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Disoccupazione dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co)

Per lo stato di disoccupazione dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co) è prevista la DIS-COLL. Per accedere a tale indennità è necessario che i collaboratori:

  • siano iscritti esclusivamente alla gestione separata INPS;
  • non siano pensionati;
  • non siano titolari di partita IVA;
  • che possano vantare almeno 3 mesi di contribuzione riferiti all'anno precedente allo stato di disoccupazione e almeno 1 mese di contribuzione riferito all'anno in corso allo stato di disoccupazione.

In questo caso la misura è erogata mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi totali di contribuzione e la durata non può eccedere i 6 mesi.

Per i lavoratori che invece abbiano già usufruito ed esaurito i trattamenti NASPI ma che si trovino ancora in stato di disoccupazione e che versino in uno stato di bisogno, in base ai criteri definiti dal Ministero, è possibile richiedere l'ASDI ovvero l'assegno di disoccupazione.

Anche l'ASDI è erogato mensilmente ed è pari al 75% dell'ultima indennità NASPI. Anche in questo caso i beneficiari devono obbligatoriamente partecipare attivamente alle iniziative preposte all'occupazione messe a disposizione.

C'è anche l'indennizzo di mobilità: era un intervento riconosciuto a favore di lavoratori soggetti a licenziamenti collettivi dovuti alle difficoltà aziendali. I lavoratori dovevano aver maturato un'anzianità di almeno 12 mesi e dovevano essere iscritti alle liste di mobilità. La durata della prestazione dipendeva dall'età e dalla zona geografica, mentre la misura veniva calcolata sulla base dell'integrazione salariale straordinaria a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto e spettava nella misura del 100% per i primi 12 mesi e per l'80% per i mesi seguenti. Tale trattamento è stato abrogato.

REDdITO DI CITTADINANZA

(politica attiva) è una misura di assistenza rivolta ai nuclei familiari che versano in uno stato di bisogno economico dovuto a condizioni di disoccupazione o inoccupazione dei suoi componenti. Il trattamento è erogato per 18 mesi con possibilità di rinnovo. Per poter beneficiare di questa misura, i beneficiari devono necessariamente rispettare requisiti di reddito, di residenza e di cittadinanza. Anche il reddito di cittadinanza soggiace alla regola della condizionalità quindi per poterne usufruirne è necessario che i soggetti interessati adottino comportamenti tali da agevolare l'inclusione nel mondo del lavoro. A tal proposito è necessaria la sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale attraverso cui ci si impegna a seguire il percorso personalizzato di inclusione sia al mondo del lavoro sia sociale. Se i beneficiari hanno più di 67 anni prende il nome di Pensione di cittadinanza.

POTERI E OBBLIGHI

DELLE PARTI CONTRATTUALI

1. Obblighi del lavoratore (subordinato) artt. 2104-2105 c.c.

Tre sono gli obblighi principali del lavoratore, alcuni dei quali criteri di valutazione dell'esattezza dell'esecuzione della prestazione di lavoro.

Obblighi di diligenza e obbedienza: art 2104 c.c. La diligenza anzitutto deve essere- intesa come speciale, rispetto a quella ordinaria, che si identifica come criterio di valutazione dell'adempimento della prestazione lavorativa.

La diligenza è misurata in base a due parametri. In primo luogo in base alla natura della prestazione. In altre parole è un obbligo che impone sia di eseguire la prestazione secondo la sua natura (diligenza tecnica), sia di eseguirla in maniera esatta e scrupolosa, secondo le competenze proprie del lavoratore. Quindi è un obbligo che richiede comportamenti accessori (ad es: se lavoro in un'impresa che produce medicinali devo entrare in laboratorio con tuta protettiva al fine di evitare

Possibili contaminazioni). Altro parametro di valutazione della diligenza è l'interesse generale dell'impresa che deve essere prevalente rispetto al mio possibile interesse (ad es: tra due imprese fornitrici tra cui una è di un mio conoscente devo scegliere il fornitore migliore anche quando non sia il mio conoscente).

Altro obbligo è l'obbedienza ovvero rispettare ed eseguire le direttive impartite, sia dal datore e sia dai suoi collaboratori o interposti. L'obbedienza non è un parametro di valutazione dell'adempimento della prestazione, bensì può essere identificato come effetto naturale della subordinazione e quindi del rapporto gerarchico tra datore e lavoratore. Tuttavia non deve essere un'obbedienza assoluta. Infatti tale obbligo è limitato dalla:

  1. Liceità della direttiva (es: non posso obbedire ad una direttiva che mi impone di omettere info al fisco);
  2. Dalla natura della prestazione: il
lavoratori non è tenuto a eseguire direttive che esulano dalla prestazione di lavoro. Se non vengono eseguite le direttive impartite, purché lecite, il lavoratore è responsabile dell'inadempimento degli obblighi contrattuali. Il passaggio successivo all'inadempimento è l'insubordinazione ovvero quel comportamento costante del lavoratore nel tempo volto all'inosservanza delle regole imposte dal datore. Obbligo di fedeltà: art. 2105 c.c. Tale obbligo è più penetrante, che opera anche in caso di sospensione del rapporto (malattia, maternità etc.) ma comunque non oltre la cessazione del rapporto. Si compone di altri tre obblighi: - di non concorrenza: la non concorrenza si riferisce alla concorrenza differenziale. Quindi al lavoratore è vietato sfruttare le conoscenze tecniche acquisite grazie alla situazione di privilegio in cui si trova facendo parte dell'impresa, per favorire interessi propri o di

imprese concorrenti (ad es: è vietato per il lavoratore svolgere un'attività a favore di un'impresa in concorrenza con l'impresa del mio datore di lavoro);

di segretezza delle informazioni: l'obbligo di segretezza impone il divieto di divulgare notizie riservate o non coincidenti con le condizioni tecniche generali (es: non può dire del processo produttivo ma può dire delle sue mansioni svolte);

divieto di utilizzare le notizie in maniera pregiudizievole per l'impresa: non è necessario poi che il pregiudizio sia concreto, basta che sia potenziale.

L'obbligo di fedeltà, il cui contenuto è quindi il principio di correttezza e buona fede, si applica solo ad attività lecite, se così non fosse il lavoratore dovrebbe esercitare il suo dovere di denunciare eventuali attività illecite del datore.

Infine, il lavoratore, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto, ha il diritto di critica ovvero

Il diritto di contestare fatti, oggettivamente certi, inerenti all'impresa, ad esempio una decisione presa dal datore di lavoro, è garantito dalla libertà di espressione e di manifestazione della pensione, sancita dalla Costituzione. Tuttavia, tale diritto deve essere esercitato nel rispetto dell'obbligo di fedeltà e solo se comporta un vantaggio collettivo superiore e non pregiudica il datore. L'esercizio illegittimo del diritto di critica può essere motivo di licenziamento.

Il patto di non concorrenza è un accordo stipulato tra il datore di lavoro e il lavoratore, prima o subito dopo la conclusione del rapporto. Lo scopo del patto è quello di impedire al lavoratore di fare concorrenza al datore per un determinato periodo successivo alla chiusura del rapporto. Si tratta di un'estensione dell'obbligo di non concorrenza in vigore.

Durante il rapporto. In tal caso infatti ha efficacia per il periodo in cui tra i due non esiste nessun rapporto. Deve essere necessariamente stipulato in forma scritta ad substantiam; deve essere necessariamente a titolo oneroso (è una prestazione sinallagmatica) e il corrispettivo deve essere proporzionale alla qualifica del lavoratore affinché compensi il mancato guadagno; deve essere circoscritto, non deve inibire la possibilità per il lavoratore di stipulare ulteriori contratti di lavoro e deve quindi avere un tempo limitato: 5 per i dirigenti 3 per altri lavoratori. Può essere accordato un tempo minore ma non superiore. Le invenzioni del lavoratore possono essere di tre tipi: a) Invenzioni di servizio: sono le invenzioni avvenute in adempimento dell'oggetto del contratto. Quindi se ad esempio sono assunto come ricercatore, la ricerca è la prestazione a cui sono obbligato in virtù dell'oggetto del contratto.Quindi l'eventuale invenzione, avvenuta durante l'orario di lavoro, e il relativo brevetto saranno di proprietà del datore di lavoro. In tal caso al lavoratore oltre alla retribuzione spetterà un premio; ) Invenzioni di azienda: sono le invenzioni che avvengono sempre in contesto aziendale e durante l'orario di lavoro ma non inerenti alla prestazione a cui sono tenuto. Anche in tal caso la proprietà spetta al datore ma al lavoratore è riconosciuto un premio; c) Invenzioni occasionali: sono le invenzioni che avvengono al di fuori dell'orario di lavoro ma sfruttando le conoscenze acquisite dal proprio lavoro. In tal caso il proprietario sia dell'invenzione che del brevetto è il lavoratore. Il datore ciò nonostante ha il diritto di prelazione sul brevetto nel caso in cui il lavoratore intenda alienarlo oppure il diritto d'uso, ma comunque sia il lavoratore ha diritto ad un compenso. 2. Poteri datoriali Ai sensi dell'art.

2086 c.c. l'imprenditore, in veste di datore di lavoro, è gerarchicamente superiore rispetto ai suoi collaboratori, da cui dipendono. Questo quindi legittima il ricorso a poteri propri necessari all'esercizio della sua attività. Tali poteri si ripartiscono in:

  • Direttivi;
  • Di controllo;
  • Disciplinari.

In virtù di questo, il legislatore è intervenuto per tutelare la posizione del lavoratore, quale parte debole del contratto, limitandone l'arbitrarietà.

A) Potere disciplinare: art. 2016 c.c. e art. 7 St. lav.

Immediatamente dopo agli obblighi del lavoratore, il codice dispone, in maniera indiretta, il potere disciplinare datoriale. Ai sensi dell'art. 2016 c.c. infatti, qualora il lavoratore violi gli obblighi posti dagli artt. precedenti, il datore è legittimato a irrogare una sanzione disciplinare. È chiaro quindi che lo scopo dell'esercizio di tale potere è quello di reagire alle disfunzioni poste dal lavoratore.

Il potere di cui si parla trova legittimazione all'art. 2086 c.
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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher silvia.ste di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi della Tuscia o del prof Comandè Daniela.