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Entrambe le suddette manifestazioni del danno sono risarcibili, purché siano:
• dirette, cioè conseguenza diretta ed immediata dell’inadempimento;
• prevedibili al momento in cui è sorta l’obbligazione.
La clausola penale
La legge consente alle parti di determinare preventivamente una somma da
pagare o altra prestazione da eseguire nel caso di inadempimento. Questo
patto accessorio è detto clausola penale.
Il creditore può scegliere tra il pagamento della penale e l’esecuzione
coattiva della prestazione principale, ma non può domandare entrambe.
La caparra
Per i soli contratti a prestazioni corrispettive, per rafforzare il diritto del
creditore al risarcimento del danno in caso di inadempimento, le parti
possono convenire che una consegni nelle mani dell’altra una caparra, ossia
una somma di denaro o una quantità di cose fungibili.
Si distingue tra: 227
• caparra confirmatoria: è una somma di denaro o una quantità di cose
fungibili che, al momento della costituzione del rapporto obbligatorio,
una parte dà all’altra, quale conferma dell’adempimento, di cui segna
quasi un’anticipata e parziale esecuzione. Se il contratto viene
adempiuto, la caparra deve essere restituita o imputata alla
prestazione dovuta. In caso di inadempimento:
se la parte inadempiente è la parte che ha dato la caparra,
l’altra può recedere dal contratto e ritenere la caparra;
se la parte inadempiente è la parte che ha ricevuto la caparra,
l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della
caparra;
• caparra penitenziale: in questo caso la somma che una parte dà
all’altra non rappresenta una cautela contro l’inadempimento, ma è il
corrispettivo per l’attribuzione della facoltà di recesso dall’obbligazione
contrattuale.
Capitolo 7: La responsabilità patrimoniale
e le garanzie dell’obbligazione
Generalità
La responsabilità patrimoniale si può definire come l’assoggettamento del
patrimonio del debitore inadempiente al soddisfacimento forzoso delle
ragioni del creditore.
La responsabilità si manifesta come conseguenza dell’inadempimento del
debitore. In materia vigono due principi fondamentali:
• l’assoggettamento cade su tutti i beni presenti e futuri del debitore;
• tutti i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del
debitore (garanzia generica), salve le cause legittime di prelazione
228
(pegno, ipoteca e privilegi), che attribuiscono ai crediti cui accedono
il diritto ad essere soddisfatti prima degli altri su taluni beni.
I privilegi
Il privilegio è un titolo di prelazione che la legge accorda al creditore in
considerazione della particolare natura o causa del credito. Fonte dei
privilegi è soltanto la legge.
I privilegi si distinguono in due categorie:
• privilegi reali, che sono solo mobiliari e si fanno valere sul ricavato
della vendita coattiva eseguita su tutti i beni mobili del debitore;
• previlegi speciali, che possono essere mobiliari o immobiliari e
gravano soltanto su determinati beni del debitore. Tali privilegi, se la
legge non dispone diversamente, hanno un diritto di seguito, cioè
possono esercitarsi anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi
posteriormente al loro sorgere.
I diritti reali di garanza (pegno e ipoteca)
Anche il pegno e l’ipoteca sono cause legittime di prelazione. In quanto diritti
reali, però, essi presentano altresì i seguenti requisiti:
• immediatezza: per il loro esercizio non occorre la cooperazione di
alcun soggetto;
• assolutezza: sono opponibili erga omnes;
• diritto di sequela: il creditore ha il potere di soddisfarsi sul bene anche
se la proprietà dello stesso è passata ad un’altra persona.
Le caratteristiche comuni ad entrambi i diritti sono:
• accessorietà: se manca o si estingue l’obbligazione garantita, viene
meno o si estingue anche la garanzia;
• specialità: il pegno e l’ipoteca si costituiscono soltanto su beni
determinati;
• determinatezza: la garanzia giova unicamente per determinati crediti,
compresi i diritti connessi;
• indivisibilità: il diritto di pegno o di ipoteca si estende sull’intero bene
che ne è oggetto e sulle sue parti, a garanzia dell’intero credito e di
ogni parte di esso; 229
• il cd. supplemento di pegno e di ipoteca: se la cosa data in garanzia
perisca o si deteriori, il creditore può chiedere che gli sia prestata la
garanzia su altri beni e, in mancanza, ha diritto al pagamento
immediato del suo credito;
• divieto del patto commissorio: è vietato il patto con cui si stabilisce
che, ove il debitore sia inadempiente, la proprietà della cosa oggetto
del pegno o dell’ipoteca spetti al creditore.
Il pegno
Il pegno è un diritto reale di garanzia, ossia un diritto concesso dal debitore
(o da un terzo) su cosa mobile a garanzia di un credito. Esso si perfeziona
solo con la consegna materiale della cosa.
Oggetto del pegno possono essere i beni mobili (eccetto quelli registrati), le
universalità di mobili, i crediti ed altri diritti aventi per oggetto beni mobili che
siano infungibili.
Il pegno si costituisce mediante contratto (contratto di pegno) tra il creditore
e il debitore o un terzo datore del bene. Si tratta di un contratto reale, perché
si perfeziona con la consegna della cosa al creditore. Il debitore (o il terzo)
proprietario del bene ne è temporaneamente spossessato a garanzia del
pagamento del debito.
Il possesso della cosa passa al creditore, ma non l’uso e la disponibilità. Per
converso il creditore ha l’obbligo di custodire la cosa. Il creditore pignoratizio
può esercitare tutte le azioni a difesa del possesso della cosa data in pegno
e può anche esercitare tutte le azioni di rivendicazione, se la stessa spetta al
costituente.
Il creditore è tenuto a restituire la cosa, quando il credito sia stato
interamente soddisfatto. L’effetto più saliente e caratteristico è l’attribuzione
al creditore del diritto di prelazione. Se il debitore non adempie, infatti, il
creditore può far vendere la cosa, secondo le modalità dei pubblici incanti,
ed ha diritto di conseguire il pagamento, con preferenza rispetto agli altri
creditori, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il creditore può anche domandare
al giudice l’assegnazione in pagamento del bene pignorato, fino alla
concorrenza del credito. L’ipoteca
L’ipoteca è un diritto reale di garanzia, concesso dal debitore (o da un terzo)
su un bene, a garanzia di un credito, che attribuisce il potere di espropriare il
bene e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato.
230
Possono essere oggetto di ipoteca:
• i beni immobili con le loro pertinenza;
• i beni mobili registrati;
• l’usufrutto, il diritto di superficie, il diritto dell’enfiteuta e il diritto
del concedente sul fondo enfiteutico;
• le rendite dello Stato.
Il diritto di ipoteca si costituisce mediante iscrizione nell’apposito registro
presso l’ufficio dei registri immobiliari. Tale iscrizione ha carattere
costitutivo: la volontà delle parti, la legge o la sentenza attribuiscono al
creditore il diritto ad ottenere l’iscrizione, ma solo con l’iscrizione il diritto
viene ad esistenza. L’ipoteca, per sua natura di diritto reale, ha efficacia nei
confronti di chi acquisti l’immobile dopo l’iscrizione: infatti, i creditori ipotecari
possono far espropriare i beni ipotecati anche dopo l’alienazione.
Tipi di ipoteca in relazione alle fonti
In relazione alle fonti, la legge distingue tra ipoteca legale, giudiziale e
volontaria.
L’ipoteca legale si ha quando è la legge che attribuisce ad alcuni creditori,
in considerazione della causa del credito, o della qualità o posizione assunta
dal creditore stesso, il diritto ad ottenere l’iscrizione ipotecaria, senza il
concorso della volontà del debitore.
Per quanto riguarda l’ipoteca giudiziale, chi ha ottenuto una sentenza di
condanna al pagamento di una somma, o all’adempimento di un’altra
obbligazione, o al risarcimento dei danni, ha titolo per iscrivere ipoteca sui
beni del debitore, anche se la sentenza non ha forza esecutiva o è
sottoposta a impugnazione.
L’ipoteca volontaria nasce da contratto o da dichiarazione unilaterale di
volontà da parte del concedente. Il testamento è escluso, come fonte, per
evitare che il debitore alteri la situazione dei suoi creditori rapportata
all’epoca successiva alla sua morte.
La pubblicità ipotecaria e i suoi effetti
L’ordine di preferenza fra varie ipoteche iscritte sullo stesso bene è
determinato non dalla data del titolo, ma dalla data dell’iscrizione. Ogni
iscrizione, infatti, riceve un numero d’ordine, che determina il cd. grado
dell’ipoteca. 231
Il diritto di ipoteca è imperscrittibile, ma l’effetto dell’iscrizione è limitato a
vent’anni. Prima del compimento del ventennio, pertanto, il creditore deve
provvedere a rinnovare l’iscrizione, affinché l’ipoteca conservi i suoi effetti ed
il suo grado per altri vent’anni. Se, invece, la rinnovazione viene chiesta
dopo la scadenza dei vent’anni, l’ipoteca si considera di nuova iscrizione e
perde il grado che aveva precedentemente.
L’ipoteca si estingue o per estinzione del credito garantito, o per causa
proprie. A seguito dell’estinzione, affinché l’immobile appaia libero da
ipoteca, è necessario procedere alla cancellazione della stessa.
Garanzie semplici e personali
Le garanzie semplici e personali sono quelle garanzie che non si
costituiscono mediante la creazione di un diritto su una cosa determinata,
con conseguente diritto di prelazione sulla stessa, ma consistono nella
creazione di un nuovo rapporto obbligatorio fra lo stesso creditore e un
altro soggetto che si aggiunge, con il suo patrimonio, a rafforzare la garanzia
del creditore. La fideiussione
La fideiussione si costituisce mediante un contratto con il quale un terzo si
obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l’obbligazione altrui. Di
regola, la fideiussione presuppone un accordo con il debitore principale, ma
tale accordo non è essenziale: l’eventuale intesa è, cioè, al di fuori dello
schema del rapporto di fideiussione che è bilaterale, non trilaterale. La
volontà di prestare fideiussione deve essere espressa.
Per quanto riguarda le res