti. La lista collegata al candidato a Sindaco che risulta vincitore ottiene i 2/3 dei seggi del Consiglio, mentre i rimanenti sono ripartiti tra le altre liste con formula proporzionale.
  • Nei Comuni con oltre 15.000 abitanti,

il candidato a Sindaco deve essere collegato ad una o più liste di candidati a consigliere comunale. L'elettore vota contemporaneamente per un candidato a Sindaco e per una delle liste. A differenza di quanto avviene nel sistema precedentemente descritto, egli può esprimere il suo voto anche per una lista diversa da quelle collegate al candidato a Sindaco che ha votato (possibilità di voto disgiunto). Nell'ambito della lista scelta può esprimere una preferenza per uno dei candidati della lista. È eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto la metà più uno dei voti validamente espressi (maggioranza assoluta). Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, si procede ad un secondo turno elettorale di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Al secondo turno, i due candidati ammessi possono dichiarare di collegarsi ad altre liste, oltre a quelle cui erano collegati al primo.

Elettorale è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. La ripartizione dei seggi tra liste avviene con formula proporzionale. Al fine di assicurare al Sindaco eletto la disponibilità di una sicura maggioranza consiliare che realizzi l'indirizzo approvato dal corpo elettorale, è prevista un'attribuzione di un premio di maggioranza alla lista o alle liste collegate al candidato eletto Sindaco. Per tutte le elezioni comunali è prevista una clausola di sbarramento diretta a scoraggiare la frammentazione del sistema politico. NON sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti validi, e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia. L'Unione Europea (UE) è stata introdotta dal Trattato di Maastricht con una struttura istituzionale complessa, per descrivere la quale si è fatto ricorso ad una metafora: un tempio greco che poggia su

tre pilastri.→Il pilastro centrale era quello della Comunità Europea (CE), i due pilastri laterali erano costituiti dai nuovi ambiti della politica esterae di sicurezza comune (PESC) e della cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni (CGAI).La differenza sostanziale tra il primo pilastro e i due laterali era data dai diversi processi di decisione:

  • Nella CE, il livello di integrazione politica raggiunto dagli Stati membri consente decisioni che non necessitano del consensodi tutti.
  • Per la PESC e la CGAI ogni deliberazione richiedeva l'unanimità delle posizioni degli Stati.

Con il Trattato di Lisbona, la CE e i due pilastri sono stati tutti assorbiti nell'UE.Il che vuol dire che sia la politica estera, che la cooperazione giudiziaria, fanno parte delle "politiche" dell'UE.Tuttavia, per la PESC sopravvive un regime particolare le decisioni continueranno di norma ad essere prese all'unanimità

→ovviamente fortemente penalizzante per la capacità decisionale, non verranno emanati atti legislativi e il controllo della rimarrà estremamente limitato. Già con il Trattato di Amsterdam si era introdotto, inoltre, il principio della , che consente - agli Stati membriche lo vogliano - di instaurare forme di collaborazione specifiche, per la realizzazione degli scopi comunitari (Europa a geometriavariabile o a due velocità). Consiglio Europeo organo di impulso politico, chiamato a definirne gli orientamenti politici generali, ma privo di poteri normativi→propri. È composto dai Capi di Stato o di Governo di ciascuno Stato membro e dal Presidente della Commissione. Il Presidente, che rappresenta l'UE all'esterno, è eletto a maggioranza qualificata, dura in carica 2 anni e mezzo, e NON puòricoprire cariche nazionali. Il Consiglio esercita, congiuntamente alParlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Coordina le politiche generali di tutti gli Stati membri. È formato da un rappresentante di ogni Stato, componente del Governo, in relazione alla materia trattata, o in alcuni casi dai Capi di Stato o di Governo, ed è presieduto, a turno, da ciascuno dei suoi componenti, per un periodo di 6 mesi. Le deliberazioni del Consiglio sono generalmente assunte a maggioranza qualificata, che tiene conto anche della popolazione rappresentata da ogni suo membro. In casi specifici è richiesto il consenso unanime degli Stati. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio è coadiuvato dal Comitato del Rappresentanti Permanenti (CORE-PER), organo composto dai rappresentati permanenti degli Stati membri, incaricato di preparare i lavori del Consiglio e, specialmente, di sottoporre al suo esame gli atti da deliberare, nonché di eseguire i compiti che lo stesso gli affida. COMMISSIONE EUROPEACommissione Europea si può considerare come il centro dei processi di decisione e come l'organo di propulsione dell'ordinamento comunitario. Essa dispone, infatti, di: - Poteri di iniziativa normativa per gli atti che il Consiglio adotta; - Poteri di decisione amministrativa e di regolamentazione; - Poteri di controllo verso gli Stati riguardo all'adempimento degli obblighi comunitari, che possono sfociare in un ricorso di fronte alla Corte di Giustizia ed in una condanna per lo Stato inadempiente. Inoltre, la Commissione può esercitare un controllo "indiretto" sugli Stati membri, attraverso le segnalazioni di soggetti privati, cittadini ed imprese, relative alla mancata attuazione del diritto comunitario si crea così un rapporto "trilatero", che coinvolge la Commissione, le amministrazioni nazionali ed i privati. Rilevante è il ruolo della Commissione riguardo alla gestione dei finanziamenti comunitari essa.

stabilisce l'ammontare dei Fondi strutturali, cioè dei finanziamenti stanziati dalla Comunità per esigenze di sviluppo economico, occupazionale e formativo degli Stati membri, e la loro ripartizione ai singoli Stati.

Inoltre, istituisce, disciplina e finanzia le azioni comunitarie, cioè iniziative specifiche riguardanti settori determinati, come l'ambiente urbano o i mass media, rivolte sempre agli Stati.

La Commissione è composta da un numero di componenti pari a quello degli Stati membri, i quali durano in carica 5 anni, sono scelti in base alle loro competenze generali e alle garanzie di indipendenza offerte, e designati di comune accordo dagli Stati membri e dal futuro Presidente della stessa.

Il Parlamento europeo elegge il Presidente su proposta del Consiglio ed approva la composizione della Commissione, il Parlamento può censurare, sempre collettivamente, la Commissione, costringendola alle dimissioni.

I membri della Commissione sono

designati dal Consiglio su proposta degli Stati, ma il Presidente della Commissione deve essere d'accordo sulla loro designazione, assegna loro le competenze e può chiedere e ottenere le loro dimissioni.

Fa parte della Commissione, anzi ne è il Vicepresidente, l'Alto rappresentante per gli affari esteri, che rappresenta l'UE nella politica estera.

PARLAMENTO EUROPEO

È composto dai rappresentanti (che con l'elezione del 2014 sono 751) dei cittadini dell'Unione, eletti in ciascuno Stato, per 5 anni, a suffragio universale e diretto.

Il PE è, dunque, un organo rappresentativo e dotato di legittimazione democratica, che partecipa ormai pienamente al processo di formazione degli atti normativi, attraverso la procedura legislativa ordinaria.

In essa, l'adozione degli atti normativi, proposti dalla Commissione, richiede il consenso sia del PE che del Consiglio, il dissenso dei quali è comunque superabile con la convocazione di un

apposito Comitato di conciliazione, chiamato a trovare un accordo tra i due organi. Sono poi previste diverse procedure legislative speciali, sempre però basate sulla partecipazione di entrambi gli organi legislativi.

Il PE dispone inoltre di un potere di iniziativa legislativa indiretta, esercitato tramite la Commissione. Inoltre, il PE risponde alle petizioni dei cittadini comunitari e nomina un Mediatore, chiamato ad indagare sui casi di cattiva amministrazione delle istituzioni comunitarie, denunciati dagli stessi cittadini.

Il PE è, inoltre, titolare di poteri di controllo verso la Commissione, che si sostanziano nell'istituzione di commissioni temporanee di inchiesta, o nella presentazione di interrogazioni; ma, soprattutto, nel voto di fiducia iniziale sul Presidente e sui membri della Commissione e nella possibilità di approvare una mozione di censura verso la stessa, che ne provoca le dimissioni.

CORTE DI GIUSTIZIA: è l'organo giurisdizionale comunitario,

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea è chiamata ad assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione ed applicazione del Trattato. È composta da tanti giudici quanti sono gli Stati membri, ed ha il compito di garantire l'uniformità nell'applicazione del diritto dell'Unione Europea.

Dettagli
A.A. 2019-2020
118 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher caterina.cicciu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Mainardis Cesare.