VIDEOLEZIONI RIASSUNTIVE
DIRITTO TRIBUTARIO
A.A 2018/2019
PROF. ALESSANDRO TURCHI
I TRIBUTI (capitolo 1)
Il diritto tributario è una disciplina che ha per oggetto lo studio del tributo nei suoi profili di
carattere sostanziale e processuale.
Il tributo come entrata pubblica: ci sono entrate pubbliche che non hanno natura tributaria perché
acquisite nell’ambito di rapporti che hanno un carattere negoziale privatistico e non vedono
l0intervento dell’autorità amministrativa in funzione invece autoritativa impositiva come capita per
i tributi.
Quali sono le sue caratteristiche?
Si tratta di una prestazione patrimoniale imposta (si differenzia dalle prestazioni di carattere
negoziale) di una prestazione acquisita a titolo definitivo dall’ente impositore e questo la differenzia
da altre prestazioni patrimoniali che pur sono acquisite da enti pubblici in virtù di disposizioni di
legge ma che non hanno carattere definitivo perché prevedono il diritto del soggetto che adempie
alla prestazione (che effettua il versamento) alla restituzione di quanto versato.
Sono prestazioni, oggi poco frequenti, i prestiti forzosi che rientravano in uno schema di questo
tipo.
Si tratta di prestazioni collegate a fatti economici che trovano presupposto e giustificazione nella
realizzazione di un fatto economico da parte del soggetto passivo.
Si distinguono dalle sanzioni, che sono anch’esse prestazioni patrimoniali imposte per legge
definitivamente acquisite dall’ente impositore, ma non sono necessariamente correlate a fatti
economici quanto piuttosto a fatti illeciti (violazioni che sono commesse e che non esprimono una
forza economica da parte del soggetto trasgressore).
Si nota che il concetto di tributo non è definito dalla legge in quanto volutamente il legislatore non
si impegna in questo compito e lascia l’elaborazione del concetto di tributo alla giurisprudenza e
possiamo dire alla stessa iniziativa legislativa he è quella di istituire e regolare forme di tributo che
possono variare fra loro ma che sono riconducibili ai tratti essenziali delineati.
Ci sono determinati corollari che derivano dalla nozione di tributo, cioè determinati effetti che il
nostro ordinamento ricollega alla presenza di un tributo. à
1. INTASSABILITA’ DEL TRIBUTO: il tributo non è tassabile a meno di regola, il
legislatore non assume la prestazione tributaria a fatto economico tale da poter giustificare la
previsione di una diversa prestazione tributaria sulla prima. Quindi possiamo dire che di
norma non troviamo tributi che colpiscono altre prestazioni tributarie. Ci sono eccezioni
poiché troviamo regolata a volte l’applicazione dell’IVA su imposte che gravano ad
esempio sui corrispettivi dovuti per la somministrazione di acqua/luce/gas e i contribuenti
troveranno un conto che prevede il pagamento del corrispettivo dovuto al soggetto che
somministra e troveranno determinate imposte che gravano su questo corrispettivo e
troveranno applicata l’IVA sulle prime due voci.
2. AMBITO DI DEFINIZIONE DELLA GIURIDSDIZIONE TRIBUTARIA: è oggi definito
in modo molto ampio dal legislatore dal momento che le commissioni tributarie decidono le
controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie. La corte costituzionale è 1
intervenuta in questa materia dichiarando incostituzionale l’articolo 2 del decreto legislativo
546/92 sul processo tributario nella parte in cui attraeva alla giurisdizione tributaria
determinate prestazioni che nel giudizio della corte non avevano carattere tributario.
Es: il COSAP è stato giudicato come prestazione di natura corrispettiva e quindi priva di
quei caratteristi connotativi del tributo ed è stato espunto di forza dalla corte costituzionale
dall’ambito della giurisdizione tributaria.
La corte costituzionale adotta una definizione di tributo che varia a seconda delle disposizioni di
riferimento.
La Corte ha delineato una tripartizione e tre cerchi concentrici in tema, definendo un cerchio
ristretto e limitato in riferimento all’articolo 53 della Costituzione.
Il concetto di tributo assunto dall’articolo 53 della Costituzione, interessato dal principio della
capacitò contributiva, è tale da comprendere le imposte, meno le tasse che vengono meno
interessate dall’articolo 53.
Ci sono determinati tributi che non sono interessati dal Principio della capacità contributiva.
Un secondo cerchio più ampio è quello definito dall’articolo 75 il quale vieta il referendum
abrogativo di disposizioni tributarie: a questo giudizio la corte ha considerate come tributarie non
solo norme di carattere sostanziale che vengono quindi a imporre prestazioni patrimoniali ai
à
contribuenti ma anche norme di carattere procedimentale (es: norme di ritenuta alla fonte anche
in questo caso la corte ha escluso la possibilità di referendum in quanto ha considerate tributarie
anche l’istituto di ritenute alla fonte).
Il cerchio più ampio è quello definito dall’articolo 23 della Costituzione perché in questo caso la
Corte ha attratto alla garanzia offerta dall’articolo 23 della Costituzione che riguarda le prestazioni
patrimoniali imposte, non solo i tributi in senso tecnico ma anche delle prestazioni non tributarie
che realizzano però una imposizione di senso sostanziale.
Infine le tipologie di tributo che si articolano in 4 categorie essenzialmente sono:
• IMPOSTE: integra il tributo per eccellenza considerando come tali le prestazioni
patrimoniali che hanno un chiaro profilo funzionale essendo indirizzate a finanziare le spese
indivisibili della collettività e non essendo correlate a profili di correspettività.
Le imposte non sono dovute se e in quanto il contribuente riceva qualcosa in cambio
dall’ente pubblico; sono dovute invece se il contribuente ponga in essere fatti economici che
il legislatore considera a presupposto dell’imposizione anche in mancanza di prestazioni che
vengano rese da un ente pubblico (il soggetto che non si avvale di servizi pubblici ma pone
in essere quei fatti economici che il legislatore ritenga idonei ad un suo assoggettamento
all’imposta possono essere considerati come tali da giustificare la previsione e
l’applicazione di un’imposta in senso stretto).
• TASSE: altra categoria prevalente nel nostro ordinamento
• CONTRIBUTI
• MONOPOLI FISCALI 2
CONCETTO DI TRIBUTO
La sentenza n. 70 del 2015 tocca una materia che non è tributaria ma permette di approfondire uno
dei concetti basilari della materia, cioè il concetto di tributo.
La Corte Costituzionale viene ad escludere la natura tributaria di una prestazione patrimoniale e
quindi viene a chiarire e definire i contorni del concetto di tributo permettendo di tornare su nozioni
tradizionali e ricordare la stessa giurisprudenza della materia. à
Il caso riguarda una norma all’ art. 24, comma 25 del decreto legge 2011 in ragione delle
difficoltà economiche dello stato e al fine di limitare gli esborsi pensionistici, si era previsto un
azzeramento dei meccanismi di rivalutazione automatica delle pensioni fatta eccezione per quelle
à
più modeste e anche per esse si erano limitati questi meccanismi si tratta di una misura
finanziaria che incide sulle spese pubbliche, limitando la spesa pubblica pensionistica, nei termini
definiti dalla disposizione.
Questa norma prevedeva che la rivalutazione automatica delle pensioni fosse riconosciuta
esclusivamente ai trattamenti pensionistici più bassi e fosse comunque riconosciuta nella misura del
100%.
Il giudice aveva lamentato la violazione di alcune disposizioni costituzionali.
Questa misura finanziaria è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.
La Corte viene ad escludere che la misura in questione abbia natura tributaria.
La Corte Costituzionale attacca in radice dicendo che l’azzeramento della perequazione automatica
oggetto di censura, sfugge ai canoni della prestazione patrimoniale di natura tributaria, atteso che
esso non dà luogo ad una prestazione patrimoniale imposta, realizzata attraverso un atto autoritativo
di carattere ablatorio, destinato a reperire risorse per l’erario.
La Corte costituzionale ricorda gli elementi indefettibili della fattispecie tributaria:
1. La disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a produrre una decurtazione
patrimoniale a carico del soggetto passivo
2. La decurtazione non deve integrare una modifica del rapporto sinallagmatico
3. Le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta
decurtazione devono essere destinate a sovvenire pubbliche spese
Si tratta quindi di una misura finanziaria che incide sostanzialmente sul profilo della spesa, in
quanto comporta un risparmio di spesa per lo Stato e non nuovi introiti nelle casse dello Stato
derivanti dalla ablazione di risorse economiche dei soggetti privati.
Viene a mancare il requisito che consente l’acquisizione di risorse al bilancio dello Stato.
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3
LE FONTI (capitolo 2)
Argomento che interessa tutte le branchie del diritto.
In materia tributaria si parla di una gerarchia delle fonti, delineata dalla Costituzione e che prevede
l’intervento di fonti sovrannazionali, costituzionali, legislative e regolamentari secondarie.
Ci sono alcune disposizioni costituzionali di riferimento: parliamo dell’articolo 23 della
Costituzione innanzitutto, l’articolo 76 e 77 della Cost. oltre a disposizioni contenute nel titolo V e
soprattutto negli articoli 117 e 119.
Tutte queste disposizioni concorrono a delineare un sistema che vede posta in posizione primaria la
legge dello Stato e le fonti che sono pari ordinate alle legge; in posizione secondaria le fonti
regolamentari ma vede anche l’intervento importante e significativo e sempre più frequente in
materie tributaria di fonti sovrannazionali che entrano a far parte dell’ordinamento interno per
effetto di limitazioni di sovranità che sono consentite dalla stessa costituzione e per effetto a volte
di atti nazionali che vanno a recepire gli effetti prodotti da fonti che possono essere di diritto
internazionale o di diritto dell’UE.
L’articolo 23 pone il principio della riserva di legge: “nessuna prestazione patrimoniale o personale
può essere imposta se non in base alla legge”. Questo articolo esprime un principio generalissimo
del nostro ordinamento giuridico tributario, cioè il principio della necessità del consenso
all’imposta: è il Parlamento e quindi è la legge dello Stato, l’organo e la fonte deputata a istituire e a
regolare i tributi (dal momento che l’istituzione, la disciplina di un tributo necessita del consenso
popolare).
Questo principio risale ai secoli scorsi: non è nato nell’ordinamento italiano ma in quelli
anglosassoni e si è poi esteso fino ad essere recepito dalla nostra Costituzione e dobbiamo ricordare
che ancora prima dell’entrata in vigore della nostra carta Costituzionale, questo principio era
comunque riconosciuto dall’articolo 30 dello Statuto Albertino e prevedeva comunque la necessaria
revisione del consenso popolare oltre che la sanzione del Re ai tributi.
Possiamo anche ricordare che una disposizione contenuta nella costituzione romana del 1849 che
non entrò mai in vigore ma era stata scritta, conteneva all’articolo 14 un principio che il nostro
legislatore costituente aveva tenuto presente dal momento che richiedeva l’intervento della legge,
tramite una riserva di legge, qualora si fosse trattato di introdurre tasse nel nostro sistema.
Va anche detto che l’articolo 23 della Costituzione si traduce in una formulazione normativa che si
basa su tre pilastri:
• Il concetto di prestazione patrimoniale imposta: bisogna intendere non solo le imposte in
senso formale, e quindi le imposte ma anche le altre forme di tributo che trovano nella legge
la loro fonte (che sono prestazioni patrimoniali imposte e sono interessate dal principio della
riserva di legge), ma nell’interpretazione data dalla Corte costituzionale vanno intese anche
delle prestazioni imposte in senso sostanziale, che non trovano la loro fonte in una legge
dello Stato ma trovano una base contrattuale/negoziale ma ciò nonostante sono considerate
imposte nell’interpretazione data dalla Corte Costituzionale perché sono funzionali al
soddisfacimento di bisogni essenziali primari dell’individuo, quindi prestazioni che di fatto
devono considerarsi parificate ai tributi in senso tecnico (devono cioè fruire della garanzia
offerta dall’articolo 23 della Costituzione). Devono quindi trovare nella loro disciplina una
à
base legislativa questo vale per le prestazioni aventi per oggetto la somministrazione di
luce, acqua, gas, telefono; non vale invece per esempio la prestazione avente per oggetto la
sosta del veicolo. 4
• Il concetto di legge: dovendosi intendere per tale non solo la legge ordinaria dello Stato ma
anche quelle fonti pari ordinate alla legge ordinaria che sono i decreti legislativi e i decreti
legge (regolati dall’articolo 76 e 77 della nostra Costituzione). Ci sono molti decreti
legislativi che regolano importanti istituti e profili della nostra materia (vedi introduzione
dell’IRES…). L’utilizzo del decreto legislativo è opportuno nella nostra materia perché
permette al Parlamento di fissare criteri/principi direttivi per l’azione del Governo e di
rimettere poi invece all’intervento dell’esecutivo e poi anche alla discrezionalità che può
essere consentita in questo caso, la regolamentazione poi nel dettaglio della materia
interessata.
Frequente anche l’uso dei decreti legge in materia tributaria (introduzione dell’IMU o della
TASI). L’utilizzo del decreto legge in materia tributaria è sempre stato visto con un certo
sospetto dal momento che il Governo ha spesso abusato questo strumento utilizzandolo
anche al di fuori di quelle occasioni di necessità e urgenza.
Questi fenomeni oggi sono meno frequenti e il decreto legge viene comunque utilizzato
come un utile strumento al riguardo proprio per disciplinare dei profili di dettaglio della
nostra materia che difficilmente potrebbero essere lasciati all’intervento del Parlamento.
STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE:
Compresa nelle fonti ordinarie del diritto tributario (legge ordinaria entrata in vigore nel
2000) che ha la pretesa di porsi al di sopra delle altre leggi ordinarie e fonti primarie perché
contiene dei principi che sono auto qualificati come principi generali dell’ordinamento e
contiene delle linee guide, dei criteri direttivi all’azione dello stesso legislatore tributario
(per esempio quello che riguarda la chiarezza e la trasparenza delle disposizioni tributarie).
Va anche detto che per la sua natura formale, di legge ordinaria pari ordinata alle altre fonti
primarie, lo statuto è stato più volte derogato e il nostro legislatore ha introdotto delle
disposizioni successive che inderogano a determinate norme dello Statuto.
• Il concetto di base legislativa: la riserva di legge posta dall’articolo 23 è una riserva relativa
e quindi l’intervento del legislatore è limitato solo alla definizione della fattispecie
imponibile e ai suoi elementi costitutivi. Non interessa invece gli aspetti secondari, attuativi
in dettaglio che vengono demandati a fonti secondarie (fonti regolamentari, ministeriali e
locali).
Va anche ricordata la portata che nel nostro settore rivestono gli articoli 117 e 119 della
Costituzione in tema di riparto della potestà legislativa tra Stato e regioni: è il cosiddetto
“federalismo fiscale” e basta segnalare che l’articolo 117 della Costituzione delinea tre ambiti di
intervento in materia tributaria ripartiti tra lo Stato e le regioni:
a) La legge dello stato ha potestà esclusiva quando si tratta di disciplinare il sistema tributario
statale;
b) La legge dello Stato concorre con quella delle regioni quando si tratta di intervenire negli
ambiti di potestà legislativa “concorrente” tra cui in materia tributaria il coordinamento del
sistema tributario e della finanza pubblica;
c) La legge della regione ha una potestà di intervento “residuale” al di fuori degli altri ambiti
per quello che interessa la nostra materia quando si tratta di istituire e regolare tributi
regionali o locali. Di fatto questa potestà legislativa non risulta oggi esercitata se non da
regioni a statuto speciale che hanno istituito anche negli ultimi anni, tributi propri facendo
per altro uso della potestà legislativa loro riconosciuta dagli statuti speciali che già prima
della riforma del titolo V prevedevano in questo senso. 5
LA RISERVA DI LEGGE (Corte Cost. n.83 del 2015)
La sentenza della corte Costituzionale n.83 del 2015 riguarda la disciplina di una imposta che ha
avuto una vita breve e sfortunata in quanto è caduta sotto la scure della consulta che l’ha dichiarata
incostituzionale e quindi in particolare sull’imposta delle sigarette elettroniche.
La Corte Costituzionale in questo provvedimento è stata chiamata a giudicare sulla legittimità
dell’art. 62-quarter del D.lgs. 504 del 1995.
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L’INTERPRETAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE (capitolo 3)
Si tratta di un tema classico del diritto e non solo del diritto tributario.
È molto importante farne cenno in diritto tributario dal momento che ci sono delle particolarità, cioè
delle norme tributarie che rendono opportune delle precisazioni.
In linea generale, l’interpretazione di una norma consiste nel procedimento logico che porta ad
individuarne il significato e la portata precettiva.
In materia tributaria significa “individuazione dell’ambito di applicazione della fattispecie
imponibile, quindi del soggetto
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