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E. CESSAZIONE DEL FALLIMENTO

Con la chiusura del fallimento(dichiarata con decreto motivato del tribunale)decadono gli organi

preposti alla procedura e cessano gli effetti del fallimento,sia per il fallito,sia per i creditori.Di

regola,il debitore rimane obbligato verso i creditori non interamente soddisfatti attraverso il

fallimento.Questi ultimi riacquistano perciò la possibilità di proporre azioni esecutive individuali

contro l’ex-fallito.La liberazione del fallito dai debiti residui può aversi soltanto in due casi:quando il

fallimento si chiude per concordato,oppure quando il debitore ottiene l’esdebitazione dal tribunale

fallimentare.

L’esdebitazione è un beneficio concesso al fallito persona fisica(non dunque alle società né agli

altri imprenditori collettivi)in presenza di particolari condizioni.Requisiti di meritevolezza se

l’imprenditore:

-ha cooperato con gli organi della procedura,fornendo tutte le informazioni e la documentazione

utile ed adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni.

-nei 10 anni precedenti non ha beneficato di altra esdebitazione

-non ha distratto l’attivo o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione

del patrimonio.

-non è stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica,

l’industria o il commercio

In presenza di queste condizioni,il tribunale con lo stesso decreto di chiusura del fallimento

dichiara d’ufficio inesigibili nei confronti dell’ex-fallito i debiti concorsuali non soddisfatti

integralmente.

Contro tale decreto qualunque interessato può presentare reclamo alla corte d’appello.

L’esdebitazione opera su tutti i debiti anteriori all’apertura del fallimento,anche quelli per cui non è

stata presentata domanda di ammissione al passivo(in questo caso l’effetto liberatorio si produce

solo per l’eccedenza rispetto alla percentuale attribuita dal fallimento ai creditori di pari grado).

CONCORDATO FALLIMENTARE

Istituto che consente all’imprenditore fallito di chiudere definitivamente i rapporti regressi attraverso

il pagamento parziale dei creditori o altra forma di ristrutturazione dei debiti,ottenendo nel

contempo la liberazione dei beni soggetti alla procedura fallimentare.

Il concordato fallimentare può perciò giovare sia al fallito che ai debitori.Il primo,adempiuto il

concordato,si libera definitivamente dei propri debiti per la parte che eccede la percentuale

concordataria.I creditori chirografari a loro volta rinunciano sì definitivamente ad una parte del loro

credito,ma questo sacrificio è compensato dalla possibilità di ottenere qualcosa in più e soprattutto

più rapidamente di quanto otterrebbero attraverso la liquidazione dell’attivo.

Proposta di concordato:può essere presentata,mediante ricorso al giudice delegato,da uno o

più creditori,da un terzo,ed anche dal fallito(e non solo più da quest’ultimo,come in passato).

Creditori e terzi possono proporre il concordato in qualsiasi momento.Il fallito che intende avanzare

proposta di concordato deve invece sottostare ad un duplice vincolo temporale.Non può infatti

proporre il concordato prima che sia trascorso 1 anno dalla dichiarazione di fallimento.In questo

modo si incentiva il debitore a ricorrere alla procedura alternativa del concordato preventivo,

evitando il fallimento.Inoltre il fallito non può avanzare proposta di concordato dopo che siano

trascorsi 2 anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.Con ciò si scoraggiano le

manovre speculative,quale quella di ritardare deliberatamente la proposta,per stancare i creditori e

piegarli così ad accettare concordati poco convenienti.

Contenuto della proposta:si può prevedere il pagamento immediato di una percentuale o il

pagamento differito dell’intero credito.L’ipotesi più frequente nella pratica è tuttavia l’offerta di un

pagamento in percentuale e dilazionato(concordato misto).Si può proporre la divisione dei creditori

in classi,secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei,offrendo trattamenti

differenziati a creditori appartenenti a classi diverse,purché non si alteri l’ordine delle cause

legittime di prelazione.

Approvazione:la proposta è soggetta al preventivo esame del giudice delegato,tenuto a

richiedere il parere vincolante del comitato dei creditori e quello non vincolante del curatore;

quest’ultimo riferisce sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte dal

proponente.Per l’approvazione della proposta di concordato è richiesto il consenso(anche tacito)

dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti.Se sono previste classi di creditori,è

inoltre necessario che la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi.

Se il concordato è approvato si apre il giudizio di omologazione del quale è investito il tribunale

fallimentare(che procede ad un controllo solo di legalità,e non di merito:valuta cioè la regolarità

della procedura e non la convenienza per i creditori della proposta).

Dopo l’omologazione,ha inizio l’esecuzione del concordato(liquidazione dei beni e pagamento

dei creditori),da parte del fallito sotto la sorveglianza del giudice delegato,del curatore e del

comitato.

Gli effetti del concordato possono cessare per:

a) risoluzione del concordato: il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti

dal concordato.Pronunciata con sentenza dal tribunale su istanza di creditori.

b) annullamento:quando si scopre che il passivo era stato dolosamente esagerato o che una

parte dell’attivo era stata sottratta.Disposto dal tribunale su istanza di curatore o creditori.

Annullato o risolto il contratto si riapre automaticamente il fallimento,senza che i creditori debbano

restituire quanto già riscosso col concordato.

F. IL FALLIMENTO DELLE SOCIETA

Fallimento delle società

Falliscono solo le società che esercitano un’impresa commerciale.In base all’attuale

disciplina,inoltre,anche le società commerciali sono sottratte al fallimento se non superano le

soglie dimensionali fissate dall’art 1 comma 2.

Ogni qual volta la legge richiede che sia sentito il fallito,dovranno essere sentiti gli amministratori o

i liquidatori della società fallita.Sugli stessi grava inoltre l’obbligo di comunicare ogni cambiamento

della propria residenza e di presentarsi agli organi fallimentari quando sia richiesto.

Nei confronti di amm,sindaci e liquidatori sono applicabili le sanzioni penali per i reati di bancarotta

fraudolenta e semplice.

Concordato fallimentare:è stabilito che,salva diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello

statuto,la proposta e le condizioni del concordato fallimentare devono essere approvate:nelle

società di persone,dai soci che rappresentano la maggioranza del capitale;nella società di capitali

e nelle cooperative,dagli amministratori.

Chiusura del fallimento:il fallimento è causa legale di scioglimento delle società di persone;dopo

la riforma del diritto societario del 2003,non lo è più invece per le società di capitali.Di fatto però il

fallimento continua a configurare una causa estintiva della società quando conduce all’integrale

liquidazione del patrimonio sociale.Non invece quando al termine del fallimento residua un attivo

da liquidare ovvero la società è tornata in bonis ed è perciò possibile che ritorni al normale

esercizio dell’attività di impresa.

Posizione dei soci nel fallimento della società

Il fallimento della società non è senza effetti per i soci.Nelle società lucrative tali effetti sono però

nettamente diversi a seconda del tipo di società e del regime di responsabilità dei soci.

Per i soci a responsabilità limitata,il fallimento della società comporta come unica conseguenza

che il giudice delegato può obbligarli ad eseguire i conferimenti ancora dovuti,anche se non è

ancora scaduto il termine fissato dall’atto costitutivo per il relativo versamento.

Nelle SNC,SAS e SAPA,il fallimento della società produce invece anche il fallimento dei soci a

responsabilità illimitata,fallimento che consegue automaticamente al fallimento della società,senza

che sia necessario accertare la loro personale insolvenza.

Altro principio cardine è che il fallimento della società determina il fallimento non solo dei soci noti

al momento della dichiarazione di fallimento della società,ma anche di quelli la cui esistenza è

successivamente accertata.Falliscono cioè non solo i soci palesi,ma anche i soci occulti(di società

palese).L’estensione del fallimento ai soci occulti può essere richiesta dai soci già dichiarati

falliti,dai creditori o dal curatore.

L’estensione del fallimento ai soci occulti si produce anche se,dopo il fallimento di un imprenditore

individuale,risulti che l’impresa è riferibile ad una società ill resp.—>fallimento società occulta.

Falliscono perciò:i soci(palesi ed occulti)della snc;gli accomandatari della sas e della

sapa;l’accomandante della sas che ha violato il divieto di immistione.Non falliscono invece l’unico

quotista di srl e l’unico azionista,e ciò anche quando ricorre una responsabilità illimitata degli stessi

per le obbligazioni sociali.

Procedura:si ha coordinamento delle procedure di fallimento della società e dei soci,che però

rimangono distinte.

Il tribunale nomina un solo curatore ed un solo giudice delegato per i diversi fallimenti,ma possono

essere nominati distinti comitati dei creditori.

Al fallimento della società partecipano solo i creditori sociali,a quello dei soci anche i rispettivi

creditori particolari.Vengono a formarsi quindi distinte masse passive.Per semplificare la

procedura la domanda di ammissione allo SP della società vale anche come domanda per i soci.

Distinte restano anche le masse attive dei diversi fallimenti,formate dai beni della società e dai

beni di ciascun socio.

Il concordato fallimentare della società ha efficacia anche per i soci e fa chiudere i loro fallimenti.

Quello particolare dei soci fa chiudere solo il fallimento dei soci.

CONCORDATO PREVENTIVO

L’imprenditore commerciale che si trova in stato di difficoltà economica e che supera uno dei limiti

fissati dall’art 1 comma 2 può evitare che la crisi sfoci in fallimento regolando i propri rapporti con i

creditori mediante un concordato preventivo.

In particolare,l’intervento del 2005 ha modificato il presupposto oggettivo del concordato,che non è

più solo lo stato d’insolvenza,bensì più in

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A.A. 2018-2019
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mane15 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Schiuma Laura.