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Diritto privato

Diritto privato: complesso di regole che disciplinano i rapporti dei privati. Si distingue tra:

Civil law e common law

Civil law (diritto fondato sulla legge): le regole derivano dalla legge, la quale prevede ipotesi prefigurate in astratto. Il giudice nel risolvere le controversie si attiene ai casi previsti dalla legge.

Common law (diritto a formazione giudiziaria): nei paesi anglosassoni il sistema giudiziario si basa principalmente su regole non scritte, partendo da casi concreti. Il giudice nel risolvere le controversie si attiene ai modi di risoluzione di precedenti casi simili.

Fonti del diritto

Fonti del diritto: potere di modificare o abrogare le norme giuridiche. Fonti costituzionali: europee; primarie; secondarie; terziarie;

  • Fonti extra ordinem: si impongono per una loro forza propria, consistono in fatti.

In ordine gerarchico:

  • Legge
  • Regolamenti
  • Norme corporative
  • Usi e consuetudini

Con la costituzione si avrà prima:

  • Costituzione e leggi costituzionali
  • Trattati internazionali

Stato di diritto e codice civile

Stato di diritto: garantisce sicurezza e rispetta il governo. Potere nominato dal diritto. Stato sociale di diritto: legalità + giustizia sociale. Ha legalità solo se il potere è legittimato ai valori della costituzione, morali, religiosi e culturali. Legge deve rispettare la persona > democrazia > bilanciamento dei principi.

Codice civile: insieme delle leggi che il Parlamento promulga per attuare i principi della Costituzione.

Disposizione e norma giuridica

Disposizione: enunciato contenuto in un testo. Articolo: partizione interna delle leggi, suddivisibile in commi. Norma giuridica: risultante dall'interpretazione delle diverse disposizioni. Imposizione esterna la cui funzione è la valutazione del comportamento. È generale = si può applicare a tutti i soggetti, e astratta = si può applicare a tutti i modelli di fatto. Ha 4 elementi strutturali:

  • Precetto: dovere di comportamento, elemento imperativo.
  • Campo di applicazione: la situazione in cui il comportamento dei soggetti deve essere conforme a quanto prescritto.
  • Sanzione: serie di conseguenze nel caso di inosservanza della norma.
  • Coercibilità: possibilità di applicazione della forza per ottenere l'osservanza.

Tipi di norma

  • Norme derogabili: anche dette dispositive, possono essere sostituite, derogate, ecc.
  • Norme inderogabili: unica modalità d'attuazione del principio.
  • Norme suppletive: trovano applicazione solo in assenza di una disciplina prevista.
  • Norme imperative: pongono divieti e proibizioni sull'autonomia dei privati.
  • Norme sulla competenza: indicano poteri e limitazioni del soggetto giuridico.
  • Norme sul proprietario: indicano criteri con cui viene individuato il titolare di diritto.

Regole e principi

Regole: portate dalle norme controllano i comportamenti della comunità.

  • Di condotta: valutazione immediata
  • Costitutive: valutazione idoneità a creare relazione sociale
  • Di organizzazione: designano strutture che disciplinano azione comune
  • Di validità: prescrivono determinati requisiti, pena la nullità

NB. È una scelta tra molteplici opportunità di realizzazione di un principio. Se incongruente: Illegittima o Eccezionale. Criteri per risolvere conflitto tra regole: gerarchico; di specialità; cronologico.

Principio: norma che impone la massima realizzazione di un valore. Norma aperta a molteplici soluzioni.

"SE A, ALLORA B", dove A: fattispecie (fatto generale ed astratto) B: effetto

Fatto, atto e negozio

Fatto: (evento) ha come conseguenza un effetto (costitutivo, modificativo, estintivo). Atto: volontà e consapevolezza dell'atto. Negozio: (atti d'autonomia) desiderio di produrre effetto. Parte: colui che compie l'atto.

Terzo, potere ed efficacia

Terzo: né parte dell'atto né del rapporto, ma può interferire (ledere, conseguenze sfavorevoli, cooperare, coordinarsi, essere lesi dall'esercizio o dall'effetto). Potere: idoneità e capacità di compiere validamente un atto, influenzare il comportamento umano stabilmente. Efficacia: immediata capacità di realizzare una vicenda.

Status, legittimità e legalità

Status: parola che serve al legislatore per raccogliere insieme al suo interno tutta una serie di rapporti giuridici. Legittimità: giustificazione all'uso del potere. Potere legittimo solo se le norme nelle quali si esprime seguono il diritto. Legalità: potere legittimo se rispetta decisioni prese in conformità a procedura giuridica.

Diritto soggettivo

Diritto soggettivo: facoltà di un soggetto di poter pretendere, in un rapporto giuridico, l'osservanza dell'altro soggetto di un dato comportamento al fine di vedersi legittimare il proprio interesse protetto.

I diritti soggettivi si dividono in:

  • Diritti reali: distinti in Diritto di proprietà, Diritti di godimento, Diritti di garanzia.
  • Diritti di obbligazione
  • Diritti sui beni immateriali: intangibili, distinti in Diritto di marchio, Diritto di brevetto.

Tutti i diritti soggettivi hanno due caratteristiche costanti:

  • Patrimonialità: la ricchezza come oggetto del diritto, ha un contenuto economico suscettibile di valutazione.
  • Trasferibilità: possibilità di trasferire ad un altro soggetto il proprio diritto sulla ricchezza.

Onere, potestà e aspettativa

Differenti dai diritti soggettivi sono:

  • Onere: comportamento che un soggetto deve tenere per poter ottenere un certo risultato favorevole. L'adempimento dell'onere è nell'interesse del soggetto, non ha carattere vincolante.
  • Potestà: potere riconosciuto a determinati soggetti per la cura della persona dei minori e per l'amministrazione del loro patrimonio.
  • Aspettativa: situazione preliminare alla nascita del diritto soggettivo (es: donazione di un bene ad un soggetto al raggiungimento di un certo risultato sportivo).

Diritti della personalità

Diritti della personalità: tutela la protezione degli interessi della persona, considerata un diritto soggettivo. Essi hanno il carattere dell'assolutezza e sono imperscrittibili:

  • Diritto al nome
  • Diritto all'immagine
  • Diritto alla riservatezza
  • Diritto alla libertà sessuale

Protezione delle qualità della persona

Di rilevante importanza per la protezione delle qualità della persona sono:

  • Azione inibitoria: con cui si chiede la cessazione dell'atto lesivo.
  • Esecuzione in forma specifica: con la quale si tenta di reintegrare l'interesse leso.

Prescrizione: Il diritto soggettivo deve essere esercitato, altrimenti si estingue per prescrizione (garantisce la circolazione della ricchezza). I diritti reali tendono a durare, mentre quelli di obbligazione hanno durata limitata.

Esistono diritto imprescrittibili (anche indisponibili, ovvero non possono essere trasferiti) e diritti soggetti a prescrizione (anche disponibili, devono circolare ed essere esercitati).

Situazione giuridica soggettiva

Situazione giuridica soggettiva (s.g.s): è la posizione che un soggetto assume nel rapporto giuridico (rapporto tra situazioni, non tra soggetti), può essere favorevole o sfavorevole.

Situazioni giuridiche di 3 tipi:

  • Assoluto, favorevole (assolutezza, immediato) e sfavorevole (dovere, astenersi da comportamenti lesivi per un diritto)
  • Relativo, favorevole (relativo, mediato) e sfavorevole (obbligazione, obbliga ad un soggetto una determinata condotta).
  • Potestativo, favorevole (relativo, immediato) e sfavorevole (soggezione, non fare nulla per impedire o consentire la realizzazione).

Rapporti giuridici

Rapporti giuridici unisoggettivi: posizione favorevole e sfavorevole in capo ad un unico soggetto.

Titolarità: legame /nesso che congiunge una s.g.s. ad un soggetto.

  • Attuale: "appartenenza", esiste già un legame tra soggetto e s.g.s.
  • Potenziale: "spettanza" (futuro)

Occasionale, indifferenza del soggetto. Istituzionale, caratterizzazione del soggetto.

Godimento: trarre tutti i benefici. Disposizione: provocare una vicenda. Titolare o non titolare (potestà, per legge o per negozio).

Controllo: verifica su come si esercita s.g.s. Abuso: esercizio controfunzionale della situazione. Eccesso: esercizio senza potere di disporre oppure oltre il potere di disporre.

Soggetti di diritto

Persone fisiche

Persone fisiche:

  • Residenza, dimora abituale.
  • Domicilio, sede principale di affari e interessi.
  • Dimora, temporanea e occasionale.

Capacità giuridica: idoneità di un soggetto ad essere titolare di diritti (nascita-morte). Capacità di agire: idoneità di un soggetto a compiere validamente atti giuridici (18 anni-morte). Incapacità di agire: sono incapaci di agire i minori, gli interdetti e gli inabilitati. Non possono compiere atti giuridici né sono responsabili del danno arrecato a terzi, del quale saranno chiamati a rispondere i genitori o il tutore.

Inabilitazione e interdizione

L'inabilitazione e l'interdizione consistono nel limitare la capacità d'agire di un individuo, limitazione lieve del primo caso, più grave nel secondo. Emancipazione: atto per il quale il minore di almeno 16 anni acquista capacità d'agire per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione.

Incapacità naturale: colui che non è capace di intendere e di volere, anche per causa transitoria (es. ubriachezza).

Inabilitazione: l'inabilitato, a differenza dell'interdetto, può compiere atti di ordinaria amministrazione, ma non di straordinaria per cui è necessario un curatore. Possono essere inabilitati: il maggiore d'età infermo di mente, ma le cui condizioni non sono gravi al punto di essere interdetto; il prodigo, ovvero chi abusa di alcool o stupefacenti; il sordomuto ed il cieco dalla nascita.

Curatore e interdizione

Curatore: cura i beni di chi è momentaneamente incapace di agire, assistendolo integrandone le capacità per quanto riguarda la straordinaria amministrazione. Interdizione:

  • Interdizione giudiziale: sono interdetti quei soggetti che si trovano in situazione di abituale infermità mentale. Tramite sentenza del tribunale un soggetto è dichiarato interdetto e gli viene assegnato un tutore. Non può contrarre matrimonio. La causa di interdizione può anche cessare.
  • Interdizione legale: utilizzata come sanzione in sede penale per crimini di particolare disumanità. Interdetto mentale può contrarre matrimonio, compiere gli atti relativi ai diritti personali come il testamento.

Tutore e amministratore di sostegno

Tutore: completa rappresentanza dell'interdetto. Amministratore di sostegno: soggetto nominato dall'amministrazione di sostegno e tutela le persone prive in tutto o in parte delle funzioni di autonomia nella vita quotidiana.

Persone giuridiche

Autonomia patrimoniale perfetta: patrimonio completamente separato da quello dei soci. Autonomia patrimoniale imperfetta: se patrimonio non è sufficiente si può aggredire quello dei soci.

Enti, soggetti nati per stesso interesse di più singoli, organizzazioni titolari di situazioni soggettive. Hanno personalità giuridica mediante l'atto costitutivo (cap. di agire e cap. giuridica) e autonomia patrimoniale perfetta. Privati (con/senza scopo di lucro) o pubblici.

Enti e organi

L'ente agisce tramite organi:

  • Amministrativi (decisionali)
  • Rappresentativi (porta all'esterno le decisioni)

Per associazioni e fondazioni occorre che ci sia:

  • Un insieme di persone fisiche.
  • Un patrimonio.
  • Uno scopo.
  • Il riconoscimento, cioè l'atto con cui viene attribuita personalità giuridica. Spettava al Presidente della Repubblica, adesso spetta alla Regione.

Le società di capitali acquistano personalità giuridica con la semplice iscrizione nel registro delle imprese. I sindacati per essere riconosciuti hanno bisogno solo di un regolamento interno a base democratica.

Associazione e fondazione

Associazione: riconosciuta (chiesto ed ottenuto la registrazione) o non. Atto costitutivo (almeno due persone). Statuto, determinare organi. Assemblea dei soci, amministrazione, rappresentanza, controllo.

Fondazione: fondatore destina un patrimonio ad un certo risultato: fondazione -> devoluzione. Necessita atto costitutivo. Amministrazione, rappresentanza (presidente dell'amministrazione), controllo.

Comitato

Comitato: insieme di persone per raccolta fondi per scopi non lucrativi (organizzatori, promotori, sottoscrittori).

Cose e beni

Cosa e beni

Cosa: in senso giuridico qualunque porzione del mondo materiale suscettibile di utilizzazione economica la cui scarsità dà luogo a competizione e a possibili controversie. Beni: sono beni le cose che formano oggetto di diritti.

Beni immobili e mobili

Beni immobili: sono cose. Riguardano tutto ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo. Hanno regole di circolazione assai rigorose.

Beni mobili: comprendono cose, ma anche energie e immateriali. Hanno regole di circolazione improntate alla massima celerità e semplicità (possesso vale titolo).

Beni mobili registrati: automobili, navi, aerei. Sono beni mobili dal punto di vista naturalistico, ma immobili sotto il profilo giuridico, visto che la loro circolazione non è affatto libera.

Strumenti finanziari e beni pubblici

Strumenti finanziari: azioni, obbligazioni, titoli, quote di fondi, contratti di borsa.

Beni pubblici:

  • Demaniali: appartengono esclusivamente ad enti pubblici territoriali (Stato, regioni, province, comuni). Sono inalienabili e non suscettibili di possesso.
  • Patrimoniali: appartenenti ad un ente pubblico, ma non demaniali. Il patrimonio può essere: disponibile, formato da beni (es. arredi) che non assolvono direttamente ad una finalità di pubblico interesse; indisponibile, costituito dal patrimonio forestale, minerario, archeologico, militare, edilizio.

Beni ecclesiastici e culturali

Beni degli enti ecclesiastici: possono anche appartenere ai privati, tuttavia fino a quando non siano sconsacrati non possono essere sottratti a tale destinazione.

Beni culturali: cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, archeologico, ecc. Beni paesaggistici: beni immobili e aree aventi rilevanza storica, culturale e naturale.

Beni immateriali

Beni immateriali: creazioni intellettuali o opere dell'ingegno, sprovvisti della materialità.

Tipologie di cose

Cose fungibili: fungibili o generiche sono cose che si possono sostituire indifferentemente con altre della medesima qualità e quantità. E non: infungibili sono cose contraddistinte da una specifica individualità.

Cose consumabili: cose che si distruggono con l'uso. E non: cose che si deteriorano, ma non vengono meno.

Cose divisibili e non: possono o meno essere divise in parti senza che ciò pregiudichi l'uso.

Cose produttive e non: producono o non producono frutti.

Cose future: ancora non esistenti in natura (es. frutti naturali).

Cose semplici: cose che non possono essere separate in parti più piccole senza alterare o distruggere la loro fisionomia.

Cose composte: cose formate da elementi connessi ma che possono essere separati in modo che ciascuno abbia un'esistenza giuridica autonoma ed un proprio valore economico.

Pertinenze: cose accessorie destinate a servizio di una cosa principale.

Universalità di mobili (di fatto): pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e che hanno destinazione unitaria.

Universalità di diritto: si compone di rapporti giuridici (è il caso dell'eredità).

Azienda: complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Detenzione e possesso

Detenzione: soggetto ha disponibilità materiale di una cosa. Possesso: situazione in cui un soggetto si comporta come se fosse proprietario/titolare del diritto ed ha diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo della cosa.

Successione e accessione nel possesso

Successione nel possesso: nella sola ipotesi d'acquisto a titolo di erede. Il possesso utile per l'usucapione esercitato dal precedente possessore si somma con quello esercitato dal successivo possessore.

Accessione nel possesso: in ogni ipotesi di acquisto del bene a titolo derivativo. Il nuovo possessore può unire il proprio possesso a quello del suo dante causa onde goderne gli effetti.

Azioni possessorie

Azioni possessorie, a tutela del possesso:

  • Azione di reintegrazione: spetta al possessore che sia stato privato del possesso con violenza, mira a riottenere il possesso.
  • Azione di manutenzione: il possessore mira a far cessare molestie o turbative nel possesso di un bene immobile.

Azioni di nunciazione

Azioni di nunciazione, di cautela del possessorie o proprietario per prevenire un danno:

  • Denuncia di nuova opera: possessore o titolare di un diritto reale di godimento che ha ragione di temere che una nuova opera, non terminata, stia per comportare un danno alla sua cosa, può denunciarla all'autorità giudiziaria, la quale valuterà se sospendere o meno la costruzione dell'opera.
  • Denuncia di danno temuto: possessore o titolare di un diritto reale di godimento che ha ragione di temere che un edificio, albero o altra cosa possa arrecare danno alla sua cosa, può denunciare il fatto e ottenere che si provveda per ovviare al pericolo.

Proprietà privata

Proprietà privata: riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti. Può essere espropriata per motivi di interesse generale. È imprescrittibile (salvo usucapione) e perpetuo (non esiste proprietà a tempo).

Proprietà edilizia e agraria

Proprietà edilizia: per i proprietari di immobili costruiti in difformità o in assenza di concessione, vi è la possibilità di chiedere un condono, previo versamento di un'oblazione. Proprietà agraria: garantisce il razionale sfruttamento del suolo, fissa i limiti di estensione, promuove la bonifica, aiuta la piccola e media proprietà.

Espropriazione

Espropriazione: sottrazione di un bene al proprietario da parte...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MrDandro di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Barba Vincenzo.
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