Estratto del documento

Il sistema penale: profili di parte generale

“Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza.”
(Dante Alighieri, Canto XXVI, Inferno, La Divina Commedia)

A cura di “Bettiol”.

Note dell'autore

Queste lezioni di «Il sistema penale. Diritto penale, profili di parte generale» nascono dall’esigenza di fornire ai giovani discepoli un supporto didattico in grado di orientarli al meglio nello studio della nobile materia. Ogni lavoro è migliorabile, pertanto, fatta salva l’esclusione di responsabilità per l’Autore in caso di errori ed inesattezze, sono ben accette critiche costruttive per miglioramenti ed integrazioni della presente opera. L’aggiornamento sarà continuo, pertanto vi auguro buono studio, ragazzi. Il vostro amico “Bettiol”.

Indice

  • Introduzione. Origine ed evoluzione del diritto penale moderno
    • A) La Scuola classica (1850)
    • B) La Scuola positiva (1870)
    • C) La Scuola eclettica
    • D) Il movimento della nuova difesa sociale (secondo dopoguerra)
    • E) Orientamenti attuali (1965)
  • I parte. Diritto penale e legge penale
    • I capitolo. Caratteristiche e funzioni del diritto penale
      • Premessa
      • A) Fatto illecito
      • B) Personalità dell'autore
      • C) Le conseguenze giuridiche del reato
      • La protezione dei beni giuridici
        • A) Orientamenti dottrinali sul bene giuridico
        • B) Natura costituzionale dell‟illecito penale
      • Presupposti ulteriori della fattispecie penale
        • A) Principio di sussidiarietà
        • B) Principio di meritevolezza della pena
        • C) Principio di frammentarietà
        • D) Principio di autonomia
      • Il codice Rocco
      • La legislazione penale
        • A) I primi interventi riformatori (anni 40-1965)
        • B) Modifiche legislative della parte generale
        • C) Il ruolo della depenalizzazione
      • I rapporti con le altre discipline giuridiche
        • A) Procedura penale
        • B) Diritto amministrativo
        • C) Filosofia del diritto
    • II capitolo. La funzione di garanzia della legge penale
      • Il principio di legalità
      • Il principio della riserva di legge (art. 1 e 199 c.p.)
        • A) Il concetto di legge
        • B) Rapporto legge- fonte subordinata
        • C) Rapporto legge e consuetudine
        • D) Riserva di legge e normativa comunitaria
      • Il principio di tassatività
        • A) Criterio del significato linguistico
        • B) Criterio del diritto vivente
        • C) Dimensione costituzionale della tassatività
        • D) Leading case
        • E) Divieto di analogia
      • Il principio di irretroattività (art. 2 c.p.)
        • A) Ipotesi di nuova incriminazione (art. 2, primo comma, c.p.)
        • B) Abolitio criminis e successioni di leggi penali (art. 2, secondo comma, c.p.)
        • C) Abolitio criminis e modifica della disciplina (art. 2, terzo comma, c.p.)
        • D) Applicabilità della disposizione più favorevole al reo (art. 2, quarto comma c.p.)
        • E) Successione di leggi temporanee, eccezionali e finanziarie (art. 2, quinto comma, c.p.)
        • F) Decreti legge non convertiti (art. 2, sesto comma, c.p.)
        • G) Leggi dichiarate incostituzionali
      • Tempo del commesso reato
    • III capitolo. Ambito di validità personale e spaziale della legge penale
      • Sezione I. Ambito di validità personale della legge penale
        • Premessa
        • A) Immunità assolute
        • B) Immunità relative
        • C) Immunità sostanziali
        • D) Immunità processuali giuridiche dell‟immunità
      • Fonti
        • A) Diritto pubblico interno
        • B) Diritto internazionale
      • Natura giuridica delle immunità
        • A) Effetto tipico della situazione di immunità
        • B) Contesto
      • Sezione II. Ambito di validità spaziale della legge penale
        • Principi basilari
        • Reati commessi nel territorio dello Stato
          • A) Concetto di territorio (art. 4, secondo comma, c.p.)
          • B) Locus commissi delicti (art. 6 c.p.)
        • Delitto politico commesso all‟estero (art. 8 c.p.)
          • A) Reati commessi all‟estero (art. 7, c.p.)
          • B) Delitto comune del cittadino all‟estero (art. 9, c.p.)
          • C) Delitto comune dello straniero all‟estero (art. 10 c.p.)
        • La cooperazione internazionale
          • A) Rinnovamento del giudizio (art. 11 c.p.)
          • B) Riconoscimento delle sentenze penali straniere (art. 12 c.p.)
          • C) L‟estradizione (art. 13 c.p.)
          • D) La Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale
        • La giustizia penale internazionale
          • A) Reati transfrontalieri
          • B) Crimini internazionali
    • IV capitolo. L‟interpretazione delle leggi penali
      • Premessa
      • Vincolo del giudice rispetto alla legge penale
      • Il significato letterale della legge
      • Recenti sviluppi della teoria dell'interpretazione
    • V capitolo. Nozioni di teoria generale del reato
      • Sezione I. Concetti generali
        • La concezione formale di reato
          • A) Creazione legislativa
          • B) Formulazione tassativa
          • C) Carattere personale (art. 27, primo comma Cost.)
        • La concezione sostanziale del reato
        • Principio di offensività (art. 49, secondo comma, c.p.)
          • A) Interpretazione dell‟art. 49
          • B) Costituzionalizzazione implicita del principio di offensività
        • Delitti e contravvenzioni
          • A) Criteri sostanziali di distinzione
          • B) Criterio formale di definizione
        • Il soggetto attivo del reato
        • La responsabilità penale delle persone giuridiche
          • A) Applicabilità della disciplina obiettiva costitutiva dell‟illecito amministrativo
          • B) Fattispecie dipendente da reato dell‟imputazione soggettiva
          • C) Modello dell‟autonomia della responsabilità dell‟ente (art. 8, d.lgs. n. 231/2001)
          • D) Principio
          • E) La responsabilità
          • F) Misure sanzionatorie
          • G) Il ruolo dei soggetti responsabili negli enti e nelle imprese
        • Il soggetto passivo del reato
          • A) L‟oggetto materiale del reato
          • B) Il danneggiato dal reato
      • Sezione II. Analisi della struttura del reato
        • Premessa
        • Cenni introduttivi alla struttura del reato
        • Classificazione dei tipi di reato
          • A) Reati di evento
          • B) Reati di azione (o di mera condotta)
          • C) Reati commissivi
          • D) Reati omissivi
          • E) Reati istantanei
          • F) Reati permanenti
          • G) Reati abituali
          • H) Reati comuni
          • I) Reati propri
          • L) Reati di danno
          • M) Reati di pericolo
  • II parte. Il reato

Il reato commissivo doloso

  • I capitolo. Il fatto tipico. L'elemento oggettivo
    • La tipicità
    • Il concetto di azione
      • A) Teoria causale
      • B) Teoria finalistica
      • C) Teoria sociale dell‟azione
    • Presupposti
    • Oggetto materiale dell‟azione
    • Evento
      • A) Evento in senso naturalistico
      • B) Evento in senso giuridico
    • Il nesso di causalità
      • A) Teoria condizionalistica
      • B) Teoria della causalità adeguata
      • C) Teoria della causalità umana dell‟imputazione obiettiva dell‟evento
      • D) Teoria delle concause (art. 41 c.p.)
  • II capitolo. L'antigiuridicità. Le singole cause di giustificazione
    • A) Cause di giustificazione (o scriminanti, o esimenti)
    • B) Cause di esclusione della colpevolezza
    • C) Cause di non punibilità in senso stretto
    • Le regole comuni delle cause di giustificazione
      • A) Rilevanza oggettiva delle scriminanti (art. 59, primo comma, c.p.)
      • B) Rilevanza del putativo o erronea supposizione della scriminante (art. 59, quarto comma, c.p.)
      • C) Eccesso colposo (art. 55 c.p.)
    • Le singole scriminanti (artt. 50-54 c.p.)
      • Consenso dell‟avente diritto
        • A) Libero o spontaneo
        • B) Tacito
        • C) Putativo (art. 59, quarto comma, c.p.)
        • D) Presunto
        • E) Diritti oggetto della scriminante
      • Esercizio di un diritto
      • Adempimento di un dovere (art. 51 c.p.)
      • Legittima difesa
      • Uso legittimo delle armi
      • Stato di necessità
      • Le c.d. scriminanti tacite
  • III capitolo. La colpevolezza
    • Il principio di colpevolezza nella prospettiva costituzionale
    • Concezioni della colpevolezza
      • A) Concezione psicologica
      • B) Concezione normativa
    • La colpevolezza nelle contravvenzioni
    • Orientamenti attuali
      • A) Presupposto della punibilità
      • B) Criterio di commisurazione della pena
      • C) Possibilità di agire diversamente
    • Cause di esclusione della colpevolezza
      • A) Inesigibilità
      • B) Forza maggiore
      • C) Caso fortuito (art. 45 c.p.)
      • D) Il costringimento fisico (art. 46 c.p.)
      • E) L‟ errore
      • F) Reato putativo
  • IV capitolo. Imputabilità
    • La capacità d‟intendere e di volere
    • Infermità di mente
    • Ubriachezza e intossicazione da stupefacenti
    • Sordismo
    • Minore età
  • V capitolo. L'elemento soggettivo
    • Il dolo
    • La struttura del dolo
      • A) L'elemento intellettivo del dolo
      • B) L‟elemento volitivo
      • C) L‟oggetto del dolo e coscienza dell‟offesa
      • D) Dolo
      • E) Forme del dolo
      • F) Accertamento del dolo

Il reato commissivo colposo

  • Premessa
  • Il fatto commissivo colposo tipico
    • L‟azione
    • Inosservanza delle regole precauzionali di condotta
    • Standard oggettivo del dovere di diligenza
      • A) Rischio consentito
      • B) Principio dell‟affidamento e comportamento del terzo
    • Nesso di rischio tra colpa ed evento
    • Antigiuridicità
      • A) Consenso dell‟avente diritto
      • B) Legittima difesa
      • C) Stato di necessità
    • Colpevolezza

Il reato omissivo

  • Premessa
  • La tipicità
    • A) La fattispecie obiettiva nei reati omissivi propri
    • B) La fattispecie obiettiva nei reati omissivi impropri
  • Il nesso causale nei reati omissivi.
  • La posizione di garanzia nei reati omissivi impropri
  • La complessa distinzione tra agire ed omettere
  • Antigiuridicità
  • Colpevolezza
    • A) Dolo omissivo
    • B) Colpa omissiva

III parte. Forme di manifestazione del reato

  • I capitolo. Il reato circostanziato
    • Criteri di identificazione delle circostanze
    • Criterio di imputazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena
    • Meccanismo di determinazione delle circostanze
    • Le singole circostanze aggravanti comuni (art. 61 c.p.)
    • Le singole circostanze attenuanti comuni (art. 62 c.p.)
    • Circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.)
    • La recidiva (art. 99 c.p.)
  • II capitolo. Il tentativo
    • L’iter criminis
    • Il delitto tentato
    • L'inizio dell‟attività punibile
    • L‟idoneità
    • Univocità degli atti
      • A) La concezione soggettiva
      • B) La concezione oggettiva
      • C) La concezione materiale oggettiva individuale
    • Elemento soggettivo
    • Desistenza e recesso attivo
    • Configurabilità del tentativo
    • Tentativo e circostanze
      • A) Tentativo circostanziato di delitto
      • B) Tentativo di delitto circostanziato
    • Reato impossibile
    • Tentativo e attentato
  • III capitolo. L'unità e la pluralità di reati
    • Il concorso di reati
    • Concorso formale
    • Concorso materiale
    • Il reato continuato (art. 81 cpv.)
  • IV capitolo. Concorso apparente di norme
    • Premessa
    • Criterio di specialità
    • Criterio di sussidiarietà
    • Criterio di assorbimento (o di consunzione)
    • Reato complesso
  • V capitolo. Il concorso di persone nel reato

IV parte. La responsabilità oggettiva

  • Premessa
  • Il ruolo dei principi costituzionali
  • Forme di responsabilità oggettiva
    • A) Responsabilità oggettiva pura
    • B) Responsabilità oggettiva mista
    • Il reato aberrante
    • Le condizioni obiettive di punibilità

V parte. Le conseguenze giuridiche del reato

  • I capitolo. I presupposti teorici e politico-criminali del sistema sanzionatorio vigente
    • Premessa
    • Limiti del sistema del doppio binario
    • La pena secondo la Costituzione
    • L‟evoluzione più recente del dibattito sulle funzioni della pena
      • A) La prevenzione generale
      • B) La retribuzione
      • C) La prevenzione speciale
  • II capitolo. Le pene in senso stretto
    • Introduzione
    • Le pene principali
    • Le pene accessorie
    • Le pene sostitutive
    • Le misure alternative alla detenzione
  • III capitolo. La commisurazione della pena
    • Il potere discrezionale del giudice
    • Gli indici di commisurazione (art. 133 c.p.)
      • A) Gravità del reato
      • B) La capacità a delinquere
    • La commisurazione della pena pecuniaria (art. 133 bis c.p.)
    • Potere discrezionale del giudice nella sostituzione delle pene detentive brevi
    • Potere discrezionale e misure alternative alla detenzione
  • IV capitolo. Le vicende della punibilità
    • La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)
    • Le cause di estinzione
      • A) Cause di estinzione del reato (I capo)
      • B) Cause di estinzione della pena (II capo)
  • V capitolo. Le misure di sicurezza
    • Premessa
    • Profili garantistici della disciplina
      • A) Principio di legalità
      • B) Principio di irretroattività
    • I presupposti applicativi delle misure di sicurezza
      • A) La commissione di un fatto previsto dalla legge come reato
      • B) Pericolosità sociale
    • Tipologie di pericolosità sociale specifica
    • La durata delle misure di sicurezza
    • Applicazione ed esecuzione delle misure di sicurezza
    • Classificazione delle misure di sicurezza
      • A) Le misure di sicurezza personali detentive
      • B) Le misure di sicurezza personali non detentive
      • C) Le misure di sicurezza patrimoniali

VI parte. Le sanzioni civili

  • Premessa
  • Le singole sanzioni disciplinate nel sistema penale
  • Le garanzie per le obbligazioni civili

VII parte. Il sistema penale amministrativo

  • I capitolo. Il diritto penale amministrativo
    • Premessa
    • I principi generali dell‟illecito depenalizzato
  • II capitolo. Le misure di prevenzione
    • Premessa
    • I soggetti
    • Le singole misure di prevenzione

Introduzione. Origine ed evoluzione del diritto penale moderno

Il campo dei delitti e delle pene presentava aspetti confusi e poco chiari poiché la mancanza di una codificazione (in senso moderno), l’esistenza di varie tipologie di disposizioni normative poco connesse, la confusione tra crimen e peccato (es., la bestemmia) e le frequenti intromissioni del potere esecutivo rispetto al potere giudiziario rendevano incerta la punibilità dei fatti.

Inoltre, il processo penale era dominato dai principi del modello inquisitorio, caratterizzato dalla segretezza, scrittura, assenza di contraddittorio e prevalenza del ruolo dell’accusa: i magistrati, per l’acquisizione della confessione degli imputati, ricorrevano alla tortura e il diritto alla difesa era praticamente inesistente.

Il pensiero illuministico permise il superamento dell’oscurantismo penale e determinò la maturazione del processo di modernizzazione della scienza penalistica che è una disciplina utile per la prevenzione dei reati e per il contrasto dell’arbitrio giudiziario. Questi obiettivi furono perseguiti da alcuni pensatori (Bentham, Montesquieu, Filangieri) il cui scopo è quello di razionalizzare il sistema penale in modo da renderlo uno strumento utile per prevenire effettivamente i reati e combattere l'arbitrio giudiziario.

Essi elaborarono la c.d. teoria contrattualista ed individuarono l’origine delle istituzioni statali in un accordo spontaneamente stipulato dai privati che consente a questi istituti di salvaguardare i diritti fondamentali di ciascun soggetto. Il fulcro di tale pensiero è rappresentato dall'affermazione del principio di legalità quale irrinunciabile baluardo posto a garanzia della libertà individuale anche se tale posizione presenta anche aspetti controversi: la discrezionalità dei giudici è ostacolata in quanto essi sono, secondo Montesquieu, “le bocche della legge”, mentre il criterio identificativo dei fatti punibili diviene il c.d. danno sociale nel senso che “sono punite soltanto le azioni che arrecano un concreto pregiudizio ai diritti altrui”.

Il terreno sanzionatorio: la pena è extrema ratio di tutela ed ha come scopo la prevenzione dalla criminalità: essa deve esser irrogata in modo proporzionale alla gravità del delitto e all’entità dell’obiettivo danno sociale prodotto dal reato. In Italia, la riforma leopoldina del 1876, emanata nel Granducato di Toscana, introdusse i suddetti principi illuministici, specificò le varie fattispecie criminose e modificò la disciplina processuale in senso garantistico. Inoltre, nel 1789 venne approvata nella Francia rivoluzionaria la “Dichiarazione dei diritti dell'uomo” che affermò una serie di principi fondamentali in materia di legalità (art. 7) e di presunzione di innocenza (art. 9). Tuttavia, il codice napoleonico del 1810 reintrodusse alcune disposizioni contrastanti le istanze illuministiche come ad esempio la pena di morte o pene odiose (il marchio) e le esperienze autoritarie in Italia e Germania ne decretarono la totale abrogazione.

L’evoluzione storica della scienza penalistica ha prodotto l’affermazione di varie scuole di pensiero di cui si tratterà qui in breve:

  • A) La Scuola classica (1850): il maggiore rappresentante di questa scuola fu Carrara che nel suo “Programma del corso criminale” evidenzia come la vera scienza del diritto penale ha come oggetto l'analisi dei principi universali derivanti dalla logica o dalla natura delle cose senza approfondire le mutevoli disposizioni del legislatore mentre la parte pratica del diritto penale è individuata nel contenuto del diritto positivo introdotto dall’autorità statale. L’illecito penale consisterebbe in una azione umana derivante dalla libera volontà di un soggetto moralmente responsabile o pienamente imputabile poiché l’uomo è soggetto capace di autodeterminazione responsabile in quanto avente libero arbitrio e la realizzazione del delitto deriva sempre da una scelta individuale colpevole. La concezione del reato come ente giuridico presuppone una valutazione penalistica sul singolo fatto delittuoso che viene scomposto in un elemento obiettivo o materiale (“forza fisica”) e in un elemento psicologico (“forza morale”).
Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 288
Riassunti Diritto penale Pag. 1 Riassunti Diritto penale Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 288.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti Diritto penale Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 288.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti Diritto penale Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 288.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti Diritto penale Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 288.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti Diritto penale Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 288.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti Diritto penale Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 288.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti Diritto penale Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 288.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti Diritto penale Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 288.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunti Diritto penale Pag. 41
1 su 288
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher antonio49pal di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Castaldo Andrea.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community