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Cause di giustificazione del fatto

Con il nome di cause di giustificazione del fatto si designa "l'insieme delle facoltà o dei doveri derivanti da norme che autorizzano o impongono la realizzazione di questo o quel fatto penalmente rilevante". Se è commesso in assenza di ogni causa di giustificazione, il fatto è antigiuridico e costituirà reato se concorreranno gli altri estremi del reato. Se invece è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il fatto è lecito e quindi non punibile.

Efficacia universale delle cause di giustificazione

L'unità dell'ordinamento giuridico comporta non solo che le cause di giustificazione possano essere previste in qualsiasi luogo dell'ordinamento, ma anche che la loro efficacia sia universale: "il fatto sarà lecito in qualsiasi settore dell'ordinamento e non potrà essere assoggettato a nessun tipo di sanzione".

Fonti e applicabilità per analogia delle

Le norme che prevedono cause di giustificazione NON sono norme penali. Non sono soggette alla riserva di legge prevista dall'articolo 25 comma 2 costituzione e nemmeno al divieto di analogia. Non si tratta nemmeno di norme eccezionali. Tali norme non fanno eccezione a regole generali, ma sono "espressione di principi generali dell'ordinamento".

La disciplina delle cause di giustificazione agli effetti del diritto penale

Le cause di giustificazione sono facoltà o doveri che hanno per oggetto la commissione di un fatto penalmente rilevante: rendono lecito il sacrificio di un bene giuridico per salvaguardare un bene che l'ordinamento ritiene preminente. Si tratta di un giudizio di liceità a carattere in tutto e per tutto oggettivo, nel senso che non dipende dalle valutazioni, dalle conoscenze o dalle finalità del singolo agente: "i fatti antigiuridici non perdono questo loro carattere solo perché con essi si

“perseguonoscopi leciti”; “i fatti illeciti non diventano antigiuridici sono perché con essi siperseguono scopi illeciti”.

La rilevanza oggettiva delle cause di giustificazione trova esplicito riconoscimento nel codice penale. Dispone, l'articolo 59 comma 1 codice penale, che “le circostanze cheescludono la pena, tra l'altro le cause di giustificazione, sono valutate a favoredell’agente anche se da lui non conosciute o per errore ritenute inesistenti”. Diregola, chi concorre alla realizzazione di un fatto tipico commesso in presenza di unacausa di giustificazione non è punibile perché concorre in un fatto lecito:concorrendo al fatto tipico concorre all’offesa del bene protetto.

L'articolo 119 comma 2 Codice Penale dispone che “le circostanze oggettive cheescludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato”: ed è pacifico che tra le cause oggettive di esclusione della pena,

giustificazioneUn'altra forma di causa di giustificazione è l'erronea supposizione della presenza di tali cause. Questo accade quando una persona commette un reato pensando erroneamente che ci siano delle circostanze che giustifichino il suo comportamento. Ad esempio, se una persona crede erroneamente di essere in pericolo di vita e commette un omicidio per autodifesa, potrebbe essere considerata giustificata se la sua supposizione fosse stata corretta. Tuttavia, se la sua supposizione era errata, il suo comportamento sarebbe ancora considerato illegale. In conclusione, le cause di giustificazione sono circostanze specifiche che rendono lecita la commissione di un reato. Tuttavia, è importante notare che queste cause non sono applicabili a tutti i cittadini in ogni situazione. Alcune cause di giustificazione sono limitate a cerchie ristrette di soggetti, come i pubblici ufficiali. Inoltre, alcune norme incriminatrici possono contenere clausole di illiceità espressa, che mettono in evidenza le cause di giustificazione previste dall'ordinamento. Infine, l'erronea supposizione della presenza di cause di giustificazione può essere considerata come una forma di causa di giustificazione, ma solo se la supposizione era corretta.giustificazione. In questo caso, l'agente agisce in una situazione che potrebbe giustificare il suo comportamento, ma va oltre i limiti stabiliti dalla legge. L'eccesso nelle cause di giustificazione è disciplinato dall'articolo 59 comma 5 del Codice Penale, il quale stabilisce che "se l'agente eccede i limiti delle cause di giustificazione, la punibilità è esclusa solo se l'eccesso è dovuto a un errore non evitabile". In altre parole, se l'agente commette un eccesso a causa di un errore inevitabile, non sarà punito. Tuttavia, se l'eccesso è dovuto a colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è previsto dalla legge come reato colposo.

giustificazione.Un esempio di eccesso nelle cause di giustificazione, in particolare nella legittimadifesa: “tizio, aggredito per strada da Caio che alza una mano per schiaffeggiarlo, sitrova in una situazione di pericolo attuale di un'offesa ingiusta ad un suo diritto:tizio, per respingere tale pericolo, non si limita a neutralizzare l’aggressorecolpendolo anticipatamente con un pugno , ma afferra un bastone e colpisce Caio alcapo, uccidendolo” . Il fatto è antigiuridico perché travalica i limiti della legittimadifesa, manca il requisito della proporzione tra difesa è offesa, ma per poter porrequel fatto a carico dell'agente bisognerà accertare se l’eccesso sia rimproverabileall’agente per colpa o per Dolo; se l'eccesso è incolpevole sarà esclusa qualsiasi formadi responsabilità penale.Il codice penale disciplina espressamente l’eccesso colposo: a norma dell'articolo55 comma 1

codice penale “quando si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità o imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”.

La colpa dell’agente può riguardare un erronea valutazione della situazione scriminante. La colpa può inoltre radicarsi nella fase esecutiva della Condotta, in particolare, in un cattivo controllo dei mezzi esecutivi che comporta un risultato più grave di quello voluto dall'agente.

Va peraltro segnalato una disciplina speciale per l'eccesso colposo in una particolare ipotesi di legittima difesa, la “legittima difesa nel domicilio” è stata introdotta dalla legge 2019 numero 36 all'articolo 55 comma 2 Codice Penale che così dispone: “la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto, per la salvaguardia della propria

oaltrui incolumità, ha agito in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto". Si tratta di eccesso doloso quando "l'agente si sia rappresentato esattamente la situazione scriminante, abbia pienamente controllato i mezzi esecutivi e abbia consapevolmente e volontariamente realizzato un fatto antigiuridico che eccede i limiti della causa di giustificazione". In tema di "legittima difesa", l'eccesso colposo si verifica quando la giusta proporzione tra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile o per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvataggio, mentre si fuoriesce da esso tutte le volte in cui i limiti della necessità della difesa vengono superati in conseguenza di una scelta cosciente e volontaria, così trasformando la reazione in uno strumento di aggressione". Nessuna responsabilità penale sorgerà nel caso di eccesso.

incolpevole: quando c'è "l'errore in cui è in corso l'agente, nella fase di rappresentazione della situazione e scriminante o nella fase esecutiva della Condotta, non sia dovuto a colpa perché non sarebbe stato evitato da parte di un uomo ragionevole che si fosse trovato ad agire nelle stesse circostanze di tempo e di luogo". Il fatto commesso da chi ecceda colposamente o dolosamente i limiti di una causa di giustificazione è un "fatto illecito che obbliga al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale".

● cause di giustificazione con estremi imperniati su un giudizio ex ante

Il sacrificio di un bene incarnato dalla commissione di un fatto può essere giustificato solo dalla presenza degli estremi oggettivi di una causa di giustificazione, che sono imperniati su un giudizio ex ante. Il prototipo è un estremo del pericolo nella legittima difesa: esprimendo la prognosi di un accadimento (l'offesa) che

giustificazione per punire il comportamento che lede o pone in pericolo un diritto. Le cause di giustificazione previste nei vari settori dell'ordinamento sono numerosissime e mutano continuamente di contenuto. Il consenso dell'avente diritto è il fondamento della causa di giustificazione. L'articolo 50 del Codice Penale stabilisce che "non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, con il consenso della persona che può validamente disporre". Si tratta di una causa di giustificazione a portata limitata: "possono essere giustificati solo i fatti penalmente rilevanti che ledono o pongono in pericolo diritti individuali che le norme penali proteggono nell'esclusivo interesse del titolare". Talora un diritto individuale è tutelato penalmente, oltre che nell'interesse del singolo, anche nell'interesse della collettività o dello stato. Altre volte invece, lo stato non ha una giustificazione per punire il comportamento che lede o pone in pericolo un diritto.interessato diretto all'integrità del bene, ma si preoccupa soltanto di garantirne il pacifico godimento da parte del titolare. Il fatto, che lede o pone in pericolo un diritto disponibile con il consenso del titolare, sarà dunque lecito.
  • i diritti disponibili
Va ribadito che l'individuazione dei diritti disponibili è possibile solo nell'ambito dei diritti individuali. Sono senz'altro indisponibili gli "interessi dello Stato e di ogni altro ente pubblico, nonché gli interessi della famiglia e quelli che fanno capo alla collettività nel suo insieme". Tra i diritti individuali il codice penale considerava integralmente indisponibile il diritto alla vita: emblematica in questo senso la norma che "configura come reato, l'omicidio del consenziente". Qualcosa è cambiato per effetto della legge 219/2017 che "ha attribuito rilevanza scriminante alla volontà espressa del paziente di rifiutare i".
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
160 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher iole01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Gullo Antonino.