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Estratto del documento

Entrambe le suddette manifestazioni del danno sono risarcibili, purché siano:

• dirette, cioè conseguenza diretta ed immediata dell’inadempimento;

• prevedibili al momento in cui è sorta l’obbligazione.

La clausola penale

La legge consente alle parti di determinare preventivamente una somma da

pagare o altra prestazione da eseguire nel caso di inadempimento. Questo

patto accessorio è detto clausola penale.

Il creditore può scegliere tra il pagamento della penale e l’esecuzione

coattiva della prestazione principale, ma non può domandare entrambe.

La caparra

Per i soli contratti a prestazioni corrispettive, per rafforzare il diritto del

creditore al risarcimento del danno in caso di inadempimento, le parti

possono convenire che una consegni nelle mani dell’altra una caparra, ossia

una somma di denaro o una quantità di cose fungibili.

Si distingue tra: 227

• caparra confirmatoria: è una somma di denaro o una quantità di cose

fungibili che, al momento della costituzione del rapporto obbligatorio,

una parte dà all’altra, quale conferma dell’adempimento, di cui segna

quasi un’anticipata e parziale esecuzione. Se il contratto viene

adempiuto, la caparra deve essere restituita o imputata alla

prestazione dovuta. In caso di inadempimento:

se la parte inadempiente è la parte che ha dato la caparra,

 l’altra può recedere dal contratto e ritenere la caparra;

se la parte inadempiente è la parte che ha ricevuto la caparra,

 l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della

caparra;

• caparra penitenziale: in questo caso la somma che una parte dà

all’altra non rappresenta una cautela contro l’inadempimento, ma è il

corrispettivo per l’attribuzione della facoltà di recesso dall’obbligazione

contrattuale.

Capitolo 7: La responsabilità patrimoniale

e le garanzie dell’obbligazione

Generalità

La responsabilità patrimoniale si può definire come l’assoggettamento del

patrimonio del debitore inadempiente al soddisfacimento forzoso delle

ragioni del creditore.

La responsabilità si manifesta come conseguenza dell’inadempimento del

debitore. In materia vigono due principi fondamentali:

• l’assoggettamento cade su tutti i beni presenti e futuri del debitore;

• tutti i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del

debitore (garanzia generica), salve le cause legittime di prelazione

228

(pegno, ipoteca e privilegi), che attribuiscono ai crediti cui accedono

il diritto ad essere soddisfatti prima degli altri su taluni beni.

I privilegi

Il privilegio è un titolo di prelazione che la legge accorda al creditore in

considerazione della particolare natura o causa del credito. Fonte dei

privilegi è soltanto la legge.

I privilegi si distinguono in due categorie:

• privilegi reali, che sono solo mobiliari e si fanno valere sul ricavato

della vendita coattiva eseguita su tutti i beni mobili del debitore;

• previlegi speciali, che possono essere mobiliari o immobiliari e

gravano soltanto su determinati beni del debitore. Tali privilegi, se la

legge non dispone diversamente, hanno un diritto di seguito, cioè

possono esercitarsi anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi

posteriormente al loro sorgere.

I diritti reali di garanza (pegno e ipoteca)

Anche il pegno e l’ipoteca sono cause legittime di prelazione. In quanto diritti

reali, però, essi presentano altresì i seguenti requisiti:

• immediatezza: per il loro esercizio non occorre la cooperazione di

alcun soggetto;

• assolutezza: sono opponibili erga omnes;

• diritto di sequela: il creditore ha il potere di soddisfarsi sul bene anche

se la proprietà dello stesso è passata ad un’altra persona.

Le caratteristiche comuni ad entrambi i diritti sono:

• accessorietà: se manca o si estingue l’obbligazione garantita, viene

meno o si estingue anche la garanzia;

• specialità: il pegno e l’ipoteca si costituiscono soltanto su beni

determinati;

• determinatezza: la garanzia giova unicamente per determinati crediti,

compresi i diritti connessi;

• indivisibilità: il diritto di pegno o di ipoteca si estende sull’intero bene

che ne è oggetto e sulle sue parti, a garanzia dell’intero credito e di

ogni parte di esso; 229

• il cd. supplemento di pegno e di ipoteca: se la cosa data in garanzia

perisca o si deteriori, il creditore può chiedere che gli sia prestata la

garanzia su altri beni e, in mancanza, ha diritto al pagamento

immediato del suo credito;

• divieto del patto commissorio: è vietato il patto con cui si stabilisce

che, ove il debitore sia inadempiente, la proprietà della cosa oggetto

del pegno o dell’ipoteca spetti al creditore.

Il pegno

Il pegno è un diritto reale di garanzia, ossia un diritto concesso dal debitore

(o da un terzo) su cosa mobile a garanzia di un credito. Esso si perfeziona

solo con la consegna materiale della cosa.

Oggetto del pegno possono essere i beni mobili (eccetto quelli registrati), le

universalità di mobili, i crediti ed altri diritti aventi per oggetto beni mobili che

siano infungibili.

Il pegno si costituisce mediante contratto (contratto di pegno) tra il creditore

e il debitore o un terzo datore del bene. Si tratta di un contratto reale, perché

si perfeziona con la consegna della cosa al creditore. Il debitore (o il terzo)

proprietario del bene ne è temporaneamente spossessato a garanzia del

pagamento del debito.

Il possesso della cosa passa al creditore, ma non l’uso e la disponibilità. Per

converso il creditore ha l’obbligo di custodire la cosa. Il creditore pignoratizio

può esercitare tutte le azioni a difesa del possesso della cosa data in pegno

e può anche esercitare tutte le azioni di rivendicazione, se la stessa spetta al

costituente.

Il creditore è tenuto a restituire la cosa, quando il credito sia stato

interamente soddisfatto. L’effetto più saliente e caratteristico è l’attribuzione

al creditore del diritto di prelazione. Se il debitore non adempie, infatti, il

creditore può far vendere la cosa, secondo le modalità dei pubblici incanti,

ed ha diritto di conseguire il pagamento, con preferenza rispetto agli altri

creditori, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il creditore può anche domandare

al giudice l’assegnazione in pagamento del bene pignorato, fino alla

concorrenza del credito. L’ipoteca

L’ipoteca è un diritto reale di garanzia, concesso dal debitore (o da un terzo)

su un bene, a garanzia di un credito, che attribuisce il potere di espropriare il

bene e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato.

230

Possono essere oggetto di ipoteca:

• i beni immobili con le loro pertinenza;

• i beni mobili registrati;

• l’usufrutto, il diritto di superficie, il diritto dell’enfiteuta e il diritto

del concedente sul fondo enfiteutico;

• le rendite dello Stato.

Il diritto di ipoteca si costituisce mediante iscrizione nell’apposito registro

presso l’ufficio dei registri immobiliari. Tale iscrizione ha carattere

costitutivo: la volontà delle parti, la legge o la sentenza attribuiscono al

creditore il diritto ad ottenere l’iscrizione, ma solo con l’iscrizione il diritto

viene ad esistenza. L’ipoteca, per sua natura di diritto reale, ha efficacia nei

confronti di chi acquisti l’immobile dopo l’iscrizione: infatti, i creditori ipotecari

possono far espropriare i beni ipotecati anche dopo l’alienazione.

Tipi di ipoteca in relazione alle fonti

In relazione alle fonti, la legge distingue tra ipoteca legale, giudiziale e

volontaria.

L’ipoteca legale si ha quando è la legge che attribuisce ad alcuni creditori,

in considerazione della causa del credito, o della qualità o posizione assunta

dal creditore stesso, il diritto ad ottenere l’iscrizione ipotecaria, senza il

concorso della volontà del debitore.

Per quanto riguarda l’ipoteca giudiziale, chi ha ottenuto una sentenza di

condanna al pagamento di una somma, o all’adempimento di un’altra

obbligazione, o al risarcimento dei danni, ha titolo per iscrivere ipoteca sui

beni del debitore, anche se la sentenza non ha forza esecutiva o è

sottoposta a impugnazione.

L’ipoteca volontaria nasce da contratto o da dichiarazione unilaterale di

volontà da parte del concedente. Il testamento è escluso, come fonte, per

evitare che il debitore alteri la situazione dei suoi creditori rapportata

all’epoca successiva alla sua morte.

La pubblicità ipotecaria e i suoi effetti

L’ordine di preferenza fra varie ipoteche iscritte sullo stesso bene è

determinato non dalla data del titolo, ma dalla data dell’iscrizione. Ogni

iscrizione, infatti, riceve un numero d’ordine, che determina il cd. grado

dell’ipoteca. 231

Il diritto di ipoteca è imperscrittibile, ma l’effetto dell’iscrizione è limitato a

vent’anni. Prima del compimento del ventennio, pertanto, il creditore deve

provvedere a rinnovare l’iscrizione, affinché l’ipoteca conservi i suoi effetti ed

il suo grado per altri vent’anni. Se, invece, la rinnovazione viene chiesta

dopo la scadenza dei vent’anni, l’ipoteca si considera di nuova iscrizione e

perde il grado che aveva precedentemente.

L’ipoteca si estingue o per estinzione del credito garantito, o per causa

proprie. A seguito dell’estinzione, affinché l’immobile appaia libero da

ipoteca, è necessario procedere alla cancellazione della stessa.

Garanzie semplici e personali

Le garanzie semplici e personali sono quelle garanzie che non si

costituiscono mediante la creazione di un diritto su una cosa determinata,

con conseguente diritto di prelazione sulla stessa, ma consistono nella

creazione di un nuovo rapporto obbligatorio fra lo stesso creditore e un

altro soggetto che si aggiunge, con il suo patrimonio, a rafforzare la garanzia

del creditore. La fideiussione

La fideiussione si costituisce mediante un contratto con il quale un terzo si

obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l’obbligazione altrui. Di

regola, la fideiussione presuppone un accordo con il debitore principale, ma

tale accordo non è essenziale: l’eventuale intesa è, cioè, al di fuori dello

schema del rapporto di fideiussione che è bilaterale, non trilaterale. La

volontà di prestare fideiussione deve essere espressa.

Per quanto riguarda le res

Dettagli
A.A. 2014-2015
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alessandro.Carattoli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Barba Vincenzo.