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Fonti del diritto

Fonti del diritto: insieme di atti o fatti in grado di produrre norme giuridiche.

Fonti di produzione

Fonti che producono norme giuridiche.

Fonti sulla produzione

Disciplinano i processi formativi delle fonti di produzione, indicando i soggetti competenti e le modalità di produzione (es. art. 70 Cost.).

Fonti di cognizione

Strumenti attraverso i quali è possibile venire a conoscenza delle fonti di produzione (Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Gazzetta delle leggi regionali).

Costituzione e fonti di rango costituzionale

Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948. "Fonte sulle fonti": è sia fonte di produzione che fonte sulla produzione. Scritta, lunga, rigida: non può essere modificata se non adottando la procedura aggravata di cui all’art. 138 Cost.

Le "leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o 500mila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti."

Leggi di revisione costituzionale

Limiti: art. 138 Cost., art. 139 Cost. limite esplicito. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Altre leggi costituzionali

Leggi che apportano un'integrazione o una deroga (un’eccezione) al testo costituzionale.

Fonti di rango primario

Legge ordinaria

  • Legge in senso formale: atti normativi prodotti dal Parlamento sulla base dell’art. 70 Cost. secondo il procedimento di cui all’art. 72 Cost.
  • Legge in senso materiale: atti normativi prodotti secondo procedimenti diversi da quello di cui all’art. 72 Cost. (es. decreti legislativi e decreti legge).

Riserva di legge

La Costituzione riserva espressamente alla legge la disciplina di determinate materie, inibendo l’intervento di fonti diverse.

  • Assoluta: solo la legge, e gli atti aventi forza di legge, possono disciplinare una determinata materia.
  • Relativa: una materia è disciplinabile anche da fonti diverse dalla legge, purché questa ne abbia fissato limiti e direttive.
  • Rinforzata: la discrezionalità del legislatore è vincolata dal dover rispettare determinate condizioni imposte dalla Costituzione (es. art. 10 Cost. "La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.").

Principio di legalità

Ogni organo dello Stato è tenuto ad agire secondo la legge.

Atti aventi forza di legge del governo

La costituzione prevede la possibilità per il Governo di emanare atti normativi con forza di legge, giustificati dal rapporto fiduciario che lega il Governo alla maggioranza parlamentare.

  • Decreto legislativo (art. 76 Cost.). Il Governo può esercitare la funzione legislativa sotto la concessione del Parlamento e di una delega che deve indicare le direttive e i tempi di tale concessione. Un decreto legislativo potrebbe risultare incostituzionale nel momento in cui si discosti dalle direttive della legge delega, se le direttive della legge delega sono incostituzionali, o se la legge delega è invalida. La legge 400/1988, all’art. 14 stabilisce ulteriori prescrizioni riguardanti il decreto legislativo: es. deve essere emanato dal P. d. R., deve indicare nel preambolo la legge delega.
  • Decreto legge (art. 77 Cost.). Il Governo, sotto la sua responsabilità, in casi di straordinari di necessità ed urgenza, può produrre atti normativi provvisori con forza di legge senza bisogno di una delega parlamentare. Tali atti devono essere presentati, per la conversione in legge, il giorno stesso alle Camere che si riuniscono anche se sciolte. Il decreto legge perde efficacia fin dall’inizio se non viene convertito entro 60 giorni dalla pubblicazione. La legge 400/1988, all’art. 15 stabilisce ulteriori prescrizioni al decreto legge: es. deve essere emanato dal P. d. R., deve indicare nel preambolo le circostanze straordinarie di necessità ed urgenza.

In passato era molto usata la reiterazione dei decreti legge non convertiti entro 60 giorni, che determinava lo snaturamento dell’istituto. La Corte Costituzionale ha posto fine a tale prassi con la sentenza n. 360 del 1996.

Il Governo può emanare decreti sulla base del conferimento dei poteri derivati eventualmente es. dall’art. 78 Cost. ("Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.").

Referendum popolare abrogativo (art. 75 Cost.)

Istituto di democrazia diretta. È indetto referendum popolare abrogativo di una legge o di un atto avente forza di legge, quando richiesto da 500mila elettori o da cinque Consigli regionali. Il referendum non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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