Definizione, funzione e fonti del diritto del lavoro
Partizione della materia e funzione del diritto del lavoro
Il diritto del lavoro è una branca del diritto privato che ha ad oggetto il lavoro. Il lavoro è inteso come una attività umana finalizzata ad uno specifico risultato. Questa disciplina è nata essenzialmente nel 1800 come disciplina giuridica. Nel 2015 si sono avute importanti riforme nella nostra materia perché si ritiene che riformare la disciplina del diritto del lavoro sia un passaggio indispensabile per ottenere certi risultati.
Funzione del diritto del lavoro
La funzione del diritto del lavoro è essenzialmente quella di proteggere il lavoratore, soggetto che si trova in una condizione di debolezza rispetto alla sua controparte, al suo datore di lavoro. Il diritto del lavoro nasce come reazione al mito dell'uguaglianza sostanziale delle parti del rapporto di lavoro. Nasce appunto quando il legislatore si rende conto che in realtà le parti di questo rapporto privatistico (parti che per sua natura dovrebbero essere paritarie, in realtà non lo sono) e allora scatta l'intervento del legislatore con questa finalità protettiva.
Partizione della materia
Questi interventi del legislatore sono volti quindi a correggere questa situazione di disparità, si manifestano in tre settori:
- Il settore del rapporto di lavoro subordinato, cioè la disciplina giuridica del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore;
- Il settore del diritto sindacale, che riguarda l’azione dei lavoratori che si coalizzano per tutelare meglio i loro interessi professionali;
- Il diritto previdenziale, cioè quel settore che guarda l’intervento pubblico a favore dei lavoratori che si trovino in condizioni di bisogno perché si sono verificati alcuni eventi che possono riguardare sia lo svolgimento del rapporto come la malattia o l’infortunio, sia la vecchiaia una volta terminato il rapporto di lavoro.
Il diritto del lavoro si pone a cavallo tra la sfera dell’avere e la sfera dell’essere, per il datore di lavoro riguarda sempre la sfera dell’avere (come tutti i contratti). Per il contratto di lavoro subordinato invece: da una parte per il datore di lavoro riguarda la sfera dell’avere (scambio tra attività lavorativa e retribuzione, quindi il datore di lavoro paga una retribuzione), però anche il lavoratore è coinvolto personalmente in questo rapporto giuridico. E questo ha anche altre implicazioni molto importanti sul piano della disciplina di questo rapporto, tanto è vero che il rapporto di lavoro è l’unico rapporto di lavoro privatistico che trova una parte della sua disciplina addirittura nella costituzione.
Origine
Il diritto del lavoro nasce in seguito a eventi di natura sociale-economica importanti che non si possono dimenticare altrimenti si perde il punto di origine della disciplina. Uno di questi eventi è la rivoluzione industriale dove i lavoratori si sono spostati in massa dalle campagne alle città perché c’era richiesta di manodopera. Erano in concorrenza tra di loro, quindi, erano portati ad accettare posizioni di lavoro sempre più basse; è lì che si innesta il problema della posizione sociale! Problema che è stato ignorato dal legislatore. C’era un’assenza di regole, di una legislazione in materia di rapporto di lavoro, e in quegli anni (nel 1800) in tutti quei paesi c’era anche il divieto di associazioni professionali (i lavoratori non si potevano associare per tutelare meglio i loro interessi) e questo li metteva in una grande condizione di debolezza.
La realtà dei fatti prese il sopravvento quando si arrivò a un punto che non era più sostenibile (i lavoratori nonostante i divieti si associarono comunque), il legislatore dunque prese atto di questa esigenza, esigenza che permane tuttora. Naturalmente tutto si è complicato, si è evoluto; però il principio rimane lo stesso, cioè che un certo tipo di interessi (quelli professionali della parte debole del rapporto) si tutelano, possono essere tutelati meglio solo se c’è la coalizione e quindi se c’è un soggetto collettivo che agisce in nome e per conto del lavoratore.
I punti di svolta sono stati due: il riconoscimento della libertà sindacale (quindi della possibilità per tutti i lavoratori di associarsi per tutelare meglio i propri interessi) e la liceità dei due strumenti che sono il fulcro dell’esercizio dell’attività sindacale, e cioè lo sciopero e il contratto collettivo.
- L’Art.39 Cost. si occupa della libertà sindacale e della contrattazione collettiva;
- L’Art.40 Cost. si occupa del diritto di sciopero, strumento di effettività dei diritti sindacali, cioè è uno strumento attraverso il quale i lavoratori riescono a far valere concretamente i loro diritti.
L’altra grande modifica rivoluzionaria è stata quella della formazione dell’intervento della legislazione all’interno del sociale e del rapporto di lavoro. Cioè il legislatore prende atto che è necessario il suo intervento per disciplinare gli aspetti principali del lavoro e quindi inizia a sorgere la legislazione, nasce così il diritto del lavoro. Si parte dalle prime leggi protettive, quelle sul lavoro dei fanciulli, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la legge sull’orario di lavoro; sono tutte leggi che in Italia sono state emanate nella prima versione alla fine dell’800.
Il diritto sindacale
La funzione dell’azione collettiva viene modificata nel corso del tempo. Il ruolo del sindacato, cioè del contratto collettivo (accordo che il sindacato stipula con la sua controparte quindi col datore di lavoro) prima aveva solo natura di concordare la retribuzione e ottenere migliore condizioni di lavoro anche rispetto alla legislazione, quindi aveva natura acquisitiva, adesso questo quadro è completamente mutato. Il contratto collettivo spesso ha anche il potere di derogare il contenuto, può prevedere minori tutele rispetto a quelle che prevede la legge.
La funzione iniziale era quella di consentire ai lavoratori uniti di iniziare farsi valere per poter contrastare le pretese dei datori di lavoro, poi è nata la legislazione sociale. C’è stata una parentesi, l’ordinamento corporativo che attribuiva al sistema sindacale una configurazione del tutto diversa rispetto a quella che aveva prima e a quella che aveva dopo, perché i sindacati erano soggetti di diritto pubblico, e quindi il contratto collettivo che veniva stipulato da quei sindacati aveva una funzione di fonte primaria del diritto del lavoro, era equiparato sostanzialmente alla legge. Questo sistema è stato poi oggetto di un’attenzione anche dalla costituzione repubblicana, attraverso l’Art.39 che però non è stato mai attuato da questo punto di vista, però ci fa capire come nelle intenzioni del legislatore costituente si sarebbe dovuto configurare il sistema di contrattazione collettiva.
Se il legislatore ci fosse riuscito, l’Art.39 avrebbe risolto molti problemi perché nel nostro ordinamento il contratto collettivo del settore privato essendo un contratto collettivo di diritto comune non ha un’efficacia generalizzata. Ogni volta che noi parleremo di un contratto collettivo dovremo tenere presente che il contratto collettivo ha un’efficacia limitata ai lavoratori che sono iscritti ai sindacati e ai lavoratori che comunque si vogliono vincolare a questo tipo di contratto.
Terminato il periodo corporativo entriamo nel periodo repubblicano dove la costituzione diventa una fonte del diritto dalla quale non si può prescindere e la costituzione assume un ruolo fondamentale perché pone al centro di una serie di norme molto importanti il lavoro.
- L’Art.1, l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro; noi dobbiamo capire che ruolo hanno i principi costituzionali nella nostra materia, per capirlo cerchiamo di capire la nozione di lavoro che viene adottata nella costituzione.
- L’Art. 4 comma 2, lavoro: attività o funzione che concorre il progresso materiale e spirituale della società, quindi una funzione ampia. Ci interessa capire che il legislatore da questo punto di vista non ha voluto effettuare una scelta, non distingue ad esempio tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, vuole attribuire rilievo alla funzione cioè della funzione sociale.
- Altro principio fondamentale è quello dell’uguaglianza sostanziale, Art.3: l’impegno della Repubblica è di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà di fatto dei cittadini.
- L’Art.35 detta delle disposizioni di principio: la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, anche qui c’è la conferma di quello che vi ho detto all’inizio perché non si sceglie una tipologia di lavoro specifica ma anzi, il legislatore ci tiene a chiarire che qualsiasi forma di lavoro è di uguale dignità e soprattutto deve essere tutelata.
- L’Art.36 disciplina alcuni aspetti fondamentali, prima di tutti la retribuzione, comma 1: il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
- L’Art.37 riguarda il lavoro delle donne e dei minori.
- L’Art.38 riguarda la previdenza.
- L’Art. 40 prevede direttamente un diritto dei lavoratori che si esercita su piano dell’azione coalizzata, cioè il diritto di sciopero.
Il rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro può essere sospeso unilateralmente (il lavoratore può dire ”io esercito questo mio diritto di sciopero, oggi non svolgo attività lavorativa”), c’è una mancata esecuzione di una delle due prestazioni. Se non fossimo nell’ambito di un rapporto privatistico professionale come il rapporto di lavoro si darebbe luogo ad un inadempimento. Art.1218 c.c. responsabilità contrattuale, inadempimento, risarcimento del danno; ovvero la reazione dell’ordinamento nell’ambito della responsabilità contrattuale che attribuisce al soggetto che subisce l’inadempimento il risarcimento.
Nel diritto del lavoro dobbiamo ragionare in termini differenti, si può inadempiere perché sono coinvolti altri interessi, perché non c’è soltanto l’interesse sinallagmatico dello scambio delle due prestazioni principali (attività lavorativa contro pagamento della retribuzione), ma ci sono coinvolti altri interessi (il lavoratore, per esempio, ha diritto di scioperare). Però questo comporta una deviazione rispetto alle regole delle obbligazioni dei contratti e questo noi lo ritroveremo in tanti altri istituti.
Il trasferimento del lavoratore
Il trasferimento è un provvedimento con cui il datore di lavoro trasferisce il lavoratore da una sede ad un'altra. La legge dispone che questo provvedimento sia sempre possibile, poiché ci sono ragioni tecnico/organizzativo/produttive. Col trasferimento, sorge il problema della modifica unilaterale del luogo della prestazione, dedotto nel contratto di lavoro. Se il soggetto stipula un contratto di lavoro subordinato con luogo di lavoro "Cagliari", nello stabilimento del datore di lavoro, se si verificano delle esigenze tecnico/organizzativo/produttive, il datore di lavoro può attuare un trasferimento a Sassari, con una certa modalità ed un certo preavviso. In questo caso tra l'interesse organizzativo del datore di lavoro e quello personale forte del lavoratore a non vedere modificato l'elemento del contratto, il legislatore attribuisce rilevanza e preminenza all'interesse del datore di lavoro, che può attuare il trasferimento anche senza il consenso del lavoratore.
Le fonti del diritto del lavoro
Art. 1 delle preleggi, sono fonti del diritto la legge, i regolamenti, le norme corporative e gli usi. Distinguiamo due tipi di fonti: le fonti di produzione, i procedimenti attraverso i quali si arriva alla formazione delle norme giuridiche, e le fonti di cognizione, ossia gli atti che contengono le norme giuridiche.
Nel diritto del lavoro, le fonti sono materia particolare: troviamo anche qui la scala gerarchica delle fonti "classica":
- Costituzione: la più importante, che si occupa di alcune materie assai rilevanti nell'ambito del diritto del lavoro, sia per il rapporto di lavoro individuale, sia per il diritto sindacale;
- Legge ordinaria: ha un ruolo fondamentale di disciplina in quasi tutti gli aspetti importanti del rapporto di lavoro; è a sua volta suddivisa in:
- legge statale: a cui è riservato l'ordinamento civile, in cui rientrano per principio consolidato il rapporto di lavoro e il diritto sindacale;
- legge regionale: a cui è affidata la formazione professionale, oltre alla tutela e sicurezza del lavoro, intesa come azione amministrativa relativa al mercato del lavoro, e non come tutela delle condizioni di lavoro (riservata alla legislazione statale);
- Leggi internazionali e comunitarie.
Va sin da subito chiarito che una parte importante del diritto del lavoro non proviene dalle fonti "classiche", ma abbiamo una parte importantissima che ritroveremo come proveniente da fonti atipiche, come il contratto collettivo, o addirittura la giurisprudenza (le sentenze dei giudici), perché in alcune materie c'è stata una voluta lacuna del legislatore, che ha delle ragioni ben precise che verranno esposte più avanti.
Le leggi, in materia di rapporto di lavoro, hanno una caratteristica fondamentale: sono inderogabili. In questa caratteristica risiede la funzione di protezione del soggetto debole: ciò significa che le parti del rapporto di lavoro non possono negoziare una disciplina peggiorativa rispetto a quella consentita dalla legge, nemmeno se vi è il consenso da entrambe le parti. Questa caratteristica fa subito cogliere la differenza rispetto alle discipline del diritto privato, in cui in base al principio dell'autonomia contrattuale, le parti possono liberamente dettare l'assetto dei loro interessi; nel contratto di lavoro questo è l'esatto opposto, in quanto lo spazio lasciato all'autonomia delle parti è assai limitato.
All'inderogabilità si accompagna, come conseguenza, il principio della sostituzione automatica: se le parti concordano una disciplina peggiorativa rispetto a quella prevista dalla legge, non solo questa è nulla, proprio perché dettata in violazione delle norme inderogabili, ma viene di diritto sostituita dalla disciplina legale. La sostituzione automatica è fondamentale poiché, anch'essa, rende effettiva la tutela del lavoratore: se operasse solo il principio dell'inderogabilità, senza la sostituzione automatica, si lascerebbe il lavoratore senza tutela, essendo nulla qualsiasi disciplina peggiorativa rispetto a quella legale; in questo modo, invece, la disciplina prevista dalla legge si sostituisce automaticamente a quella ritenuta nulla.
Questo meccanismo è espressamente previsto nel nostro ordinamento dall'articolo 1339 e dall'articolo 1419 del codice civile. Il contratto di lavoro, dunque, è un contratto il cui contenuto è definito in modo assai consistente e significativo non dalla libera manifestazione di volontà delle parti, ma da fonti eteronome: la legge ed il contratto collettivo.
Le fonti internazionali e comunitarie
Le norme del diritto internazionale possono avere effetti sul nostro ordinamento soltanto se esiste una legge che ratifica e richiama espressamente il trattato internazionale in vigore; nell'ambito del diritto del lavoro sono molto importanti gli atti dell'O.I.L. (Organizzazione Internazionale del Lavoro). Gli atti della Comunità Europea sono direttamente operanti nel nostro ordinamento, ed inoltre sono prevalenti rispetto alle norme del diritto nazionale che siano in contrasto con esse: questo accade perché, quando l'Italia ha aderito ai trattati dell'UE ha espressamente ceduto una quota di sovranità dallo stato nazionale, alla Comunità Europea. Distinguiamo:
- Regolamenti, che hanno un'efficacia diretta, contengono dei precetti generali ed astratti e tendono ad uniformare le legislazioni nazionali, sono direttamente applicabili nei confronti degli Stati e degli individui e prevalgono sulle norme di diritto interno difformi;
- Direttive, che hanno un'efficacia indiretta e necessitano di una legge che recepisca e si adegui alle direttive; gran parte dell'ordinamento vigente in materia giuslavorista deriva dalle direttive (Orari di lavoro, contratti di lavoro a termine, contratto part-time, sicurezza sul lavoro...), nonostante l'ordinamento del diritto del lavoro sia sempre di competenza dei singoli stati nazionali.
Il percorso attraverso il quale si è sviluppato il diritto comunitario, e anche del lavoro, è ricostruibile attraverso i vari trattati: dal trattato costitutivo della Comunità Europea del 1957, all'Atto Unico Europeo del 1987, il Trattato di Maastricht del 1992, il Trattato di Amsterdam del 1997, fino al Trattato di Lisbona del 2007, quest'ultimo in sostituzione della Costituzione Europea del 2004.
Diritto sindacale
Gli argomenti principali del diritto sindacale sono: la libertà sindacale, che comprende anche l’organizzazione del sindacato; la rappresentanza sindacale; il contratto collettivo e il diritto di sciopero.
La libertà sindacale
La libertà sindacale: volendo dare una definizione generalmente accettata dalla dottrina, possiamo definirla come la facoltà di coalizione e azione per la difesa di interessi collettivi professionali.
Le fonti della libertà sindacale
Questa è sancita da una pluralità di fonti che appartengono a diversi livelli:
- Fonti internazionali,
- Fonti comunitarie,
- Fonti nazionali: all’interno di quest’ultime abbiamo fonti di diverso grado che vanno...
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