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Fonti del diritto del lavoro

Cronistoria e basi

1. Dopo la caduta dell'ordinamento fascista, i contratti collettivi corporativi sono stati sostituiti da quelli di diritto comune che non hanno più valore di atti normativi ma natura negoziale. Nonostante abbiano efficacia limitata tra le parti di tutti gli atti di autonomia privata, estendono i loro effetti anche al di là del loro ambito di applicazione soggettivo e sono comunque inderogabili dalla volontà delle parti del contratto individuale.

2. La giurisprudenza ha sempre svolto una funzione suppletiva rispetto al legislatore, ed è quindi considerata alla stregua di una fonte del diritto del lavoro.

3. Normativa internazionale in materia di lavoro: l'“Organizzazione internazionale del lavoro” della quale fanno parte gli Stati membri dell'ONU, svolge un'attività normativa in materia di lavoro attraverso l'emanazione di raccomandazioni e la predisposizione di progetti di convenzioni. I suoi atti in materia di diritti sindacali, di tutela antidiscriminatoria, eguaglianza tra lavoratori ecc. hanno avuto un'influenza relativa sull'evoluzione del diritto del lavoro italiano.

4. Influenza penetrante l'ha avuta invece la normativa comunitaria. Dopo l'Atto Unico Europeo e il Trattato di Maastricht è riconosciuta all'UE una competenza crescente e autonomia in materia di lavoro ed è previsto un coinvolgimento crescente delle parti sociali nei processi di formazione delle norme comunitarie. È assente un sistema compiuto di regole del diritto del lavoro europeo e ci sono varie divergenze sulle tecniche di regolazione tra coloro che privilegiano l'assetto di un'Europa sociale fondato su un sistema di regole rigide e vincolanti e coloro che auspicano il rafforzamento di soft law. Tra gli obiettivi del Trattato dell'UE c'è la promozione di un elevato livello di occupazione; l'articolo 151 indica come obiettivi della politica sociale comunitaria il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, promozione dell'occupazione, protezione sociale adeguata, dialogo sociale = avanzamento delle fonti comunitarie in materia sociale. L'occupazione e la tutela del lavoro sono diventati valori fondanti della Comunità.

5. Gli atti emanati dall'UE dispiegano efficacia nell'ordinamento degli stati membri in diversa guisa. In particolare, i regolamenti, contenenti precetti generali e astratti, tendono a uniformare le legislazioni nazionali, mentre le decisioni sono riferite a situazioni specifiche; entrambi sono applicabili direttamente nei confronti degli stati e degli individui e prevalgono su norme di diritto interno eventualmente difformi. Le direttive invece devono essere recepite in atti interni dei Paesi membri; nel caso in cui lo Stato non provveda ad attuare la direttiva nei termini stabiliti, il privato cittadino ha diritto a risarcimento da parte dello Stato.

6. Norme costituzionali in materia di lavoro: già nel primo articolo viene riconosciuto al lavoro un valore fondante della Repubblica e garantito un sistema di tutele. Nel 2001 ci sono state alcune modifiche tra cui la sostituzione dell'art. 117. Il nuovo testo, in materia di ripartizione delle materie tra Stato e Regioni, elenca tassativamente le materie soggette alla legislazione statale, includendovi l'ordinamento civile; si può ritenere ragionevolmente che tra i rapporti privati si possono includere sicuramente la disciplina del rapporto individuale di lavoro e il diritto sindacale nella sua dimensione privata. Legislazione regionale affida alla legislazione concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro tutti i provvedimenti diretti a promuovere l'occupazione.

7. La disciplina del 1924 ha introdotto il diritto sindacale in azienda riconoscendo ad esso una serie di diritti e prerogative e ha innovato sensibilmente la disciplina codicistica del rapporto di lavoro. Usi: distinzione tra usi normativi e usi aziendali, che sono usi negoziali. Quest'ultimi si concretano nella concessione generalizzata di trattamenti non previsti da altre fonti e quindi integrano il contenuto del contratto individuale, potendo questo essere modificato solo con il consenso del lavoratore che ne è il destinatario. Secondo una recente giurisprudenza, gli usi aziendali farebbero sorgere in capo ai datori di lavoro un obbligo unilaterale di carattere collettivo produttivo di effetti giuridici sui singoli rapporti individuali di lavoro.

Fonti del rapporto di lavoro sono il contratto individuale, il contratto collettivo e la legge. Le ultime due assolvono a una funzione di integrazione, specificazione e miglioramento delle tutele previste dalla legge. Per il contratto individuale esiste limitazione dello spazio, ma in ogni caso al lavoratore viene riconosciuta la libertà di accettare o rifiutare la proposta di assunzione del datore. I trattamenti più favorevoli pattuiti a livello individuale prevalgono sulle clausole del contratto collettivo. I trattamenti collettivi possono essere invece modificati anche in senso peggiorativo da un contratto di livello inferiore (contratto aziendale rispetto al contratto nazionale). Il contratto collettivo non può prevedere trattamenti meno favorevoli rispetto a quelli previsti dalla legge salvo che essa lo consenta; numerose disposizioni legislative hanno attribuito ai contratti collettivi una funzione integrativa o di completamento del dettato legislativo.

Diritto sindacale

Origini e basi del diritto sindacale italiano

La connessione tra attività sindacale e prestazione di lavoro si realizza storicamente sul piano della fabbrica di tipo fordista. La fabbrica è il luogo dove si costituiscono i primi rapporti di lavoro tra gli operai e il padrone e gli interessi comuni degli operai favorisce la formazione delle prime coalizioni per ottenere migliori condizioni lavorative, andando contro interesse del padrone e arrivando così ai primi scioperi conclusi con la stipulazione dei primi accordi collettivi, denominati concordati di tariffa.

Le prime coalizioni occasionali si sono formate con un duplice scopo: escludere la concorrenza tra gli appartenenti al gruppo e neutralizzare il diverso e minore potere contrattuale che l'operaio come singolo ha di fronte al datore di lavoro. Avevano inoltre anche lo scopo di migliorare la retribuzione. L'eliminazione della concorrenza al ribasso tra i lavoratori non può prescindere dall'inderogabilità del contratto collettivo. La prevalenza di quest'ultimo su quello individuale resta di tipo obbligatorio e non reale.

Il concordato di tariffa inoltre ha un'efficacia soggettiva limitata agli appartenenti alle coalizioni stipulanti secondo i principi generali in tema di efficacia del contratto. Ma sia le coalizioni che lo sciopero sono strumenti deboli e precari a difesa dei lavoratori. Lo sciopero rimane però una forma di inadempimento contrattuale e quindi possibile causa di licenziamento.

Verso la fine dell'800 le coalizioni tendono a trasformarsi in veri e propri sindacati, associazioni di lavoratori che operano in un determinato ramo di industria. Il sindacato assume la forma giuridica dell'associazione quindi, ma si contraddistingue dalle altre forme perché è portatore di interesse collettivo e non solo comune. Questo interesse collettivo è individuato di volta in volta dallo stesso sindacato. I sindacati sono associazioni volontarie di lavoratori dipendenti in cui gli stessi lavoratori decidono volontariamente di subordinare i loro interessi individuali all'interesse del gruppo.

Con la diffusione dei concordati di tariffa è istituita la magistratura dei probiviri, che decide le controversie di lavoro secondo equità. Questa magistratura predispose una serie di massime, di tutela degli interessi dei lavoratori che costituiscono una sorta di disciplina applicabile a tutti i casi simili. Per la prima volta venne istituita nel 1906 da un accordo sindacale tra Fiom e la fabbrica di automobili ITALA la Commissione interna, organismo non associativo interno alla fabbrica, di tutela dei lavoratori. Le prime forme di regolazione dei diritti e degli obblighi dei lavoratori hanno avuto quindi origine nel contratto individuale e collettivo.

Nel periodo liberale vi fu una forte resistenza agli interventi legislativi, soprattutto perché non vi era consentita la formazione di istituzioni intermedie tra individuo e Stato. Solo con la promulgazione del codice penale Zanardelli venne depenalizzato lo sciopero che perciò si configura come atto penalmente lecito e tuttavia sul piano civile resta un inadempimento. Nello stesso periodo intervengono le prime leggi di tutela del lavoro; nel 1892 nasce la prima centrale sindacale confederale, la CGIL di ispirazione socialista. Nel 1912 è sancito il principio del suffragio universale limitato ai soli uomini, qualche anno più tardi viene realizzato un primo abbozzo di legge sull'impiego privato e nel 1923 è approvata la legge sull'orario di lavoro.

Nello stato liberale quindi, nel primo periodo vige un regime di sostanziale intolleranza nei confronti dei fenomeni sindacali, mentre il periodo successivo (fino all'avvento del fascismo) è contrassegnato da un regime di relativa tolleranza e di liceità penale dello sciopero. Con l'avvento del fascismo tutte le libertà vennero limitate.

L'ordinamento corporativo fu istituito con la legge 563/1926, che riconosceva formalmente la libertà sindacale, perché consentiva la costituzione di più sindacati, legittimava però il governo ad attribuire personalità giuridica di diritto pubblico ad un solo sindacato a condizione che raggruppasse il 10% della categoria di riferimento, categoria determinata dallo stesso governo autoritativamente; il sindacato riconosciuto aveva la rappresentanza legale di tutti gli appartenenti alla categoria iscritti e non iscritti al sindacato.

Alla fase sindacale seguì la creazione delle corporazioni, enti di diritto pubblico che riunivano al proprio interno le associazioni sindacali contrapposte e provvedevano, sotto controllo governativo, ad una regolamentazione dell'attività economica. Esse emettevano ordinanze corporative.

Il contratto collettivo corporativo stipulato dalle contrapposte associazioni sindacali di categoria riconosciute aveva efficacia erga omnes. Le norme corporative erano considerate fonte di diritto dal Codice civile del 1942. Il contratto collettivo era inderogabile in peius dalle pattuizioni individuali e aveva anche una funzione uniformante (le clausole potevano essere modificate da quelle del contratto individuale a condizione che contenessero speciali condizioni più favorevoli).

I conflitti non potevano essere risolti attraverso l'autotutela perché lo sciopero e la serrata erano considerati delitti contro l'economia pubblica, ma dovevano essere composti da una speciale magistratura del lavoro composta da magistrati ed esperti che giudicavano secondo equità. Le sentenze corporative avevano efficacia nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria e non solo nei confronti degli iscritti.

L'ordinamento corporativo fu soppresso nel 1943 quando fu siglato il primo accordo sindacale che ricostruiva l'istituto della commissione interna. Vennero mantenute in vigore le norme contenute nei contratti collettivi salvo successive modifiche.

Con la Costituzione del 1948 nasce lo Stato sociale che riconosce spazio alle società intermedie, come i partiti, i sindacati. L'art. 39 stabilisce il principio di libertà sindacale come libertà tipica rispetto a quella associativa; esso inoltre è considerato il fondamento dell'autonomia collettiva di diritto comune tra libere e contrapposte organizzazioni sindacali di lavoratori e datori di lavoro. L'art. 40 Cost. ha introdotto lo sciopero, che non è più un inadempimento ma determina la sospensione di entrambe le obbligazioni: quella di lavorare e quella retributiva.

Anni '50 – dibattito sull'opportunità o meno di continuare a utilizzare le categorie pubblicistiche o privatistiche per interpretare il nuovo diritto sindacale. Prevalse la ricostruzione privatistica di Francesco Santoro Passarelli, che in quel momento costituì un'efficace barriera alle tendenze neocorporative e che corrispose in modo soddisfacente ai bisogni e alle aspettative di autoregolazione delle grandi centrali sindacali preoccupate di difendere la loro autonomia. Ebbe quindi scarso seguito la tesi di Calamandrei, della titolarità collettiva del diritto di sciopero.

Negli anni '60 un ruolo importante ebbe anche la teoria dell'ordinamento intersindacale di Gino Giugni che integrò quella privatistica e chiarì le peculiarità e le dinamiche interne dei rapporti sindacali.

Attualmente si è riacceso il dibattito sulla natura del contratto collettivo e sulla possibile collocazione di questo nel sistema delle fonti di diritto. La dottrina pubblicistica sostiene da tempo la natura del contratto collettivo di diritto comune e la possibilità di inquadrarlo tra le fonti del diritto. Questa tesi viene argomentata sulla base del principio di effettività e del tasso di osservanza e di accettazione del contratto collettivo, nonché sull'opinio iuris volta a fondare l'obbligatorietà della sua applicazione anche ai non iscritti alle associazioni stipulanti. Tale tesi però è contestata da quella privatistica che ribadisce la natura privata degli interessi collettivi destinati a prevalere su quelli individuali ed osserva come la previsione di sanzioni ed incentivi di una disciplina sindacale presupponga l'efficacia limitata del contratto collettivo.

Interesse collettivo si distingue secondo la dottrina privatistica da quello comune perché il primo è un interesse che supera e trascende quelli individuali e perché è indivisibile. Il limite di questa ricostruzione sta nell'avere ipostatizzato questo interesse e avere ad esso riconosciuto un valore ontologico. L'interesse è collettivo se tale lo considera il gruppo. L'interesse collettivo prevale su quelli individuali, quindi il contratto collettivo prevale su quello individuale e le clausole del primo non possono essere derogate in peius dalle clausole del secondo, in caso contrario sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, mentre prevalgono sul contratto collettivo solo quelle del contratto individuale che sono più favorevoli.

Accanto all'autonomia privata individuale il nostro ordinamento riconosce spazio all'autonomia privata collettiva diretta a regolare non già interessi individuali degli appartenenti all'organizzazione sindacale ma l'interesse collettivo degli stessi. L'autonomia collettiva però non ricava la sua legittimazione dall'autonomia dei singoli che volontariamente subordinano i loro interessi a quello del gruppo ma direttamente dall'art. 39 Cost, che sancisce la libertà di organizzazione sindacale. Attualmente il diritto sindacale repubblicano è contrassegnato oltre che dal principio di autonomia privata collettiva, anche da quello dell'effettività sindacale.

Nel nostro ordinamento l'attività sindacale come lo sciopero è delimitata da una frontiera mobile che estende o restringe il proprio territorio in ragione di rappresentatività del sindacato in un determinato momento e contesto. Storicamente il sindacato è stato negoziatore di contratti e perciò l'attività negoziale rientra tra i compiti del sindacato e costituisce attività sindacale. Quest'ultima non si esaurisce nella proclamazione degli scioperi e nella stipulazione dei contratti però, ogni altra attività può essere considerata sindacale se il sindacato ha il consenso e quindi la forza di farla valere come tale.

Dopo la caduta dell'ordinamento corporativo, solo lo sciopero economico o per fini contrattuali era considerato legittimo e solo successivamente è stato considerato tale lo sciopero di imposizione politico-economica (contro il Governo). Nessuno ha messo in discussione lo sciopero dei magistrati anche se ci sono dubbi sulla legittimità di questo perché la magistratura è uno dei poteri sovrani.

Nel diritto sindacale quindi è rilevante il principio di effettività dell'attività sindacale, in base al quale il sindacato esercita un potere di fatto cui è connessa una responsabilità politica e non giuridica su materie che le organizzazioni sindacali riescono ad acquisire in un determinato momento e contesto storico.

Nel sistema sindacale repubblicano il sindacato è configurato come associazione privata non riconosciuta mentre la categoria non preesiste al sindacato ma è determinata dalle parti e quindi è un posterius rispetto al sindacato. E di solito indica l'attività merceologica assunta dalle parti come parametro per determinare l'ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto ad una medesima categoria intesa come attività merceologica possono esistere una pluralità di sindacati (di categoria).

Il pluralismo sindacale italiano ha diverse origini, prima delle quali la natura ideologica. La CGIL, dopo l'entrata in vigore della Costituzione si è scissa in Cisl e Uil. Il sindacalismo autonomo nel pubblico impiego ha dato nascita alla Cobas. Il sindacalismo italiano è di tipo competitivo, persegue quindi obiettivi non soltanto contrattuali ma anche di carattere sociale. In Italia i sindacati confederali hanno preferito mantenere la loro identità e non hanno mai operato in concreto. La Cisl ha la propensione a valorizzare il sindacato di associazione quindi gli iscritti mentre la Cigl il movimento e cioè i lavoratori indipendentemente dalla loro iscrizione.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ItaloBalbo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Preteroti Antonio.
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