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Istituzioni di diritto privato 2015

Alessandro Carattoli

Parte prima: Nozioni introduttive

Introduzione: Lo stato e il diritto

Ogni associazione umana ha bisogno di un’organizzazione che, attraverso dei comandi, imponga ai consociati determinate condotte e disciplini i rapporti tra gli stessi assegnando a ciascuno una posizione nel gruppo.

Se questa associazione è rappresentata dallo Stato:

  • L’organizzazione è rappresentata dall’ordinamento giuridico;
  • I comandi sono rappresentati dalle norme giuridiche;
  • I rapporti sono rappresentati dai rapporti giuridici;
  • La posizione è rappresentata dalle situazioni giuridiche soggettive.

Per “Stato” si intende un’associazione di individui (popolo) che si dà delle regole comuni (Diritto) per organizzare la vita della collettività, mentre per “Diritto” si intende l’insieme delle regole di comportamento che lo Stato impone ai suoi cittadini e di cui garantisce l’osservanza, anche mediante l’uso della forza.

Il diritto si può distinguere in oggettivo e soggettivo. Il diritto oggettivo fa riferimento all’insieme delle regole che disciplinano in astratto il comportamento dei consociati, mentre il diritto soggettivo si riferisce al concreto potere di agire attribuito ad un soggetto per soddisfare i propri interessi.

Le caratteristiche del comando giuridico sono:

  • Alterità: in quanto regola rapporti sociali che diventano rapporti giuridici;
  • Statualità: lo Stato crea norme obbligatorie e garantisce l’osservanza dell’ordinamento giuridico;
  • Obbligatorietà: in quanto l’ordinamento giuridico garantisce l’osservanza di una norma giuridica anche mediante l’uso della forza.

Il diritto oggettivo si divide in pubblico e privato. Il diritto pubblico disciplina l’organizzazione degli Organi dello Stato e della collettività regolando i rapporti tra le due cose, mentre il diritto privato regola i rapporti giuridici tra i membri della collettività.

Capitolo 1: La norma giuridica

La norma giuridica: concetto, caratteri. La sanzione.

Per “norma giuridica” si intende il comando rivolto ai consociati con il quale lo Stato impone agli stessi una determinata condotta, sotto la minaccia di una sanzione.

Le caratteristiche della norma giuridica sono:

  • Generalità: in quanto è rivolta alla comunità nella sua interezza.
  • Astrattezza: perché prende sempre in considerazione situazioni generali ed astratte (fattispecie), mai singoli casi particolari.
  • Obbligatorietà: in quanto la sua osservanza può essere garantita dallo Stato anche mediante l’uso della forza, quindi di una sanzione.

Dal punto di vista strutturale, la norma giuridica è composta dal precetto e dalla sanzione. Il precetto rappresenta il vero e proprio comando contenuto nella norma, mentre la sanzione sta ad indicare la reazione dell’ordinamento giuridico all’inosservanza della norma stessa.

Esistono vari tipi di sanzione, in particolare:

  • Pena: quando al violatore viene inflitto un male che non è in relazione alla lesione compiuta.
  • Esecuzione: che può dar origine all’esecuzione forzata o alla nullità dell’atto compiuto in violazione delle norme. Essa è diretta ad ottenere ciò che si sarebbe ottenuto osservando la norma.
  • Riparazione o risarcimento: con cui si ottiene soltanto un equivalente di ciò che si sarebbe ottenuto con la semplice osservanza della norma.

Le norme possono dar origine a varie classificazioni. Si distinguono:

  • In base al contenuto:
    • Norme precettive: che contengono un comando rivolto ai destinatari;
    • Norme proibitive: che contengono un divieto;
    • Norme permissive: che concedono e garantiscono, ai soggetti cui sono rivolte, determinate facoltà.
  • In base al tipo di comando contento nella norma:
    • Norme cogenti (imperative): la cui osservanza è imposta dallo stesso ordinamento e prescinde dalla volontà dei soggetti;
    • Norme relative (derogabili): la cui applicazione può essere evitata dagli interessati. In particolare, tra queste, si distinguono norme dispositive e norme suppletive, le prime con cui l’ordinamento regola un determinato rapporto tra due parti, ma lascia alle stesse la possibilità di regolarlo diversamente, le seconde che intervengono a regolare un rapporto solo in mancanza della volontà delle parti.
  • In base alla sanzione:
    • Norme perfette: munite di sanzione;
    • Norme imperfette: non munite di sanzione;
    • Norme minus quam perfectae: munite di una sanzione non adeguata alla gravità dell’inosservanza commessa.
  • In base alla funzione:
    • Norme di diritto materiale: che regolano i rapporti giuridici (sono la maggior parte);
    • Norme di diritto strutturale: che forniscono le regole per l’applicazione in concreto del comando giuridico.
  • In base all’estensione dell’efficacia:
    • Norme generali: efficaci in tutto il territorio nazionale;
    • Norme locali: efficaci solo in alcune parti del territorio nazionale;
    • Norme comuni: che regolano in generale tutti i rapporti giuridici;
    • Norme speciali: che si applicano solo a determinate materie, situazioni o categorie di soggetti per soddisfare particolari esigenze. Esse prevalgono su quelle comuni;
    • Norme regolari: che si conformano ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico;
    • Norme eccezionali: che, a causa di particolari esigenze, possono deviare dai principi fondamentali della materia di riferimento o dell’ordinamento giuridico.

Le fonti delle norme giuridiche. Il codice civile.

Per “fonte” di una norma giuridica si intende l’atto o il fatto da cui essa trae origine.

La prima grande distinzione può essere fatta tra:

  • Fonti di produzione (o creazione): costituite da quegli atti o fatti cui l’ordinamento riconosce l’idoneità a porre in essere nuove norme giuridiche.
  • Fonti di cognizione (o conoscenza): costituite da quegli strumenti che permettono di identificare concretamente e rendere conoscibili a tutti le norme.

Altra importante distinzione è quella tra:

  • Fonti atto: manifestazioni di volontà normativa, espressa dagli organi dello Stato o di altri Enti, che trovano la loro formazione in un Testo Normativo;
  • Fonti fatto: comportamenti oggettivi cui l’ordinamento riconosce l’idoneità a porre in essere norme rilevanti per l’ordinamento stesso.

Le fonti del diritto sono costituite da leggi, regolamenti e usi, e sono poste tra loro in un ordine strettamente gerarchico, per cui nessuna fonte subordinata può essere in contrasto con una sovraordinata.

Al vertice della gerarchia delle fonti si trova la Costituzione, legge fondamentale dello Stato cui tutte le norme si conformano. Sullo stesso piano troviamo le leggi costituzionali, in quanto emanate dal Parlamento seguendo una procedura cosiddetta aggravata.

A seguito troviamo le leggi ordinarie (fonti primarie). Si distinguono in leggi formali, quelle emanate dal Parlamento secondo la procedura ordinaria espressa dalla Costituzione, e leggi sostanziali, che a loro volta si dividono in decreti legislativi, se approvate dal Governo a seguito di una legge delega proposta dal Parlamento, e decreti legge, se emanate dall’Esecutivo (e convertite in legge dalle Camere) in situazioni straordinarie di urgenza e necessità.

Per “legge” si intende qualsiasi atto normativo emanato dagli organi competenti secondo i modi e le forme previste dalla Costituzione.

Successivamente troviamo i regolamenti (fonti secondarie), atti formalmente amministrativi, ma sostanzialmente normativi, in quanto si tratta di norme giuridiche emanate dagli organi competenti dell’esecutivo nei limiti della potestà normativa loro conferita.

Per finire si hanno gli usi e le consuetudini (fonti terziarie) non scritte, caratterizzate dalla compresenza di due elementi: oggettivo, per cui il comportamento deve essere tenuto dalla generalità dei soggetti in modo costante ed uniforme nel tempo, e soggettivo, per cui deve sussistere la convinzione della doverosità giuridica di quel comportamento.

Gli usi possono disciplinare solo materie non regolate già dalla legge, a meno che da essa non espressamente richiamati. Non è ammesso l’uso contra legem.

Tra le leggi ordinarie, grande rilevanza assume il Codice Civile, composto di sei libri e un’introduzione. In particolare si divide in:

  • Introduzione: dedicata alle disposizioni sulla legge in generale;
  • Libro Primo: dedicato alla persona e alla famiglia;
  • Libro Secondo: dedicato alle successioni e alle donazioni;
  • Libro Terzo: dedicato ai diritti reali (anche detto Libro della Proprietà);
  • Libro Quarto: dedicato alle obbligazioni;
  • Libro Quinto: dedicato alle società e al lavoro;
  • Libro Sesto: dedicato alla tutela dei diritti.

L’efficacia della norma giuridica

L’efficacia della norma giuridica è circoscritta da limiti temporali e spaziali. L’entrata in vigore di una norma, quindi l’espressione della sua massima efficacia, avviene a seguito:

  • Della promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, mediante firma.
  • Della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  • Del decorso di un determinato periodo di tempo detto vacatio legis (che in Italia è di 15 giorni), passato il quale la norma diventa obbligatoria per tutti senza che nessuno possa invocarne l’ignoranza per sottrarsi al suo comando, salvo in caso di ignoranza inevitabile.

L’abrogazione di una norma giuridica, vale a dire la perdita totale dell’efficacia, può avvenire per:

  • Dichiarazione espressa del Legislatore;
  • Dichiarazione tacita del Legislatore, mediante l’emanazione di una nuova norma in contrasto con quella abrogata o a seguito della regolamentazione dell’intera materia di riferimento;
  • Referendum popolare;
  • Dichiarazione di illegittimità costituzionale, espressa dalla Corte Costituzionale.
  • Altre cause intrinseche.

La norma giuridica non ha carattere retroattivo, ovvero non estende la sua efficacia a rapporti verificatisi prima della sua emanazione. Tale principio è derogabile in determinati casi quali:

  • Le leggi penali più favorevoli al reo;
  • Le leggi di interpretazione autentica;
  • Le leggi di ordine pubblico che tutelano i principali interessi dello Stato;
  • L’opinione del Legislatore ritenente una determinata legge necessitante del potere retroattivo.

Il sopravvenire di una nuova disposizione di legge fa sorgere diversi problemi riguardo alle situazioni in via di definizione. Per questo il Legislatore può emanare norme transitorie.

Per risolvere i conflitti tra Diritto italiano e Diritto straniero, il Legislatore ha dettato delle norme di Diritto internazionale privato. Tali norme sono interne allo Stato e permettono all’ordinamento di disciplinare rapporti caratterizzati da un elemento di estraneità rispetto ad esso.

L’interpretazione della norma giuridica

Per “Interpretazione” di una norma si intende l’attività di ricerca e di spiegazione del senso della norma stessa. Essa avviene in due fasi:

  • Interpretazione letterale: con cui si valuta il significato proprio delle parole utilizzate non singolarmente, ma secondo la loro connessione;
  • Interpretazione logica: volta a ricercare il vero senso della norma, il motivo per cui è stata emanata, la sua ratio. Essa va ricercata nell’interesse che la norma mira a tutelare.

L’interpretazione può seguire tre criteri:

  • Teleologico: con cui si interpreta la norma in coerenza con le sue finalità;
  • Sistematico: con cui si interpreta la norma in coerenza con l’intero sistema;
  • Storico: con cui si interpreta la norma in coerenza con le contingenze storiche che hanno portato il Legislatore ad emanare la norma stessa.

Si parla quindi di interpretazione evolutiva, con riferimento al fatto che il testo di una norma può restare invariato pur dando origine ad interpretazioni differenti, a causa dei cambiamenti delle leggi e della società.

L’interpretazione può essere distinta in base:

  • Ai soggetti che la forniscono:
    • Giudiziale: se fornita da giudici nello svolgimento della loro funzione giurisdizionale. È vincolante solo per le parti interessate, pur non potendo escludere un’influenza di fatto;
    • Dottrinale: se fornita da esperti e studiosi di materie giuridiche. Non è vincolante;
    • Autentica: se fornita dal Legislatore mediante l’emanazione di una norma che spiega il significato di un’altra. È vincolante erga omnes e retroattiva.
  • Ai risultati:
    • Dichiarativa: in caso i risultati dell’interpretazione letterale coincidono con quelli dell’interpretazione logica;
    • Estensiva: in caso la norma ha un’efficacia più ampia di quanto si deduce dal testo;
    • Restrittiva: in caso la norma ha un’efficacia meno ampia di quanto di deduce dal testo.

Integrazione della norma giuridica. L’analogia.

Può capitare che un giudice si trovi davanti un caso che non è disciplinato dall’ordinamento (lacune dell’ordinamento). Non avendo il potere di emanare nuove leggi, né la possibilità di rifiutare il caso a lui sottoposto, egli può applicare al caso non regolato la disciplina prevista per un caso simile o per una materia analoga (analogia legis). Questo è possibile al sussistere di tre requisiti:

  • Il caso in questione non deve essere già disciplinato da alcuna norma;
  • Deve esistere almeno un elemento di identità tra il caso previsto e il caso non previsto dall’ordinamento;
  • Il rapporto di somiglianza deve riguardare la ratio.

L’analogia non è ammessa nei casi:

  • Delle leggi penali più sfavorevoli al reo perché, in forza del principio di legalità, nessuno può essere condannato per un fatto che, al momento in cui è stato compiuto, non era ritenuto “reato” dalla legge;
  • Nel caso di leggi eccezionali, che proprio a causa della loro natura eccezionale, non rendono possibile l’adozione dell’analogia.

Inoltre, l’analogia non va confusa con l’interpretazione estensiva: con quest’ultima, infatti, si resta sempre nell’ambito della norma, intesa nel suo significato più ampio, con l’analogia, invece, si è al di fuori dei confini della norma, anche se a questa si attribuisce il più ampio significato possibile.

Capitolo 2: Il rapporto giuridico e le situazioni soggettive

Il rapporto giuridico

Per “rapporto giuridico” si intende una qualsiasi relazione, tra due o più soggetti, regolata dal diritto.

Nel rapporto giuridico si identificano due tipologie di soggetto:

  • Soggetto attivo: rappresentato dal soggetto cui l’ordinamento riconosce il potere di esercitare un diritto per soddisfare un proprio interesse;
  • Soggetto passivo: rappresentato da colui su cui grava il corrispondente obbligo o su cui incombe una soggezione.

Vicende del rapporto giuridico

Un rapporto giuridico può costituirsi, modificarsi o estinguersi.

La costituzione di un rapporto giuridico si ha nel momento in cui il soggetto attivo acquista il diritto. Tale acquisto può essere a titolo:

  • Originario, se il diritto non viene trasferito al nuovo soggetto da un altro;
  • Derivativo, se il diritto viene trasferito da un soggetto (detto autore o dante causa) ad un altro (detto successore o avente causa).

In caso di acquisto a titolo derivativo, viene a manifestarsi il fenomeno della successione, che può essere a titolo:

  • Universale, se il nuovo titolare subentra in tutti i rapporti del dante causa (es. successione mortis causa);
  • Particolare, se il nuovo titolare subentra solo in alcuni particolari rapporti (es. compravendita).

La modificazione di un rapporto giuridico si ha quando sopravviene una limitazione del contenuto dello stesso o una variazione nelle sue caratteristiche soggettive ed oggettive.

L’estinzione di un rapporto giuridico si ha quando il diritto non si trasferisce, ma viene meno nei confronti di tutti. Per quanto riguarda l’estinzione, il decorso del tempo assume una grande rilevanza in quanto, assieme ad altri fattori, può portare alla perdita di un diritto in virtù degli istituti della prescrizione e della decadenza.

Le situazioni soggettive attive

Per “situazione soggettiva” si intende la posizione giuridicamente rilevante di un soggetto di diritto nei confronti di un altro. Esse possono essere attive o passive.

Tra le più rilevanti situazioni soggettive attive si ha:

  • Il diritto soggettivo: concreto potere di agire di un soggetto, riconosciuto dall’ordinamento, per soddisfare e tutelare i propri interessi;
  • La potestà: potere attribuito ad un soggetto al fine di tutelare interessi che non fanno capo direttamente a lui. Il soggetto è vincolato alla tutela degli interessi per cui la potestà è stata attribuita;
  • L’aspettativa: posizione di attesa in cui si trova un...
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alessandro.Carattoli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Barba Vincenzo.
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