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BASE IMU E SCADENZE DI PAGAMENTO
abitazione principale di lusso 0,50% aumento di uno 0,1% e(A1, A8, A9) e relative diminuzione fino a 0
pertinenze immobili diversi dall'abitazione 0,86% aumento fino a 1,06% e principale (0,75%+0,1%) diminuzione fino a 0
Immobili che risultano locati a Ridotta del canone concordato 25%
immobili ad uso produttivo 0,86% (0,76% aumento fino a 1,06% e classificati nel gruppo riservato allo catastale D stato)
terreni agricoli 0,76% (no aumento fino a 1,06% e tasi) diminuzione fino a 0
fabbricati rurali ad uso 0,1% (no imu) diminuzione fino a 0
strumentale DELL'IMPOSTA
SCADENZE E PAGAMENTO
I soggetti passivi del tributo sono tenuti al versamento dell'IMU dovuta per il periodo d'imposta in DUE RATE ANNUALI:
la prima (acconto) entro il 16 giugno dell'anno di imposizione, applicando le aliquote e le detrazioni previste per l'anno precedente;
la seconda (saldo) entro il 16
dicembre dell'anno di imposizione,
a conguaglio di quanto dovuto per l'anno stesso.
Il soggetto passivo è comunque libero di versare per intero l'IMU dovuta per l'anno dell'anno stesso.
di riferimento, purché entro il 16 dicembre
Il contribuente deve effettuare il versamento a vantaggio del comune sul cui territorio è ubicato l'immobile posseduo, esclusivamente tramite modello F24 oppure tramite bollettino postale.
DEDUCIBILITA' IMU
L'imu sugli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50% (2019), 60% (2020), 100% (2021). L'IMU è deducibile per cassa.
L'IMU resta invece indeducibile dall'IRAP.
CORONAVIRUS
In seguito al CORONAVIRUS, per le strutture turistiche ricettive prevista l'esenzione del pagamento della prima rata IMU del 16 giugno 2020.
L'esenzione riguarda gli immobili classificati negli immobili catastali D2 (b&b, residence, campeggi, stabilimenti marittimi, stabilimenti termali, ostelli, villaggi turistici). La condizione per usufruire dell'esenzione è che i possessori di tali immobili devono essere anche i gestori delle attività.
REDDITO D'IMPRESA (ART. 55 TUIR)
CONCETTO DI REDDITO
Ai sensi dell'art. 55 del TUIR, si definisce reddito d'impresa quello derivante dall'esercizio di imprese commerciali, intendendo per tale lo svolgimento per professione abituale, ancorché non esclusiva: delle attività commerciali indicate all'art. 2195 anche se non organizzate in forma di impresa, delle attività agricole e di ogni altro genere esercitate da società di capitali o di persone, le prestazioni di servizi che non rientrano nell'art. 2195 se organizzate in forma di impresa (le prestazioni di servizi non organizzate in forma
d'impresa rientrano invece nella fattispecie di reddito di lavoro autonomo) e le attività di sfruttamento di miniere, cave, saline, laghi etc.
APPUNTI DI DIRITTO TRIBUTARIO DI MARTINA MASCARO
Tutti i redditi prodotti dalle società e dagli enti commerciali sono considerati reddito di impresa, qualunque sia la fonte di provenienza della fattispecie reddituale (principio di attrazione al reddito di impresa).
DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA
Per determinare il reddito d'impresa delle società e degli enti commerciali si parte dall'utile o dalla perdita risultante dal bilancio. All'utile (o perdita) indicato nel bilancio è necessario apportare, in fase di compilazione della dichiarazione, le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla normativa fiscale per gli elementi attivi e passivi del reddito d'impresa. → PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO ANTE IMPOSTE VARIAZIONI IN AUMENTO + VARIAZIONI IN
DIMINUZIONE-D’IMPRESA=REDDITO
PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI-BASE IMPONIBILE=costi sostenuti dall’impresa che NON
Le variazioni in aumento sono riconducibili a
SONO DEDUCIBILI O PARZIALMENTE DEDUCIBILI ovvero ricavi conseguiti
dall’impresa che NON SONO STATI TASSATI PRECEDENTEMENTE.
ricavi conseguiti dall’impresa che
Le variazioni in diminuzione sono riconducibili a
costi sostenuti dall’impresa che NON SONO STATI
NON SONO IMPONIBILI ovvero
DEDOTTI IN PRECEDENTI ESERCIZI.
Le variazioni possono essere distinte in base alla loro natura:
- permanenti: sono quelle variazioni del reddito imponibile che sorgono nel dato periodo e non producono effetti negli esercizi successivi costi (es. sanzioni amministrative) e ricavi (es. sopravvenienze attive)
- temporanee: sono quelle variazioni del reddito imponibile che sorgono nel dato periodo e producono effetti negli esercizi successivi costi (es. spese di manutenzione e riparazione) e ricavi (es. plusvalenza da
Dall'esercizio successivo al 31.12.2015, anche per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali OIC, come già in vigore per i soggetti IAS/IFRS, il principio di derivazione ha assunto connotati più incisivi: con il c.d. principio di derivazione rafforzata, in sostanza, è stata attribuita rilevanza fiscale ai criteri contabili di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi.
APPUNTI DI DIRITTO TRIBUTARIO DI MARTINA MASCARO→PRINCIPIO DI COMPETENZA i costi e i ricavi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza. Il principio di competenza postula la rilevanza dei ricavi e dei costi nel periodo in cui giuridicamente sorge il diritto all'acquisizione del provento e l'obbligo di sostenimento dell'onere, indipendentemente dal conseguimento (o sostenimento) di un effettiva entrata monetaria. Il principio della competenza, da un punto di vista fiscale, si sostanzia indue presupposti fondamentali: CERTEZZA DELL'ESISTENZA e OBIETTIVA DETERMINABILITÀ. La legislazione fiscale si preoccupa di determinare il momento in cui si verifica la competenza temporale, ovvero individuare l'esercizio in cui i corrispettivi si considerano conseguiti ed i costi si considerano sostenuti:
- le cessioni di beni si considerano effettuate: per i beni mobili alla data di consegna o spedizione del bene; per i beni immobili alla data di stipula dell'atto;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate, in via generale, alla data in cui sono ultimate e per quelle aventi carattere periodico alla data di maturazione del corrispettivo.
- contributi in conto capitale;
- compensi spettanti agli amministratori;
- imposte indeducibili;
- contributi alle associazioni sindacali e di categoria;
- interessi di mora → PRINCIPIO DI INERENZA le spese e.
Gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.
Il principio di inerenza è la stretta relazione esistente tra i concetti di spesa e impresa, in sostanza la deducibilità è connessa alla sfera imprenditoriale ed è volta a escludere tutto ciò che esula da questa (spese personali o comunque extraimprenditoriali).
Le spese relative alle autovetture aziendali sono deducibili nei limiti del 20% delle spese sostenute.
Le spese di rappresentanza sono deducibili entro un limite determinato in misura percentuale variabile in relazione all'ammontare dei ricavi della gestione ordinaria; sono deducibili nel limite dell'80% delle spese.
Le spese telefoniche (ivi compreso l'ammortamento degli impianti e delle apparecchiature) sono deducibili.
Le spese per prestazioni
ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE sono deducibili nel limite del 75% delle spese sostenute.
APPUNTI DI DIRITTO TRIBUTARIO DI MARTINA MASCARO
PRINCIPIO DI PREVIA IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO i componenti negativi sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano imputati al conto economico, salvo i componenti negativi imputati al conto economico di un esercizio precedente, se e nella misura in cui siano stati fiscalmente rinviati e componenti negativi deducibili per disposizione di legge).
I COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO
SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI (ART. 106 TUIR)
Le svalutazioni dei crediti commerciali risultanti in bilancio sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,5% del valore nominale dei crediti commerciali.
La deduzione non è ammessa quando il fondo svalutazione crediti è superiore al 5% del valore nominale dei crediti commerciali.
ESEMPIO:
- crediti commerciali: 590.000
- fondo svalutazione crediti: 18.000
- svalutazione bilancio:
5.000• Limite max FSC fiscale: 5% * crediti commerciali=29.500• Limite max Svalutazione crediti deducibile: 0,5% * crediti commerciali= 2950
Se:- svalutazione crediti bilancio < svalutazione crediti fiscale nessuna variazione;→- →svalutazione crediti bilancio > svalutazione crediti fiscale variazione in aumento→per la differenza. 5000 - 2950 = 2050 VARIAZIONE IN AUMENTO +2050
➢ LE PERDITE SU CREDITI (ART. 101 co. 5 TUIR)
Le perdite su crediti sono deducibili per la quota eccedente quella accantonataal fondo svalutazione crediti e dedotta se risultano da elementi certi e precisi e inogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedureconcorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensidell’art. 182 bis o un piano attestato ai sensi dell’art. 67.
Due sono le eccezioni:
a) crediti di modesta entità: 5.000 per le imprese di rilevanti dimensioni e 2.500 pertutti;
b) diritti
alla riscossione sono prescritti. 48APPUNTI DI DIRITTO TRIBUTARIO DI MARTINA MASCARO
➢ LE SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ART. 102 TUIR)
Le spese di manutenzione e riparazione non patrimonializzate sono deducibili nell' limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili, quale risultano all'inizio dell'esercizio.
Le spese di manutenzione e riparazioni eccedenti il limite del 5% sono deducibili in quote costanti nei 5 esercizi successivi.
interamente deducibili nell'esercizio di competenza i canoni periodici di manutenzione ma il valore dei beni a cui si riferiscono non concorre a formare la base per il calcolo del limite del 5%.
ESEMPIO:- beni materiali ammortizzabili: