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Nozione di imprenditore

L’art. 2082 del Codice civile afferma che “è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.”

Nozione economica di imprenditore

Identifica l’imprenditore nel soggetto che nel processo economico svolge funzione intermediaria tra chi dispone dei necessari fattori produttivi e chi domanda prodotti e servizi.

Nello svolgimento di tale funzione l’imprenditore coordina, organizza e dirige, secondo proprie scelte tecniche ed economiche, il processo produttivo (funzione organizzativa), assumendo su di sé il rischio che i costi supportati non siano coperti dai ricavi conseguiti (rischio di impresa).

Requisiti giuridici

Il compito del legislatore è quello di fissare i requisiti minimi necessari e sufficienti che devono ricorrere perché un dato soggetto sia sottoposto ad una data disciplina:

1) Attività produttiva

L’impresa è attività (serie di atti coordinati) finalizzata alla produzione e allo scambio di beni (810, cose che possono formare oggetto di diritti) o servizi. È, in sintesi, attività produttiva, tale potendosi considerare anche l’attività di scambio poiché diretta a incrementare l’utilità dei beni spostandoli nel tempo o nello spazio, mentre è irrilevante la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati ed il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare.

Certo, non è impresa l’attività di mero godimento, che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o servizi (es. proprietario di immobili che ne gode i frutti concedendoli in locazione).

Non vi è però incompatibilità tra attività di godimento ed impresa in quanto la stessa attività può costituire nel contempo godimento di beni preesistenti e produzione di nuovi beni e servizi.

  • È attività di godimento e produttiva (di nuovi beni) quella del proprietario di un fondo agricolo che destini lo stesso a coltivazione.
  • È godimento o amministrazione del proprio patrimonio e attività di produzione (stavolta nella forma di circolazione di beni o denaro) l’impiego di proprie disponibilità nella compravendita di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni); perciò gli atti di investimento, speculazione e finanziamento possono dare vita a impresa se ricorrono anche gli altri requisiti di professionalità e organizzazione.
  • Devono essere qualificate imprese commerciali le holdings, società che hanno per oggetto esclusivo l’acquisto e la gestione di partecipazioni di controllo in altre società, dando così vita al fenomeno del gruppo di società di cui sono a capo.

2) Organizzazione

Non è concepibile attività senza programmazione e coordinamento della serie di atti di cui è formata. Non è concepibile attività d’impresa senza l’impiego coordinato da parte dell’imprenditore di fattori produttivi (capitale e lavoro) propri o altrui, per un fine produttivo.

Tipico è che la funzione organizzativa dell’imprenditore si concretizzi nella creazione di un apparato produttivo stabile e complesso, formato da persone e beni strumentali. Questo aspetto è sottolineato dal legislatore quando definisce l’azienda come il complesso dei beni organizzato dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (2555).

La qualità di imprenditore non può essere negata (per difetto del requisito dell’organizzazione):

  • Quando l’attività sia esercitata senza l’ausilio di collaboratori: è imprenditore anche chi opera utilizzando solo il capitale ed il proprio lavoro (es. gioielleria gestita dal solo titolare).
  • Quando il coordinamento dei fattori produttivi non si concretizzi nella creazione di un complesso aziendale materialmente percepibile: è imprenditore anche chi impiega mezzi finanziari propri o altrui (attività di finanziamento o investimento).

Nonostante opinioni contrastanti, si ritiene che un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale sia pur sempre necessario per aversi impresa sia pure piccola.

In mancanza si avrà lavoro autonomo non imprenditoriale come nel caso di prestatori autonomi d’opera manuale (elettricisti, idraulici, ...) o di servizi fortemente personalizzati (mediatori, agenti di commercio, ...).

C’è differenza tra impresa e lavoro autonomo (non c’è eteroorganizzazione, si organizza solo il lavoro proprio; quando i fattori impiegati vanno oltre il lavoro proprio, ossia si aggiunge il lavoro altrui o il capitale allora si ha quel minimo di eteroorganizzazione ed è quel di più che rende organizzata l’attività).

D’altro canto, la nozione di piccolo imprenditore non depone nel senso della superfluità di ogni forma di eteroorganizzazione: piccola impresa è infatti quella organizzata prevalentemente e non esclusivamente con il lavoro proprio e dei familiari (va detto poi che l’organizzazione del lavoro dei familiari è pur sempre organizzazione di lavoro altrui).

Esempio: pensiamo ad un sarto (ossia un artigiano) che riesce a realizzare un vestito utilizzando prevalentemente le sue mani e la sua abilità. Ma se il sarto comincia a far lavorare con sé altre persone, ad acquistare macchinari per la realizzazione dei vestiti, ed a utilizzare capitali presi in prestito da terzi egli diventa un imprenditore commerciale.

Perché? Perché attraverso l’impiego di altre persone alle sue dipendenze, degli ingenti capitali, e dei macchinari egli mette su una vera e propria organizzazione. A quel punto, il vestito che sarà realizzato sarà un prodotto dell’organizzazione e non il risultato dell’attività personale dell’artigiano.

3) Economicità

Per aversi impresa è essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico, secondo modalità che quanto meno consentono la copertura dei costi con i ricavi ed assicurino l’autosufficienza economica, altrimenti si ha consumo e non produzione di ricchezza.

Non è imprenditore chi produca beni o servizi che vengono erogati gratuitamente o a prezzo politico, tale cioè da far oggettivamente escludere la possibilità di coprire i costi con i ricavi.

Questo significato dell’espressione attività economica è chiaramente presente agli aziendalisti, che su di esso fondano la distinzione tra aziende di produzione e di erogazione.

4) Professionalità

Vuol dire esercizio abituale e non occasionale, svolto con continuità, costanza, determinazione, intenzionalità.... nel senso opposto all’attività svolta come hobby, oppure saltuariamente, di tanto in tanto.

Ad esempio, se una persona acquista un’automobile e dopo 1 anno la rivende ricavandoci un profitto, deve costui essere considerato imprenditore? Certamente no in quanto la persona ha posto in essere un singolo atto, consistente nell’acquisto e nella rivendita, che pertanto non soddisfa il requisito della continuità.

La professionalità non implica che l’attività imprenditoriale debba essere necessariamente svolta in modo continuato e senza interruzioni: per le attività cicliche o stagionali (alberghi in località di villeggiatura) è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa secondo le cadenze proprie di quel tipo di attività. (attività stagionali)

La professionalità non implica neppure che quella di impresa sia l’attività unica: è imprenditore anche il professore che, collateralmente alla sua professione principale, gestisce un negozio o un albergo (pluralità di attività). È quindi possibile il contemporaneo esercizio di più attività di impresa da parte dello stesso soggetto.

Impresa unius negotii

Non vi è incompatibilità assoluta tra unicità dell’affare ed attività professionale: il compimento di un singolo affare può costituire impresa quando (per la sua rilevanza economica) implichi il compimento di operazioni molteplici e complesse e l’utilizzo di un apparato produttivo idoneo ad escludere il carattere non coordinato dell’attività. È così imprenditore il costruttore di un singolo edificio.

D’altra parte negare la qualifica di impresa per il solo fatto che l’attività non si ripete nel tempo sarebbe non solo banale ma anche iniquo rispetto all’interesse in gioco. Nel caso della costruzione di un edificio e di insolvenza i vari soggetti interessati (lavoratori, fornitori materie prime) non è giusto che non abbiano strumenti giuridici per tutelare i propri interessi.

Argomenti controversi

Impresa illecita

Punto controverso è se la qualità di imprenditore possa essere riconosciuta quando l’attività svolta è illecita, cioè contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.

Indubbiamente l’illecito va represso e sanzionato; e questa prima ovvia constatazione spinge ad escludere qualsiasi forma di protezione giuridica per chi svolge attività illecita e per chi con lo stesso entra in rapporti di affari.

Sarebbe paradossale ammettere che il titolare di un’impresa illecita possa invocare tutela contro gli altrui atti di concorrenza sleale, oppure che i relativi creditori possano chiederne il fallimento.

Una più attenta valutazione del problema induce tuttavia ad essere più cauti. Non si può infatti trascurare che anche un’attività di impresa illecita può dare luogo al compimento di una serie di atti leciti e validi. È certamente illecito e nullo il contratto con cui il fabbricante di droga acquista la materia prima necessaria, ma leciti e validi devono ritenersi i contratti che lo stesso stipula con terzi del tutto ignari (p.e. per l’acquisto di macchinari).

2 sono i tipi di impresa illecita:

  • Impresa illegale: caso meno grave, l’illiceità dell’impresa è determinata dalla violazione di norme imperative che subordinano l’esercizio a concessione o autorizzazione amministrativa: banca di fatto (attività bancaria senza autorizzazione Banca d’Italia), commercio senza licenza... È ormai pacifico che tale tipo di illecito non impedisce l’acquisto della qualità di imprenditore commerciale e con pienezza di effetti (sia favorevoli che sfavorevoli), ferma restando l’applicazione delle previste sanzioni amministrative e penali: inoltre il titolare di impresa illegale è esposto a fallimento.
  • Impresa immorale: illecito è l’oggetto stesso dell’attività: contrabbando, fabbricazione di droga. Si esita a pervenire alla stessa conclusione, ciò per il timore che il riconoscimento della qualità di imprenditore porti all’applicazione non solo delle norme che tutelano i creditori di un imprenditore commerciale (fallimento), ma anche delle norme che tutelano l’imprenditore nei confronti dei terzi (p.e. della concorrenza sleale). Si teme cioè che per tutelare i terzi estranei all’illecito si finisca col dover tutelare anche chi dell’illecito è stato autore o complice. Perciò si “esorcizza” tale pericolo negando l’esistenza di impresa.
  • La preoccupazione è tuttavia ingiustificata in quanto deve trovare applicazione in materia un principio generale dell’ordinamento: il principio che da un comportamento illecito non possono mai derivare effetti favorevoli per l’autore dell’illecito. Perciò anche chi esercita attività commerciale illecita è imprenditore e potrà fallire al pari di tutti gli altri imprenditori commerciali. Non potrà però, p.e., agire in concorrenza sleale contro altri imprenditori, in applicazione del principio della “non invocabilità della qualificazione per la non invocabilità del proprio illecito”.

E se si entra in tale ordine di idee non si vede perché lo stesso principio non debba essere applicato anche nei casi di impresa illegale.

Identici principi devono essere applicati per l’impresa mafiosa, ossia quando, nonostante la liceità dell’oggetto dell’attività, l’impresa costituisce lo strumento per il perseguimento di un disegno criminoso (p.e. quando costituisce mezzo per riciclare denaro di provenienza illecita).

Impresa e professioni intellettuali

Esistono attività produttive per le quali la qualifica imprenditoriale è esclusa in via di principio dal legislatore. È questo il caso delle professioni intellettuali: i liberi professionisti (avvocati, notai...) non sono mai in quanto tali imprenditori.

Tanto si desume dal comma 1 del 2238, che stabilisce che le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se “l’esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa”.

È il caso del medico che gestisce una clinica privata nella quale opera: in questo caso si è in presenza di due distinte attività (intellettuale e di impresa) e troveranno perciò applicazione sia la disciplina specifica dettata per la professione intellettuale (p.e. la necessità di iscrizione in albi professionali), sia la disciplina dell’impresa.

Secondo il comma 2 del 2238 invece il professionista intellettuale che si limita a svolgere la propria attività non diventa mai imprenditore, né:

  • Quando si avvalga di un complesso apparato di mezzi materiali (si pensi agli ingenti investimenti richiesti da un moderno studio dentistico).
  • Quando si avvalga di una vasta schiera di collaboratori (si pensi alle dimensioni raggiunte da certi studi di avvocato), dando così vita a un’organizzazione complessa di capitale o lavoro.

Motivi dell’esonero

I professionisti non sono imprenditori per libera opzione del legislatore, ispirata alla particolare considerazione sociale che tradizionalmente circonda le professioni intellettuali e che si traduce sul piano legislativo in una disciplina peculiare, che si concretizza:

  • Per le professioni più antiche e tradizionali (medico, ingegnere, avvocato) in una particolare regolamentazione dell’accesso alla professione: iscrizione negli albi dei professionisti.
  • In un particolare criterio di determinazione del compenso, che deve essere adeguato “all’importanza dell’opera e al decoro della professione” 2233.
  • Nell’esonero dallo statuto dell’imprenditore, con i suoi vantaggi (sottrazione al fallimento) e svantaggi (inapplicabilità della concorrenza sleale).

Categorie di imprenditori

Il codice civile distingue vari tipi di imprese e imprenditori in base a 3 criteri:

  • Oggetto: determina la distinzione tra imprenditore agricolo (2135) e imprenditore commerciale (2195).
  • Dimensione: piccolo imprenditore (2083) e, di riflesso, medio-grande imprenditore.
  • Natura del soggetto che esercita l’impresa, che determina la tripartizione legislativa tra impresa individuale, impresa costituita in forma di società ed impresa pubblica.

Imprenditore agricolo (2135)

Comma 1: “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Comma 2: “Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, che utilizzano il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.

Comma 3: “Si intendono connesse:

  • Le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale.
  • Le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzo prevalente di risorse impiegate nell’attività agricola.

Si era delineato un netto contrasto di opinioni:

  • Vi era chi riteneva che impresa agricola fosse ogni impresa che produce specie vegetali o animali, quindi ogni forma di produzione fondata sullo sviluppo di un ciclo biologico.
  • Vi era chi riteneva che doveva essere dato rilievo anche al modo di produzione tipico dell’agricoltore e quindi doveva essere qualificato imprenditore commerciale chi produce specie vegetali o animali in modo del tutto svincolato dallo sfruttamento della terra, così sottraendosi al maggior rischio tipico delle attività agricole.

Con la riforma il legislatore ha optato per la prima impostazione, ma resta difficile comprendere la sottrazione al fallimento dell’imprenditore agricolo medio-grande: l’attività agricola, grazie al progresso tecnologico, può oggi dar luogo a ingenti investimenti di capitali e sollevare sul piano giuridico esigenze di tutela del credito non diverse da quelle che sono alla base della disciplina delle imprese commerciali; quindi l’esonero dalla disciplina dell’imprenditore commerciale lascia insoddisfatti molti interpreti.

Le attività agricole possono essere distinte in due grandi categorie:

  • Attività agricole essenziali.
  • Attività agricole per connessione: due sono le condizioni necessarie per stabilire quando un’attività intrinsecamente commerciale possa qualificarsi come agricola per connessione:
  • Connessione soggettiva: è necessario che il soggetto che la esercita sia già qualificabile imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa una delle 3 attività agricole tipiche e inoltre attività coerente con quella connessa. È, quindi, certamente imprenditore commerciale chi trasforma prodotti agricoli altrui o il viticoltore che produce formaggi. Resta invece imprenditore agricolo il viticoltore che produce vino. Non è però sufficiente, serve anche la:
  • Connessione oggettiva: sotto tale profilo l’attuale nozione innova sensibilmente rispetto a quella precedente. Non si
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mane15 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Schiuma Laura.
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