Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Regime di contabilità e determinazione del reddito per le imprese minori
Le imprese minori possono optare per il regime ordinario di contabilità e determinazione del reddito, ma, in assenza di tale opzione, gli imprenditori minori possono tenere una contabilità semplificata, limitandosi a tenere i registri Iva, nei quali debbono però essere annotati anche gli elementi rilevanti ai fini reddituali, compresi i valori delle rimanenze. Di riflesso, non si applica il regime di partecipation exemption, perché non vi è un bilancio in cui classificare le partecipazioni come immobilizzazioni. La disciplina dettata per la determinazione analitica del reddito delle imprese minori si basa sulle seguenti regole: fermo l'imputazione in base al principio di competenza, il reddito d'impresa è costituito dalla differenza tra determinati componenti positivi e determinati componenti negativi; gli unici accantonamenti consentiti sono quelli di quiescenza e previdenza; gli ammortamenti dei beni strumentali sono consentiti a condizione.
che sia tenuto il registro dei cespiti ammortizzabili, ma non sono ammessi gli ammortamenti per beni immateriali e gli ammortamenti finanziari. Passiamo al regime forfettario. Il regime forfettario è riservato alle persone fisiche che esercitano attività d'impresa o attività di lavoro autonomo, se, nell'anno precedente: hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati importi, correlativi al tipo di attività svolta; hanno sostenuto spese per lavoro dipendente non superiore a 5.000 euro lordi; il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro. Applicando il regime forfettario, il reddito imponibile è calcolato applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività. Sul reddito imponibile si applica poi l'aliquota del 15%. L'aliquota è ridotta del 5%, nei primi cinque periodi d'imposta.per chiavvia una nuova attività. I contribuenti in regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili e non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte. Passiamo ora infine ai redditi diversi. Nella categoria denominata redditi diversi, il legislatore ha raggruppato una serie di ipotesi reddituali eterogenee che sono caratterizzate dal fatto che i redditi compresi in ciascuna di esse derivano da una particolare fonte produttiva. La categoria in esame presenta, quindi, una serie di ipotesi alle quali manca qualche tratto caratteristico dei redditi delle categorie tipiche. Tra i redditi diversi rientrano innanzitutto alcune plusvalenze, dette "isolate", perché non realizzate nel contesto di una attività economica di tipo continuativo, come quella d'impresa. La prima di esse è la plusvalenza realizzata mediante lottizzazione di terreni o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e lasuccessiva vendita dei terreni o degli edifici. La seconda di esse è la plusvalenza realizzata mediante la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, ma non sono tassate le plusvalenze derivanti da immobili acquisiti per successione e quelle delle unità immobiliari urbane, che per la maggior parte del periodo intercorso tra acquisto e cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Sono escluse da tassazione le plusvalenze da immobili acquisiti a titolo gratuito e da abitazioni usate dal contribuente o dai suoi familiari. Infine, la terza di esse è la plusvalenza realizzata a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni edificabili. Rientrano nei redditi diversi anche i capital gain, vale a dire le plusvalenze realizzate con la cessione di azioni o di altri partecipazioni sociali, o con la cessione di titoli obbligazionari o di altre attività finanziarie. Sono redditi dicapitale i frutti dei titoli azionari od obbligazionari, mentre danno origine a redditi diversi le plusvalenze realizzate quando un titolo è ceduto ad un prezzo superiore a quello di acquisto.
Occorre poi distinguere sempre tra partecipazioni qualificate e non. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecip. qualificate sono soggette ad imposizione per il 49,72% del loro ammontare, mentre le plusvalenze che derivano dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%.
Va poi aggiunto che rientrano tra i redditi diversi anche le plusvalenze realizzate con la cessione di titoli obbligazionari e di strumenti finanziari in genere (ad es. titoli di Stato, derivati etc) e le plusvalenze realizzate mediante la cessione di strumenti finanziari assimilati alle azioni.
La cessione dei contratti di associazione in partecipazione è equiparata alla cessione di titoli azionari, dunque le plusvalenze derivanti dalla cessione di tali
Contratti sono trattate come quelle derivanti dall'acessione di partecipazioni sociali. Fanno parte dei redditi diversi varie altre ipotesi reddituali. Abbiamo innanzitutto i redditi di natura fondiaria, la cui quantificazione però non è data dal catasto, ed i redditi delle sublocazioni: tali redditi sono inseriti nella categoria dei redditi diversi perché la determinazione catastale è un elemento essenziale dei redditi fondiari, e qui invece essa manca. Per lo stesso motivo, fanno parte dei redditi diversi anche i redditi dei beni immobili situati all'estero. I redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esecitate abitualmente, sono redditi diversi e non redditi di lavoro autonomo in quanto manca l'abitualità. Se il proprietario di un'azienda non esercita attività di impresa ma dà l'azienda in affitto: il reddito che ne deriva non è reddito d'impresa bensì reddito diverso. Abbiamo poi (nei
redditi diversi): i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio e concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e concessione in usufrutto di aziende; i redditi derivanti dalla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la cessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore; le vincite delle lotterie; i premi ricevuti come riconoscimento di meriti artistici, scientifici e sociali. Vi è infine una formula di chiusura di portata generale: nella categoria dei redditi diversi vi sono redditi simili o prossimi a quelli fondiari, di capitale, di lavoro autonomo e d'impresa, ma privi di un requisito tipico della categoria, e perciò ascritti al novero dei redditi diversi. Va notato infine che i redditi diversi sono tassati al momento del realizzo (principio di cassa), ma, a differenza di quelli di capitale, si
deducono le spese ed oneri di produzione.
Capitolo 19: L'imposta sul reddito delle società.
L'imposta sul reddito delle società (Ires) colpisce il reddito complessivo netto delle società di capitali e dei soggetti collettivi in genere. E' un'imposta proporzionale: l'aliquota è del 27,5%, ma nella legge di stabilità per il 2016 è previsto che scenda al 24% dal 1 gennaio 2017. Il Tuir, all'art. 73, suddivide i soggetti passivi (Ires) in quattro gruppi: società di capitali; enti commerciali; enti non commerciali; società ed enti non residenti. L'Ires non si applica alle società di persone ed enti equiparati (i cui redditi sono imputati ai soci) e ad alcuni soggetti esenti (organi e amministrazioni dello Stato, comuni, comunità montane, province e regioni). Tra gli enti che possono essere soggetti passivi Ires sono da includere le associazioni non riconosciute, i consorzi e anche le altre.
Organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti dei quali il presupposto si verifichi in modo unitario ed autonomo. Nella categoria dei non residenti sono compresi tutti gli enti e le società, inclusi i trust, che non hanno la residenza fiscale in Italia, quale che sia la loro forma giuridica. Il reddito delle società (di capitali) e degli enti commerciali non è la somma di redditi distinti per categorie, ma è reddito d'impresa, da qualsiasi fonte provenga. Ne deriva che se una società possiede degli immobili, o dei capitali, i redditi relativi non sono redditi fondiari o di capitale, bensì componenti del reddito d'impresa. Anche le società fra professionisti, costituite in forma di soc. di capitali, sono soggette ad Ires, e il loro reddito, dal punto di vista fiscale, è reddito di impresa. Per incentivare l'aumento del patrimonio delle imprese è prevista una riduzione dell'imposta.
La riduzione dell'imposta sul reddito d'impresa è commisurata al nuovo capitale immesso sotto forma di conferimenti in denaro da parte dei soci o mediante destinazioni di utili a riserva. La riduzione si applica alle società di capitali, agli enti commerciali e alle stabili organizzazioni, oltre che alle imprese individuali e alle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
La misura esclude dalla base imponibile del reddito d'impresa il rendimento nozionale riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio e agli utili accantonati a riserva, secondo il modello ACE (allowance for corporate equity).
Per quanto riguarda gli enti non commerciali, essi sono quelli che svolgono, in via esclusiva o principale, un'attività non commerciale. Vi rientrano enti pubblici, fondazioni, consorzi, trust, comitati, associazioni varie, enti ecclesiastici, ecc.
Le società di capitali sono sempre imprese commerciali, in ragione della loro forma giuridica, quindi non potranno mai essere enti non commerciali.
Per gli enti diversi dalle società, invece, occorre distinguere tra enti commerciali ed enti non commerciali. La distinzione dipende dall'oggetto della loro attività. Un ente è da qualificare come non commerciale se non svolge attività commerciale o se non la svolge come attività principale. L'oggetto dell'attività è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata. Se manca l'atto costitutivo o lo statuto, l'oggetto principale è determinato in base all'attività effettivamente esercitata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. Pertanto, un ente che svolge più attività è da considerare non commerciale se non è commerciale.
L'attività è essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari. Gli enti perdono la qualifica di enti non commerciali, prescindendo dalle previsioni.