Capitolo 1: Introduzione storica al diritto penale
L'illuminismo penale
L'evoluzione del diritto penale si può distinguere in due fasi: la prima è premoderna, legata al governo assoluto, la seconda moderna sviluppatasi con la rivoluzione francese, con la quale si affermano i principi come quello della solidarietà, libertà, uguaglianza, ma soprattutto la separazione dei poteri dello Stato affermatosi come fondamento del diritto penale. In questo contesto emergono importanti giuristi come Beccaria e Feurbach, il primo autore del manifesto diritto penale illuminista tra i quali emerge il principio di stretta legalità e la funzione preventiva del diritto penale, il secondo per la concezione della prevenzione generale negativa ovvero un diritto penale in chiave deterrente.
Scuola classica e positiva
In Italia la scuola classica inizia a fiorire intorno al 1815, in cui fondamentale il reato costituisce un ente genitivo tesi il soggetto solo se possiede il libero arbitrio, quindi la pena svolge una funzione retributiva ed essere proporzionate al reato commesso. Il limite sta nel fatto che non vi è posto per i soggetti incapaci di consapevolezza in quanto non sono imputabili. Con la scuola positiva sviluppa nell'Ottocento caratterizzata dall'apertura ad altre discipline come la criminologia e medicina hai bisogno le prime modifiche soprattutto in campo di consapevolezza la quale viene sostituita con il concetto di pericolosità sociale. Muta la funzione della pena e della struttura della sanzione penale non più considerata come pena ma come misura di sicurezza. Muta anche il concetto di reato non più considerato antigiuridico ma bensì sintomo di una personalità antisociale quindi la pericolosità dell'uomo delinquente.
Indirizzo tecnico giuridico e le caratteristiche del codice Rocco
L'indirizzo tecnico giuridico può essere considerata la reazione alla scuola positiva in quanto viene detta anche "terza scuola", definita tale perché cerca di combinare i caratteri di entrambe le scuole precedenti. Tu avviene nel codice del '30 dove coesistono sia posturali da scuola classica che di quella positiva attraverso la generazione del doppio binario cioè la possibilità di applicare sia la pena che la misura di sicurezza per gli imputabili pericolosi, infatti la radio di fondo è che la pena doveva svolgere una funzione retributiva secondo la scuola classica, la misura di sicurezza ha una funzione di prevenzione speciale positiva. Con l'avvento della Costituzione del '48, soprattutto con l'articolo 27 c.3, ovvero la funzione rieducativa, la base dogmatica del doppio binario miseramente poiché rivela il suo vero volto ovvero un duplicato di repressione.
Diritto penale nazionalsocialista
Si può distinguere il regime fascista nazista come uno stato autoritario mentre quello Nazionale specialistico come uno totalitario. Soprattutto in Germania il diritto penale subisce una maggiore torsione intenso totalitario soprattutto con la scuola che è caratterizzata dal progressivo abbandono del diritto penale liberale facendo emergere per nuove forme di colpevolezza relative se la condotta di vita che amore di essere della persona. Ma il passaggio da diritto penale liberale pure nazionalsocialista sia con l'abolizione del principio di stretta legalità definendo reato non solo ciò che viola leggi penali manca il gioco che risulta contrario a stava sentimento del Popolo tedesco. Compare progressivamente il concetto di bene giuridico sostituito soprattutto dagli obblighi di fedeltà che leggono un cittadino allo Stato la cui violazione dall'uva il delitto di infedeltà dove emerge l'assoluta preminenza dello Stato rispetto all'individuo. Altro stato che adotta lo stesso sistema l'Unione Sovietica di quanto è considerato reato non solo la violazione di norma penale manco una condotta che si è dannosa agli interessi del socialismo. Da ciò si ricava e laddove, le esigenze vanno a prevalere sul rispetto dell'individuo il diritto penale viene condizionato perdendo i propri caratteri di garanzia contrassegnato nel diritto penale illuminista e liberale.
Il diritto penale dopo il secondo conflitto mondiale
Variazione al diritto penale autoritario e totalitario, si afferma dopo la Seconda Guerra Mondiale attraverso l'elaborazione di testi come la costituzione italiana e quella di Bona dai quali emerge la necessità di non aggrapparsi al diritto naturale, cioè leggi non scritte, ma bensì di legarsi ad una legge scritta sinonimo di garanzia. In ambito italiano il primo fu Antolisei autore del realismo giuridico dove l'ancoraggio la norma avviene attraverso un approccio riferite ai problemi della prassi. Il penalista che rappresenta maggiormente un ponte con il diritto del penale degli anni settanta e Bettiol, basato su una rivalutazione del progetto di bene giuridico dopo cominciano ad affacciarsi problemi legati anche alla rivalutazione degli aspetti di politica criminale costituisce questa la base per rifondare il diritto penale alla luce della costituzione che Zafferano soltanto negli anni Settanta con Bricola. Di fondamentale importanza perché incarna l'esigenza di rifondare il diritto penale non attraverso un ritorno ad un modello di diritto penale liberale ma bensì attraverso un modello di riferimento dove la Costituzione rappresenta la tavola dei valori alla luce della quale costruire un modello alternativo rispetto a quello del codice Rocco e quindi presuppone un legislatore educato alla scuola della ragione. La Corte non hai seguito questo indirizzo per paura di sopra esposti eccessivamente a livello politico tanto da mettere in crisi il principio della separazione dei poteri rimanendo la sfera riservata legislatore ma così perdendo un'importante funzione di controllo del sistema penale.
Le recenti tendenze del diritto penale
Per le più recenti tendenze del diritto penale possiamo sicuramente riferirci in primo luogo al cosiddetto “Diritto Penale minimo”, ossia una reazione alle posizioni estreme utopiche rappresentante della movimento legato all’abolizionismo penale. M'ha risposto più realistico e quello del ricorso al diritto penale minimo nel senso che si vuole fare i conti con il diritto penale attraverso legittimazione di una tutela penale sul rapporto e pieni di carattere individuale o la norma penale serve a proteggere solo un individuo in carne ed ossa. L'ultimo tentativo di ripensamento del diritto penale è quello sotto a seguito della caduta delle torri gemelle a New York caro jasco la distinzione tra diritto penale del cittadino e diritto penale del nemico dove quest'ultima auto getto essenzialmente la criminalità servizi che col organizzata e si caratterizza per una notevole anticipazione finale ed una riduzione delle garanzie processuali in quanto i soggetti avendo adottato comportamenti contro lo stato non meritano di essere qualificate persone. Dai teoria lascia perplessi in quanto proprio il concetto di persona e denti diritti inviolabili che devono essere riconosciuti anche al terrorista. In conclusione si può fermare come il sistema penale a fare caratterizzato da un lago dall'applicazione di sottosistemi dall'altro da una tendenza sempre maggiore di dare importanza a normative sovranazionali che costruiscono le spesa della globalizzazione per cui sarebbe riduttivo affrontare lo studio del diritto penale in un'ottica autarchica.
Capitolo 2: I caratteri del diritto penale
I caratteri hanno una natura politico-criminale non sono giustiziabili dinanzi alla corte in quanto quest'ultima non può compiere scelte politiche, mi sono di esclusiva competenza del Parlamento, si distinguono in: autonomia; frammentarieta; proporzione; sussidiarieta.
Proporzione
Primo carattere che si afferma a livello storico in quanto segna l'emancipazione del diritto penale da altri rami dell'ordinamento come quello civile. Fino a poco tempo fa però si continua vado a fermare che il diritto penale possedesse un carattere prettamente sanzionatorio in quanto interveniva a sanzionare violazioni di norme contenuti dell'ordinamento e soprattutto in quello civile a che si può replicare con due critiche, la prima ad esempio come nel omicidio storicamente si bravail bene vita ancor prima della tua regolamentazione civilistica. Buona seconda critica può essere mossa in quanto la norma ti distingue in stazione e precetto è già con ciò si dovrebbe apprezzare l'autonomia, che manifesta la sua autonomia ancor più se inserisce nella norma penale nozioni provenienti dal altri rami del diritto come ad esempio quello di appropriazione indebita, in quanto inserita in tale norma incriminatrice, perde il suo significato originario per acquisirne uno nuovo, e funzionale alle esigenze della nuova struttura, ma anche per distinguersi dalle altre ipotesi come quella del furto. Ma in conclusione si può affermare che il carattere autonomo del diritto penale avviene però, soltanto a livello astratto poiché alcuni settori di carattere tecnico come l'esempio, il diritto penale dell'ambiente, la norma penale interagisce con la normativa extrapenale di riferimento attraverso il tuo numero delle norme penali in bianco, oppure mio riferimento alla previsione di soglie di punibilità che vanno adesso innovare il carattere autonomo.
Frammentarietà
La frammentarietà si lega all'autonomia nel senso che il diritto penale, è autonomo soltanto si interviene in relazione alle offese più gravi. Dalla frammentarietà consegue che il diritto penale, deve essere considerato come Extrema Ratio. Ma poiché risulta essere quello più pregnante bruton senatorio dovrebbe essere utilizzato soltanto per lo più gravi va bene tu taglia la prassi legislativa che legislatore utilizza quest'ultimo come prima ratio di tutela in quanto assume un maggiore impatto emotivo.
Proporzione
Quando la proporzione composta la registrazione dell'intervento del diritto penale in base al Rango dell'interesse da proteggere e ciò significa maggiore sarà il valore dell'interesse da tutelare maggiore sarà l'anticipazione della tutela penale. Il carattere la proporzione gocciola funzione di tipo garantistica, nel senso di prevedere che la sanzione sia già in astratto ricavabile dall'entità del reato cagionato e quindi la funzione ulteriore della retribuzione è quella di evitare che il soggetto attivo del reato può essere strumentalizzato per fini di politica criminale inaccettabile come conseguenza in quanto darebbe vita al cosiddetto capro espiatorio cosa non ammissibile in quanto la persona rimane sempre il fine ma il mezzo di politica criminale.
Sussidiarietà
La sussidiarietà è un carattere che comporta un raffronto fra la tutela offerta dal diritto penale e le altre tecniche tutela di analoga protezione. Ciò significa che si dovrà optare per la protezione penale sull'addome non esiste una tecnica di tutela di analoga efficacia. Questa è legata ad una concezione ristretta anche se nel ricavabile un'altra definita ampia nel senso che sarebbe lo stesso consentito al legislatore di intervenire mediante il diritto penale anche se esistono tecniche alternative di analogo efficacia.
Capitolo 3: I principi del diritto penale
Principi
I principi del diritto penale sono vincolanti giustiziabili davanti alla porta medesima in quanto delinea del vostro corso regionale per illecito penale essendo inderogabili ma soprattutto ricavabili attraverso riferimento normativo-costituzionali. Si dividono in: principio di stretta legalità, materialità e offensività, responsabilità penale personale, rieducazione.
Principio di stretta legalità
Il principio di stretta legalità è il fondamento del diritto penale moderno post-it Unistar per cui a norma deve essere emanata dal Parlamento perché in tal modo si garantisce l'influenza dell'opinione della minoranza. Disciplinato dall'articolo 1 del c.p. secondo cui nessuno può essere punito per un fatto se non è previsto dalla legge come reato, nonché dall'articolo 25 c.2 della Cost. secondo il quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, fare legalità si attende anche le misure di sicurezza previste dall'articolo 199 generando una legalità comune. La legalità viene definita “stricta” perché la legalità penale è caratterizzata da alcuni sub-principi o corollari che hanno efficacia soltanto nel diritto penale e si dividono in: Riserva assoluta di legge, determinatezza, irretroattività (trattata nel capitolo 6), tassatività è divieto di analogia.
Riserva assoluta di legge
Corollario di fondamentale importanza perché evita che il potere esecutivo intervento della direzione di norma penali ma soprattutto imponendo così che la norma penale venga emessa soltanto dal punto di vista dell'opinione della maggioranza, quindi allo scopo di evitare possibili abusi da parte del potere esecutivo. La riserva assoluta di legge nata in epoca preindustriale ha subito una torsione in senso relativistico, cioè caratterizzata dalla possibilità di rinviare la norma a fonti sotto ordinate purché si tratti di materia tecnica. Ad oggi però emergono due problematiche una legata alla eccessivo potere discrezionale della pubblica amministrazione la seconda sull’acezzione di materia tecnica.
Il primo problema si ricava ad esempio dei limiti tabellari in materia di diritto penale dell'ambiente dove limiti tabellari sono rilasciati ai tecnici della pubblica amministrazione i quali non possono non essere influenzati da un tasso di politicitá, cioè il limite varia ad esempio su contrapposti interessi, nel caso in cui l'obiettivo è quello di tutelare la salute dei cittadini tale limite sarà minore diverso nel caso in cui non vivo è quello della Protezione industriale il limite sarà maggiore. In quest'ottica si spiega il perché dell'orientamento della corte costituzionale che richiede che la legge ordinaria vada a disciplinare quali sono i caratteri, contenuti, i presupposti della fonte sottordinata proprio per arginare la l'autonomia della fonte sott’ordinata. La seconda problematica è legata al concetto di materia tecnica in quanto esiste un modello di norma penale in bianco, come l'articolo 650 del c.p. che fa riferimento inosservanza di provvedimenti dell'autorità. In quest'ottica il bonus alle serrature di legge perché la norma incriminatrice fa riferimento ad un elemento come, il provvedimento se ancora deve essere emanato. Motivo per il quale è stato sollevato la legittimità costituzionale di tale articolo ma la Corte lo ha salvato mediante una sovrapposizione del campo della determinatezza è quella della Riserva assoluta di legge affermando come il legislatore abbia creato una norma sufficientemente determinata.
Determinatezza (e/o precisione)
Costituisce un obbligo per il registratore emanare fattispecie in maniera ben precisa. Tradizionalmente si utilizza affiancare a quest'ultimo il termine previsione in quanto per determinatezza si intende la verificabilità empirica mentre la precisione fa riferimento al significato della disposizione. Si afferma a livello costituzionale con la sentenza numero 96/ 81 ora quale sarà dichiarata l'illegittimità della norma che puliva il plagio. La particolarità è che la Corte Costituzionale utilizza la determinazione come un eccezione legata all'impossibilità di verificabilità empirica della fattispecie, cioè del plagio, in quanto non era configurabile concretamente un totale stato di soggezione del succube nei confronti del soggetto attivo, non venne utilizzata la Sei di una suggestione relativa in quanto quest'ultima avrebbe inciso le libertà fondamentali nonché di andare ad incriminare attività professionali come la psicanalisi. Tale sentenza ha dimostrato che la funzione della determinatezza è quella di evitare possibili abusi da parte del potere giudiziario, in quanto va ad affiancarsi a quella della Riserva assoluta di legge, che ha lo scopo di evitare abusi da parte del potere esecutivo. Quindi la funzione è quella che i consociati possono sapere anticipatamente cosa sia lecito e cosa non lo è. Il motivo del perché è stata affiancato il termine precisione e che si è verificato che non si trattano di due sottoprincipi ma bensì di due facce della stessa medaglia.
Tassatività ed il divieto di analogia
La tassatività consiste nella riconducibilità del fatto di Chirignago a modelli dei canali contenuti nel codice o in altre norme penali, quindi risponde alla certezza del diritto per evitare l'arbitro da parte del potere giudiziario per garantire all'imputato il diritto di difesa. Per quanto riguarda L'analogia originariamente si distingueva tra analogia ed interpretazione estensiva poi confutata in quanto anche l'interpretazione si teneva un sottostrato di carattere analogico poiché l'interprete nel sussumere la fattispecie concreta in quella stratta ricorreva all'ausilio della giurisprudenza che aveva affrontato casini per cui il procedimento interpretativo si fondava sull’ "tertium comparationis", quindi chiaramente analogico. Ma l'analogia si distingue in analogia legis, cioè estendere la disciplina prevista per un caso, ad uno simile non regolato, ed analogia iuris cioè la risoluzione attraverso i principi generali dell'ordinamento. Ad oggi attraverso le più moderne teorie interpretative, l'analogia può essere considerata come un metodo di interpretazione dell'intero ordinamento giuridico in quanto la lacuna
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