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SECONDO LA LEGGE.--ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE DEL GOVERNO

La costituzione prevede la possibilità per il Governo di emanare atti normativi con forza di legge, giustificati dal rapporto fiduciario che lega il Governo alla maggioranza parlamentare.

Decreto legislativo (art. 76 Cost.). Il Governo può esercitare la funzione legislativa sotto legge concessione del Parlamento e di una delega che deve indicare le direttive e i tempi di tale concessione. Un decreto legislativo potrebbe risultare incostituzionale nel momento in cui si discosti dalle direttive della legge delega, se le direttive della legge delega sono incostituzionali, o se la legge delega è invalida.

La legge 400/1988, all’art. 14 stabilisce ulteriori prescrizioni riguardanti il decreto legislativo: es. deve essere emanato dal P. d. R., deve indicare nel preambolo la legge delega..-deleghe frazionate e deleghe ultrabiennali-

Decreto legge (art. 77 Cost.). Il Governo, SOTTO LA SUA RESPONSABILITA’, in casi

distraordinari di necessità ed urgenza, può produrre atti normativi provvisori con forza di legge senza bisogno di una delega parlamentare. Tali atti devono essere presentati, per la conversione in legge, il giorno stesso alle Camere che si riuniscono anche se sciolte. Il decreto legge perde efficacia fin dall'inizio se non viene convertito entro 60 giorni dalla pubblicazione. La legge 400/1988, all'art. 15 stabilisce ulteriori prescrizioni al decreto legge: es. deve essere emanato dal P. d. R., deve indicare nel preambolo le circostanze straordinarie di necessità e urgenza.. In passato era molto usata la reiterazione dei decreti legge non convertiti entro 60 giorni, che determinava lo snaturamento dell'istituto. La Corte Costituzionale ha posto fine a tale prassi con la sentenza n. 360 del 1996.

Il Governo può emanare decreti sulla base del conferimento dei poteri derivati eventualmente es. dall'art. 78 Cost. ("Le Camere deliberano lo stato

di).guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari. ”-REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO (art. 75Cost.)ISTITUTO DI DEMOCRAZIA DIRETTA.È indetto referendum popolare abrogativo di una legge o diun atto avente valore di legge quando lo richiedono 50.000elettori o 5 Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e dibilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione aratificare trattati internazionali, per le leggi dotate di forzapassiva peculiare (es. leggi di esecuzione dei pattilateranensi).

La proposta soggetta a referendum è approvata se hapartecipato alla votazione la maggioranza degli aventidiritto e se è raggiunta la maggioranza dei votivalidamente espressi.

La legge che regola i referendum è la 352/1970 .

1)L’Ufficio centrale per il referendum (ucr) presso laCorte di Cassazione deve valutare se la propostareferendaria sia conforme alla legge;

2)La Corte Costituzionale deve valutare

L'ammissibilità del referendum. Un quesito referendario deve essere caratterizzato da semplicità, chiarezza e completezza.

Esito positivo: il referendum ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione dei risultati, a meno che il ministro competente non lo rinvii (massimo entro 60 giorni).

Esito negativo: non sarà possibile ripetere un referendum sulla stessa legge prima di 5 anni.

Regolamenti parlamentari: atti emanati da ciascuna Camera sulla base di quanto disposto dall'art. 64 Cost. ("Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti."). I regolamenti regolano l'organizzazione ed il funzionamento delle due Camere e il procedimento legislativo. Non possono essere sottoposti a giudizio di costituzionalità da parte della Corte Costituzionale poiché non rientrano nelle categorie di legge o atti aventi forza di legge indicate all'art. 134 Cost.

- Fonti di rango secondario formalmente

amministrativi-Regolamenti: atti (provenienti da organi del potere esecutivo) masostanzialmente normativi (capaci di innovarel'ordinamento giuridico). -Regolamenti governativi: 400/1988, art. 17, vengonodeliberati dal Consiglio dei Ministri, previo parereobbligatorio ma non vincolante del Consiglio di Stato, edemanati con decreto dal P. d. R., devono poi passare sotto ilcontrollo di legittimità della Corte dei Conti, infinepubblicati in Gazzetta Ufficiale. I reg. governativi nonpossono essere sottoposti a controllo di costituzionalitàdella Corte cost., possono essere sottoposti a controllo delgiudice amministrativo ed in caso essere annullati daquesto. -Regolamenti ministeriali ed interministeriali:necessitano apposita autorizzazione da parte della legge. Reg. ministeriali: vengono emanati da un singoloministro nella materia di sua competenza; Reg. interministeriali: vengono emanati da più ministri nelle materie di loro competenza. Il ministro o i ministriproponenti devono comunicare in via preventiva l'adozione del regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale ha la facoltà di sospendere tale adozione. Tipi di regolamenti (princ. di legalità: non può esistere un regolamento se non esiste a monte una legge): a) Regolamenti di esecuzione di leggi e decreti legislativi: utili per l'esecuzione di leggi e d.lgs. o a specificarne il contenuto; b) Regolamenti attuativi e integrativi: servono per attuare e integrare i principi posti da leggi e d.lgs.; c) Regolamenti indipendenti: (eccezione: iniziativa autonoma del Governo, in assenza di una legge) intervengono in materie non previamente disciplinate dalla legge o da atti aventi forza di legge, sempre che non siano riservate alla legge. Sono regolamenti plausibilmente temporanei, intervengono in una materia non coperta da legge in attesa di un intervento del Parlamento; d) Regolamenti di organizzazione: disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle.pubblicheamministrazioni secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) Regolamenti di delegificazione o autorizzati: il Parlamento autorizza il Governo, mediante una legge di autorizzazione a ridisciplinare una determinata materia con regolamento. -Regolamenti di enti pubblici non territoriali (università, Ente nazionale per le strade..): hanno il dovere di dotarsi di regolamenti di organizzazione che regolino l'attività interna all'ente e l'attività tra l'ente e terzi che si relazionano con esso. -Ordinanze: atti amministrativi (o normativi: ordinanze normative, contenuto generale e astratto) emanati in deroga alla legge dall'Esecutivo per far fronte a situazioni di emergenza in cui vi sia urgenza di provvedere limitata efficacia nel tempo e obbligo di motivazione. -LE FONTI FATTO Consuetudine: fonte fatto per eccellenza 1. Elemento oggettivo: ripetizione costante di una determinata condotta da parte della comunità. 2. Elemento soggettivo o

psicologico: convinzione dell'obbligatorietà giuridica della condotta presso la comunità.

Consuetudini subcostituzionali USI( ): regolano i rapporti tra privati

Usi secundum legem: integrano le disposizioni di legge che li richiamano;

Usi praeter legem: regolano materie non disciplinate dalla legge.

Consuetudini costituzionali: disciplinano le relazioni tra organi costituzionali dello Stato.

La prassi-: serie di condotte alle quali gli organi costituzionali si conformano a prescindere dalla loro effettiva obbligatorietà.

Rinvio mobile: una disposizione dell'ordinamento statale richiama una fonte di un altro ordinamento (es. art. "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute").

Rinvio fisso: una disposizione dell'ordinamento statale richiama un determinato atto in vigore in un altro ordinamento.

La giurisprudenza: le pronunce, specialmente quelle delle

corti superiori, rivestono un ruolo determinante nelladefinizione del diritto vivente, poiché devono adattare ildiritto alla realtà concreta.

Criteri di composizione delle fonti in sistema

Criteri per la risoluzione delle antinomie

  1. Criterio gerarchico: la norma gerarchicamente sovraordinata nel sistema prevale sulla norma sott'ordinata (l'applicazione del criterio gerarchico determina l'annullamento della norma);
  2. Criterio cronologico: la norma posteriore prevale sulla norma anteriore (l'applicazione del criterio cronologico determina l'abrogazione della norma);
  3. Criterio della specialità: la norma a carattere speciale, anche se anteriore, prevale sulla norma a carattere generale (l'applicazione del criterio della specialità determina una deroga alla norma);
  4. Criterio della competenza: applicazione della norma posta dalla fonte competente (l'applicazione del criterio della competenza determina l'annullamento della norma).

norma).-Interpretazione delle norme (guarda QUADERNOFILOSOFIA DEL DIRITTO).-Il sistema delle fonti regionali e locali

A LIVELLO STATALE:

  1. Costituzione
  2. Legge
  3. Regolamento

A LIVELLO REGIONALE:

  1. Statuto
  2. Legge
  3. Regolamento

-Gli statuti regionali al vertice del sistema delle fonti regionali.

-Il procedimento di formazione degli statuti ordinari: art. 123 Cost. modificato da l. cost. 1/1999.

In precedenza, gli statuti ordinari erano frutto di un iter complesso che prevedeva la collaborazione tra Consiglio regionale e Parlamento (il Parlamento doveva approvare lo statuto con legge). Dopo la modifica da parte della l. cost. 1/1999 la competenza è esclusivamente del Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale approva o modifica il proprio statuto in seguito a due deliberazioni, a maggioranza assoluta dei componenti, adottate ad intervallo non minore di 2 mesi.

Entro 3 mesi dalla pubblicazione, lo statuto può essere sottoposto a referendum sotto richiesta di 1/50 degli elettori

regionali o di 1/5 dei membri del Consiglio regionale (a prescindere dalle maggioranze raggiunte in sede di delibera consiliare).

Nell'eventualità si dia luogo a referendum, non è necessario un quorum strutturale. Lo statuto non potrà essere promulgato se non approvato dalla maggioranza dei voti validi.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione, il Governo può promuover

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Publisher
A.A. 2017-2018
17 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher antonino.p16 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Mezzetti Luca.