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FUNZIONI DEL PARLAMENTO

[ 1 - Funzione legislativa ]

Il Parlamento è l'organo legislativo, ossia titolare di una funzione legislativa.

L'art. 70 Cost. afferma che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Gli articoli che vanno dal 71 al 74 descrivono le modalità attraverso cui tale funzione è destinata a realizzarsi nel nostro ordinamento.

La disciplina regolamentare del procedimento legislativo costituisce uno dei campi in cui si manifestano le diverse modalità di funzionamento della forma di governo.

[ 2 - Attribuzione di fiducia al Governo]

La seconda funzione che caratterizza il Parlamento e che è propria della forma di governo parlamentare è l'attribuzione della fiducia al Governo.

La forma di governo parlamentare è quella forma di governo caratterizzata da un rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo, specificando meglio tra una maggioranza parlamentare ed il Governo.

La Costituzione

di accordare o revocare la fiducia al Governo in modo indipendente dall'altra. La procedura per accordare o revocare la fiducia al Governo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri si presenti davanti alle Camere per esporre il programma di governo e chiedere la fiducia. Successivamente, le Camere procedono con il voto. Nel caso in cui una Camera accordi la fiducia al Governo, questa viene considerata accordata anche dall'altra Camera. Tuttavia, se una Camera revoca la fiducia, il Governo è costretto a dimettersi. La Costituzione stabilisce inoltre che la fiducia può essere revocata anche mediante una mozione di sfiducia presentata da almeno un decimo dei membri di una Camera. In questo caso, la mozione di sfiducia deve essere votata entro dieci giorni dalla sua presentazione. In conclusione, la Costituzione italiana disciplina in modo dettagliato le modalità con cui le Camere accordano o revocano la fiducia al Governo, garantendo l'indipendenza di ciascuna Camera nel prendere questa decisione.

di determinarsi in ordine alla concessione o meno (alla revoca o meno) della fiducia all'esecutivo.

La fiducia viene accordata, oppure revocata, mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

La Costituzione chiede che la fiducia venga data oppure venga tolta esplicitando le ragioni politiche che sostengono il voto che accorda la fiducia o che la revoca, e questo è a vantaggio degli elettori, i quali possono così conoscere le ragioni che portano i rappresentanti da essi eletti a votare o meno la fiducia ad un Governo. È una forma di assunzione di responsabilità politica da parte degli eletti, nei confronti degli elettori.

La fiducia deve essere votata per appello nominale, ossia ciascun membro della Camera viene chiamato per cognome e nome ed esprime il voto. Anche questo comporta un'assunzione di responsabilità del singolo parlamentare, che quindi, nei confronti del suo elettorato, manifesta una scelta politica di fondamentale importanza.

Ossia dare o meno la fiducia ad un Governo.

Altro punto importante è la maggioranza necessaria per accordare o revocare la fiducia al Governo.

La fiducia si accorda o si revoca con una maggioranza semplice, NON occorrono cioè maggioranze qualificate.

La metà (+1) dei votanti è sufficiente per accordare o meno la fiducia.

Vi è un punto da sottolineare: la maggioranza semplice con cui può essere accordata oppure revocata la fiducia all'esecutivo va di pari passo con la maggioranza semplice con cui vengono approvate le leggi.

Questo fatto non è un caso, la Costituzione quindi chiede la stessa maggioranza per l'una e per l'altra attività.

Vi è una coerenza sistematica in questo, ossia se è sufficiente la maggioranza semplice per sostenere un esecutivo, lo è anche per votare le leggi che necessariamente sorreggono l'attività politica.

Quindi, occorrono:

  • Voto con mozione motivata;
  • ...

Voto per appello nominale;

  • Maggioranza semplice.

Una volta che il Governo ottiene la fiducia da parte di entrambe le Camere, a quel punto, governa fino alla fine della legislatura, oppure fino al momento in cui una Camera vota una mozione di sfiducia.

Ciascuna Camera accorda oppure revoca la fiducia all'esecutivo.

La mozione di sfiducia, ci dice la Costituzione, deve essere firmata da almeno 1/10 dei componenti di una Camera.

Questo perché, se così non fosse, l'opposizione, anche solo per scopi ostruzionistici, potrebbe presentare mozioni di sfiducia in continuazione, paralizzando così l'attività parlamentare.

Inoltre, la mozione di sfiducia deve essere messa in discussione NON prima di esattamente 3 giorni dalla sua presentazione.

La Costituzione ha stabilito questo lasso di tempo per, in qualche modo, consentire alle forze politiche che sostengono l'esecutivo di compattarsi per votare contro l'eventuale mozione di sfiducia.

La mozione

Governo attribuisce particolare importanza, come ad esempio la conversione di un decreto legge. In questi casi, il Governo può richiedere la fiducia delle Camere, seguendo le stesse regole previste per la mozione di fiducia. Pertanto, la fiducia viene accordata o revocata da ciascuna Camera, con voto per appello nominale, motivato e con la maggioranza semplice. È importante sottolineare che il Governo deve ottenere la fiducia da entrambe le Camere, quindi da entrambi i rami del Parlamento.

Governo stesso attribuisca particolare importanza politica.

[ 3 - Funzione parlamentare di controllo ]

Le Camere svolgono anche una funzione parlamentare di controllo nei confronti del Governo.

Funzione parlamentare di controllo che, quindi, spetta anche a tutti i membri di una Camera, anche a quelli dell'opposizione.

Anzi, sono strumenti pensati soprattutto per i singoli membri dell'opposizione che, quindi, possono svolgere una funzione di controllo politico nei confronti dell'esecutivo.

Gli strumenti a disposizione per la funzione di controllo dei singoli parlamentari sono due:

  1. Interrogazione viene posta all'esecutivo sulla veridicità o meno di un determinato fatto.→Io parlamentare chiedo ad un ministro se sia o non sia vero quel determinato fatto.[ esempio risulta al Ministero della Sanità che siano stati svolti tutti i controlli previsti dalla legge da parte delle strutture burocratiche competenti sulle case di riposo e su tutti gli istituti
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2. Interpellanza su un fatto o su una determinata situazione si chiede, dandola chiaramente per conosciuta e per certa, quale sia l'orientamento politico che intende prendere l'esecutivo. In questa situazione è premesso un determinato fatto, come ad esempio, vi è la premessa di una determinata situazione di conflitto armato tra due Paesi stranieri ed io parlamentare interrogo l'esecutivo chiedendo quale sia la posizione di politica estera che il Governo intende prendere in merito a quel conflitto. Entrambe le forme di controllo vengono soddisfatte, nel senso che l'esecutivo è "obbligato" a fare riscontro, egli NON è obbligato a dare le risposte che il parlamentare si aspetta, ma è obbligato a riscontrare sia alle interrogazioni, che alle interpellanze.

[ 4 - Funzione di inchiesta ] Ciascuna Camera è titolare di un ulteriore potere che si usa denominare come "funzione di

"inchiesta". Ciascuna Camera, oppure le due Camere assieme, possono costituire commissioni di inchiesta su materie di pubblico interesse. Questo è sancito all'art. 82 della Costituzione, ed esistono commissioni di inchiesta:

  • Monocamerali;
  • Bicamerali.

Le commissioni volte a svolgere queste inchieste sono formate in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

Il gruppo parlamentare è la proiezione di un partito, di un movimento politico in seno ad una Camera. Sono cioè i soggetti eletti in quella Camera, iscritti o che si riconoscono in un determinato movimento o in un determinato partito politico.

Ciascuna commissione di inchiesta è formata rispecchiando la proporzione dei gruppi parlamentari. Questo significa che, in una commissione di inchiesta, siedono sia membri della maggioranza, sia membri dell'opposizione. Quindi si avrà:

  • Commissione che rispecchierà proporzionalmente le forze politiche
rappresentate in seno alla Camera, se si tratta di una commissione di inchiesta monocamerale.
• Commissione che rispecchierà proporzionalmente le forze politiche rappresentate in seno alle due Camere, se si tratta di una funzione di inchiesta bicamerale.
L'oggetto dell'inchiesta, come dice l'art. 82, è una materia di pubblico interesse.
La formulazione è volutamente molto ampia e molto generica, quindi lasciata alla discrezionalità delle Camere.
L'art. 82 dice che le Camere svolgono l'inchiesta con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria.
Si tratta di un'attribuzione molto forte, molto significativa, nel senso che la commissione d'inchiesta, ad esempio, può convocare determinati soggetti per sentirli come fa l'autorità giudiziaria con dei soggetti ritenuti testimoni di un certo fatto.
Il soggetto che non si presenta davanti all'autorità giudiziaria atestimoniare va incontro a delle sanzioni, e la stessa cosa per la commissione parlamentare d'inchiesta. La commissione parlamentare d'inchiesta può anche sequestrare, per esempio, documenti ritenuti utili all'inchiesta. L'attività di una commissione di inchiesta si conclude con una relazione. In questo ambito, vi possono essere più relazioni molto spesso vi è una relazione di maggioranza e una o più relazioni di minoranza. Questo si ha perché è vero che la commissione opera con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, ma è pur sempre un organo evidentemente politico, e quindi, sugli stessi fatti accertati, vi possono essere valutazioni politiche divergenti tra maggioranza ed opposizione. Questo ci porta anche a distinguere utilmente tra che cos'è la relazione conclusiva dell'attività di una commissione parlamentare di inchiesta e che cosa NON è.
  • È la testimonianza
  • È il sequestro di documenti
  • È la conclusione con una relazione
  • È la presenza di relazioni di maggioranza e minoranza

conclusione a cui la commissione fa riferimento, tra le conclusioni di natura politica sui fatti accertati.

La relazione è comunque un atto inidoneo, ossia NON è idoneo ad incidere sui diritti dei terzi.

Dettagli
A.A. 2019-2020
183 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher caterina.cicciu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Mainardis Cesare.