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E. CESSAZIONE DEL FALLIMENTO
Con la chiusura del fallimento(dichiarata con decreto motivato del tribunale)decadono gli organi
preposti alla procedura e cessano gli effetti del fallimento,sia per il fallito,sia per i creditori.Di
regola,il debitore rimane obbligato verso i creditori non interamente soddisfatti attraverso il
fallimento.Questi ultimi riacquistano perciò la possibilità di proporre azioni esecutive individuali
contro l’ex-fallito.La liberazione del fallito dai debiti residui può aversi soltanto in due casi:quando il
fallimento si chiude per concordato,oppure quando il debitore ottiene l’esdebitazione dal tribunale
fallimentare.
L’esdebitazione è un beneficio concesso al fallito persona fisica(non dunque alle società né agli
altri imprenditori collettivi)in presenza di particolari condizioni.Requisiti di meritevolezza se
l’imprenditore:
-ha cooperato con gli organi della procedura,fornendo tutte le informazioni e la documentazione
utile ed adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni.
-nei 10 anni precedenti non ha beneficato di altra esdebitazione
-non ha distratto l’attivo o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione
del patrimonio.
-non è stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica,
l’industria o il commercio
In presenza di queste condizioni,il tribunale con lo stesso decreto di chiusura del fallimento
dichiara d’ufficio inesigibili nei confronti dell’ex-fallito i debiti concorsuali non soddisfatti
integralmente.
Contro tale decreto qualunque interessato può presentare reclamo alla corte d’appello.
L’esdebitazione opera su tutti i debiti anteriori all’apertura del fallimento,anche quelli per cui non è
stata presentata domanda di ammissione al passivo(in questo caso l’effetto liberatorio si produce
solo per l’eccedenza rispetto alla percentuale attribuita dal fallimento ai creditori di pari grado).
CONCORDATO FALLIMENTARE
Istituto che consente all’imprenditore fallito di chiudere definitivamente i rapporti regressi attraverso
il pagamento parziale dei creditori o altra forma di ristrutturazione dei debiti,ottenendo nel
contempo la liberazione dei beni soggetti alla procedura fallimentare.
Il concordato fallimentare può perciò giovare sia al fallito che ai debitori.Il primo,adempiuto il
concordato,si libera definitivamente dei propri debiti per la parte che eccede la percentuale
concordataria.I creditori chirografari a loro volta rinunciano sì definitivamente ad una parte del loro
credito,ma questo sacrificio è compensato dalla possibilità di ottenere qualcosa in più e soprattutto
più rapidamente di quanto otterrebbero attraverso la liquidazione dell’attivo.
Proposta di concordato:può essere presentata,mediante ricorso al giudice delegato,da uno o
più creditori,da un terzo,ed anche dal fallito(e non solo più da quest’ultimo,come in passato).
Creditori e terzi possono proporre il concordato in qualsiasi momento.Il fallito che intende avanzare
proposta di concordato deve invece sottostare ad un duplice vincolo temporale.Non può infatti
proporre il concordato prima che sia trascorso 1 anno dalla dichiarazione di fallimento.In questo
modo si incentiva il debitore a ricorrere alla procedura alternativa del concordato preventivo,
evitando il fallimento.Inoltre il fallito non può avanzare proposta di concordato dopo che siano
trascorsi 2 anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.Con ciò si scoraggiano le
manovre speculative,quale quella di ritardare deliberatamente la proposta,per stancare i creditori e
piegarli così ad accettare concordati poco convenienti.
Contenuto della proposta:si può prevedere il pagamento immediato di una percentuale o il
pagamento differito dell’intero credito.L’ipotesi più frequente nella pratica è tuttavia l’offerta di un
pagamento in percentuale e dilazionato(concordato misto).Si può proporre la divisione dei creditori
in classi,secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei,offrendo trattamenti
differenziati a creditori appartenenti a classi diverse,purché non si alteri l’ordine delle cause
legittime di prelazione.
Approvazione:la proposta è soggetta al preventivo esame del giudice delegato,tenuto a
richiedere il parere vincolante del comitato dei creditori e quello non vincolante del curatore;
quest’ultimo riferisce sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte dal
proponente.Per l’approvazione della proposta di concordato è richiesto il consenso(anche tacito)
dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti.Se sono previste classi di creditori,è
inoltre necessario che la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi.
Se il concordato è approvato si apre il giudizio di omologazione del quale è investito il tribunale
fallimentare(che procede ad un controllo solo di legalità,e non di merito:valuta cioè la regolarità
della procedura e non la convenienza per i creditori della proposta).
Dopo l’omologazione,ha inizio l’esecuzione del concordato(liquidazione dei beni e pagamento
dei creditori),da parte del fallito sotto la sorveglianza del giudice delegato,del curatore e del
comitato.
Gli effetti del concordato possono cessare per:
a) risoluzione del concordato: il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti
dal concordato.Pronunciata con sentenza dal tribunale su istanza di creditori.
b) annullamento:quando si scopre che il passivo era stato dolosamente esagerato o che una
parte dell’attivo era stata sottratta.Disposto dal tribunale su istanza di curatore o creditori.
Annullato o risolto il contratto si riapre automaticamente il fallimento,senza che i creditori debbano
restituire quanto già riscosso col concordato.
F. IL FALLIMENTO DELLE SOCIETA
Fallimento delle società
Falliscono solo le società che esercitano un’impresa commerciale.In base all’attuale
disciplina,inoltre,anche le società commerciali sono sottratte al fallimento se non superano le
soglie dimensionali fissate dall’art 1 comma 2.
Ogni qual volta la legge richiede che sia sentito il fallito,dovranno essere sentiti gli amministratori o
i liquidatori della società fallita.Sugli stessi grava inoltre l’obbligo di comunicare ogni cambiamento
della propria residenza e di presentarsi agli organi fallimentari quando sia richiesto.
Nei confronti di amm,sindaci e liquidatori sono applicabili le sanzioni penali per i reati di bancarotta
fraudolenta e semplice.
Concordato fallimentare:è stabilito che,salva diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello
statuto,la proposta e le condizioni del concordato fallimentare devono essere approvate:nelle
società di persone,dai soci che rappresentano la maggioranza del capitale;nella società di capitali
e nelle cooperative,dagli amministratori.
Chiusura del fallimento:il fallimento è causa legale di scioglimento delle società di persone;dopo
la riforma del diritto societario del 2003,non lo è più invece per le società di capitali.Di fatto però il
fallimento continua a configurare una causa estintiva della società quando conduce all’integrale
liquidazione del patrimonio sociale.Non invece quando al termine del fallimento residua un attivo
da liquidare ovvero la società è tornata in bonis ed è perciò possibile che ritorni al normale
esercizio dell’attività di impresa.
Posizione dei soci nel fallimento della società
Il fallimento della società non è senza effetti per i soci.Nelle società lucrative tali effetti sono però
nettamente diversi a seconda del tipo di società e del regime di responsabilità dei soci.
Per i soci a responsabilità limitata,il fallimento della società comporta come unica conseguenza
che il giudice delegato può obbligarli ad eseguire i conferimenti ancora dovuti,anche se non è
ancora scaduto il termine fissato dall’atto costitutivo per il relativo versamento.
Nelle SNC,SAS e SAPA,il fallimento della società produce invece anche il fallimento dei soci a
responsabilità illimitata,fallimento che consegue automaticamente al fallimento della società,senza
che sia necessario accertare la loro personale insolvenza.
Altro principio cardine è che il fallimento della società determina il fallimento non solo dei soci noti
al momento della dichiarazione di fallimento della società,ma anche di quelli la cui esistenza è
successivamente accertata.Falliscono cioè non solo i soci palesi,ma anche i soci occulti(di società
palese).L’estensione del fallimento ai soci occulti può essere richiesta dai soci già dichiarati
falliti,dai creditori o dal curatore.
L’estensione del fallimento ai soci occulti si produce anche se,dopo il fallimento di un imprenditore
individuale,risulti che l’impresa è riferibile ad una società ill resp.—>fallimento società occulta.
Falliscono perciò:i soci(palesi ed occulti)della snc;gli accomandatari della sas e della
sapa;l’accomandante della sas che ha violato il divieto di immistione.Non falliscono invece l’unico
quotista di srl e l’unico azionista,e ciò anche quando ricorre una responsabilità illimitata degli stessi
per le obbligazioni sociali.
Procedura:si ha coordinamento delle procedure di fallimento della società e dei soci,che però
rimangono distinte.
Il tribunale nomina un solo curatore ed un solo giudice delegato per i diversi fallimenti,ma possono
essere nominati distinti comitati dei creditori.
Al fallimento della società partecipano solo i creditori sociali,a quello dei soci anche i rispettivi
creditori particolari.Vengono a formarsi quindi distinte masse passive.Per semplificare la
procedura la domanda di ammissione allo SP della società vale anche come domanda per i soci.
Distinte restano anche le masse attive dei diversi fallimenti,formate dai beni della società e dai
beni di ciascun socio.
Il concordato fallimentare della società ha efficacia anche per i soci e fa chiudere i loro fallimenti.
Quello particolare dei soci fa chiudere solo il fallimento dei soci.
CONCORDATO PREVENTIVO
L’imprenditore commerciale che si trova in stato di difficoltà economica e che supera uno dei limiti
fissati dall’art 1 comma 2 può evitare che la crisi sfoci in fallimento regolando i propri rapporti con i
creditori mediante un concordato preventivo.
In particolare,l’intervento del 2005 ha modificato il presupposto oggettivo del concordato,che non è
più solo lo stato d’insolvenza,bensì più in