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(TRAFFICKING/TRATTA).
In tutti questi casi l’attraversamento di confini è avvenuto in maniera irregolare (con documenti falsi,
comperati, contraffatti, etc), ma c’è bisogno di fare delle distinzioni.
Aldilà del primo di iniziativa individuale (che riguarda soprattutto gli over-stayer) il quadro normativo cambia in
particolare nel caso di traffico (smuggling) e tratta (trafficking).
DIRETTIVA 2011/36
Nel caso della TRATTAc’è un quadro normativo dato principalmente dalla ; se invece si parla
di smuggling il quadro normativo è completamente differente.
DEFINIAMO I DUE FENOMENI E INDIVIDUIAMO LE DIFFERENZE:
Nell’ipotesi di TRATTA ci sono vittime, nell’ipotesi di traffico non ce ne sono; infatti, nel caso del TRAFFICO vi è uno
scambio: attraversamento irregolare del confine, in cambio di denaro. Questo non implica che la persona che è entrata
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irregolarmente non possa essere vittima di violenze della persona a cui si affida. Ad esempio se vengo derubato
dall’equipaggio della nave, sono vittima di un reato ma non di tratta.
1. Nel caso di TRATTA: si subisce una violenza(fisica o psicologica) da parte del soggetto che decide cosa fare della persona
e di sfruttarla.La vittima della tratta non hafacoltà di decidere cosa fare e dove andare e viene sfruttata a fini
economici.Inoltre se il traffico presuppone la transflontalierità, la tratta può essere non funzionale all’attraversamento
la tratta può anche essere interna TRATTA INTERNA
della frontiera, ciò significa che = .Chiaramente nella tratta ci
può anche essere l’elemento della transnazionalità. Ma nell’esempio di Romania e Olanda c’è un elemento di
transnazionalità ma non di transfrontalierità rispetto ai confini dell’UE. Anche in questo caso comunque gli si
applicherebbe la direttiva 2011/36 perché siamo di fronte a un caso di tratta.
Nel caso in cui un migrante viene costretto a rimanere in Libia a lavorare a beneficio dell’organizzazione sino a che
l’organizzazione non ha deciso di permettermi di proseguire non c’è libertà di decidere, perché fisicamente impedito,
perché minacciato etc.. Siamo quindi di fronte a un caso di sfruttamento a fini economici, all’impossibilità di decidere,
beneficio economico a carico del sequestratore.
Se aggiungiamo il fatto che le persone sono state portate in Italia e poi costrette a lavorare nei campi di pomodori. La
differenza è che l’elemento tratta non si verifica nel territorio dell’UE, il viaggio consente di dire che si è verificata
l’ipotesi. Non è escluso che chi entra irregolarmente e nell’ultimo passaggio non subisce, non è escluso che non abbia
subito precedentemente tratta. Però è importante dal punto di vista della giurisdizione e del giudice competente.
IN SINTESI:
TRATTA 1) violenza, 2) impossibilità di decidere della propria persona, 3) sfruttamento.
TRAFFICO 1) trans-frontalierità, 2)scambio di un servizio per denaro
La distinzione è importante perché a questo punto è importante la NAZIONALITÀ DELLA PERSONA
Al netto di ogni valutazione morale, vediamo come, secondo la normativa europea, gli Stati membri possono reagire
davanti alla nazionalità dei cittadini di stati terzi che si trovano e hanno attraversato irregolarmente le frontiere
dell’Unione.
Un gruppo eterogeneo di persone sono partite dalla Libia e arrivano in Sicilia, a Lampedusa. Le persone vengono
accolte, portate in un centro di identificazione temporanea eidentificate.
SIRIA
Tra queste persone, chi dichiara di essere proveniente dalla viene messo in condizione di chiedere
protezione internazionale. Anche solo dichiarando verbalmente di essere Siriani, vengono messi in condizione di
chiedere protezione e sono automaticamente in POSIZIONE REGOLARE. Tuttavia, pur non essendo in posizione
irregolaresubiscono delle limitazioni, tra cui l’impossibilità di lavorare.
ERITREA
Ci sono poi alcuni che vengono dall’ e anche a loro viene riconosciuta la possibilità di richiedere
protezioneinternazionale e di soggiornare sino alla risposta della Commissione, in posizione regolare. La
protezione internazionale può essere riconosciuta per diverse ragioni; in Eritrea c’è un regime dittatoriale con la
leva militare permanente obbligatoria.
Poi ci sono altre persone che non hanno documenti, e dichiarano provenienze da Marocco Tunisia Libia etc.
Chiedono protezione internazionale, e si deve valutare se siano MIGRANTI ECONOMICIo se possono ottenere la
protezioneinternazionale.
Tra questi vi sono poi alcune donne che raccontano cosa è successo durante il viaggio sino al momento
dell’identificazione, e c’è il ragionevole sospetto che sianoVITTIME DI TRATTA. Anche in questo caso la condizione
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è differente, gli Stati membri possono concedere alle vittime di tratta un permesso temporaneosul loro
territorio con una duplice finalità:
1. per assistenza nella condizione di vittime
2. per la collaborazione al fine di contrastare il fenomeno criminale (solo attraverso la collaborazione delle
vittime è infatti possibile ottenere informazioni sull’adescamento, riconoscere gli stati in cui ci sono centri di
reclutamento, le persone coinvolte, etc.)
Posso proporre uno scambio alla persona vittima di tratta, cedendo un periodo di permanenza in cambio di informazioni
e collaborazione? Il primo periodo concesso alla persona potenzialmente vittima di tratta (assumiamo che lo siano, ma
si deve verificare la posizione della persona), è concesso alla vittima in quanto vittima e basta.
DIRETTIVA 2004/81
- Questo periodo secondo la normativa comunitaria è di 6 mesi. Si richiama alla , che prevede la
possibilità di ottenere permanenza temporanea per le vittime di tratta.
Come ci comportiamo con i migranti economici?
- Siccome hanno attraversato i confini illegalmente, non hanno il diritto di permanere nel territorio dell’UE.
- Giuridicamente, gli Stati Membri hanno invece diritto di autorizzare l’ingresso delle persone nel loro paese, scegliendo i
criteri che preferiscono. La prima legge sull’immigrazione italiana è degli anni 90, prima non c’era la necessità perché
non è stata terra di immigrazione e la poca che c’era non era oggetto di discussione politica (bisognerebbe vedere se il
fenomeno degli ultimi anni è veramente un problema numerico o se, invece, è stato esasperato).
- Quindi se entrano non rispettando le regole dello stato in cui vogliono andare, si trovano in posizione irregolare, e non
possono rimanere sul territorio dello stato; se rimangono si trovano in posizione irregolare, suscettibili di sanzioni o
allontanamenti. Inoltre, potrebbero essere in posizione irregolare ma lo status dichiarato nei documenti potrebbe
essere tale per cui rimangono nello stato ma, non essendo in posizione regolare, non possono lavorare. A questo punto,
potrebbero decidere autonomamente di tornare indietro, ma alcuni stati sanzionano anche l’emigrazione irregolare,
con sanzioni come il ritiro del passaporto. Emerge che l’allontanamento dallo stato UE può provocare ripercussioni
doppie nella vita del migrante.
Esistono innumerevoli esempi del fenomeno migratorio:
Si possono individuare terre di origine d’immigrazione,stati di transito, di origine, di destinazione, di destinazione e
transito.
ROTTE PRINCIPALI:
Attraverso il mediterraneo passano due rotte principali:
a. la prima è quella per cui dall’Africa si passa per la Libia e si arriva in Italia;
b. la seconda è la rotta est del mediterraneo, passando per le isole greche.
Un'altra rotta importante è quella dei Balcani che potrebbe interessare anche chi viene dalla Turchia.
La rotta che passa dalla Spagna è diminuita notevolmente, quasi azzerata. Ci sono stati diversi accordi Spagna-
Marocco per il controllo delle frontiere da parte del Marocco + accordi riammissione tra Spagna e Senegal. Ciò
nonostante ci sono ancora episodi di attraversamento e di naufragi.
DIRETTIVA RIMPATRI:
DIRETTIVA 2008/115/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIOrecante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri per l’allontanamento dal loro
territorio di cittadini non comunitari il cui soggiorno è irregolare.
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I MIGRANTI ECONOMICI che varcano le frontiere dell’UE illegalmente, sono quindi sicuramente in posizione irregolare: A
DIRETTIVA RIMPATRI 2008/115
queste persone (cittadini di stati terzi in posizione irregolare)si applica la
Questa direttiva è adottata prima di Lisbona, quindi con procedura di co-decisione. Pur essendo un argomento così
importante come il rimpatrio di cittadini di stati terzi in posizione irregolare, passa in prima lettura. Il fatto che non ci sia
stato dibattito, può significare o che il Parlamento era d’accordo, o che c’è stato un accordo (o uno scambio) prima.
Lo scambio ha riguardato la DIRETTIVA 2009/52, Direttiva che riguarda sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano
manodopera irregolare. Per la Direttiva Sanzioni erano forti le resistenze del gruppo popolare, mentre per l’altra dal
gruppo socialista. Infatti anche la 2009/52 è stata approvata in prima lettura.
Dietro la proposta della Commissione c’era stato un lavoro di tipo politico precedente.
Perché la direttiva rimpatri è stata così discussa (in francese “directive de la onte”)? Ci sono disposizioni molto criticate,
e altre su cui si può essere d’accordo. Ad esempio, riguardo l’identificazione (fondamentale per il riconoscimento dei
diritti), ci sono stati tantissimo problemi anche in Italia, specialmente riguardo l’identificazione tramite le impronte
digitali.
CARATTERISTICHE DELLA DIRETTIVA. PUNTI PRINCIPALI SONO:
1) Aspetto linguistico
2) Definizione di rimpatrio
3) Possibilità di trattenimento
4) Luogo di trattenimento
5) Numero delle famiglie
Sino al 2008 si parla di:
- IMMIGRATION IRREGULIERE:au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier) in Francia,
- ILLEGAL STAYER: era iltermine per l’Inghilterrafor returning illegally staying third-country nationals),
quindiillegale.
- Si è cambiato l’utilizzo dei termini e preferita la connotazione di irregolarità rispetto a quella di illegalità. Tuttavia
dall’anno scorso si è ripreso a usare il termine illegale (segno dei tempi).
- È preferibile il termine irregolare per due motivi:
1. in primo luogo per il messaggio verso l’esterno –messaggio di criminalità;
2. in secondo luogo perché l’illegalità spinge a pensare che sono atti contro le norme, l’irregolarit&