Diritto processuale penale
Libertà personale
Art. 13 Cost. Riferimento fondamentale in tema di libertà personale è l' - “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48h all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive 48h, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto […]”.
Provvedimenti cautelari
Per l’emissione dei provvedimenti cautelari sono necessari (come al solito) fumus boni iuris e periculum in mora, rappresentati da:
Fumus Boni Iuris Art. 273 c.p.p. All’interno del codice di procedura penale dobbiamo riferirci agli artt. 273/274. Il primo, rubricato Condizioni generali di applicabilità delle misure, dispone che “Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli art. 192 [che dispone come gli indizi debbano essere una pluralità, Gravi, Precisi e Concordanti – visto che l’indizio ha una carica probatoria nettamente inferiore rispetto a una prova]. Il termine dell’articolo 273 ‘INDIZI’ fa riferimento tanto ad indizi veri e propri, quanto ovviamente alle prove: se riconducessimo il termine esclusivamente agli indizi ex art. 192, allora arriveremmo ad una sconclusionata considerazione, ossia che le misure cautelari sono prevedibili solo in presenza di indizi, e non di prove.
Periculum in mora Art. 274 c.p.p. Il ss. è rubricato Esigenze Cautelari. Le misure cautelari sono disposte qualora sussista almeno una delle esigenze cautelari previste dall’art. 274:
- Esigenze Cautelari contro l’Inquinamento Probatorio: c.d. Periculum libertatis: ad es. quando l’imputato si sta muovendo per intimidire eventuali testimoni. “Quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova [292, 301], fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio [292]. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini”;
- Pericolo di Fuga: quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;
- Pericolo di commettere ulteriori reati: quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare [284, 285, 286] sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
Criteri di scelta delle misure
Art. 275 Supponiamo che il criminale sia stato arrestato dopo un conflitto a fuoco, colpito alle gambe, collocato in ospedale con una limitata possibilità di movimento. È evidente che mancano in questo caso le esigenze circa l’inquinamento probatorio, il pericolo di fuga e altrettanto il pericolo di commissione di ulteriori reati. Si parla a tal proposito di principio di adeguatezza, ossia la valutazione delle condizioni reali dell’imputato.
Principio di proporzionalità Il principio è equilibrato invece sulla pena che probabilmente verrà inflitta. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.
Giudice competente
Art. 279 “Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice procedente, [giudice delle indagini preliminari]. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari”. Nulla vieta però che le misure cautelari possano essere richieste anche durante il dibattimento, al giudice procedente, che in tal caso sarà il giudice dibattimentale.
Tipologie di misure
- Misure Coercitive: limitano la libertà personale, in misura più o meno forte dell’indagato/imputato. Possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 3 anni [eccetto custodia cautelare in carcere, la cui pena è fissata a non inferiore nel massimo a 5 anni].
- Divieto di espatrio – 281.
- Obbligo presentazione alla polizia giudiziaria – 282.
- Allontanamento dalla casa familiare – 282bis.
- Divieto avvicinamento luoghi frequentati dalla persona offesa – 282 ter.
- Divieto e obbligo di dimora – 283.
- Arresti domiciliari – 284: “Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa”. Inoltre si ricorda la possibilità della cavigliera elettronica.
- Custodia cautelare in carcere – 285: può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
- Misure Interdittive: non incidono sulla libertà personale, ma congelano determinati diritti o facoltà (es. divieto esercizio attività professionali, violenze sulla figlia, potrà essere richiesta la sospensione della responsabilità genitoriale).
Art. 291 c.p.p. dispone inoltre che “Le misure cautelari sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente - gli elementi su cui la richiesta si fonda (ossia solo gli elementi che gli interessano, in base a una sua strategia processuale, a supporto della sua richiesta e per eventualmente tutelare il segreto investigativo sugli altri), nonché TUTTI gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate. Inoltre, il giudice deve disporre precisamente la misura cautelare richiesta o una misura meno grave, mai una più grave! [favor libertatis]
Ordinanza del giudice e sua esecuzione
Art. 292-293 Sentenze e ordinanze sono sempre motivate. Il giudice, sulla richiesta del PM, provvede con ordinanza qualora decida di accogliere. Può decidere di accoglierla solo parzialmente (ad es. arresti domiciliari su una richiesta di custodia in carcere). Può rigettare, qualora manchino i presupposti ex art. 273/274 c.p.p. Il rigetto non ha efficacia preclusiva, fa stato sugli atti (il PM potrà chiedere un’altra misura cautelare).
Esecuzione ordinanza Art. 293 c.p.p.: “Qualora sia accolta, il giudice passa la richiesta alle forze di polizia che procedono all’esecuzione. Salvo quanto previsto dall’art. 156 [imputato detenuto -> consegna a mani proprie], l’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all’imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta (facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge, diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa, diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere, ecc.). Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all’imputato.”
Interrogatorio di Garanzia
Chiamato così l’interrogatorio delle persone sottoposte a misura cautelare per differenziarlo dall’interrogatorio (a fini investigativi) del PM.
Art. 294 Il ss. disciplina il c.d. interrogatorio di garanzia, che risponde al principio del contraddittorio: tale interrogatorio prevede che anche l’indagato e il suo difensore possano esporre le loro considerazioni in merito alla misura cautelare, visto che fino a quel momento ha avuto parola solo il PM (richiedente della misura). Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari. Il giudice potrebbe, in base a questo, decidere d’ufficio la revoca della misura cautelare ex art. 299. Revoca ex officio? OK!
Il termine per effettuare questo interrogatorio è:
- Caso di custodia cautelare in carcere: entro 5gg dalla privazione della libertà/notifica dell’ordinanza.
- Altri casi: entro 10 gg.
Al PM e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto. L'interrogatorio di garanzia da parte del PM non può precedere l'interrogatorio del giudice.
Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti dall' Art. 295, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il verbale [ricerche vane], indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza. Questo caso prevede evidentemente che non vi sia nessun dolo dell’interessato nello sfuggire all’ordinanza. Qualora vi sia, rientriamo nel concetto di latitanza ex art. 296: es. tizio condannato, dovrebbe finire in carcere, ma lui si sottrae all’esecuzione dell’ordine di esecuzione o ordine di carcerazione (ordine con cui il PM procede dopo la sentenza esecutiva). È latitante chi dolosamente o volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora, o a un ordine di carcerazione con cui si dispone la custodia. Al latitante per ogni effetto è equiparato l'evaso.
Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito è notificato al difensore. La latitanza permette le intercettazioni telefoniche nei confronti del latitante anche fuori dai casi specifici previsti.
Cause d’estinzione della misura cautelare
Revoca dell’ordinanza – Art. 299 Provvedimento “allo stato degli atti” Si parta dal concetto che l’ordinanza è un provvedimento “allo stato degli atti”. Questo implica necessariamente che in futuro vi debba essere una necessaria verifica dei presupposti che hanno fondato l’ordinanza, al fine di valutare l’eventualità che il giudice debba revocare (nell’ipotesi più radicale) l’ordinanza, per mancaza dei presupposti, venuti meno. Il c.3 ultimo periodo dispone le ipotesi in cui il giudice procede d’ufficio “Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio di garanzia […]”.
Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze – Art. 300 Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, è disposta l'archiviazione ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento.
Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie – Art. 301 Le misure disposte per le esigenze cautelari ex art. 274 c.1 lett. a) perdono immediatamente efficacia se alla scadenza del termine ex art. 292 c.2 lett. d) (esigenze probatorie) non ne è ordinata la rinnovazione. La rinnovazione è disposta dal giudice con ordinanza, su richiesta del PM, anche per più di una volta. Non può avere durata superiore a 30gg. Al c.2-ter è riconosciuta comunque la possibilità di proroga per non più di due volte ed entro il limite complessivo di 90gg.
Estinzione della custodia per omesso interrogatorio di garanzia – Art. 302 La custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio di garanzia entro il termine previsto dall'art. 294. Dopo la liberazione, la misura può essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio.
Termini di durata massima della custodia cautelare
Art. 303 Da quando il giudice emette un’ordinanza cautelare, deve rispettare determinati termini: si deve arrivare alla sentenza di primo grado, all’appello, e così via. Nel caso di violazione dei termini di durata massima della custodia cautelare si avrà una scarcerazione per decorrenza dei termini o scarcerazione automatica.
Impugnazione delle Ordinanze
Le Ordinanze Cautelari hanno un loro regime d’impugnazione, ossia hanno questi mezzi:
- Riesame Art. 309 (esame nel merito esigenze di rapidità escluso dal riesame) ->, risponde a l’effetto devolutivo, ossia il principio secondo cui “Tantum devolutum quantum appellatum”, ossia il riesame del giudice superiore deve essere limitato a quanto gli è stato sottoposto. Come disposto dall’art. 309 c.9 “il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato ANCHE per motivi diversi da quelli enunciati”. L’art. 309 dispone che il riesame è un rimedio azionabile SOLO dall’imputato (e ovviamente dal suo difensore). Inoltre, il rimedio è azionabile nei confronti di un provvedimento che dispone una misura coercitiva.
- Appello Cautelare Art. 310 ( ): mentre per il riesame valgono le peculiarità indicate in viola, l’appello non è peculiare rispetto alle impugnazioni sulle sentenze (viene meno l’esclusione dell’effetto devolutivo, l’esigenza di rapidità, insomma, è meno incisivo. L’art. 310 dispone fin da subito che l’appello cautelare è fuori dai casi de cui art. 309 c.1 (complementarità tra i due articoli).
Facciamo un esempio, visto che agli esami di avvocato la gente non conosce bene la distinzione:
- Es #1. Tizio indagato, condannato agli arresti domiciliari = misura coercitiva -> se Tizio fosse convinto che la valutazione del GIP di Imperia è erronea, dovrei proporre ex art. 309 richiesta di riesame al TDL (tribunale della libertà, in Liguria è quello del capoluogo del distretto di Corte d’Appello – sez. riesame, in questo caso Genova).
- Es. #2. Tizio ha subito una misura interdittiva, non coercitiva – Tizio non può proporre riesame, ma propone appello.
- Es. #3. Tizio poteva fare richiesta di riesame, ma non la fa – tuttavia, dopo un po’ di tempo, ritiene che i tempi siano maturati a tal fine di richiedere una riduzione della misura – qui, che strumento utilizzo? Appello, perché non siamo più nella fase genetica della misura, una richiesta di riesame sarebbe giudicata inammissibile.
- Ricorso per Cassazione Art. 311( ), posso proporre ricorso per Cassazione:
- Contro una pronuncia di un riesame o appello,
- Ricorso diretto o omissio medio: direttamente contro le ordinanze che dispongono misure coercitive. Ma chi vuole saltare un grado? Perché? È folle!? No. ci sono strategie che giustificano tale scelta. Si torni per esempio all’art. 309 c.9, dove il TDL può confermare le misure anche nei casi in cui la motivazione impugnata si disconnessa, non ben strutturata, inserendo esso stesso la motivazione valida; se invece faccio direttamente ricorso per Cassazione, siccome questa si deve limitare al merito, potrò evitare tale inconveniente.
Ordinanze emesse nel dibattimento Disciplina più favorevole è inoltre concessa alle ordinanze emesse nel dibattimento (586): un esempio può essere l’ordinanza che esclude una prova – tali ordinanze sono appellabili solo contestualmente alla sentenza; ossia, nel momento in cui propongo appello contro la sentenza, proporrò appello anche contro l’ordinanza, ossia accessoriamente rispetto alla sentenza, con lo stesso mezzo. Pensiamo che è possibile addirittura impugnare la sentenza solo per impugnare l’ordinanza!
Note
Il nostro Distretto di Corte d’Appello di Genova va da Ventimiglia fino a Massa. All’interno del distretto ci sono 5 tribunali (Massa, La Spezia, Genova, Savona, Imperia). Ogni tribunale ha un suo circondario.
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