Lezione del 04/03/2020
Argomenti della prima parte del corso di diritto pubblico:
• Fonti del diritto e atti normativi;
• Atti dell’amministrazione.
Argomenti della seconda parte del corso:
• Tutti gli altri argomenti, ossia forme di Stato e di Governo, organizzazione costituzionale, ecc.
Cosa si intende per “diritto pubblico”?
Il diritto pubblico si occupa di 2 grandi ambiti:
a. Organizzazione dei pubblici poteri;
b. Disciplina giuridica dei rapporti tra l’autorità pubblica ed i singoli soggetti privati.
TEMI PRINCIPALI
a. Organizzazione costituzionale dello Stato regole giuridiche che disciplinano i rapporti tra gli organi costituzionali (Parlamento,
→
Governo, ecc.);
b. Organizzazione amministrativa regole giuridiche che disciplinano l’organizzazione dell’amministrazione pubblica (statale, regionale
→
e locale);
c. Fonti del diritto e degli atti normativi regole giuridiche che stabiliscono come si possono produrre norme giuridiche;
→
d. Atti amministrativi atti con cui l’amministrazione applica le norme giuridiche;
→
e. Diritti fondamentali diritti dell’individuo disciplinati dalla Costituzione;
→
f. Organizzazione della giustizia modalità con cui lo Stato assicura l’applicazione delle sue norme.
→
DISTINZIONE TRA DIRITTO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO
Quando si distingue tra diritto pubblico e privato si sottintende a monte un’altra distinzione, ossia quella tra diritto:
• Soggettivo particolare pretesa giuridica che l’individuo rivendica nei confronti degli altri soggetti e nei confronti dello Stato.
→
• Oggettivo si rimanda ad un insieme di norme giuridiche dettate da un ordinamento giuridico, ossia dallo Stato.
→
Nell’esperienza giuridica, l’ordinamento giuridico “superiore” a tutti gli altri è proprio l’ordinamento dello Stato.
o
Nell’evoluzione storica che ha contraddistinto le istituzioni pubbliche, ad un certo punto, lo Stato è venuto caratterizzandosi come unico
soggetto dotato di una caratteristica particolare è l’unico soggetto che detiene il monopolio della forza legittima.
→
Lo Stato detta norme giuridiche, ne cura la loro applicazione ed è l’unico soggetto legittimato all’uso della forza, al fine di
ottenere il rispetto delle norme anche contro la volontà dei singoli soggetti.
Non tutte le norme giuridiche provengono direttamente dallo Stato, alcune sono poste da altri ordinamenti giuridici o da altre istituzioni
(come ad esempio norme dell’UE, Regioni, regolamenti degli enti locali, ecc.).
Anche le altre norme dettate da altri ordinamenti giuridici sono dettate da soggetti che sono, in qualche modo, legittimati o autorizzati a
fare ciò da parte dello stesso Stato.
( l’Italia aderisce all’UE, quindi accetta alcune limitazioni alla propria sovranità, le quali consentono l’applicazione
delle norme stabilite dall’UE )
Quando si discute di cosa sia effettivamente il “diritto”, possono intendersi molte cose diverse tra di loro.
Il “diritto”, innanzitutto, è quello posto dalle norme giuridiche.
[ norme giuridiche regole di condotta contenute in atti normativi, dettati dallo Stato o altri soggetti legittimati a farlo
→
dallo stesso ordinamento dello Stato ]
Quelle regole giuridiche vengono poi interpretate da studiosi della “dottrina”, ossia l’insieme degli studiosi di una certa materia.
[ le norme giuridiche sono interpretate dai singoli giudici che devono poi applicarle ]
Giurisprudenza insieme delle interpretazioni delle norme giuridiche che hanno dato i giudici chiamati ad applicarle nei casi specifici.
→
Il concetto di “diritto” in senso soggettivo ed oggettivo, ed il concetto di “ordinamento giuridico” sono comunque concetti che si legano a
determinate coordinate storiche, che corrispondono all’epoca nella quale viviamo.
Gli ordinamenti giuridici non sono sempre esistiti come tali, ma sono il frutto di un determinato processo storico.
Gli ordinamenti hanno visto, inoltre, l’affermarsi progressivo dell’istituzione statale come istituzione pubblica che ha via via rivendicato e
acquisito l’esclusività nel porre norme giuridiche.
Lo Stato si è poi affermato come l’unico soggetto legittimato ad assicurare con la forza il rispetto delle norme giuridiche.
Riassumendo:
[ diritto pubblico materia che studia l’organizzazione dei pubblici poteri, da un lato, ed i rapporti tra l’autorità pubblica ed i
→
soggetti privati, dall’altro ]
Nell’ambito del diritto pubblico si studiano l’organizzazione costituzionale, l’organizzazione della PA, le fonti del diritto (atti normativi ed
amministrativi), i diritti fondamentali e l’organizzazione della giustizia.
[ ordinamento giuridico ordinamento che vanta l’esclusività del monopolio della forza legittima per assicurarne
→
l’effettività ]
Le norme giuridiche possono essere dettate da altri ordinamenti giuridici (Ue, Regioni, ecc.), ma tutto ciò deve essere autorizzato
dall’ordinamento statale, il quale rimane sempre il detentore della forza legittima, ossia l’unico soggetto legittimato ad imporre con la
forza l’osservanza delle norme giuridiche.
[ esempio: se stipulo un contratto di locazione e non pago l’affitto, il locatore non può estorcermi i soldi, ma si dovrà
rivolgere al giudice, il quale emetterà una sentenza che mi obbliga a pagare la somma.
con la sentenza, il locatore può rivolgersi all’amministrazione dello Stato ed ottenere l’espropriazione dei beni fino
al suo soddisfacimento ]
[ esempio: il soggetto che compie un furto in un’abitazione verrà sanzionato penalmente dallo Stato.
la sanzione è determinata dalla legge, qualora fosse detentiva (con la restrizione della libertà personale,
l’amministrazione assicurerà che la sanzione venga eseguita anche contro la volontà del soggetto ]
8 PUNTI FONDAMENTALI
1. Nozioni fondamentali sulle fonti del diritto
2. Principio di esclusività, concetto di “norme di riconoscimento” e tecnica del rinvio normativo
3. Considerazioni sull’interpretazione degli atti normativi
4. Come si costruisce il sistema delle fonti del diritto alla luce di determinati criteri – criterio gerarchico
5. Criterio cronologico
6. Criterio di specialità
7. Criterio di competenza
8. Riserva di legge e principio di legalità (due istituti particolarmente importanti nello studio delle fonti del diritto)
NOZIONI FONDAMENTALI SULLE FONTI DEL DIRITTO
[ fonti del diritto meccanismi giuridici che l’ordinamento pone per creare, produrre norme giuridiche ]
→
Dicasi “fonte del diritto” l’atto o il fatto abilitato dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, cioè a innovare all’ordinamento giuridico
stesso. È l’ordinamento giuridico ad indicare i modi in cui si forma e si rinnova l’ordinamento giuridico.
( esempio: le norme che impongono il pagamento delle tasse, a seconda del reddito prodotto )
Le fonti del diritto si suddividono in:
• fonti di produzione (norme di riconoscimento) qualunque atto o fatto giudicato idoneo dall’ordinamento giuridico a dettare e
→
produrre norme giuridiche. È l’ordinamento giuridico statale che identifica gli atti e/o i fatti idonei a dettare regole di condotta
obbligatorie per tutti i consociati.
Qualora l’ordinamento giuridico non reputasse alcuni atti idonei, questi atti possono esistere materialmente ma NON costituiscono
assolutamente fonti del diritto.
• fonti di cognizione strumenti con cui ciascuno di noi può prendere conoscenza delle norme giuridiche.
→
ufficiali atti che contengono le norme giuridiche, gli atti giuridici che l’ordinamento qualifica come idonei ad
→
o introdurre norme giuridiche.
La pubblicazione degli atti normativi all’interno delle fonti di cognizione ufficiali è importante per 2 motivi:
la pubblicazione determina l’entrata in vigore di quelle norme giuridiche;
▪ la pubblicazione determina la presunzione legale di conoscenza in capo ai consociati.
▪ • Quando viene approvata una nuova legge statale, questa viene pubblicata sulla GU e, da quel momento, tutti i
consociati sono tenuti all’osservanza di quella stessa legge.
• In tutti gli ordinamenti si ricorre alla presunzione legale di conoscenza, ossia l’avvenuta pubblicazione di un
atto fonte che contiene norme e fa sì che quelle norme si intendano conosciute da parte dei consociati, delle
PA (che le devono applicare) e dei giudici (che devono risolvere determinati processi applicando quelle stesse
norme).
NON ufficiali raccolte di leggi e di norme giuridiche (strumenti di conoscenza).
→
o Le uniche fonti di conoscenza ufficiali sono quelle riconosciute dall’ordinamento giuridico, le fonti NON ufficiali NON
▪ sostituiscono assolutamente le fonti di cognizione ufficiali.
FONTI ATTO E FONTI FATTO
[ fonti atto (atti normativi) atti giuridici che possono definirsi come comportamenti consapevoli e volontari da parte di
→
determinati soggetti che danno luogo a determinati effetti giuridici ]
Sono l’espressione di volontà normativa da parte di un soggetto al quale l’ordinamento giuridico attribuisce l’idoneità ad introdurre
norme giuridiche. Questi effetti giuridici consistono nella capacità di porre norme giuridiche vincolanti per tutti i consociati.
[ esempio: la legge dello Stato è una fonte atto, un atto normativo.
È un atto giuridico che contiene norme giuridiche approvate dal Parlamento seguendo determinate regole dettate dalla Costituzione. Le due Camere
sono tenute a votare lo stesso disegno di legge (la doppia votazione favorevole determina l’approvazione di quell’atto giuridico).
Quell’atto viene promulgato dal Capo dello Stato e viene successivamente pubblicato nella GU.
La legge dello Stato costituisce un atto normativo che contiene norme giuridiche, ed è quello stesso atto giuridico che scaturisce dalla condotta
consapevole e volontaria di un soggetto (in questo caso il Parlamento) che è legittimato dall’ordinamento stesso a votare a favore di quel
determinato atto. ]
Occorre avere un soggetto al quale l’ordinamento possa attribuire la titolarità a porre norme giuridiche, e quel soggetto, con la sua condotta
volontaria e consapevole, determinerà il contenuto di un certo atto che conterrà norme giuridiche per tutti i consociati.
L’ordinamento giuridico italiano attribuisce al Parlamento la competenza della titolarità, consistente nell’approvare atti giuridici
denominati “leggi dello Stato”, le quali sono fonti del diritto in quanto costituiscono atti idonei a produrre norme giuridiche.
La caratteristica principale delle fonti atto è la tipicità.
[ tipicità nell’ordinamento giuridico sono fonti atto solamente quegli atti che rispondano a determinate caratteristiche
→
e che abbiano una determinata forma (insieme di caratteristiche), quali:
intestazione dell’atto che indica l’autorità emanante;
o atto proprio dell’atto
o procedimento di formazione dello stesso
o
Tutti gli atti fonte sono tipici in quanto hanno una forma determinata, provengono cioè da un determinato soggetto che li ha adottati, hanno
un nome proprio e risultano formati all’esito di un determinato procedimento di formazione regolato da altre norme giuridiche.
[ fonti fatto (fatti normativi) fatti normativi che NON possono essere definiti come fonte atto ]
→
Il principale esempio a cui si può fare riferimento è quello relativo alle consuetudini.
[ consuetudini condotte e comportamenti da parte di soggetti appartenenti ad una stessa comunità che reiterano nel tempo
→
quello stesso comportamento con la convinzione di esercitare un determinato diritto o di sottostare ad un determinato
dovere giuridico ]
Esistono numerosi tipi di consuetudini, come ad esempio:
• costituzionali regolano la condotta degli organi costituzionali
→
• internazionali valgono nell’ordinamento internazionale
→
• comuni occupano lo scalino più basso nella scala gerarchica delle fonti (solo in caso in cui non contraddicano norme giuridiche poste
→
più in alto)
Accanto alle consuetudini come tipica espressione di fonti fatto, vi sono anche le norme dell’Unione Europea.
Sono atti normativi dal punto di vista europeo, ma sono fatti normativi per quanto riguarda il nostro ordinamento giuridico statale.
Accanto all’ordinamento statale si trova un ordinamento europeo, ossia un’azione in cui gli Stati nazionali hanno deciso di rinunciare ad una
parte della loro sovranità in favore di un ordinamento comune.
L’ordinamento dell’UE è un ordinamento giuridico che pone norme giuridiche, adottando determinati atti normativi (in questo caso, per
l’UE, regolamenti e direttive).
I regolamenti e le direttive sono atti normativi per l’ordinamento europeo, diventano vincolanti anche per i consociati dell’ordinamento statale e lo
diventano alle regole poste dallo stesso ordinamento.
Non si può dire che siano atti normativi dello Stato, perché non sono posti da soggetti legittimati direttamente dall’ordinamento.
Gli atti normativi dell’UE si qualificano come fatti normativi.
L’entrata in vigore di un atto normativo dell’ordinamento europeo è il fatto che ne determina l’obbligatorietà anche nei confronti dello Stato.
Lezione del 05/03/2020
RIASSUNTO LEZIONE PRECEDENTE
• →
Diritto pubblico materia che studia l'organizzazione dei pubblici poteri e i rapporti tra l'autorità pubblica e i soggetti privati.
• →
Diritto oggettivo espressione di uno specifico ordinamento giuridico, cioè di un insieme di norme dettate da un singolo ordinamento.
Quello per eccellenza è l'ordinamento statale.
Lo Stato è l'unico soggetto che può imporre coattivamente con la forza l'applicazione delle norme giuridiche.
Non tutte le norme giuridiche sono statali, vi sono altri ordinamenti che possono introdurre norme giuridiche, ma sono tutti legittimati o
autorizzati dall'ordinamento statale a dettare norme giuridiche che diventano vigenti anche all'interno dell'ordinamento dello Stato.
• →
Fonti di produzione qualsiasi atto o fatto indicato idoneo dall'ordinamento a produrre norme giuridiche
→
Fonti atto atti normativi, espressione di volontà normativa da parte di un soggetto a cui l'ordinamento attribuisce l'idoneità a
o introdurre norme giuridiche.
→
Fonti fatto categoria residuale, tutto ciò che non è riconducibile alla fonte atto ma è ritenuto lo stesso idoneo a introdurre
o norme giuridiche. →
Consuetudini fatti condotti e reiterati nel tempo con la convinzione di un adempimento di un dovere giuridico o
▪ dell'esercizio di un diritto. Questi due elementi determinano l'insorgere di una vera e propria regola giuridica.
CONCETTI FONDAMENTALI NELLO STUDIO DELLE FONTI DEL DIRITTO
Principio di esclusività si intende il fatto che solo allo Stato, all'ordinamento statale, spetta in via esclusiva il potere di riconoscere ciò
→
che è fonte del diritto e ciò che non lo è.
È un riflesso della sovranità statale.
L'ordinamento statale si differenzia da tutti gli altri perché è l'unico soggetto munito del monopolio della forza legittima.
Lo Stato ha il monopolio della forza legittima, ossia è l'unico soggetto legittimato ad imporre con la forza l'osservanza delle norme giuridiche,
norme che lo stesso Stato seleziona autonomamente ed esclusivamente.
Norme di riconoscimento si intendono quelle norme dell'ordinamento giuridico statale che disciplinano la formazione degli atti
→
normativi.
[ es. l'art. 76 Cost. stabilisce che a determinate condizioni la funzione legislativa può essere delegata dal Parlamento al Governo. Il Governo
esercita la funzione legislativa tramite l'adozione di un atto che si chiama "decreto legislativo delegato". Ha la stessa forma normativa della
legge dello Stato.
Quindi, il decreto legislativo delegato è un atto normativo.
L'art. 76 è una norma di riconoscimento perché individua esattamente il decreto legislativo delegato del Governo come atto normativo, lo
riconosce come atto idoneo a produrre nell'ordinamento norme giuridiche.
Se non vi è una norma di riconoscimento, vuol dire che un certo atto o fatto non è atto o fatto normativo ]
Questi due concetti vanno di pari passo, ossia se l'ordinamento giuridico statale ha l'esclusività nel selezionare gli atti e i fatti idonei a
introdurre norme giuridiche, la norma di riconoscimento è lo strumento con cui l'ordinamento giuridico statale identifica specificamente
quali siano gli atti e fatti normativi che in quanto tali introducono norme giuridiche.
Non tutte le norme giuridiche vigenti sono norme di matrice statale, non sono tutte prescrizioni introdotte dallo Stato.
Vi sono anche norme prodotte da soggetti diversi, ad esempio l'UE, Regioni, enti locali, ecc.
Quelle norme sono norme giuridiche in quanto i soggetti che le producono sono abilitati dall'ordinamento giuridico statale a farlo.
È questo che decide che le norme di altri ordinamenti possano diventare norme giuridiche vincolanti all'interno dell'ordinamento statale.
Il meccanismo giuridico con cui lo Stato consente che norme prodotte da altri ordinamenti possano “entrare” all’interno
dell’ordinamento giuridico consiste nella tecnica giuridica del rinvio normativo.
Il rinvio normativo si distingue tra:
• Rinvio fisso quando una disposizione normativa dell'ordinamento statale richiama un determinato atto normativo vigente in
→
un a
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