NORMATIVA NAZIONALE ED EUROPEA IN MATERIA
DI IMMIGRAZIONE
L’Italia, tra gli Stati membri dell’Unione Europea, è il caso
più significativo di passaggio da Paese di emigrazione a
Paese di immigrazione. Possiamo distinguere 3 periodi:
1) anni ’70 e parte degli anni ’80: periodo della
neutralità. Gli italiani o erano indifferenti rispetto ai pochi
stranieri presenti o semplicemente curiosi. In questa fase
trovavano ancora applicazione le norme di pubblica
sicurezza del 1931 (Regio Decreto del 1931).
2) dalla metà degli anni ’80 alla metà degli ’90: la fase che potremmo dire
dell’emergenza. L’approdo in Italia diventava sempre più appetibile, ma la normativa
approvata (interventi legislativi del 1986, del 1990 e del 1995) mostrava però i suoi limiti,
priva di una visione a medio e a lungo termine e carente per l’efficacia solo formale di
alcune disposizioni.
3) seconda metà anni ’90: iniziò una fase di approfondimento e, dopo un percorso
tormentato, venne varata una legge organica sull'immigrazione (1998).
Nella prima decade del 2000 gli interventi legislativi (2002 e 2009) si sono caratterizzati
per il loro carattere restrittivo, che ha ridimensionato le aperture della legge del 1998
senza però abrogarla. Il sistema italiano concernente le politiche di asilo e immigrazione
trova i suoi primi riferimenti nella Costituzione (art. 10 e 16). L’articolo 117, modificato con
la legge costituzionale del 2001, considera esplicitamente “l’immigrazione” fra le materie
rispetto alle quali è lo Stato ad esercitare in modo esclusivo (senza il concorso delle
Regioni) la potestà legislativa, mentre le Regioni sono protagoniste in materia di
integrazione.
DIRITTO D’ASILO NEL CONTESTO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE:
Convezione di Ginevra (28 Luglio 1951): inizialmente è stato uno strumento usato dalla
NATO (organizzazione del trattato dell’atlantico del nord) per accogliere coloro che
scappavano dal blocco sovietico. Definisce lo status di rifugiato, e definisce i diritti dei
singoli che hanno ottenuto l'asilo e le responsabilità delle nazioni che garantiscono l'asilo
medesimo.
In Italia:
- 1986: fu varata la prima legge sull’immigrazione e la prima regolarizzazione. L’attenzione
prevalente era dedicata all’inserimento lavorativo degli immigrati non comunitari.
- 1990: (conosciuta come “legge Martelli”), introdusse nell’ordinamento italiano delle
“Norme urgenti in materia di asilo politico, d’ingresso e soggiorno dei cittadini non
comunitari e di regolarizzazione dei cittadini non comunitari già presenti nel territorio dello
Stato”, regolamentando maggiormente la disciplina sul soggiorno e il riconoscimento dello
status di rifugiato.
- 1992: interventi straordinari di carattere umanitario in favore degli sfollati (a seguito
della guerra nei Balcani).
- 1995: “decreto legge Dini”, proposto senza essere convalidato, salvo la previsione
sulla regolarizzazione, per disporre misure urgenti in materia di politica dell’immigrazione
(introduzione dell’istituto della detenzione amministrativa).
- 1998: (legge “Turco-Napolitano)
- 2002: (legge “Bossi-Fini”) tale provvedimento ha modificato in senso restrittivo la
normativa in materia di immigrazione, infatti, rende più difficoltoso l’ingresso dello straniero
e ne agevola l’allontanamento; aumenta il numero delle cause ostative al rilascio del visto;
restrizioni all’’ingresso in Italia di cittadini appartenenti a paese che non collaborano con il
governo italiano; rilievi foto dattiloscopici.
A seguito del recepimento di due importanti Direttive comunitarie (Direttiva qualifiche 2004
e Direttiva procedure 2005), sono sorti i Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo
(CARA) per sostituire i Centri di identificazione (CID), creati con la legge 189/2002. I
decreti legislativi in oggetto, inoltre, hanno introdotto una nuova forma di protezione
internazionale, quella sussidiaria, che può essere riconosciuta al richiedente asilo in
presenza di specifiche condizioni.
Nel 2009 è entrata in vigore una nuova normativa restrittiva sulla sicurezza pubblica
riguardante principalmente (ma non solo) l’immigrazione: “pacchetto sicurezza”, che ha
introdotto il discusso reato di ingresso e/o di soggiorno illegale, punito con un’ammenda
compresa fra 5mila e 10mila euro. Tale reato riguarda sia lo straniero che entra senza
alcuna autorizzazione nel territorio dello Stato, sia colui che, a seguito di un controllo,
viene trovato in condizione irregolare. Nel 2010 viene approvato il c.d “Secondo
pacchetto sicurezza”, il Governo ha inteso rendere possibile l’espulsione anche di
cittadini comunitari, che si trattengono sul territorio nazionale oltre 90 giorni senza avere
un lavoro o disporre di mezzi propri di sussistenza.
Nel 2010 si è giunti alla formulazione del cosiddetto “Accordo di Integrazione”: lo
straniero di età superiore ai 16 anni che per la prima volta fa ingresso nel territorio
nazionale e richiede un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno, è tenuto a
stipulare un apposito accordo della durata di 2 anni, articolato per crediti. Lo straniero si
impegna: ad acquisire una buona conoscenza della lingua italiana; ad acquisire una
sufficiente conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia; ad assolvere il dovere
di istruzione dei figli minori. Lo Stato, si impegna invece ad assicurare il godimento dei
diritti fondamentali della persona.
D.L 17 febbraio 2017 n.13: può essere sintetizzato nei seguenti cinque punti:
1) il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sarà più rapido;
2) snellimento dei procedimenti in caso di rigetto della domanda attraverso l’abolizione di
un grado di giudizio e l’appellabilità solo davanti la Cassazione; 3) la fase dell’attesa tra la
domanda e la risposta sarà gestita dalle Prefetture e dai Comuni; 4) miglioramento della
logistica tramite la realizzazione di un centro di permanenza e rimpatrio presso
ogni Regione; 5) specializzazione dei giudicanti in ordine alla domanda di protezione
internazionale ed al rimpatrio attraverso la creazione di 14 sezioni specializzate presso i
Tribunali ordinari.
I PERMESSI DI SOGGIORNO:
1) PERMESSO PER MOTIVI FAMILIARI; 2) PER MOTIVI DI STUDIO; 3) PER LAVORO
AUTONOMO E DIPENDENTE; 4) PER LAVORO STAGIONALE; 5) PER LAVORO
ALTAMENTE QUALIFICATO; 6) PER RICERCA; 7) PERMESSO DI SOGIORNO CE
PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO.
Il permesso di soggiorno è un’autorizzazione amministrativa rilasciata dal Questore della
provincia in cui lo straniero dimora che gli consente di permanere in Italia, alle condizioni e
nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Iter amministrativo per il rilascio del primo permesso di soggiorno:
I cittadini stranieri che richiedono il rilascio del permesso di soggiorno per motivi quali
affidamento, status di richiedente asilo politico, residenza elettiva, studio (per più 90
giorni), motivi religiosi, ragioni familiari o di lavoro devono recarsi presso gli uffici postali in
cui è operativo il c.d. “Sportello Amico”, dove è possibile acquisire e compilare la
documentazione necessaria che verrà poi trasmessa alle Questure competenti. Dopo
essersi recato presso lo “Sportello Amico” lo straniero versa il contributo di soggiorno e
ritira un kit postale con due numeri con i quali è possibile seguire il procedimento sul sito
della Prefettura; successivamente riceve un appuntamento per recarsi in Questura dove
viene sottoposto ai rilievi dattiloscopici e consegna 4 foto identificative in formato tessera.
Il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno si deve chiudere nel termine
(ordinatorio) di 20 giorni.
DURATA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO:
3 mesi: per visite, affari e turismo; 1 anno: in relazione alla frequenza di un corso per
studio o per formazione debitamente certificata (tuttavia nel caso di corsi pluriennali il
permesso di soggiorno è rinnovabile annualmente); da 20 giorni a 9 mesi per lavoro
stagionale (uno o più contratti); 1 anno per contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato; 2 anni per contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 2 anni per
svolgimento di lavoro autonomo.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari:
I cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno con durata non inferiore ad un anno,
rilasciato per motivi di lavoro (subordinato o da autonomo), per asilo, per studio, per motivi
religiosi, per protezione sussidiaria, oppure titolari di permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, possono essere raggiunti dai familiari più stretti. Si tratta in
particolare: 1) del coniuge, purché maggiorenne e non separato legalmente; 2) dei figli
minori non coniugati e di quelli maggiorenni ancora a carico, a condizione che non
possano provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita a motivo del loro stato di
salute; 3) dei genitori a carico, purché non vi siano altri figli nel Paese di provenienza in
grado di provvedere al loro fabbisogno. Competente a ricevere la domanda è lo
Sportello Unico per ’Immigrazione. Costituiscono requisiti indispensabili per il
conseguimento del permesso di soggiorno per motivi familiari: 1) Idoneità alloggiativa;
2) Capacità reddituale (non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato
della metà dell’importo per ogni familiare che si deve ricongiungere). Una volta verificate le
condizioni richieste, lo Sportello Unico per l’immigrazione avrà il compito di rilasciare, entro
180 giorni dalla ricezione della richiesta, o il nulla osta al ricongiungimento o un
provvedimento di diniego.
Il permesso di soggiorno per motivi di studio:
L’accesso all’istruzione va trattato, distintamente, a seconda che si tratti di cittadini
stranieri già residenti in Italia o di persone che vengono appositamente dall’estero.
Possono accedere al diritto all’istruzione tutti i minori stranieri già presenti in Italia. Inoltre,
in quanto minori, gli stessi soggiacciono all’obbligo scolastico nelle medesime forme e
negli stessi modi previsti per i minori italiani. Possono accedere al diritto all’istruzione
anche tutti i cittadini stranieri maggiorenni già presenti regolarmente in Italia, anzi tutto con
l’apprendimento della lingua italiana, attraverso corsi di alfabetizzazione articolati su vari
livelli. Chi è in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio può anche
svolgere un’attività lavorativa di tipo subordinato, per un tempo non superiore alle 20 ore
settimanali, a condizione che un’apposita autorizzazione gli venga rilasciata da parte
dell’istituzione scolastica.
Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo , dipendente e stagionale:
L’ordinamento italiano disciplina l’accesso al mercato del lavoro dei cittadini stranieri, con
differenziazioni che tengono conto del Paese di provenienza dei lavoratori (comunitario o
non comunitario), del particolare status (richiedente asilo o meno),del tipo di lavoro
(autonomo, subordinato, collegato a progetti speciali, ecc.), della residenza al momento
della stipula del contratto (lavoratori stranieri residenti all’estero o già soggiornanti in Italia)
e dei flussi di ingresso stabiliti annualmente dal Governo con apposito decreto.
Il decreto flussi:
La legislazione individua i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel
territorio italiano e rinvia alle valutazioni annuali, attraverso un decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri (cosiddetto “decreto-flussi”), la determinazione dell’entità massima
degli stessi. La procedura prevede che il datore di lavoro, nell’ambito delle quote previste
dall’apposito “decreto-flussi”, debba recarsi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione
istituito presso la Prefettura della Provincia ove dovrebbe aver luogo la prestazione
lavorativa. Lo stesso datore di lavoro, nel caso in cui conosca il lavoratore da assumere,
effettua una richiesta nominativa di “nulla osta” al lavoro, accompagnando la stessa con la
documentazione attestante l’esistenza di idonea sistemazione alloggiativa per il lavoratore
e la relativa proposta di contratto di soggiorno. Effettuate le verifiche previste dalla
normativa circa la sussistenza dei requisiti richiesti (in collaborazione con la Questura e la
Direzione provinciale del lavoro), lo Sportello Unico, in caso di parere favorevole, rilascia il
nulla osta al datore di lavoro e trasmette per via telematica la documentazione a gli uffici
consolari del Paese di residenza del lavoratore. Quest’ultimo avrà 6 mesi